diritto |
|
|||||
PARTE SECONDA
Persone fisiche e giuridiche
Persona fisica è l'uomo considerato dal diritto nella sua individualità e nei rapporti con gli altri. Soggetto giuridico è il titolare di situazioni soggettive. Nel nostro ordinamento sono soggetti di diritto le Persone Fisiche ma pure gli enti collettivi,che abbiano ottenuto o meno la personalità giuridica. La capacità giuridica è l'idoneità di un individuo ad essere titolare di situazioni soggettive e la si acquista dalla nascita. E'necessario non soltanto che il feto si separi dal grembo ma che l'individuo nasca vivo.
Il domicilio è costituito da un elemento intenzionale(un luogo come sede principale dei propri affari) e da uno materiale(se effettivamente quel luogo sia il centro delle proprie relazioni). La residenza,al contrario,si fonda sulla permanenza con sufficiente stabilità in un luogo e può essere provata anche mediante elementi riconoscibili quali il comportamento del soggetto e le consuetudini di vita. Tuttavia parte della dottrina svaluta la descritta distinzione tra le due ure ed enuclea anche la nozione di dimora,definita come il luogo ove la persona si trova temporaneamente. La scelta del domicilio e della residenza è libera,salvo specifiche disposizioni penali o di polizia. Il domicilio legale riguarda il minore o l'interdetto(45).
La morte produce l'estinzione della persona fisica e determina la cessazione della sua capacità. L'accertamento della morte si distingue in diretto o indiretto secondo che sia possibile o meno rinvenire e/o riconoscere il cadavere della persona estinta. La morte simultanea di due o più persone si qualifica come commorienza:la legge le considera morte nello stesso momento(4). La ssa consiste nell'allontanamento della persona dal suo ultimo domicilio o residenza che,insieme alla mancanza di notizie,determina la possibilità di nominare un curatore dello sso(48). Trascorsi due anni dal giorno"cui risale l'ultima notizia"il tribunale può dichiarare l'assenza su istanza dei presunti eredi legittimi o di chi vanti diritti sui beni dello sso a seguito della sua morte(49). Tuttavia,a causa dell'incertezza sull'esistenza in vita dell'assente,il matrimonio contratto dal coniuge non è impugnabile finchè dura la sentenza(1173). Nell'ipotesi che l'assente ritorni o sia provata la sua esistenza in vita,è dovuta la restituzione dei beni da parte dei possessori(562).
La dichiarazione di morte presunta presuppone la ssa di un soggetto per un periodo di almeno dieci anni,sia o no intervenuta dichiarazione di assenza(58). Essa equivale,quanto agli effetti,alla morte naturale sicché chi ha ottenuto l'immissione nel possesso temporaneo dei beni può liberamente disporne. Alla morte presunta si ricorre allorché non sia possibile accertare l'effettiva morte del soggetto. Divenuta eseguibile la sentenza,il coniuge del presunto morto può contrarre nuovo matrimonio(65). Qualora il presunto morto torni il nuovo matrimonio è annullabile a richiesta degli interessati o del p.m.(1175). Egli può anche pretendere l'adempimento delle obbligazioni considerate estinte(66).In talune ipotesi(terremoti,naufragio)la morte presunta può essere dichiarata dopo che siano trascorsi due o tre anni da tali eventi straordinari(60).
Se la capacità giuridica designa il momento statico e il soggetto si presenta come immobile portatore d'interessi;la capacità di agire indica l'aspetto dinamico e il soggetto diventa operatore giuridico attivo. La capacità di agire è,quindi, l'idoneità del soggetto a svolgere l'attività giuridica che riguarda i propri interessi,ad esercitare diritti ed assumere obblighi. La si acquista con la maggiore età(2). Allorché si pretende un'età superiore ai 18 anni,la legge affianca alla capacità di agire un altro requisito:l'età prescritta. Se,invece,la legge consente di compiere un atto giuridico ad un'età inferiore la capacità di agire è speciale(si pensi soprattutto alla capacità in materia di lavoro,22). Il problema è individuare se il minore abbia o no le facoltà di discernimento,se sappia assumere la decisione con adeguata consapevolezza.
L'opinione tradizionale costruisce la potestà dei genitori(316) come istituto derivante dall'inidoneità del minore alla cura dei propri interessi;ne consegue la necessaria"soggezione" alle decisioni del titolare della potestà. L'unico limite si rinviene nell'abuso o nella condotta dalla quale consegua un pregiudizio più o meno grave per il lio.
Essa si enumera in una serie di doveri-poteri consistenti nell'educazione,istruzione,custodia e nella rappresentanza del lio nelle attività patrimoniali e personali(320). Quanto ai diritti di libertà(la scelta del lavoro,la libertà religiosa o l'adesione a un partito politico),il loro esercizio da parte dei li trova pesanti limiti nella potestà dei genitori. All'orientamento tradizionale si contrappone una visione che considera il minore come "soggetto"di diritto e non come"oggetto"della potestà dei genitori(ciò significa consentirgli le scelte che concernono la sua persona).
Rispetto alla potestà dei genitori la tutela ha carattere surrogatorio in quanto è costituita soltanto quando la prima manchi o non sia esercitatile ed ha una sfera di competenza più limitata. Sul tutore grava la responsabilità della gestione degli interessi dei minori consistenti nella cura della persona,nella rappresentanza negli atti civili e nell'amministrazione dei beni. Egli deve provvedere all'istruzione e all'educazione del minore ma non al suo mantenimento. Il tutore senza l'autorizzazione del giudice tutelare non può compiere taluni atti come l'acquisto di beni,la riscossione di capitali,l'accettazione dell'eredità(374). Il protutore è,rispetto al tutore,un organo complementare(ora sostitutivo,ora sussidiario).
L'unica forma di emancipazione è quella legale e riguarda soggetti ultrasedicenni che contraggono matrimonio prima della maggiore età(390). Il minore emancipato ha la capacità di compiere da solo gli atti che non eccedono l'ordinaria amministrazione(394). Si tratta di una capacità di agire limitata o parziale,integrata dal curatore. La volontà del minore e quella del curatore sono poste su piani diversi:il minore agisce personalmente e decide se compiere l'atto;il curatore valuta se l'atto risponda all'interesse del minore. Il curatore,a differenza del tutore,non ha poteri di amministrazione,di rappresentanza e di cura del minore ma deve soltanto prestare il suo assenso agli atti di straordinaria amministrazione compiuti dallo stesso, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria.
Protezione delle persone prive di autonomia. La persona che a causa di un'infermità mentale o anche di una menomazione fisica o psichica si trovi nell'impossibilità,anche parziale o temporanea,di provvedere ai propri interessi può essere assistita da un amministratore di sostegno(404). Nel provvedimento di nomina dell'amministratore,disposto dal giudice tutelare con decreto,sono indicati gli atti che il beneficiario può compiere validamente soltanto con l'assistenza dell'amministratore di sostegno;per gli atti non indicati e per le esigenze della vita quotidiana,il beneficiario conserva una piena capacità di agire;gli atti compiuti dall'amministratore di sostegno in eccesso dei poteri conferitigli sono annullabili. L'amministrazione di sostegno è un istituto flessibile poiché modula l'assistenza secondo la situazione di vita e le concrete esigenze del beneficiario. Assumono pertanto un ruolo meramente residuale gli istituti dell'interdizione giudiziale e dell'inabilitazione,i quali determinano la perdita totale o parziale della capacità di agire senza alcuna possibilità di proporzionare l'intervento alle reali condizioni psicofisiche del soggetto. Con l'interdizione il soggetto non ha la possibilità di compiere autonomamente atti giuridici o di provocare effetti giuridici,né di agire in giudizio per la tutela dei suoi diritti se non per mezzo di un rappresentante legale:ciò è dovuto all'esigenza di tutelare il soggetto infermo di mente o con un'alterazione delle facoltà mentali di carattere durevole. L'inabilitazione risponde all'esigenza di evitare gli effetti pregiudizievoli dell'attività negoziale a coloro che per prodigalità,abuso di alcool o stupefacenti,espongono sé o la propria famiglia a gravi pregiudizi economici ma anche al cieco o al sordomuto dalla nascita se non hanno avuto un'educazione adeguata(415).
