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LA REVOCATORIA FALLIMENTARE

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LA REVOCATORIA FALLIMENTARE


Questa è la norma principe del diritto Fallimentare usata dal curatore per riprendere i beni all'attivo fallimentare; norma principe perché qui sono previste delle presunzioni a favore del curatore rispetto quelli che sono gli oneri lui imposti nell'art. 66 LF riguardo la revocatoria ordinaria.

L'art. 67 che definisce la revocatoria fallimentare, è diviso in due commi:

-il primo comma prevede una presunzione a favore del curatore che gli evita di dover dare prova in ordine al presupposto psicologico del terzo e del debitore, riguardo alla conoscenza dello stato di insolvenza.



-nel secondo comma esiste invece comunque un onere della prova a carico del curatore che però grazie all'intervento di delle sentenze gli è permesso provare mediante delle presunzioni.


Le condizioni dell'esercizio di qs. azione sono l'esistenza di un PREGIUDIZIO, sebbene in qs. caso si dice che il pregiudizio è in 're ipsa', ovvero nella stessa fattispecie/tipologia degli atti presi in considerazione dalla revocatoria fallimentare, ovvero il pregiudizio (=l'eventus danni), presupposto oggettivo dell'art.66, viene qui individuato in via presuntiva, ovvero esiste in quanto esiste lo stato di insolvenza. Chiaramente qs. tipo di presunzione non ha 'efficacia totale', cioè nei cfr di tutti, si tratta di una presunzione che permette al terzo di dare prova contraria, per qs. è detta una presunzione 'JURIS TANTUM', anche se la prova contraria che può dare il terzo è molto difficile perché si richiede non solo che il terzo dim che non esiste il pregiudizio (in quanto esiste comunque una presunzione in favore del curatore che qs pregiudizio c'è in qto c'è lo stato di insolvenza), quello che il terzo deve dim è che l'atto non ha arrecato alcun pregiudizio alla massa dei creditori, e deve anche dim che malgrado il debitore che ha posto in essere l'atto versava in stato di ins, l'atto non ha comunque causato pregiudizio alla massa dei creditori.

Qs. dim comporta però che il danno, cioè la cosa o il denaro che sono stati dati dal terzo al fallito, sono tuttora presenti nel pat del fallito, o nell'ipotesi che siano stati usati dal fallito, siano stati usati sempre nel rispetto della pars conditio creditorum; in qs caso si dice che la massa dei creditori non ha subito un pregiudizio perché i beni o il denaro che sono entrati nell'attivo fallimentare del debitore sono comunque stati usati nel rispetto della pars conditio, cioè che tutti i creditori sono stati ati con qs beni in percentuale; chiaramente qs è una prova molto difficile da dare, per qs si parla di presunzione.

NB: ci riferiamo a beni o denaro entrati nel patrimonio del fallito perché nella revocatoria fallimentare si considerano solo atti a titolo oneroso cioè atti per i quali a fronte di una prestazione del fallito comportano una controprestazione del terzo, e tale controprestazione del terzo entrerà nel patrimonio del fallito.

Nella revocatoria fallimentare si tende a identificare il pregiudizio non tanto nell'atto che ha determinato lo stato di insolvenza, ma come la lesione della pars conditio creditorum, proprio per la tipologia di atti che vedremo sono elencati nella revocatoria fallimentare.

Per qto riguarda lo stato di ins esiste una presunzione che il fallito nel momento in cui poneva in essere qs atti, fosse in stati di ins, e qs viene fatto da parte del legislatore attraverso l'individuazione di un lim temporale entro i. quale gli atti devono essere stati compiuti, cioè qs limite temporale indica che in qs lasso di tempo il soggetto era in stato di ins; qs lim è di due anni nel primo comma e un anno nel secondo comma art. 67).

Altra presunzione presente è la qualità di imprenditore commerciale del fallito nel momento in cui è posto in essere l'atto, cioè non si fa un'indagine in sede revocatoria sul fatto che il debitore nel momento in cui ha posto in essere l'atto fosse o meno imprenditore commerciale, perché qs è già accertato in sede di dichiarazione di fallimentare, anche se con procedimento sommario.

La presunzione poi più importante è quella della conoscenza dello stato di ins, presunzione che si pone diversamente nel primo e secondo comma; una presunzione cioè che il terzo mentre poneva in essere quell'atto sapeva che la controparte era in stato di ins, e che il debitore sapeva che ponendo in essere quell'atto avrebbe leso la pars conditio creditorum

La legittimazione attiva all'azione spetta al curatore, il quale come nella revocatoria ordinaria nel F ex art 66 Lf dovrà esperire l'azione il cui fine è quello di ottenere l'inefficacia dell'atto nei cfr dei creditori concorsuali, quindi è una azione a favore di tutti i creditori concorrenti che parteciperanno del rientro del bene nella massa fallimentare

Qs è la norma principe proprio perché certe volte ci sono F in cui non c'è nulla nell'attivo fallim, ed esso viene ricostruito 'fittizziamente' (perché non si ha un vero trasferimento della proprietà dei beni usciti, ma semplicemente si ha che la procedura esecutiva si espleta su qs beni senza che ci sia stato un nuovo trasferimento di qs beni a favore della massa fallimentare, semplicemente una restituzione del bene senza trasf di proprietà) dal curatore proprio attraverso qs azione, che qdi permette ai creditori istanti una soddisfazione l'azione si esercita nei cfr del terzo contraente che sarà qdi il soggetto passivo dell'azione, e la competenza di decidere è sempre del tribunale fallimentare

A differenza della azione di revocatoria ordinaria che è disciplinata anche dal c.c. e qdi può essere anche esercitata dal singolo creditore prima che intervenga il F, per cui dopo il curatore deciderà se subentrare o iniziare un'azione ex novo, l'az revocatoria fallimentare è esclusivamente presente nel F, e qdi non si potrà mai avere il caso in cui un creditore abbia iniziato singolarmente un'azione esecutiva individualmente, perché qs azione è disciplinata solo in sede F proprio per permettere una più veloce ricostruzione dell'attivo F

Il risultato dell'azione è l'INEFFICACIA RELATIVA dell'atto, che alcuni definiscono Costitutiva e altri Dichiarativa,:secondo alcuni è costitutiva perché solo qdo interviene qs sentenza l'atto è inefficacie, altri sostengono sia dichiarativa perché dicono che qdo esistono quei presupposti il giudice non fa altro che dichiararne l'inefficacia,però mentre sicuramente l'ineff degli art. 64 65 è dichiarativa perché è la legge che sanziona con l'ineff il compimento di quegli atti, qdi la pronuncia del giudice qui è solo di dichiarare l'ineff gia sancita dalla legge(qdi e la legge che sanziona con l'ineff qs atti e non la pronuncia del giudice!); mentre nelle revocatoria fallim è necessaria una sentenza perché il curatore possa riprendere i beni al F, mentre nel caso dell'art 64 se il bene è già presente nel pat del fallito, il curatore lo può inventariare direttamente, mentre per qs atti serve una sentenza che è costitutiva dell'ineff di quell'atto.


