diritto |
Un elenco delle fonti vigenti
L'elenco contenuto nell'art. 1 disp.prel. c.c. non può più considerarsi significativo.
Sono fonti ormai estinte le cosiddette "norme corporative", ossia le ordinanze corporative, gli accordi economici collettivi, i contratti collettivi di lavoro, e le sentenze della magistratura del lavoro nelle controversie collettive (art. 5 disp.prel. c.c.; ll. 563/1926 e 163/1934): estinte in virtù del r.d.l. 721/1943 e del d.lgs.lgt. 369/1944, soppressi dell'ordinamento sindacale fascista e delle relative fonti.
L'elenco dell'art. 1 disp. prel. c.c. è poi incompleto perché non contemo tutte le numerose fonti del diritto sconosciute all'ordinamento statutario poiché introdotte nell'ordinamento successivamente, a partire dalla costituzione del 1948.
Per comune opinione della dottrina e della giurisprudenza le fonti (principali) dell'ordinamento italiano sono oggi almeno le seguenti:
Le leggi di revisione costituzionale e le "altre" leggi costituzionali (di cui all'art. 138 Cost.); quest'ultima categoria include gli Statuti delle cinque Regioni ad autonomia speciale (art. 116 Cost.).
Le leggi ordinarie dello Stato (artt. 70 ss., 117, Cost.; art. 1 disp. prel. c.c.).
I decreti legislative delegate, previsti dagli
artt. 77, comma 1, e 76, Cost. e disciplinati dall'art.
I decreti-leggi, previsti dall'art. 77, commi
2 e 3, Cost, e disciplinati dall'art.
Il referendum popolare abrogativo, previsto
dall'art. 75 Cost. e disciplinato dall'art.
I regolamenti del Governo, di cui all'art. 3,
comma 1, disp.prel. c.c., menzionati dall'art. 87, comma 5, Cost., e
disciplinati dall'art. 4, comma 1, disp.prel. c.c., dall'art. 17, commi 1, 2 e
Si noti, tuttavia, che non tutte le fonti qui menzionate sono rilevanti per il diritto privato. Ad esempio, non lo sono ovviamente i regolamenti interni degli organi costituzionali ( n. 17 ), non lo sono gli statuti e i regolamenti comunali e provinciali ( nn. 13 e 14 ), e via enumerando. In virtù dell'art. 117, comma 2, lettera l, non sono fonti di diritto privato - nel senso che non sono competenti a disciplinare la materia dei "rapporti privati" - le leggi regionali e provinciali ( nn. 10 e 12 ), l'"ordinamento civile" essendo riservato alla legge statale.
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