Il minore può essere interdetto o inabilitato nell'ultimo anno della sua minore età con effetto dal giorno dei 18 anni(416). Una disposizione di carattere generale(427) sancisce l'annullabilità degli atti compiuti dall'interdetto senza la rappresentanza del suo tutore o del curatore(per gli atti eccedenti la l'ordinaria amministrazione).
A differenza delle incapacità di agire(incapacità legali)sopraelencate,l'incapacità naturale si sostanzia nella effettiva inidoneità ad intendere e a volere l'atto da realizzare(dunque si prospetta come mera situazione di fatto). Affinché essa assuma rilevanza negli atti negoziali è necessario anche fornire la dimostrazione del grave pregiudizio dell'incapace se si tratta di atti unilaterali(428) e/o la prova della malafede dell'altro contraente se si tratta di contratti.
L'annullamento per incapacità naturale si deve proporre soltanto se il soggetto,autore dell'atto negoziale,era capace di agire;diversamente l'invalidità già consegue dalla sua incapacità legale(ciò vale per gli atti negoziali).Per gli atti non negoziali e i fatti illeciti si richiede la semplice capacità d'intendere e volere. Causa generatrice d'incapacità d'intendere e di volere è qualsiasi situazione che concorre a turbare la sfera affettiva ed emozionale dell'individuo;è necessario che l'intelligenza o la volontà siano perturbate in modo tale da impedire una seria valutazione dei propri atti.
La prova dell'incapacità dev'essere rigorosa e specifica nonché concernere fatti obbiettivi;può essere data con ogni mezzo e grava su chi adduce l'incapacità. La valutazione del pregiudizio va determinata dal giudice in relazione al caso concreto.
PERSONE GIURIDICHE
Gli individui costituiscono delle organizzazioni alle quali l'ordinamento giuridico riconosce la qualità di soggetti di diritto distinti dai membri che le compongono o da coloro che le hanno promosse. Tali organizzazioni sono denominate ENTI o PERSONE GIURIDICHE, con o senza personalità giuridica(nel linguaggio del codice tuttavia l'espressione "persona giuridica" si riferisce esclusivamente agli enti dotati di personalità giuridiche). Oltre a poter essere titolari di situazioni soggettive possono anche esercitarle mediante i loro organi, cioè per mezzo delle persone fisiche alle quali è attribuito il potere - dovere di realizzare attività direttamente imputabili all'organizzazione. Essi hanno sia la capacità giuridica sia capacità di agire. La soggettività degli enti però non può essere equiparata a quella delle PERSONE FISICHE giacché non sono applicabili le disposizioni normative come quelle relative ai rapporti familiari, alla ssa,all'assenza, ecc.
Sul piano strutturale gli enti si presentano ora come organizzazione a struttura associativa, ora come patrimonio di destinazione (enti a struttura istituzionale) ed in relazione agli interessi perseguiti (particolari o generali) tradizionalmente si distinguono in enti privati ed enti pubblici. Gli enti privati a loro volta si distinguono in enti con finalità lucrative o miste (i diversi tipi di società), disciplinati nel libro V del codice ed enti con finalità ideali (associazioni, comitati e fondazioni) regolati nel libro I. Quest'ultimi, se con particolari finalità di carattere sociale (ONLUS) possono anche svolgere, in attuazione degli scopi istituzionali, attività economiche soggette a benefici fiscali.
Gli enti sono caratterizzati dalla AUTONOMIA PATRIMONIALE, cioè da una separazione del patrimonio dell'ente da quello di coloro che fanno parte dell'organizzazione o che l'hanno promossa. Tale autonomia è perfetta per gli enti che hanno la PERSONALITA' GIURIDICA (associazioni riconosciute, fondazioni, società di capitali) in modo che per le obbligazioni assunte in nome dell'ente risponde esclusivamente il patrimonio dell'ente e nei confronti di questo i creditori(personali)dei soci non possono avanzare alcuna pretesa. Gli enti che non hanno la personalità giuridica (associazioni e comitati non riconosciuti, società di persone) sono caratterizzati da autonomia patrimoniale imperfetta, poiché si determina una separazione dei patrimoni in senso relativo. Fermo restando che i creditori personali non possono aggredire nemmeno pro quota il fondo comune,per le obbligazioni assunte da chi rappresenta l'ente"risponde personalmente la persona che ha agito in nome e per conto dell'associazione".
La personalità giuridica si acquista con diverse modalità secondo che l'ente persegua finalità lucrative o ideali. Le società di capitali la conseguono in maniera automatica con l'iscrizione nel registro delle imprese (2188 ss, 2464, 2475), sicché il sistema è detto normativo. Le associazioni e le fondazioni la acquistano mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche presso le prefetture o le regioni. Le fondazioni, istituite per testamento possono essere riconosciute anche di ufficio, in base all'atto costitutivo ed allo statuto. L'autorità competente non è obbligata a concedere il riconoscimento ed è chiamata a valutare la consistenza del patrimonio in relazione agli scopi prefissi, quindi il sistema è detto concessorio. Con il riconoscimento l'ente consegue la personalità giuridica e quindi l'autonomia patrimoniale perfetta.
ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE. L'associazione è un'organizzazione stabile, formata da una pluralità di persone (o di enti) che, avvalendosi di un patrimonio, persegue uno scopo comune, non lucrativo e meritevole alla luce dei princìpi fondamentali. L'associazione non riconosciuta o associazione di fatto, così denominata per distinguerla da quella che ha chiesto e ottenuto il riconoscimento, si costituisce con le manifestazioni di volontà dei partecipanti di voler dar vita ad un ente, consacrate in un atto costitutivo (negozio associativo aperto all'adesione di altre parti: 1332) che non necessita di specifiche forme. All'atto costitutivo è allegato lo statuto, cioè un insieme di regole, risultato dell'accordo degli associati, che individuano lo scopo, l'ordinamento interno e l'amministrazione dell'associazione (36).
Il codice civile disciplina soltanto la rappresentanza processuale (36), il fondo comune (37), la responsabilità patrimoniale per le obbligazioni assunte (38) demandando agli accordi degli associati le regolamentazione dell'ordinamento interno e dell'amministrazione dell'ente.
L'associazione di fatto ha un proprio patrimonio, denominato fondo comune (37). Questo è costituito, oltre che dai contributi degli associati (ad es. le periodiche quote associative) e dai beni acquistati con questi contributi, da tutti i diritti patrimoniali dei quali l'ente è titolare.
Negli ultimi anni vi sono stati interventi legislativi tendenti a disciplinare organizzazioni che perseguono scopi particolarmente rilevanti sul piano sociale: si pensi alla l. 8 luglio 1986, n. 349, sulle associazioni di protezione ambientale (13 e 18). Talora è prevista per queste associazioni la possibilità dell'iscrizione in appositi registri regionali. Dall'iscrizione consegue una serie di obblighi (pena la cancellazione)ma anche prerogative non trascurabili.
Finché dura l'associazione i singoli non possono chiedere la divisione del fondo comune, pretendere la liquidazione della quota in ipotesi del recesso (37) e ripetere i contributi versati. I creditori dell'associato non vantano alcun diritto sul patrimonio dell'ente mentre i creditori dell'ente, anche se membri dell'associazione,possono far valere i loro diritti sul fondo comune (38) che costituisce la c.d. garanzia patrimoniale generica delle obbligazioni dell'associazione (2740). Per le obbligazioni stesse rispondono anche personalmente(ciascuno con il proprio patrimonio) e solidalmente(ciascuno è tenuto ad adempiere l'intera prestazione)le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione. Gli accordi tra gli associati possono disciplinare anche lo scioglimento,la liquidazione e la devoluzione dei beni residui dell'associazione non riconosciuta.
