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RAPPORTO TRA PROCESSO CIVILE E PROCESSO PENALE

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RAPPORTO TRA PROCESSO CIVILE E PROCESSO PENALE

Uno stesso fatto può originare effetti di natura diversa, cioè effetti di natura civile ed effetti di natura penale, ed inizialmente si fece strada l'opinione secondo la quale un unico fatto dovesse essere sottoposto ad un unico giudizio; il problema che sorgeva era quello di scegliere il giudizio cui sottoporre un fatto che determinava sia effetti civili che penali ed infine la scelta cadde sul processo penale, ritenuto quello che poteva meglio garantire la ricerca della verità per la presenza del pubblico ministero (organo pubblico che persegue interessi di ordine pubblico). La prevalenza del processo penale che si veniva a creare rispetto al processo civile si manifestava attraverso:

la possibilità per il danneggiato di costituirsi parte civile nel processo penale (dove il giudice veniva ad assumere non solo la giurisdizione penale ma anche quella civile);

l'efficacia assoluta del giudicato penale in tutti gli altri giudizi (civile, amministrativo, disciplinare, tributario);



la sospensione necessaria del processo civile eventualmente promosso, fino alla definizione del processo penale affinché la sentenza penale potesse esplicare piena efficacia di giudicato.

Per quanto riguarda la relazione tra processo civile e processo penale, questa si può realizzare in due modi:

la relazione al massimo grado di intensità se vi è un rapporto tra un processo penale ed un processo civile di danno (questo rapporto si ha quando vi è una totale identità del fatto che deve essere conosciuto sia da un giudice che dall'altro), qui possiamo parlare di due cerchi concentrici di uguale diametro (es. incidente stradale);

la relazione di grado inferiore se vi è un rapporto tra un processo penale ed un processo civile non di danno (questo rapporto si ha quando non vi è una totale identità del fatto che deve essere conosciuto sia da un giudice che dall'altro), qui possiamo parlare di due cerchi di diametro diverso diametro dei quali il cerchio più piccolo rappresenta il processo civile (es. accertamento di un diritto di proprietà sulla base di un atto pubblico falso).

Per quanto riguarda la supremazia (prevalenza) del processo penale su quello civile, questa era disciplinata da alcune norme del codice di procedura penale del 1930 inerenti all'efficacia del giudicato penale: l'art.22 sulla legittimazione attiva e passiva all'esercizio dell'azione civile; l'art.23 sull'esercizio dell'azione civile nel procedimento penale; l'art.25 sulle relazioni tra il giudicato pale e l'azione civile; l'art.27 sull'autorità del giudicato penale nel giudizio di danno; l'art.28 sull'autorità del giudicato penale in altri giudizi civili o amministrativi. La regola comune a tutti gli articoli è quella dell'efficacia assoluta del giudicato penale. Per ciò che riguarda invece la sospensione del processo civile, questa era disciplinata da altre norme del codice di procedura penale del 1930: l'art.3 sui rapporti concernenti reati che risultano in procedimenti civili, amministrativi o disciplinari; l'art.24 sull'azione civile proposta in sede civile. Il sistema della prevalenza del processo penale costituito dalle norme citate iniziò a decadere in una prima fase costituita dall'intervento della Corte cost. con alcune sentenze additive sugli artt.28 (nel 1971), 27 (nel 1973) e 25 (nel 1975) che sancivano un'efficacia assoluta del giudicato indipendentemente dalla posizione delle parti nello stesso processo.


