economia |
Sull'etimologia della parola catasto non vi è convergenza di opinioni, purtuttavia sembra che essa derivi da Il capitastrum' termine latino usato per indicare il censimento delle diverse proprietà terriere.
La sua origine è molto antica anche perchè tutti gli Stati, per il proprio finanziamento, hanno sempre avuto bisogno di individuare l'appartenenza di un determinato bene ai fini dei amento delle relative imposte. Si reputa, pertanto, che esso fu conosciuto dai Fenici, dai Cinesi, dagli Egiziani, dai Greci nonchè dai Romani (Luca 18. 12).
Pur nella logica evoluzione della sua formale dinamica i contenuti del catasto restano fondamentalmente identici e cioè:
a) esso l'inventario tutti i beni immobili esistenti sui territorio della Repubblica
b) il suo fine è quello di determinare l'ammontare del reddito imponi bile su cui i singoli contribuenti dovranno are le imposte.
L'attuale catasto ebbe i suoi albori dopo l'unificazione del Regno d'Italia. Infatti, dopo il 1860, in considerazione dell'esistenza di più catasti su tutto il territorio sorse la necessità di istituire un catasto unico in grado di determinare, nel modo e con gli strumenti più idonei, i redditi imponibili tale che si potesse affermare il principio secondo il quale ogni cittadino doveva versare allo Stato un'imposta proporzionale ai redditi percepiti.
Onde porre parziale rimedio, il 15/7/1864 fu emanata la legge del conguaglio provvisorio dell'imposta fondiaria con la quale di ripartire la somma di 110 milioni di lire, tale era l'ammontare previsto, degli introiti dello Stato, tra i nove timenti catastali ognuno dei quale doveva dividere la propria quota fra le province, i comuni e tra i, relativi possessori. Una simile ripartizione, se a prima vista poteva sembrare equa, si rivelò quanto mai sperequata perchè non tutti i timenti catastali comprendevano lo stesso numero di province, di comuni e quindi di contribuenti. La logica conseguenza fu che per i timenti comprendenti un elevato numero di province e di comuni con alto indice demografico i singoli possessori contribuivano
con cifre molto più basse rispetto a quelle che venivano ate contribuenti che avevano il solo torto di risiedere in comuni facenti parte di timenti più piccoli.
Una simile situazione durò fino al 1886 quando il lo marzo fu varata la prima fondamentale legge del catasto italiano. Il merito della promulgazione di tale legge deve essere riconosciuto al Ministro Magliani, al commissario regio Messedaglia nonché a Minghetti che fu il relatore per la commissione parlamentare.
L'art.1 della suddetta legge recitava Il Sarà provveduto a cura dei lo Stato in tutto il Regno, alla formulazione di un catasto geometrico particellare uniforme, fondato sulla misura e sulla stima allo scopo:
1) di accertare le proprietà immobili e tenere in evidenza le mutazioni;
2) di perequare l'imposta fondiariall.
In altri termini il nuovo catasto italiano si basava sulla misura g metrica e sulla stima dei redditi che ogni singola particella di terreno sarebbe stato in grado di fornire. Pertanto l'unità più importante risultava essere data dalla singola particella che veniva definita come 'una porzione continua di terreno o fabbricato che siano situati nel medesimo comune, appartengano allo stesso possessore, siano della medesima qualità e classe ed abbiano la stessa destinazione' (art.2).
Infine il nuovo catasto risultava essere non probatorio, a differenza di quello austriaco da cui direttamente deriva, cioè non In grado di attestare la prova giuridica delle proprietà ma di determinarne soltanto il possesso.
A tal proposito è opportuno chiarire, da un punto di vista con i concetti di proprietà e di possesso.
La proprietà è il diritto di godere e di. disporre delle- cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con 2 l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico (art. 832 C.C.).
Essa assicura al proprietario una serie di- poteri e p), caratteristica fondamentale quale l'elasticità (possibilità limitata da diritti reali di cui altri ne abbiano la titolarità Es. nuda proprietà + diritto di usufrutto).
Il possesso si definisce come una signoria o potere di fatto sulla cosa, è pertanto il potere sulla cosa che si manifesta in corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale.