Il fenomeno associativo senza personalità giuridica nell'attuale realtà sociale è quello più rilevante anche perché la mancanza di riconoscimento determina l'assenza di ingerenze e controlli dell'autorità amministrativa sulla vita delle associazioni(si pensi a sindacati e partiti).
COMITATI. Se un insieme di persone si accorda per effettuare una raccolta di fondi mediante pubblica sottoscrizione, con l'intento di perseguire un fine di interesse generale e comunque non egoistico, si da vita ad un comitato, entità soggettiva distinta sia da coloro che prendono l'iniziativa (c.d. promotori), sia da coloro che, eventualmente diversi da questi, assumono la gestione dei fondi raccolti e dunque sostanzialmente la funzione di amministratori (c.d. organizzatori), sia ancora da coloro che promettono le oblazioni (c.d. sottoscrittori).
Come per l'associazione non riconosciuta,anche per la costituzione del comitato non sono richieste specifiche formalità,è sufficiente l'accordo verbale. Lo scopo esternato imprime ai fondi un vincolo di destinazione sicché i componenti del comitato non possono assegnare ad essi una funzione o decidere una devoluzione diverse da quelle stabilite al momento della costituzione. Gli organizzatori e coloro che assumono la gestione dei fondi raccolti sono responsabili personalmente e solidalmente della conservazione dei fondi e della loro destinazione allo scopo annunziato (40).
Il comitato "può stare in giudizio nella persona del presidente",ha un proprio patrimonio e può acquistare beni anche immobili.
Quanto alla responsabilità per le obbligazioni assunte, qualora non si sia chiesta od ottenuta la personalità giuridica, opera la c.d. autonomia patrimoniale imperfetta, che si traduce nella responsabilità personale e solidale di tutti i "componenti" del comitato (41) e non soltanto (come nelle associazioni non riconosciute) delle "persone che hanno agito in nome e per conto" dell'ente (38). Per le obbligazioni del comitato non rispondono i sottoscrittori, "tenuti soltanto a effettuare le oblazioni promesse" (41).
ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE. Le associazioni di fatto possono chiedere all'autorità amministrativa competente il riconoscimento (c.d. elemento formale) per conseguire la personalità giuridica e dunque l'autonomia patrimoniale perfetta. A tal fine la legge richiede l'atto pubblico (14). L'atto costitutivo e lo statuto devono contenere la denominazione dell'ente, l'indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, i diritti e gli obblighi degli associati,le condizioni della loro ammissione (16). Ogni modificazione di essi deve essere approvata dalla stessa autorità amministrativa competente a concedere il riconoscimento;inoltre essa è chiamata a verificare che lo scopo sia possibile e lecito, che il patrimonio sia adeguato all'attività che l'organizzazione intende svolgere. Per le obbligazioni sorte prima dell'acquisto della personalità giuridica, continua a rispondere il patrimonio dell'ente riconosciuto, ancorché per le stesse rispondano "anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione" (38). Il riconoscimento si acquista con l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso le prefetture o presso le regioni. Negli stessi registri devono essere iscritte le più importanti vicende che concernono l'ente,quali il trasferimento della sede o la sostituzione degli amministratori.
Gli organi essenziali dell'associazione riconosciuta sono l'assemblea e gli amministratori. L'assemblea è l'organo che riunisce gli associati e deve essere convocata quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli stessi (20). Sono di sua esclusiva competenza l'approvazione del bilancio, la nomina e la revoca degli amministratori, le deliberazioni concernenti le azioni di responsabilità contro di essi (22), l'esclusione degli associati (24), le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto (21), lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio (21 e 31). L'assemblea delibera a maggioranza di voti, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.
L'organo di gestione delle associazioni è costituito dagli amministratori, eletti dall'assemblea. Lo statuto determina la composizione e i poteri dell'organo, le modalità di nomina e individua chi ha all'esterno la rappresentanza dell'ente. Può anche prevedere un consiglio di amministrazione, cioè un collegio che delibera a maggioranza. Gli amministratori non rispondono in prima persona delle obbligazioni assunte, rimanendo coinvolto soltanto il patrimonio dell'organizzazione.
La qualità di associato non è trasmissibile nemmeno a causa di morte;il recesso comunicato per iscritto agli amministratori è sempre ammesso salvo se non si è presi l'obbligo di far parte dell'organizzazione per un tempo determinato. L'esclusione dell'associato non può essere deliberata che "per gravi motivi" e contro di essa si può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dalla notifica.
L'associazione riconosciuta si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile, quando gli associati sono venuti a mancare(27) o vi è una delibera assembleare di scioglimento (21). La dichiarazione di estinzione o la semplice deliberazione di scioglimento non comporta l'immediata fine dell'ente ma apre una fase di liquidazione durante la quale gli amministratori non possono compiere "nuove operazioni"pena la loro responsabilità personale e solidale.
I beni che residuano dopo la liquidazione sono devoluti in conformità dell'atto costitutivo o dello statuto o l'autorità amministrativa li attribuisce ad altri enti che perseguono scopi analoghi (31). I creditori,entro un anno dalla chiusura,possono pretendere il amento dai soggetti ai quali i beni sono stati devoluti. La responsabilità di costoro è "nei limiti di ciò che hanno ricevuto" (31).
La FONDAZIONE è una stabile organizzazione creata per la gestione di un patrimonio destinato al perseguimento di uno scopo di pubblica utilità individuato dal fondatore. La creazione di una fondazione necessita di un atto costitutivo, denominato negozio di fondazione il quale, anche se coinvolge più fondatori, si conura sempre come atto unilaterale. Esso deve rivestire la forma dell'atto pubblico se inter vivos oppure una valida forma testamentaria se mortis causa (14). All'atto costitutivo normalmente è allegato uno statuto. Tuttavia se l'ente è costituito per testamento è sufficiente l'indicazione dello scopo e del patrimonio. E' necessario distinguere il negozio di fondazione(a carattere non patrimoniale) ed il negozio di dotazione(a carattere patrimoniale),con il quale si trasferiscono i beni. La fondazione diviene autonomo soggetto di diritto con l'acquisto della personalità giuridica,cioè con il riconoscimento dell'autorità amministrativa competente che assume funzione costitutiva.
Nella fondazione gli amministratori hanno la funzione di gestire il patrimonio in vista del perseguimento dello scopo;quando esso è esaurito o divenuto impossibile o il patrimonio è divenuto insufficiente,l'autorità amministrativa anziché dichiarare estinta la fondazione può provvedere alla sua trasformazione, anche mediante fusione tra più enti.
SITUAZIONI ESISTENZIALI
La dottrina distingue tra diritti PATRIMONIALI & DIRITTI NON PATRIMONIALI. I primi valutabili secondo una stima economica, sarebbero disponibili (cioè alienabili, trasmissibili, rinunziabili) e prescrittibili (la prescrizione determina l'impossibilità di far valere un diritto a causa del suo mancato esercizio per un determinato periodo). Opposta disciplina è invece attribuita ai diritti non patrimoniali, tra i quali alcuni appartengono al diritto di famiglia e delle successioni mortis causa ed altri ineriscono strettamente alla persona e soltanto da questa sono esercitabili (2900), da qui la definizione di "diritti personali".
Tra le situazioni non patrimoniali assumono peculiare rilievo i diritti della personalità che sono situazioni soggettive di ogni uomo in quanto tale. La differenza con altre situazioni si esprime poiché il bene (di natura esistenziale) non si attua all'esterno rispetto al soggetto titolare (come accade per diritto di proprietà rispetto alla res) ma è tutt'uno con esso: la persona costituisce a un tempo il soggetto titolare della situazione e il punto di riferimento oggettivo della tutela. Per tali motivi non è dato scindere la titolarità di codeste situazioni dal loro esercizio. Per la loro assoluta preminenza si chiamano, infatti, DIRITTI INVIOLABILI (2 Cost.). Il fondamento è dunque unico anche se le possibili manifestazioni della personalità sono molteplici e non tutte preventivamente identificabili.
