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Diritti di obbligazione - Delegazione - L'adempimento - La compensazione

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Diritti di obbligazione


L'obbligazione è lo specifico dovere giuridico in base al quale un soggetto(debitore) è tenuto a soddisfare una prestazione patrimoniale ad un altro soggetto(creditore). La giuridicità del vincolo è sanzionata dal nostro ordinamento che dispone che il debitore deve rispondere con l'inadempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. Le differenze tra diritti reali e di obbligazione sono che i primi sono assoluti(riguardo tutte le persone) e i secondi no, i primi possono essere fatti valere senza la cooperazione di nessuno, i secondi senza la cooperazione del debitore non si fa niente. E' fonte di obbligazione qualunque fatto da cui abbia origine l'obbligazione stessa, in alcune la volontà del soggetto è essenziale(contratti e promesse unilaterali), altre invece hanno natura non negoziale e danno vita al rapporto anche senza o contro la volontà di chi ne viene obbligato. Le singoli fonti sono i contratti, gli atti illeciti e ogni altro fatto, in conformità dell'ordinamento, atto a produrre obbligazione. Gli elementi del rapporto obbligatorio sono:



T  Il debito è la posizione passiva dell'obbligazione, ha come contenuto l'obbligo di adempiere ad una determinata prestazione.

T  Il credito è la parte attiva, ha il diritto all'adempimento, è un diritto soggettivo. Ha come carattere principale la patrimonialità

T  L'oggetto consiste nella prestazione ossia il comportamento il quale è obbligato il debitore. Deve avere i requisiti di patrimonialità(La prestazione deve essere tale da essere valutabile in denaro. Questo in caso di inadempimento), possibilità(non deve essere impossibile, vendere un bene inesistente o alienare un bene demaniale che per sua natura è inalienabile), liceità(commercio di stupefacenti). La prestazione deve essere determinata in modo esatto, per determinare il prezzo le persone possono mettersi nelle mani di una terza persona detta arbitratore.

T   Interesse del creditore(anche non patrimoniale): mentre la prestazione deve essere patrimoniale, l'interesse del creditore a conseguirla può essere puramente scientifico o culturale.

Il creditore e il debitore devono comportarsi secondo le regole della correttezza. Le obbligazioni naturali sono quelle fatte per spontaneità, senza esserne obbligati, una volta fatte però non possono più essere ritrattate(se perdo al gioco non ho l'obbligo di are, se o però non posso più chiedere la restituzione dei soldi).

