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IL BILANCIO D'ESERCIZIO - I Criteri di valutazione

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IL BILANCIO D'ESERCIZIO


Il bilancio d'esercizio è un documento redatto alla fine di ciascun periodo amministrativo, con cui si rappresentato la situazione patrimoniale e finanziaria dell'azienda è il risultato economico dell'esercizio.

Il bilancio d'esercizio è stato oggetto nell'ultimo decennio di una profonda evoluzione, determinata in gran parte dall'approvazione del decreto legislativo del 9 aprile 1991, n. 127, che ha riformato la disciplina del bilancio in attuazione delle direttive comunitarie (IV e VII direttiva CEE).

Il bilancio d'esercizio secondo l'art. 2423 del cc. è composto dallo Stato Patrimoniale 2424 cc., Conto Economico 2425 cc. e Nota Integrativa 2427 cc.. Lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico costituiscono il bilancio in senso stretto che rappresenta, in modo sintetico, la situazione patrimoniale e finanziaria, nonché il risultato economico. La nota integrativa ha invece la funzione strumentale di favorire attraverso le informazioni in essa contenute, la compiuta intelligibilità dei valori esposti nello Stato patrimoniale e nel Conto economico.



Il Codice civile fissa una serie di regole e di principi cui gli amministratori devono attenersi nella formazione del bilancio d'esercizio. L'art. 2423 comma 2 cc. fissa la clausola generale: " Il bilancio d'esercizio dev'essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto, la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio".

Il principio della chiarezza accoglie un contenuto sostanziale ed un aspetto formale. Innanzitutto, chiarezza significa che il bilancio deve essere il più possibile idoneo a adempiere ad un'ampia funzione informativa.

Nell'aspetto formale il principio della chiarezza implica la comprensibilità del bilancio mediante la composizione di schemi analitici accomnati da informazioni descrittive in modo da superare le difficoltà insite nel linguaggio contabile.

Per spiegare il principio della verità dobbiamo fare riferimento a Cassandro il quale ha scritto: Nella sua sostanza, un bilancio è un complesso di valori che quantificano un momento della vita aziendale. Di quei valori alcuni esprimono oggettivamente i fatti accaduti altri sono valori soggettivi, frutto di previsioni, giudizi ecc. Ora di verità del bilancio in senso assoluto, può parlarsi solo con riferimento ai valori che esprimono obbiettivamente i fatti avvenuti. Ma quando si passa a valori soggettivi, l a verità va intesa in senso relativo, nel senso cioè quei valori siano conformi ai principi di valutazione generalmente accettati e siano soprattutto contenuti nei limiti di razionalità che impediscano annacquamenti di capitale e reddito.

Per quanto concerne il significato da attribuire al principio della correttezza, occorre osservare che un comportamento può definirsi corretto qualora risulti coerente con i principi, regole, norme largamente condivise.

Il comma 3 dell'art. 2423 cc. rafforza il concetto della rappresentazione veritiera e corretta in quanto sancisce che: "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo". I principi contabili prevedono, ad esempio, il prospetto delle variazioni del patrimonio netto (che illustra le variazioni nel corso dell'esercizio nelle poste del patrimonio) e il rendiconto finanziario (relativo a fonti e a impieghi finanziari del periodo amministrativo)

Un ulteriore rafforzamento proviene dal comma 4 dell'art. 2423 cc., secondo il quale, in casi eccezionali, "se l'applicazione di una disposizione degli art. che lo seguono è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non dev'essere applicata, nella Nota integrativa dovrà essere data spiegazione".

I principi generali di redazione del bilancio sono fissati dall'art. 2423 bis del cc. che ribadisce in norma di legge una serie di postulati: prudenza, continuità, competenza economica, valutazione separata, costanza.

Il principio della prudenza afferma che la valutazione delle voci dev'essere fatta secondo prudenza, quindi bisogna tenere conto di utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio, mentre non bisogna tenera conto di utili fittizi, inoltre si deve tenera conto di tutte dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio indipendente dalla data d'incasso o di amento.

Il principio della continuità è richiamato anche quando sì dà la definizione di impresa, in quanto l'impresa è un sistema economico duraturo, capace di reintegrare cicli produttivi.