Il diritto alla vita e all'integrità Fisica non è espressamente contemplato dalla Costituzione poiché il bene "vita" è inteso in senso non naturalistico (biologico) ma normativo, quale pretesa a una vita libera e dignitosa (36 Cost). La tutela è attuata imponendo non soltanto l'obbligo di non attentare alla vita o all'integrità fisica altrui ma anche un dovere di soccorso. Di diritto alla vita si discorre soprattutto con riferimento alla legge sull'interruzione volontaria della gravidanza(l. 22 maggio 1978,n194). E'dubbio se la vita e la salute vadano tutelate in qualsiasi circostanza anche aldilà delle proprie convinzioni religiose(si pensi al rifiuto di ricevere trasfusioni di sangue) ma l'incidenza dei princìpi costituzionali nega la liceità di un libero potere di autodeterminazione del singolo. La salute è fenomeno valutabile non in termini statici e individuali bensì in relazione al sano e libero sviluppo della persona. La dottrina più recente ha ricostruito il diritto alla salute come situazione soggettiva complessa (che non si esaurisce pertanto nel diritto soggettivo), azionabile innanzi al giudice. Si è pervenuti a una concezione della salute come una condizione di equilibrio psichico oltrechè fisico,esprimibile non soltanto da un punto di vista strettamente sanitario ma altresì sociale e ambientale.
Il principio di eguaglianza (3 Cost.) non può essere svincolato dal richiamo di una "pari dignità sociale":la dignità umana costituisce una qualità che spetta all'uomo in quanto tale indipendentemente dalla sua posizione sociale o dall'appartenenza a determinate comunità.
Della dignità dell'uomo la Costituzione fa espressa menzione (41 Cost) come valore(insieme a sicurezza e libertà) al quale lo svolgimento dell'iniziativa economica privata non può recare danno;anzi bisogna assicurare al lavoratore una retribuzione comunque sufficiente a lui e alla sua famiglia per un'esistenza libera e dignitosa (36 Cost).
L'indegnità morale, al contrario, può essere causa di limitazione del diritto di voto (48 Cost.) o della capacità giuridica speciale. La tutela della dignità,invece,non consente la privazione del nome(22 Cost), quale espressione sintomatica dell'identità (anche spirituale) della persona. Il valore dignità ispira inoltre le specificazioni nella legislazione ordinaria della riservatezza, dell'immagine, dell'onore e della reputazione. Quest'ultimi due insieme al decoro, benché categorie antecedenti alla normativa costituzionale, sono da considerare quali aspetti particolari della dignità. La previsione esplicita della loro rilevanza è contenuta nel C. Penale (594 e 595, relativi ai reati di ingiuria e diffamazione) e nella legislazione civile:"vietata 'esposizione dell'immagine altrui in pregiudizio del decoro e della reputazione della persona e dei suoi congiunti"(10). La tutela civilistica si specifica nell'accordare l'azione inibitoria e il risarcimento del danno in forma specifica mediante il diritto alla rettifica e alla pubblicazione della sentenza di condanna.Codice civile e legislazione speciale (93s.s) consentono l'uso dell'immagine altrui se vi è l'assenso della persona ritratta e se, nonostante ciò, la divulgazione e la messa in commercio dell'IMMAGINE non rechino pregiudizio alla reputazione e al decoro della stessa (o dei suoi familiari). La legge esonera dal consenso se la riproduzione è giustificata dalla notorietà della persona ritratta,dalla carica pubblica ricoperta,da finalità di polizia.
L'esigenza di tutelare la vita privata dalle altrui ingerenze, nella quale si riassume il diritto alla RISERVATEZZA, trova riscontro in numerose fonti: si pensi alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (8) e alle stesse disposizioni del C.P. (614, 615, 615bis, 616, 617) che tutelano l'inviolabilità del domicilio o sanzionano la rivelazione e la diffusione di notizie apprese mediante l'uso di strumenti visivi o sonori nonché del segreto telefonico ed epistolare.. Connessa alla tutela della sfera personale è la protezione del soggetto dalla diffusione di informazioni sul proprio conto, potenzialmente dannose nelle sue relazioni economiche (privacy economica)anche se vale un principio di tendenziale libertà di una circolazione corretta di notizie vere. L'introduzione e la diffusione delle tecniche di raccolta,elaborazione,memorizzazione e trasmissione di banche dati,sia da parte di enti pubblici che privati, prevede un trattamento lecito e secondo correttezza per cui i dati non devono eccedere le finalità per le quali sono stati raccolti. Tra gli obblighi del titolare del trattamento urano quelli di notificare al Garante per la protezione dei dati personali l'intenzione di dare inizio all'attività,le finalità e le modalità del trattamento. Tra i diritti dell'interessato urano l'accesso gratuito al registro generale dei trattamenti,la possibilità di ottenere le informazioni relative ai suoi dati nonché l'aggiornamento,l'integrazione(e l'attestazione che questo è avvenuto).Quanto al trattamento dei "dati sensibili" (l'origine razziale ed etnica, le opinioni politiche, ecc), essi possono essere oggetto di trattamento soltanto con il consenso scritto dall'interessato e previa autorizzazione del Garante. I danni causati per effetto del trattamento, sono risarciti, ex art 2050 alla stregua di attività pericolosa,fonte di responsabilità c.d. oggettiva. Le sanzioni previste sono di natura penale (con la pena accessoria della pubblicazione della sentenza di condanna) e amministrativa. L'interessato può far valere i suoi diritti (ex 13, I cit.) dinanzi all'autorità giudiziaria e con ricorso al Garante. E'ammesso il risarcimento dei danni non patrimoniali anche in ipotesi di violazione delle modalità di raccolta dei dati personali. Parte della dottrina considerata lecita la raccolta di informazioni e documenti (con esclusione dei divieti previsti dalla legge) in quanto esercizio del diritto all'informazione. Il pluralismo delle fonti d'informazione,l'accessibilità ad esse,l'interesse a verificarne i contenuti sono essenziali per una società democratica. La rilevanza giuridica dell'informazione assume una triplice espressione: diritto di informare, di essere informato e di informarsi. Al vertice della quale si pone il diritto (e libertà) di informare, a causa del suo referente implicito nell'art. 21 Cost. La giurisprudenza ha considerato legittima la c.d. libertà di cronaca a condizione che l'informazione si riveli socialmente utile, che la notizia sia frutto di serio e diligente lavoro di ricerca. La difesa principale della persona lesa dalla altrui informazione consiste nel diritto di rettifica, previsto sia dalla c.d. legge sulla stampa, sia dalla legge sul servizio pub. di diffusione radiofonica e televisiva. Si reputa comunque che il diritto all'Informazione non conuri una pretesa al conseguimento della notizia ma si estrinsechi nell'attribuire alla persona il diritto di essere messo in condizioni di informarsi.
L'istruzione e l'educazione non possono compiutamente realizzarsi se la persona non sia posta nella condizione di scegliere liberamente le modalità per conseguirle. Essi si esprimono non soltanto in termini di diritto nei confronto dello Stato(9,33 Cost)ma anche di inderogabile dovere di solidarietà nei confronti della collettività destinato a concretizzarsi nello svolgimento di un'attività che concorra al progresso materiale o spirituale della società.
