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Norma giuridica - Situazioni soggettive attive - Situazioni soggettive passive

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Norma giuridica: E' il comando generale e astratto rivolto a tutti i consociati con il quale si impone ad essi una determinata condotta, sotto minaccia di una reazione(sanzione).

Esse sono generali(rivolte a tutti), astratte(prende in considerazione una situazione generale: una fattispecie), obbligatorietà (in quanto l'osservanza della norma è garantita con la forza).

Le norme sono strutturate da due elementi: precetto(comando contenuto nella norma) e la sanzione.

Per fonti delle norme giuridiche si intendono i fatti da cui hanno origine le norme. Esse si dividono in:

Fonti di produzione: organi che concorrono alla formazione delle norme(Parlamento, Governo)

Fonti di cognizione: atti che divulgano le norme(legge, decreto etc)

Sono fonti del diritto anche i regolamenti e gli usi. Quest' ultimi sono delle regole non scritte che in generale si osservano, possono regolare materie già disciplinate dalla legge qualora ne facciano richiamo oppure non disciplinate dalla legge.



La Norma giuridica entra in vigore dopo la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale e dopo 15 giorni dalla pubblicazione stessa. L'abrogazione si realizza con dichiarazione espressa del legislatore, con incompatibilità con una nuova legge, referendum, decisione di illegittima costituzione pronunziata dalla corte costituzionale.

La legge non ha valore retroattivo tranne nel caso di norme favorevoli.

L'interpretazione di una norma consiste nella ricerca e spiegazione del senso della norma.

L'interpretazione può essere:

dottrinale(fatta dagli studiosi del diritto), giudiziale(compiuta dai giudici), autentica(compiuta da dal legislatore che a volte emana norme retroattive per chiarire il significato di norme preesistenti)

Analogie: spesso il giudice si trova dinanzi dei casi pratici in cui non esistono delle leggi, allora opera per analogia cercando di trovare una norma che sia analoga al caso in questione. Non si può fare per le leggi penali e quelle eccezionali(sono quelle che, per le particolari esigenze a cui vanno incontro, deviano dai principi ispiratori di tutto un ramo del diritto).


Rapporto giuridico è ogni relazione tra due o più soggetti regolata dal diritto.

Soggetto attivo è colui al quale l'ordinamento attribuisce particolari poteri che gravano sul soggetto passivo.

Il rapporto nasce quando si costituisce e il titolare acquista il diritto che può essere originari(pescatore sui pesci) o derivativo(trasmesso da un soggetto ad un altro), in questo caso il fenomeno della successione può essere a titolo universale se subentra a tutti i rapporti dell'altra persona(mortis causa) , a titolo particolare se subentra solo in determinati rapporti(es. compravendita ove l'acquirente subentra nel diritto di proprietà del precedente titolare).

Il diritto viene estinto quando non passa ad un altro soggetto, bensì viene a meno nei confronti di tutti.


Situazioni soggettive attive


diritto soggettivo: viene definito come la capacità di agire per il soddisfacimento del proprio interesse,

potestà costituiscono dei poteri attribuiti ad un soggetto per la realizzazione di interessi che non fanno capo direttamente a lui( Potestà sui li)

diritto potestativo è il potere di modificare a proprio vantaggio la situazione giuridica di un altro soggetto il quale si trova in una posizione di soggezione

interessi diffusi sono situazioni giuridiche appartenenti alla generalità dei soggetti di una comunità.

interessi collettivi sono situazioni giuridiche appartenenti ad una collettività la cui tutela è affidata ad un ente esponenziale.


Situazioni soggettive passive


obbligo giuridico consiste nel dovere di tenere un comportamento rivolto al soddisfacimento di un interesse altrui

dovere generico di astensione consiste in una situazione giuridica in cui si deve rispettare la supremazia altrui

onere consiste nel sacrificio di un interesse proprio imposto come condizione per ottenere o conservare un vantaggio giuridico

soggezione consiste nella sottoposizione di un soggetto alle conseguenze dell'esercizio dell'altrui diritto potestativo.


