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VENDITA E PERMUTA
Il contratto art. 1321 è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere fra loro un rapporto giuridico patrimoniale.
Art. 1322 dedica l'autonomia contrattuale secondo la quale le parti possono determinare liberamente il contenuto del contratto e concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare.
Gli elementi del contratto:
ESSENZIALI: sono quei elementi che devono esistere altrimenti il contratto è nullo e sono:
L'accordo delle parti: proposta e accettazione e possono essere espresse o tacite.
La causa: è la funzione economica sociale del contratto ed è:tipica (che è la stessa nell'ambito dei contratti)lecita e illecita (quando è contraria a norme imperative e all'ordine pubblico.
L'oggetto: è l'insieme delle prestazioni che hanno origine tramite la sua conclusione. L'art. 1346 richiede come requisiti dell'oggetto necessari per la validità del contratto, la sua possibilità, liceità e determinatezza o determinabilità.
La forma: i contratti devono essere conclusi in base al principio dell'autonomia contrattuale, le forme che la legge può richiedere sono: scrittura privata (atto scritto a mano) scrittura privata autenticata (deve essere firmata davanti a un notaio)atto pubblico (è un documento, sono noti anche come rogiti notarili,è firmato dal notaio e da entrambe le parti).
ACCIDENTALI: sono quei elementi che non fanno parte del contratto, ma le due parti possono inserirli in base al principio dell'autonomia contrattuale e sono:
La condizione: è l'evento futuro e incerto dal quale le parti fanno dipendere l'efficacia (condizione sospensiva)o la risoluzione del contratto (condizione risolutiva).
Il termine: è l'evento futuro ma certo dal quali le parti fanno dipendere l'inizio o la fine degli effetti del contratto.
Il modo: è il peso posto a carico del beneficiario di un contratto a titolo gratuito
Il contratto si conclude con l'accordo, con l'incontro della proposta e dell'accettazione.
Art. 1326 il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dall'altra parte.
Può succedere che le parti non concludino personalmente il contratto, ma si avvalgono di rappresentanti e questo è un potere attribuito ad un soggetto di compiere atti giuridici in nome o per conto di un altro, questo avviene in procura.
I contratti si possono classificare in base a criteri:
in base alla loro previsione normativa: tipici (previsti dall'ordinamento giuridico) anticipi (non previsti dalla legge ma creati dalle parti).
In base alle parti coinvolte: bilaterali (sono conclusi tra due parti in contrapposizione d'interesse) plurilaterali (con la presenza di tre parti, uno scopo comune,la partecipazione delle parti non è essenziale).
In base al momento perfezionato:consensuali (si perfezionano con il consenso delle parti) reali(oltre al consenso delle parti ci vuole la consegna della cosa es.pegno..).
In base alla necessità della forma: solenni(la legge richiede una particolare forma a pena di nullità) non solenni (non è richiesta nessuna forma particolare).
In base alla reciprocità delle prestazioni: sinallagmatici (le parti collegate in un vincolo di reciprocità)unilaterali (prestazioni a carico di una sola parte).
In base al sacrificio economico delle parti:onerosi (ciascuna parte sopporta un sacrificio e riceve un vantaggio)gratuiti(una sola parte sopporta il sacrificio, mentre l'altra un vantaggio).
In base agli effetti prodotti: effetti obbligatori(nascono per le parti obblighi e diritti)ad effetti reali(costituiscono o trasferiscono diritti reali).
In base al tempo dell'esecuzione delle prestazioni:ad esecuzione continuata(prestazione è unica)ad esecuzione periodica(si ha una molteplicità di prestazioni)ad esecuzione differita(la prestazione avviene in un solo istante).
In base alla possibilità di valutare il rischio che deriva dal contratto:aleatori(alla conclusione del contratto le parti non conoscono vantaggi/svantaggi, fattore d'incertezza)commutativi(le parti sanno fin dalla stipulazione vantaggi e sacrifici).
