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SCISSIONE
1) Forme di scissione
Esistono due tipi di scissione, la scissione TOTALE e la scissione PARZIALE.
Nella scissione totale una società si scinde e trasferisce l'intero suo patrimonio a due o più società. Nella scissione parziale una società si scinde e trasferisce parte del proprio patrimonio ad una o più società.
2) Procedimento di scissione
Il procedimento di scissione, al pari di quello di fusione, si snoda in tre fasi:
3) Norme applicabili
Per la scissione si rinvia alle norme sulla fusione.
Titoli di credito
La nozione di titoli di credito comprende una serie variegata di documenti, quali ad esempio la cambiale, l'assegno, le azioni e le obbligazioni. La ricchezza mobiliare può circolare direttamente, ad esempio la trasmissione del denaro. Ma può anche circolare in modo indiretto mediante la circolazione di documenti.
I titoli di credito per l'appunto che la rappresentino hanno dunque la funzione di rendere più semplice, più rapida e più sicura la circolazione della ricchezza mobiliare.
Una cambiale o un assegno sono nella loro materialità pezzi di carta e dunque beni mobili.
Il diritto menzionato sul pezzo di carta è incorporato nel documento quale bene mobile e il documento funziona come veicolo del diritto in esso incorporato. Fra le molteplici ure di titoli di credito assumono particolare rilevanza quelle nelle quali il documento incorpora un diritto di credito, cioè il diritto al amento di una somma di denaro. Così avviene per la cambiale, l'assegno, le obbligazioni di società e i titoli del debito pubblico.
Esistono anche titoli come le azioni di società che incorporano una situazione giuridica più complessa, cioè la qualità di socio.
L'essenza dei titoli di credito sta nel fatto che il diritto menzionato nel titolo circola secondo le regole di circolazione del titolo di credito e non secondo le regole di circolazione del diritto incorporato. Così ad esempio per l'assegno, vi sono regole di circolazione particolari, che non coincidono con le regole di circolazione del diritto di credito incorporato nell'assegno.
Infatti il credito, se non fosse incorporato nel titolo, circolerebbe secondo le regole di cessione dei crediti, studiate nel diritto privato (cioè con la notifica del debitore ceduto)
Vi sono caratteristiche particolari, soddisfatte dai titoli di credito, queste caratteristiche si identificano in tre principi particolari:
principio dell'autonomia;
principio della astrattezza;
principio della letteralità.
Il diritto menzionato nel titolo di credito sorge in capo a ciascun possessore come diritto autonomo rispetto a quello dei precedenti possessori.
Nel nostro ordinamento giuridico vige la regola generale per cui nessun diritto può validamente passare da un soggetto all'altro se manca la causa.
Per alcuni tipi di titoli di credito, ed in particolare per la cambiale e l'assegno, vi è una eccezione a tale regola, nel senso che, nella circolazione del titolo di credito vi è un fenomeno di astrazione della causa che ne ha dato origine all'emissione. Ad esempio per l'assegno, che può essere emesso per il amento di una fornitura, si astrae dalla causa che ha dato origine alla sua emissione, cioè dalla fornitura.
Vi sono tuttavia titoli di credito causali, i quali fanno menzione del rapporto causale che ha dato luogo all'emissione del titolo.
Quindi i titoli di credito astratti sono quelli in cui non viene fatta alcuna menzione della causa che ha dato luogo alla loro emissione, tali sono la cambiale e l'assegno.
Sono invece titoli causali quelli che fanno menzione del rapporto causale che ha dato luogo all'emissione del titolo, ad esempio le azioni della società.
In base a questo principio, che è strettamente connesso con l'astrattezza, il possessore del titolo può far valere il diritto in esso incorporato soltanto secondo il suo tenore letterale.
Il debitore del titolo di credito può opporre al possessore solo le eccezioni fondate sul contesto letterale del titolo.
In sintesi per il possessore e per il debitore assume rilevanza esclusivamente il tenore letterale del titolo di credito. Ad esempio per l'assegno assume rilevanza soltanto il diritto al amento della somma in esso menzionata, il creditore non può pretendere nulla di più di quanto indicato sull'assegno e il debitore non può eccepire (ad esempio non può eccepire che la fornitura che ha dato origine all'emissione dell'assegno, non è in realtà avvenuta).
La titolarità di un titolo di credito si consegue in base al possesso qualificato del titolo di credito, cioè nel caso in cui venga rispettato il regime di circolazione del titolo di credito stesso.
Così ad esempio la titolarità di un assegno si consegue in base alla regolare girata dell'assegno stesso.
La legittimazione, invece, è il diritto alla prestazione in esso menzionata mediante la presentazione del titolo, purché siano rispettate le regole proprie della legittimazione del tipo di titolo di credito in oggetto. Ad esempio la legittimazione all'incasso di un assegno si ha quando sia presentato un assegno per l'incasso e vi sia continuità nelle girate.
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