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RAPPORTO TRA GIURISDIZIONE NAZIONALE E GIURISDIZIONE COMUNITARIA
Nei
rapporti tra diritto interno e diritto comunitario vi è la prevalenza
del secondo sul primo, tanto che il giudice nazionale deve disapplicare il
diritto interno quando lo ritiene in contrasto con il diritto comunitario. Questa
disapplicazione non è sempre facile, perché la norma comunitaria non
sempre è chiara e dà luogo a problemi interpretativi. In questi
casi sorge l'esigenza per il giudice nazionale di adire
è previsto dalla legge,
ha carattere permanente (quindi si esclude che ad alcuni ricorsi di tipo facoltativo e temporaneo come l'arbitrato si possa fare rinvio alla Corte),
svolge in maniera obbligatoria una funzione di tutela giurisdizionale,
applica
le norme di diritto (quindi si esclude il pubblico ministero,
non decide secondo equità,
svolge la sua attività in contraddittorio,
è indipendente.
Il
giudizio della Corte precede quello del giudice nazionale affinché questo possa
far propria l'interpretazione della Corte di giustizia. L'art.234 del trattato
ist.Com.eur. opera una distinzione tre giudici le cui decisioni possono essere
impugnate (giudici di merito: il giudice di pace, il tribunale, il TAR per la
giustizia amministrativa, la corte d'appello) e giudici le cui decisioni non
possono essere impugnate (la cassazione, il consiglio di stato per la giustizia
amministrativa,
Nel
caso in cui il giudice non sospende il processo e quindi non rinvia la
questione, interpretando lui la norma, la parte soccombente può
impugnare la sentenza direttamente in appello chiedendo di rinviare la
questione alla Corte di giustizia; se il giudice d'appello non rinvia la
questione, la parte soccombente può ricorrere in cassazione,
quest'ultima in quanto giudice di ultima istanza è obbligata a rinviare
alla Corte di giustizia. In ogni caso anche la cassazione deve la rilevanza
della norma ai fini del rinvio; vi sono infatti alcune ipotesi in cui la
cassazione non è obbligata a rinviare e questi sono: il caso in cui vi
è già stato una precedente decisione della Corte di giustizia
(l'obbligo della cassazione si trasforma in facoltà) ed il caso in cui
la norma è chiara e quindi non fa sorgere dubbi interpretativi. La
violazione dell'obbligo di rinviare da parte della cassazione non prevede una
sanzione a livello processuale. Il rinvio alla Corte di giustizia può
essere fatto o d'ufficio o su istanza di parte. Il giudizio di rilevanza di
regola è fatto dal giudice della causa ma a volte anche dalla Corte di
giustizia quando questa non vuole decidere. Il rinvio viene effettuato con un
provvedimento, l'ordinanza di rinvio, che determina la sospensione obbligatoria
del processo fino a quando
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