Il nome è composto dal prenome(o nome individuale) e dal cognome, generalmente quello di famiglia. Il primo è sempre imposto dalla concorde scelta dei genitori e dichiarato all'ufficiale di Stato Civile ed ha un valore emblematico per l'identificazione della persona tanto che ne è vietata la privazione "per motivi politici". L'acquisto del cognome avviene ipso iure: ad esempio, nella filiazione legittima , il cognome è quello del padre. Il diritto al nome è tutelato, dagli art. 6 s.s. dall'usurpazione e dal reclamo. Ossia la contestazione da parte del terzo a che il titolare usi il suo nome e l'uso indebito o pregiudizievole che altri né faccia(7). Lo pseudonimo è un segno d'identificazione della persona che tende talora a sopravanzare,nella riconoscibilità sociale,lo stesso nome e la tutela, infatti, è analoga a quella del nome (9) qualora ne abbia assunto la stessa importanza. Anche il soprannome,purchè naturalmente voluto e attuato dal soggetto,è considerato segno d'identificazione. Si discorre di un diritto all'identità sessuale e riguarda il procedimento di rettifica degli atti di stato civile in ipotesi di mutamento di sesso per consentire l'adeguamento anagrafico alla nuova situazione. La riparazione dei danni in materia di diritti della personalità non è suscettibile di essere reintegrata in forma specifica,cioè con il ripristino della situazione antecedente alla lesione. Anche quando il danno subito può essere risarcito pecuniariamente(nelle fattispecie previste dalla legge) non si ritorna alla situazione precedente.
Situazioni reali di godimento
I BENI sono "le cose che possono formare oggetto di diritti"(810). La nozione va rapportata ai tempi e allo sviluppo delle conoscenze scientifiche. Essa fa riferimento alle cose e ai diritti:i beni non sono tutte le cose ma soltanto quelle che possono costituire oggetto di diritti. Sotto questo profilo essi si distinguono in materiali se riferiti alle cose corporali e immateriali se collegati alle cose incorporali. Il riferimento ai diritti non va inteso in senso stretto(come diritti soggettivi)bensì come situazioni soggettive:sono beni le situazioni che possono formare oggetto di situazioni soggettive e quindi un rapporto. Il bene diventa il punto di riferimento oggettivo del rapporto e,in quanto tale,idoneo a soddisfare un bisogno umano meritevole di tutela dall'ordinamento. Anche l'aria dunque è un bene in quanto assume il carattere di punto di riferimento di un interesse tutelabile.
Va operata la distinzione tra beni in commercio e fuori commercio. Questi ultimi,a differenza di quelli cui è possibile acquistare la proprietà,non possono essere usucapiti.
Gli art 822 ss elencano una serie di beni pubblici distinguendo i beni necessariamente demaniali che appartengono ad un ente pubblico(ad esempio la spiaggia,i porti) e i beni accidentalmente demaniali che lo diventano quando appartengono all'ente pubblico(le strade,le ferrovie).
Sono beni immobili quelli che non sono trasportabili perché,naturalmente(una piantagione)o artificialmente(un edificio),incorporati al suolo. Mentre i beni immobili sono elencati specificatamente(8121e2);i beni mobili sono definiti in via residuale:"sono mobili tutti gli altri beni". Esistono,inoltre,i beni mobili registrati(815)perché iscritti in pubblici registri (le automobili,le imbarcazioni),assimilati in gran parte per la disciplina ai beni immobili.
I beni si possono definire divisibili e indivisibili,generici e specifici,fungibili e infungibili,produttivi e improduttivi,consumabili e in consumabili.
La divisibilità o indivisibilità di un bene dipende dalla possibilità di dividere la cosa in parti omogenee si da farle conservare,nelle singole parti,un valore economico proporzionale all'intero. Di fungibilità si discorre quando il bene può essere indifferentemente sostituito da un altro identico per quantità e qualità. L'infungibilità,per contro,caratterizza i prodotti in esemplare unico e non sostituibili con identico altro bene. I beni generici appartengono ad un determinato genere e hanno rilevanza per il loro peso,numero e misura:si pensi al grano rapportato al peso o alla stoffa rapportata ai metri. I beni specifici,invece,sono presi in considerazione per la loro individualità(ad esempio un determinato appartamento).
Quando si discorre di beni produttivi si fa riferimento esclusivamente a una nozione naturalistica poiché il bene produttivo va distinto dal bene fruttifero che si caratterizza per le sue capacità di produrre,direttamente o indirettamente,altri beni qualificati come frutti. Questi possono essere naturali o civili:i primi(8201)derivano da un altro bene a prescindere dall'eventuale opera dell'uomo(il melo comunque produrrà i suoi frutti);i frutti civili(8203),invece,sono le utilità che conseguono al particolare uso economico del bene(il canone di locazione di un appartamento). Mentre i frutti naturali si acquistano con la separazione dal bene da chi li produce,i frutti civili si acquistano giorno per giorno in considerazione della durata del diritto(821).
Beni consumabili:con l'uso destinati a trasformarsi e a non adempiere più la funzione originale(il cibo). Inconsumabili sono beni che sono destinati a trasformarsi e l'uso dei quali è ripetibile(un vestito)pur potendosi deteriorare.
Il bene può risultare anche dalla particolare connessione che può instaurarsi tra più cose:si discorre di combinazione di cose ed in particolare di cose composte e di universalità di mobili. Queste ultime(816) sono costituite dalla relazione di più cose,appartenenti allo stesso proprietario,destinate ad una funzione unitaria:una biblioteca,una pinacoteca,un gregge. Le cose composte sono costituite dalla connessione di più cose che,nella destinazione unitaria,perdono la loro funzione originaria per adempierne una diversa:si pensi ad un automobile,composta di una pluralità di cose diverse tra loro(le ruote,parti meccaniche ed elettriche),che separatamente svolgono una funzione particolare ma nell'insieme una diversa e unica destinazione. La cosa composta si distingue dall'universalità di mobili perché in quest'ultima non vi è coesione fisica fra i vari elementi.
In alcune combinazioni di cose un elemento può avere la sola funzione di essere a servizio o a ornamento di un altro. In tal caso si discorre di rapporto pertinenziale(817),il quale si può instaurare sia tra due beni immobili(garage a servizio di una casa),sia tra un bene mobile e uno immobile(l'impianto termico e la casa),sia tra due beni mobili(il climatizzatore e l'automobile).
La proprietà intesa quale diritto pieno ed esclusivo di godere e di disporre delle cose va comunque esercitata "entro i limiti e con l'osservazione degli obblighi stabiliti dall'ordinamento"(832) Tale espressione sottintende la realizzazione della funzione che la proprietà deve assolvere(utilità produttivistica).Con la Costituzione del 1948 essa non è più attributo della persona ma diviene uno degli strumenti mediante i quali realizzare la sua personalità. Nella Costituzione la proprietà è garantita non tra i princìpi fondamentali(1-l2 cost) ma tra i rapporti economici(35-47 cost).
La proprietà privata,distinta da quella pubblica,è riconosciuta esclusivamente come situazione garantita dalla legge "che ne determina i modi di acquisto,di godimento e i limiti" allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.
Il potere di godimento corrisponde in linea di principio alla facoltà di usare o no la cosa,di deciderne le modalità di uso,di trasformazione o addirittura la distruzione.
Il potere di disposizione può attenere ora alla disponibilità negoziale,ora alla disponibilità materiale(ad esempio il trasferimento del bene da un luogo ad un altro),ora alla scelta del tempo di utilizzazione o di godimento.
Il differente regime che deriva dalle molteplici conurazioni dei suddetti poteri dà luogo a distinte forme di proprietà:la proprietà dei mezzi di produzione non può essere eguale a quella di un appartamento in quanto pienezza ed esclusività per i beni non strettamente personali incontrano più di un limite.
Limiti e obblighi emergono dalla legislazione speciale:si pensi alla materia edilizia e urbanistica ma anche alla necessità di tutelare l'ambiente(9 Cost). Da quest'ultima correlazione possono conseguire limitazioni tanto forti da annullare,talvolta,lo stesso ius aedificandi del proprietario. A ciò si aggiunge le limitazioni della proprietà conseguenti all'esercizio del potere di espropriazione(834)riconosciuto alla Pubblica Amministrazione:con essa si sottrae coattivamente la proprietà ad un soggetto allo scopo di destinare il bene ad una finalità d'interesse generale. Affinché l'espropriazione sia legittima oltre a rispondere ad una funzione utile socialmente(ad es. la costruzione di strade) bisogna corrispondere un indennizzo al proprietario quantificato in denaro o in lotti edificabili.