Gli effetti del contratto:
una volta concluso, il contratto ha fra le parti forza di legge(art.1372)cioè vincola la parti al rispetto degli effetti che ne derivano, come fosse una norma giuridica.
Si tratta del principio della relatività dei contratti, secondo il quale il contratto produce i suoi effetti soltanto tra le parti.
Il contratto a favore di terzi è tale il contratto mediante i quale le parti convengono che gli effetti favorevoli del contratto fra di loro stipulato ricadono su un terzo soggetto.
Il vincolo non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge =principio generale della irrevocabilità dei contratti.
Le eccezioni sono:il mutuo consenso(può definirsi come una ritrattazione bilaterale del contratto che ha l'efficacia di risolvere il contratto precedentemente concluso)e il recesso(è l'atto volontario con cui una parte contraente dichiara di volersi ritirare dal rapporto contrattuale.
Il recesso è possibile solo nei contratti di durata, ad esecuzione continuata o periodica.
Il recesso può essere previsto dalla legge (recesso legale)o dalla volontà dei contraenti(recesso convenzionale.
Invalidità del contratto:
Il contratto può presentare dei difetti o vizi che incidono sulla sua capacità di produrre effetti,si verificano tre situazioni:
Invalidità: il contratto è invalido quando è privo di un elemento essenziale oppure è affetto da vizi. Le forme di invalidità sono:nullità(art.1418 il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative o è privo di un elemento essenziale)e annullabilità(il contratto è annullabile quando è posto in essere da un'incapace d'agire o è affetto da vizi del volere:errore,violenza morale e dolo).
Si definiscono sinallagmatici o prestazioni corrispettive, i contratti la cui causa risiede nello scambio tra le prestazioni delle parti.
Rescissione:ðdel contratto concluso in stato di pericolo:-il pericolo deve riguardare la persona; -il giudice può stabilire un equo compenso per la parte che si è approfittata.
ðdel contratto concluso in stato di bisogno(rescissione per lesione):-la lesione deve essere oltre la metà;non si applica ai contratti aleatori; il contraente può evitare la rescissione offrendo una integrazione di prestazione per ricondurlo a equità.
Rescissione:l'azione va esercitata entro un anno dalla conclusione del contratto.
Risoluzione: risoluzione per inadempimento:- l'inadempimento deve essere grave;-necessaria la sentenza del giudice tranne nei casi di risoluzione del diritto;-effetto retroattivo fra le parti non per i contratti a esecuzione continuata o periodica.
Risoluzione per impossibilità sopravvenuta: - l'impossibilità non deve essere imputata alla parte;-opera di diritto.
Risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta:- l'evento sopravvenuto deve essere imprevedibile;-occorre la sentenza del giudice;- l'altra parte può evitarla modificando le condizioni del contratto;-non riguarda i contraenti aleatori.
La rescissione e risoluzione determinano lo scioglimento del contratto e il cessare degli effetti che da essi erano derivati.
Nozione e caratteri della compravendita:
art. 1470 dà la nozione del contratto di compravendita.
La vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo.
Nella vendita sono sempre presenti due parti: la parte venditrice e la parte acquirente.
Il contratto è sempre bilaterale.
La vendita è un contratto consensuale a effetti reali.
La consegna e il amento del prezzo non costituiscono requisiti necessari per il prodursi degli effetti traslativi, bensì obblighi meramente esecutivi dell'accordo gia raggiunto.
La prestazione si esaurisce in un solo istante(contratto istantaneo).
La vendita è contratti sinallagmatico, oneroso e commutativo:le prestazioni delle parti sono in rapporto di reciprocità e ciascuna parte riceve in cambio della prestazione un vantaggio economico valutabile fin dal momento della stipulazione del contratto.
Gli elementi del contratto di vendita:
la loro mancanza provoca la nullità del contratto.
