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RAPPORTI TRA DIRITTO COMUNITARIO e DIRITTO INTERNO

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RAPPORTI TRA DIRITTO COMUNITARIO e DIRITTO INTERNO


FONTI INTERNAZIONALI ovvero fonti extraeuropee che incidono sulla giurisdizione di uno stato sono le NORME CONSUETUDINARIE (ad esempio il rispetto degli accordi stabiliti) che nel caso italiano è reso noto dall'art 10 della costituzione con il quale l'ordinamento italiano si conforma alle norme internazionali riconosciute ed esse prevalgono sulle fonti ordinarie dello stato stesso, LE NORME CONVENZIONALI che sono i trattati tra due stati e GLI ATTI VINCOLANTI DI ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI ovvero gli accordi per istituire organizzazioni internazionali che abbiano il potere di emanare leggi vincolanti per tutti gli stati che abbiano sottoscritto l'atto .



I procedimenti attraverso i quali queste fonti vengono inserite nell'ordinamento italiano sono i PROCEDIMENTI SPECIALI attraverso cui si opera un adattamento automatico dell'ordinamento italiano (grazie all'art 10) alle norme internazionali (se lo stato italiano emana una legge contraria alla norma consuetudinaria essa automaticamente viene giudicata incostituzionale) ed i PROCEDIMENTI ORDINARI per accordi o trattati attraverso i quali la fonte internazionale diventa una norma interna con un ordine di esecuzione diretto. In altri casi non c'è un ordine diretti ma un'applicazione graduale tramite riformulazione accomnata da interazione della norma con le leggi interne. L'inserimento delle norme europee nell'ordinamento italiano è regolato sia dall'articolo 10 che dall'articolo 117 il quale afferma che la sovranità dello stato italiano e la sua potestà legislativa è esercitata nel rispetto della costituzione e degli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario. Il problema della supremazia delle fonti comunitarie rispetto a quelle interne è evidente nel momento in cui è opportuno giudicare se esse siano incostituzionali o meno rispetto all'ordinamento italiano , l'analisi di questo fatto è prerogativa della corte costituzionale e ciò significa anche che un giudice interno nazionale non può disapplicarle di sua iniziativa. Il conflitto venne risolto nel 1984 con la sentenza GRANITAL nella quale la Corte Costituzionale ha trovato  un compromesso accettabile affermando che i due ordinamenti, quello comunitario e quello interno, sono autonomi e distinti ma devono essere coordinati tra loro: questo significa che comunque sia il diritto comunitario ha una superiorità rispetto a quello interno ed il regolamento comunitario deve sempre essere immediatamente applicato dai giudici nazionali anche in presenza di conflitti con le leggi dell'ordinamento interno e senza soprattutto rivolgersi alla corte costituzionale per l'attribuzione di incostituzionalità. La visione d'insieme presenta due concezioni diverse della corte di giustizia e della corte costituzionale riguardo il rapporto tra ordinamento comunitario e ordinamento interno: la corte di giustizia ha una concezione MONISTA di tale rapporto secondo la quale il diritto comunitario è comunque superiore a quello interno e deve diventarne parte, la corte Costituzionale è legata ad una concezione dualista che vede i due diritti come autonomi, distinti ma che devono essere tra loro coordinati ai sensi del trattato costituzionale : in conclusione oggi si è riconosciuta la supremazia al diritto comunitario dotato di diretta applicabilità e ogni norma interna che conga con esso deve essere immediatamente disapplicata senza aspettare l'intervento della corte costituzionale.

RESPONSABILITà DELLO STATO nei confronti del cittadino in caso di inadempienza alle direttive comunitarie. Dal momento che non è possibile attribuire diretta applicabilità alla DIRETTIVA NON APPLICATA in caso di inadempienza dello stato il singolo danneggiato non può fare altro che intentare causa allo stato stesso (sentenza FRANCOVICH)per mancata possibilità di esercitare i propri diritti previsti dalla tempestiva attuazione della direttiva. In questa sentenza, che poi condizionerà la giurisprudenza futura, la Corte di Giustizia afferma che lo Stato membro colpevole della violazione di diritto comunitario è tenuto a risarcire il cittadino danneggiato da questa azione nel caso in cui vi siano tre presupposti ovvero che la direttiva preveda diritti per i singoli,che il contesto in cui far valere tali diritti sia sufficientemente preciso e dettagliato e direttamente ricavabile dalla direttiva e che sussista il nesso di casualità tra inadempienza dello Stato e violazione dei diritti del singolo.

FONTI DI DIRITTO DEL SECONDO E TERZO PILASTRO DELLA COMUNITà EUROPEA sono le strategie comuni (per quanto riguarda il PESC) che comprendono le decisioni e le azioni comuni le quali impongono gli stati membri ad adottare disposizioni politiche a seguito di queste strategie comuni, le DECISIONI (comuni e le decisioni-quadro) invece sono le fonti di diritto del GAI.

RICORSI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA

La corte di Giustizia ha il compito essenziale di avviare alcune procedure fondamentali :

il ricorso contro inadempimenti degli stati rispetto agli obblighi comunitari e ciò avviene a partire dalla commissione europea quando o lo stato non ha rispettato gli obblighi comunitari (violazione negativa) oppure ha emanato una legge ad essi contraria (violazione positiva). In questo caso la Corte di Giustizia stabilisce sanzioni vincolanti sia per lo stato che per i suoi organi interni e nel caso di un'ulteriore inadempienza lo stato viene condannato ad una sanzione monetaria.

Il ricorso in  rinvio pregiudiziale ovvero il rinvio a giudizio di una norma comunitaria alla corte di giustizia da parte di un giudice interno che si trovi in difficoltà ad applicare le normative europee. Il rinvio può essere effettuato da tutti i giudici nazionali di ogni grado .

L'azione per il risarcimento dei danni.





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