Art 67 1° comma "sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato di ins del debitore qs atti: . .


Qs significa che l'onere probatorio grava sul terzo chiamato in revocatoria, mentre il curatore non deve dimostrare nulla riguardo lo stato psicologico del terzo, è il terzo che dovrà provare la non conoscenza dello stato di ins, che è una cd prova diabolica, perché molto difficile dim la non conoscenza dell'ins riguardo gli atti elencati, che sono atti anormali nell'attività, patologici, che non sono nella consuetudine degli usi commerciali, che qdi sono indicativi di situazione di ins o stato precario di liquidità; per cui il legislatore dice che un soggetto che contrae col debitore uno di qs atti non poteva non essere a conoscenza del suo stato ins, allora il curatore non deve provare nulla! Si tratta però di una presunzione "juris tantum",(= che ammette prova contraria, non è una presunzione assoluta). Qs è qdi una presunzione a favore del curatore che non dovrà dim l'esistenza dei presupposti ex art 66, qui l'onere della prova grava sul terzo. Il terzo può provare che non conosceva lo stato di ins, anche se è difficile, dovrà dim una non conoscenza attuale ed effettiva; a livello pratico il terzo potrà difendersi solo dim che è stato diligente ed aveva fatto tutti i possibili ctrl, e non c'erano azioni esecutive individuali in corso, né pignoramenti, né il soggetto era stato protestato, né aveva ipoteche giudiziarie iscritte sui suoi beni mobili, né il soggetto era già stato dichiarato fallito o ammesso a concordato preventivo (che sono tutte informazioni aperte al pubblico)! Tuttavia è raro che un qualsiasi soggetto che compra un bene da un imprenditore vada a fare tutti qs ctrl, qdi qs primo comma va sicuramente a beneficio del curatore, perché i terzi non riescono a dare prova contraria.

Gli atti revocabili ai sensi del primo comma come detto sono atti anormali in una impresa, e che qdi possono essere revocati con un regime probatorio presuntivo (=la presunzione della conoscenza dello stato di ins da parte del terzo).

atti a titolo oneroso compiuti nei due anni anteriori alla dichiarazione di F in cui le prestazioni o le obbligazioni assunte dal fallito, sorpassano notevolmente ciò che a lui è stato dato o promesso

Qui anche se non è detto esplicitamente il limite temporale entro cui deve essere compiuto l'atto è di due anni.

Si tratta dunque di atti a titolo oneroso che presentano una sproporzione tra le prestazioni, cioè dove il fallito riceve dal terzo qualcosa che è inferiore al valore della sua prestazione.

Non è facile dire qdo c'è sproporzione tanto è vero che la stessa norma non individua una percentuale in forza della quale esiste sproporzione, ma si va a esaminare caso per caso in relazione alla prestazione del terzo in relazione al patrimonio del fallito e alla prestazione fatta dal fallito.

Si dice che di solito si ha sproporzione qdo la prestazione del fallito eccede il margine di normale elasticità e di alea dei contratti commutativi.(i contratti aleatori sono quelli in cui esiste un rischio che non si sa se si verificherà o meno, ad es un'assicurazione sulla vita).

Qdi si dice che c'è sproporzione qdo la prestazione del fallito è superiore a quello che nei contratti normali dovrebbe essere la controprestazione del terzo, sia per il carattere normale dell'atto, sia per quella parte aleatoria che si ha all'interno dell'atto.

Tuttavia normalmente in virtù delle pronunce della Cassazione in merito si è arrivati a quantificare qs sproporzione in una percentuale che va dal 25 al 30%.,(nb: non confondere qs % che vale solo qui con il problema dei regali d'uso ex art 64, dove non esiste % ma si guarda caso per caso)

La sproporzione va valutata con riferimento al momento in cui l'atto è stato fatto, è qdi se successivamente sono intervenuti degli atti che hanno det il venir meno della sproporzione, qs atti non rilevano; anche se parte della dottrina sostiene che se venisse meno la sproporzione delle prestazioni perché ad es il bene trasferito al fallito ha subito poi un cambiamento di valore che ha eguagliato le prestazioni, venendo meno la sproporzione viene meno il danno/pregiudizio, perché i creditori possono soddisfarsi su un bene che ha un determinato valore che non è più sproporzionato rispetto alla prestazione del fallito, e qdi verrebbe meno da parte del curatore l'utilità di porre in essere un'azione revocatoria. La dottrina maggioritaria ritiene comunque che anche se viene meno la sproporzione non debba essere revocato l'atto, ma a livello giurisprudenziale sembra propendere l'altra soluzione.comunque la sproporzione andrà valutata al momento del compimento dell'atto, poi la eventuale aumento del valore del bene andrà a favore dell'intera massa creditrice.

La prova della sproporzione deve essere data dal curatore, che qdi è esonerato da dover provare che il terzo mentre compiva un atto sproporzione era a conoscenza dello stato di ins, però dovrà comunque provare la sproporzione della prestazione.

La normalità dell'atto è lampante, perché è chiaro che se un soggetto mi vuole vendere una casa che vale 500milioni a 200milioni è chiaro che devo avere sentore che c'è qualcosa che non va! Che il venditore ha bisogno di liquidità! qdi è giusto che un soggetto di qs genere subisca revocatoria perché ha approfittato di una situazione della quale non doveva perché sapeva dell'ins!