I successivi articoli della suddetta legge dei 1886 n. 3682 precisavano che le operazioni di misura e dì stimai effettuate sulle particelle erano volte alla determinazione delle relative tariffe d'estimo tramite le quali si perveniva alla determinazione del reddito domenicale
(R.D. ) e dei reddito agrario ( R.A. ), ed indicavano le procedure per la formazione, la pubblicazione, l'attuazione nonché la conservazione del catasto.
Ciò perchè non era sufficiente procedere alla formazione di tale strumento se poi non lo si rendeva operante tramite una serie di attì, e non lo si manteneva aggiornato attraverso operazioni di volture.
Le tariffe d'estimo esprimono, in moneta legale, l'ammontare dei redditi. Nel caso del catasto terreni l'unità di misura è data da taro. In base a quanto disposto dalla suddetta legge per la determinazione delle tariffe si procedeva alla scelta della particella ordinaria maggiormente rappresentativa della coltura della zona ( particelle tipo
di cui si determinava il prodotto totale annuo (P.L.T. = produzione lorda totale) considerato allo stato grezzo risultante dalla media di quelli ottenuti nell'arco dei dodicennio.
Quindi si procedeva alla determinazione della tariffa, tramite un semplice bilancio aziendale, per poi applicarla alle singole particelle aventi lo stesso indirizzo produttivo tramite una stima ativa.
Per quanto riguarda gli indirizzi produttivi è bene chiarire in termini catastali si sogliono esprimere come qualità produttive o reddito.
ogni singola qualità, in relazione alle diverse condizioni ambientali e pedologiche, si suddivide in 5 classi di reddito dove lo scarto produttivo fra singola classe è pari al 2001. Le quantità considerate in. catasto sono:
Una volta determinate le tariffe è possibile risalire, data anche l'estensione delle singole particelle,' al reddito domenicale di queste. Dalla somma dei singoli R.D. Particellari è possibile determinare quello complessivo dell'intera azienda.
In relazione a quanto detto è opportuno chiarire il concetto di Reddito Dominicale e di Reddito Agrario ( da ora in poi verranno indicati con le sigle R.D. ed R.A).
Il primo rappresenta il beneficio fondiario (Bf) che altro non è che il reddito di parte padronale al lordo delle imposte (Bf +Imp); mentre il secondo è dato dalla somma degli interessi annui percepiti dal capitalista e dai compensi per il lavoro direttivo.
Fra questi due redditi quello che riveste particolare importanza è il R.D. in quanto rappresenta la base imponibile per il amento delle imposte da parte dei singoli possessori iscritti al catasto ( Imp = R. D. x aliquote).
Con il trascorrere degli anni profondi furono i mutamenti che si ebbero in seno alla società italiana tale che nel 1923 si attuò la prima revisione degli estimi che però non apportò sostanziali mutamenti alla precedente legge del 1886, ma si limitò a spostare l'epoca censuaria al decennio 1904-l913. Tale periodo fu indicativo sia per la determinazione dei la produzione totale sia per i prezzi. Inoltre prevedeva, in casi di piccoli frazionamenti, la costituzione di mappe in scala 1:4.000.
Tale legge però nel momento stesso in cui entrò in vigore denotò un sostanziale vizio dato che dopo il conflitto mondiale radicali trasformazioni di ordine economico-politico si erano andate determinando. Per questo motivo risultava anacronistico determinare quantità e prezzi. al decennio prebellico.
