Novembre 2005 - Il Senato ha approvato in via definitiva la
riforma costituzionale, che diventa legge. La riforma riscrive gran parte
dell'ordinamento della Repubblica introducendo, inoltre, la famosa devolution. Vediamo insieme quali
sono le novità più importanti che dalla prossima legislatura entreranno in
vigore e che ridisegnano una nuova Italia sotto il profilo
dell'organizzazione istituzionale:
Parlamento
Il nuovo Parlamento sarà composto dalla Camera dei deputati e dal Senato
federale della Repubblica.
Scende a 518 il numero di deputati, 18 dei quali saranno eletti nella
circoscrizione riservata agli italiani all'estero. Viene introdotta una nuova ura, i 'deputati a
vita'.
Saranno tre di nomina presidenziale, oltre agli ex capi dello
Stato.
Cambia anche l'età minima per essere eletti deputati alla
Camera: non più 25 anni come nella vigente Costituzione, bensì 21.
Senato Federale Palazzo Madama sarà composto da 252 senatori, più 42
rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano,
la metà in rappresentanza delle Regioni e delle Province stesse, l'altra
delle le Autonomie locali, senza diritto di voto.
L'età minima richiesta per essere eletti passa dagli attuali
40 anni a 25.
Avrà anche nuove competenze: si occuperà delle leggi che
riguardano le materie su cui Stato e Regioni hanno competenze comuni mentre
perde il potere di sfiduciare il premier, che resta, anche se con nuove
regole, esclusivo della Camera.
Iter delle leggi
La Camera esamina le leggi riguardanti le materie riservate allo Stato. Il
Senato può chiedere di riesaminarle (serve una richiesta di due quinti dei
senatori), quindi il testo torna alla Camera, che decide in maniera
definitiva.
Il Senato esamina le leggi riguardanti le materie riservate sia allo Stato
sia alle regioni, ma anche le leggi di bilancio e la finanziaria. La Camera
può chiedere di riesaminarle
Se la 'spola' di un provvedimento che passa da
Montecitorio a palazzo Madama, o viceversa, fin quando non si arriva
all'approvazione del testo identico.
Se le Camera e il Senato non approvano una legge nel medesimo
testo, i presidenti dei due rami del Parlamento convocano una commissione
composta da trenta deputati e trenta senatori, che dovrà elaborare un nuovo
testo da sottoporre al voto finale delle due Assemblee.
Presidente della Repubblica
Cambia l'età minima richiesta per accedere al Quirinale:
quarant'anni rispetto ai cinquanta previsti dalla vigente legge.
Se da una parte acquista nuovi poteri, ovvero la nomina dei presidenti delle
Authority e la designazione del vicepresidente del Consiglio superiore della
magistratura, dall'altra perde il potere di autorizzare la presentazione alle
Camere dei disegni di legge di iniziativa del governo, quello di scegliere il
premier e di sciogliere le Camere.
Corte Costituzionale
Sarà composta da 15 giudici nominati da:
4 dal presidente della Repubblica
4 dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative
3 dalla Camera dei deputati
4 dal Senato federale della Repubblica integrato dai governatori.
È previsto che, concluso il mandato, nei successivi tre anni non si possano
ricoprire incarichi di governo, cariche pubbliche elettive o di nomina
governativa o svolgere funzioni in organi o enti pubblici individuati dalla
legge.
Primo ministro
Diventa più forte il premier, lo dimostrano sia il tipo di elezione che i
poteri attribuitigli.
Sarà eletto con elezione diretta ed una volta nominato dal Presidente della
Repubblica non avrà bisogno della fiducia per insediarsi.
Tra i suoi poteri, quello di nomina e revoca dei ministri e quello di
sciogliere la Camera.
Il primo ministro determina la politica generale del governo e
garantisce l'unità di indirizzo politico e amministrativo.
Devolution
Le Regioni avranno potestà legislativa esclusiva su assistenza e
organizzazione sanitaria; organizzazione scolastica, gestione degli istituti
scolastici e di formazione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche;
definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse
specifico della Regione; polizia amministrativa regionale e locale; ogni
altra materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Federalismo fiscale
Il federalismo fiscale introduce due concetti chiave:
- vengono fissati dei limiti per cui in nessun caso l'attribuzione
dell'autonomia impositiva alle Regioni, alle Province, alle città
metropolitane e ai Comuni può determinare un incremento della pressione
fiscale complessiva
- viene inserito il concetto di sussidiarietà fiscale, ovvero il
cittadino, su alcune spese come a esempio quelle di mantenimento dei li,
invece di are le tasse per richiedere poi il rimborso a livello regionale,
può detrarle direttamente dalla dichiarazione dei redditi
Roma
La capitale dispone di forme e condizioni particolari di
autonomia, anche normativa, nelle materie di competenza regionale, nei limiti
e con le modalità stabiliti dallo Statuto della Regione Lazio.
Referendum
Il referendum confermativo, diversamente da oggi, sarà possibile anche se la
legge costituzionale è stata approvata in Parlamento con la maggioranza dei
due terzi. Qualora la legge passasse senza i due terzi, il referendum
risulterà valido solo se voterà la metà più uno degli aventi diritto.
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