La causa del contratto di compravendita, cioè la sua funzione economica-sociale, consiste nello scambio di un diritto in cambio di un corrispettivo in denaro(prezzo).
Sono:
- L'ACCORDO:l'accordo delle parti si perfeziona soltanto quando chi ha fatto la proposta è venuto a conoscenza dell'accettazione dall'altra parte(art. 1326).
il rischio contrattuale consiste nel sopportare il danno in caso di perimento o deterioramento fortuito dalla cosa.
- LA FORMA:vige il principio generale della libertà della forma e può verificarsi in modo:
oralmente per iscritto(scrittura privata, l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata)o per comportamenti concludenti (ad es. l'acquisto di un quadro a un'asta pubblica che viene fatta per alzata di mano).
È richiesta la forma scritta a pena di nullità(substantiam)per le vendite a cui si trasferisce la proprietà o diritti reali parziali su beni immobili, per la vendita di navi e aeromobili e per la vendita di eredità.
Altre volte la forma scritta è richiesta non per la validità del contratto, ma per consentirne la prova(probationem).
- OGGETTO DELLA COMPRAVENDITA:è da un lato il diritto trasferito e dall'altro la somma di denaro ata in corrispettivo(prezzo).
Esso può consistere nel diritto di proprietà del bene e in qualunque altro diritto reale o di credito e può riguardare beni di varia natura,materiali,immateriali,complessi di beni,quote di società,azioni,titoli di credito.
Questo largo spettro di azioni fa della compravendita il modello contrattuale di riferimento per tutte le cessioni onerose di diritti.
Oggetto di compravendita può essere anche una cosa futura(art.1348)o una cosa appartenente un soggetto diverso dell'alienante(vendita di cosa altrui).
L'identificazione e la quantità del bene immobile oggetto di vendita segue regole particolari.
Due criteri di determinazione:
Vendita a misura:(art. 1537) le parti indicano espressamente nel contratto l'estensione del bene e fissano il prezzo in ragione di un tanto per ogni unità di misura.
Vendita a corpo:(art. 1538)il prezzo è determinato in relazione al bene come tale, nella sua globalità, e non in base alla sua misura,sebbene questa sia stata indicata.
In caso di recesso del compratore, il venditore deve restituirgli il prezzo ricevuto e rimborsare le spese del contratto da lui sostenute (art. 1539).
Il prezzo è una somma di denaro che il compratore trasferisce al venditore in cambio del diritto acquistato ed è l'elemento che caratterizza la vendita e la distingue dagli altri contratti traslativi cioè la permuta(scambio tra cose), la donazione o i contratti la prestazione è di fare anziché dare.
Il prezzo viene stabilito fra le parti, in mancanza decide la legge con diversi criteri per evitare che il contratto incorra la nullità per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto.
I criteri sono indicati dall'art.1471 e sono:
criterio del prezzo del venditore (1474,1°cc):se oggetto del contratto sono cose che il venditore vende abitualmente e la parti non hanno provveduto ad indicare il prezzo si presume che il prezzo sia lo stesso normalmente praticato dal venditore.
criterio del prezzo corrente (1474,2°cc):si tratta di cose aventi un prezzo di Borsa o di mercato, il prezzo si desume dai listini o dalle mercuriali del luogo di consegna o della piazza più vicina.
criterio del giusto prezzo(1471,3°cc):qualora le parti abbino inteso riferirsi al giusto prezzo, si applicano i due criteri precedenti e, quando non ricorrano i casi da esse previsti, il prezzo, in mancanza di accordo, è determinato da un arbitratore.
Le parti possono affidarne la determinazione a un terzo(arbitratore)eletto nel contratto o da eleggere posteriormente.