L'aspetto soggettivo dell'obbligazione è caratterizzato dalla dualità dei soggetti, il rapporto intercorre tra due o più soggetti, determinatezza dei soggetti secondo cui i soggetti dell'obbligazione devono essere ben determinati o determinabili attraverso il rapporto. L'obbligazione parziaria è un'obbligazione con più soggetti ciascuno dei quali ha un obbligo parziale(più debitori ognuno è obbligato solo per la sua parte). L'obbligazione solidale è in base alla quale, se ci sono più debitori, il creditore può esigere l'intero ammontare da una singola persona, la quale poi si rivolge agli altri debitori per avere la loro parte(solidarietà passiva) o se ci sono più creditori questo può esigere l'ammontare per intero e dopo darlo agli altri creditori(solidarietà attiva)Le fonti della solidarietà sono la legge o la volontà delle parti, nella solidarietà passiva fonte è soprattutto la legge. L'azione di regresso è quell'azione che ogni debitore solidale fa quando dopo aver ato si rivolge con l'azione di regresso agli altri debitori, se si verifica un fatto sfavorevole a uno dei debitori o creditori gli effetti non si comunicano agli altri(la rinuncia alla prescrizione di uno non ha effetto verso gli altri, fatto favorevole a una delle parti si deve comunicare agli altri(il amento solidale fatto di uno dei debitori estingue l'obbligazione). Una obbligazione si dice divisibile se il suo oggetto una prestazione divisibile per natura o perché tale è stata considerata dalle parti, indivisibile se per natura non può essere divisa(animale, quadro), o se le parti, per la funzione che essa deve svolgere, hanno fatto diventare indivisibile qualcosa che prima era divisibile. Le obbligazioni indivisibili sono regolate dalle stesse norme dello obbligazioni solidali(entrambe pretendo dal debitore la prestazione per intero). Obbligazione si dice cumulativa se essa prevede due o più prestazioni e il debitore si libera solo se adempie a tutte le prestazioni anche separatamente, alternativa se sono previste due o più prestazioni ma il debitore si libera eseguendone una sola, la scelta di solito spetta al debitore, se questo non sceglie entro il termine passa al creditore. Se si crea una sopravvenuta impossibilità all'adempimento di una o delle due o più prestazioni l'obbligazione si considera semplice fin dal suo sorgere, se è sopravvenuta l'obbligazione diventa semplice, se si verifica dopo la scelta l'obbligazione si estingue. Esistono poi le prestazioni facoltative in cui la prestazione è singola, ma il debitore se ne può liberare eseguendone una diversa(canone è stabilito in derrate , ma mi libero se ne o il relativo valore) se l'adempimento diventa impossibile per una colpa non imputabile al debitore l'obbligazione si estingue. Positive o affermative se hanno per oggetto un comportamento attivo da parte del debitore, dare, fare(servizio), possono essere infungibili se la cosa deve essere fatta dal debitore e soltanto da lui(quadro) fungibile se può essere fatta da chiunque, negative se l'oggetto della prestazione consiste in un non facere o in un sopportare da parte del debitore(non edificare, non alienare). Si ha inadempimento quando il debitore fa. Si ha obbligazione di risultato quando l'oggetto dell'obbligazione non è il lavoro ma il risultato. Finché il lavoro non è finito il debitore non è adempiente e non ha diritto al corrispettivo, di mezzi quando l'oggetto riguarda un comportamento diligente, quindi non il lavoro o impiego di mezzi idonei, ma quando il debitore ha agito con diligenza(gestore di affari). Generica se l'oggetto della prestazione riguarda una quantità di cose fungibili o qualcosa di generico(10 quintali di granoturco), specifica se riguarda una cosa specifica(il cavallo Ribot). L'impossibilità non può mai verificarsi per le cose generiche perché il genere non perisce mai e si può sempre trovare cose dello stesso genere, la proprietà di cose generiche si acquista con la specificazione cioè con l'individuazione dell'oggetto, quelle specifiche si acquistano solo con il consenso. Sono pecuniarie quelle obbligazioni generiche che hanno per oggetto una somma di denaro che deve essere ata con la moneta vigente e al suo valore nominale. Si tratta del principio nominalistico in cui l'obbligazione si estingue in virtù del suo valore nominale e non del valore effettivo. Esistono i debiti di valuta(principio nominalistico) che sono pecuniari fin dalla nascita (amento del compratore) o di valore(niente principio nominalistico) che la moneta viene intesa solo in un momento successivo come controvalore del bene(risarcimento danni). La moneta oltre che mezzo di scambio costituisce una merce che può essere ceduta dietro corrispettivo. Questi sono rappresentati dagli interessi, cioè quella somma che il debitore deve oltre al capitale a chi gli ha prestato denaro. Gli interessi possono essere legali(2,5%) che sono quelli stabiliti dalla legge o convenzionali che sono stabiliti dalle parti, possono essere superiori al 2,5% purché non usurai, per essere validi devono essere stabilito per iscritto. Gli interessi moratori sono quelli dovuti per il ritardo dell'adempimento. E' una forma di risarcimento del danno provocato al creditore nel ritardo al amento. Se il creditore dimostra di aver subito un danno maggiore degli interessi moratori può chiedere un ulteriore risarcimento. Gli interessi corrispettivi sono  quelli dovuti per la semplice esistenza di un credito in denaro liquido ed esigibile. L'anatocismo(produzione di interessi su interessi) è vietato dalla legge. Gli interessi scaduti producono ancora interessi solo se esistono usi che li prevedono(conto corrente) o dal giorno della domanda giudiziale per ottenere gli interessi scaduti. Il credito può essere ceduto a terzi con un atto di disposizione(cessione di credito) o con altro fatto(surrogazione del terzo nei diritti del creditore).

