ePerTutti


Appunti, Tesina di, appunto economia

I VIZI DELLA VOLONTA

ricerca 1
ricerca 2

I VIZI DELLA VOLONTA


Può avvenire che la dichiarazione corrisponda all'interno volere o all'intenzione e non v'è quindi contrasto tra volontà e dichiarazione. Peraltro la volontà può essersi formata in maniera anormale, per l'influenza di elementi perturbatori i quali hanno indotto il soggetto a porre in essere un atto che altrimenti non avrebbe compiuto.

I vizi della volontà a cui la legge attribuisce rilevanza sono l'errore, il dolo e la violenza (art. 1427). Essi non producono il grave effetto della nullità del negozio, ma una conseguenza minore: l'annullabilità.


ERRORE: consiste in una inesatta o mancata conoscenza di determinate circostanze tale da indurre una persona a volere un negozio giuridico:



a. Errore - vizio: quando la volontà delle parti nasce di per sé viziata perché un fattore esterno influisce negativamente sulla formazione della volontà;

b. Errore - ostativo: cade nel momento in cui la volontà viene manifestata dall'esterno (divergenza tra volontà e dichiarazione) e si vuole certamente una cosa ma se ne dichiara un'altra.

Entrambi determinano l'annullabilità del negozio, ma a condizione (art. 1428):

che l'errore sia essenziale: quando cade sulla natura o l'oggetto del negozio e quando è la ragione unica o principale del negozio (art. 1429),

che l'errore sia riconoscibile dall'altro contraente (art. 1431):

o   se l'errore non era riconoscibile dall'altra parte, il negozio non è annullabile perché viene fatto affidamento all'altra parte;

o   se l'errore era riconoscibile dall'altra parte è annullabile perché prevale la tutela della volontà e non la tutela dell'affidamento.

Nei negozi bilaterali e plurilaterali un'altra ura di errore ostativo è costituita dal dissenso, che ha luogo quando le parti, pur sottoscrivendo una identica dichiarazione, non si rendono conto di attribuirle in realtà un significato divergente. Anche in tal caso la rilevanza del vizio dipende dalla sua essenzialità e riconoscibilità.

L'errore può essere di fatto o di diritto:

è di fatto quando cade su una circostanza di fatto;

è di diritto quando concerne la stessa esistenza o l'interpretazione di una norma giuridica


DOLO quando l'altra parte o un terzo pongono in essere dei raggiri, dei ricatti per indurre l'altra parte a concludere un negozio che non avrebbe concluso se non ci fossero stati raggiri o l'avrebbe concluso a condizioni meno gravose (art. 1439):

Per l'annullabilità dell'atto devono concorrere:

il raggiro o l'artificio, ossia un'azione idonea a trarre in inganno la vittima;

l'errore del raggirato: non è sufficiente che l'autore dell'inganno abbia tentato di farmi credere cose non esatte; se io ho capito come stavano in realtà le cose, non posso trarre a pretesto il comportamento della controparte. Il negozio è annullabile solo se il dolo è stato determinante, se l'inganno ha avuto successo;

la provenienza dell'inganno dalla controparte: se sono vittima di raggiri di terzi, che nulla hanno a che fare con l'altro contraente, l'atto non è impugnabile, a meno che quest'ultimo ne fosse a conoscenza e ne abbia tratto vantaggio.

Per quanto riguarda il comportamento ingannevole, è sufficiente qualsiasi manovra o mezzo fraudolento per far cadere in errore la vittima. Per la menzogna, e cioè nel caso di semplice negazione di circostanze vere, si ritiene che il negozio non sia annullabile qualora il dichiarante, usando la normale diligenza, avrebbe potuto rendersi conto agevolmente di quale fosse la verità. Quanto alla reticenza, e cioè al fatto di tacere circostanze che avrebbero potuto indurre la controparte a rinunciare alla stipulazione dell'atto, si ritiene che sia sufficiente per integrare la ura del dolo, ed a rendere quindi annullabile il negozio, tutte le volte in cui la buona fede imponeva un onere di informazione. La vecchia dottrina distingueva tra dolus malus, concretamente comportamenti fraudolenti e dolus bonus, irrilevante in quanto limitano a bonaria esaltazione della propria merce.

Dal dolo determinante si distingue il dolo incidente, che, avviene quando i raggiri tendono a far concludere negozi più onerosi per l'autore del negozio. In questo caso il negozio non è annullabile, proprio perché il comportamento fraudolento del raggirante non è stato determinante del consenso; ma sebbene l'atto rimanga valido, la vittima ha diritto di ottenere dall'autore del dolo il corrispondente miglioramento delle condizioni contrattuali.


VIOLENZA: la violenza psichica consiste nella minaccia di un male ingiusto, rivolta ad una persona allo specifico scopo di estorcerle il consenso alla stipulazione di un contratto ovvero di indurla a porre in essere un altro tipo di negozio giuridico. La violenza assume pertanto rilievo come vizio della volontà esclusivamente quando miri non già ad un qualsiasi altro risultato, bensì soltanto se sia diretta ad ottenere dal minacciato il compimento di un atto a carattere negoziale. Produce non la nullità, ma l'annullabilità del negozio. V'è sempre una volontà, ancorché non spontanea, ma determinata dall'altrui minaccia, e poiché, cessata la violenza, la vittima potrebbe essersi adattata alla situazione determinata dalla dichiarazione emessa, l'ordinamento affida a chi ha subito la violenza la valutazione circa l'opportunità di agire oppure no, per l'annullamento.

La violenza si distingue dal timore reverenziale che consiste nell'intenso rispetto che si nutre verso persone autorevoli, i genitori ecc.

La violenza si distingue dallo stato di pericolo (art. 1447). Nella fattispecie della violenza il timore che spinge il soggetto ad emettere la dichiarazione negoziale è provocato dalla altrui minaccia; nello stato di necessità o di pericolo vi è una situazione psichica, anormale anch'essa, di paura, ma non determinata dalla minaccia di altra persona diretta a far concludere il negozio, bensì da uno stato di fatto oggettivo, nella maggior parte dei casi da forze naturali. Se per effetto dello stato di pericolo un persona ha assunto obbligazioni a condizioni inique, il negozio non è annullabile, ma è rescindibile.

Il male minacciato deve essere ingiusto e notevole e deve riguardare la vittima stessa o il coniuge o un discendente o un ascendente o i rispettivi beni. Non si esclude a priori la rilevanza della violenza, se il male minacciato riguarda altre persone, a cui il destinatario della minaccia può essere parimenti affezionato: ma in questo caso la valutazione dell'efficacia della minaccia è rimessa al prudente apprezzamento del giudice.





Privacy

© ePerTutti.com : tutti i diritti riservati
:::::
Condizioni Generali - Invia - Contatta