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Relazioni tra le diverse fonti
L'ordinamento vigente include una grande molteplicità di fonti. La posizione di ciascuna fonte nell'ordinamento si caratterizza per due tratti fondamentali: il grado gerarchico e l'ambito di competenza.
Le diverse fonti non stanno, per così dire, tutte "sullo stesso piano": sono ordinate gerarchicamente. La relazione gerarchica tra due fonti consiste, banalmente, in questo: diciamo che una certa fonte A è sovraordinata ad un'altra fonte B allorchè la fonte B non può contenere norme in contrasto con quelle provenienti dalla fonte A. ma come stabilire se tra due fonti sussista una relazione gerarchica? Semplice: una relazione gerarchica tra due fonti sussiste se, e solo se, vi è una norma positiva che la istituisce.
La norma che istituisce una relazione tra due fonti può assumere
due fonti principali. Può statuire espressamente che la fonte B non può contenere norme in
contrasto con le norme della fonte A:
ad esempio, l'art. 4, comma 1, disp.prel. c.c dispone che "I regolamenti possono contenere norme contrarie alle disposizioni delle
leggi". Oppure può conferire ad un organo il potere di disapplicare
o addirittura annullare le norme della
fonte B qualora siano in contrasto
con le norme della fonte A: ad
esempio, gli artt. 134 e 136 Cost. conferiscono alla Corte costituzionale il
potere di annullare leggi "costituzionalmente
illegittime" (ossia in contrasto con la costituzione); o, ancora, l'art.
Ciascuna delle fonti è caratterizzata da un certo ambito di competenza: nel senso che ciascuna di esse - con la sola eccezione della legge costituzionale, il cui ambito di competenza è illimitato - può disciplinare non qualsivolglia materia, ma solo quelle materie che le siano espressamente attribuite o che, comunque, non siano riservate ad altre fonti.
Così, ad esempio, la legge ordinaria dello Stato non può disciplinare quelle materie che la costituzione riserva alla legge costituzionale (ad es., artt. 71, comma 1, e 137, comma 1, Cost.) o ai regolamenti parlamentari (art. 72 Cost.); la legge regionale non può disciplinare le materie riservate alla legge statale (art. 117, comma 2, Cost.); i regolamenti dell'esecutivo non possono disciplinare alcuna delle molte materie che la costituzione riserva alla legge (artt. 13, comma 2, 25, comma 2 e 23, Cost.).
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