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Rappresentanza - artt. 1387-l400 c.c.
Il procedimento di formazione delle fattispecie negoziali, di norma, è dovuto alla diretta e personale partecipazione del titolare degli interessi regolati.
Spesso l'interessato non può o non vuole partecipare personalmente alla conclusione degli atti e ciò determina l'intervento di un soggetto in sostituzione nell'atto negoziale.
Tra gli schemi usati, un ruolo preminente è svolto dall'istituto della rappresentanza.
Nella rappresentanza (art. 1388), un soggetto (rappresentante), allo scopo di curare un interesse altrui, compie un atto (rappresentativo) destinato a produrre effetti nella sfera giuridico-patrimoniale di un soggetto diverso (rappresentato).
Evoluzione storica - Lo schema della rappresentanza, che era estraneo al diritto romano, si è costituito attraverso una lunga evoluzione storica.
Inizialmente venne concepito come prerogativa esclusiva di esternazione al terzo contraente del rapporto tra mandante e mandatario, secondo quanto asseriva il Codice napoleonico del 1804, facendo ricadere gli effetti del contratto sulla sfera del mandante, senza che vi fossero ulteriori atti di ritrasferimento verso quest'ultimo.
Successivamente assunse una portata più generale e venne applicato in diversi rapporti secondo quanto stabiliva il Codice Civile tedesco del 1900: questo sviluppo venne accolto dal nostro codice del 1942.
La rappresentanza si applica a tutti i negozi giuridici a contenuto patrimoniale e secondo l'opinione prevalente anche agli atti giuridici in senso stretto; sono esclusi solo gli atti strettamente personali in quanto la stretta inerenza alla persona degli interessi coinvolti impedisce una loro disposizione da parte di soggetti diversi dal titolare.
Accanto a questi limiti legali esistono anche dei limiti convenzionali: infatti in alcuni rapporti vi può essere un interesse a che uno specifico atto sia posto in essere personalmente dall'interessato.
La rappresentanza è utilizzata anche nel processo: il potere di stare in giudizio, salvo ipotesi eccezionali, è precluso alla parte interessata che dunque è costretta a farsi rappresentare da un legale.
Della rappresentanza abbiamo due forme principali:
diretta, quando il rappresentante agisce non solo per conto (e cioè nell'interesse), ma anche in nome del rappresentato. In tal caso si ha la spendita del nome altrui (contemplatio domini) e il verificarsi degli effetti del negozio direttamente ed unicamente nella sfera giuridica del rappresentato;
indiretta, quando il rappresentante agisce solo per conto, ma non in nome del rappresentato. In tal caso il rappresentante agisce in nome proprio e gli effetti giuridici ricadono nella sfera giuridica del rappresentante, per cui sarà necessario un ulteriore atto affinché tali effetti possano riversarsi definitivamente in capo al rappresentato.
Critica: l'orientamento prevalente considera estranea tale ipotesi perché identifica il potere rappresentativo solo nel legittimo potere di spendere il nome altrui con effetti prodotti sul rappresentato.
Tuttavia l'assenza della spendita del nome non sembra ragione sufficiente ad eludere la presenza del fenomeno rappresentativo.
In questo tipo di rappresentanza la ura del rappresentante assolve diversi ruoli: non solo quello di termine di riferimento e parte della fattispecie (come nella diretta), ma anche di parte del regolamento contrattuale; il rappresentato invece è solo termine di riferimento di taluni effetti scaturenti dal contratto stipulato in attuazione del mandato.
Abbiamo poi diversi tipi di rappresentanza:
rappresentanza organica
Indica il potere rappresentativo che compete agli organi esterni di un ente giuridico, legittimati a porre in essere atti in nome del soggetto collettivo.
L'organo che stipula un contratto non si sostituisce all'ente (in quanto fra di essi c'è il c.d. rapporto di immedesimazione), ma agisce come parte integrante di esso. L'attività dell'organo è quindi attività di una parte dell'ente e come tale viene imputata all'ente stesso.
La rappresentanza organica rileva principalmente ai fini della responsabilità extracontrattuale.
rappresentanza passiva
Con tale termine si indica il potere del rappresentante di ricevere atti o prestazioni in nome e per conto del rappresentato; essa si contrappone alla rappresentanza attiva che è quella tipica e che consiste nel compimento di atti in nome e per conto del rappresentato.
Un esempio di rappresentanza passiva si ha all'art. 1188, che prevede che il rappresentante del creditore sia legittimato a ricevere la prestazione.
La rappresentanza attiva comprende sempre anche quella passiva.
rappresentanza legale (interessi generali)
In tale ipotesi è la legge che conferisce i poteri al rappresentante. La rappresentanza legale presuppone iuris et de iure l'impossibilità giuridica del rappresentato di compiere determinati atti (incapacità di agire) e, in taluni casi, può venire meno con l'acquisto della capacità di agire da parte del rappresentato.
rappresentanza volontaria
Tale ura ha come fondamento una valutazione del rappresentato che, nell'ambito dell'autonomia negoziale, ritiene più proficuo agire a mezzo di sostituti e con la procura conferisce ad un'altra persona il potere di rappresentarlo.