Cessione del credito è il contratto con cui il creditore(cedente ) trasferisce ad altro soggetto(cessionario)il proprio diritto di credito. Il debitore non serve che dia il consenso. Ci sono tuttavia dei crediti che sono incedibili e cioè quelli personali(alimenti), alcuni crediti vietati per legge, i crediti la cui cessione è esclusa dalle parti stesse.  Il contratto di cessione ha efficacia solo se lo si porta a conoscenza del debitore. Se lo stesso credito viene ceduto a più soggetti il primo che informa il debitore avrà diritto al credito, gli altri no. Il cedente, se la cessione è a titolo onerosa, deve dimostrare al cessionario che il credito esiste, ma non che il debitore sarà solvente a meno di apposito atto. Nel primo caso il cedente si libera nei confronti del cessionario, nel secondo solo se il debitore a, se non a deve are il cedente. Se la cessione è a titolo gratuito la garanzia dell'esistenza del credito è dovuta solo nei casi in cui la legge pone a carico del donante la garanzia per evizione.

La surrogazione del terzo nei diritti del creditore. Normalmente quando un terzo a l'obbligazione si estingue, tranne nei casi previsti dalla legge cui produce solo la modificazione soggettiva attiva del rapporto. La surrogazione può aversi per volontà del creditore che ricevendo i soldi da un terzo lo fa subentrare nei propri diritti, per volontà del debitore che prendendo un mutuo per are il creditore può mettere il mutuante al posto del creditore, per volontà della legge che autorizza un terzo a are un debito altrui surrogandosi del diritto di creditore(assicuratore che a il danno all'assicurato verso l'autore del danno stesso). La successione del debito si può aver per mortis causa o per atto tra vivi. Nel primo caso il soggetto eredita tutto il patrimonio del defunto debiti compresi, nel secondo un debitore trasferisce un suo debito ad un altro soggetto, è necessario il consenso del creditore. Si può verificare sia che il vecchio si aggiunga al nuovo debitore(cumulativa) o che il nuovo si sostituisca al vecchio.  Sono tre le ure che realizzano il mutamento del lato passivo delegazione, espromissione e accollo.

Delegazione è l'istituto giuridico che realizza la sostituzione o l'aggiunta di un debitore o di un creditore. L'obbligazione resta inalterata. La delegazione è attiva se al debitore è delegato un creditore diverso o passiva viceversa. Si ha delegazione di amento quando il debitore(delegante)incarica un terzo(delegato) di are il creditore. Si ha delegazione di debito quando il debitore delega un altro soggetto ad assumersi l'obbligazione di are ad una certa data futura il creditore. Non richiede un'accettazione del delegatario, ma questo può rifiutarla. Nasce un rapporto di provvista tra delegante e delegato, un rapporto di valuta tra delegante e delegatario. Se il delegato promette o adempie la prestazione senza richiamare i rapporti su menzionati abbiamo la delegazione astratta o pura, altrimenti abbiamo quella titolata. Questa distinzione ha rilievo perché il delegato non può opporre al delegatario le eccezioni del rapporto di provvista che avrebbe potuto opporre al delegante, il delegato se avesse avuto un rapporto diretto con il delegatario avrebbe potuto opporre tutte le eccezioni. Inoltre il delegato può opporre al delegatario tutte le eccezioni relative al rapporto interno(di valuta), in quella pura niente eccezioni relative al rapporto sottostante. La delegazione si dice cumulativa se il debitore nuovo si aggiunge al vecchio, liberatoria se il vecchio si libera.

L'espromissione è un contratto tra il creditore(espromissario) ed un terzo(espromittente) per cui il terzo, senza il consenso del debitore(espromesso), assume il debito dell'espromesso. La caratteristica del rapporto è la spontaneità. L'espromissione può essere cumulativa(espromesso resta obbligato assieme all'espromittente) o liberatoria. L'espromittente non può opporre al creditore le eccezioni relative ai suoi rapporti col debitore originario e nemmeno le eccezione che avrebbe potuto opporre il debitore originario.