La Corte cost. stabilì che la sentenza può avere efficacia soltanto nei confronti di coloro che sono stati posti nelle condizioni di difendersi e di far valere le loro opinioni (prima avveniva che nel caso in cui il danneggiato non si era costituito parte civile nel processo penale e veniva emanata una sentenza di assoluzione dell'imputato, il danneggiato stesso subiva la decisione senza aver potuto far valere le proprie posizioni). Attualmente quando è in atto un processo penale ed uno civile, prima di sospendere il processo civile bisogna verificare che le persone presenti nel procedimento civile siano state poste in grado di partecipare al processo penale, in caso contrario il processo civile non andrà sospeso, perché la sentenza del processo penale non avrà efficacia vincolante sul processo civile (quindi la sospensione funziona solo se bisogna applicare la sentenza penale al processo civile). Questo nuovo sistema fa si che nei due processi si possa pervenire a decisioni differenti ed inconciliabili in quanto basate su premesse logiche differenti. La seconda fase della decadenza del sistema della prevalenza del processo penale è costituita dall'intervento del legislatore con il decreto legge n.429/1982 (convertito nella legge n.516/1982) che riguarda i rapporti tra il processo penale ed il processo tributario. Il decreto legge in questione all'art.12, pur prevedendo una deroga all'art.3 c.p.p. (cioè alla sospensione del processo, tributario in questo caso), stabilisce che la sentenza irrevocabile (di condanna o di proscioglimento) pronunciata in seguito a giudizio e relativa a reati previsti in materia di imposte sui redditi o di imposta sul valore aggiunto ha l'autorità di cosa giudicata nel processo tributario per quanto concerne i fatti materiali che sono stati oggetto del giudizio penale. Questa disposizione distingue la sospensione del processo dall'efficacia del giudicato penale (infatti anche se la sentenza penale ha efficacia nel giudizio tributario, questo non dev'essere sospeso). Quindi non sempre quando vi è efficacia di giudicato vi deve essere sospensione (la ratio di ciò sta nell'interesse del fisco ad ottenere nel tempo più breve la condanna del contribuente al amento di quanto dovuto). Dal punto di vista pratico poteva accadere che se la sentenza penale interveniva mentre il processo tributario era ancora in corso essa aveva efficacia piena nei confronti del processo tributario, se invece si perveniva prima alla sentenza del giudice tributario essa era valida e non veniva intaccata dalla successiva sentenza penale. Sulla base della situazione venutasi a creare nel 1988 si giunse alla riforma del processo penale. In Italia si è passati in campo penale da un sistema inquisitorio (in cui vi era la supremazia del processo penale rispetto alle altre giurisdizioni che dovevano sospendere i giudizi in corso) ad un sistema accusatorio (in cui vi è l'indipendenza e l'autonomia fra le varie giurisdizioni). Nel 1988 si è affermato il principio per il quale il giudice penale ha la capacità di poter risolvere tutte le questioni che si presentano nel corso del giudizio, rilevanti ai fini della decisione, con la precisazione che il giudice penale conosce tutte queste questioni ai fini limitati del giudizio a lui affidato, quindi senza che la sua decisione possa acquistare una valenza al di fuori del processo avanti a lui pendente (art.2 del nuovo codice di procedura penale); quanto detto costituisce un cambiamento rispetto a ciò che era previsto negli artt.18, 19, 20 e 21 del codice di procedura penale del 1930 che ammettevano la sospensione del procedimento penale per questioni pregiudizievoli penali, civili o amministrative che ora, invece, possono essere conosciute dal giudice penale). Per quanto riguarda il rapporto tra processo civile e processo penale, bisogna innanzitutto dire che nel codice del 1988 viene mantenuta la possibilità di costituirsi parte civile nel processo penale (nonostante tale possibilità sia stata molto discussa perché si riteneva potesse compromettere i tempi di svolgimento del processo e ciò è in contrasto con la funzione del sistema accusatorio che è quella di arrivare nel più breve tempo possibile alla decisione). Quindi nel codice di procedura penale del 1988 all'art.74  vi è la possibilità per il danneggiato di costituirsi parte civile nel processo penale.

