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IL FACTORING
Il factoring è un contratto mediante il quale un'azienda cede a una società di factoring i crediti che essa vanta presso la propria clientela; in pratica l'operazione di factoring si basa su un trasferimento di crediti commerciali per fornitura di beni e servizi. Dal punto di vista giuridico è un contratto bancario, nominato dall'articolo 1 della Nuova Legge Bancaria del 1993.
I soggetti interessati nel rapporto di factoring sono:
il fornitore o venditore di beni e/o servizi, che è il cliente del factor, chiamato anche cedente;
la società di factoring che è il cessionario dei crediti: fornisce vari servizi al suo cliente e incassa a maturazione i crediti ceduti.
Questi sono i soggetti giuridicamente riconosciuti perché sono legati da un contratto di factoring stipulato; ma un altro soggetto interviene nel rapporto di factoring: il compratore o committente che acquista i beni e/o servizi dal suo fornitore e al quale viene notificata l'esistenza del rapporto di factoring con apposita lettera d'inizio rapporto, alla quale seguono le notifiche delle singole cessioni. Egli dovrà are alla scadenza la società di factoring e non più il suo fornitore originario.
Le prestazioni più comuni delle società di factoring sono: il finanziamento dei crediti ceduti; l'amministrazione degli stessi; le garanzie di amento. Questi crediti di solito hanno una scadenza che varia dai 30 a 180 giorni. Tra società di factoring e cliente vengono effettuate delle trattative, a volte anche molto lunghe, per poter comprendere se vi può essere un punto di incontro tra le esigenze di un soggetto al fine di stipulare un contratto che sia utile e conveniente per entrambi.
In questa fase la società di factoring valuterà lo standing medio dei debitori, le condizioni di dilazione dei amenti praticate, la percentuale dei debitori che negli anni precedenti non hanno ato i propri debiti, i rischi che si presentano nel settore in cui l'azienda lavora e l'andamento prevedibile del settore stesso, ecc. Sulla base di queste valutazioni la società di factoring deciderà se stipulare il contratto con l'azienda e quali dovranno essere le condizioni da praticare.
Abitualmente la clientela che si rivolge al factoring è rappresentata da piccole, medie e grandi aziende, mentre i debitori sono costituiti a volte da aziende di dimensioni maggiori, che ano con termini lunghi. Le piccole e medie aziende, proprio per la loro contenuta struttura patrimoniale, trovano spesso difficoltà a reperire sul mercato finanziario tradizionale linee di credito proporzionali al loro fatturato, perché l'ottica con la quale le banche fanno la loro valutazione al fine di concedere i finanziamenti, è di natura patrimoniale, mentre la Società di Factoring valuta il proprio cliente in funzione della sua potenzialità commerciale.
La cessione di crediti può avvenire alle clausole:
pro-solvendo: la società di factoring acquista i crediti con diritto di rivalsa, per cui, se il debitore ceduto non fa fronte ai propri impegni, essa può farsi rimborsare dal cedente quanto versato. Esso viene utilizzato da:
aziende industriali o commerciali di ogni dimensione che dispongono di rapporti creditizi o continuativi con debitore di buono standing;
piccole /medie aziende non dotate di una adeguata struttura di gestione dei crediti.
Serve:
ad eliminare i costi fissi di gestione del portafoglio clienti, sostituendoli con il amento di una commissione proporzionale all'importo dei crediti ceduti;
a migliorare l'efficienza della gestione dei rapporti creditizi, ottenendo la riduzione dei tempi medi di incasso;
ad utilizzare anche i crediti regolati a Rimessa Diretta per l'ottenimento di nuovi finanziamenti.
pro-soluto: la società di factoring acquista i crediti senza diritto di rivalsa e quindi si addossa il rischio e l'onere dell'insolvenza del debitore ceduto.
Esso viene utilizzato da:
tutte le aziende industriali o commerciali interessate alla copertura del rischio di insolvenza commerciale dei propri clienti;
aziende di recente costituzione o in fase di espansione che operano in un mercato non perfettamente conosciuto;
aziende che desiderano migliorare l'inserimento commerciale in specifici segmenti di mercato;
aziende che intendono migliorare la propria struttura di bilancio.
Serve:
a programmare meglio l'attività commerciale, finanziaria e gestionale;
a trasferire il rischio di insolvenza dei debitori e quindi ad annullare o ridurre l'incidenza negativa delle perdite su crediti;
ad eliminare i costi amministrativi sostenuti per la gestione delle partite insolute;
a reperire ulteriori finanziamenti accanto a quelli bancari.[i]
In Italia si opera prevalentemente con la clausola pro-solvendo, mentre nel factoring con l'estero il pro-soluto è pressoché totale.
