diritto |
Tipologia
degli atti amministrativi non provvedimentali (strumentali)
Si ritiene generalmente che in tale categoria trovino posto tutti gli atti amministrativi, che non sono
provvedimenti, ma che 'servono' i provvedimenti, poiché assolvono funzioni strumentali, accessorie od in
ogni caso secondarie.
Come tutte le categorie residuali, anche la categoria degli atti amministrativi 'strumentali' è connotata da
elementi negativi:
1. non sono dotati di autoritarietà;
2. non sono dotati di esecutorietà;
3. non sono vincolati dal principio di tipicità;
4. non sono vincolati dal principio di nominatività.
Senza alcuna pretesa di completezza, né dogmatica, gli atti amministrativi strumentali possono essere
ordinati in:
A. ATTI CONSISTENTI IN MANIFESTAZIONI DI
VOLONTA'
Tale categoria a sua volta si articola in:
1. ATTI PARITETICI. Atti con cui l'amministrazione determina, unilateralmente, sulla base di una mera
attività di accertamento, il contenuto di un obbligo che le è imposto dalla legge, in relazione a
determinati rapporti di diritto pubblico patrimoniale (es. rapporto d'impiego pubblico _ determinazione
dello stipendio).
2. ATTI PARTE DEL PROCEDIMENTO. In genere, si tratta di atti che ineriscono alla fase preparatoria del
procedimento amministrativo:
richiesta = atto d'iniziativa procedimentale pubblica eteronoma, che si atteggia talvolta a
presupposto dell'esercizio del potere;
designazione = atto, in genere obbligatorio e vincolante, con il quale sono indicati, all'autorità
competente, i nominativi dei soggetti da nominare;
accordi preliminari = accordi che l'autorità competente all'adozione di un provvedimento deve
prendere previamente con altre autorità, qualora il provvedimento debba essere adottato su
concerto od intesa;
deliberazioni preliminari = atti che determinano il contenuto del provvedimento che deve essere
adottato sul loro presupposto.
3. ATTI DI CONTROLLO
B. ATTI NON CONSISTENTI IN MANIFESTAZIONI DI VOLONT_
Tale categoria a sua volta si articola in:
1. MANIFESTAZIONI DI SCIENZA E CONOSCENZA -> ATTI RICOGNITIVI. Atti con funzione dichiarativa: tesi a dare
certezza, legale (valida erga omnes) o notiziale (non vincolante), a fatti giuridicamente rilevanti. Per
tale ragione presuppongono un'attività articolata nell'acquisizione del fatto da accertare e nella
dichiarazione all'esterno di ciò che si è acquisito.
Seguendo l'impostazione di Giannini, possiamo distinguere:
a. acclaramenti: atti che consistono in acquisizioni di scienza che
riguardano l'esistenza, la
misurazione, l'analisi tecnica o amministrativa dei fatti del mondo reale;
b. accertamenti: acclaramenti che hanno in più la caratteristica di poter attribuire qualità
giuridiche (a persone, cose, rapporti . );
c. certazioni: accertamenti che creano le qualificazioni giuridiche che attribuiscono (es.
dichiarazione di perdita della cittadinanza);
d. ispezioni: atti acquisitivi di scienza, talvolta invasivi della sfera giuridica altrui, che possono
culminare in un atto ricognitivo od esaurirsi in se stesse;
e. inchieste: ispezioni speciali, qualificate dall'oggetto dell'acquisizione, che possono essere
affidate ad uffici costituti ad hoc, siccome a soggetti estranei all'amministrazione;
f. verbalizzazioni: atti che narrano o documentano atti giuridici, operazioni, comportamenti . ;
g. certificazioni: atti esternati in un documento che ha funzione partecipativa, che hanno ad
oggetto fatti già acquisiti dall'ufficio pubblico;
h. registrazioni: atti che attestano fatti accertati dalla pubblica autorità, o risultanti da documenti
o dichiarazioni degli interessati attraverso l'inserzione in appositi registri (= strumenti atti a
ricevere e conservare atti forniti dai privati o provenienti dall'amministrazione, a fini di
esibizione);
i. notificazioni: atti che portano a conoscenza del singolo destinatario l'atto amministrativo che
a lui si riferisce, seguendo una procedura che mira a dare certezza legale all'invio ed al
ricevimento dell'atto stesso;
j. comunicazioni: atti attraverso i quali l'amministrazione informa uno o più soggetti
dell'emanazione di un atto o del verificarsi di un fatto (non sono misure collettive di
conoscenza, come, lo sono, le affissioni agli
albi, le pubblicazioni nell'albo pretorio . ).
2. MANIFESTAZIONI DI GIUDIZIO -> ATTI VALUTATIVI. Atti che, previo procedimento di apprendimento e
conoscenza, tendono all'enunciazione di un giudizio.
Appartengono a tale categoria:
a. giudizi sull'idoneità di candidati
b. relazioni delle commissioni d'inchiesta
c. proposte
d. pareri. Atti infraprocedimenatli, condizionati da una richiesta, tipici dell'attività di
amministrazione consultiva e privi, pertanto, di autonomia funzionale (e, conseguentemente,
impugnabili solo insieme al provvedimento finale, salvo che si tratti di parere vincolante
negativo).
Generalmente sono distinti in:
facoltativi: sono i pareri che gli organi di amministrazione attiva possono
discrezionalmente chiedere o no;
obbligatori, sono i pareri che gli organi di amministrazione attiva devono chiedere
perché espressa disposizione di legge lo impone (con la conseguenza che la
mancata acquisizione comporta l'invalidità del provvedimento adottato).
A loro volta, con riferimento alla forza del vincolo per l'amministrazione
procedente, si distinguono in:
1. non vincolanti = l'organo di amministrazione attiva è obbligato
esclusivamente e chiedere il parere: è libero di non attenersi ad esso
nell'adozione del provvedimento, purché
fornisca congrua motivazione;
2. parzialmente vincolanti = l'organo di amministrazione attiva è obbligato a
chiedere il parere e può adottare un provvedimento difforme soltanto
seguendo un dato procedimento (es. Presidente della Repubblica, rispetto
al parere del Consiglio di Stato, nel ricorso straordinario), ovvero dotandolo
di un certo contenuto;
3. vincolanti = l'organo di amministrazione attiva è obbligato a chieder il parere
ed ad uniformarsi ad esso nell'adozione del
provvedimento;
4. conformi = parere obbligatorio inserito in un procedimento ad istanza
rispetto alla quale la p.a. ha il potere discrezionale di provvedere o no.
Qualora decida di provvedere, però, il parere è vincolante.
In genere, i pareri sono di competenza di organi collegiali, quindi sono resi previo
svolgimento di un sub-procedimento.
Per essi, tuttavia, il legislatore non dispone alcuna specifica forma di esternazione
(atti informali), ferma la loro verbalizzazione, dalla quale deve risultare la
motivazione.
3. INTIMAZIONI. Atti di formale avvertimento (es. diffide, contestazioni . ) rivolti a soggetti tenuti, per legge
od ordine, all'osservanza di determinati obblighi, che tendono a stimolare l'ottemperanza dell'obbligo
stesso (tanto che GIANNINI li considera atti propulsivi per l'adempimento di obblighi - categoria che
affianca a quella degli atti propulsivi dell'esercizio dei poteri: richiesta, proposta -).
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