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RAPPORTO TRA GIURISDIZIONE CIVILE E GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA
La
giurisdizione amministrativa sorge dopo la rivoluzione francese quando vengono
creati i TRIBUNALI DEL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO che avevano il compito di
conoscere le controversie che riguardavano la pubblica amministrazione; in
realtà era la pubblica amministrazione stessa a conoscere quelle
controversie. Nel 1965 con la legge n.2248/1865 (allegato E) vennero aboliti i
tribunali del contenzioso amministrativo e le controversie che prima questi
venivano a conoscere vengono distribuite. L'art.2 della legge in questione
stabilì che tutta la materia riguardante i diritti civili, politici,
quindi i diritti soggettivi veniva affidata all'autorità giudiziaria
ordinaria. Questo rappresentava un notevole passo avanti perché determinate
controversie non venivano più conosciute da un giudice che non poteva
dirsi indipendente in quanto costituito da funzionari della parte in causa
(pubblica amministrazione). L'art.3 della legge suddetta, invece, stabilì
che quando non erano coinvolti diritti soggetti vi ma ad esempio interessi
legittimi la controversia doveva essere conosciuta dall'autorità
amministrativa. Quest'articolo diversamente dal precedente costituiva un passo
indietro, perché anche se determinate controversie venivano sottratte ad un
giudice non imparziale si aveva un processo diverso rispetto alle materie di
cui all'art.2. Indubbiamente la legge n.2248/1965 non creò la
giurisdizione unica (come alcuni ritennero) che si ha solo nel caso in cui vi
è un giudice per tutte le situazioni. Sulla scia delle discussioni circa
l'opportunità di reintrodurre una giustizia amministrativa si ebbero una
serie di interventi. Nel 1877 venne dato alla CORTE DI CASSAZIONE il compito di
decidere sui conflitti di attribuzione (cioè su quelle situazioni in cui
si doveva stabilire se era o meno il
giudice ordinario che doveva conoscere certe controversie). In realtà
non cambiò molto perchè anche la cassazione era un giudice molto
vicino al potere politico. Nel 1889 venne istituita
In
questo caso ciò che determina l'intervento della giustizia
amministrativa non è la violazione di un'improbabile norma
amministrativa, ma è una determinata situazione giuridica sostanziale
costituita dagli interessi legittimi. In realtà la giustizia
amministrativa dal 1924 non si occupa più solo di situazioni inerenti
agli interessi legittimi, ma tratta anche di diritti soggettivi in determinate
materie quali il pubblico impiego. Nel 1992-93 tuttavia il legislatore ha
restituito al giudice ordinario la cognizione in materia di lavoro pubblico.
Nel 1997-98 invece, attraverso una legge delega e vari decreti legislativi,
sono state attribuite al giudice amministrativo tutta una serie di competenze
nuove (controversie in materia di: pubblici servizi, assicurazioni nel campo
immobiliare, servizio farmaceutico, urbanistica e edilizia ecc.); ma
quella che ritiene si debba applicare l'art.295 che prevede la sospensione del processo civile in attesa della definizione del processo amministrativo;
quella sostenuta dalla cassazione che ritiene che se l'oggetto del giudizio amministrativo è un interesse legittimo i due processi vanno avanti entrambi in quanto autonomo, se invece l'oggetto del giudizio amministrativo è un diritto soggettivo (nei casi in cui è previsto dalla legge) il processo civile va sospeso in attesa che sia definito quello amministrativo (questo in funzione della pregiudizialità tra rapporti giuridici);
quella che ritiene che i due processi (in quanto autonomi) devono continuare entrambi senza che quello civile sia sospeso, questo perché il giudice civile ha il potere di conoscere incidenter tantum, ai fini limitati del giudizio in corso, sia la legittimità dell'atto amministrativo sia il c.d. rapporto giuridico pregiudiziale.
In realtà le tesi (prima e seconda) che in un caso o in entrambi affermano che il processo civile va sospeso sono in contrasto con quanto stabilito dall'art.111 Cost. che stabilisce che la legge deve assicurare la ragionevole durata del processo; infatti non si ha una durata ragionevole del processo civile se questo viene sospeso in attesa della definizione del processo amministrativo che in Italia dura non meno di dieci anni). Il problema della relazione tra processo amministrativo e processo civile è maggiormente importante in materia di lavoro pubblico dove sono intervenute varie norme raggruppate poi dal legislatore nel decreto legislativo n.165/2001. Bisogna innanzitutto dire che ci sono alcune categorie di dipendenti pubblici ai quali non si applica la nuova disciplina che consta dell'aspetto di natura sostanziale e dell'aspetto di natura processuale; quelli ai quali invece si applica la nuova disciplina sono quei dipendenti pubblici il cui rapporto di lavoro pubblico è stato oggi privatizzato (contrattualizzato), quindi ad essi non vengono più applicati i provvedimenti di natura amministrativa ma vengono applicate le norme del codice civile e dei contratti collettivi e di conseguenza dal punto di vista processuale il giudice che deve applicare le norme civilistiche non è più il giudice amministrativo ma è quello civile. I dipendenti pubblici per i quali non opera la nuova disciplina (cioè né la trasformazione del rapporto da pubblico a privato né il trasferimento delle relative controversie dal giudice amministrativo a quello civile) sono quelli indicati nel 4° e nel 5° comma dell'art.2, ovvero i magistrati (ordinari ed amministrativi), i contabili, gli avvocati ed i procuratori dello stato, il personale militare delle forze di polizia di stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, i professori ed i ricercatori universitari. In sostanza il giudice amministrativo, secondo quanto stabilisce il decreto legislativo in questione, continuerà a conosce le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni ed in maniera esclusiva le controversie dei rapporti di lavoro di quel personale escluso dalla privatizzazione del pubblico impiego.
Esempio: nel caso in cui dovesse sorgere una controversia tra colui che ha partecipato ad un concorso e la pubblica amministrazione che lo ha indetto, se la controversia è nata prima della formazione della graduatoria il giudice che deve conoscerla è quello amministrativo, mentre se la controversia è nata successivamente in ordine alla formazione del rapporto di lavoro o all'assunzione sarà la giurisdizione ordinaria a conoscere la controversia (interpretazione della Corte costituzionale che ha affermato la legittimità della previsione legislativa). Il giudice ordinario ha tutti i poteri nei confronti della pubblica amministrazione. Per quanto riguarda l'individuazione di un atto amministrativo illegittimo, bisogna dire che un atto amministrativo è illegittimo quando è espressione di: un eccesso di potere, un'incompetenza, una violazione di legge. Rimodulando quando un atto amministrativo è illegittimo il giudice lo disapplica decidendo poi la causa civile, quando invece un atto amministrativo è legittimo il giudice decide la causa civile considerando appunto l'atto amministrativo legittimo. Come abbiamo detto la decisione del giudice vale sul rapporto e non sull'atto amministrativo e dobbiamo aggiungere che l'impugnazione davanti al giudice amministrativo dell'atto amministrativo rilevante nella controversia civile non è causa di sospensione del processo civile. Alla conclusione dei due giudizi le decisioni del giudice amministrativo e del giudice civile non potranno eventualmente dirsi contrastanti perché il processo civile decide sul diritto, mentre il processo amministrativo decide sulla legittimità dell'atto; tuttalpiù si potrà parlare di decisioni non conciliabili.
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