Nell'art.75 poi il legislatore prende in considerazione la possibilità per il danneggiato che ha proposto l'azione in sede civile di trasferire l'azione civile stessa in sede penale fino a che non sia stata pronunciata una sentenza di merito (ed anche se questa sentenza non è passata in giudicato essa precluderà al danneggiato la possibilità di trasferire l'azione civile in sede penale). Se il danneggiato non trasferisce l'azione civile in sede penale o non è più ammessa la costituzione come parte civile, l'azione civile prosegue in sede civile (questa è una differenza rispetto a quanto stabilito nell'art.24 del codice di procedura penale del 1930 che prevedeva la sospensione del processo civile nel caso in cui il danneggiato decideva di continuare la sua azione civile in sede civile). Tuttociò serve ad affermare quella che è l'autonomia e l'indipendenza dell'azione civile di danno rispetto al processo penale. In sostanza il legislatore per indurre il danneggiato a non costituirsi parte civile nel processo penale ha previsto che il processo civile non venga sospeso quando il processo penale è in corso; in questo modo si evita l'allungamento dei tempi in cui si perviene alla decisione che era dovuto alla costituzione del danneggiato come parte civile. La continuazione del processo civile di danno, nonostante il processo penale in corso è una regola che ha delle eccezioni (3° comma dell'art.75); le eccezioni per le quali si verifica la sospensione sono la costituzione in sede civile dopo essersi costituiti parte civile nel processo penale e la costituzione in sede civile dopo che sia intervenuta una sentenza penale. Queste due eccezioni hanno a loro volta delle eccezioni che si hanno nel caso in cui il danneggiato venga costretto ad abbandonare il processo penale o nel caso in cui il processo penale venga sospeso per incapacità dell'imputato (in questo caso il danneggiato non può essere costretto ad aspettare che il processo penale riprenda). In sostanza la sospensione del processo civile non si ha nel caso in cui il trasferimento dalla sede penale alla sede civile non è imputabile ad una libera scelta del danneggiato. In conclusione possiamo ribadire ciò che stabilisce l'art.75: "il processo civile di danno non viene ad essere sospeso per la pendenza di un processo penale, tranne quelle due ipotesi eccezionali che peraltro sono di difficile ricorrenza pratica. Ora è importante l'analisi di due articoli che trattano dell'efficacia del giudicato penale nei processi civili di danno: l'art.651 c.p.p. e l'art.652 c.p.p. L'art.651 tratta del caso in cui la sentenza penale sia di condanna e stabilisce che tale sentenza avrà efficacia di giudicato (quanto all'accertamento dei fatti) nel  giudizio civile o amministrativo di danno e questo sempre per ciò che riguarda l'imputato ed il danneggiato (che ricercava la condanna), ma per quanto riguarda il responsabile civile è necessario che sia stato citato o che sia intervenuto in giudizio affinché la sentenza abbia efficacia nei suoi confronti (in caso contrario la sua responsabilità potrà essere fatta valere dal danneggiato nel processo civile). L'art.652 tratta del caso in cui la sentenza penale sia di assoluzione e stabilisce che tale sentenza avrà efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo di danno nei confronti del danneggiato che si sia costituito o sia stato posto nelle condizioni di costituirsi parte civile nel processo penale, salvo che il danneggiato dal reato abbia esercitato l'azione civile a norma dell'art.75 2° comma (nel senso che se il danneggiato promuove l'azione civile in sede civile elimina gli effetti civili del giudicato di assoluzione). Possiamo vedere come dal combinato disposto degli artt.75, 651 e 652 otteniamo un sistema che è improntato sull'autonomia e sull'indipendenza delle due giurisdizioni. Mentre per il rapporto tra processo penale e processo civile di danno c'è unanimità di vedute, anche in funzione della chiarezza delle norme inerenti, ciò non vale per il rapporto tra processo penale e processo civile non di danno un tempo disciplinato dall'art.3 e dall'art.28 del codice di procedura penale del 1930 che disponevano rispettivamente la sospensione del processo civile e l'efficacia del giudicato penale per il processo civile non di danno.

Mentre l'art.3 non ha trovato conferma nel codice del 1988 l'art.28 trova il suo omologo nell'art.654 del nuovo codice. Ciò che fa sorgere dei problemi è il richiamo fatto dall'art.331 c.p.p. 1988 ad una previsione contenuta nel vecchio art.3 c.p.p. 1930 senza che però si faccia riferimento al rapporto tra processo penale e processo civile (qui parliamo della previsione dell'obbligo per il giudice di fare rapporto al pubblico ministero quando viene a conoscenza di un fatto che costituisce reato), ma ancor più importante è il rinvio fatto dall'art.295 c.p.c. (prima che fosse riformato nel 1990) all'art.3 del vecchio codice. A questo proposito vi sono interpretazioni diverse:

per alcuni l'esistenza del rinvio stesso faceva rivivere l'art.3 facendo permanere l'obbligo per il giudice di sospendere il processo civile non di danno in attesa della conclusione del processo penale (teniamo presente che l'altra relazione inerente al processo civile di danno è disciplinata dall'art.75);

per altri il fatto che il rinvio non fosse accomnato da una riproduzione di una norma analoga all'art.3 nel nuovo codice stava ad indicare che la relazione tra processo penale e processo civile non di danno non era più disciplinata dalla sospensione del processo (in quanto la sospensione è un istituto eccezionale, perché va contro la natura del processo, e deve essere espressamente previsto o meglio può operare solo nei casi espressamente previsti dalla legge);

per altri ancora, che consideravano insignificante il rinvio, il processo non andava sospeso perché si applicava la regola ricavata dall'art.75.