Il factoring può essere classificato secondo vari aspetti:
secondo la sfera di attività degli operatori, si distingue il factoring interno ed il factoring internazionale.
secondo l'operatore che prende l'iniziativa, si distingue il factoring diretto ed il factoring indiretto;
secondo le prestazioni incluse nell'operazione, abbiamo:
factoring con accredito a scadenza: la società di factoring a i crediti acquistati alla loro scadenza. E' esclusa ogni forma di finanziamento. Il venditore cedente, però, può usufruire di tutti gli altri servizi offerti dal factor. Viene semplificata l'attività dell'azienda venditrice che, dopo un prestabilito numero di giorni dalla scadenza, riceverà l'accredito dell'importo anche in caso di mancato amento.
factoring con accredito anticipato: la società di factoring mette subito a disposizione dell'azienda cedente una somma fino a un massimo dell'80% dei crediti acquistati e trattiene la differenza a garanzia di resi, abbuoni, contestazioni che sarà accreditata alla scadenza al netto di eventuali abbuoni concessi; dato che l'operazione così strutturata include, oltre agli altri servizi, anche un finanziamento, alla società di factoring spettano, oltre alla commissione, gli interessi per il tempo di anticipo.
Le competenze da corrispondere per l'operazione di factoring sono:
la commissione di factoring, compresa tra lo 0,5% e il 3% del valore dei crediti ceduti e dipende:
a) dal volume di affari dell'azienda cedente;
b) dalla gamma di servizi richiesti;
c) dai tempi di amento.
Il rimborso delle spese. Complessivamente gli oneri del factoring superano del 3-4% circa quelli relativi ai finanziamenti bancari;
L' interesse sulle somme anticipate; è commisurato ai tassi bancari e si determina aggiungendo alle prime rate una maggiorazione. Mentre la commissione è calcolata sul totale dei crediti fattorizzati, l'interesse si calcola solo sulle somme anticipate.
le funzioni delle società di factoring possono essere:
Il cliente, stipulato il contratto di factoring, deve cedere al factor tutti o una parte (a seconda dell'accordo stipulato) dei crediti commerciali di cui è o diventerà titolare. Si instaura un rapporto di conto corrente in cui vengono rilevate tutte le partite in "dare" e in "avere" che sorgono dal contratto. In attivo vi sono gli importi dei crediti ceduti, in passivo vi sono iscritti gli interessi per l'anticipazione, le somme goduti:
NOTIFICAZIONE AI CLIENTI:
CREDITI FATTORIZZATI X
FACTORIT C/C X
FACTORIT C/C X
Il conto corrente viene chiuso dalla società di factoring periodicamente e poi viene comunicato al debitore l'estratto conto. Nell'estratto conto vengono registrate tutti i movimenti che si sono verificati nel periodo preso in esame ed il conseguente saldo.
Normalmente, concluso il contratto, si avrà una fase denominata di assegnazione del credito in cui vengono effettuate tutte quelle operazioni che servono per trasferire i crediti dal cliente alla società di factoring. Nello stesso momento o successivamente si avrà la fase di "rilevazione" dei crediti in cui la società di factoring, una volta controllati i requisiti posseduti da ogni singolo credito sceglierà quali garantire e rifiuterà quei crediti che non presentano una garanzia abbastanza elevata di solvibilità.
Il contratto di factoring in Italia si è sviluppato sia come contratto quadro con successive cessioni di crediti e sia come contratto con cessione globale dei crediti presenti e futuri.
Il factoring moderno è sorto come operazione a sostegno del commercio internazionale (in particolare fra USA e Regno Unito) e solo in seguito ha trovato applicazione prevalentemente all'interno.
Comunque, quando il creditore e il debitore risiedono in Stati diversi, si ricorre al factoring internazionale.
L'operazione può essere strutturata in due modi:
Tra le varie conurazioni di factoring internazionale è importante il back-to-back factoring che è usato per rendere fattorizzabili i crediti di un'impresa verso una consociata estera. Questa operazione consiste nella combinazione fra un factoring all'esportazione ( con finanziamento pro solvendo del rapporto fra importatore ed esportatore) ed un domestic factoring fra l'importatore ed un suo debitore locale.
Nel factoring internazionale assumono rilievo altre prestazione offerte dal factor, ed in particolare:
a) le informazioni sui mercati esteri;
b) la consulenza in materia giuridica e commerciale. Il factoring all'esportazione è particolarmente utile per le piccole e medie imprese che spesso non hanno un'organizzazione adatta per seguire l'esito dei propri crediti all'estero. Ma anche alle grandi aziende offre notevoli vantaggi: poter disporre sulla piazza estera di imprese specializzate che provvedono a contabilizzare i crediti ed a sollecitare i clienti, che intervengono direttamente, se necessario, presso le aziende debitrici, trasferiscono a mezzo banca gli incassi, curano il recupero dei crediti insoluti anche ricorrendo ad azioni legali e, nel caso in cui sia inserita nel contratto la garanzia factoring, ano per conto del debitore insolvente. Al factoring tradizionale possono essere aggiunti altri servizi come, ad esempio, l'autorizzazione agli agenti esteri a vendere solo con garanzia di un factor in loco, la possibilità di riscuotere solo tramite un factor e la possibilità di usufruire anche di consulenza e di assistenza commerciale. Il rapporto di factoring può consentire anche di operare con un debitore estero ad alto grado di rischio, come un concessionario esclusivo o un distributore autorizzato, trasferendo i crediti al factor estero che, a sua volta, trasferisce all'esportatore italiano le somme riscosse.
