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PUBBLICO MINISTERO DIRITTO PROCESSUALE CIVILE
Il
p.m., anche se è nato per promuovere l'azione penale, è vissuto
anche per partecipare al processo civile. Il p.m. era sotto la direzione del
Ministero di Grazia e Giustizia e la sua presenza nel processo civile, storicamente,
trova ragione nel controllo cui si voleva sottoporre i giudici ed in tutta una
serie di norme, di stampo fascista, che prevedono la partecipazione del p.m.
nel processo civile. Attualmente, con l'ordinamento garantista, l'esecutivo non
dovrebbe avere la volontà di incidere sull'attività dei giudici.
Dobbiamo innanzitutto premettere che l'ufficio del p.m. è impersonale
per cui il suo intervento è di ufficio e non come persona. Ai sensi
dell'art.69 c.p.c. il p.m. esercita l'azione civile nei casi stabiliti dalla
legge che sono quelli nei quali potrebbe ravvisarsi un pubblico interesse (si
tratta di cause riguardanti i diritti della persona, ossia diritti
indisponibili). Secondo l'art.70 c.p.c. il p.m. deve intervenire, a pena di
nullità dell'atto di ufficio, nelle cause che egli stesso dovrebbe
proporre (intervento necessario), quali: quelle matrimoniali comprese quelle di
separazione, quelle riguardanti lo stato e la capacità delle persone e
le altre cause previste dalla legge (questa è una norma di chiusura
perché lascia al legislatore la possibilità di ampliare i casi in cui
è previsto l'intervento necessario del p.m.). Il p.m. potrà anche
intervenire arbitrariamente in tutte quelle cause in cui egli ravvisa un
pubblico interesse (intervento facoltativo). I due tipi di intervento del p.m.
richiedono: nel caso di intervento necessario, che il p.m. venga avvertito
della pendenza di una causa in cui è richiesto il suo intervento a pena
di nullità; mentre nel caso di intervento facoltativo, che il p.m. giri
per le aule in cerca delle cause in cui ritiene di aver interesse ad
intervenire. Secondo l'art.72 c.p.c. il p.m. quando agisce si comporta a tutti
gli effetti come una parte; i poteri del p.m. sono gli stessi delle parti
(dedurre prove, impugnare la sentenza) ma vengono limitati dal comportamento
delle parti stesse; questo nel senso che il p.m. non può fare nulla che
non sia stato fatto dalle parti e quindi la sua attività sostanzialmente
è quella seguire le parti. Il p.m. è l'unico soggetto che agisce
nel giudizio civile senza mettere quasi mai piede in udienza (intervento
spirituale). Il p.m. può essere considerato una "parte atipica" perché
pur essendo magistrato non svolge funzioni di giudice, non svolge funzioni
inquirenti (proprie del penale), dovrebbe comportarsi come una parte ma non lo
fa; quindi la sua presenza nel processo civile appare alquanto inutile. Inoltre
la cassazione ha affermato che il p.m. qualora propone l'appello e poi non
e in udienza non provoca l'improcedibilità della causa; questo
principio affermato dalla cassazione costituisce un'eccezione all'art.348
c.p.c. che stabilisce che quando si propone l'appello il giudice può
dichiarare improcedibile la causa se l'appellante non e mai in udienza.
La
legge di istituzione del giudice unico ha confermato che il tribunale decide in
sede collegiale nei casi in cui interviene il p.m.; di regola però il
tribunale decide collegialmente le cause particolarmente importanti (quelle
previste dall'art.50-bis c.p.c.), quindi se decide collegialmente anche nei
casi in cui interviene il p.m. ne consegue che si avrà il collegio anche
per cause semplici e questo è uno spreco di energie. Da tutte queste
disposizioni si evince la alta considerazione che il legislatore e
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