Sul problema che stiamo analizzando hanno inciso tre interventi legislativi: quello del 1988 (nuovo codice di procedura penale), quello del 1989 (norme di coordinamento e transitorie del cod.proc.pen.), quello del 1990 (riforma del processo civile). Nel 1989 con l'emanazione delle norme di coordinamento e transitorie del cod.proc.pen. vengono emanate due norme importanti:

l'art.208 che stabilisce che quando nelle leggi o nei decreti sono richiamate disposizioni del codice abrogato, il richiamo si intende riferito agli istituti o alle disposizioni del codice che disciplinano la corrispondente materia (questo ci porta a dire che non potendo far rivivere l'art.3 bisogna andare a vedere a quale norma esistente va riferito il rinvio dell'art.295 c.p.c. ed in questo caso l'unica norma che parla di sospensione del processo civile per pendenza del processo penale è l'art.75 al 3° comma);

l'art.211 tratta dei rapporti tra azione civile ed azione penale e stabilisce che, salvo quanto disposto dall'art.75 2°comma (prosecuzione del processo civile), quando disposizioni di legge prevedono la sospensione necessaria del processo civile o amministrativo a causa della pendenza di un processo penale, il processo civile o amministrativo è sospeso fino alla definizione del processo penale se questo può dare luogo ad una sentenza che abbia efficacia di giudicato nell'altro processo e se già è stata esercitata l'azione penale. Secondo alcuni in questo articolo viene riproposta la tesi della sopravvivenza della sospensione attraverso il collegamento dell'art.211 all'art.654, questo articolo prende i  considerazione espressamente l'ipotesi della sentenza penale che sia rilevante in giudizi civile o amministrativi diversi da quelli di danno affermando che la sentenza penale o di condanna o di assoluzione ha efficacia nel processo civile quando sia l'imputato si l'eventuale parte civile siano presenti nel processo; però la norma non dice che per questo i processi civili o amministrativi vanno sospesi, ma una parte della dottrina continua ad affermare che il processo civile deve essere sospeso in pendenza del processo penale. Per il professore, invece, la norma è diretta più che altro a limitare l'operatività della sospensione; infatti secondo il professore ci sono disposizioni di legge che prevedono una sospensione necessaria, questo articolo non prevede altri casi di sospensione necessaria ma tuttavia rinvia ad ipotesi di sospensione già previste. L'art.211 non solo non crea nuove ipotesi di sospensione ma restringe anche quelle che già ci sono; infatti l'articolo, per l'applicazione della sospensione necessaria, prevede due condizioni, ovvero: che vi sia la pendenza del processo penale e che la sentenza penale faccia stato nel processo civile (secondo le regole degli artt.651-652).

Nel 1990, fermo restando il quadro relativo al processo penale, si volle adeguare il codice di procedura civile al "nuovo" codice di procedura penale riformando l'art.295 c.p.c. eliminando da esso il rinvio all'art.3 c.p.p. 1930 ed eliminando anche gli aggettivi "civile" e "amministrativo" (infatti prima l'articolo diceva " . controversia civile o amministrativa . ", oggi invece si parla solo di controversia); il nuovo art.295 c.p.c. dice che il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa.