NB qdo parliamo di revocatoria parliamo sempre di atti compiuti prima della dichiarazione di F, perché per quelli compiuti dopo sappiamo che sono inefficaci in base all'art 44 LF

Esempio tipico di atto a prestazioni sproporzionate è quello della simulazione relativa di prezzo, ovvero ad es. qdo un soggetto compra una casa per evitare di are molte tasse, una parte del corrispettivo viene versata in nero, chiaramente qs atti in cui esiste una sproporzione delle prestazioni, fino a poco tempo fa qs soggetti subivano revocatoria e non era ammessa prova della simulazione di prezzo che era stata fatta; qs orientamento recentemente è cambiato con intervento della Cassazione che ha affermato che la scrittura attestante il maggior prezzo ato purchè avente data certa anteriore al F, è opponibile alla curatela:cioè il soggetto è in condizione di evitare la revoca se è in possesso della scrittura di solito denominato preliminare in cui viene indicato l'importo totale del prezzo, avente data certa apposta dal notaio (Qdi si dice che se il terzo è in grado di provare che quel bene lo aveva ato il giusto prezzo allora non subirà revocatoria), in alternativa per avere data certa si può andare alla posta e farsi mettere il timbro del giorno, come se ci autospedissimo qualcosa.

Qs ora detta è la prova che il terzo deve dare della non sproporzione, ma prima ricordiamoci che comunque deve dare la prova della non conoscenza dell'ins!non basta provi che non c'è stata sproporzione!

Qdi per qs tipi di atti sproporzionati il curatore dovrà solo dim che c'è stata sproporzione, il terzo potrà difendersi prima di tutto dim che non conosceva lo stato ins e poi che non c'è stata sproporzione.


2) gli atti estintivi di debiti pecuniari di debiti scaduti ed esigibili, non effettuati con denaro o con altri mezzi normali di amento, se compiuti nei due anni anteriori alla dichiarazione di F


Si parla di debiti scaduti e qdi in sostanza esigibili altrimenti non se ne può normalmente chiedere il amento. Possono considerarsi mezzi normali di amento denaro, assegni, cambiali, bonifici .

Qdi in qs secondo punto l'anormalità dell'atto è dovuta al fatto che il fallito adempie alle sue obbligazioni per debiti scaduti ed esigibili, ma a male, con il mezzo sbagliato, qdi qui la anormalità dell'atto è data dal modus del amento.Si dice qui che possono rientrare tra i mezzi anormali di amento quelli che non rientrano negli usi commerciali.

(NB:si parla di revoca solo per gli atti posti in essere prima della dichiarazione di F, perché quelli fatti dopo sono ineff ex lege secondo l'art 44LF.)

Qdi l'art 67LF si applica anche ai crediti non ancora scaduti, purchè aventi scadenza anteriore alla dichiarazione di F.

Qdi si applica l'art 65 se il credito scade dopo la dich di F; se c'è l'anticipato amento con scadenza prima della dich di F si può applicare l'art. 2901, se lo stesso atto però è stato posto in essere nei due anni anteriori alla dich di F ed è stato ato con mezzi anormali abbiamo l'art 67, punto 2, primo comma.

Vanno considerati mezzi anormali di amento (oltre a quelli non ammessi dagli usi commerciali) anche quelli in cui il denaro non è strumento di immediata e diretta soluzione, ma sono mezzi indiretti di adempimento dell'obbligazione; qdi ad es se vendo la mia macchina e con quei soldi vado a are il mio debitore è comunque un mezzo anormale di amento anche se uso il denaro per arlo, perché la sostanza dell'operazione è come se io avessi dato la mia macchina al mio creditore in amento, cioè mi spoglio dei miei beni per poter adempiere alle mie obbligazioni, qs è sintomatico di uno stato di non liquidità o ins. Qdi anche qualora il denaro diventi strumento indiretto di solvibilità viene ritenuto un mezzo anormale di amento, qs per dire che non sempre il denaro è un mezzo normale di amento.

Altro esempio di mezzo anormale di amento è il cd datio insolutum, ovvero "dazione/prestazione" in luogo del amento che è regolato nell'art. 1197 c.c., in sostanza il creditore si libera dall'obbligazione contratta eseguendo una prestazione diversa da quella pattuita, ad es do al creditore la mia macchina perché non ho i soldi per arlo in denaro. Qs sistema di amento delle obbligazioni è ritenuto anormale indipendentemente dal fatto che sia ammesso all'interno degli usi commerciali o comunque che sia stato pattuito tra le parti contrattualmente, cioè se le parti nel contratto avevano messo una clausola per cui prevedevano la possibilità di estinguere l'obbligazione anche mediante una prestazione diversa da quella normale.

Una forma particolare di datio insolutum è quella della restituzione della merce, anche se la restituzione della merce è un metodo usato frequentemente all'interno della vita commerciale, però in qs caso la restituzione della merce rileva come un atto anormale di amento siccome il soggetto non è in grado di are ed assolvere alle obbligazioni assunte, allora restituisce la merce con finalità solutoria; si dice che tale finalità solutoria è riscontrabile tutte le volte che il soggetto debitore non abbia fatto delle contestazioni in ordine alla prestazione effettuate dall'altra parte, qdi in sostanza non abbia fatto dei resi di merce in qto difettosa o non corrispondente all'ordine, cosa normale nei rapporti commerciali.

Anche la cessione del credito è considerato un mezzo anormale di amento; qui però ciò che è revocabile è il negozio di cessione del credito e non il amento del debitore ceduto, cioè se il debitore ceduto a, a bene, non viene revocato il suo amento, ciò che è revocato è la cessione del credito fatta a un terzo; cioè qdo il debitore ceduto va a are erà a colui a cui è stato ceduto il credito, ciò che è revocabile non è qs amento, bensì il negozio che avviene tra il creditore principale e il creditore che acquista il credito. Qdi i due anni qui decorrono non dalla data del amento del debitore ceduto ma dalla data di cessione del credito; si dice che la anormalità qui risiede nel fatto che la cessione del credito non è un mezzo normale negli usi commerciali, e che è un mezzo satisfattorio diverso dal denaro.

Il terzo e quarto punto del primo comma art 67 sono da vedere insieme e dicono che:

pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie, costituite nei due anni anteriori alla dich di F per debiti presidenti non scaduti

pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie, costituite entro l'anno anteriore alla dich di F per debiti scaduti.