Di ben altra importanza fu la seconda reversione degli estimi che fu resa operante tramite la promulgazione della legge del 29/6/1939 n. 976 con la quale venivano apportati i seguenti mutamenti:
1) L'epoca censuaria venne spostata al 10 gennaio 1939;
2) I prezzi erano determinati secondo la media di quelli realizzati in un triennio 1937-l939 esclusi gli eventuali arrotondamenti;
3) I prodotti dovevano essere determinati sempre da una media di più valori ma era a discrezione dei tecnico scegliere il periodo più opportuno, inoltre questi venivano considerati greggi o lavorati in relazione alle usanze del luogo, infine non veniva più considerata la P.L.T. (Produzione Lorda Totale) ma bensì la Produzione Lorda Vendibile (P.L.V.) (*) che è quella quota parte della produzione che può essere effettivamente venduta;
4) Le tariffe di R.D. non vengono più calcolate sulla particella tipo irta bensì si deducono dall'analisi di aziende ordinarie dato che la produttività è in stretta relazione all'azienda intesa nella sua organica funzionalità;
5) Il compenso alla mano d'opera viene determinata secondo quanto espresso dai contratti collettivi di lavoro e non sulle valutazioni rilevate sul mercato;
6) Il saggio d'interesse da applicare sul capitale agrario viene fissato al 6%;
7) Le tariffe non possono essere più determinate prendendo in considerazione il canone di affitto;
8) Sui documenti catastali vengono riportate, quali ditte infestatrici, i proprietari o i possessori, mentre non viene fatta menzione dei titolare del capitale agrario;
9) E' prevista la revisione delle qualità e delle classi di un comune e quindi la determinazione di nuove tariffe quando ne sorga la necessità sempre che siano trascorsi almeno 10 anni dall'ultima revisione.
In definitiva secondo quanto previsto dalle leggi del 1886 e 1939 ed in relazione a quelli che sono gli obiettivi da raggiungere le procedure per la formulazione del catasto possono così essere sintetizzate:
1) - Fase di formazione
a) operazioni di misura e rilievi topografici; b) operazioni di stima: qualificazione, classificazione, classamento e determinazione delle tariffe.
2) - Fase di pubblicazione
3) - Fase di attivazione
4) - Fase di conservazione
Sorvolando su quelle che sono le operazioni prettamente topografiche, si pone l'accento soprattutto sulle operazioni di ordine estimativo
Al fine di determinare le tariffe, le qualità e le classi delle particelle componenti l'azienda agraria, il territorio nazionale è stato diviso in 21 zone censuarie ognuna delle quali, comprendente più province, doveva presentare caratteri di omogeneità sia sotto il profilo agro-economico, sia per quanto concerne i diversi metodi di conduzione.
Queste zone sono state suddivise a loro volta in 300 circoli li censuari formati da un insieme di comuni che presentano caratteri di affinità agronomiche ed economiche. Nell'ambito di ogni circolo censuario si è proceduto all'individuazione di un comune tipo in quanto rappresentante di un compendio di caratteristiche tipiche del circolo medesimo. Nell'ambito di detti comuni vengono individuate le aziende tipo sulle quali, attraverso una stima analitica, vengono, secondo quanto detto precedentemente, determinate le tariffe d'estimo.
Pertanto 'tranne che nel comune tipo ove le tariffe sono determinate analiticamente, nei comuni dei circolo censuario si ha una stima sintetica delle tariffe'(*) attraverso la formazione di scale di merito e di collegamento.
Gli organi preposti all'attuazione delle diverse fasi operative, così come previsto dalla legge del 1886, sono distinti in:
1) Organi tecnici esecutivi;
2) Organi consultivi giudicanti.
dalla verificare l'esattezza degli stessi.
Qualora ciò non fosse i suddetti possono presentare ricorso alla missione Censuaria Comunale.
Questa, sentito il parere di un tecnico preposto alla verifica delle divergenze esistenti, decide, in prima istanza ed entro e non oltre 30 giorni in merito al reclamo.
Qualora i possessori non convengono con quanto deliberato dalla commissione Censuaria Comunale possono ricorrere in appello alla Commissione Provinciale entro 30 giorni dell'avvenuta comunicazione dei ricorso in prima istanza.
Il giudizio della Commissione Censuaria Provinciale è decisivo ed inappellabile
Pur tuttavia solo in casi di gravi violazioni di legge è ammesso i!. ricorso alla Commissione Censuaria Centrale che ha sede in Roma.
Gli atti esposti negli albi comunali sono i seguenti:
a) la mappa parti
b) la tavola censuaria
c) l'estratratto partitario
d) il quadro generale delle qualità e classi
e) le schedine di collegamento del catasto terreni con quello urbano (Nuovo Catasto Edilizio Urbano).
Attivare il catasto significa far si che questi sia operante mediante la funzionalità e l'uso dei singoli atti predisposti dall'amministrazione.
