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INVALIDITA'
L'ordinamento giuridico, pur riconoscendo ai privati il potere di porre in essere dichiarazioni negoziali (autonomia privata), in tanto attribuisce a tali dichiarazioni valore ed effetti giuridici in quanto rientrino nei limiti che l'ordinamento stesso stabilisce per l'attuazione dell'autonomia privata. Se questi limiti sono sorpassati o violati o inosservati, la sanzione che colpisce l'attività del privato che tendeva ad effetti giuridici è l'invalidità. Il negozio giuridico è, perciò, invalido quando, per l'inosservanza dei limiti stessi, il negozio è viziato, difettoso, malato. L'invalidità può assumere due aspetti che occorre tener ben distinti:
NULLITA': i negozi giuridici sono atti di autonomia, mediante i quali i privati mirano a conseguire determinati risultati. I risultati perseguiti vengono realizzati se il negozio è efficace; ma non necessariamente un negozio efficace è anche valido. Validità ed efficacia non vanno confuse tra loro. Di regola un atto valido è pure efficace, ma può accadere che un atto sia valido, e ciò nonostante inefficace; e viceversa un atto invalido può essere efficace. Il negozio nullo non solo è invalido; ma è altresì inidoneo, proprio per la sua nullità, produrre effetto alcuno. Un atto si dice nullo, quando va valutato come inidoneo a produrre i suoi effetti tipici. Per affermare la nullità di un negozio occorre individuare la causa che giustifica una condanna così perentoria circa l'inidoneità dell'atto a produrre i suoi effetti, il vizio da cui l'atto è così gravemente inficiato. Tali cause possono raggrupparsi in tre grandi categorie:
Specifica comminatoria di nullità contenuta in una norma di legge(art. 1418): es. sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani, che dichiara "nulla ogni pattuizione diretta a limitare la durata legale del contratto o ad attribuire al locatore un canone maggiore rispetto a quello previsto dagli articoli precedenti"
La mancanza di uno degli elementi essenziali del negozio: es. la forma, quando sia richiesta d substantiam, o l'oggetto o il contenuto, o la causa. In questa stessa categoria può farsi rientrare la nullità per illiceità dell'atto, tanto che si tratti di illiceità dell'oggetto, quanto si tratti di illiceità della causa;
Un atto è nullo quando è contrario a norme imperative: quand'anche la nullità dell'atto non sia espressamente prevista dalla norma (nullità virtuale).
Il vizio che determina la nullità può investire l'intero negozio (nullità totale) ovvero soltanto una o più clausole dell'atto (nullità parziale): in quest'ultimo caso l'intero negozio è parimenti travolto dalla nullità "se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita da nullità"(art. 14191), ossia se risulta che la parte invalida doveva considerarsi essenziale, per cui senza di essa l'atto non sarebbe stato posto in essere. Tanto meno la nullità di singole clausole inficia il resto del negozio quando è lo stesso legislatore ad aver già previsto la sostituzione automatica delle clausole invalide con clausole imposte dalla legge (art. 1339).
Il negozio nullo non produce alcun effetto giuridico. Ma questo non significa che non possa essere eseguito: altro è l'efficacia di un atto, altro è la sua esecuzione. La nullità di un atto può essere pacifica per le parti, che quindi non ne pretendono l'esecuzione, ma può anche darsi invece che al riguardo insorgano contestazioni tra le parti. Qualora si intende dirimere una controversia circa la validità o meno di un atto è inevitabile chiedere al giudice di dichiarare se il negozio è nullo o è valido. L'azione di nullità:
Ø è imprescrittibile ("l'azione per far dichiarare la nullità non è soggetta a prescrizione", art.1422). Si tratta della differenza più significativa rispetto all'azione di annullabilità, che invece è soggetta a prescrizione;
Ø in secondo luogo l'imprescrittibilità dell'azione di nullità non può neppure essere resa superflua mediante qualche causa di sanatoria del negozio: il negozio nullo è insanabile, "non può essere convalidato" dice l'art. 1423, ne potrebbe essere confermato o ratificato;
Ø l'azione di nullità è di mero accertamento, in quanto la sentenza che abbia ad accogliere la domanda non modifica la situazione giuridica preesistente, limitandosi ad accertare, in modo non più controvertibile, che il negozio è nullo;
Ø la legittimazione attiva a far valere la nullità di un negozio è riconosciuta chiunque vi abbia interesse;
Ø la nullità di un atto "può essere rilevata d'ufficio dal giudice" (art. 1421), al contrario di quanto accade per l'annullabilità. La norma va intesa nel senso che se un negozio viene invocato da una parte in un giudizio, se ne può dichiarare la nullità anche in assenza di domanda in tal senso di un'altra parte, e cioè, appunto d'ufficio.
Il negozio nullo non può, appunto stante la sua nullità, produrre gli effetti per realizzare i quali era stato posto in essere. La legge, però, ammette che, talvolta, possa attuarsi un fenomeno automatico di trasformazione/limitazione di quanto pattuito (conversione). L'art. 1424 richiede a tal fine i seguenti requisiti:
che sia stato stipulato un negozio nullo, come tale inidoneo a produrre gli effetti divisati dalle parti;
che tuttavia quel negozio, sebbene nullo, presenti tutti i requisiti, sia di sostanza che di forma, di un diverso negozio (che peraltro non è stato posto in essere);
che sia possibile dimostrare che le parti, qualora al momento della conclusione del negozio nullo fossero state consapevoli della nullità, avrebbero accettato di concludere, in luogo del primo, quel diverso negozio che sarebbe idoneo a produrre i suoi effetti.