Soggetti dell'attività giuridica


Oltre che all'uomo, definibile come persona fisica, anche le persone giuridiche e gli enti di fatto sono considerati soggetti dell'attività giuridica.

La capacità giuridica è l'attitudine della persona ad essere titolare di rapporti giuridici, cioè di situazioni giuridiche attive e passive. Essa si acquista con la nascita cioè con la separazione del feto dal corpo materno.

L'incapacità speciale è la preclusione del soggetto rispetto a determinati rapporti giuridici. Es. età: prima dei 18 anni niente matrimonio(salvo casi di eccezionale gravità), salute: l'interdetto di infermità mentale non può contrarre matrimonio.

La capacità giuridica cessa solo con la morte del soggetto.


Il fatto che non si sappia se una persona è viva o morta è importante giuridicamente:

Ssa: si concretizza con l'allontanamento del soggetto dal suo domicilio e dalla mancanza di notizie attorno a lui. Lo sso non può ricevere eredità o qualsiasi altro diritto, il Tribunale può su istanza di qualunque P.M. nominare un curatore che provveda a conservare il patrimonio dello sso.

Assenza: è dichiara con provvedimento giudiziale qualora la ssa si protragga per più di due anni. L'assenza opera solo nel campo patrimoniale, quindi potrà venire aperto il testamento, ma il coniuge non può contrarre matrimonio, se lo fa resta valido per tutta la durata dell'assenza. I successori possono svolgere l'esercizio temporaneo dei diritti dell'assente, temporaneamente l'assente viene esonerato dall'adempimento delle obbligazioni esistenti a favore dell'assente. L'assenza cessa con la morte dell'assente, con il suo ritorno a casa o con la dichiarazione di morte presunta.

Dichiarazione di morte presunta: il Tribunale  su istanza del P.M. o di qualunque interessato dichiara con sentenza la morte presunta del di una persona se la sua ssa si è protratta per più di 10 anni. Questa dichiarazione prescinde da una precedente dichiarazione di assenza. I successori possono disporre dei beni del "morto", si estinguono i diritti personali, il coniuge si può sposare. Se il "morto" ritorna ha diritto alla restituzione dei suoi beni come si trovano al suo ritorno, il matrimonio è nullo, sono fatti salvi i suoi effetti civili e li rimangono legittimi.


La capacità di agire


La capacità di agire è l'idoneità del soggetto ad acquistare e ad esercitare da solo, con il proprio volere, situazioni giuridiche attive e ad assumere situazioni giuridiche passive.

A differenza della capacità giuridica che si acquista con la nascita, la capacità di agire si acquista con il raggiungimento della maturità, cioè quando l'individuo sia capace di intendere e volere cioè secondo il nostro legislatore al compimento del 18° anno di età. Tale capacità può esserci a 18 anni come no così il legislatore ha dettato delle specifiche per i casi di mancanza di suddetta capacità. La capacità di agire di regola una volta acquistata si tiene fino alla morte, ci sono però delle situazioni in cui l'idoneità di curare i propri interessi viene a meno e quindi la nostra capacità subisce la stessa sorte. La capacità è limitata o esclusa anche dopo i 18 anni se il soggetto si trova in condizioni psicofisiche che lo rendano tutto o in parte capace di curare i propri interessi.


Parziale incapacità di agire


Emancipazione è lo status di limitata capacità di agire che un minorenne avendo compiuto i 16 anni si trova per essere stato ammesso a contrarre matrimonio. Con l'emancipazione cessa la podestà familiare, si acquista una capacità di agire per gli atti di ordinaria amministrazione.

Inabilitazione: è una situazione giuridica conseguente a particolari condizioni fisico psichiche che rendono il soggetto parzialmente incapace. Si ha nei casi:

Infermità di mente non grave

Prodigalità: propensione a spendere in maniera esagerata rispetto alle proprie condizioni economiche o abuso di sostanze stupefacenti o alcoliche.