Pertanto dopo aver provveduto alla variazione di tutti i dati risultati errati, così come precedentemente detto, si provvede alla stesura definitiva in duplice copia di tutti quegli atti di conservazione o fondamentali di cui l'originale viene depositato presso l'Ufficio Tecnico Erariale (UTE) di ciascun capoluogo di provincia, e la copia viene conservata presso gli Uffici Distrettuali delle Imposte Dirette.
Tali atti sono:
a) la mappa
b) la tavola censuaria
c) il registro delle partite
d) il prontuario dei numeri di mappa
e) la matricola dei possessori
f) lo schedario.
La mappa fornisce la rappresentazione imetrica cioè la proiezione delle singole particelle su di un piano orizzontale.
Pertanto in essa vengono riportate tutte le particelle catastali contraddistinte da un numero arabo (1,2,3,4, ecc.), nonché i punti trigonometrici, i confini comunali, le strade, i ponti non soggetti a pedaggio, gli alvei dei fiumi, l'area occupata da canali e laghi.
Qualora per l'assunzione dei dati è stato usato il rilevamento aereo (aereofotogrammetria) sulle singole mappe si possono riscontrare anche ],e curve di livello da cui è possibile avere l'esatta visione della giacitura e della relativa pendenza dei singoli terreni.
La mappa catastale si compone di un quadro generale o di insieme in cui vengono riportati i singoli fogli di mappa.
Questi sono di dimensioni pari a 70x105 e generalmente vengono rappresentati in scala 1:2000 (1 cm.=20 m.).
Qualora però esistono proprietà molto polverizzate tali che le singole particelle hanno piccole o a volte piccolissime dimensioni è possibile redigere tali fogli in scala più grande quale 1:1000 o 1:500, per contro per zone ove esistono particelle molto grandi la scala rappresentativa sarà 1 a 4000.
Ciascun foglio è infine indicato da un numero romano (I, II, IIIL, IV, ecc.).
Essa rappresenta l'inventario delle singole particelle esistenti sul territorio comunale.
Queste sono elencate in modo progressivo e distinte per foglio d mappa e per ognuna di esse vengono riportate la qualità, la classe, la superficie, il Reddito dominicale e quello agrario (vedi all. n°2)
E' il documento più importante dato che in esso vengono iscritte tutte le ditte (identificabile nei possessori o proprietari) per ognuna delle quali corrisponde un numero di foglio detto di partita che si identifica con la ditta stessa.
Inoltre per ognuna di queste viene riportata la descrizione particellare di tutta l'azienda.
Per ogni particella si riporta il numero di foglio, quello di partita da cui proviene (caso in cui è stata acquistata per compravendita), la qualità, la classe, la superficie ed i relativi redditi.
Ogni ina è suddivisa in due parti: il carico e lo scarico.
Nella prima vengono riportate tutte le acquisizioni di particelle a qualunque titolo, nella seconda vengono, registrate tutte le variazioni causa la vendita o la perdita di una o parte di particelle (vedi all. n°3)
Qualora ciò avvenga nel carico la singola particella ceduta viene contrassegnata con un asterisco oppure viene sbarrata con una linea a matita.
'In sintesi, si può dire che il partitario è quel documento che, in sede di conservazione, serve a mettere in evidenza tutte le variazioni, che avvengono nella intestazione, nello stato e nei redditi delle particelle catastali'.
Questo è l'unico libro catastale che non si trova presso l'UTE ma bensì negli uffici distrettuali delle Imposte Dirette.
In esso vengono riportate, in ordine alfabetico, tutte le ditte iscritte al catasto e per ognuna delle quali viene specificato il numero di partita, il luogo e la data di nascita, nònchè l'ammontare annuo dei redditi Dominicali ed Agrari.
Pertanto l'essa serve alla formazione annuale dei ruoli di riscossione relativi all'imposta locale sul reddito, o ILOR', ed a quella sulle persone fisiche IRPEF.
La matricola dei possessori viene rinnovata ogni 10 anni. Attualmente essa prende in considerazione il decennio 1973-l982 (vedi ali. n°5)
Esso, come tutti gli schedari, serve per rintracciare una ditta noto il nome dell'intestatario.
Su ogni scheda, dunque. viene riportato il nome della ditta ed il relativo numero di partita (vedi ali. n°6) ).