Se non accetta l'incarico o se una delle parti non è d'accordo sulla sua nomina, la nomina viene fatta dal presidente del tribunale del luogo in cui è stato concluso il contratto (art. 1473)
CARATTERI E REQUISITI DELLA COMPRAVENDITA:
caratteri:
consensuale: si perfeziona col consenso
a effetti reali: trasferisce la proprietà o altri diritti
oneroso: ciascuna parte sopporta un sacrificio patrimoniale
commutativo: al momento della stipulazione non c'è incertezza sui sacrifici economici che la parti dovranno sopportare
a prestazioni corrispettive: la prestazione di una parte(cessione del diritto)si giustifica nella controprestazione dell'altra(amento del prezzo)
istantaneo: l'effetto traslativo si verifica istantaneamente con il consenso
bilaterale: le parti sono due, quella venditrice e quella acquirente
requisiti:
accordo: dal momento del consenso si producono normalmente gli effetti traslativi e passa il rischio per il perimento fortuito della cosa
forma: soltanto nei casi previsti dalla legge è necessaria la forma
causa: scambio di diritti in cambio di prezzo
oggetto: diritto trasferito e prezzo.
LA VENDITA OBBLIGATORIA (O A EFFETTI REALI DIFFERITI); quando il trasferimento del diritto non si verifica nel momento in cui si perfeziona il contratto, con la conclusione dell'accordo, ma viene differito a un momento successivo,caratterizzato dall'avverarsi di un determinato atto o fatto.
Art.1476 n.2 tra gli obblighi del venditore anche quello di fare acquistare al compratore la proprietà della cosa e del diritto.
Le diverse ure di vendita non vengono elencate in modo chiaro ed esaustivo dalla legge, ma sono individuati dagli interpreti del diritto, rientrano in questa categoria:
-LA VENDITA DI COSA FUTURA;quando la vendita ha per oggetto una cosa che non esiste al momento della stipulazione del contratto, ma si prevede che verrà a esistenza, la proprietà si acquista nel momento in cui la cosa viene a esistenza(art.1472 c.1°). (es.un puledro che nascerà da una coppia di cavalli). Vendita nulla per mancanza o impossibilità dell'oggetto.
Vendita di speranza:in questo caso il compratore si assume il rischio che la cosa non venga a esistenza obbligandosi ugualmente a are il prezzo pattuito.
-LA VENDITA ALTERNATIVA;quando in corrispettivo di un determinato prezzo un soggetto si obbliga a trasferire, alternamente,art 1285 due o più cose specifiche, la proprietà passa nel momento cui si verifica un fatto idoneo a concentrare l'obbligazione. L'oggetto non è determinato ma determinabile.
Facoltà di scelta: spetta al venditore ma può anche essere attribuita al compratore o a un terzo.
-LA VENDITA DI COSA GENERICA; quando la vendita ha per oggetto cose individuate solo nel genere , la proprietà si trasmette con l'individuazione fatta d'accordo tra le parti o nei modi da esse stabilita(art.1378)
l'oggetto della vendita sono cose non determinate nella loro individualità, ma in base all'unità di misura o alla loro quantità e può riguardare anche beni immobili.
-LA VENDITA DI COSA ALTRUI; se al momento del contratto la cosa venduta non era del venditore esso si assume l'obbligo di fare acquistare al compratore la proprietà appartenente a un terzo(1478).
-LA VENDITA RETEALE CON RISERVA DI PROPRIETA';se il amento del prezzo avviene ratealmente e la parti hanno previsto la riserva della proprietà, il compratore, sebbene consegua subito il godimento del bene e ne sopporti il rischio in caso di perimento, acquista la proprietà della cosa con il amento dell'ultima rata di prezzo (1523).
In tale ipotesi,eccezionalmente, il rischio contrattuale:non grava sul proprietario ma sul soggetto a cui è stato consegnato il bene.
