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STORIA DEL DIRITTO PENALE
Pena: sofferenza inflitta in funzione deterrente, di condizionamento psicologico, atta ad evitare la realizzazione di reati.
La pena e il reato sono concetti in relazione di reciprocità, l'uno presuppone l'altro.
La funzione penale è definita dalla comunicazione, sofferenza, tipologia del fatto a cui è connessa la sofferenza.
Il messaggio violento svolge una funzione intimidativa, relativamente al tipo di fatto cui è connessa la pena.
Oggi essa ha anche una funzione rieducativa/risocializzatrice del condannato; e di prevenzione generale (collettiva), speciale (nei confronti del condannato).
La pena pubblica è un prolungamento della pratica della vendetta privata, e l'emancipazione sociale rispetto alla pratica della vendetta.
La vendetta era diffusa presso le società primitive e corrispondeva al bisogno di veder soffrire il proprio offensore, e di trarre soddisfazione dalla sua sofferenza.
Svolge anche una funzione sociale deterrente, di intimidazione, per la diffusione del messaggio e dell'idea che il soggetto potrà vendicarsi nelle situazioni dello stesso genere.
La pratica della vendetta costituisce però un disordine sociale, dunque si tese a limitarla.
La legge del taglione ha limitato la pratica della vendetta secondo il principio del corrispettivo/equivalente, ed è la manifestazione sia del potere politico, che della civiltà; tale limitazione si è avuta anche grazie alla Chiesa e alla cultura cristiana.
Nelle società barbariche: la vendetta era un dovere della faida e coinvolgeva tutta la famiglia dell'offeso contro la famiglia dell'offensore.
Editto di Costantino: vietò la pratica della vendetta, introducendo la composizione economica della lite, offerta dell'offensore per evitare di subire la vendetta da parte dell'offeso, che poteva comunque rifiutare.
Presso i longobardi: ve il concetto dell'ammenda del reo, secondo l'influenza cristiana.
Regni degli imperatori cristiani: si diffonde l'idea della retribuzione.
Medioevo: la crudeltà delle pene svolgeva una funzione di comunicazione per l'intimidazione della collettività.
Stato di diritto: la funzione di comunicazione è svolta dalla legge.
Lo strumento del carcere ha avuto una grande fortuna storica, dovuta alla sua funzione intimidativa e contenitiva di prevenzione generale e speciale, e alla astratta misurabilità rispetto alla gravità del reato che alla caratteristica di pericolosità del suo autore in termini di uguaglianza fra tutti i cittadini (mentre alla sanzione pecuniaria influisce modo diverso a seconda delle possibilità economiche del soggetto).
Cultura illuministica: pose i problemi della legalità, funzione della pena e sua "certezza", 'mitezza' e 'proporzionalità'. Espresse una straordinaria capacità di semplificazione della rappresentazione dei problemi delle soluzioni essenziali nel primato attribuito alla forma della legge e nella codificazione.
Montesquieu: sottolineano gli orrori della legislazione e dell'amministrazione giudiziaria penale; i giudici sono la bocca che pronunciano le parole della legge , essere inanimati che non possono includere la forza.
Beccaria: perché la pena non sia violenta, deve essere pubblica, pronta e necessaria, proporzionata e dettata dalla legge. Essa deve avere quel grado di intenzione che basta a rimuovere gli uomini dei delitti; la vera misura dei delitti e il danno alla società; egli sostiene di legalità di ogni pena di morte, perché va contro il contratto sociale.
Filangeri: definì la qualità del delitto secondo il danno sociale e grado del delitto seconda variabile della colpevolezza e fino al 6 grado di pena, tre dolosi e tre colposi.
Romagnosi: ritiene coerente con la funzione preventiva della pena la detenzione di questa nella misura necessaria a vivere da spinta criminosa del soggetto (scovò delle pene e quello di prevenire non quello di vendicare).
