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Il possesso viene confuso spesso con la proprietà ma per legge sono 2 cose completamente diverse; e questo, prima di tutto, per il fatto che LA PROPRIETÀ, COME SAPPIAMO, È UN DIRITTO REALE MENTRE IL POSSESSO NON È UN DIRITTO REALE MA UN POTERE DI FATTO CHE UNA PERSONA HA SU UNA COSA; infatti si può essere:
Possessori e proprietari
Possessori e non proprietari
Proprietari e non possessori
Né proprietari né possessori
L'articolo 1149 c.c. definisce il possesso: È IL POTERE FATTO DA UNA PERSONA SU UNA COSA CHE SI MANIFESTA ATTRAVERSO GLI ATTI CHE CORRISPONDONO ALL'ESERCIZIO DI UN DIRITTO DI PROPRIETÀ O DI ALTRO DIRITTO REALE.
Per il diritto per poter essere ritenuti possessori di un qualcosa è necessario che la persona abbia questi 2 requisiti essenziale di natura psicologica e cioè:
ANIMUS POSSESSIONIS
Significa la convinzione di possedere una cosa
ANIMUS POSSIDENDI O ANIMUS REM SIBI HABENDI
Significa la convinzione di usare questa cosa come se fosse propria.
Il possesso di distingue dalla detenzione in quando detentore è solo colui che è cosciente di avere una cosa ma è cosciente che questa cosa la detiene provvisoriamente e che quindi la deve restituire.
Concludendo si può definire possessore colui che è cosciente di possedere questa cosa e trattarla come se fosse propria con la certezza di non toccare gli interessi di qualche altra persona.
Per il diritto, non ha importanza che il possessore sia in buona o in cattiva fede in quanto c'è un principio che dice: IL POSSESSO DI UNA COSA MOBILE COSTITUISCE TITOLO DI PROPRIETA' O DI UN ALTRO DIRITTO REALE sino a prova contraria.
Il possessore legittimo di solito è anche proprietario però può accadere che il possesso possa essere ILLEGITTIMO IN BUONA FEDE e cioè quando il possessore stesso possiede e tratta questa cosa come propria non sapendo però, che sta violando il diritto o gli interessi di un'altra persona.
La legge tutela in maniera dettagliata il possesso con azioni giuridiche così come fa con la proprietà; tali azioni si chiamano AZIONI POSSESSORIE E SONO:
AZIONE DI REINTEGRAZIONE
Questa azione può essere fatta da colui che è stato spossessato di una cosa mobile in modo violento o occulto. Questa distinzione la legge la fa per ragioni di prescrizione dell'azione di reintegrazione e cioè:
Se lo spossessamento è avvenuto in modo violento, lo spossessato ha tempo 1 anno dal momento in cui è avvenuto lo spossessamento per rivolgersi al giudice
Se lo spossessamento è avvenuto in modo occulto, lo spossessato ha tempo 1 anno dal momento in cui si è accorto dello spossessamento.
AZIONE DI MANUTENZIONE:
Questa azione può essere richiesta dal possessore di un bene immobile o mobile registrato e di diritti reali di godimento. In questo caso il possessore deve possedere la cosa in modo continuo e senza interruzioni da almeno 1 anno e lo spossessamento non dev'essere stato fatto in maniera violenta o occulta: questa azione può essere richiesta nel caso in cui il possessore sia molestato nel godimento della cosa posseduta attraverso fastidi di qualunque natura come rumori molesti, cattivi odori, emissioni di fumo, scarico di rifiuti ecc .
DENUNCIA DI NUOVA OPERA:
Quest'azione possessoria può essere espletata dal possessore di un bene che si accorge che un'altra ne sta costruendo una nuova con la quale possa arrecare danno alla propria posseduta come, ad esempio, la costruzione di un muro o la piantagione di siepi o alberi che possono arrecare qualche danno perché impiantati male ecc .
QUESTA DENUNCIA E' RIVOLTA AL GIUDICE E PUO' ESSERE FATTA SOLTANTO SE L'OPERA NON E' ANCORA STATA TERMINATA E SE NON E' TRASCORSO UN ANNO DAL SUO INIZIO (art. 1171 c.c.)
DENUNCIA DI DANNO TEMUTO:
Quest'azione può essere espletata da chi ha ragione di temere che un qualcosa già esistente e prossimo o vicino alla cosa posseduta, possa costituire pericolo come, ad esempio, una costruzione pericolante o un muro costruito male o un albero che sta per sradicarsi ecc .
La differenza con la precedente denuncia è che, in questo caso, l'opera è già stata effettuata oppure il pericolo esisteva già; proprio per questo il giudice, in questi casi, oltre ad ordinare l'abbattimento della cosa pericolosa, può ordinare anche al possessore della cosa pericolosa il deposito di una somma di denaro come cauzione nel caso si possano creare danni alla cosa posseduta dal denunciatario. (art. 1172 c.c.)
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