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ASSEGNO BANCARIO
L'assegno bancario è un titolo di credito a vista mediante il quale una persona che ha somme disponibili presso una banca ordina alla stessa di are una certa somma a favore proprio o di un'altra persona.
Per poter emettere un assegno bancario, detto anche chèque, è necessario:
essere in rapporto di conto corrente con una banca;
disporre di una somma su detto conto corrente derivante da precedenti depositi di danaro o da un prestito (fido) ottenuto dalla banca.
L'assegno bancario è un ordine di amento con scadenza a vista nel quale urano:
il traente o emittente che è colui che emette l'assegno e lo sottoscrive, impartendo l'ordine alla banca di are;
la banca o trattario che è l'azienda di credito designata ad effettuare il amento,
il beneficiario che è la persona a cui è stato rilasciato l'assegno e che lo presenta in banca per la riscossione.
Per evitare che un assegno bancario smarrito o sottratto possa essere riscosso indebitamente possono essere prese determinate precauzioni:
la più comune consiste nello scrivere sul retro dell'assegno la clausola "non trasferibile", in tal modo si impedisce il trasferimento mediante girata.
pure diffusa è la sbarratura che consiste nel tracciare due righe trasversali e parallele sulla facciata anteriore dell'assegno. L'assegno bancario potrà essere normalmente girato ed il suo amento potrà essere effettuato dalla banca trattaria soltanto ad un proprio cliente o ad un'altra banca.
Mancato amento dell'assegno
L'emissione di assegni a vuoto, ovvero scoperti, comporta conseguenze civili che derivano come per le cambiali dagli atti esecutivi dovuti dal legittimo possessore contro i beni del debitore. Qualora l'assegno sia stato emesso per un importo che non risulta disponibile, il possessore dell'assegno che si vede rifiutare il amento può esercitare l'azione di regresso contro il traente oppure contro gli eventuali giranti.
L'azione di regresso richiede che l'assegno bancario sia stato presentato al amento entro i termini (entro otto giorni se è abile nello stesso comune in cui è stato emesso, entro quindici giorni se abile in un comune diverso) e che il rifiuto del amento sia stato constatato mediante atto di protesto.
LA DATA NEGLI ASSEGNI BANCARI
Gli assegni bancari devono contenere la data di emissione, come prescritto dalla legge.
Gli assegni, post-datati, sono irregolari; le disposizioni attualmente in vigore tollerano solo una post-datazione massima di 4 giorni per i titoli abili fuori piazza, considerando questo tempo occorrente per effettuare l'incasso. Emettendo un assegno con una data futura, di solito, si vuole rimandare il amento a un'epoca in cui si spera di disporre dei fondi che al momento mancano, evitando di emettere una cambiale (così detta "cambializzazione" dell'assegno). Pertanto la post-datazione di assegni è colpita da una sanzione costituita dal bollo 12% e da una pesante pena pecuniaria.
ASSEGNO CIRCOLARE
L'assegno circolare è un titolo di credito abile a vista, mediante il quale un istituto di credito a ciò autorizzato promette di are una determinata somma all'ordine di una persona indicata.
Si tratta di un titolo emesso e firmato da una banca per una somma disponibile presso la banca stessa al momento dell'emissione.
Le banche infatti rilasciano gli assegni circolari, a coloro che ne fanno richiesta, solo dietro versamento di una somma corrispondente oppure dietro utilizzo di fondi disponibili in deposito o in conto corrente.
L'assegno circolare pertanto presenta sempre una copertura precostituita ed essendo una promessa di amento firmata da una banca è di sicuro buon fine.
Il servizio di rilascio degli assegni circolari non prevede l'applicazione di alcuna provvigione ed è pertanto effettuato dalle banche gratuitamente.
In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'assegno, se ne chiede l'ammortamento con ricorso al presidente del tribunale. Se si tratta di un assegno non trasferibile non si fa luogo alla procedura di ammortamento, ma il prenditore ha diritto di ottenere, dopo venti giorni dalla denuncia, il amento dell'assegno presso la filiale alla quale fu fatta la denuncia.
LE CAMBIALI
Le cambiali sono titoli di credito dai quali risulta l'obbligazione incondizionata assunta da una certa persona, di are o di far are una determinata somma, nel luogo ed alla scadenza indicati, a favore del legittimo possessore.
I titoli di credito cambiari sono gli strumenti più validi per il regolamento differito delle operazioni di compravendita; essi esercitano l'essenziale funzione di sostituire, fino alla loro scadenza, la moneta nelle operazioni di scambio.
