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Ufficio:
il disegno organizzativo interno
Anche l'unità elementare delle organizzazioni complesse è provvista di un proprio disegno organizzativo. In
base al ruolo assegnato alcellula - METABOLISMO, LA RESPIRAZIONE, RESPIRAZIONE AEROBICA DELLA SOSTANZA ORGANICA" class="text">la cellula organizzativa all'interno della ura soggettiva, infatti, sono determinate
le dotazioni strumentali (attrezzature e strumenti) e personali (il numero e la qualifica degli addetti)
necessarie al fine dell'efficienza del centro
di lavoro.
Con riferimento alle RISORSE UMANE, il disegno organizzativo dell'ufficio, in genere, prevede soggetti con
mansioni diversificate: il titolare dell'ufficio e gli addetti.
Il titolare dell'ufficio è il soggetto che dirige il lavoro dell'unità, ne è responsabile e rappresenta la struttura
all'esterno, nei confronti degli altri uffici. Egli può svolgere la sua attività a titolo professionale, od a titolo
onorario. In quest'ultimo caso l'investitura formale all'ufficio può avvenire per atto di nomina ovvero per
elezione. Cioè a dire, il titolare onorario può essere scelto in base alla fiducia (titolare fiduciario), per
designazione di alcune categorie (titolare rappresentativo della categoria), ovvero attraverso un
procedimento elettorale (titolare
rappresentativo del corpo elettorale).
Gli addetti all'ufficio sono le persone fisiche che svolgono in concreto le attività di competenza del centro di
lavoro. Tali soggetti sono legati al titolare da una relazione organizzativa che ha un contenuto molto intenso,
atteso che in forza di essa il titolare, oltre ad assegnare compiti ai singoli addetti, ne valuta il lavoro e stimola
la loro attività (frequentemente
definita di 'gerarchia propria').
Ciascuno dei soggetti che operano all'interno dell'ufficio è legato al soggetto giuridico per il quale opera da
un rapporto giuridico organizzativo: il rapporto d'ufficio. Tale rapporto nasce con l'incardinamento della
persona fisica nell'ufficio e varia con il variare della posizione del soggetto all'interno della cellula
organizzativa. Si tratta, cioè, del rapporto che descrive complessivamente la posizione che la singola
persona fisica occupa nell'ambito dell'ufficio, e, pertanto, nell'ambito dell'organizzazione. E' evidente,
dunque, che tale rapporto intercorre tra la ura giuridica soggettiva e le persone fisiche che operano
nell'ufficio.
A questo rapporto fanno capo, dal lato passivo, una pluralità di contenuti: il dovere d'ufficio e le situazioni
giuridiche attribuite al singolo, in particolare al titolare, per svolgere le attività assegnate all'ufficio. Ciò perché
l'ufficio, quale unità organizzativa elementare della ura soggettiva, risponde alla necessità giuridica di
agire di questa. Ne deriva che, se il dovere d'ufficio assicura l'effettività e la continuità del servizio delle
persone fisiche, la disponibilità di situazioni giuridiche ulteriori assicura il concreto operare del centro di
lavoro.
Il dovere d'ufficio grava in modi e contenuti diversi su ciascuno degli addetti all'ufficio, in relazione alla
posizione giuridica che, secondo il disegno organizzativo, è assegnata a ciascuno di loro. Ne deriva che il
contenuto dell'obbligo del titolare sarà diverso e più pregnante rispetto a quello degli addetti.
In linea generale, si può dire che il contenuto del dovere d'ufficio coincide con la prestazione lavorativa: è il
dovere di prestare l'attività lavorativa.
In proposito va ricordato che altro è la doverosità delle funzioni dell'amministrazione, altro il dovere d'ufficio.
La prima attiene alla circostanza che l'attività delle amministrazioni, rivolta alla cura di un interesse pubblico
(che è interesse alieno rispetto al soggetto agente), è attività funzionalizzata o funzione. Ne deriva che
'soggetto obbligato' rispetto ad essa è il soggetto giuridico collettivo in quanto ura operativa. Il secondo, al
contrario, attiene allo svolgimento delle attività che secondo il disegno organizzativo sono assegnate al
centro di lavoro, ovvero allo svolgimento del ruolo dell'ufficio al fine del corretto operare del soggetto
giuridico. Ne deriva che 'soggetto obbligato' sono necessariamente le persone fisiche incardinate presso
l'ufficio.
