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LA STRUTTURA DEL CONTRATTO

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LA STRUTTURA DEL CONTRATTO


L'ACCORDO DELLE PARTI: è il primo dei requisiti che il contratto deve presentare per essere effettivamente in contratto, insieme con la causa l'oggetto e la forma.(art. 1325)

Si ha un accordo quando due o più persone manifestano reciprocamente le proprie volontà, e queste sono dirette allo stesso scopo. Con l'accordo il contratto è concluso. Nell'accordo vi è una proposta seguita poi dall'accettazione. Il contratto è concluso nel momento (e nel luogo) in cui il proponente viene a conoscenza dell'accettazione dell'altra parte.


LA RESPONSABILITA' PRECONTRATTUALE

Durante le trattative e in generale in tutta la fase preparatoria del contratto, le parti devono comportarsi secondo buona fede, cioè in modo corretto e leale.(art. 1337)

La violazione di una parte del dovere di comportarsi secondo buona fede nelle trattative, può produrre all'altra un danno economico.


L'OGGETTO E IL CONTENUTO

Il secondo requisito del contratto è l'oggetto (art. 1325 n.3), che è l'insieme di ciò che le parti hanno voluto realizzare.

Oggetto del contratto sono in primo luogo le prestazioni alla cui esecuzione le parti si sono obbligate. Esse devono essere patrimoniale (art. 1174), e inoltre possibili, lecite, determinate, o determinabili (art. 1346).La mancanza di questi requisiti rende nullo l'intero contratto.

L'oggetto è equivalente al contenuto del contratto


LA CAUSA

E' la funzione economico sociale del contratto. I motivi personali per i quali si conclude il contratto non interessano alla legge. Solo se i motivi sono illeciti allora questi hanno rilevanze giuridiche. (art. 1345)

La causa è unica per ogni tipo contratto.(es. nel contratto di locazione la causa è lo spirito di libertà).


LA CAUSA ILLECITA

Si dice che la causa è illecita quando è contraria a norme imperative (cioè inderogabili), all'ordine pubblico (cioè ai principi fondamentali del sistema giuridico), o al buon costume (cioè alle principali regole sul comportamento morale).




LA FORMA

E' il modo in cui le volontà si manifestano. La forma normalmente è libera. La volontà, di regola, si manifesta senza alcun vincolo. Ci sono dei contratti in cui la forma è vincolante a pena di nullità. Per la vendita dei beni immobili la forma debìve essere iscritta a pena di nullità. Per alcuni contratti la forma scritta non è obbligatoria ma è richiesta dall'ordinamento giuridico per prova, cioè per dimostrare che il contratto, in caso di controversia, è stato concluso. Quindi se il contratto non è in forma scritta è valido ugualmente.


Gli scritti

SCRTTURA PRIVATA: è qualsiasi atto scritto da una persona, non importa con quale e mezzo, e firmato dalla stessa persona. La firma non è autenticata dal notaio ed è anche la forma meno sicura.

SCRITURA PRIVATA AUTENTICATA:è una scrittura privata firmata in presenza di un pubblico ufficiale. Acquista così. Ancora più rilevanza.

ATTO PUBBLICO:è un atto scritto redatto da un pubblico ufficiale e firmato dallo stesso e dalle parti. È la forma più sicura.

ATTO AD SUBSTANTIAM: L'atto è nullo se manca questa forma, essa è al fine della validità dell'atto.

ATTO AD PROBAZIONEM: L'atto è ai fini della prova.


I LIMITI DELL'AUTONOMIA CONTRATTUALE

1° limite: la liceità della causa del contratto atipico.

2° limite: la politica economica; limite che coinvolge i beni e i sevizi di interesse generale e soddisfano i bisogni collettivi.

3° limite: la tutela del contraente più debole.









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