L'accollo è un contratto tra debitore(accollato) e terzo(accollante) con cui il terzo si assume il debito dell'altro. A questo contratto non partecipa il creditore(accollatario). Può essere interno se il creditore resta estraneo al contratto, esterno se il creditore aderisce alla convenzione. Con l'accettazione egli rende irrevocabile la stipula a suo favore. Può essere cumulativo(il debitore resta obbligato verso il terzo) o  liberatorio(successione particolare del debito o mediante novazione). L'accollante può opporre al creditore le eccezioni relative al rapporto tra debitore originale e creditore e quelle fondate sul contratto di assunzione

Con la cessione di contratto si la sostituzione di una persona(cedente) con un'altra(cessionario) in tutti i rapporti nascenti da un contratto, per cui il cessionario assume rispetto all'altro contraente la stessa posizione giuridica del cedente. La cessione può avvenire solo in materia di contratti con prestazioni corrispettive non ancora eseguite. La cessione può essere gratuita o onerosa(cessionario a cedente). L'altro contraente(contraente ceduto) deve essere d'accordo. Il cedente è liberato salvo che il cedente non lo voglia liberare. Le obbligazioni, dopo che il creditore ha raggiunto il suo scopo, si estinguono perché non sono permanenti. Le obbligazioni si possono estinguere con i modi satisfattori che fanno perseguire, direttamente o indirettamente, al creditore la prestazione(confusione, adempimento, compensazione), modi non satifatori che liberano il debitore senza questi esegua la prestazione(novazione, remissione del debito, impossibilità sopravvenuta). Il creditore può rifiutare l'adempimento parziale, anche con prestazione divisibile, salvo che la legge o gli usi non dispongano diversamente.

L'adempimento è il amento in generale. Può essere fatto al creditore che ha capacità di ricevere, al suo rappresentante, alla persona indicata da lui, alla persona autorizzata dal giudice o dalla legge. Se il creditore a a persona che appare legittimato a ricevere si libera se prova di essere stato in buona fede. Il luogo è determinato dalle parti, dagli usi, dalla natura della prestazione(riparazione di una strada). Solitamente l'obbligazione va adempita a domicilio del creditore nel giorno della scadenza. Il tempo dell'adempimento è il termine di scadenza, se non c'è la prestazione può esigersi immediatamente, il debitore può adempire prima del termine o viceversa(depositario). L'adempimento può essere fatta da un terzo, è valida solo per le cose fungibili, il creditore non può opporsi tranne il caso in cui abbia interesse che la prestazione venga svolta dal debitore originale. Imputazione si ha quando un debitore ha più debiti verso lo stesso creditore ed effettua un amento che non comprende tutti i debiti. Serve allora saper quale dei debiti viene estinto per primo(di solito lo dice il debitore) altrimenti si guardano quelli scaduti, fra questi i meno garantiti, fra questi i più onerosi, etc. Prestazione in luogo dell'adempimento si ha quando il debitore, se il creditore lo consente, può liberarsi eseguendo una prestazione diversa da quella pattuita oppure con la cessione di un debito, in questo caso l'obbligazione si estingue quando il credito viene effettivamente riscosso.

La compensazione si nel caso che due soggetti siano contemporaneamente debitore e creditore l'uno dell'altro, la legge dispone che le obbligazioni reciproche si estinguano sino a concorrenza dell'ammontare comune(A deve a B 100 e B deve ad A 90, risulta che A deve a B 10). La compensazione può essere legale se i due debiti sono omogenei(quantità di denaro), opera automaticamente se uno degli interessa ne fa richiesta; compensazione giudiziale si ha per effetto della sentenza, il debito non è liquido ma di pronta determinazione. Compensazione volontaria si ha per accordo tra le parti anche se i due debiti non sono omogenei. Alcuni crediti, per la loro natura, non ammettono compensazione e cioè il credito agli alimenti i crediti impignorabili, i crediti per cose date in deposito o comodato.

La confusione si ha quando debitore e creditore vengono ad unirsi nella stessa persona. Può succedere per atto tra vivi(compro azienda verso la quale avevo dei debiti), o per mortis causa(divento erede del mio creditore). Se riguarda diritti reali prende il nome di consolidazione. La confusione estingue l'obbligazione e  le garanzie prestate da terzi.