L'operazione con cui un'impresa cede ad un factor i crediti verso i propri clienti è considerata factoring diretto. Per venire incontro alle esigenze di alcuni clienti che trovano difficoltà a regolare i loro debiti per pronta cassa, si è diffuso il factoring indiretto; con questa operazione è il compratore che si rivolge al factor chiedendogli di acquistare i crediti che i suoi fornitori avranno nei suoi confronti in relazione ai suoi acquisti.
Il factor, quindi, concederà all'azienda un credito che questa utilizzerà indirettamente tramite i suoi fornitori; questi ultimi potranno concedere al compratore le dilazioni d'uso, dato che il loro credito sarà puntualmente liquidato dal factor.
Se si accetta l'iniziativa del debitore e la maggiore rilevanza della sua situazione economica, finanziaria e patrimoniale ai fini della concessione del credito, per altri aspetti il factoring indiretto è analogo a quello diretto.
Il ricorso al factoring influisce in vari modi sulla struttura e sull'attività delle imprese utilizzatrici.
LE ORIGINE DEL FACTORING
La parola inglese "factor", deriva dal verbo latino "facere", può essere tradotta in "colui che fa" e stava ad indicare l'agente (il rappresentante) dei manifatturieri inglesi nelle colonie nordamericane. Questo Agente aveva il compito di vendere i prodotti finiti (in genere tessuti), riscuoterne il prezzo, acquistare materie prime da spedire in madrepatria.
Con l'andare del tempo, al Factor venne inoltre chiesto di assumersi il buon fine del credito e questa attività, dapprima marginale, si trasformò nell'attività primaria.
Con il venire meno dei legami coloniali, il ruolo del Factor perse molta della sua importanza, limitandosi agli scambi tra i vari Stati dell'Unione.
Solo con la fine della seconda guerra mondiale ed il nuovo ruolo politico ed economico assunto dagli USA lo strumento del "factoring" rifece la sua sa in ambito internazionale ed a ruoli invertiti. Furono le aziende USA che si trovarono nella possibilità di esportare sui mercati europei a sentire la necessità di godere del servizio in loco di Agenti creditizi.
In conseguenza e per agevolare la penetrazione delle industrie statunitensi, le grandi Comnie di Factors americane costruirono, per lo più unitamente a primarie Banche locali, una rete di Factors nei principali Paesi dell'Europa Occidentale.
In Italia la prima Società di factoring viene costituita nel 1963.
IL FACTORING OGGI
L'evoluzione dell'economia mondiale ed i
rivolgimenti politici di questi ultimi anni, hanno profondamente modificato
anche il settore dei Factors, dapprima con l'allargamento
dell'operatività ai Paesi emergenti del Sud-Est asiatico,
successivamente con una crescente nazionalizzazione delle società
operanti ed attualmente con l'ingresso dei Paesi dell'Europa dell'Est e del
Terzo Mondo. Attualmente l'attività di factoring viene esplicata in ben
53 paesi.
Il progresso tecnologico nell'informatica e nella comunicazione in genere, ha
inoltre inciso sulle modalità operative del factoring che è
andato a servire settori economici precedentemente esclusi: commercio al
dettaglio, vendita a rate, ecc. e con prodotti gestionali altamente
sofisticati.
Le Società
censite sono 707 delle quali 47 operano in Italia, che in questa particolare
classifica risulta al terzo posto al mondo, dopo il Regno Unito con 93
Società di factoring e la Turchia con 75 Società.
EVOLUZIONE GIURIDICA DEL FACTORING IN ITALIA
La disciplina di vigilanza sulle società di factoring.
Fino a non molti anni fa il mondo degli intermediari finanziari non bancari era soggetto alle sole regole del diritto civile ed era assente qualsiasi tipo di vigilanza pubblica sulla stabilità e la correttezza degli operatori. Sulla spinta esercitata dalla necessità di assicurare parità di trattamento - e di protezione - a tutti gli operatori economici nell'ambito del mercato unico europeo ed ha seguito della necessità di monitorare i flussi finanziari per prevenire l'uso a scopi criminali, questa situazione è andata progressivamente evolvendo in direzione di un quadro normativo più articolato.