Kant: la legge penale è un imperativo categorico, la misura, il principio che la giustizia pubblica deve seguire per determinare il grado di punizione e quello di uguaglianza che consiste nel non inclinare né da una parte né dall'altra. Solo alla legge del taglione può determinare con precisione la qualità è la quantità della punizione; se gli ho ucciso deve morire, non esiste altro surrogato che possa soddisfare giustizia.
Codificazione del diritto penale: è l'attività di produzione razionale sistematica delle norme per settori generali omogenei del diritto, con lo scopo di produrre testi legislativi completi, accessibili, certi, in modo da superare problemi di stratificazione, arbitrio, incertezza dell'ancien regime.
1786 Riforma della registrazione criminale toscana: del granduca Pietro Leopoldo in cui furono aboliti pena di morte tortura, mitigate le altre pene e sanciti principi della prova e della motivazione.
1787 Codice generale sui diritti e sulle pene: promulgato da Giuseppe d'Asburgo.
Codici Napoleonici: civile (1804), di procedura civile (1808), di commercio (1810), penale (1811) di procedura penale e estesi al regno d'Italia.
1819, 5 codici del Regno delle due Sicilie.
1820 Ducati di Parma, Piacenza, Guastalla: codice penale e di procedura penale.
1831-32 Stati pontifici: regolamento di procedura penale e regolazione dei delitti e delle pene.
1839 Regno di Sardegna: entra in vigore il codice penale fu completato il codice di procedura penale iniziato con le Regie potenti (1840).
1853 Nuovo codice penale toscano.
1859 Piemonte: codice penale e di procedura penale più legge dell'ordinamento giudiziario fondato dalla legge penale del nuovo Stato italiano, esso fu esteso tutte le province italiane, tranne Regno delle due Sicilia e Toscana (dov'era abolita la pena di morte che permaneva nel codice sardo).
1889 I codice penale d'Italia: codice Zanardelli in cui non fu prevista la pena di morte.
1930 nuovi codici penali e di procedura penale: codice Rocco (il codice penale è tuttavia dirigente, quello di procedura penale è stato sostituito in quanto è stato adottato il modello accusatorio critico del sistema anglosassone). Accanto le pene stabili: misure di sicurezza per i soggetti socialmente pericolosi: sistema doppio binario: sistema delle pene per misure di sicurezza. Esso è stato modificato dall'introduzione di: leggi di depenalizzazione, giudice unico, legislazione di repressione della criminalità organizzata, ecc.
1941 codice militare di pace e codice penale militare di guerra.
Carrara: scuola classica del diritto penale; la sua impostazione fu punto di incontro tra la cultura dell'Illuminismo, razionalismo, cattolicesimo. Egli individuò nei processi assoluti e universali della ragione espressione della volontà divina, il fondamento etico del diritto penale e distingue tra diritto e politica.
Concezione classica: si centra sulla violazione della norma.
Scuola classica:
1) Lombroso: formula la teoria del criminale noto: il soggetto è spinto al delitto causa di una necessità naturale commessa dalla normalità del tipo antropologico, all'arresto psicofisico.
2) Garofalo: analizzò il tipo psicologico del delinquente della sua vita sociale.
3) Ferri: tutto il mondo influisce nella problematica del delitto. Nel libertà del volere ed è dimostrare un'aspirazione deterministica. Egli elabora la teoria dei sostituti di penali: interventi di carattere sociale che diminuiscono la criminalità; sostiene la necessità del sistema ampio di sanzioni, non in rapporto alla qualità del delitto ma quella dei delinquenti.
Concezione positivista: si centra sulla manifestazione della pericolosità soggettiva, nega l'astratta classificazione dei delitti di cui sin della scuola classica.
Indirizzo tecnico giuridico: rifiuta il giusnaturalismo razionalistico della scuola classica e aderisce al dato normativo, tipico della scienza positiva del diritto. Non esiste altro diritto penale all'infuori di quello raccolto nella legislazione dello Stato, ma può essere ammesso un diritto penale filosofico e naturale.
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