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È un altro diritto di godimento su cosa altrui ed è regolato dal codice civile nell'articolo 1021 c.c.
Somiglia all'usufrutto ma la differenza è che, mentre l'usufruttuario ha il diritto di godere dei frutti che il bene produce in modo completo e totale, nell'uso l'usuario può godere dei frutti del bene solo limitatamente ai bisogni propri e della famiglia e tali bisogni sono valutati secondo le condizioni sociali dell'avente diritto.
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