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L'ATTO E IL NEGOZIO GIURIDICO

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L'ATTO E IL NEGOZIO GIURIDICO


Il diritto non prende in considerazione tutti gli atti o i fatti che si verificano nella realtà di ogni giorno ma soltanto quelli che in un dato momento storico presentano interesse per la società.

Per FATTO GIURIDICO s'intende pertanto qualsiasi avvenimento naturale o umano giuridicamente rilevante in quanto produttivo di effetti sul piano del diritto.

In relazione alle conseguenze che ne derivano, i fatti giuridici si distinguono in:


COSTITUTIVI: quando producono la costituzione di un rapporto giuridico;



MODIFICATIVI: quando determinano la modificazione di un preesistente rapporto giuridico;

ESTINTIVI: quando danno luogo alla estinzione di un precedente rapporto giuridico.


Dai fatti giuridici si distinguono i fatti giuridicamente irrilevanti che non producono alcuna conseguenza per il diritto. Nell'ambito dei fatti giuridici si distinguono i FATTI NATURALI che sono fenomeni o eventi indipendenti dalla volontà dell'uomo come la morte accidentale di una persona, e gli ATTI GIURIDICI che sono invece comportamenti umani consapevoli e volontari come la conclusione di un contratto.


Gli ATTI GIURIDICI si distinguono in due grandi categorie:

ATTI LECITI cioè conformi alle prescrizioni dell'ordinamento giuridico;

ATTI ILLECITI cioè atti compiuti in violazione di doveri giuridici.


Gli ATTI LECITI si suddividono in:

ATTI MATERIALI (o OPERAZIONI) comportamenti che determinano una modificazione materiale del mondo esterno;

ATTI DOVUTI che consistono in adempimenti di un obbligo o di un dovere imposti da una norma giuridica;

ATTI DICHIARATIVI

o  DICHIARAZIONI DI SCIENZA che consistono nella dichiarazione di conoscenza di un determinato fatto;

o  DICHIARAZIONI DI VOLONTA' cioè atti diretti a comunicare ad altri il proprio pensiero o la propria volontà di produrre determinati effetti giuridici (NEGOZIO GIURIDICO).


Il NEGOZIO GIURIDICO è un atto consapevole e volontario diretto a produrre degli effetti riconosciuti e garantiti dal diritto, cioè costituire, modificare ed estinguere un rapporto giuridico. È il pieno riconoscimento del potere della volontà, è l'espressione più alta del modo in cui il diritto soggettivo si attua in piena autonomia. Quindi il fenomeno negoziale corrisponde alla necessità di lasciare ai singoli una sfera di libertà che l'ordinamento giuridico riconosce ai privati nella gestione dei propri interessi (art. 1322). Questa libertà produce l'effetto di un vincolo che lega sia l'autore del negozio che coloro contro i quali è diretto il negozio: è un vincolo irrevocabile (art. 1372). L'art. 1324 estende l'applicabilità delle norme sui negozi giuridici anche agli atti unilaterali di natura patrimoniale.

art. 1322 comma 1: "si riconosce alle parti la libera determinazione del contenuto negoziale";

comma 2: amplia la libertà del comma 1 nel senso che consente ai privati di concludere dei contratti diversi da quelli disciplinati dal codice, non riconosciuti dalla legge ma inventati dalla prassi: CONTRATTI ATIPICI.


Il CONTRATTO ATIPICO vuol dire nuovo, ipotesi non conosciuta, non tipizzato in modelli disciplinati dalla legge.

La giurisprudenza non riconosce il contratto atipico perché li giustifica come forme di CONTRATTI MISTI(es. LEASING=MUTUO+LOCAZIONE), e quindi bisogna verificare quale aspetto si vuol far prevalere e di conseguenza si attua la disciplina di quel contratto.

La dottrina riconosce ampliamente il contratto atipico nel senso che la funzione innovativa del contratto atipico mette in secondo piano gli elementi dei contratti nominati cioè c'è la necessità di avere nuove forme alternative, diverse da quelle dei contratti nominati.

