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SINGOLI CONTRATTI
La vendita può avere per oggetto sia il trasferimento della proprietà di una cosa, mobile o immobile, sia il trasferimento di un altro diritto (art.1470).
È un contratto a titolo oneroso: attua il trasferimento di un diritto verso il corrispettivo di una somma di denaro, detta prezzo; la sua causa consiste nello scambio tra un diritto e una somma di denaro. Il prezzo in denaro è l'elemento che distingue la vendita dalla permuta che ha per corrispettivo il trasferimento di un altro diritto (art.1552).
Il contratto di vendita produce due ordini di effetti:
Si tratta di vizi materiali della cosa, che la rendono inidonea all'uso cui è destinata o che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore (art.1490). Deve trattarsi di vizi occulti, che il compratore non conosceva al momento del contratto o che non poteva facilmente riconoscere (art.1491). Ai vizi occulti la legge equipara la mancanza delle qualità promesse o delle qualità essenziali della cosa (art.1497).
La garanzia per i vizi occulti può essere esclusa o limitata dal contratto, ma il patto che la esclude o la limita non ha effetto a favore del venditore che conoscesse i vizi della cosa e li avesse in mala fede taciuti al compratore (art.1490).
Il compratore deve denunciare i vizi occulti entro otto giorni dalla scoperta; effettuata, ha poi il termine di prescrizione di un anno dalla consegna per far valere in giudizio la garanzia (art.1495).
In giudizio il compratore può esercitare due azioni:
azione redibitoria: si richiede la risoluzione del contratto e il rimborso del prezzo (art.1493);
azione estimatoria: si chiede la riduzione del prezzo (art1492);
In ogni caso il compratore ha diritto al risarcimento dei danni subiti, se il venditore non prova di avere senza colpa ignorato i vizi della cosa (art.1494).
Si parla di vendita obbligatoria, con riferimento ai casi nei quali il trasferimento della proprietà della cosa venduta non è effetto immediato del contratto, e sul venditore incombe l'obbligazione di fare acquistare al compratore la proprietà del bene venduto (art.1476).
La locazione è il contratto mediante il quale una parte, il locatore, si obbliga a far godere all'altra parte, detta locatario o conduttore, una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo (art.1571). È un contatto consensuale perché si perfeziona solo con l'accordo delle parti; ha effetti obbligatori ed è a titolo oneroso: infatti, è essenziale la pattuizione di un corrispettivo.
Il proprietario concede ad altri il godimento della propria cosa, ma solo per un dato tempo (art.1571) e solo per un uso determinato (art.1587). La locazione può avere per oggetto qualsiasi bene, mobile o immobile; può trattarsi di una cosa produttiva, ossia di una cosa di per sé idonea a procurare frutti e allora la locazione assume un nome specifico, quello di affitto.
La forma scritta è però richiesta, a pena di nullità, per le locazioni immobiliari ultanovennali (art.1350).
Con il contratto di locazione, il locatore si obbliga (art.1575):
Il conduttore è, a sua volta, obbligato:
Essenziale alla locazione è la temporaneità del godimento: non può essere stipulata una durata maggiore a trenta anni (art.1573). Può essere a tempo determinato (cessa con il termine) oppure a tempo indeterminato (cessa con la disdetta); la locazione a tempo determinato è suscettibile di rinnovazione tacita.
La locazione che ha per oggetto una cosa produttiva prende il nome di affitto (art.1615) ma occorre che la cosa sia di per sé produttiva di frutti, come un fondo rustico o un'azienda.
L'affittuario ha l'ulteriore obbligo di curare la gestione della cosa produttiva secondo la sua destinazione economica (art.1615).
La locazione finanziaria (leasing) è la locazione di beni, mobili o immobili, acquistati o fatti costruire dal locatore su indicazione del conduttore, dietro versamento di un prezzo prestabilito.
L'ammontare del canone è rimesso all'accordo delle parti; esso dipenderà dalla legge di mercato della domanda e dell'offerta. Sugli opposti interessi delle parti influisce anche la durata della locazione: il canone pattuito resta immutato per tutta la durata del contratto.
Il mandato è il contratto con il quale una parte, il mandatario, si obbliga nei confronti dell'altra, il mandante, a compiere uno o più atti giuridici per conto di quest'ultima (art.1703). Il suo oggetto è una prestazione di fare, il compimento di un servizio, nel senso più ampio di questa espressione. Differisce dal contratto d'opera per la specifica natura del servizio che il mandatario si obbliga a compiere, il quale non consiste, nello svolgimento di una qualsiasi attività, ma nel compimento di atti giuridici per conto altrui.
Il mandato può essere:
Il mandato è un contratto a titolo oneroso: il compenso spettante al mandatario, se non è fissato dal contratto, è determinato dal giudice (art.1709). Il mandatario deve eseguire l'incarico con la diligenza del buon padre di famiglia; ma, se il mandato è gratuito, la responsabilità per colpa è valutata con minor rigore (art.1710). Il mandante deve somministrare al mandatario i mezzi necessari, rimborsargli le spese, argli il compenso (art.1719/1720).
Il mandato si basa sulla fiducia del mandante nella persona del mandatario. Ne deriva:
Il mandatario può, a sua volta, rinunciare al mandato; ma risponde dei danni che il suo recesso provoca al mandante, salvo che non ricorra una giusta causa di rinuncia (art.1727).