La novazione è il contratto con cui le due parti sostituiscono alla obbligazione originaria, che si estingue, una nuova obbligazione con titolo ed oggetto diverso. Può essere soggettiva se la nuova obbligazione presenta diversità di soggetti, oggettiva se fra gli stessi soggetti si costituisce un rapporto diverso dal precedente o nell'oggetto o nel titolo(invece di dare a risarcimento, la trattengo a titolo di mutuo). I requisiti della novazione sono un'obbligazione originaria è inesistente(negozio nullo), mutamento dell'oggetto(capra invece di una pecora), la volontà di estinguere l'obbligazione per crearne una nuova, tale volontà deve risultare senza equivoci.

La remissione del debito è una rinuncia del creditore, in tutto o in parte, al suo credito. Libera il debitore. Questo negozio è gratuito. Può essere espressa se il creditore lo comunica al debitore, tacita quando il comportamento del creditore sia incompatibile con la volontà di far valere il suo diritto(restituzione del titolo di credito del creditore al debitore).

L'inadempimento è ogni comportamento del debitore difforme da quello obbligato, è la mancata, l'inesatta o ritardata esecuzione del rapporto obbligatorio. La mancata esecuzione può dipendere da cause imputabili al debitore o da cause non imputabili al debitore(impossibilità sopravvenuta). Principio fondamentale è quindi l'imputabilità. Essa indica l'insieme dei presupposti soggettivi perché un'azione e gli effetti di un evento possono essere attribuiti a una persona che ha compiuto l'una o ha reso possibile il verificarsi degli altri. I presupposti soggetti che riguardano la persona sono: capacità di intendere e di volere e volontarietà dell'atto(dolo, colpa). I presupposti oggettivi sonno i rapporti di causalità, cioè la dipendenza di un fatto da un altro fatto. Quando ci sono questi presupposti scatta la responsabilità dell'inadempiente, per liberarsi da ciò esso deve dimostrare che l'inadempimento è dovuto ad una causa oggettiva a lui estranea.

Causa non imputabile al debitore. Il debitore non è tenuto al risarcimento dei danni, perché manca il dolo o la colpa, l'obbligazione si estingue. L'impossibilità deve essere sopravvenuta, cioè venuta dopo, deve essere oggettiva cioè che nessuno sarebbe in grado di eseguirla(una mia crisi finanziaria non è un motivo valido), deve essere assoluta cioè tale da non consentire in alcun modo di eseguirla, deve essere definitivo altrimenti ci sarebbe solo il ritardo, deve essere totale riguardante tutta la prestazione.

Se la causa è imputabile al debitore si guarda la gravità della volontà: se l'atto è doloso o colposo(devo consegnare un quadro e me lo dimentico in cantina, questo si inumidisce), l'inadempimento imputabile può essere assoluto quando sia trascorso il termine essenziale(abito per le nozze, consegnato in ritardo non ha senso) o per dolo o colpa, relativo o mora consiste nel ritardo ingiustificato dell'adempimento rispetto alla scadenza. La mora del debitore consiste in un ritardo ingiustificato. Perché ci sia mora l'obbligazione deve essere scaduta, causa deve essere imputabile al debitore, costituzione della mora che può essere di diritto quando il debitore va in mora senza alcuna attività del creditore cioè quando: obbligazioni a termine da eseguirsi presso il creditore e il termine è scaduto, l'atto era illecito, il debitore dichiari per scritto che non voglia adempire, mora ex persona nella si ha una intimazione ad adempire(per iscritto o grazie all'ufficiale giudiziario), si ha quando manca il termine o il debito è abile presso il debitore. La mora obbliga a risarcire il danno al creditore, provoca l'interruzione della prescrizione, se dopo la mora l'obbligazione diventa impossibile il debitore resta sempre responsabile. La purgazione della mora si quando il creditore rinuncia al suo credito. La mora del creditore quando questi rifiuti di ricevere il amento o non prepara gli atti per il ricevimento della prestazione(mettere a disposizione i locali per scaricare la merce). Per aversi la mora il debitore deve fare un'offerta solenne(compiuta da un pubblico ufficiale e seguita dal deposito della merce) di adempimento della prestazione. Se l'offerta non è solenne niente mora, niente mora del debitore. La mora obbliga il creditore a fare la sua controprestazione e il rischio di impossibilità sopravvenuta per cause non imputabili al debitore resta a carico del creditore, il debitore deve essere risarcito dei danni della mora  e delle spese per la conservazione delle cose dovute, il debitore non è obbligato a risarcire gli interessi della cosa. Il debitore può liberarsi depositando le cose mobili e ponendo sotto sequestro quelle immobili. Le cose restano li fino a che il creditore non le prende. Le spese sono a carico del creditore.

