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Il sistema creditizio delineato dalla riforma del 1936 - 38. L'evoluzione degli anni settanta e ottanta.
Il quadro emergente della riforma del 1936 - 38 è stato a prima vista lineare.
Da un lato le aziende di diritto pubblico, le banche di interesse nazionale, ossia controllate dall'IRI, le banche private: le casse di risparmio, i monti di credito su pegno ; le banche cooperative popolari e le casse rurali ed artigiane.
Dall'altro gli istituti di credito speciale.
Alle prime spettano le operazioni di raccolta del risparmio e il credito a breve termine.
Ai secondi è riservato il credito a medio e lungo termine.
Finanziati attraverso l'emissione di obbligazioni ; essi destinano le somme raccolte ai vari campi dell'attività economica e produttiva: il credito agrario, credito fondiario ed edilizio, opere pubbliche, credito industriale.
Sullo sfondo , quale arbitra e regolatrice di questa dicotomia , sta la Banca d'Italia.
Istituto di emissione e custode delle riserve valutarie in primo luogo;
la Banca d'Italia ha le funzioni di vigilanza sulle aziende di credito attribuitegli dalla legge del 1936.
È la Banca d'Italia a concedere l'autorizzazione alla costituzione e alle fusioni delle imprese bancarie, a stabilire se e quali nuovi sportelli debbano essere aperti, a determinare la misura del tasso di sconto e quindi il costo del denaro, ad esercitare un ruolo di polmone delle altre banche, cui sconta o risconta dei titoli e cambiali ed effettua anticipazioni.
Operando sul cosiddetto mercato aperto, essa aumenta o riduce la liquidità del mercato ed ha un peso decisivo nell'opera di sostegno delle quotazioni dei titoli.
La Banca d'Italia non è il solo organo investito del controllo del credito.
L'alta vigilanza in materia di tutela del risparmio, in materia di esercizio della funzione creditizia e un materia valutaria spetta al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, del quale il governatore della banca d'Italia è solo un membro e che è presieduto dal ministro per il tesoro.
I gruppi creditizi sono iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia: ne approva lo statuto ed esercita su di essi una penetrante vigilanza sia sotto il profilo dell'informazione e controllo che sotto quello delle istituzioni che, con riguardo all'adeguatezza patrimoniale, alle partecipazioni detenibili nonché al contenimento del rischio nelle sue diverse conurazioni, essa può impartire alla capogruppo.
È subordinato alla autorizzazione della Banca d'Italia l'acquisizione del controllo o di una partecipazione superiore al cinque per cento del capitale di un ente creditizio.
cominciamo col dire che si è alquanto appannata la bipartizione di funzioni e compiti tra banche ordinarie e istituti di credito speciale.
Nata dalla crisi degli anni trenta , nei suoi tratti essenziali essa appare, come dicevo, ben delineata.
La banca ordinaria esplica essenzialmente una funzione monetaria.
Non emette obbligazioni ma riceve denaro in deposito; agisce nel breve termine(sino a 18 mesi) esplicando insostituibili mansioni intermediarie tra risparmiatori e utenti del denaro; e così tra importatori ed esportatori.
Mentre gli istituti di credito speciale o mobiliare o le sezioni speciali di istituti di credito ordinario, attingono il denaro dal mercato obbligazionario e lo riversano in investimenti produttivi o immobiliari a medio e lungo termine(5, 10 e 20 anni) a favore delle imprese o degli enti pubblici.
La banca mista alla tedesca , di credito ordinario e mobiliare( e quindi di investimento) a un tempo, non pareva essere più consentita dopo la legge bancaria del 1936 - 38.
Questo quadro non è mai stato tuttavia preso alla lettera.
È esatto fino ad un certo punto affermare che le aziende di credito ordinario compiono solo operazioni a breve mediante i consueti strumenti dell'apertura di credito, dell'anticipazione bancaria, dello sconto, del mutuo, assistiti da garanzie reali o personali.
La banca effettua normalmente operazioni in conto corrente, che permette al titolare di operare in rosso, attingendo denaro anche senza che vi sia stato corrispondente flusso di moneta, è un polmone di vitale importanza per queste ultime, cioè le imprese.
Quindi l'operazione detta a breve può essere in realtà a tempo indeterminato, destinata cioè a prolungarsi sino a quando non intervengano la revoca del fido o il recesso del cliente.
L'operazione a breve può inoltre diventare nella realtà delle cose, un'operazione a medio termine, grazie all'accorgimento del rinnovo o della sostituzione del debito in scadenza con altra forma di indebitamento.
Si può ben dire che il credito bancario è anche in tali casi solo formalmente a breve scadenza.
Se è vero che oggi gli istituti di credito(cioè le imprese che operano a medio e lungo termine)sono esclusi di regola dal prestito a breve, il reciproco non vale per le aziende di credito, cioè per la banche ordinarie, cui è ormai consentito erogare credito a durata protratta nei limiti previsti dalle autorità di controllo.
Lo spartiacque tra istituti di credito ed aziende di credito fondato sia sulla modalità della raccolta che su quelle dell'erogazione rischia di veder amputato il secondo termine di riferimento.
Ma la riflessione deve andare ben oltre la distinzione tra credito a breve e credito a medio e lungo termine.
È in atto una mutazione genetica della stessa banca.
È cambiato il corredo operativo.
Si è arricchito il settore dei servizi e di assistenza alla clientela con innovazioni che segnano un solco, anche sul piano concorrenziale, rispetto alla banca di cinquanta o vent'anni fa: il campionario dei contratti bancari è continuamente rinnovato.
Si è espansa, in misura quasi esponenziale, l'attività parabancaria, con le nuove ure del factoring, del leasing e con lo sviluppo, pur accidentato e spesso avventuroso, dei fondi comuni di investimento.
Si è avviato un processo di despecializzazione assai lontano dagli schemi rigidi della normativa del 1936 - 38.
Inoltre, nell'ultimo decennio si è fatto spazio, accanto alle aziende di credito in senso proprio , ad una costellazione di intermediari finanziari ( le società finanziarie, di investimento o di controllo, da ultimo le società di intermediazione mobiliare): i cui confini rispetto alla banca non sono sempre nitidamente segnati e che comunque vedono le loro sorti intrecciarsi, grazie alle partecipazioni ed ai collegamenti, con quelli delle banche.
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