Analizzando le varie dottrine vediamo che:

Vi è un'altra tesi che si basa sui principi affermati nel codice di procedura penale ed in particolar modo sul principio dell'autonomia delle giurisdizioni; secondo questa tesi l'art.75 è chiarissimo al riguardo ed inoltre non c'è in tutto il codice di procedura penale un'altra norma che affermi il contrario. Anche qui il punto di partenza è costituito dall'art.654 c.p.p. che afferma che la sentenza penale ha efficacia nel processo civile se vi è stata la partecipazione di tutti i soggetti, e non aggiunge altro; esso infatti si limita a dire che la sentenza è efficace e una cosa è l'efficacia della sentenza, un'altra è la sospensione del processo; questo è dimostrato anche dall'esistenza di altre due norme che prevedono l'efficacia della sentenza ma non anche la sospensione del processo: la norma del 1982 in tema di processo tributario (che pur dicendo che il processo tributario non va sospeso in pendenza del processo penale stabilisce che la sentenza penale ha efficacia di giudicato nel processo tributario) e la norma dell'art.651 (che afferma che la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia nel processo civile a favore del danneggiato e contro l'imputato, ma si accomna alla regola dell'art.75 che stabilisce che se il danneggiato propone l'azione civile in sede propria il processo non si sospende). L'art.211 disp.coord. potrebbe essere considerato un ostacolo a questa tesi (indipendenza ed autonomia delle giurisdizioni); infatti quando fu emanato l'art.211 gli autori dissero che se interpretato nel senso di reintrodurre la sospensione del processo era incostituzionale perché contrastava con il principio affermato dsal c.p.p. che era quello dell'autonomia delle giurisdizioni. Per cercare di capire in che senso va inteso l'art.211 bisogna leggero facendo ben attenzione ai suoi incisi che dicono che questa norma si applica quando non si applica il 2° comma dell'art.75 ed inoltre vi sono delle disposizioni di legge che prevedono la sospensione del processo civile o amministrativo a causa della pendenza di un processo penale. Il senso della norma nella sua completezza è che il giudice deve sospendere il processo civile non solo perché pende il processo penale anche perché tale sospensione è prevista da un'altra norma del codice o di altra legge. Quindi si può ritenere che l'art.211 non solo non introduce nel nostro ordinamento nuove ipotesi di sospensione del processo civile ma restringe quelle già previste in quanto il giudice può sospendere il processo civile se la sentenza penale ha efficacia e se il processo penale è in corso.

La modifica ha portato i sostenitori della tesi della sospensione ribadire tale tesi (cioè quella della sospensione nei rapporti tra processo penale e processo civile non di danno) attraverso il rinvio che l'art.211 disp.coord. farebbe all'art.295 c.p.c. L'art.295 c.p.c. dopo la modifica, non parla più di controversia civile o amministrativa, e quindi tale articolo si intende riferito a qualsiasi tipo di processo. A questo punto c'è da chiedersi perché il legislatore avrebbe previsto una disciplina differenziata tra processo civile di danno e processo civile non di danno (cioè perché avrebbe previsto l'autonomia delle giurisdizioni nelle ipotesi in cui vi è il rischio molto concreto del conflitto di decisioni perché la relazione tra i due processi è più intensa, mentre avrebbe previsto la sospensione del processo in quei casi in cui il conflitto è molto meno evidente perché la relazione tra i due processi è meno intensa). Le considerazioni che sono state fatte sono:

che l'intenzione del legislatore, con la modifica dell'art.295 era solo quella di eliminare il riferimento all'art.3 c.p.p. 1930 che non esisteva più;

che l'art.295 era sempre stato riferito alla relazione di pregiudizialità che esiste tra rapporti giuridici per cui uno dei due si pone come antecedente logico dell'altro mentre la relazione che intercorre tra processo civile e processo penale non è una relazione di pregiudizialità tra rapporti giuridici in quanto è lo stesso fatto che viene conosciuto dal giudice penale e da quello civile;

che nel nostro ordinamento quando si parla di controversia il riferimento è sempre e soltanto a quella civile o amministrativa perché quel termine indica una contesa tra due soggetti, mentre nel processo penale non si conosce il termine controversia perché non si può parlare di controversia tra stato ed imputato;

che si sbaglia a rivolgere tutta l'attenzione all'art.295, infatti se si legge l'art.297 ci si rende conto che esso non solo contiene ancora il rinvio all'art.3 c.p.p. 1930 ma parla ancora di controversia "civile o amministrativa".


La cassazione (le cui sezioni si sono mostrate divise per molto tempo sull'argomento) a sezioni unite nel 2001 ha detto che di regola la sospensione del processo civile non esiste più, ma ci sono alcuni casi in il processo penale si pone in rapporto di pregiudizialità con il processo civile (esempio del reato di usura).





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