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RESPONSABILITÁ DEL DEBITORE E GARANZIA DEL CREDITORE
Secondo il principio della responsabilità patrimoniale, il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti o futuri (art.2740). essi costituiscono la garanzia del creditore.
Il debito ha per oggetto una specifica prestazione, mentre la responsabilità, l'intero patrimonio. Il credito è il diritto ad una data prestazione, la garanzia del credito è costituita dall'intero patrimonio del debitore.
Il rapporto fra debito e responsabilità si manifesta:
in fase costitutiva;
in fase estintiva, in quanto il creditore può procedere all'esecuzione forzata;
in fase intermedia, riguarda le vicende che possono investire il patrimonio del debitore.
LE GARANZIE REALI, IL PEGNO: ha la funzione, come l'ipoteca, di vincolare un dato bene a garanzia di un dato credito; il bene può essere dello stesso debitore oppure di un terzo che acconsenta di garantire per un debito altrui. Il pegno si costituisce su cose mobili, oppure su diritti di credito (art.2784). Sono diritti reali di garanzia, diritti reali su cosa altrui: il bene resta di proprietà di chi lo ha dato in pegno e può essere, liberamente, alienato. Ma il creditore, che è detto creditore pignoratizio (ipotecario) nel caso dell'ipoteca, acquista un duplice diritto:
il diritto di procedere ad esecuzione forzata sul bene anche nei confronti del terzo acquirente (il pegno o l'ipoteca segue la cosa nei successivi passaggi di proprietà, fino a quando il credito non sia estinto) detto diritto di seguito;
il diritto di soddisfarsi sul prezzo ricavato dalla vendita forzata del bene con preferenza rispetto agli altri eventuali creditori del medesimo debitore (diritto di prelazione).
La cosa data in pegno ha, normalmente, un valore superiore all'ammontare del credito che garantisce; di questo maggior valore, il creditore non può approfittare: è nullo il patto commissorio, ossi il patto con il quale creditore e debitore convengano che, in caso di mancato amento, la cosa data in pegno passi di proprietà del creditore (art.2744).
Il pegno si costituisce per contratto reale di cose mobili, che si perfeziona solo con la consegna della cosa dal proprietario al creditore (art.2786); quando si tratta di pegno di crediti, un contratto si perfeziona solo con la notificazione del pegno del debitore del credito oppure con l'accettazione da parte di questo (art.2800).
Se il debitore a, in capitale, il credito garantito da pegno su cosa mobile, il creditore dovrà restituirgli la cosa (art.2794). Se non a, il creditore, dopo avergli intimato di are, può far vendere la cosa da un mediatore o chiedere al giudice che gli sia assegnata la proprietà.
Per il pegno di crediti, il creditore pignoratizio è tenuto, alla scadenza, a riscuotere il credito: tratterà quanto a lui dovuto e, quindi verserà l'eventuale eccedenza al proprio debitore (art.2803). perciò il pegno dei crediti implica anche un mandato a riscuotere il credito del proprio debitore.
L'IPOTECA: si distingue dal pegno perché ha ad oggetto beni immobili oppure beni mobili iscritti in pubblici registri e perché la sua costituzione richiede una specifica modalità: l'iscrizione in pubblici registri.
L'ipoteca può avere diverse fonti:
ipoteca volontaria: si basa su un contratto fra debitore o terzo datore di ipoteca e creditore o su un atto unilaterale del debitore o del terzo datore di ipoteca. Devono avere forma scritta a pena di nullità (art.2821);
ipoteca giudiziale: si basa su una sentenza di condanna al amento di una somma di danaro o all'adempimento di un'altra obbligazione o al risarcimento del danno da liquidarsi successivamente (art.2818);
ipoteca legale: può essere iscritta, anche contro la volontà del debitore, nei casi espressamente indicati dalla legge (alienazione bene immobile). In questo caso l'ipoteca si costituisce su bene alienato e garantisce il amento del prezzo (art.2817).
Sia l'ipoteca giudiziale che quella legale, si costituiscono per iniziativa del creditore.
Dalla trascrizione, che è pubblicità solo dichiarativa, l'iscrizione dell'ipoteca differisce perché è pubblicità costitutiva: l'ipoteca esiste solo se iscritta nei registri e solo dal momento dell'iscrizione (art.2852), quindi, l'iscrizione è condizione necessaria per l'esistenza dell'ipoteca.
Su un medesimo bene si possono iscrivere più ipoteche, alle quali viene assegnato un grado, in base alla loro successione. Se il bene viene sottoposto a vendita, verrà soddisfatto prima il creditore di primo grado, poi quello di secondo .