Il terzo e il quato punto riguardano la costituzione di garanzie, qdi lo scopo che la revocatoria mira ad ottenere non è tanto l'aumento dell'attivo F qto il fatto che un creditore privilegiato in seguito alla revoca della garanzia diventi chirografario.

L'anticresi è una forma che nella pratica non è più usata ed è disciplinata dal cc ed è il contratto in forza del quale un soggetto-debitore consegna al creditore un bene affinché questo ne goda dei frutti i quali andranno a scomputo del credito.

Nel punto 3 la anormalità dell'atto sta nel fatto che è normale che un soggetto chieda la costituzione di una garanzia per un debito che non è ancora scaduto; è ovvio che se io ho un contratto di credito e prima che scada il termine di amento vado dal mio debitore e gli chiedo il rilascio di una garanzia significa che non sono sicura della sua solvibilità.

Rilevante è il momento di costituzione della garanzia qui.

Il punto 4 riguarda sempre la costituzione di garanzie non pero per debiti scaduti, qui cioè il mio credito è scaduto e il debitore non mi a qdi qui è più normale che gli vada a chiedere una garanzia perché non ha ato, però dalla norma è ritenuto comunque anormale; però il fatto che sia considerato più normale nella anormalità lo si capisce perché il punto 4 prevede un limite temporale di 1 anno e non di due come al punto 3!

Qdi se la costituzione della garanzia nel punto 4 viene fatta nel lim temporale di 1 anno a ritroso dalla sentenza dich di F qs è revocabile, se invece l'anno è già trascorso viene meno la revocabilità, e qs qdi è un beneficio per il creditore che chiede una garanzia per un credito scaduto il lim temporale di un anno.

Qdi riguardo il primo comma c'è la presunzione a favore del creditore riguardo la conoscenza dello stato di ins, comunque qs presunzione è relativa cioè quello che il terzo deve sempre dim a sua difesa è prima di tutto che non conosceva lo stato di ins.

Il limite temporale per i punti 1-2-3 è di due anni, per il punto 4 è di un anno.

Il primo comma fa riferimento ad atti anormali, patologici, che intrinsecamente sono idonei a fare presupporre la conoscenza dello stato di ins nel terzo. Anche il punto 4 nonostante il lim temporale sia di 1 anno (che è poi il lim previsto nel secondo comma dell'art. 67) è comunque riconosciuto come un atto anormale.


Art 67LF 2° comma : sono altresì revocati se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato di ins del debitore il amento dei debito liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso, e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti contestualmente creati se compiuti entro l'anno anteriore alla dich di F


Qdi qui il lim temporale è di 1 anno, si tratta di atti fisiologici nell'esercizio di un'impresa, in qto è normale che un soggetto hi debiti liquidi ed esigili, è normale che compia atti a titolo onerosa ed è normale che ci sia la costituzione da parte del debitore di una garanzia, per i crediti contestualmente creati. Qs atti proprio perché sono fisiologici nell'esercizio di impresa sono revocabili nel lim di 1 anno, qdi con un lim di favore più breve; tuttavia proprio perchè sono atti fisiologici all'esercizio di un'impresa il curatore non gode di presunzione circa la conoscenza dello stato di ins,ma la deve provare, e si deve trattare della prova di una conoscenza effettiva-attuale, che è una prova molto difficile da dare, per cui attraverso una serie di pronunce giurisprudenziali si è giunti a dire che qs prova può essere data anche attraverso elementi presuntivi indiziari che permettano di ritenete che il terzo non avrebbe non potuto non rendersi conto che il suo debitore non era in stato di ins. Gli elementi presuntivi sono gli stessi di cui si avvaleva il terzo nel primo comma per dim la non conoscenza dello stato di ins, qdi il curatore per provare la conoscenza dello stato di ins del terzo dovrà provare che qdo ha posto in essere l'atto il debitore aveva una pluralità do protesti, e qdi qs pluralità di protesti da luogo ad una presunzione sulla conoscenza dello stato di ins in capo al terzo tale da esimere il curatore da dare ulteriori prove, spettando qdi al terzo dover provare la non conoscenza; tale conoscenza può poi essere desunta dalla presenza di una serie di azioni esecutive individuali proposte nei cfr del fallito.

Qdi anche in qs caso la prova che il curatore deve dare non è più la prova di una conoscenza effettiva, ma dalla conoscenza effettiva si passa alla conoscibilità, ovvero ciò che il curatore deve provare è il fatto che il soggetto terzo fosse nella condizione di poter conoscere che il debitore era in stato di ins, e qdi è molto alleggerita la prova in capo al curatore cne non dovrà più dimostrare l'esistenza di una conoscenza effettiva, attuale, identificata in capo al terzo piuttosto che una conoscibilità. Qdi anche in qs secondo comma dell'art. 67 ci sono elementi presuntivi in capo al terzo e in favore del curatore, anche se in termini diversi. Qdi gli elementi presuntivi nel secondo comma vanno a favore del curatore, mentre quelli del primo comma vanno a favore del terzo; anche se per il curatore è sufficiente la pluralità di protesti mentre il terzo per dim la non conoscenza dovrà addurre più elementi presuntivi, qdi nel momento in cui il curatore chiederà un'azione revocatoria ai sensi dell'art 67 secondo comma allegherà alla propria domanda tutti quei fatti che sono presuntivi del fatto che il terzo poteva conoscere; è chiaro che la valutazione sarà poi fatto dal giudice, che dirà se sono elementi presuntivi sufficienti a dim che il terzo conosceva lo stato di ins, qdi ci sarà una discrezionalità del giudice nel ritenere o meno qs elementi sufficienti, mentre nel primo comma il curatore non deve fare assolutamente nulla.

Qdi la caratteristica di qs secondo comma rispetto al primo è che si tratta di atti fisiologici, e sul curatore grava l'onere della prova di conoscibilità (a cui si è passati con una serie di pronunce giurisprudenziali)

Ora vediamo gli atti revocabili con qs secondo comma qdi con un sistema probatorio ordinario, perché quello del primo comma è detto un sistema probatorio presuntivo, mentre qs è ordinario perché l'onere della prova grava sul curatore come nell'art 66, e come in un qualsiasi giudizio il ricorrente ha l'onere della prova cioè è tenuto a dim i fatti che pone a fondamento dell'azione stessa.