Imperfezioni o menomazioni fisiche come la cecità o il sordomutismo dalla nascita non accomnate da un sistema di correzione da assicurare al soggetto sufficiente autonomia fisica.

L'inabilitato può svolgere da solo atti di ordinaria amministrazione, può essere autorizzato all'esercizio di una impresa commerciale purché essa sia una continuazione di una vecchia impresa.


Totale incapacità di agire


Il minore di 18 anni da luogo ad una ura di totale incapacità legale.

Non può pertanto compiere atti di natura negoziale, ne stare in giudizio, non può compiere atti per acquistare un diritto. Risponde di atto illecito solo se nel momento di compimento dell'atto era capace di intendere e volere. Il negozio compiuto dal minore è annullabile entro 5 anni, questi iniziano a decorre al raggiungimento della maggiore età da parte del minore.

Interdizione giudiziale: si ha quando colui che è affetto da abituale e duratura infermità mentale sia dichiarato con sentenza incapace di provvedere ai propri interessi. E' necessari una vera e propria infermità mentale. L'iniziativa spetta ai parenti entro 4° grado o affini entro 2° grado.

Dalla sentenza deriva la totale incapacità di fare negozi patrimoniali e familiari, viene nominato un tutore definitivo dal giudice. Tutti gli atti fatti posteriormente dall'interdetto sono annullabili dal tutore o eredi o aventi causa. La modificazione dell'interdizione deve essere chiesta dal giudice dalle stesse persone legittimate a chiedere l'interdizione, si può trasformare l'interdizione in inabilitazione qualora il soggetto non sia più gravemente infermo.

Interdizione legale: è una pena accessoria prevista per la condanna all'ergastolo o a una pena non inferiore a 5 anni per reato doloso. L'interdetto legale può fare testamento, può sposarsi, riconoscere li, riguarda solo gli atti patrimoniali.


Incapacità naturale o di fatto: è l'incapacità di intendere e di volere in cui si viene a trovare una soggetto (anche temporaneamente) normalmente capace nel momento in cui compie determinati atti. Ha rilevanza giuridica solo quando si può dare la prova che in quel momento non si era capace di intendere e di volere.

L'atto fatto dal naturalmente incapace è sempre annullabile, ma si vuole tutelare l'altro individuo che ha fatto l'atto in buona fede, da qui nascono 3 ipotesi:

T  Atti unilaterali: l'annualità è ammessa qualora derivi un grave danno dal naturalmente incapace.

T  Per contratti: è ammessa l'annualità solo se il contraente era in malafede

T  In altri atti(matrimonio, donazione etc) l'annullabilità è sempre accettata anche se non ci sono altri requisiti.


Istituti di protezione degli incapaci


Potestà dei genitori: consiste nel potere dovere dei genitori di educare, istruire e proteggere i li minorenni non emancipati e di curarne l'aspetto patrimoniale. Tale potestà va regolata in comune accordo, se ci sono divergenze tra i genitori su questioni di importanza rilevante si può far ricorso al Tribunale dei minori che suggerisce la soluzione più giusta per i li e l'unità familiare.

La potestà familiare comprende:

T  Il dovere di proteggere i li, la loro salute, la loro moralità

T  Devono rappresentare il minore, amministrare i loro beni e l'usufrutto legale dei suoi beni

La potestà non cessa quando il matrimonio viene sciolto.

La tutela: agli orfani, agli interdetti deve essere nominato un tutore. Questo è nominato dal giudice che nomina anche il protutore il quale rappresenta il minore nel caso che il suo interesse sia in contrasto con quello del tutore e compie quando viene a mancare il tutore gli atti conservativi e promuove la nomina di un nuovo tutore. Il tutore forma l'inventario del pupillo, deve presentare regolare contabilità e al termine della tutela deve presentare il conto finale. Esso compie da solo gli atti di ordinaria amministrazione, sentendo il giudice per quelli di straordinaria, compie gli atti di disposizioni con l'autorizzazione del Tribunale.

Curatela: il curatore ha il compito di integrare la volontà dell'emancipato o dell'inabilitato. Il curatore cura solo gli interessi di natura patrimoniale, non rappresenta il soggetto ma ne integra la sua volontà.