Il principio della competenza afferma che " l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e amenti). Il principio di competenza considera i ricavi di competenza dell'esercizio quando il processo dei beni o servizi è stato completato e lo scambio e già avvenuto, cioè si è verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà. I costi devono essere correlati ai ricavi dell'esercizio:

a) Per associazione di causa effetto tra costi e ricavi;

b) Per ripartizione dell'utilità o funzionalità pluriennale su base razionale e sistematica (ammortamento)

c)  Per imputazione diretta al conto economico dell'esercizio perché associati al tempo, o perché sia venuta meno la loro utilità o funzionalità.

Tale principio afferma che si deve tenere conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo. Dalla data di chiusura dell'esercizio alla data di approvazione del bilancio intercorre un segmento temporale fissato dall'art. 2364 cc.. Appare evidente che entro tale periodo gli amministratori possono venire a conoscenza di esiti di cicli economici, non ancora ultimati alla data di chiusura del bilancio, che comportano perdite o il manifestarsi di rischi, che, di conseguenza, devono essere rilevati in bilancio.

Il principio della valutazione separata afferma che gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutate separatamente.

Il principio della costanza afferma: i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro. La continuità di applicazione die criteri di valutazione costituisce una fondamentale caratteristica per la abilità nel tempo dei bilanci di ciascun'impresa. Il principio dell'immodificabilità dei criteri di valutazione può essere derogato qualora sussistono casi eccezionali, peraltro, non individuati. In questo caso, la Nota Integrativa deve contenere la spiegazione che giustifica la deroga e gli effetti sulla situazione patrimoniale e finanziaria nonché sul risultato economico.


I Criteri di valutazione

I criteri di valutazione degli elementi del patrimonio aziendale sono fissati dall'art. 2426 cc. che lascia agli amministratori un grado di discrezionalità di gran lunga inferiore rispetto alla precedente normativa.


Il Criterio del Costo per le Immobilizzazioni


L'art. 2426 n.1 afferma che le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. I costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Per quanto concerne i costo di acquisto esso e facilmente imputabile, in quanto deriva dal valore di scambio, cioè dal prezzo fatturato al momento dell'acquisizione, al netto dell'I.V.A., in quanto è un credito verso l'erario e quindi non costituisce un elemento di costo.

Certamente più complessa appare la determinazione del costo di produzione in quanto deriva da tutti i costi direttamente imputabili al prodotto e può comprendere altri costi per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto. 



L'Ammortamento


L'art. 2426 n. 2 ribadisce la necessita dell'ammortamento alle immobilizzazioni e lo riferisce a tutte le sue cause: senescenza, obsolescenza, inadeguatezza ecc. L'ammortamento deve essere sistematico, in pratica secondo piani prestabiliti a quote costanti, in relazione alla residua possibilità d'utilizzazione del bene: eventuali variazioni nei piani d'ammortamento dovranno essere motivate nella Nota Integrativa.

Riguardo agli aspetti fiscali le immobilizzazioni si dividono in Immobilizzazioni immateriali, materiali, e finanziarie.

Le immobilizzazioni immateriali si dividono in: beni immateriali, oneri pluriennali e avviamento.

Per quanto riguarda i beni immateriali (costituiti da diritti d'utilizzazione, d'opere dell'ingegno, brevetti industriali, marchi d'impresa, diritti di concessione e avviamento), L'articolo 68 del TUIR prevede le seguenti disposizioni:

Ø  Diritti d'utilizzazione d'opere dell'ingegno, brevetti, processi, formule e informazioni, relativi   ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale e scientifico: deducibilità fiscale delle quote d'ammortamento in misura non superiore ad un terzo del costo; per marchi d'impresa a partire del periodo d'imposta 1998, le quote d'ammortamento sono deducibili in misura non superiore ad un decimo del costo.

Ø  Diritti di concessione: le quote d'ammortamento sono deducibili in misura corrispondente alla durata d'utilizzazione prevista dal contratto o dalla legge;

Ø  Avviamento: le quote d'ammortamento sono deducibili in misura non superiore ad un decimo del valore a partire del periodo d'imposta 1998;


In base ai principi della competenza economica e della prudenza, i costi d'impianto, di ampliamento, di ricerca, sviluppo e pubblicità, possono essere iscritte fra le immobilizzazioni immaterialisolo se hanno utilità per il futuro, se cioè sono di competenza di più esercizi; altrimenti vanno inseriti nel Conto economico. In questo caso, infatti, non possono essere considerati degli elementi attivi del patrimonio di funzionamento aziendale, ma dei componenti negativi di reddito del singolo esercizio in cui i costi sono stati sostenuti.