-l) amenti di debiti liquidi ed esigibili

-2) atti a titolo oneroso

-3) prestazioni di garanzia per debiti contestualmente creati


La liquidità sta ad identificare il fatto che il debito è det nell'ammontare o comunque è facilmente determinabile come valore numerico; l'esigibilità sta ad indicare che il debito è scaduto e qdi è esigibile.

Il pregiudizio in qs atti è individuato nella lesione della pars conditio perché in sostanza si dice che chi viene ato prima di un anno della djch di F viene ato in moneta buona a danno di tutti gli altri creditori, mentre se vige già uno stato di ins tutti i debitori nel momento in cui il debitore si trova in stato di ins devono subir3e la pars condituo creditorum, mentre in qs caso un creditore verrebbe preferito rispetto agli altri creditori; cioè l'atto di amento produce una diminuzione patrimoniale del debitore che va a vantaggio dell'unico creditore ato.

Chiaramente qs è una grossa differenza con l'art 2901cc, il quale esclude dall'applicabilità della revocatoria il amento di crediti liquidi ed esigibili, proprio perché sono amenti dovuti per legge, qdi qui il pregiudizio non è il danno quanto la lesione della pars conditio.

In tema di debiti liquidi ed esigibili proprio perché l'art 2901cc dice che sono esclusi dalla revoca, anche all'interno dell'art 66LF parte della dottrina ha sostenuto che siano esclusi anche quelli per l'esercizio della revocatoria ordinaria in sede di F, mentre altra parte della dottrina leggendo insieme gli art 66 e 67, ritiene che qs debiti liquidi ed esigibili siano revocabili anche ai sensi dell'art 66; qdi nell'ipotesi che ci sia stato il amento di un debito liquido ed esigibile oltre l'anno, e qdi non più revocabile ai sensi dell'art 67, comma secondo, per una  parte della dottrina che ritiene che qs debiti possano essere soggetti al 66 il curatore potrà esperire una revoca ex art. 66, provando ovviamente tutto ciò che deve provare

Ciò che è revocabile è il amento, che è un negozio autonomo rispetto al rapporto da cui trae origine il credito, qdi può essere revocato indipendentemente dal fatto che il credito ci sia o meno, o comunque che il credito sia sorto in conseguenza di un contratto nullo o annullabile, perché ciò che è revocabile è solo il amento, non si va a vedere il rapporto sottostante in forza del quale il amento è stato effettuato. Il amento revocabile è quello effettuato con mezzi normali di amento, anche se il amento è stato fatto prima della scadenza del credito, chiaramente con scad prima della dich di F, cioè se il amento è stato effettuato prima della sua scadenza naturale, nel caso comunque in cui la scad sia anteriore alla dich di F, cioè è l'ipotesi dell'anticipato amento con scadenza naturale prima della dich di F, che è revocabile ai sensi dell'art 67comma 2° se è compiuto con mezzi normali entro l'anno, comma 1° punto 2 se è compiuto con mezzi anormali di amento entro due anni, e se invece è compiuto con mezzi normali di amento ma oltre l'anno si fa riferimento alla revocatoria ordinaria art 66, il cui termine di prescrizione per l'esercizio della revocatoria ordinaria è di 5 anni dal momento del compimento dell'atto (cioè guardo il momento del compimento dell'atto e vado avanti 5 anni).

Cioè noi qui abbiamo il amento di un credito anticipato rispetto la sua scadenza naturale, che è comunque prima della dich di F (perché se la scadenza fosse dopo saremmo nell'ambito dell'art 65), se tale amento viene effettuato con mezzi normali di amento, se fatto entro l'anno ci riferiamo all'art 67comma 2°; se è fatto oltrre l'anno si ci riferisce alla revocatoria ai sensi del 2901cc, che nella LF è l'art 66; se è fatto con mezzi anormali di amento, rientriamo nell'art 67, comma1, punto 2.

Qdi per il amento anticipato che scade dopo la sentenza dich di F applico l'art 65; se avviene con mezzi anormali di amento ed ha scad naturale prima della dich di F applico l'art 67, primo comma; se invece avviene con mezzi normali di amento entro l'anno applico l'art 67 secondo comma; e se avviene oltre l'anno applico il 66.

Sono soggetti a qs disciplina anche i amenti coattivi, cioè i amenti conseguenti all'esperimento di un'azione esecutiva individuale; il creditore per esperire un'azione esecutiva individuale ha bisogno di un titolo esecutivo, di solito un decreto ingiuntivo, successivamente effettuerà un pignoramento a seguito del quale il bene sarà venduto dal giudice dell'esecuzione  che ripartirà la somma ricavata tra i creditori. Anche qs tipo di amento effettuato a seguito di una azione esecutiva individuale sono soggetti a revocatoria.il fatto che anche qs tipo di amenti siano soggetti a revoca sta nel fatto che il fatto che il debitore sia in stato di ins qs anno, egli è tenuto all'obbligo di chiedere il proprio F, qdi anche qs amenti se compiuti entro l'anno sono riconducibili alla volontà propria del debitore di are solo qs debiti e ledere qdi la pars conditio creditorum, permettendo che vengano ati i creditori che hanno iniziato una procedura esecutiva;in sostanza infatti il debitore dovrebbe farsi liquidare dal giudice dell'esecuzione il ricavato della vendita coattiva che con quei soldi non può are i creditori istanti in qto il debitore è già in stato di ins, qdi anche qs creditori dovranno insinuare il credito loro riconosciuto in base alla sentenza esecutiva individuale nel concorso del F.

Alcuni sostengono che qs amenti proprio in forza della pronuncia di un giudice non siano soggetti a revocatoria, ma c'è da tenere presente innanzitutto che l'art 67 non distingue tra ameti volontari e amenti coattivi, i amenti sono considerati tutti uguali, in secondo luogo esiste comunque il pregiudizio alla pars conditio.

Ci si chiede da qdo decorre il periodo sospetto di un anno, ovvero se qs anno deve essere fatto decorrere dall'ordinanza del giudice dell'esecuzione di riparto delle somme tra i creditori (cioè la somma che si è ottenuta mediante la vendita coattiva viene ripartita dal giudice fra tutti i creditori che hanno partecipato all'esecuzione individuale, ripartizione che segue le regole stesse del F, per cui prima saranno ati i creditori privilegiati, poi i chirografari secondo una pari percentuale), o se va fatto decorrere dall'effettivo amento della somma; la dottrina maggioritaria ritiene giusto fare decorrere il termine dall'effettivo amento perché è solo con il amento che il creditore riscuote una somma e qdi si realizza una lesione della pars conditio.


