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RIGIDITA'; ELASTICITA' e FLESSIBILITA' costituzionale.
A) Come punto di riferimento, la formazione storica delle Costituzioni:
Costituzioni consuetudinarie; formatesi attraverso un procedimento storico di sedimentazione, invece che in seguito a un solo atto di volontà (esperienza inglese).
Codificazioni costituzionali ottriate, come concessione da parte del potere sovrano ( il caso dello Statuto Albertino).
Costituzioni rivoluzionarie: sorte in seguito a una rottura rivoluzionaria, con la volontà di rompere col passato.
B) Come punto di riferimento la struttura delle Corti Costituzionali:
Costituzioni di egemonia (scelta istituzionale unica).
Costituzioni di compromesso (mediazione tra più tendenze).
Costituzione di bilancio (codifica istituti già operanti).
Costituzione programmatica ( individua e fissa nuovi obbiettivi).
Costituzioni brevi (tipiche dello Stato di diritto).
Costituzioni lunghe (con lo Stato sociale).
Nell'interno della Costituzioni lunghe ( o ampie) convivono
a) disposizioni precettive ( es. art. 56 della Costituzione ).
b) disposizioni di principio ( es. art. 1 della Costituzione ).
c) disposizioni programmatiche (es. art. 5 della Costituzione ).
d) disposizioni generiche o polisenso, cioè, con un contenuto giuridico variabile (es. art. 42 della Costituzione . . la proprietà " può" essere espropriata.) .
B) La più importante differenza è tra Costituzione RIGIDA e Costituzione FLESSIBILE.
RIGIDITA':
Viceversa, nelle Costituzioni FLESSIBILI non c'è differenza procedurale tra legislazione ordinaria e costituzionale.
STABILITA': capacità di un ordinamento di durare nel tempo, da non confondere con la rigidità.
ELASTICITA'; grado di adattabilità della Costituzione al variare della storia; Costituzione come organismo vivo.
Le disposizioni a contenuto giuridico indeterminato hanno la funzione di un continuo raccordo tra ordinamento giuridico e dinamismo esterno. La nostra Costituzione contiene molte disposizioni a contenuto giuridico indeterminato: per es. , vedi l'art. 36 della Costituzione.
Quasi tutte le Costituzioni vigenti sono di tipo rigido.
Ecco le principali procedure di revisione costituzionale ( 5 gruppi):
Procedimenti che richiedono una deliberazione legislativa assunta a maggioranza qualificata: CUBA, (due terzi), VENEZUELA, URSS.
Procedimenti che si caratterizzano da un intervento diretto del corpo elettorale a mezzo di referendum costitutivo ( Es. FRANCIA, GIAPPONE).
In particolare, negli ordinamenti a struttura federale, sono coinvolte nella decisione anche le assemblee legislative di tutti gli Stati membri. (Es. gli USA).
Diversi ordinamenti - specie in EUROPA del NORD - prevedono il rinnovo del corpo legislativo, secondo il principio per cui l'assemblea che propone la modifica della Costituzione non può ricedere anche alla approvazione del nuovo testo. ( Es. SA, FINLANDIA, PAESI BASSI).
A parte l'ipotesi della SVIZZERA che distingue l'ipotesi della revisione totale da quella parziale della Costituzione.
In ITALIA, il procedimento di revisione o di approvazione di leggi costituzionali è disciplinato dall'art. 138: attraverso una legge che deve essere adottata da ciascuna Camera con due successive deliberazioni a intervallo non minore di tre mesi; e approvata, nella seconda votazione, a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera.
Il procedimento legislativo, sulla fase iniziale non presenta differenze apprezzabili da quello ordinario: L'INIZIATIVA compete agli stessi soggetti richiamati dall'art. 71 della Costituzione, cioè al Governo, a ciascun membro delle Camere, e agli organi o enti ai quali sia conferita con legge costituzionale. Poi, la legge, se è approvata nella seconda votazione con la maggioranza sei DUE TERZI viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, e entra in vigore trascorso il termine della vacatio legis.
Quando, invece, viene conseguita una MAGGIORANZA INFERIORE, è previsto, sia pure in via eventuale, il ricorso al REFERENDUM: la proposta di legge costituzionale viene pubblicata sulla Gazzetta ufficiale - tale pubblicazione ha la funzione di dare pubblicità al fatto che n on si è conseguita la maggioranza prevista dall'ultimo comma dell'art. : 138 Costituzione; a partire da tale data, 1/5 dei membri di ciascuna Camera, 5 Consigli regionali, o 500mila elettori hanno tre mesi di tempo avanzare richieste di referendum.
Qualora tale referendum sia richiesto e venga indetto, la legge costituzionale può essere promulgata dal Presidente della Repubblica, solo se è stata approvata dalla maggioranza dei voti validi. (Procedura di revisione costituzionale DIVERSA da quella prevista dall'art. : 138 Costituzione: l'art. 131 della Costituzione può essere modificato solo dall'iter previsto dall'art. 132 della Costituzione ).
LIMITI al PROCEDIMENTO DI REVISIONE previsti dalla Costituzione.
a)
FORMALI:
rispetto alla procedure che
b)
SOSTANZIALI:
ESPLICITI, formalizzati in articoli costituzionale (FRANCIA, ITALIA, USA e GIAPPONE).
Limiti della Costituzione italiana: art. 139, art. 2 e tutti i diritti fondamentali.
( In Barile non c'è diversità terminologica tra inviolabilità
e irredividibilità della Costituzione.)
IMPLICITI: i pincìpi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale ( sentenza della Corte Costituzionale num. 146 del 1988). (Dalle Istituzioni di Barile, in quanto egli stesso testimone degli eventi che hanno portato alla stesura della Costituzione italiana).
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