Una disciplina specifica regola i rapporti fra proprietari vicini contemperando il diritto al libero esercizio con il diritto altrui a non vedersi leso nella propria situazione di godimento. A questa logica sembrava ispirarsi il divieto al proprietario di compiere atti(833) i quali non abbiano altro scopo che recare un pregiudizio ad altri(la sopraelevazione di un muro che toglie la visuale al vicino) o atti emulativi(esalazioni,rumori) che superano le soglie della normale tollerabilità. Mentre nella comunione forzosa del muro di confine il proprietario di un fondo contiguo può chiedere la comunione del muro e diventarne così contitolare(874ss) indennizzando il vicino.
Il Codice per la proprietà fondiaria(840ss) disciplina la proprietà rurale(846ss),la proprietà edilizia(846ss) e i diritti sulle acque(909ss). In linea di principio la proprietà fondiaria è illimitata in altezza e in profondità. L'illimitatezza trova il suo confine nell'interesse del proprietario:sarebbe assurdo,ad esempio,vietare il passaggio di aerei ad una certa altezza. Il proprietario ha il diritto di chiudere il fondo in qualunque tempo e modo ma nei limiti stabiliti dall'ordinamento:non si può impedire il passaggio sul fondo da parte di chi esercita la caccia purchè non vi siano colture in atto suscettibili di danno(842).
Concernente la proprietà edilizia,i Comuni hanno il potere di stabilire vincoli di zonizzazione mediante strumenti urbanistici di pianificazione ambientale:i piani regolatori generali e in attuazione di questi,i piani regolatori particolareggiati di esecuzione. Sulla edificabilità dei suoli con la legge n10 del 1977 si è sostituita la precedente "licenza"con una concessione edilizia rilasciata dai comuni nei limiti della conformità dell'opera agli strumenti di pianificazione urbanistica. Secondo la Corte costituzionale,tuttavia,il sistema della concessione edilizia non ha eliminato la facoltà di costruire dai poteri del proprietario ma ha il solo scopo di accertare la ricorrenza delle condizioni previste dall'ordinamento per l'esercizio del diritto.
Proprietà rurale è la p. dei terreni agricoli(dicasi pure proprietà terriera o agraria). Essa subisce consistenti limitazioni aventi finalità sociali che attengono alla trasformazione dei terreni per il miglioramento della produzione(857ss),ai vincoli idrogeologici(866),nonché alla minima unità colturale(delimitazione di un'area minima di coltivazione) alfine di evitare l'eccessiva frantumazione,ripetuta dannosa. Da ricordare la progressiva eliminazione del latifondo con la legge n440 del 1978 sull'assegnazione in affitto delle terre incolte.
L'acquisto della proprietà a titolo derivativo è retto dal principio per il quale chi trasferisce(dante causa o alienante)non può cedere un diritto più ampio di quello del quale è titolare. Il nuovo proprietario(avente causa o acquirente) acquista,pertanto,un diritto del quale era titolare il suo dante causa con le stesse caratteristiche e le stesse limitazioni(se sul bene oggetto della proprietà ceduta esiste una garanzia ipotecaria,il diritto che si acquista rimane gravato da tale garanzia).L'acquisto a titolo originario,che invece fa nascere il diritto pieno,non si ricollega a un trasferimento da persona a persona ma a una relazione tra persona e cosa, di conseguenza il diritto che si acquista è indipendente da qualsiasi situazione giuridica precedente e i diritti che spettavano ad altre persone sullo stesso bene si estinguono.
I modi di acquisto della proprietà sono indicati dall'art 922. L'esame è qui limitato a quelli a titolo originario(923ss):l'occupazione,l'invenzione e il tesoro,l'accessione,l'unione,la commistione e la specificazione.
L'occupazione consiste nel materiale impossessamento di una cosa accomnato dalla volontà di farla propria,purchè essa riguardi il solo acquisto di cose mobili che non sono proprietà di alcuno(res nullius) gli animali oggetto di caccia.
Le cose smarrite sono sottoposte ad un diverso regime e possono essere acquistate dal ritrovatore per invenzione. Se il proprietario reclama la cosa smarrita,il ritrovatore ha diritto ad un premio(930);trascorso inutilmente un anno dal giorno della pubblicazione dell'avviso il ritrovatore ne acquista la proprietà per invenzione.
Tesoro è qualunque cosa mobile di pregio, nascosta o sotterrata, di cui nessuno può provare d'essere proprietario. Se la cosa riveste un particolare interesse storico o artistico andrebbe allo Stato mentre al ritrovatore e al proprietario del fondo spetta un compenso.
Accessione:qualunque opera o costruzione esistente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario di questo(934). Quando le piantagioni,costruzioni od opere sono state fatte da un terzo con suoi materiali, il proprietario del fondo ha diritto di ritenerle o di obbligare colui che le ha fatte a levarle:se il proprietario preferisce di ritenerle, deve are a sua scelta il valore dei materiali e il prezzo della mano d'opera oppure l'aumento di valore recato al fondo (1150). Se il proprietario del fondo domanda che siano tolte, esse devono togliersi a spese di colui che le ha fatte .
Alluvione e avulsione(distacco di detriti)
Commistione:il proprietario della cosa principale acquista la cosa del tutto.
L'acquisto per unione,in base al quale fra i proprietari delle due cose unite o mescolate si costituisce una comunione(939),altro non significa che il rispetto di entrambe le situazioni.
Accessione invertita:occupazione in buona fede di una porzione di fondo attiguo al proprio per la costruzione di un edificio(938):non è il proprietario del suolo che acquista la proprietà della costruzione ma è il p. di questa che se non riceve opposizione entro 3 mesi ne acquista la proprietà previo amento del doppio del valore della superficie occupata.
Specificazione: l'acquisto della proprietà di una cosa creata con materiale altrui(940) risolve un conflitto non tra due proprietari ma tra proprietà e lavoro: se taluno ha adoperato una materiale che non gli apparteneva per formare una nuova cosa ne acquista la proprietà ando al proprietario il prezzo della materiale, salvo che il valore del materiale sorpassi notevolmente quello della mano d'opera. In quest'ultimo caso la cosa spetta al proprietario del materiale, il quale deve are il prezzo della mano d'opera.
Con il diritto di superficie si acquista la proprietà della costruzione(esistente) o il diritto di edificare,fermo restando il separato diritto di proprietà sul suolo. I diritti del proprietario si estendono,nei limiti della meritevolezza dell'interesse,al sottosuolo e allo spazio sovrastante. Se il proprietario attribuisce la possibilità di costruire sul proprio suolo ad un terzo,questi acquista prima il diritto di edificare e una volta eseguita l'opera la proprietà sull'edificio. Il diritto di superficie si costituisce per contratto,per testamento o per usucapione e può essere a tempo determinato o indeterminato. Se è a tempo determinato allo scadere del termine vale il principio dell'accessione:la costruzione accederà al suolo e il proprietario di questo diverrà proprietario anche dell'opera costruita(953). Non può essere costituita o trasferita la proprietà delle piantagioni (821) separatamente dalla proprietà del suolo.
Oltre che per decorrenza del termine(954) la superficie si estingue per rinunzia del superficiario(1350) ma non nell'ipotesi di perimento della costruzione salvo espresso patto contrario e per consolidazione(riunione qualità di proprietario e superficiario). Se si è acquistato un diritto di edificare e non lo si esercita per 20 anni il diritto si estingue per prescrizione.