L'ammortamento degli oneri pluriennali è disciplinato dal punto di vista fiscale dall'articolo 74 del TUIR.

Ø  Le spese per studi e ricerche e le spese di pubblicità e proanda sono deducibili interamente nell'esercizio di sostenimento o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi

Ø  Le spese di rappresentanza sono deducibili solo nella misura di un terzo del loro ammontare, per quote costanti nell'esercizio di sostenimento e nei quattro successivi

Ø  Le altre spese, comprese quelle d'impianto e d'avviamento, sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio.

Le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, articolo 67 del TUIR, sono fiscalmente deducibili entro il limite del 5% del costo dei beni ai quali si riferiscono, sulla base delle risultanze del registro dei beni ammortizzabili ad inizio esercizio.

L'eccedenza può essere dedotta in quote costanti nei cinque esercizi successivi.

Riguardo agli aspetti fiscali, osserviamo come le disposizioni tributarie introducano i concetti di ammortamento accelerato,ammortamento anticipato e ammortamento insuffciente.

Nel caso degli ammortamento accelerati è prevista la possibilità d'utilizzazione più intensa del bene rispetto a quella media del settore corrispondente. L'ammortamento accelerato pertanto non porta nessun inquinamento fiscale al bilancio civilistico poiché corrisponde al degrado fisico ed economico subito dall'esercizio dai beni. Tale possibilità comporta, comunque, la dimostrazione della più intensa utilizzazione.

L'ammortamento anticipato deriva, invece, dalla facoltà concessa alle imprese di aumentare la quota d'ammortamento ordinario fino al doppio del suo valore. Ne consegue che sarà di volta in volta opportuno individuare la parte d'anticipazione che risponde ad esigenze d'obsolescenza dei beni e, quindi, incrementa il fondo ammortamento ordinario, e quella che, invece, risponde solo all'esigenza di consentire un beneficio fiscale che si colloca, invece, in un'apposita riserva in sospensione d'imposta del Netto. Il legislatore ha introdotto l'ammortamento anticipato con lo scopo di favorire l'autofinanziamento e quindi il rinnovo dei beni strumentali.

L'ammortamento insufficiente, l'azienda può calcolare anche quote di ammortamento applicando aliquote inferiori. Tuttavia se l'aliquota applicata è inferiore alla metà di quella ordinaria, il minore ammontare rispetto alla metà non concorre a formare la differnza ammortizzabile a meno che non dipensa da un'effettiva minore utilizzazione del bene, e tale quota di costo viene persa ai fini della sua deducubilità fiscale;

Le plusvalenze, articolo 54 del TUIR, sia ordinarie sia straordinarie, possono concorrere a formare il reddito fiscale nell'esercizio in cui sono state realizzate, oppure a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio steso e nei successivi ma non oltre il quarto. In questo caso occorre che il bene sia stato posseduto per un periodo non inferiore a tre anni.

Per le immobilizzazioni finanziarie, la suddivisione in cinque anni è possibile se sono state iscritte come tali negli ultimi tre bilanci.

Le partecipazioni in imprese controllate e collegate possono essere valutate al criterio del costo oppure a quello del patrimonio netto. Se si applica il criterio del costo la partecipazione viene iscritta fra le immobilizzazioni finanziarie, spiegando evenualmente nella Nota integrativa le ragioni dele differenze fra il prezzo ato e la frazione di patrimonio netto corrispondente alla partecipazione.

Il criterio del patrimonio netto si pone come alternativa e rappresenta un'applicazione dei principi della rappresentanza veritiera e corretta e della prudenza. La partecipazione viene valutata in base alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio della società partecipata, diminuito dei dividendi e con le rettiffiche necessarie per eliminare gli effetti delle operazioni fra partecipante e partecipata.

Quando si scrive per la prima volta in bilancio la partecipazione, può accadere che il valore sia inferiore  al costo d'acquisto. La differenza si può considerare in due modi:

Come una svalutazione, derivante dal risultato negativo della società partecipata e allora verrà iscritta come tale nel conto economico;

Come un sopraprezzo corrispondente al maggior valore dei beni ammortizzabili rispetto ai loro valori contabili: in tal caso, si iscrive la differenza nell'attivo e la si ammortizza, indicandonele ragioni nella Nota Integrativa.


Se invece l'applicazione del criterio del patrimonio netto determina una valutazione superiore al costo, la differenza verrà iscritta in una riserva non distribuibile.


I crediti che non presentano rischi sono iscritti al loro presunto valore di realizzo




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