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LE IMPOSTE:
sono i tributi che gli enti pubblici impongono , senza corrispettivo di alcun servizio, ai soggetti che si trovano in determinate condizioni previste dalla legge e destinati a fornire agli enti pubblici stessi i mezzi di svolgimento della loro attività.
L'imposta si differenzia dalla tassa pela sua obbligatorietà, in quanto si applica ai membri della collettività non in rapporto alla domanda che essi fanno di un dato servizio ma in base ad altri elementi ( quali il reddito o il patrimonio accertato).
L'i. differisce anche dal contributo , che è sì tributo obbligatorio, ma che , come la tassa copre solo una parte del costo dei lavori pubblici indivisibili, dovrebbero servire anche a coprire la parte del costo dei servizi e dei lavori pubblici lasciata scoperta dalle tasse e dai contributi e a realizzare le altre finalità dello stato.
CLASSIFICAZIONE DELLE IMPOSTE:
Le i. si possono innanzitutto distinguere in i. generali e speciali a seconda che colpiscano o no nella stessa misura tutti i settori di attività economica ; in erariali e locali a seconda che siano applicate dallo stato o dagli enti locali , e queste ultime in i. comunali , provinciali , regionali , camerali, ecc. ; in neutrali o fisse, specifiche, ad valorem.
La distinzione tra i. in natura, corrisposte cioè mediante cessione agli enti pubblici di beni o prestazioni di servizi personali, e di i. in moneta è stata ormai superata dal diffondersi dell'economia monetaria.
Importante invece è la distinzione tra i. dirette e i. indirette, basata comunemente sugli indici della capacità contributiva cui l'imposta viene commisurata ; se cioè la capacità contributiva si desume dalle sue manifestazioni immediate, si hanno i. dirette sul reddito e sul patrimonio, e se invece ci si base sulle manifestazioni mediate dalla capacità stessa le i.indirette sui trasferimenti , sulla produzione, e sui consumi.
Le i. dirette possono adeguarsi meglio delle indirette alle condizioni del contribuente, consentendo l'esenzione dei redditi e dei patrimoni minimi la discriminazione qualitativa dei redditi e l'applicazione di aliquote progressive; danno quindi maggiore garanzia di giustizia tributaria e inoltre assicurano allo stato entrate sicure e costanti e con minori spese di riscossione. I problemi più diffusi dovuti alle i. dirette riguardano l'evasione, l'elusione e la mancanza di flessibilità rispetto al mutamento delle condizioni economiche. Le indirette sono invece molto flessibili: per la loro divisibilità e il loro inglobamento nel prezzo dei beni vengono ate quasi inavvertitamente dai cittadini.
La proporzione tra i. dirette e i. indirette è normalmente considerata per valutare un singolo sistema tributario dal punto di vista del suo grado di progressività, della distorsione che il prelievo fiscale provoca nell'impiego delle risorse e dei possibili effetti sulla stabilità e lo sviluppo dell'economia del paese in questione. Le i. dirette possono poi a loro volta distinguersi, come si è già ricordato , in i. sul reddito e i.sul patrimonio, a seconda dell'oggetto della loro imposizione, e in i. reali, che colpiscono le ricchezze per sé stesse senza tener conto della situazione economica, familiare, ecc.
Le i. personali che colpiscono il reddito globale o l'intero patrimonio tenendo conto di tutte le condizioni del soggetto.
Le i. indirette si distinguono invece in i. sui trasferimenti a titolo gratuito e a titolo oneroso sugli affari, cioè sugli atti giuridici e documenti e sugli scambi, e sui consumi o di fabbricazione, a loro volta distinte a seconda del modo con cui vengono riscosse. È infine definita i. sostitutiva il tributo ato sui redditi esenti nel regime normale di imposizione che subiscono un trattamento normativamente disciplinato a loro più favorevole.
SOGGETTO, OGGETTO , ALIQUOTA, ACCERTAMENTO :
ogni legge fiscale, oltre a definire il soggetto dell'i. ossia la persona fisica o giuridica tenuta al amento , anche se autorizzata a rivalersi su altri , l'oggetto , ossia la ricchezza per cui l'i. viene applicata e commisurata , e l'aliquota, stabilisce anche le norme relative all'accertamento del debito di imposta di ogni singolo contribuente e alla riscossione. Gli enti pubblici, nella loro attività finanziaria, sono muniti di privilegi che rendono il più possibile sollecita, poco costosa e sicura la procedura ; il contenzioso tributario garantisce, dall'altra parte, i contribuenti contro gli eventuali errori del fisco.