Le società di factoring hanno fatto da cavia per questa evoluzione normativa, in quanto già a partire dalla legge 21.2.1991 n.52 disciplina dell'acquisto dei crediti d'impresa, sono state introdotte forme di vigilanza pubblica sugli operatori.
Con l'entrata in vigore del nuovo Testo Unico delle leggi in materia bancaria e finanziaria la previdente disciplina che regolava l'accesso all'attività di acquisto dei crediti d'impresa ed il suo esercizio è stata assorbita dalla disciplina generale degli intermediari finanziari dettata dal Titolo V del medesimo Testo Unico.
In sintesi, questa nuova disciplina prevede una riserva generale rispetto all'esercizio di attività finanziarie per i soggetti iscritti in un apposito elenco tenuto dal Ministero del Tesoro e gestito dall'Ufficio Italiano dei Cambi. All'interno dell'universo degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale vengono poi identificati quei soggetti che, per le dimensioni dell'attività svolta, implicano l'esistenza di un "rischio sistematico" e la conseguente esigenza di una vigilanza prudenziale sull'attività svolta. Questi intermediari sono tenuti ad iscriversi in un elenco speciale, tenuto dalla Banca d'Italia, alla quale è attribuita la vigilanza sulla loro attività. Tale vigilanza si articola su tre livelli:
vigilanza regolamentare: vale a dire il potere di impartire disposizioni agli intermediari al fine di garantirne la stabilità (adeguatezza patrimoniale e contenimento del rischio);
vigilanza ispettiva: vale a dire il potere di disporre ispezioni presso l'intermediario e di acquisire atti e documenti;
vigilanza informativa: vale a dire il potere di ottenere periodicamente e sistematicamente informazioni, statistiche e non, sull'attività svolta dagli intermediari. Questa vigilanza viene esercitata con poteri e modalità analoghi a quelli previsti nei confronti delle banche ed implicano per gli intermediari il rispetto di coefficienti patrimoniali e la produzione delle segnalazioni statistiche di vigilanza su base periodica.
La disciplina in questione prevede, infine, la verifica dei requisiti di onorabilità per i partecipanti al capitale degli intermediari finanziari, nonché per gli esponenti aziendali (amministratori, sindaci, dirigenti).
Il contesto normativo fin qui delineato è tale da garantire la correttezza operativa e la stabilità finanziaria degli operatori a beneficio di tutti gli utenti dei servizi finanziari.
Questi ultimi possono oggi contare sul fatto che i loro partners finanziari sono assoggettati a forme di vigilanza prudenziale che ne certificano l'affidabilità sotto questi profili. E' poi compito del mercato far emergere i migliori.
La disciplina civilistica e contrattuale del factoring
Il factoring non è un istituto giuridico riconosciuto dall'ordinamento nazionale ed è quindi considerato un "contratto atipico". L'attività di factoring si sostanzia nella prestazione di un insieme di servizi di natura finanziaria, gestionale ed assicurativa, suscettibili di essere miscelati in differenti modi.
Tali servizi hanno ad oggetto i crediti - solitamente di natura commerciale - vantati da un fornitore di beni o servizi nei confronti dei suoi clienti.
Presupposto comune per l'erogazione di questi servizi è il trasferimento della titolarità dei crediti stessi alla società di factoring. All'interno dell'ordinamento nazionale lo strumento principale - e di fatto più utilizzato - per realizzare questo trasferimento è la cessione del credito. Quest'ultimo è un istituto tipico, disciplinato dal Codice Civile che consente la cedibilità tra le parti dei crediti che non abbiano natura personale, subordinando l'opportunità della cessione ai terzi alla sua notifica al debitore ceduto.
Recentemente, con la legge 21.2.1991 n.52, il legislatore è intervenuto ad integrare la normativa civilistica della cessione di credito, introducendo una disciplina speciale per "l'acquisto dei crediti di impresa" da parte di soggetti che svolgono professionalmente tale attività. Si tratta di innovazioni che tendono a garantire una maggiore snellezza operativa, riconoscendo implicitamente la rilevanza che il factoring ha assunto negli ultimi venti anni tra gli strumenti di finanziamento a disposizione delle imprese. In particolare, la norma che consente la cedibilità dei crediti futuri all'unica condizione che sia identificato il debitore ceduto che rappresenta un potente strumento di semplificazione procedurale.
Va comunque rammentato che l'ambito di applicazione della legge in questione è meno ampio di quello della disciplina civilistica in quanto ne restano esclusi i crediti che non derivano da contratti stipulati nell'esercizio dell'impresa e, quindi, a titolo esemplificativo, i crediti derivanti da prestazioni professionali ed i crediti d'imposta ed i casi in cui il cessionario non è un soggetto che eserciti professionalmente l'attività di acquisto di crediti d'impresa.
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