La rappresentanza volontaria non può trovar luogo in tutti quei negozi per il cui compimento la legge non ammette soggetti diversi dal titolare del diritto (testamento, donazione, matrimonio).
La differenza tra rappresentanza legale e volontaria, oltre che alla fonte, attiene alla funzione.
Difatti, la rappresentanza legale mira a rendere possibile a soggetti legalmente incapaci (nelle forme della potestà e della tutela dei minori e degli interdetti) o diversamente impediti (curatore dello sso) il compimento di atti che altrimenti sarebbero loro preclusi.
La funzione della rappresentanza volontaria, invece, è strettamente legata ai criteri di opportunità del singolo, che ritiene più proficuo agire a mezzo di sostituto (agevolare e snellire gli affari, rendere possibile il compimento di più atti contemporaneamente o di atti a distanza etc.).
La procura è un negozio giuridico unilaterale mediante il quale un soggetto (rappresentato) conferisce ad un altro (rappresentante) il potere di rappresentarlo: il suo fondamento causale risiede nell'interesse del rappresentato alla cooperazione altrui.
Si distingue dal mandato, che ha struttura bilaterale, perché quest'ultimo disciplina il rapporto tra rappresentante e interessato, dove il rappresentante-mandatario ha l'obbligo di compiere un atto per conto del rappresentato-mandante.
È atto recettizio in quanto la sua efficacia è subordinata al fatto che sia portata a conoscenza del rappresentante o dei terzi: tuttavia l'opinione è discutibile in quanto un'eventuale manifestazione di volontà del rappresentato, non comunicata al rappresentante, rende cmq legittimo l'esercizio del potere.
La forma è determinata dal tipo di contratto che il rappresentante deve concludere (forma per relationem). La procura può essere:
generale se riguarda tutti gli atti o determinate categorie di atti relativi al patrimonio del soggetto e di regola non comprende gli atti di straordinaria amministrazione;
speciale, quando conferisce il potere di compiere un determinato atto.
La procura può essere revocata in qualsiasi momento con conseguente estinzione del potere rappresentativo o può essere modificata dal rappresentato con atto unilaterale da portare a conoscenza dei terzi con mezzi idonei: in mancanza, non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione del contratto.
La revocabilità è esclusa qualora l'esercizio del potere rappresentativo sia volto a soddisfare oltre il rappresentato, anche il rappresentante.
La funzione della procura è quella di rendere noto ai terzi che il rappresentante è stato autorizzato dal rappresentato ad agire in suo nome.
Bisogna quindi distinguere il rapporto di procura (tra rappresentante e terzi) e il rapporto di gestione (tra rappresentante e rappresentato) che non deriva dalla procura ma può derivare dal mandato con rappresentanza, dal contratto di lavoro, da quello di società, etc.
Estinzione - Il potere rappresentativo si estingue oltre che per revoca della procura, anche per morte, incapacità sopravvenuta, o fallimento del rappresentato o del rappresentante.
In seguito all'estinzione il rappresentante è tenuto a restituire il documento dal quale risultano i suoi poteri, quando questi sono cessati (1397).
Ai fini del potere rappresentativo è necessaria la spendita del nome, ossia il rappresentante agisce in nome del rappresentato: è sufficiente che sia chiara e univoca e può essere anche tacita (desumibile da comportamenti concludenti); tuttavia, nei negozi solenni, la contemplatio domini deve essere manifestata esplicitamente nel documento.
La spendita del nome può essere anche in bianco, quando il rappresentante dichiari l'altruità dell'affare e la propria estraneità al regolamento negoziale, ma senza indicare al contempo, l'esatta identità del rappresentato (R. in incertam personam).
L'identità dell'interessato sarà manifestata al contraente soltanto in un momento successivo dallo stesso rappresentato o mediante la nomina effettuata dal rappresentante.
Capacità - Nella rappresentanza volontaria la legge richiede la capacità legale di agire del rappresentato, affinché quest'ultimo possa controllare l'operato del rappresentante; tale capacità non è richiesta per il rappresentante, dal momento che gli effetti dell'atto non si ripercuotono sul suo patrimonio.
Tuttavia, questi dev'essere consapevole del significato giuridico di ciò che dichiara e quindi dev'essere capace di intendere e di volere, avuto riguardo alla natura e al contenuto del contratto stesso.
Vizi della Volontà - Il contratto è annullabile se è viziata la volontà del rappresentante: poiché il rappresentante non si limita, come il nuncius (nell'ambasceria), a trasmettere la volontà del rappresentato, ma collabora attivamente al formarsi di questa, la legge stabilisce che il contratto è annullabile qualora la volontà manifestata dal rappresentante risulti viziata.