Enfiteusi. Tradizionalmente individuata nell'ambito dei diritti di godimento su cosa altrui,l'enfiteusi può essere qualificata come modello di proprietà in senso sostanziale perché attribuisce al titolare il godimento concesso al proprietario. Previo amento di canone e con l'obbligo di migliorare il fondo oggetto del diritto(960) il proprietario si spoglia del suo potere di godimento riconoscendo all'enfiteuta i diritti sui frutti del fondo e sulle accessioni. L'e. si può costituire per usucapione,contratto in forma scritta o testamento e può essere a tempo determinato(non meno di 20 anni) o perpetua(958). L'enfiteuta può modificare la destinazione del fondo ma non può cedere il proprio diritto in subenfiteusi. Essa si estingue a seguito del non uso protratto per 20 anni,per scadenza del termine,rinunzia,consolidazione,perimento totale del fondo o espropriazione per pubblico interesse ma anche per affrancazione ando una somma di denaro e devoluzione se non si è migliorato il fondo.
Ricondotte la superficie e l'enfiteusi nell'ambito della proprietà,le situazioni di godimento su cosa altrui sono l'usufrutto,l'uso e l'abitazione,la servitù(per definizione limitate).
Usufrutto:è il diritto di godere di un bene altrui e dei suoi frutti con l'obbligo di conservare la destinazione economica del bene e di restituirlo alla scadenza. Il diritto di godere attribuito all'usufruttuario è finalizzato al conseguimento dei frutti della cosa(ogni utilità che essa può dare:981). Laddove l'usufruttuario alteri l'originaria destinazione economica della cosa è tenuto al risarcimento del danno o al ripristino della precedenti condizioni. Il godimento non può durare oltre la vita dell'u. e se costituito a favore di una persona giuridica non può eccedere i 30 anni(979). Esso non è trasmissibile mortis causa mentre nell'usufrutto congiuntivo(678) è possibile prevedere la clausola di accrescimento in favore di altre persone fino a che non si concentri sull'ultimo sopravvissuto.
L'usufrutto si costituisce per legge(usufrutto legale dei genitori sui beni dei li:324),volontariamente(per contratto,per testamento) e per usucapione. L'usufruttuario ha l'obbligo di fare l'inventario,è tenuto agli obblighi di custodia e di amministrazione(1004) nonché alle spese relative alle riparazioni ordinarie. L'usufrutto si estingue per prescrizione determinata dal non uso durato per venti anni,per la riunione dell'usufrutto e della proprietà nella stessa persona ,per il totale perimento della cosa su cui è costituito e per abuso susseguente all'alienazione o al deterioramento dei beni(1015).
L'uso è diritto personalissimo che attribuisce il potere di servirsi della cosa e di accogliere gli eventuali frutti limitatamente ai bisogni suoi e della sua famiglia(1021). Quando l'uso ha per oggetto un'abitazione la situazione si qualifica diritto di abitazione(1022). Essi si estinguono con la morte del titolare giacché trattando di diritti personalissimi hanno carattere temporaneo e non possono essere ceduti,né formare oggetto di disposizione testamentaria.
La servitù è un diritto reale di godimento che "consiste nel peso imposto sopra un fondo per l'utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario"(1027). Presupposti della servitù sono la contiguità dei due fondi,l'appartenenza ad essa di titolari distinti(non a persone distinte ma a situazioni distinte) e il "peso"a carico di uno dei fondi(perciò detto servente) a fronte delle utilità derivante all'altro(detto dominante). Il comportamento cui è tenuto il titolare del fondo servente consiste in un sopportare mentre le spese per l'esercizio della servitù sono a carico del titolare della situazione dominante. Le servitù si distinguono in apparenti e non apparenti:le prime si caratterizzano per l'esistenza di opere visibili e permanenti destinate all'esercizio del diritto(servitù di acquedotto),nelle seconde manca un'opera visibile(servitù di pascolo). Esse si distinguono poi in affermative o positive a favore della situazione dominante ed in negative caratterizzate dalla proibizione a carico della situazione servente di compiere atti o comportamenti(ad es. il divieto di sopraelevare la propria costruzione).Servitù continue:presuppongono una precedente opera(passaggio dell'acqua è necessaria la costruzione dell'acquedotto). Discontinue:prescindono da costruzioni e l'esercizio coincide con il fatto stesso dell'uomo(servitù di passaggio).Volontarie:si costituiscono per volontà dei singoli(contratto o testamento). Ed hanno ad oggetto una semplice utilità. Coattive:soddisfano una necessità del fondo dominante. Per la loro costituzione è sempre indispensabile un accordo(sulle indennità dovute e sulle modalità di esercizio)tra i titolari delle situazioni interessate o una sentenza(costitutiva) o un atto amministrativo(comunemente di espropriazione per pubblica utilità elettrodotto coattivo,passaggio di linee telefoniche).
L'esercizio della servitù è determinato dal titolo o in mancanza dalla legge e comprende ciò che serve a soddisfare i bisogni del fondo dominante con il minor aggravio per il fondo servente. Esse si estinguono per confusione(1072),decorrenza del termine,rinunzia,abbandono del fondo servente(1070) e prescrizione determinata dal non uso ventennale.
Quando una medesima situazione di godimento è nella titolarità di più soggetti si ha comunione(1100). Ciò è comprensibile riguardo alle situazioni di godimento "su cosa altrui" giacchè si tratta di situazioni per definizione limitate:non possono esistere due esclusivi diritti di proprietà su uno stesso bene ma nulla impedisce che due soggetti siano titolari di uno stesso diritto di proprietà. La comunione può essere volontaria(se nasce dall'accordo dei soggetti:due amici che insieme comprano una barca),legale(o forzosa,se nasce dalla legge:874) e incidentale(se nasce da un evento casuale). Non mancano forme speciali come la comunione legale fra coniugi. Nella comunione il godimento di uno dei titolari si deve misurare con il godimento dell'altro(o degli altri).La c. attribuisce a ciascun soggetto la titolarità di una quota sulla quale vanta un diritto esclusivo. La quota indica la partecipazione del soggetto ai vantaggi(poteri di godimento e disposizione)e agli svantaggi(spese necessarie per il godimento e la conservazione della cosa comune). Ogni partecipante ne può disporre cedendola(1103) e può godere della cosa senza impedire lo stesso uso agli altri o alterare la destinazione. Qualora si tratti di cose divisibili,ciascun partecipante può chiederne lo scioglimento(1111ss) altrimenti in mancato accordo vi provvede il giudice(divisione giudiziale). Se il bene è indivisibile la comunione non può essere sciolta ma i contitolari possono alienare il bene e dividere il ricavato in proporzione alle rispettive quote. Per gli atti di ordinaria amministrazione può anche essere formato un regolamento della comunione e nominato un amministratore:la maggioranza è calcolata sul valore delle quote. Per gli atti di straordinaria amministrazione e per le innovazioni occorrono almeno i due terzi del valore complessivo della cosa comune(1108).
Il condominio ha una finalità strumentale alla realizzazione di più diritti esclusivi appartenenti a patrimoni distinti. Sua peculiarità è la coesistenza in un edificio di più diritti di proprietà che si sviluppano per via orizzontale,accanto ad una comunione su talune parti dell'edificio(individuate dal titolo:scale,portone d'ingresso,ascensori). Le parti comuni sono indivisibili salvo che la divisione possa farsi senza pregiudizio per gli altri(1119). Se le parti comuni servono in modo identico tutti(la facciata dell'edificio)alle spese si deve contribuire in proporzione alla quota di proprietà esclusiva;se le parti comuni servono in misura diversa(ad es. il servizio di riscaldamento) le spese sono ripartite in proporzione all'uso che ciascuno può farne(1123).
Gli organi per l'amministrazione del condominio sono l'assemblea e l'amministratore(la cui nomina è obbligatoria nei condomini con più di quattro partecipanti:1129). L'assemblea delibera vincolando i condomini,anche quelli assenti o dissenzienti in virtù del principio maggioritario. Le delibere sono impugnabili entro 30 giorni(1137). Il regolamento è obbligatorio negli edifici con più di 10 proprietari esclusivi. L'amministratore è l'organo esecutivo e,nei limiti delle attribuzioni e dei poteri conferitigli anche dal regolamento,rappresenta i condomini sia in giudizio sia nei confronti di terzi.