Come precedentemente detto il Catasto assume un suo specifico ruolo solo nel momento in cui tutti i suoi documenti, riportanti i dati acquisiti durante la fase di rilevamento, sono mantenuti aggiornati man mano che nella realtà avvengono quegli inevitabili mutamenti sia di origine giuridico che economico.
I primi si verificano ogni qual volta si hanno mutazioni nella titolarietà dell'azienda o della particella.
In questo caso l'aggiornamento avviene tramite le volture catasta
Queste comportano un complesso di operazioni che comprendono:
1) la presentazione della domanda di voltura; 2) l'esame della domanda; 3) registrazione delle relative note.
La domanda di voltura deve essere presentata dai notai o chi per loro, ogni qual volta avviene il passaggio di proprietà o di possesso di un bene immobile o di una sua parte, entro 30 giorni dall'avvenuta registrazione da parte dell'Ufficio del Registro e delle successioni degli atti civili o giudiziari o della denuncia di successione.
Essa deve essere compilata su un apposito modulo prestampato e gratuitamente fornito dagli uffici dell'UTE, e presentata direttamente o tramite raccomandata all'Ufficio Tecnico Erariale corredata dei seguenti documenti:
a) La copia o estratto in carta libera, degli atti civili o giudiziali, o della denuncia di trasferimento in causa di morte con la copia dei documenti relativi alla successione; gli estremi delle rispettive registrazioni e dell'avvenuto amento dei diritti catastali e tributi speciali;
b) I certificati catastali relativi ai beni interessati dalle volture; i relativi tipi di frazionamento, quando i trasferimenti diano luogo a frazionamento di particelle, redatti su estratto autentico o autenticato di mappa, sottoscritti, oltre che dal tecnico che li ha redatti, da tutte le parti interessate al frazionamento; Qualora non vi sia concordanza tra la ditta iscritta in catasto e quella dalla quale si dà luogo al trasferimento, la domanda di voltura deve contenere inoltre:
c) c) un elenco degli atti o documenti dimostranti i passaggi intermedi tra la ditta iscritta in catasto e quella dalla quale si fa luogo al trasferimento, completo degli estremi di rogito e di registrazione;
d) la cronistoria dei passaggi intermedi, quando non siano mai stati posti in essere gli atti relativi ai medesimi passaggi;, deve risultare da una dichiarazione della parte nel cui interesse viene chiesta la voltura, autenticata dal notaio o da atto notorio, nel caso di domanda di voltura dipendente da successioni.
Attivazione catastale
Negli Ultimi 10 anni è stato avviato un programma di meccanizzazione del catasto al fine di rendere più rapide e qualitativamente migliori tutte le operazioni di aggiornamento e di certificazione dei diversi atti. Attualmente la gran parte delle provincie italiane risulta meccanizzata
Tale sistema di meccanizzazione, avvalendosi del disposto della legge 1/10/1969 n.679, presuppone un collegamento di tutti gli uffici UTE con un Centro Meccanografico Elettronico sito presso la Direzione Generale del Catasto con sede in Roma.
Una volta acquisiti tutti i dati inerenti le documentazioni catastali gli Uffici Tecnici Erariali trasmettono periodicamente (ogni 15 giorni oppure ogni mese) tutte le mutazioni che avvengono sia nel possesso delle singole particelle e sia sui redditi delle stesse.
Con tale sistema sarà possibile abbreviare notevolmente i tempi occorrenti per apportare le debite variazioni facendo si che il catasto sia effettivamente e rapidamente aggiornato contribuendo, in tal modo ad evidenziare i redditi imponibili dei singoli contributi.
Con il progresso nel campo dei sistemi di meccanizzazione si prevede che in un non lontano futuro si possano avere uno o più terminali a cui i singoli uffici dell'UTE possono far riferimento attraverso opportuni impianti telescriventi o televisivi.
E' ovvio capire che modificando i tradizionali sistemi e strumenti di registrazioni catastali possono mutare i relativi documenti.
Pertanto essi saranno fondamentalmente tre e precisamente:
1) lo schedario dei possessori;
2) lo schedario delle particelle;
3) lo schedario delle partite o ditte.
Privacy
|
© ePerTutti.com : tutti i diritti riservati
:::::
Condizioni Generali - Invia - Contatta