Altro caso è il amento fatto da un terzo, cioè qdo un terzo a il debito del fallito, per due motivi essenzialmente:

il terzo a per spirito di liberalità nei cfr del fallito-in qs caso la revoca non sussiste

il terzo a a)- con denaro del fallito

b)- con denaro proprio

Se il terzo a con denaro del fallito in sostanza è il fallito che dice al terzo di are con i suoi soldi un suo creditore in qto lo vuole privilegiare e non farlo partecipare alla falcidia fallimentare; ma se il terzo a col denaro del fallito, ci sarà una diminuzione patrimoniale della massa fallimentare, e qdi ci sarà revoca.

Se invece il terzo a il creditore del fallito con denaro proprio ci saranno due ipotesi: il caso in cui egli a con denaro proprio e poi una rivalsa sul patrimonio del fallito prima della dich di F, in qs caso ci sarà revoca; se invece il terzo che a con denaro proprio si surroga poi nei diritti del creditore verso il fallito, cioè egli si sostituisce al creditore ato in tutti quelli che erano i suoi diritti, in qs caso si dice che la revoca non operi per il fatto che per il fallimento è indifferente che il creditore sia l'uno o l'altro!perché il terzo che a si insinuerà poi per lo stesso credito che aveva il creditore ato. Qdi nell'ipotesi di rivalsa abbiamo una doppia revocabilità, perché è revocabile il amento che il terzo ha fatto al creditore, e sarà revocabile il amento in rivalsa, ovvero quello che il terzo ottiene dal creditore, perché siamo sempre nel caso di rivalsa ante-F, qdi è sempre il amento di un credito liquido ed esigibile compiuto entro l'anno.

L'ipotesi più ampia in sede F è quella delle rimesse in conto corrente bancario: sono revocabili le rimesse in c/c bancario con saldo passivo, qdi tutti i versamenti che sono strati fatti nel periodo di ins, sempre che il curatore riesca a provare la conoscenza dello stato di ins in capo alla banca, sono tutte revocabili;e in precisione le singole rimesse sono considerati atti autonomi, qdi sono revocabili proprio le singole rimesse fatte. Si distingue tra due tipi di c/c, che sono:ù

-il conto passivo che è il conto affidato

-il conto scoperto che non è affidato.

La Cassazione per qto riguarda il conto scoperto ha stabilito che sono revocabili soltanto i versamenti volti ad eliminare o solo a ridurre lo scoperto; se cioè sono titolare di un c/c scoperto i giudice revocherà tutti i versamento fatti per coprire i prelevamenti coi quali sono andato sotto, perché solo in qs caso il mio debito è liquido ed esigibile, perché io non ho un c/c affidato, e qdi non potrei andare sotto, se lo faccio però la banca ha subito qdi un credito liquido ed esigibile, in qto è determinato nell'ammontare che è pari a qto io sono andato sotto, ed esigibile in qto può subito richiederne il amento, proprio perché io non ero autorizzato ad andare sotto, è come se mi facesse un credito, di fatto.

Per qto riguarda il conto affidato i miei versamenti non avrebbero il carattere dell'esigibilità e liquidità, perché non sarebbero atti solutori di un debito, ma costituirebbero solo delle operazioni contabili di accreditamento dirette a ricostituire la disponibilità del credito che mi è stato concesso dalla banca. Nel caso di c/c affidato, la banca mi concede un fido ad es di 10milioni, per cui mi permette di andare sotto fino a 10M, i versanti che io effettuo in qs c/c sono diretti a ristabilire qs credito di cui posso usufruire, qdi saranno revocabili solo i versamenti che io faccio alla banca che eccedono i 10M, se cioè io sconfino oltre il fido quei versamenti saranno revocabili, ma se io sto dentro il fido no, perché non sono debiti liquidi ed esigibili, perché io sono autorizzato a spendere entro quel limite. Qs norma fa ovviamente molta paura alle banche perché permette di revocare una quantità di somme indeterminata, perché si fa riferimento a ogni singolo versamento, qdi si prende il c/c e si fa un partitario giornaliero, cioè si vede che oggi il c/c è andato sotto di un tot, domani faccio un versamento di tot, quella somma è revocabile giornalmente.

Per le somme che verso nel c/c ma che stanno dentro al fido che mi è stato concesso non sono revocabili in quanto non si tratta di crediti liquidi ed esigibili, perché la banca concedendomi il fido mi ha dato il permesso di andare sotto; in sostanza è come se lo zero del mio c/c fosse individuato nel -10M qdi i versamenti che io faccio all'interno di quel -10 M sono solamente versamenti che io faccio per ripristinare il mio credito, qdi non sono considerati come crediti liquidi ed esigibili, mentre se io non ho un c/c affidato se vado a -l0m tutto quello che verrso è revocabile, e chiaramente se ho un fido di 10m sarà revocabile da -10m in su, cioè i versamenti che io faccio per ricostruire quei -10m

Ci sono poi gli atti a titolo oneroso, che sono una categoria residuale di atti, perché all'interno degli atti a titolo oneroso sono ricompresse tutte le categorie di atti: atti commutativi, qdi a prestazioni corrispettive, atti dichiarativi, qdi anche la rinuncia al credito che è un atto dichiarativo, le divisioni, gli atti unilaterali, . .qdi il legislatore ha inserito qs categoria residuale per non lasciare nessuna categoria di atto fuori dalla revoca se compiuto all'interno del lim temporale di un anno. Qdi è revocabile anche una vendita se effettuata sei mesi prima del F al giusto prezzo.

Ultima categoria di atti revocabili ai sensi dell'art67 comma secondo sono le prestazioni di garanzia per debiti contestualmente creati, elemento fondamentale è qui la con testualità della creazione della garanzia, contestualità che non va considerata in senso meramente cronologico, qdi accendo un credito e contestualmente accendo garanzia su di esso, ma quello che si intende per con testualità è il fatto che i soggetti nel momento in cui fanno un contratto di credito abbiano manifestato l'intenzione di voler costituire una garanzia a tutela del credito, qdi è sufficiente che i soggetti fin dall'origine della costituzione del credito abbiano avuto l'intenzione di costituire qs garanzia che però può anche essere stata costituita più tardi nel tempo.