Il prestito assume due distinte forme:
il comodato, che ha per oggetto cose immobili o cose mobili fungibili, è un contratto reale dove, il comodante, consegna all'altra, il comodatario, una determinata cosa affinché se ne serva per un uso determinato, con l'obbligazione di restituire la stessa cosa ricevuta (art.1803). È un contratto a titolo gratuito e la sua causa è, generalmente, lo spirito di liberalità. La gratuità distingue il comodato dalla locazione: se per l'uso della cosa altrui, mobile o immobile, è previsto un corrispettivo, il contratto è di locazione. La cosa dovrà essere restituita alla scadenza del termine pattuito. Si parla di precario nell'ipotesi in cui sia stato espressamente pattuito che il comodatario dovrà restituire la cosa non appena il comodante ne faccia richiesta;
il mutuo è il prestito di determinate quantità di danaro o di altre cose fungibili. La conseguenza è che le cose consegnate dal mutuante al mutuarlo passano in proprietà al mutuatario (art.1814), il quale è obbligato a restituire al mutuante altrettante cose della specie e quantità (art.1813) ossi un'equivalente quantità di danaro. Il mutuo può essere sia un contratto reale sia un contratto consensuale. La promessa di mutuo, che nel linguaggio corrente prende il nome di contratto di finanziamento, ha la funzione di proteggere non solo l'interesse del mutuante alla restituzione della somma, ma anche l'interesse del mutuarlo a riceverla. È un contratto a titolo oneroso, infatti, il corrispettivo consiste negli interessi (art.1815) che sono dovuti secondo il tasso legale.
L'appalto è il contratto mediante il quale l'appaltatore si obbliga verso il committente, dietro corrispettivo di denaro, a compiere un'opera o un servizio, con propria organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio (art.1655).
L'appaltatore ha l'onere di numerosi rischi:
il rischio di non coprire, con il corrispettivo pattuito, i costi di costruzione dell'opera o di esecuzione del servizio; dopo la conclusione del contratto, oltre al 10% del corrispettivo pattuito, l'appaltatore può chiedere una revisione del corrispettivo;
il rischio di non ricevere dal committente alcun corrispettivo se, non riesce a realizzare l'opera (art.1672) o se non l' ha realizzata secondo il progetto convenuto o a regola d'arte (art.1667) o se l'opera perisce prima della consegna per causa non imputabile al committente (art.1673).
L'appaltatore è inadempiente se, non procura al committente il risultato pattuito e quando l'opera realizzata sia difforme dal progetto convenuto o presenti intrinseci vizi: il committente ha 60 giorni dalla scoperta per denunciare difformità e vizi e invocare la garanzia (art.1667).
il committente può recedere dal contratto ma deve rimborsare l'appaltatore delle spese sostenute e risarcirlo del mancato guadagno (art.1671).
Nel contratto d'opera il prestatore d'opera si obbliga verso il committente a compiere, dietro corrispettivo, un'opera o un servizio; esegue l'opera con il lavoro prevalentemente proprio (art.2222) quindi è il contratto del piccolo imprenditore.
Il lavoro del quale si parla è lavoro autonomo: occorre che ci si obblighi a compiere un'opera o un servizio senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente. Con questo contratto il lavoratore autonomo si procura il sostentamento; il corrispettivo si determina in relazione al risultato ottenuto ed al lavorato normalmente necessario per ottenerlo (art.2225).
Il contratto d'opera è definito come contratto d'opera manuale per distinguerlo dal contratto d'opera che ha per oggetto una prestazione d'opera intellettuale (art.2230).
Il trasporto: il servizio sta qui nel trasferire persone o cose da un luogo all'altro; il committente è il viaggiatore nel trasporto di persone, il mittente nel trasporto di cose, e chi si obbliga, verso corrispettivo, al trasporto è il vettore (art.1678). Il vettore si obbliga a portare intatte cose o incolumi persone alla destinazione convenuta.
Il vettore è inadempiente e responsabile del danno:
per la mancata esecuzione del trasporto;
per il sinistro che durante il trasporto abbiano subito le persone trasportate o per la perdita o l'avaria delle cose oggetto del trasporto;
Nel trasporto di cose (art.1693) il vettore è responsabile della perdita o dell'avaria delle cose consegnategli per il trasporto dal momento in cui le riceve al momento in cui le consegna al destinatario.
Nel trasporto di persone (art.1681) il vettore è liberato da responsabilità per il sinistro solo se prova di aver adottato tutte le misure idonee per evitare il danno.
Il deposito: lo specifico servizio dedotto in contratto consiste nella custodia di una cosa mobile, cui il depositario si obbliga nei confronti del depositante, con l'obbligo del depositario di restituirla in natura (art.1766) a richiesta del depositante. Il deposito è un contratto reale che si perfezione con la consegna della cosa: è, di norma, gratuito.
Il deposito ha per oggetto cose infungibili delle quali il depositario non può servirsi e che deve restituire in natura (art.1770). è ammesso il deposito irregolare, avente per oggetto danaro o altre cose fungibili, delle quali il depositario diventa proprietario, con la facoltà di servirsene (art.1782). secondo l'articolo 1768, il depositario deve custodire la cosa con la media diligenza.
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