Caratteristiche:
L'effetto che produce è la responsabilità solidale nei confronti del creditore: esso può esigere il amento dal debitore o dal fideiussore, senza necessità di rivolgersi prima al debitore principale, salvo che ciò non sia previsto dal contratto.
Il fideiussore diventa debitore: la sua è un'obbligazione accessoria, valida solo se è valida l'obbligazione del debitore principale (art.1939). La causa del contratto di fideiussione è la garanzia di un debito altrui e se esso manca, viene meno la causa della fideiussione; la fideiussione non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore (art.1941).
Se il creditore si rivolge al debitore principale e questo a, si estingue l'obbligazione principale e anche la fideiussione; se, invece, il creditore si rivolge al fideiussore, questi ha azione di regresso verso il debitore principale per il rimborso di quanto ha ato (art.1950).
IL CONCORSO DEI CREDITORI E LE CAUSE DI PRELAZIONE: una medesima persona può avere più creditori: il suo patrimonio può costituire la garanzia patrimoniale di una pluralità di crediti; vale la regola generale della parità di trattamento: i creditori hanno uguale diritto di essere soddisfatti sui beni del creditore (art.2741). A ciò fanno eccezione le cause di prelazione, le quali consistono nel diritto di preferenza che è riconosciuto dalla legge a determinati crediti.
I privilegi sono diritti, di preferenza, accordati dalla legge a determinati crediti in considerazione della causa del credito, ossia della specifica natura del rapporto dal quale derivano. Il privilegio generale spetta su tutti i beni mobili del debitore, il privilegio speciale solo su determinati beni, mobili o immobili e ha diritto di seguito, segue la cosa anche se è stata acquistata da terzi (art.2746/2747).
I creditori non muniti di cause di prelazione sono detti creditori chirografari, i creditori muniti di pegno, ipoteca o privilegi sono detti creditori privilegiati. Il privilegio si basa su una specifica connessione fra il credito e la cosa, mobile o immobile.
I MEZZI DI CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE
l'azione revocatoria: se il debitore compie atti di disposizione del suo patrimonio, che rechino pregiudizio alle ragioni del creditore, questi può richiedere al giudice che l'atto di disposizione a lui pregiudizievole sia dichiarato inefficiente nei suoi confronti (art.2901) o sia revocato. Il creditore potrà soddisfarsi sul bene che ne ha formato oggetto, come se esso non fosse mai uscito dal patrimonio del suo debitore (art.2902).
Il creditore deve provare:
il fatto oggettivo del pregiudizio che l'atto di disposizione del debitore ha arrecato alle sue ragioni, ossia l'impossibilità per lui di soddisfarsi sul restante patrimonio del debitore;
il fatto soggettivo della conoscenza di questo pregiudizio da parte del debitore e, anche da parte del terzo acquirente, ossia deve provare che questi sapeva che, acquistando dal suo dante causa, pregiudicava la garanzia patrimoniale dei creditori di questo;
se l'atto di disposizione del quale chiede la revoca è anteriore al sorgere del credito, l'ulteriore fatto soggettivo della dolosa preordinazione dell'atto da parte del debitore e anche da parte del terzo acquirente.
L'azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto (art.2903). Tutto si semplifica se il debitore è un imprenditore commerciale insolvente, dichiarato fallito: si potrà esperire l'azione revocatoria fallimentare.
L'azione surrogatoria: può accadere che il debitore trascuri di esercitare i propri diritti ledendo così la garanzia patrimoniale dei propri creditori. Ciascun creditore può sostituirsi al debitore ed esercitare i diritti e le azioni che al debitore spettano verso i terzi, esclusi solo i diritti e le azioni di carattere personale (art.2900).
DECADENZA: può accadere che il debitore diventi insolvente; per il creditore si delinea allora la negativa prospettiva che gli altri creditori daranno fondo a tutto ciò che resta del patrimonio del debitore comune e al termine di scadenza lui non troverà più nulla. Il codice civile, pone rimedio, concedendo al creditore di esigere immediatamente la prestazione e di concorrere sul patrimonio del debitore insieme a tutti gli altri creditori (art.1186).
DIRITTO DI RITENZIONE: il creditore, che detenga una cosa del debitore, può rifiutarsi di restituirla fino a quando il suo credito non sia stato soddisfatto. Si parla di ritenzione privilegiata quando sulla cosa il creditore ha qualche privilegio.
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