economia |
FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO
I fondi comuni di investimento sono patrimoni indivisi di pertinenza della pluralità dei partecipanti, i quali - con la sottoscrizione di "quote" del fondo - affidano i loro risparmi a una società di gestione che realizza e gestisce investimenti in titoli e altre attività finanziarie o in proprietà immobiliari.
La partecipazione al fondo può realizzarsi tramite il versamento di una certa somma in un'unica soluzione, sia aderendo a un programma rateale di accumulazione che prevede il versamento periodico di somme anche modeste per un certo numero di anni.
VANTAGGI PER I RISPARMIATORI:
competenza dei componenti il Comitato di gestione;
frazionamento dei rischi;
liquidabilità delle quote sottoscritte, soprattutto nei fondi aperti;
1) I fondi devono essere istituiti e amministrati da società di gestione, con sede statutaria e amministrativa in Italia, iscritte in un apposito Albo tenuto dalla Banca d'Italia e autorizzate dal Ministero del Tesoro.
Inoltre sono richiesti particolari requisiti di onorabilità per gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti muniti di rappresentanza e i sindaci.
2) I fondi mobiliari italiani possono essere di accumulazione, di reddito oppure misti.
3) Le quote di partecipazione sono tutte di uguale valore e con uguali diritti.
4) Il patrimonio del fondo è distinto sia da quello dei sottoscrittori delle quote, sia da quello della società di gestione.
5) Al fine di assicurare il frazionamento dei rischi e di impedire che l'attività del fondo sia utilizzata per ottenere il controllo di imprese commerciali, sono stabiliti alcuni precisi limiti massimi agli impieghi comuni.
Così ad esempio c'è il divieto di:
detenere nel fondo azioni o quote con diritto di voto emesse da una stessa società in misura superiore al 5% del totale delle azioni o quote con diritto di voto della società stessa (il limite è del 10% se si tratta di titoli non quotati);
investire in azioni, obbligazioni e altre attività finanziarie di uno stesso emittente più del 5% del patrimonio del fondo.
BANCA DEPOSITARIA: il fondo non ha il possesso né del denaro raccolto, né dei titoli comprati.
Il prezzo di emissione delle quote è pari al valore unitario, determinato nel primo giorno di borsa aperta successivo a quello in cui la banca depositaria ha la disponibilità delle somme versate dal sottoscrittore, maggiorato delle provvigioni previste dal regolamento a favore della società di gestione.
Il prezzo di riscatto corrisponde al valore unitario della quota, determinata nel primo giorno di borsa aperta successivo a quello in cui è pervenuta la richiesta del partecipante, diminuito delle eventuali provvigioni previste a favore delle società di gestione.
FONDI IMMOBILIARI: investono le somme raccolte nell'acquisto di beni immobili;
FONDI MOBILIARI: investono il risparmio raccolto in valori mobiliari (azioni, obbligazioni, titoli di Stato . ) o in altre attività finanziarie.
FONDI DI TIPO CHIUSO: sono a capitale fisso, cioè l'entità del capitale e il numero delle quote emesse sono predeterminati nello statuto del fondo stesso.
FONDI DI TIPO APERTO: sono a capitale variabile perché l'emissione da parte del fondo è continua, così come è continuo l'impegno della società di gestione a riacquistare le quote in circolazione che i partecipanti intendano disinvestire.
FONDI DI ACCUMULAZIONE: i proventi realizzati sono reinvestiti.
FONDI DI REDDITO: mirano a distribuire annualmente i proventi realizzati con la gestione del patrimonio comune, erogano una specie di dividendo.
FONDI OBBLIGAZIONARI: il loro portafoglio è rappresentato da titoli fruttiferi di interessi e da azioni di risparmio e privilegiate.
FONDI AZIONARI: il loro portafoglio è costituito prevalentemente da azioni e da obbligazioni convertibili.
FONDI BILANCIATI: i loro investimenti sono distribuiti in misura pressoché uguale tra titoli azionari e titoli fruttiferi di interessi.