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Riforma Costituzionale: il federalismo - Presidente della Repubblica - Referendum

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Riforma Costituzionale: il federalismo



Novembre 2005 - Il Senato ha approvato in via definitiva la riforma costituzionale, che diventa legge. La riforma riscrive gran parte dell'ordinamento della Repubblica introducendo, inoltre, la famosa devolution. Vediamo insieme quali sono le novità più importanti che dalla prossima legislatura entreranno in vigore e che ridisegnano una nuova Italia sotto il profilo dell'organizzazione istituzionale:

Parlamento
Il nuovo Parlamento sarà composto dalla Camera dei deputati e dal Senato federale della Repubblica.
Scende a 518 il numero di  deputati, 18 dei quali saranno eletti nella circoscrizione riservata agli italiani all'estero.



Viene introdotta una nuova ura, i 'deputati a vita'.

Saranno tre di nomina presidenziale, oltre agli ex capi dello Stato.

Cambia anche l'età minima per essere eletti deputati alla Camera: non più 25 anni come nella vigente Costituzione, bensì 21.


Senato Federale Palazzo Madama sarà composto da 252 senatori, più 42 rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, la metà in rappresentanza delle Regioni e delle Province stesse, l'altra delle le Autonomie locali, senza diritto di voto.

L'età minima richiesta per essere eletti passa dagli attuali 40 anni a 25.

Avrà anche nuove competenze: si occuperà delle leggi che riguardano le materie su cui Stato e Regioni hanno competenze comuni mentre perde il potere di sfiduciare il premier, che resta, anche se con nuove regole, esclusivo della Camera.

Iter delle leggi
La Camera esamina le leggi riguardanti le materie riservate allo Stato. Il Senato può chiedere di riesaminarle (serve una richiesta di due quinti dei senatori), quindi il testo torna alla Camera, che decide in maniera definitiva.
Il Senato esamina le leggi riguardanti le materie riservate sia allo Stato sia alle regioni, ma anche le leggi di bilancio e la finanziaria. La Camera può chiedere di riesaminarle


Se la 'spola' di un provvedimento che passa da Montecitorio a palazzo Madama, o viceversa, fin quando non si arriva all'approvazione del testo identico.

Se le Camera e il Senato non approvano una legge nel medesimo testo, i presidenti dei due rami del Parlamento convocano una commissione composta da trenta deputati e trenta senatori, che dovrà elaborare un nuovo testo da sottoporre al voto finale delle due Assemblee.


Presidente della Repubblica

Cambia l'età minima richiesta per accedere al Quirinale: quarant'anni rispetto ai cinquanta previsti dalla vigente legge.
Se da una parte acquista nuovi poteri, ovvero la nomina dei presidenti delle Authority e la designazione del vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura, dall'altra perde il potere di autorizzare la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del governo, quello di scegliere il premier e di sciogliere le Camere.


Corte Costituzionale
Sarà composta da 15 giudici nominati da:
4 dal presidente della Repubblica
4 dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative
3 dalla Camera dei deputati
4 dal Senato federale della Repubblica integrato dai governatori.
È previsto che, concluso il mandato, nei successivi tre anni non si possano ricoprire incarichi di governo, cariche pubbliche elettive o di nomina governativa o svolgere funzioni in organi o enti pubblici individuati dalla legge.


Primo ministro
Diventa più forte il premier, lo dimostrano sia il tipo di elezione che i poteri attribuitigli.
Sarà eletto con elezione diretta ed una volta nominato dal Presidente della Repubblica non avrà bisogno della fiducia per insediarsi.
Tra i suoi poteri, quello di nomina e revoca dei ministri e quello di sciogliere la Camera.

Il primo ministro determina la politica generale del governo e garantisce l'unità di indirizzo politico e amministrativo.


Devolution
Le Regioni avranno potestà legislativa esclusiva su assistenza e organizzazione sanitaria; organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche; definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione; polizia amministrativa regionale e locale; ogni altra materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.


Federalismo fiscale
Il federalismo fiscale introduce due concetti chiave:
- vengono fissati dei limiti per cui in nessun caso l'attribuzione dell'autonomia impositiva alle Regioni, alle Province, alle città metropolitane e ai Comuni può determinare un incremento della pressione fiscale complessiva
- viene inserito il concetto di sussidiarietà fiscale, ovvero il cittadino, su alcune spese come a esempio quelle di mantenimento dei li, invece di are le tasse per richiedere poi il rimborso a livello regionale, può detrarle direttamente dalla dichiarazione dei redditi


Roma

La capitale dispone di forme e condizioni particolari di autonomia, anche normativa, nelle materie di competenza regionale, nei limiti e con le modalità stabiliti dallo Statuto della Regione Lazio.


Referendum
Il referendum confermativo, diversamente da oggi, sarà possibile anche se la legge costituzionale è stata approvata in Parlamento con la maggioranza dei due terzi. Qualora la legge passasse senza i due terzi, il referendum risulterà valido solo se voterà la metà più uno degli aventi diritto.





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