Quando però il vizio riguarda elementi predeterminati dal rappresentato, il contratto è annullabile solo se era viziata la volontà di questo.
Analogamente sono rilevanti, per la legge, gli stati soggettivi di buona o malafede del rappresentante, giacché questi decide insieme al rappresentato in ordine al compimento e al contenuto dell'atto.
Per gli elementi dell'atto decisi esclusivamente dal rappresentato, invece, rilevano solo gli stati soggettivi di quest'ultimo e in nessun caso il rappresentato che è in mala fede può giovarsi dello stato d'ignoranza o di buona fede del rappresentante (1391
Ad esempio, se il rappresentante acquista un bene da un soggetto che non ne è proprietario, non è sufficiente la buona fede del rappresentante, ma è necessario che anche il rappresentato non sappia che il venditore del bene non era il proprietario.
L'abuso di potere si verifica quando il rappresentante conclude un contratto con il quale persegue un interesse proprio o di altro soggetto (terzo) inconciliabile con l'interesse del rappresentato, in modo che all'utilità conseguita dal rappresentante per sé medesimo o per il terzo, segua o possa seguire il danno del rappresentato.
Ad esempio allorché il rappresentante venda a sua madre l'appartamento per il quale ha la procura, ad un prezzo inferiore a quello di mercato, il contratto è annullabile.
Sanzioni - Il contratto concluso dal rappresentante in conflitto di interesse col rappresentato è annullabile solo se il conflitto era conosciuto o riconoscibile con l'ordinaria diligenza dal terzo.
In tal caso, infatti, viene meno l'esigenza di protezione del terzo che ha approfittato della situazione di conflitto e quindi il contratto è annullabile.
Solo il rappresentato è legittimato a proporre l'annullamento, che non può avere rilevanza d'ufficio dal giudice.
Il contratto con se stesso si ha quando il rappresentante conclude il contratto con se stesso o in proprio (duplice veste di rappresentante e di contraente in proprio) o come rappresentante di terzi (agisce in nome e per conto di ambedue le parti contrattuali
Nell'ipotesi di effettivo abuso, il contratto con se stesso è sanzionato con l'annullabilità.
È escluso l'abuso se il rappresentato lo abbia autorizzato specificamente o se sia stato determinato il contenuto del potere rappresentativo tale da impedire l'abuso; l'impugnazione può essere proposta soltanto dal rappresentato.
Eccesso di potere - Colui che ha contrattato come rappresentante senza averne i poteri o eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli, è responsabile del danno che il terzo contraente ha sofferto per avere confidato senza sua colpa nella validità del contratto.
Si tratta, rispettivamente, delle ipotesi di difetto (c.d. falsus procurator) e di eccesso di potere rappresentativo: tali ipotesi sono diverse dall'abuso di potere, in quanto postulano la carenza di legittimazione.
Il terzo è in colpa quando è caduto in un errore evitabile con l'uso della ordinaria diligenza.
Il contratto concluso dal falsus procurator non si può qualificare come invalido: è valido ma inefficace.
Si può avere efficacia se il contratto viene ratificato dall'interessato, con l'osservanza delle forme prescritte per la conclusione di esso: la ratifica ha effetto retroattivo, ma sono salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.
La ratifica è il negozio unilaterale e recettizio con il quale il falsamente rappresentato sana il negozio compiuto dal falsus procurator o dal rappresentante che abbia ecceduto i limiti della procura, accettandone gli effetti.
Può essere espressa o tacita e, come la procura, è sottoposta ai requisiti di forma imposti per l'atto da ratificare.
Il potere di ratificare può essere escluso qualora il vincolo negoziale venga sciolto mediante un accordo tra rappresentante e terzo contraente, effettuato prima della ratifica.
Tuttavia il terzo può invitare il falsamente rappresentato a ratificare il contratto entro un certo termine (actio interrogatoria), scaduto il quale l'atto sarà inefficace.
In caso di mancata ratifica il comportamento tenuto dal falsus procurator determina responsabilità di natura precontrattuale e genera l'obbligo di risarcire il terzo che ha confidato senza colpa nel potere di rappresentanza.
Il danno da risarcire è limitato all'interesse negativo, cioè l'interesse del terzo a non essere partecipe o destinatario di un atto inefficace o invalido (spese sostenute).
Fattispecie particolare riguarda la rappresentanza apparente che si conura allorquando l'apparente rappresentato, con il proprio comportamento colposo di tolleranza nei confronti dell'agire del falsus procurator, dia causa all'apparente legittimazione del medesimo, ingenerando nei terzi, senza loro colpa, un ragionevole affidamento sulla sussistenza del potere rappresentativo.
I terzi ricevono tutela in applicazione del principio del legittimo affidamento in quanto si sono comportati secondo le norme della diligenza e della prudenza.
Le conseguenze della carenza di legittimazione sono a carico del rappresentato apparente in virtù del principio dell'autoresponsabilità, perché l'atto produce egualmente effetti nei suoi confronti, anziché essere inefficace.
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