La legge prevede due tipi di cambiali:
il herò cambiario (detto anche vaglia cambiario o semplicemente herò) con il quale una persona chiamata emittente promette di are una certa somma ad un'altra persona chiamata beneficiario;
la cambiale tratta (o sempliceme tratta) con la quale una persona chiamata traente ordina ad una seconda persona chiamata trattario di are una certa somma ad una terza persona chiamata beneficiario.
Il herò è dunque una promessa di amento, mentre la tratta è un ordine di amento. Entrambi sono titoli all'ordine, esecutivi, astratti, formali ed autonomi.
Sono titoli all'ordine perchè sono trasferibili mediante girata.
Sono titoli esecutivi perchè, in caso di mancato amento, il possessore può dar corso ad un'azione esecutuva forzata sul patrimonio del debitore. L'azione esecutiva non deve essere preceduta dal normale processo di cognizione con cui il magistrato condanna il debitore a are.
Sono titoli astratti perchè da essi non risulta la natura del rapporto sottostante.
Sono titoli formali perchè per la loro validità la legge esige il rispetto di alcuni requisiti esteriori
Sono titoli autonomi perchè hanno vita indipendente dalle circostanze per cui sono stati emessi e da ogni altro fatto successivo.
Il herò è un titolo di credito che contiene la promessa incondizionata, fatta da una persona chiamata emittente, di are una determinata somma, nel luogo e alla scadenza indicati, a favore di un'altra persona chiamata beneficiario.
Nel herò vi sono quindi due persone:
l'emittente che compila e sottoscrive l'effetto cambiario obbligandosi a are l'importo alla scadenza indicata;
il beneficiario che riceve l'effetto cambiario e che potrà trattenerlo fino alla scadenza per riscuoterne l'importo, oppure trasferirlo tramite girata.
La cambiale tratta è un titolo di credito che contiene l'ordine incondizionato, impartito da una persona detta traente ad un'altra persona detta trattario, di are una determinata somma alla scadenza indicata a favore di un'altra persona chiamata beneficiario.
Nella tratta vi sono quindi tre persone:
il traente che compila e sottoscrive l'effetto rivolgendo al trattario l'ordine incondizionato di are l'importo alla scadenza indicata;
il trattario che è la persona alla quale viene rivolto l'ordine di are; se pone sulla cambiale la sua firma diaccettazione, il trattario diventa obbligato cambiario ed è chiamato accettante;
il beneficiario che è colui che riceve la tratta e che potrà trattenerla fino alla scadenza per riscuoterne l'importo oppure trasferirla ad altri tramite girata.
Scadenza delle cambiali
La legge cambiaria stabilisce che la scadenza delle cambiali può essere:
a vista quando l'effetto è abile alla presentazione;
a certo tempo vista, quando il giorno in cui dovrà essere effettuato il amento si determina partendo dalla data dell'accettazione;
a certo tempo data, quando il giorno in cui dovrà essere effettuato il amento si determina partendo dalla data di emissione;
a giorno fisso, quando il giorno in cui dovrà essere effettuato il amento è precisato con esattezza sulla cambiale.
LA RICEVUTA BANCARIA
La ricevuta bancaria è un documento normalmente predisposto dalle banche e da queste rilasciato ai propri clienti, che consente una più agevole riscossione del credito mediante l'utilizzo di un servizio bancario.
Essa è molto usata quando i rapporti di affari tra venditore e compratore sono continuativi ed esiste una fiducia reciproca essendo essa un semplice documento di quietanza e non un titolo di credito.
L'iter della ricevuta bancaria:
La Ditta venditrice compila la ricevuta bancaria contestualmente alla fattura e la consegna alla propria banca
La banca d'appoggio della Ditta venditrice invia il documento, apponendo una girata "valuta per l'incasso" come se si trattasse di una cambiale alla banca d'appoggio del compratore.
Quest'ultima invia al debitore un avviso di amento (normalmente una fotocopia della stessa ricevuta).
Il debitore, ricevuto l'avviso, si presenta agli sportelli della banca, alla scadenza stabilita, effettua il amento e ritira la ricevuta bancaria che, essendo già firmata dalla Ditta venditrice, funziona come documento di quietanza.
La banca che ha riscosso l'importo comunica all'altra banca l'avvenuta riscossione.
Se il debitore non incarica la banca di effettuare il amento alla scadenza, il documento torna al creditore il quale può soltanto adire la via giudiziaria ordinaria in quanto:
la ricevuta bancaria non è un titolo di credito
non obbliga cambiariamente il compratore, né il creditore nel momento in cui la trasferisce alla banca.
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