Nel caso in cui però la garanzia sia stata costituita in parte per un debito preesistente e in parte per il debito contestuale, qdi una garanzia a tutela di due crediti, la presunzione dello stato di ins si intende per tutto il rapporto, qdi la garanzia è comunque revocabile, nonostante una parte sia stata costituita per un debito contestuale revocabile ai sensi dell'art67 primo coma, perché è stata costituita per un debito preesistente qdi rientriamo nel primo comma; il computo del termine di un anno decorre dalla data di concessione della garanzia.

Il terzo comma dell'art67LF prevede delle esenzioni ovvero ci sono delle tipologie di crediti che non soggiacciono a qs garanzia che sono la Banca d'Italia e gli istituti di credito fondiario.

Ora vediamo cosa succede al terzo che ha posto in essere uno degli atti compresi nell'art 67 e qdi quali sono gli effetti che si producono nei suoi cfr una volta che il curatore esperisca l'azione revocatoria ai sensi dell'art 67.

Il fatto che venga dichiarata inefficacia l'atto comporta una restituzione del bene all'attivo F perché qs possa essere sottoposto alla procedura esecutiva F; in linea generale qdi la sentenza che dich l'ineff dell'atto obbliga il terzo alla restituzione del bene, tuttavia si distinguono due casi possibili: qdo il bene è ancora presente nel patrimonio del terzo, o se non c'è più.

Nel caso in cui il bene sia ancora presente nel patrimonio del terzo si dice che non è necessario che il curatore attui una procedura esecutiva, nel senso che comunque il bene deve essere restituito, ed è la stessa dich di ineff nel momento in cui viene emessa che impone l'obbligo in capo al terzo di restituzione del bene; il terzo può anche liberarsi dall'obbligo di restituzione ando il valore del bene, infatti nelle pratica ancora prima che venga esperita l'azione revocatoria tra curatore e terzo vige un accordo per cui il terzo si obbliga a arne il valore.

Se invece il bene non è più presente nel patrimonio del terzo si dice che alla dich di ineff, deve seguire anche la condanna del terzo al amento del suo valore, perché ovviamente non avendo più il bene non lo può restituire, in qs caso è qdi necessario che il giudice anche condanni il terzo a are il valore del bene oltre che la dich di ineff!

I beni possono essere appresi dal curatore con diverse modalità: per qto riguarda  mobili si avrà l'apposizione dei sigilli, per gli immobili è necessario che la trascrizione della sentenza dich di F sia fatta nei registri della conservatoria immobiliare; tuttavia molto spesso si fa riferimento al decreto di acquisizione ex art 25/2Lf, strumento diretto e immediato di apprensione dei beni al F.

Se il terzo aveva venduto un bene al fallito invece a fronte della revoca del amento che gli è stato fatto dal fallito per l'acquisto del bene il creditore terzo vanterà un diritto di credito, che però dipende dalla sussistenza del contratto di vendita, qdi si dice che se il bene che il terzo ha venduto al fallito è ancora nel patrimonio F il terzo ha diritto alla restituzione in natura del bene, se però il bene non è più presente nel patrimonio del fallito al terzo non rimane che insinuarsi al F e qdi subire la falcidia.

Nb: ovviamente per qs soggetti nei cfr dei quali è in corso un'azione revocatoria è riconosciuta un'ammissione a l passivo F condizionale rispetto all'esito dell'azione revocatoria dal quale dipende l'esistenza del suo credito, si parla di ammissione al passivo con riserva atipica ex art 71 LF.

Sulla revocatoria fallimentare rimane da vedere dal libro gli effetti sui terzi che acquistano il bene dal terzo che l'aveva comprato dal fallito, comunque vigono le stesse regole che vigono nei rapporti tra terzo acquirente e fallito.

L'art 67 riepilogando è diviso in due commi: il primo riguarda gli atti anormali, il secondo quelli fisiologici, il primo è caratterizzato dalle presuzioni di conoscenza a favore del curatore , nel secondo la prova del curatore da conoscenza effettiva è diventata conoscibilità, nel primo comma il lim temporale è di due anni, a parte un caso di un anno, secondo comma il lim temporale è un anno.

Ora guardiamo gli atti disciplinati dall'art 69LF, che sono gli atti compiuti tra i cognugi.

L'art 69 sottopone a revoca tutti gli atti trattati nell'art 67 che sono stati intrapresi tra i cognugi, ovviamente se il cognuge non prova la non conoscenza dello stato di ins. qdi elemento fondamentale qui è che si tratti di cognuge al momento del compimento dell'atto, qdi non importa se successivamente al compimento dell'atto sia poi intervenuta separazione divorzio annullamento dl matrimonio, quel che importa è la qualità del cognuge al momento del compimento dell'atto, altrimenti appena un imprenditore si trova in ins potrebbe trsf tutti i suoi beni al cognuge così fallirebbe senza beni.

Anche qui vige sempre una presunzione di conoscenza dello stati di ins in capo al cognuge e la prova contrari spetta al cognuge.

Per qto riguarda gli atti sottoposti a revoca il riferimento all'art 69 dice che sono revocati gli tutti gli atti dell'art 67, tuttavia non esiste un lim temporale all'interno dell'art 69, e qdi si fa riferimento all'art 69 al secondo comma che dice che sono revocati tutti gli atti compiuti col cognuge durante tutto il periodo in cui il fallito era imprenditore commerciale, si tratti o no di impresa per la quale era stata dich la sentenza di F. qdi nell'ipotesi in cui l'imprenditore commerciale eserciti due imprese e quella pre la quale viene dich fallito si quella che ha iniziato per seconda, sono comunque revocabili anche gli atti che lui ha compiuto nei cfr del cognuge in vigenza dalla sua prima impresa, e qdi si tratta di un lim temporale molto più esteso.

