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La funzione normativa è esercitata nella sostanza dal Consiglio ed è composta da diverse fasi :
L' adozione di un atto da parte del Consiglio è preceduta dalla consultazione del Parlamento che non è vincolante ma obbligatoria .
La consultazione assume carattere di elemento sostanziale della validità dell'atto che dunque sarà viziato da nullità se questa non avviene .
Rappresenta uno strumento di effettiva partecipazione del Parlamento al processo legislativo della Comunità, espressione di un fondamentale principio di democrazia secondo cui i popoli partecipano all'esercizio del potere tramite un'assemblea rappresentativa.
Il Parlamento deve quindi esprimere effettivamente la propria posizione .
Quindi quando il Trattato prevede la previa consultazione del Parlamento il Consiglio non può adottare un atto che non rifletta la proposta della Commissione così come esaminata dal Parlamento.
LA PROCEDURA DI CONCERTAZIONE TRA PARLAMENTO E CONSIGLIO
Avviene con la partecipazione "attiva" della Commissione
Ciascuna istituzione può chiedere l'apertura di una procedura in presenza di 3 condizioni :
per atti di portata generale
con implicazioni finanziarie notevoli
la cui adozione non sia imposta da atti preesistenti
in particolare quando il Consiglio intende discostarsi dal parere del Parlamento.
Quando manca una delle 3 condizioni non si apre la procedura.
Si apre con una POSIZIONE COMUNE espressa dal consiglio
Si realizza con una COMMISSIONE DI CONCERTAZIONE tra Consiglio ed una Delegazione del Parlamento di numero pari a quello dei membri del Consiglio.
Termina in 3 mesi .
Ha lo scopo di cercare accordo tra Parlamento e Consiglio.
Quando le posizioni sono vicine il Parlamento formula un nuovo parere e poi il Consiglio delibera in modo definitivo ( es. approvazione del bilancio )-
LA PROCEDURA DI COOPERAZIONE
Prevista per l'adozione di atti in gran parte collegati alla realizzazione del mercato unico.
È stata introdotta dal Trattato dell'Atto Unico
il trattato di Maastricht ha mantenuto invariata tale procedura oggi contemplata nell'ART. 252.
Quando è chiamato ad adottare un atto su proposta della Commissione e previo parere del Parlamento, il Consiglio esprime una "posizione comune" a > qualificata;
quindi la comunica al Parlamento il quale ha 3 MESI di tempo per approvarla; in caso di approvazione il Consiglio adotta l'atto così come se il Parlamento in questo tempo non si pronuncia;
il Parlamento può cmq a > assoluta respingere del tutto la posizione comune ( in questo caso il Consiglio può deliberare in seconda lettura ma solo all'unanimità), o proporre degli emendamenti ( in questo caso entro un mese la Commissione deve riesaminare la sua originaria proposta e trasmetterne il risultato al Consiglio che ha 3 mesi per adottare la nuova proposta a > qualificata o modificarla all'unanimità; decorso tale periodo senza deliberazioni la proposta è considerata non adottata).
Il ruolo del Parlamento appare rafforzato.
Con il Trattato di Amsterdam la procedura è stata ridimensionata e limitata a pochissime ipotesi:
adozione di regole per la procedura di sorveglianza multilaterale
deliberazione sul conio delle monete
LA PROCEDURA DI CODECISIONE
È una variante alla procedura di cooperazione.
Contemplata nell' ART. 251 DEL Trattato CE è una novità nel campo legislativo perché per la prima volta il Parlamento Europeo ed il Consiglio sono posti sullo stesso piano
La Commissione presenta una proposta al consiglio ed al Parlamento che formula un proprio parere e se vuole propone emendamenti;
Se il Consiglio accetta gli emendamenti può adottare l'atto e la procedura termina qui.
Se non li accetta il Consiglio delibera a > qualificata una Posizione Comune e la sottoporrà al Parlamento.
Se il Parlamento non si pronuncia o approva il Consiglio adotterà l'atto.
Se il Parlamento a > assoluta dei suoi membri dichiara di voler respingere la Posizione Comune, il Consiglio può ulteriormente precisare la sua posizione, ma se il Parlamento conferma il rigetto l'atto si considera NON ADOTTATO.
Se il Parlamento dichiara di voler proporre degli emendamenti il Consiglio ha 3 mesi per accoglierli tutti e procedere all'adozione dell'atto;
se non lo fa, si attiva il COMITATO DI CONCILIAZIONE (ART. 251) composto da un numero pari di membri delle due istituzioni al quale partecipa anche la Commissione con il compito di favorire un ravvicinamento delle posizioni e predisporre un "testo di compromesso"
Il Comitato viene convocato dal presidente del Consiglio e le ipotesi a questo punto sono :
se in 6 settimane il Comitato riesce a definire un progetto comune che viene poi nelle ulteriori 6 settimane approvato a > assoluta dal Parlamento e a > qualificata dal Consiglio l'atto viene approvato altrimenti no
se entro 6 settimane non viene approvato alcun progetto comune, l'atto si considera non adottato
N.B. il Parlamento dispone di diritto di veto in tutti i casi in cui il Comitato non pervenga al necessario accordo.
IL PARERE CONFORME AL PARLAMENTO
In alcune ipotesi il Parlamento è chiamato a dare il proprio parere conforme che in tali casi oltre che obbligatorio è pure vincolante ( diritto di veto )
Dove ?
nell'approvazione del bilancio
la comunità in origine era finanziata con contributi di Stati Membri; dal 1970 essa è invece finanziata tramite
la tariffa doganale comune applicata agli scambi con i Paesi Terzi
i prelievi agricoli
l'applicazione di un'aliquota sull'imponibile IVA pari ad una percentuale sul PNL dei membri
la "quarta risorsa" : un'aliquota percentuale rispetto al PIL dei membri
La decisione che definisce l'ammontare è presa all'unanimità ed in genere l'approvazione è condizionata dalla distinzione tra spese obbligatorie ( derivanti dagli obblighi del Trattato ed alle quali il Parlamento può proporre modifiche a > assoluta entro 45 gg al Consiglio che si pronuncerà entro 15 gg ) e non obbligatorie ( alle quali il Parlamento può entro 45 gg proporre a > qualificata emendamenti al Consiglio che si pronuncerà entro 15 gg per poi ripresentare il tutto al Parlamento che dovrà approvare con la > dei membri ed i 3/5 dei voti entro 15 gg).
Quando la procedura è stata espletata il presidente del Parlamento " contata che il bilancio è stato definitivamente adottato "
L'esecuzione del bilancio è curata dalla Commissione
nella stipulazione di accordi internazionali
la Comunità ha la capacità di stipulare accordi internazionali con Stati Terzi e con altre organizzazioni internazionali ART. 281 .
la Comunità ha pertanto personalità giuridica
le modalità di esercizio della competenza della Comunità in questo settore sono disciplinate dell'ART. 300 del Trattato che attribuisce in particolare la fase della conclusione al Consiglio che delibera su proposta della Commissione a > qualificata.
Il Parlamento è chiamato a formulare un parere sulla stipulazione dell'accordo
La Commissione in genere negozia su delega del Consiglio, fatta eccezione per 2 casi dove essa ha anche potere di concludere l'accordo e cioè in merito al riconoscimento di lasciapassare comunitari a Paesi Terzi e negli accordi di collegamento con altre organizzazioni internazionali
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