Diversa dalla conversione è la rinnovazione del negozio nullo: le parti pongono in essere un nuovo negozio eliminando il vizio che dava luogo alla nullità.
Si è già detto che il negozio giuridico nullo non produce alcun effetto. Ma da un lato il legislatore apporta talvolta delle deroghe a questa regola, e dall'altro lato occorre tener conto della eventuale rilevanza del negozio nullo di fronte ai terzi. La nullità di un atto non è opponibile a taluni terzi. Se il negozio nullo sia stato eseguito, si può pretendere la restituzione delle prestazioni eseguite. Non è ammessa la ripetizione nel caso di prestazione eseguita in adempimento di un negozio immorale, se l'immoralità riguarda anche colui che ha eseguito la prestazione (art. 2035).
ANNULLABILITA': l'annullabilità deriva dall'inosservanza delle regole che, pur dettate nell'interesse generale, mirano a proteggere particolarmente uno dei soggetti (art. 1425). Il negozio annullabile produce tutti gli effetti a cui era diretto, m questi effetti vengono meno se viene proposta ed accolta l'azione di annullamento. L'annullabilità presenta i seguenti aspetti:
Ø l'azione tendente far annullare un negozio, l'azione di annullamento, è un azione costitutiva, in quanto non si limita a far accertare la situazione preesistente, ma mira a modificarla: il negozio aveva prodotto i suoi effetti, la sentenza di annullamento li elimina;
Ø salvo diversa disposizione di legge (art. 1441), la legittimazione a chiedere l'annullamento dell'atto spetta solo alla parte nel cui interesse l'invalidità è prevista dalla legge. Talora tuttavia, possono aversi ure di annullabilità assoluta, come in tema di matrimonio o di testamento;
Ø l'annullabilità di un atto non può essere rilevata d'ufficio dal giudice: siccome l'atto, se non è impugnato ad iniziativa di chi vi sia legittimato, è produttivo dei suoi effetti, il giudice non può pronunciare l'annullamento dell'atto in mancanza della domanda di parte;
Ø l'azione di annullamento, a differenza dell'azione di nullità, è soggetta a prescrizione: di regola il termine di prescrizione è di 5 anni, ma spesso sono stabiliti termini diversi. La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui è cessata la causa che ha dato luogo al vizio;
Ø l'annullabilità è sempre sanabile, o attraverso la prescrizione dell'azione di annullamento o attraverso la convalida del negozio;
Se l'azione di annullamento viene accolta dal giudice, l'annullamento ha effetto retroattivo: si verifica, cioè, la stessa situazione che ha luogo nell'ipotesi di nullità: si considera come se il negozio non avesse prodotto alcun effetto. Quindi deve essere restituita la prestazione eventualmente eseguita in virtù del negozio annullabile. Il principio dell'efficacia retroattiva dell'annullamento derivante da incapacità legale è applicato anche di fronte ai terzi. Se invece l'annullamento deriva da altra causa, esso non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi in buona fede, che ignoravano, cioè l'esistenza del vizio che colpiva il negozio. L'annullamento travolge, invece, anche gli effetti del secondo negozio, se l'acquisto era a titolo gratuito o l'acquirente non era in buona fede (art. 1445).
Il negozio annullabile può essere sanato, oltre che per effetto della prescrizione, con la convalida. La convalida è un negozio con il quale la parte legittimata a proporre l'azione di annullamento si preclude la possibilità di far valere il vizio. La convalida per spiegare i suoi effetti, deve promanare da chi è in condizione di concludere validamente il contratto: essa, cioè, non deve essere affetta dallo stesso vizio che ha determinato l'annullabilità del negozio che si vuol sanare. Se il negozio è annullabile per vizio della volontà, occorre che la violenza sia cessata, il dolo o l'errore scoperto. Ed è altresì chiaro che per la validità della convalida è necessaria la conoscenza del vizio che colpisce il negozio (art. 1444). La convalida può essere espressa o tacita: la prima deve contenere la menzione del negozio annullabile, del motivo di annullabilità, e la dichiarazione che s'intende convalidare il negozio. La seconda si verifica qualora venga data esecuzione volontaria al negozio annullabile.
INEFFICACIA
Il negozio, pur essendo valido, può non produrre i suoi effetti per varie ragioni. In genere, si adopera in senso ristretto l'espressione inefficacia, che in senso largo abbraccerebbe anche l'invalidità (perché anche il negozio invalido non produce effetti o, se li produce, questi possono essere eliminati), per designare l'inettitudine del negozio a produrre i suoi effetti per un fatto estraneo al negozio stesso.
L'inefficacia può essere originaria o successiva: la prima rispetto alle parti è sempre transitoria (altrimenti non si distinguerebbe dalla nullità); l'inefficacia successiva può dipendere dall'impugnativa di una delle parti o di terzi.
La cessazione degli effetti, o della situazione effettuale, può anche derivare da appositi atti negoziali. Si distinguono la revoca, negozio successivo che toglie in primo luogo il negozio originario e mediatamente determina l'eliminazione della situazione effettuale derivante dal negozio originario, dal recesso, negozio del pari successivo, che invece è diretto a sciogliere immediatamente il rapporto determinato dal contratto.
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