Se il debitore non adempie per cause imputabili a lui esso è tenuto al risarcimento del danno. Dipende però dalle obbligazioni: obbligazione di consegna o rilascio, il debitore è condannato al  rilascio della cosa, se non lo fa viene rilasciata coattivamente dall'ufficiale giudiziale, obbligazione di non fare il giudice ordina la distruzione quello eseguito, obbligazioni di fare, il creditore può chiedere che l'obbligazione venga adempiuta da un terzo. Il risarcimento del danno si concreta in: danno emergente nella perdita per la mancata prestazione(se compro un libro che non mi è stato recapitato perdo il denaro), lucro cessante cioè il guadagno che ho perso con l'inadempimento(guadagno nel rivendere l a merce). Tutto questo è risarcibile purché siano diritte(conseguenza diretta dell'inadempimento, nesso tra inadempimento e danno), indirette se tra inadempimento e danno si sono inseriti dei fattori che hanno determinato il danno stesso. Prevedibili al momento del sorgere dell'obbligazione. Se il creditore aggrava o concorre alla causazione del danno esso non è risarcibile tutto, ma solo la proporzione imputabile al debitore. Le obbligazioni pecuniarie hanno gli interessi di moratori. La legge consente di inserire una clausola, chiamata clausola penale, che prevede la somma da are o la prestazione da svolgere in caso di inadempimento. Di solito il amento della penale libera il debitore, ma a volte il debitore può indicare nella clausola anche un danno ulteriore. È il creditore che sceglie tra penale e prestazione. La penale può essere fatta per il semplice ritardo anche se ha solo la funzione di stimolare il debitore a are.

La caparra è quella quantità di cose fungibili che il debitore consegna al creditore per l'eventuale inadempimento. Si divide in confirmatoria che è una quantità di cose fungibili che una parte consegna all'altra quale conferma dell'adempimento di cui praticamente è una parziale esecuzione. Una volta adempiuto la caparra deve essere restituita. Se il creditore è inadempiente il debitore può recedere dal contratto e ha diritto al doppio della caparra, se il debitore non adempie il creditore si tiene la caparra. Il diritto di risarcimento dei danni resta valido(la caparra viene considerata come un anticipo sui danni), nella caparra penitenziale il amento serve come diritto di recedere dal co0ntratto quando si vuole. Se recede il quello che l'ha consegnata perde il denaro, riceve il doppio nell'ipotesi inversa(creditore recede).

La responsabilità patrimoniale si può definire come l'assoggettamento del patrimonio del patrimonio del debitore inadempiente al soddisfacimento forzoso delle ragioni del creditore. Esso cade su tutti i beni presenti e futuri del debitore, tutti i creditori hanno uguale diritti, tranne per quelli garantiti da privilegi, ipoteca e pegno. I privilegi è un titolo di prelazione che la legge accorda la creditore in relazione alla natura del credito. Unica fonte è la legge. Possono essere generali che si fa valere su tutti i beni mobili del debitore (i crediti alimentari, le spese funebri), speciali se che grava sia su cose immobili che mobili, sono giustificati dal rapporto che c'è tra credito e cosa.(il locatore ha privilegio speciale sulla vendita dei mobili di proprietà del locatario). Essi hanno un diritto di seguito cioè possono esercitarsi anche in pregiudizio dei diritti acquistati da terzi posteriormente. Con più privilegi speciale si guardala causa del credito e non, la vecchiaia

Anche il pegno e ipoteca sono diritti reali, inoltre essi sono immediati(non serve cooperazione per il loro esercizio), assoluti, hanno il diritto si sequela cioè possono essere fatti valere anche se la proprietà è passata ad un terzo. Entrambi sono accessori(si estingue obbligazione si estinguono anche loro), speciali(solo su beni determinati), determinatezza(la garanzia giova solo per determinati crediti, compresi i diritti connessi come gli interessi), indivisibilità(il diritto si estende su l'intero bene), supplemento di pegno o ipoteca in base al quale se la cosa perisce lui ha diritto alla garanzia su altro bene o al amento immediato del suo debito, divieto di patto commissorio cioè il divieto che la cosa oggetto di pegno o ipoteca spetti al creditore se il debitore fosse inadempiente. Il pegno riguarda cose mobili, l'ipoteca cose immobili o mobili registrate.