La multiproprietà è istituto nel quale il diritto ha il suo riferimento qualificante nel tempo in quanto si esercita su di un bene comune ma in via esclusiva con un godimento turnario,cioè limitatamente ad un periodo predeterminato dell'anno. La multiproprietà si caratterizza,pertanto, per l'esistenza di una comunione e per il godimento elusivo della cosa comune esercitabili,per ognuno,in periodi predeterminati. Il rapporto si regge,normalmente,su un regolamento predisposto dal promotore(solitamente una società immobiliare) e accettato con gli atti di acquisto delle singole quote di multiproprietà. Accanto a questa m. immobiliare si sono sviluppati altri modelli:con la m. azionaria il complesso immobiliare è di una spa che cede ai multiproprietari una quota di azioni determinata sulla base dei periodi di godimento dell'unità abitativa mentre con la multiproprietà alberghiera dove ciascuno conserva la comproprietà del complesso alberghiero riservandosi il diritto di godere a turno di un'imprecisata unità abitativa in un determinato periodo dell'anno. La varietà dei modelli rende incerta la qualificazione del rapporto ed il legislatore si preoccupa di esigenze come la conoscenza del contenuto del contratto da parte dell'acquirente e la tutela di quest'ultimo attraverso l'attribuzione del diritto di recesso.
A difesa delle situazioni reali di godimento il proprietario ha a disposizione l'azione di rivendicazione,la quale presuppone la mancanza di possesso da parte di chi reputa di essere il proprietario. Essa tende ad ottenere la restituzione della cosa da parte di chi la detenga o la possegga. Spetta al rivendicante,secondo la regola dell'onere della prova(2697),dimostrare il proprio diritto.
Con l'azione negatoria si tende a negare l'esistenza,sulla propria situazione,di diritti altrui nel caso da questi si teme di subire un pregiudizio.
L'azione di regolamento di confini(950)presuppone la semplice demarcazione dei confini posti tra due fondi quando manchino limiti certi. L'irriconoscibilità o la mancanza di segni che individuano i confini è presupposta,invece,dall'azione di apposizione di termini(951).
Con l'azione confessoria(1079)si tende a far riconoscere l'esistenza del proprio diritto contro chi ne contesti l'esercizio o a far riconoscere gli atti impeditivi e le turbative dello stesso.
Il titolare del diritto reale,pur se privo del possesso, ha a disposizione le azioni di nunciazione,ossia le azioni di denunzia di nuova opera(1171)e di danno temuto(1172,ad esempio un tetto pericolante),entrambi tendenti all'eliminazione di un pericolo proveniente dal fondo vicino.
Il legislatore definisce il possesso come "il potere sulla cosa(e all'art 1141 precisa che si tratta di un potere di fatto) che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di un altro diritto reale". Il possesso,ancor prima che situazione giuridica rilevante,è propriamente un atto giuridico in senso stretto,produttivo di effetti giuridici. Esso consiste essenzialmente in un comportamento diretto al godimento e all'uso,attuali e futuro,di un bene. Il legislatore prescinde dalla legittimazione del possessore:questi è colui che gode e usa un bene, aldilà dalla circostanza che sia o no titolare di un diritto reale sul bene in suo potere.
L'animus possidenti(l'intenzione del possessore di usare la cosa in qualità di proprietario) permette di distinguere il possesso dalla mera detenzione:colui che presta un libro ad un amico,non smette di possederlo bensì lo possiede mediante l'amico che ne ha la detenzione.
Al possesso la legge collega 3 ordini di conseguenza:_a)garantisce al possessore,legittimo o meno,un sistema di protezione del suo interesse al godimento e all'uso del bene contro molestie di terzi a suo danno(azioni possessorie);_b)attribuisce al possessore convenuto in rivendica una posizione più vantaggiosa circa l'onere della prova rispetto al proprietario;_c)riconosce al possessore senza titolo la possibilità di acquistare il diritto corrispondente al comportamento tenuto.
Si può iniziare a possedere in modo originario mediante apprensione del bene d'iniziativa del possessore oppure in modo derivativo in seguito alla consegna del bene da parte di un altro soggetto(il precedente possessore).
Le regole per la determinazione del possesso sono le seguenti(1142 e 1143):-il possesso attuale non fa presumere il possesso anteriore tuttavia se il possessore ha posseduto in tempo più remoto si presume che abbia posseduto anche nel tempo intermedio;- se il possessore ha a fondamento del suo possesso un titolo(ad es. una compravendita)si presume che possieda dalla data del titolo,salvo prova contraria.
I periodi di possesso di persone diverse si possono cumulare,al riguardo si conurano la successione e l'accessione. La prima si ha nel caso di successione a titolo universale quando l'erede continua il possesso del defunto con effetto dall'apertura della successione. La seconda si ha quando il successore a titolo particolare non continua automaticamente il possesso del suo dante causa ma può unire il proprio possesso a quello del suo autore per goderne gli effetti(1146).
E'possessore di buona fede chi ignora l'altruità della cosa(1147):è l'ipotesi di chi ha acquistato un bene da chi appariva legittimo proprietario. Per contro è possessore di malafede chi ,come il ladro,ben sa di ledere l'altrui diritto. La buona fede si cui si discorre è uno stato psicologico di ignoranza circa la lesione dell'altrui diritto,essa non giova se l'ignoranza dipende da una colpa grave(il prezzo basso di una cosa rubata). La conoscenza successiva che il possesso lede l'altrui diritto non è rilevante poiché la malafede sopravvenuta non nuoce. Si riconosce al possessore di buona fede:-il diritto di far propri i frutti prodotti dalla cosa fino al giorno della domanda di rivendicazione;-il diritto ad un'indennità per i miglioramenti,le riparazioni . .;-il diritto di ritenzione,cioè di non restituire la cosa finchè non gli sia corrisposta l'indennità dovuta o non siano prestate idonee garanzie(1152).
Usucapione:il possesso continuato nel tempo per il numero di anni previsto dalla legge determina l'acquisto della proprietà dei beni immobili,delle universalità di mobili,dei mobili registrati e qualora non si verifichino tutte le condizioni previste dagli artt 1153 ss dei beni mobili non registrati. L'usucapione è un modo di acquisto della proprietà a titolo originario e con esso si acquistano anche gli altri diritti reali di godimento ad eccezione delle servitù non apparenti. Il termine ordinario di usucapione è di 20 anni per i beni immobili e per le universalità di mobili,di 10 anni per i beni mobili registrati. Per i beni mobili non registrati,in mancanza di un titolo idoneo,la proprietà si acquista mediante il possesso continuato nel tempo per 10 anni se in buona fede e per 20 se in malafede.
Chi acquista in buonafede,da chi non è proprietario,un bene immobile ne compie l'usucapione con il decorso di 10 anni dalla data di trascrizione.
Il possesso acquistato in modo violento o clandestino non giova per l'usucapione se non dal momento in cui la violenza o la clandestinità è cessata.
L'usucapione è interrotto quando il possessore è stato privato del possesso per oltre un anno. Chi afferma di essere il proprietario è sufficiente che dimostri di aver posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapire.
A difesa del possesso vi sono le azioni di reintegrazione o di spoglio(1168),la quale spetta al possessore che sia stato clandestinamente o violentemente spogliato del bene ed è diretta ad ottenere la reintegrazione nel possesso(ossia la restituzione della cosa).
L'azione di manutenzione(1170) spetta al possessore di beni immobili e di universalità di mobili molestato nel suo possesso. Essa è diretta ad ottenere la cessazione delle turbative. L'azione può essere anche di manutenzione recuperatoria alfine di essere rimesso nel possesso del bene. Al possessore sono concesse anche le azioni di nunciazione(denuncia di nuova opera e di danno temuto).
Le azioni possessorie richiedono esclusivamente la prova del possesso:è irrilevante che il possessore sia titolare del diritto reale e che il bene sia idoneo a formare oggetto di proprietà privata.
Privacy
|
© ePerTutti.com : tutti i diritti riservati
:::::
Condizioni Generali - Invia - Contatta