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Procedimenti in camera di consiglio - DIRITTO PROCESSUALE CIVILE
Questi procedimenti si riferiscono a situazioni in cui non c'è un vero e proprio contenzioso, ma deve essere gestito un negozio (per esempio la gestione dei beni del minore o la convocazione dell'assemblea in mancanza dell'accordo). L'attività in questione (di gestione del negozio) il legislatore la affida al giudice che procede in camera di consiglio (la camera di consiglio non è pubblica e deve intervenire obbligatoriamente il p.m.). Gli artt.737 c.p.c. e seguenti prevedono che la domanda venga proposta con ricorso al tribunale che procede in composizione collegiale; viene nominato un relatore ed il giudice dopo aver assunto sommarie informazioni decide con decreto motivato (perché ha portata decisoria). Il legislatore non dice altro (sulla convocazione, sui tempi, sulle prove). Il decreto può essere reclamato davanti alla corte d'appello entro 10 giorni dalla comunicazione. La corte d'appello decide con decreto non impugnabile (il decreto in generale è sempre modificabile o revocabile quindi non c'è il fenomeno della cosa giudicata). Gli aspetti di tale procedimento, quindi, sono:
la semplicità della forma;
la celerità.
Viste queste caratteristiche il
legislatore ha iniziato ad inserire i procedimenti in camera di consiglio anche
per alcuni diritti (potestà sui li ed adattabilità).
Successivamente il procedimento in questione è stato ipotizzato per il
fallimento, ma non offrendo sufficienti garanzie per quanto riguarda i diritti
delle parti la dottrina in proposito ha
sollevato dei dubbi, soprattutto circa l'art.111 Cost. dove si afferma che il
giusto processo deve essere regolato dalla legge e non dal giudice.
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