Il pegno è un diritto reale di garanzia ossia il diritto concesso dal debitore su cosa mobile a garanzia di un credito. Possono esserne oggetto anche le universalità di mobili, i crediti ed altri diritti aventi per oggetto beni mobili che siano infungibili. Il contratto di pegno deve essere in forma scritto e si perfezione con la consegna della cosa. Il possesso della cosa passa al creditore, ma non l'uso e la disponibilità salvo che l'uso servi per la conservazione del bene. Se il credito viene soddisfatto la cosa viene restituita, altrimenti il creditore può venderla ed avere diritto di conseguire il amento con preferenza rispetto agli altri. 

Ipoteca è un diritto reale di garanzia concesso al creditore dal debitore, a garanzia di un credito, che attribuisce al creditore la possibilità di espropriare il bene e di essere soddisfatto con preferenza sul ricavato. Può riguardare beni immobili, mobili registrati, le renditi dello stato, l'usufrutto, diritto di superficie. Si costituisce mediante iscrizione in un apposito registro tenuto presso gli uffici immobiliari. L'ipoteca può essere legale quando la legge, in conformità del credito, attribuisce ai creditori il diritto ad ottenere l'iscrizione senza il consenso del debitore(lo stato finché il condannato non a le spese di giustizia), giudiziale vale per chi ha ottenuto una sentenza di condanna al amento di una somma o adempimento di una obbligazione ha il titolo per iscrivere ipoteca sui beni del debitore, volontaria se voluta dalle parti. Il grado di ipoteca(più ipoteche sullo stesso bene) è determinata dalla data di iscrizione, il diritto di ipoteca è imprescrittibile, ma l'iscrizione dura 20 anni, dopo decade, però si può rinnovare. L'ipoteca si estingue o per perimento del bene o per estinzione del credito garantito, perché l'immobile sia libero da ipoteca bisogna procedere alla cancellazione. Le garanzie semplici o personali sono quelle garanzie, create con un nuovo rapporto obbligatorio, che un terzo presta per rafforzare le garanzie del debitore.

La fideiussione è un contratto in cui un terzo si obbliga verso il creditore garantendo l'obbligazione altrui. Può esserci anche se il debitore non sa niente, la volontà del terzo deve essere essenziale. La fideiussione ominibus  si ha quando un soggetto si impegna a garantire tutte le obbligazioni che sorgeranno a carico di un soggetto senza limiti. Fra il debitore e il fideiussore(obbligato in solido) sorge un rapporto di solidarietà, può stabilirsi l'obbligo di rivolgersi prima al debitore e dopo l'esecuzione sui suoi beni si ci rivolge all'altro, il debito può essere diviso tra più fideiussori, il "terzo" può agire con l'azione di regresso contro il debitore, può usare le stesse garanzie del creditore per rifarsi sul patrimonio del debitore, può opporre al creditore tutte le eccezioni che spettavano al debitore. L'obbligazione del fideiussore si estingue con l'estinguersi dell'obbligazione e i normali modi di estinzione.

L'avallo è una dichiarazione cambiaria con cui uno garantisce il amento della cambiale per uno degli obbligati cambiari. L'avallante non può opporre le eccezioni personali opponibili dall'avallato.

Il mandato di credito uno da l'incarico a un secondo di fare credito a un terzo. L'obbligato se il terzo non a è il primo. Praticamente l'uno svolge la funzione di un fideiussore.

La legge prevede che una persona trattenga presso di se una cosa che aveva l'obbligo di restituire per indurre il debitore a are il credito(diritto di ritenzione). La solvibilità del debitore sono i suoi beni che fungono da garanzia generica.