URA CONTRATTUALE |
ELEMENTO DA CUI DIPENDERE L'EFFETTO TRASLATIVO |
Vendita di cosa futura |
Venuta a esistenza della cosa |
Vendita alternativa |
Dichiarazione di scelta o di impossibilità sopravvenuta di una delle due prestazioni alternative |
Vendita di cosa generica |
Individualizzazione della cosa |
Vendita di cosa altrui |
Quando il venditore ha procurato l'acquisto al compratore |
Vendita con riserva di proprietà |
Pagamento integrale del prezzo |
LE PRINCIPALI OBBLIGAZIONI DELLE PARTI:
OBBLIGAZIONI VENDITORE:art.1476
Consegnare la cosa al compratore, la consegna può essere effettuata materialmente, la consegna dei beni mobili in mancanza di patto o uso contrario,deve avvenire nel luogo dove questi si trovavano al tempo della vendita. Se la cosa venduta deve essere trasportata da un luogo all'altro, il venditore si libera dell'obbligo della consegna rimettendo la cosa alla persona incaricata del trasporto(vettore)o dalla spedizione(1510).
Fare acquistare al compratore la proprietà della cosa o del diritto.
Garantire il compratore dall'evizione (perdita del diritto acquistato) e dai vizi (difetti) della cosa.
OBBLIGAZIONI COMPRATORE:
Pagare il prezzo.
Pagare tutte le spese del contratto se non diversamente pattuito.
LA GARANZIA PER IL COMPRATORE:
Tipo di garanzia |
Quando ricorre |
Le azioni esperibili dal compratore |
Evizione totale (art.1483-l489) |
Il compratore è privato del diritto sul bene acquistato in conseguenza dell'accertato diritto di un terzo. |
Risoluzione del contratto e risarcimento del danno, restituzione del prezzo ato, rimborso delle spese e dei amenti fatti per il contratto, per il procedimento giudiziario e per la cosa. |
Evizione parziale (art.1484) |
Il compratore è privato del diritto su una parte del bene acquistato in conseguenza dell'accertato diritto di un terzo. |
Riduzione del prezzo e risarcimento, trovano applicazione le azioni per evizione totale se il compratore non avrebbe acquistato la cosa senza quella parte risultata di altri. |
Vizi occulti della cosa (art.1490-l496) |
La cosa venduta presenta vizi occulti di tale natura da renderla inidonea all'uso cui è destinata o da diminuire in modo apprezzabile il valore. |
Il compratore può esercitare: azione redibitoria:con cui chiede la risoluzione del contratto, la restituzione del prezzo, e i rimborsi delle spese sostenute; azione estimatoria:diretta a ottenere la riduzione o il parziale rimborso del prezzo. Il compratore perde il diritto alla garanzia se non denuncia il vizio entro8gg della scoperta e non esercita l'azione entro un anno dalla consegna. In entrambi i casi potrà chiedere il risarcimento dei danni a meno che il venditore non provi di aver ignorato senza colpa i vizi della cosa. |
Mancanza delle qualità promesse o essenziali (art. 1497) |
La cosa venduta non ha le qualità promesse ovvero quelle essenziali per l'uso cui destinata e il difetto eccede i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi. |
Il compratore può esperire azione di risoluzione del contratto per inadempimento la quale è però soggetta ai brevi termini di decadenza e prescrizione e all'obbligo di denuncia previsti per le azioni di garanzia per vizi. |
Vendita aliud pro alio |
La cosa venduta è completamente diversa da quella pattuita. |
Il compratore può esperire la normale azione di risoluzione per inadempimento. |
PARTICOLARI TIPI DI VENDITA:
VENDITA CON RISERVA DI GRADIMENTO;1520
VENDITA A PROVA;1521
VENDITA SU CAMPIONE E SU TIPO DI CAMPIONE;1522
VENDITA SU DOCUMENTI;1527
VENDITA CON TRASPORTO;
VENDITA CON PATTO DI RISCATTO;1500
IL CONTRATTO DI PERMUTA;la permuta è il contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose o di altri diritti da un contraente all'altro (art. 1552).
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