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Il contratto, una volta concluso, produce i suoi effetti: i diritti reali si trasferiscono o si costituiscono, le obbligazioni sorgono, si modificano, si estinguono; e le parti adempiono le obbligazioni sorte.Tutto questo accade quando il contratto è valido, cioè non è nullo, né annullabile, né rescindibile, oppure quando ha una vita normale.
Se il contratto è nullo non produce effetti, se è annullabile o rescindibile il contraente interessato può evitare di doverlo eseguire chiedendone l'annullamento o la rescissione.
Se il contratto è valido, non è tuttavia ancor detto che abbia una vita normale.
Può darsi che si verifichino eventi, circostanze che hanno l'effetto disturbare il buon andamento del rapporto contrattuale . Questi fattori perturbativi possono essere di diverso genere e possono portare a diverse conseguenze.
La risoluzione del contratto riguarda soltanto i contratti a prestazioni corrispettive e può avvenire per inadempimento (artt. 1453- 1462), per impossibilità sopravvenuta (artt. 1463- 1466), per eccessiva onerosità sopravvenuta (artt. 1467- 1469). Con la risoluzione il contratto è sciolto (le obbligazioni sono estinte): perciò le parti non sono obbligate a dargli esecuzione.
L'inadempimento di un'obbligazione da parte di un contraente ha una prima conseguenza immediata e provvisoria: l'altro contraente può sospendere l'adempimento della propria obbligazione corrispettiva non ancora adempiuta, purché ciò non sia contrario a buona fede (art. 1460). Questa è una situazione temporanea e provvisoria che deve poi concludersi in un adempimento o in una risoluzione.
Il contraente che subisce l'inadempimento della controparte può scegliere fra diverse strade a seconda se vuole che l'altro contraente adempia o se vuole liberarsi dagli effetti del contratto.
Se vuole ottenere che l'altro contraente adempia può insistere fino ad ottenere una sentenza del giudice in cui condanna l'altro contraente ad adempiere esattamente e a risarcire i danni derivati dal ritardo.
Se vuole invece liberarsi dagli effetti del contratto può scegliere se chiedere o meno l'intervento del giudice. Se chiede l'intervento del giudice, può ottenere la pronuncia di una sentenza con la quale il contratto viene risolto per inadempimento, e il contraente inadempiente è obbligato a risarcire gli eventuali danni.
Se, invece, non chiede l'intervento del giudice, può inviare la diffida ad adempiere, cioè l'intimazione per scritto della controparte di adempiere entro un certo termine, non inferiore a 15 gg, indicando che decorso inutilmente take termine, il contratto s'intenderà senz'altro risolto (art. 1454). In questo modo il contraente ha ancora la possibilità di adempiere, altrimenti il contratto si risolve di diritto, alla scadenza del termine prefissato.
L'inadempimento di un'obbligazione non può portare a risolvere il contratto se di scarsa importanza dal punto di vista del contraente che lo subisce (art. 1455).
La risoluzione per inadempimento normalmente dev'essere pronunciata dal giudice, a me che non sia intervenuta una diffida ad adempiere.
Con la risoluzione il contratto è sciolto, cioè le parti non sono più tenute ad eseguirlo e che se una parte a ricevuto una prestazione in esecuzione è tenuta a restituirla alla controparte.
Se si ha un contratto a prestazione continuative o periodiche ripetute, l'obbligo di restituzione non si estende alle prestazioni effettuate nel periodo in cui il contratto ha avuto regolare esecuzione.
La risoluzione non è opponibile a terzi, cioè non pregiudica i diritti che i terzi hanno acquistato.
Nei contratti a esecuzione differita e nei contatti ad esecuzione continuativa o periodica se una prestazione diviene eccessivamente onerosa rispetto all'altra in seguito al verificarsi di eventi straordinari e imprevedibili, la parte deve effettuare può, invece, ottenere la risoluzione del contratto: è questa la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta (art. 1467); essa non avviene automaticamente, dev'essere decisa dal giudice mediante una sentenza. Può essere evita dalla controparte modificando equamente le condizioni del contratto.
Quindi per eccessiva onerosità sopravvenuta possono essere risolti i contratti non aleatori a esecuzione differita o a esecuzione continuativa o periodica quando:
-sopraggiunge dopo la conclusione del contratto uno squilibrio di valore tra ciò che le parti si scambiano;
-tale squilibrio è dovuto a eventi straordinari e imprevedibili;
-non è ancora iniziata l'esecuzione del contratto se si tratta di un contratto a esecuzione differita.
Gli effetti della risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta sono gli stessi della risoluzione per inadempimento.
In un contratto a prestazioni corrispettive la prestazione divenuta impossibile è legata da un vincolo di corrispettività con altre prestazioni che invece restano possibili: il contraente, la cui prestazione è ancora possibile, non è più obbligato a effettuarla a favore dell'altro contraente, il quale è sua volta liberato dall'obbligo di effettuare la propria a causa dell'impossibilità sopravvenuta a lui non imputabile. È questa la risoluzione per impossibilità sopravvenuta (art. 1463): essa consegue il diritto automaticamente al verificarsi dell'impossibilità sopravvenuta non imputabile al debitore di adempiere una sua obbligazione- Se l'impossibilità è parziale, il contraente, la cui prestazione può ancora essere effettuata in modo esatto, ha diritto di ridurla in corrispondenza della riduzione di valore dell'altra (art. 1466).
Se l'impossibilità sopravvenuta non imputabile al debitore si verifica mentre questi è in mora, il debitore non è liberato (art. 1221), ma è obbligato invece a risarcire il danno, come se l'impossibilità gli fosse imputabile.
L'impossibilità sopravvenuta non imputabile al debitore che si verifica mentre il creditore è in mora non ha l'effetto di liberare quest'ultimo dall'obbligo di effettuare la controprestazione (art. 1207). L'impossibilità sopravvenuta della prestazione dovuta a comportamenti del creditore non libera quest'ultimo dall'obbligo di eseguire la sua prestazione corrispettiva.
Nei contratti aventi effetti reali, il diritto si trasferisce o si costituisce al momento stesso del consenso (art. 1376), oppure, se si tratta di cose determinate solo nel genere e nella quantità, al momento dell'individuazione (art.1378). Da quel momento l'acquirente diviene proprietario della cosa o titolare di un altro diritto reale su di essa. Se questa va distrutta, per una causa non imputabile all'alienante, in un momento successivo alla conclusione del contratto, ma comunque prima del termine pattuito per la consegna, l'acquirente resta tenuto a effettuare la sua controprestazione, anche se non potrà mai ricevere la cosa (art. 1465). Se la distruzione della cosa è invece imputabile all'alienante, si deve applicare la disciplina della risoluzione per inadempimento.
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