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L'art 2087 c.c. fa obbligo al datore di lavoro di "adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del prestatore di lavoro". Il legislatore ha predisposto, in tal senso, due gruppi di norme: l'uno concernente la prevenzione degli infortuni, l'altro l'igiene del lavoro
L'oggetto della prevenzione e le misure generali di tutela
La prevenzione nel campo della sicurezza del lavoro consiste nella "azione o la serie di azioni che mirano a cautelare dagli infortuni e ad evitarli". Nell'art.3 del D.Lgs. 626/94 vengono elencati, tra le misure generali di tutela, i seguenti precetti tassativi in cui si sostanzia, in concreto, l'azione preventiva:
Accanto al principio della prevenzione troviamo quello della programmazione: la prevenzione deve svolgersi secondo modalità predefinite che consistono nella valutazione dei rischi, nella redazione del documento di sicurezza, nell'organizzazione di una specifica funzione aziendale denominata servizio di prevenzione e protezione, nella designazione di addetti alle procedure di sicurezza, nella elaborazione dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori.
Il soggetto responsabile
L'obbligo giuridico di tutelare l'integrità psicofisica dei dipendenti mediante l'adozione ed il mantenimento in efficienza dei presidi antinfortunistici ricade sull'imprenditore datore di lavoro. L'individuazione della persona fisica responsabile, qualificabile come datore di lavoro, non è sempre agevole: tale identificazione è tuttavia di fondamentale importanza attesa l'eventuale responsabilità penale che, in quanto tale, non è riferibile alle persone giuridiche. La giurisprudenza si è avvalsa in passato del principio dell'effettività riconoscendo il datore di lavoro nel soggetto che - prescindendo dalle attribuzioni formali dei compiti nella gerarchia imprenditoriale - si occupa dell'assunzione del personale. L'art. 2 della "626" fornisce invece una definizione normativa di "datore di lavoro": questi è il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva, in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa. Ed inoltre, nelle P.A. per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale.
I beneficiari della tutela prevenzionale
La disciplina prevenzionale si applica ai
lavoratori con rapporto di lavoro subordinato, anche speciale [5]. Conseguenza importante è l'assenza per il
lavoratore del rischio connesso agli incidenti sul lavoro e alle malattie
professionali che, per legge, ricade sugli istituti di previdenza e assistenza
obbligatoria e, indirettamente, sul datore di lavoro che è tenuto a
versare a detti istituti i contribuiti assicurativi.
Il datore di lavoro è tenuto a fornire ai dipendenti tutte le
informazioni relative ai rischi per la salute e la sicurezza e le
corrispondenti misure di protezione adottate. Da ciò deriva anche
l'obbligo per il datore di lavoro di corrispondere una adeguata formazione al
lavoratore in materia di sicurezza e salute.
[5] La normativa prevenzionistica si applica con certezza ai seguenti rapporti speciali:
Sono altresì tutelati, a parere della maggiore dottrina, i collaboratori dell'impresa familiare o dell'impresa artigiana individuale.
La "626" riconosce specifici diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, in particolare:
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Tale soggetto è definito come la persona, ovvero le persone, eletta o designate per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro. Ai sensi dell'art. 19 della "626" sono attribuite al rappresentante per la sicurezza le seguenti funzioni:
La sorveglianza sanitaria obbligatoria
La sorveglianza sanitaria obbligatoria, svolta per il tramite di un professionista, comprende accertamenti preventivi e periodici al fine di valutare l'idoneità dei lavoratori alla mansione specifica cui sono destinati. Al termine degli accertamenti il medico competente potrà decidere sulla idoneità, idoneità parziale o non idoneità del lavoratore. Nel caso di idoneità parziale il lavoratore potrà svolgere l'attività cui è stato destinato solo nel rispetto di determinate condizioni di tutela. In caso di non idoneità il medico dovrà fornire indicazioni sulle possibilità di impiego del dipendente e dovrà darne comunicazione sia al datore che al lavoratore interessato
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