Il problema dell'atipico non riguarda il negozio o il contratto ma la causa che caratterizza il tipo contrattuale.

Le cause contrattuali si distinguono in:

ONEROSA quando si tende a sacrifici da entrambe le parti;

GRATUITA quando vi è uno spostamento unilaterale di un flusso di beni;

ASSOCIATIVA secondo la quale si mettono insieme delle forze per uno scopo comune.

Quindi la giurisprudenza non ha tutti i torti sul contratto atipico, perché tutti i contratti non possono uscire da queste categorie di cause contrattuali. L'atipicità del rapporto è un fatto rilevante che influisce sul contratto, un effetto prodotto dalla causa, si influisce sui rapporti nuovi.

CONTRATTO LEGALMENTE TIPICO cioè disciplinato dal Codice Civile e leggi speciali;

CONTRATTO SOCIALMENTE TIPICO (legalmente tipico) cioè non previsti dalla legge ma consolidati da tempo con la prassi (CONSUETUDINE SECUNDUM LEGEM);

CONTRATTO TOTALMENTE ATIPICO né riconosciuto dalla legge e né ha avuto un radicamento nella prassi, per un'esigenza sempre nuova di tutelare nuovi rapporti.


L'art. 13222 contiene un limite: "purché siano diretti a realizzare effetti meritevoli di tutela". 

Questo limite riguarda i contratti atipici perché i contratti tipici con effetti non meritevoli di tutela vengono chiamati CONTRATTI ILLECITI (causa, oggetto o motivo contrari a norme imperative all'ordine pubblico e al buon costume) quindi NULLI.


Se il negozio giuridico è perfezionato con la dichiarazione di una sola parte, il negozio si dice unilaterale (il testamento). Non si deve peraltro confondere la nozione di parte con quella di persona: per parte s'intende un "centro d'interessi". Perciò si può avere una parte sola nonostante che le persone siano più: ciò avviene se queste persone abbiano lo stesso interesse. In tal caso si parla di negozi pluri-personali, che promanano appunto da più persone, costituenti, peraltro, una parte unica. Se le dichiarazioni di volontà sono dirette a formare la volontà di un soggetto diverso, e propriamente di una persona giuridica, si ha l'atto collegiale.


I negozi unilaterali si distinguono in recettizi, se, per produrre effetto, la dichiarazione negoziale deve pervenire a conoscenza di una determinata persona, alla quale, pertanto, deve essere comunicata o notificata; e non recettizi, se producono effetto indipendente dalla comunicazione ad uno specifico destinatario.

Se le parti sono più di una, si ha il negozio bilaterale o plurilaterale.

Si distinguono i negozi mortis causa, i cui effetti presuppongono la morte di una persona, dai negozi inter vivos, che prescindono da tale presupposto.


Secondo che si riferiscano a rapporti familiari o ad interessi economici si distinguono i negozi di diritto familiare dai negozi patrimoniali. Nei primi prevale sull'interesse del singolo l'interesse superiore del nucleo familiare, onde sono stati qualificati come atti di potestà familiare.


I negozi patrimoniali si suddividono in negozi di attribuzione patrimoniale, che tendono ad uno spostamento di diritti patrimoniali da un soggetto ad un altro, e negozi di accertamento che si propongono soltanto di eliminare controversie sulla situazione esistente.


I negozi patrimoniali si distinguono in negozi a titolo gratuito e negozi a titolo oneroso. Il codice non definisce le nozioni di gratuità ed onerosità: vi è tuttavia un accordo in dottrina per qualificare un negozio "a titolo oneroso" quando un soggetto, per acquistare qualsiasi tipo di diritto, beneficio o vantaggio, accetta un correlativo sacrificio, e tra vantaggio e sacrificio esiste un nesso di causalità, mentre si dice "a titolo gratuito" il negozio per effetto del quale un soggetto acquisisce un vantaggio senza alcun correlativo sacrificio.




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