LE TASSE:
sono il compenso , talora inferiore al costo, ato dal privato a un ente pubblico per un servizio a lui reso dall'ente stesso dietro sua domanda: t. giudiziarie o t. sugli atti della giustizia civile; t. scolastiche; t. sulle concessioni; t. sui certificati; t. di soggiorno ecc.
FINANZA:
si parla comunemente di t. tutte le volte che un servizio reso dallo stato o altro ente pubblico su domanda del contribuente, pur mirando a soddisfare un bisogno sentito dal contribuente stesso come singolo miri contemporaneamente all'apamento di un'esigenza indivisibile di tutta la collettività. Data la particolare natura di questo servizio, si ritiene che il personale vantaggio sia pari soltanto alla parte divisibile del suo costo totale mentre la parte indivisibile di detto costo sia a carico della collettività. L'estrema difficoltà della distinzione tra parte divisibile e parte indivisibile del costo di un servizio pubblico rende per altro alquanto arbitraria, in concreto la ripartizione di cui si è detto. Nell'ambito della classificazione delle entrate pubbliche , la t. assieme al contributo speciale, rientra nei "prezzi politici" denominazione con cui si comprendono appunto i casi in cui lo stato o altri enti pubblici forniscono servizi il cui prezzo non copre l'intero costo di produzione. A differenza del contributo e dell'imposta, tuttavia la t., pur essendo fissata dall'autorità non è obbligatoria per il contribuente, che è tenuto al amento solo nel caso in cui faccia domanda del relativo servizio.
Rappresenta quindi una forma di tributo delle funzioni istituzionali di un'amministrazione pubblica . Sotto questo profilo la t. presenta qualche affinità con il prezzo pubblico , che è anche esso un compenso per un servizio reso allo stato o da altri enti pubblici su domanda del contribuente, ma con la differenza che il suo ammontare viene stabilito in modo da coprire il costo di produzione complessivo , mediante opportuna discriminazione dei prezzi.
Questa definizione di t., se dal punto di vista economico - finanziario è generalmente accolta , trova scarsa applicazione nel campo giuridico, in cui non ha rilevanza il fatto che la t. sia un prezzo destinato a coprire parte del costo del servizio pubblico, ma il fatto che la t. sia un compenso , stabilito a norma di legge, per un'attività dello stato o di altro ente pubblico che riguarda direttamente l'obbligato.
Sotto questo profilo la differenza tra imposta e tassa consisterebbe nel fatto che la prima forma di entrata ha carattere contributivo in quanto a essa non corrisponde una specifica prestazione, mentre la t. ha carattere commutativo poiché è il corrispettivo di una prestazione. Sulla base di quest'impostazione, taluni studiosi hanno ritenuto di non ravvisare nella t. la caratteristica della coattività, essendo la prestazione a cui il compenso è collegato subordinata alla domanda dell'interessato.
Questa tesi appare tuttavia inaccettabile , in quanto la libertà di scelta del soggetto riguarda la decisione di usufruire o meno del servizio pubblico , mentre il tributo gli è imposto dalla legge. Inoltre si tende anche a escludere che il soggetto debba necessariamente ricavare un vantaggio dall'attività pubblica di cui la t. è corrispettivo dato che in almeno in alcuni casi non sembra che esso possa riscontrarsi.
Si può quindi concludere che dal punto di vista giuridico la t. può essere definita come una prestazione pecuniaria, corrispondente a un'attività dell'ente pubblico nei riguardi di un individuo che ne ha fatto domanda.
Le t. possono essere fisse o variabili e queste ultime proporzionali, progressive , o scalari a seconda che il loro ammontare complessivo cresca proporzionalmente , più che proporzionalmente o secondo una data scala col crescere del numero delle unità del servizio consumate.
A seconda della loro natura le t. si possono distinguere in:
t. industriali, corrispettivo di servizi forniti dallo stato e da imprese pubbliche che si propongono il raggiungimento di fini extraeconomici
t. amministrative, ossia le cosiddette t. sugli affari civili, le t. relative alla vita intellettuale , le t. relative alla vita economica.
T. giudiziarie
La riscossione delle t. può avvenire
per esazione diretta generale, ossia mediante versamento del tributo nelle tesorerie, negli uffici del registro, negli uffici postali,ecc. , i quali sono tenuti a rilasciare al contribuente la relativa quietanza necessaria per ottenere poi tutta la prestazione richiesta dall'ufficio competente
per esazione diretta specializzata , ossia mediante amento allo stesso ufficio incaricato della prestazione del servizio
per esazione indiretta, mediante il bollo, quando il servizio richiesto dia luogo alla creazione degli atti scritti o la domanda per ottenere la prestazione del servizio debba essere presentata per iscritto.
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