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è il contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose o di altri diritti da un contraente all'altro (art. 1552); si distingue dalla compravendita perché il corrispettivo del trasferimento della proprietà di una cosa o di un diritto non è costituito da una somma di denaro (prezzo) ma dal trasferimento della proprietà di un'altra cosa o di un altro diritto.
Alla permuta sono compatibili le norme sulla vendita (art. 1555). Entrambi i contraenti, in particolare, hanno gli obblighi che nella compravendita gravano sul venditore ma non anche quelli del compratore, in quanto nella fattispecie manca il amento del prezzo; inoltre sono tenuti in parti uguali, salvo patto contrario, al amento delle spese del contratto (art. 1554).
IL RIPORTO
una persona (riportato) trasferisce all'altro contraente (riportatore) la proprietà di una data quantità di titoli di credito di massa contro contestuale amento di un prezzo; al tempo stesso il riportatore si obbliga a ritrasferire al riportato, alla scadenza del termine fissato nell'accordo iniziale, la proprietà di altrettanti titoli della stessa specie contro rimborso del prezzo, che però può essere, a seconda del patto, maggiore di quanto a suo tempo ricevuto oppure inferiore o uguale (art. 1548).
Nella sua funzione normale il riporto serve a procurare al riportato mezzi finanziari a condizioni migliori di quelle normali, in quanto il finanziatore è garantito dai titoli consegnatigli di cui diventa proprietario; può essere anche stipulato nell'interesse del riportatore, che desideri esercitare i diritti di voto che spettano ai titoli ottenuti a riporto (art. 1550); può infine essere stipulato per speculare sulle variazioni delle quotazioni tra il momento dell'accensione del riporto e quello della sua estinzione. A differenza della vendita, che è un contratto consensuale, il riporto è un contratto reale: si perfeziona con la consegna della cosa (art. 1549).
IL CONTRATTO ESTIMATORIO
una parte (tradens) consegna una o più cose mobili all'altra (accipiens), che si obbliga a are il prezzo, con la facoltà però di liberarsi da tale obbligazione restituendo la cosa nel termine stabilito. La ura del contratto consiste nell'attribuzione di un potere di disposizione della cosa all'accipiens; l'obbligo del amento del prezzo è condizionato perciò al fatto che quest'ultimo preferisca non avvalersi, entro il termine pattuito, della facoltà di restituire le cose ricevute. Il trasferimento della proprietà avviene al momento del amento del prezzo: tuttavia per effetto della consegna, il tradens perde la disponibilità della cosa stessa che può essere legittimamente venduta all'accipiens (art. 1558), sul quale peraltro grava il rischio inerente al perimento della cosa stessa (art. 1557). Ma poiché la cosa non entra nel patrimonio dell'accipiens, prima che ciò si verifichi, non possono sottoporla a pignoramento o a sequestro (art. 1558).
LA SOMMINISTRAZIONE
è il contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, ad eseguire a favore dell'altra prestazioni periodiche o continuative di cose (art. 1559). Questo contratto ha in comune con la vendita l'oggetto: infatti la prestazione consiste nel dare. Il contratto di somministrazione si avvicina alla vendita obbligatoria, perché non produce l'effetto di trasferire immediatamente la proprietà, ma obbliga a trasferirla in via periodica o continuativa. Esso si distingue, peraltro, dalla vendita obbligatoria, perché in questa la prestazione è unica, nella somministrazione, invece, vi è una pluralità di prestazioni.
Il contratto ha una causa unica: perciò l'inadempimento di una delle prestazioni può avere influenza su tutto il contratto. Si spiega, pertanto, la regola posta nell'art. 1564, secondo la quale nel caso d'inadempimento di una delle parti, relativo a singole prestazioni, l'altra può chiedere la risoluzione del contratto. Se il contratto è a tempo indeterminato, poiché il vincolo non può durare all'infinito, è concessa a ciascuna delle parti la facoltà di recesso, previo congruo preavviso (art. 1569).
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