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SANZIONI SOSTITUTIVE DELLE PENE PRINCIPALI.
Il Giudice, nell'ambito del suo potere discrezionale, oltre alla possibilità di modellare l'entità della pena base, può addirittura sostituire la pena stessa con una delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, cioè quelle che non superano i sei mesi di reclusione o di arresto (due anni per i minori).
Esse in pratica permettono il reinserimento sociale di un condannato ritenuto dal giudice non pericoloso.
Le sanzioni sostitutive previste dalla legge sono:
A) La semindenzione: può essere concessa nel caso in cui la pena detentiva non supera i sei mesi.
Essa impone al condannato di trascorrere almeno 10 ore al giorno in uno specifico istituto di custodia e comporta vari obblighi (divieto di detenere armi, ritiro del passaporto, sospensione della patente).
B) La libertà controllata: può essere concessa nel caso in cui la pena non supera i tre mesi.
Chi ne beneficia ha l'obbligo di non allontanarsi dal Comune residenza e di presentarsi almeno una volta al giorno presso il locale ufficio di P.S. o dell'Arma dei Carabinieri.
Comporta, inoltre, gli stessi obblighi accessori della semidetenzione.
Due giorni di libertà controllata equivalgono ad un giorno di detenzione.
C) La pena pecuniaria: può essere concessa nel caso in cui la pena non supera un mese.
Quando il condannato non ha la possibilità di are, la pena pecuniaria si converte a seconda dei casi, nella libertà controllata o nella sanzione sussidiaria del lavoro sostitutivo.
Ogni giorno mese di libertà controllata è pari a euro 12,91, mentre un giorno di lavoro sostitutivo corrisponde ad euro 25,82.
Le modalità concrete di esecuzione delle misure sostitutive della semidentizione e della libertà vigilata sono fissate dal magistrato di sorveglianza e trasmesse all'ufficio di P.S. o al comando dell'Arma dei Carabinieri competenti.
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