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RAPPORTI TRA DIRITTO COMUNITARIO e DIRITTO INTERNO
FONTI INTERNAZIONALI ovvero fonti extraeuropee che incidono sulla giurisdizione di uno stato sono le NORME CONSUETUDINARIE (ad esempio il rispetto degli accordi stabiliti) che nel caso italiano è reso noto dall'art 10 della costituzione con il quale l'ordinamento italiano si conforma alle norme internazionali riconosciute ed esse prevalgono sulle fonti ordinarie dello stato stesso, LE NORME CONVENZIONALI che sono i trattati tra due stati e GLI ATTI VINCOLANTI DI ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI ovvero gli accordi per istituire organizzazioni internazionali che abbiano il potere di emanare leggi vincolanti per tutti gli stati che abbiano sottoscritto l'atto .
I procedimenti attraverso i quali queste fonti vengono
inserite nell'ordinamento italiano sono i PROCEDIMENTI SPECIALI attraverso cui
si opera un adattamento automatico dell'ordinamento italiano (grazie all'art
10) alle norme internazionali (se lo stato italiano emana una legge contraria
alla norma consuetudinaria essa automaticamente viene giudicata
incostituzionale) ed i PROCEDIMENTI ORDINARI per accordi o trattati attraverso
i quali la fonte internazionale diventa una norma interna con un ordine di
esecuzione diretto. In altri casi non c'è un ordine diretti ma
un'applicazione graduale tramite riformulazione accomnata da interazione
della norma con le leggi interne. L'inserimento delle norme europee
nell'ordinamento italiano è regolato sia dall'articolo 10 che
dall'articolo 117 il quale afferma che la sovranità dello stato italiano
e la sua potestà legislativa è esercitata nel rispetto della
costituzione e degli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario. Il
problema della supremazia delle fonti comunitarie rispetto a quelle interne
è evidente nel momento in cui è opportuno giudicare se esse siano
incostituzionali o meno rispetto all'ordinamento italiano , l'analisi di questo
fatto è prerogativa della corte costituzionale e ciò significa
anche che un giudice interno nazionale non può disapplicarle di sua
iniziativa. Il conflitto venne risolto nel 1984 con la sentenza GRANITAL nella
quale
RESPONSABILITà DELLO STATO nei confronti del
cittadino in caso di inadempienza alle direttive comunitarie. Dal momento che
non è possibile attribuire diretta applicabilità alla DIRETTIVA
NON APPLICATA in caso di inadempienza dello stato il singolo danneggiato non
può fare altro che intentare causa allo stato stesso (sentenza
FRANCOVICH)per mancata possibilità di esercitare i propri diritti
previsti dalla tempestiva attuazione della direttiva. In questa sentenza, che
poi condizionerà la giurisprudenza futura,
FONTI DI DIRITTO DEL SECONDO E TERZO PILASTRO DELLA COMUNITà EUROPEA sono le strategie comuni (per quanto riguarda il PESC) che comprendono le decisioni e le azioni comuni le quali impongono gli stati membri ad adottare disposizioni politiche a seguito di queste strategie comuni, le DECISIONI (comuni e le decisioni-quadro) invece sono le fonti di diritto del GAI.
RICORSI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA
La corte di Giustizia ha il compito essenziale di avviare alcune procedure fondamentali :
il
ricorso contro inadempimenti degli stati rispetto agli obblighi comunitari e
ciò avviene a partire dalla commissione europea quando o lo stato non ha
rispettato gli obblighi comunitari (violazione negativa) oppure ha emanato una
legge ad essi contraria (violazione positiva). In questo caso
Il ricorso in rinvio pregiudiziale ovvero il rinvio a giudizio di una norma comunitaria alla corte di giustizia da parte di un giudice interno che si trovi in difficoltà ad applicare le normative europee. Il rinvio può essere effettuato da tutti i giudici nazionali di ogni grado .
L'azione per il risarcimento dei danni.
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