Azione surrogatoria è quell'azione in cui il creditore si sostituisce al debitore nell'esercizio dei singoli diritti. Ciò può accadere solo se il debitore, visto il suo patrimonio rovinato, si disinteressi degli affari patrimoniali e da tale negligenza ne venga pregiudicato il suo patrimonio. Questa azione può essere esercitata solo per le azioni patrimoniali tranne che per la richiesta degli alimenti.

L'azione revocatoria è l'azione concessa al creditore a salvaguardia del patrimonio del debitore il quale si spogli dei propri beni a scapito del creditore. Perché ciò accada bisogna che da un atto di disposizione tale da incidere oggi o in futuro(ipoteca) sul patrimonio del debitore, la diminuzione del patrimonio del debitore tale da innescare una sottrazione di taluni beni all'espropriazione del creditore, la consapevolezza del debitore di arrecare danno al creditore. L'azione revocatoria(se accolta dal giudice) provoca l'inefficacia del contratto solo nei confronti del creditore che ha chiesto l'azione. La vendita ha avuto luogo, ma solo il creditore può fare le azioni conservatrici ed esecutive sul bene. L'acquirente, se in buona fede, è apposto.

Esecuzione coattiva. L'esecuzione forzata si ha quando un creditore fa domanda per espropriare i beni del debitore o quelli del terzo che abbia prestato garanzia del credito. Oggetto dell'espropriazione è tutto il patrimonio del debitore. L'espropriazione viene fatta fisicamente dagli organi dello stato e si realizza con il pignoramento, la vendita forzata e l'attribuzione del ricavato ai creditori. Un aspetto più grave riguarda la crisi dell'imprenditore commerciale, infatti vista la vastità di aziende che sono creditrici, la legge non consente azioni esecutive individuali, ma interviene mediante la procedura giudiziale in cui tutti i creditori sono considerati alla pari. Questa procedura prende il nome di procedura esecutiva fallimentare. Questa si articola in più fasi: accertamento dei presupposti previsti dalla legge, sequestro di tutti i beni del fallito, accertamento dei suoi creditori, liquidazione dei beni, distribuzione dell'attivo fra i suoi creditori. Essa è universale, concorsuale(nell'interesse di tutti i creditori), officialità(può essere iniziata anche in ufficio). Sono esclusi i piccoli imprenditori, gli imprenditori agricoli e gli enti pubblici. Questi fanno la liquidazione coatta amministrativa. Le società commerciali non sono mai considerate piccole. Per la dichiarazione di fallimento l'imprenditore deve essere in uno stato di insolvenza. In solvenza significa che non si è in grado di soddisfare le proprie obbligazioni. Anche se adempio alle obbligazioni svendendo i miei beni ho insolvenza. La dichiarazione può avvenire su richiesta del debitore, su ricorso di uno o più creditori, su istanza del P.M., di ufficio. Vengono nominati due organi: il giudice delegato: cui spetta di dirigere le operazioni del fallimento e di vigilare sull'operato del curato che gestisce i beni del fallito. Con la dichiarazione di fallimento: il nome fallito viene trascritto su un albo affisso in tribunale nelle camere di commercio e finché non viene cancellato, con la riabilitazione, determina un'incapacità per il fallito, i creditori non possono iniziare azioni esecutive sui beni del fallito(salvo quelli pignoratizi), tutti i crediti diventano infruttiferi. La legge può, facendo determinati presupposti, comprendere tra i beni del debitore quei beni da lui alienati prima della dichiarazione(revocatoria fallimentare).

Con la cessione dei beni ai creditori il debitore, tramite un contratto, incarica un creditore di liquidare tutti o parte dei suoi beni e di ripartirne tra di loro il suo ricavato per soddisfare i loro crediti. Il contratto va fatto per iscritto, pena la nullità, e trascritto se ha per oggetto beni immobili o mobili registrati. Alla fine il debitore deve avere un rendiconto e un'eventuale plusvalenza spetta a lui. L'anticresi è un contratto con cui il debitore consegna un immobile al creditore, affinché questo ne percepisca i frutti imputandoli agli interessi o al capitale. Può essere fatto per un massimo di 10 anni. Va fatto per iscritto e poi trascritto.




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