Sul rapporto d'ufficio s'incardinano anche:
1. la qualità di organo: se l'ufficio è ufficio d'imputazione, è evidente che il titolare del medesimo assumerà
la qualità di organo della persona giuridica;
2. la responsabilità amministrativa (cioè, la responsabilità degli addetti verso l'amministrazione), affidata al
vaglio della Corte dei Conti;
3. il rapporto di servizio. In
proposito bisogna distinguere:
gli addetti all'ufficio che svolgono il loro lavoro a titolo professionale (cioè in modo continuativo,
permanente ed esclusivo, verso corrispettivo = retribuzione) nell'ambito del rapporto con
l'amministrazione. È proprio tale carattere professionale del servizio reso che dà luogo al rapporto di
servizio con l'organizzazione pubblica, che, dal punto di vista contenutistico, coincide con il rapporto
d'impiego (ed attiene al trattamento economico, allo stato giuridico del lavoratore - qualifica,
anzianità . -, ecc . ).
i titolari dell'ufficio che possono svolgere il loro lavoro a titolo professionale oppure a titolo non
professionale. Ciò è vero, in particolare, secondo la migliore dottrina, per i titolari onorari (detti anche
titolari non professionali). Per questa categoria di titolari, pertanto, sarà predicabile, secondo la più
autorevole dottrina, il rapporto d'ufficio ma non il rapporto di servizio.
Da ultimo bisogna considerare quei FENOMENI
CHE INTERFERISCONO CON IL DISEGNO ORGANIZZATIVO INTERNO DELL'UFFICIO (e,
più in generale, con lo schema organizzativo del soggetto giuridico): il
responsabile del procedimento ed il funzionario di fatto.
Il responsabile del procedimento (Capo II, l.n. 241/90) è il soggetto (la persona fisica) che, rispetto
ad un determinato e concreto procedimento, valuta l'esistenza dei presupposti, accerta i fatti, svolge attività
istruttoria e d'informazione, ed ove ne abbia la competenza adotta il provvedimento. Si può trattare non solo,
del titolare di un ufficio, ma che di un addetto, con la conseguenza che tale veste si giustappone a quella
'indossata' dal soggetto prescelto nell'ambito dell'ufficio di appartenenza.
Alla luce di tali considerazioni, il responsabile del procedimento è indicato da autorevole dottrina come un
ufficio unipersonale, temporaneo e strumentale, nonché strettamente dipendente rispetto al procedimento
per il quale è istituito, e perciò dotato di un ruolo specifico, distinto da quello che compete all'ufficio presso
cui la persona fisica designata come
responsabile è incardinata.
Il problema del funzionario di fatto (= soggetto che, senza averne coscienza né volontà, opera in
un ufficio in mancanza di un formale atto d'investitura ovvero sulla base di un atto d'investitura illegittimo) è
venuto alla ribalta con riferimento alla ura del titolare di un ufficio: applicando in modo rigoroso la
normativa, gli atti posti in essere dal titolare sprovvisto della necessaria legittimazione formale devono
considerarsi illegittimi. Ciò che si riverberava in modo grave sui cittadini, incapaci di controllare un tale
aspetto. Per tale ragione, nel tempo si è formata una regola non scritta (fondata secondo una parte della
dottrina sull'esigenza della continuità dell'esercizio delle funzioni amministrative, ovvero, per altri,
sull'esigenza di tutela della buona fede dei cittadini che si rivolgono alla p.a.) secondo la quale gli atti posti in
essere dal titolare di un ufficio, il cui atto d'investitura sia viziato, restano validi fino a quando non intervenga
l'annullamento dell'atto d'investitura. Ne deriva che, salvo l'ipotesi in cui l'atto posto in essere dal titolare
illegittimo sia impugnato con l'atto d'investitura viziato, l'illegittimità di quest'ultimo non si comunica al primo.
Quando titolare dell'ufficio sia un collegio bisogna distinguere tra l'atto d'investitura del collegio e gli atti
d'inclusione dei singoli nel collegio:
1. Se viziato è l'atto d'investitura si applica integralmente la regola del funzionario di fatto.
2. Se viziato è l'atto d'inclusione
del singolo:
per il collegio imperfetto, bisogna valutare se la partecipazione alla votazione del/i membro/i non
regolarmente inclusi sia stata o meno
determinante (c.d. prova di resistenza)
per il collegio perfetto, tale vizio ha il medesimo valore del vizio dell'atto d'investitura.
Distinto dal funzionario di fatto è l'usurpatore di ufficio: il soggetto che, con coscienza e volontà, assume la
titolarità di un ufficio senza regolare investitura.
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