Tuttavia qui il riferimento è solo agli atti dell'art 67 che però sono solo atti a titolo oneroso, e qdi si ci è posti il problema degli atti a titolo gratuito, con una sentenza della Corte Costituzionale del 93 si è dichiarato l'illegittimità dell'art 67 in riferimento all'art 3 della costituzione sull'eguaglianza, nella parte in cui non comprende nel proprio campo di applicazione gli atti a titolo gratuito compiuti tra i cognugi più di due anni prima della dich di F, perché se sono compiuti nei 2 anni opera comunque l'art. 64LF, e quindi pre tutto il tempo in cui il fallito esercitava una impresa commerciale; qdi quello che non è revocabile pre atti a titolo gratuito compiuti tra cognugi è revocabile ai sensi dell'art 69, in seguito all'intervenuta sentenza della Corte Costituzionale sentenza n°100/93, qdi in sostanza ai sensi dell'art 69 sono revocabili tutti gli atti dell'art 67, qdi in sostanza tutti gli atti sia anormali che fisiologici, in un arco di tempo allargato, perché si fa riferimento a tutto il periodo in cui il soggetto esercitava impresa commerciale, e gli atti a titolo gratuito ai sensi di qs sentenza della corte costituzionale.

Il secondo comma art 69 ha perso del tutto di importanza con la riforma del diritto di famiglia del 1975, è stato abolito l'istituto della dote, qdi qs secondo comma si applica solo alle doti costituite prima della riforma.

Il terza comma dice che la moglie, che qdo era entrata in vigore la LF la moglie era ancora quella che stava in casa e non lavorava, non può esercitare nel F alcuna azione per i vantaggi che le derivano dal contratto di matrimonio; qdi i vantaggi che eventualmente le parti avessero previsto nel contrattto di matrimonio a favore della moglie non possono essere fatti valere all'interno del F.

Sempre in termini di atti compiuti tra cognugi c'è l'art 70LF che prevede la presunzione emuciana, che consiste nella regola in forza della quale si presume che i beni acquistati dal cognuge del fallito a titolo oneroso nei cinque anni anteriore alla dich di F, siano stati ati con denaro del fallito, salvo prova contrari del cognuge, qdi qui la presunzione è che i beni del cognuge siano in realtà di proprietà del fallito, qdi il cognuge dovrà provare che l'acquisto di quei beni non è fatto con soldi che provengono dal fallito e qs è una prova molt0 difficile da dare. Tuttavia si dice che l'art 70 non è più operante in seguito alla riforma del diritto di famiglia del '75, la quale ha previsto come regime patrimoniale presunto tra i cognugi quello della comunione legale, qdi in sostanza i beni acquistati dopo il matrimonio si presumono di proprietà per il 50% di ognuno dei cognugi, qdi la presunzione dell'art 70diventa inapplicabile in qs caso. Chiaramente il presupposto dell'art 70 è il matrimonio, riguardo i problemi sulla convivenza non importa studiarlo.

Qdo due soggetti fanno un contratto di matrimonio però possono scegliere in deroga al regime patrimoniale presunto quello della separazione, inizialmente si sosteneva in giurisprudenza che qualora fosse stata qs la scelta dei cognugi l'art 70 avrebbe spiegato i propri effetti, fino a qdo è arrivata una sentenza della Cassazione a sezioni unite del '97 che ha detto che l'art 70LF è inapplicabile anche nel caso in cui i cognugi abbiano scelto la separazione legale dei beni, e qs sulla base del principio di pari dignità tra i cognugi. In sostanza la presunzione emuciana è un istituto che ancora esiste in qto non è stato dich incostituz dalla Corte Cost. tuttavia in seguito alla evoluzione giurisprudenziale si è arrivati a dich l'inoperatività dell'art 70 sia nell'ipotesi di comunione legale dei beni che di separazione.

NB: la prescrizione ( che mi indica il tempo entro il quale io posso fare valere un diritto) della revocatoria fallimentare, cioè il termine entro cui il curatore la deve proporre è di 5 anni ricavato come lim in via analogica dall'art 2903cc che prevede quello per la revocatoria ordinaria non in ambito fallimentare. Il problema che si pone è da qdo qs termine inizi a decorrere, cioè qs 5 anni decorrono dalla sentenza dich di F o dal compimento dell'atto? Perché l'art 2903cc prevede il termine di prescrizione di 5 anni dal compimento dell'atto.

La maggior parte della dottrina sostiene che all'interno del F il termine di prescriz dell'art 67 decorra dalla sentenza di F in forza del fatto che solo con qs sentenza l'azione può essere esercitata, e qdi è logico supporre che la prescrizione inizi a decorrere solo da qdo io posso esercitare un'azione. Qs significa che il curatore ha 5 anni di tempo dalla dich di F per poter esperire un'azione revocatoria fallimentare per quegli atti compiuti nei 2 anni anteriori o nell'anno anteriore alla dich di F; per qto riguarda invece la revocatoria ordinaria in ambito fallimentare, il termine di prescrizione è di 5 anni dalla sentenza dich di F come sostiene parte minoritaria della dottrina sulla base sempre del presupposto che un diritto si prescrive solo dal momento in cui lo posso fare valere; ma l'opinione maggioritaria è quella che sostiene che i 5 anni di prescrizione decorrano dal compimento dell'atto.

Qdi se in un caso il curatore farà il conto a partire dal giorno di dich di F e conterà che quelle azioni le può esperire da quel giorno in avanti, nell'ipotesi di revocatoria ordinaria dovrà fare un ragionamento a ritroso, cioè dovrà guardare prima gli atti e guardando la data di compimento degli atti potrà andare avanti 5 anni per esercitare l'azione.

L'azione revocatoria ex art 66 è un'azione residuale che può essere esercitata nei cfr di tutti quegli atti dell'art 67 che non stanno nell'arco temporale previsto nell'art 67 stesso, qdi è sempre esperibile quella ordinaria salvo il discorso dei debiti liquidi ed esigibili, che comunque parte della dottrina sostiene che in interpretazione analogica con l'art 67 sottopone comunque anche il amento di debiti liquidi ed esigibili a revocatoria, qs siano revocabili anche ex art 66, ma c'è l'altra parte della dottrina che sostiene che poiché la esclusione è precisa per l'art 2901 e poiché l'art 66 rimanda alle norme del codice civile, allora l'esclusione opera anche in campo fallimentare, qdi l'unica particolarità degli atti che potrebbero non essere soggetti a revocatoria ordinaria di quelli che sono invece soggetti a revocatoria fallimentare è quella dei debiti liquidi ed esigibili, tutti gli altri sono revocabili.




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