Diritti della persona


Lo stato italiano riconosce dei diritti essenziali per la persona umana inviolabili. Per la loro importanza sono tutelati sia dal diritto pubblico che da quello privato. Essi sono:

T  Diritto all'integrità fisica: chiunque causi danno alla mia persona deve rispondere dei danni:

T  Diritto all'onore e all'integrità morale, diritto alla riservatezza

T  Diritto alla libertà, sono nulli tutti quei negozi in cui questa libertà venga a mancare

T  Diritto al nome in quanto esso rappresenta il segno distintivo di ogni persona.

T  Diritto all'identità sessuale: ognuno ha il diritto di riconoscimento del proprio sesso

Sede giuridica di una persona

E' importante sapere dove una persona vive e dove quindi può essere reperito

Dimora: Luogo in cui una persona si trova occasionalmente

Residenza: essa implica l'effettiva e abituale presenza del soggetto in un dato luogo. Dove principalmente abita.

Domicilio: è il luogo dove una persona stabilisce principalmente i suoi interessi. A differenza della dimora e residenza non è necessario che il soggetto dimori nel luogo di domicilio. Può essere uno solo, è importante per la successione a causa di morte e la dichiarazione di fallimento dell'imprenditore. Per le persone giuridiche non si parla di domicilio ma di sede.


Persona giuridica: si intende quel complesso organizzato di persone e di beni, rivolto ad uno scopo, al quale la legge riconosce espressamente la qualifica di soggetto di diritto.

L'ordinamento attribuisce una soggettività giuridica ad enti diversi dalle persone umane per assicurare il raggiungimento di uno scopo che o per la grande onerosità o perché la durata oltrepassa la vita umana non sarebbe possibile conseguirlo con una unica persona.

Le persone giuridiche si dividono in:

T  Corporazioni: Sono il complesso organizzato di persone fisiche in cui predomina l'aspetto personale. Si dicono associazioni se lo scopo non è prettamente patrimoniale(sportive, viene arrecato un vantaggio ai soci, il controllo è fatto dai soci) o società se non lo è.

T  Istituzioni: complesso organizzato di beni in cui predomina l'aspetto patrimoniale. Si dicono fondazioni se il patrimonio privato viene poi destinato a scopi di pubblica utilità(Scientifico, assistenziale, il controllo è esercitato dall'autorità governativa) oppure comitati se costituiti per la raccolta di fondi.

T  Pubbliche: perseguono interessi generali, godono di supremazia nei confronti di altri soggetti in cui vengono in rapporto(enti pubblici)

T  Private: che perseguono uno scopo che pur comune a molte persone non è proprio dello Stato. Sono alla pari dei soggetti giuridici.

Una persona giuridica è costituita da: una pluralità di persone, uno scopo comune e un patrimonio sufficiente. Nonostante si abbiano questi requisiti per diventare persona giuridica si ha bisogno di un riconoscimento statale che per come è concesso si distingue in:

T  Riconoscimento esplicito: se dato con decreto dal Presidente della Repubblica o con decreto regionale

T  Riconoscimento normativo: vale solo per le imprese commerciali, le quali devono essere iscritte a un registro delle imprese.


Autonomia patrimoniale perfetta: si intende che il patrimonio della persona giuridica è nettamente diviso dal patrimonio dei suoi componenti.

Le persone giuridiche godono degli stessi diritti delle persone fisiche tranne quelli propri delle persone fisiche(alimenti, diritto di contrarre matrimonio etc). Hanno piena capacità d'agire, non sono idonee, però, ad esprimere una volontà se non attraverso la persona fisica, gli amministratori, che costituiscono i veri e propri organi fisici della persona giuridica. L'organo è un elemento intrinseco della persona giuridica, la quale agisce mediante l'organo, ma con nome proprio e per proprio conto.

Amministratori son un organo attraverso cui la persona giuridica manifesta la propri a volontà, l'assemblea sociale che è l'organo deliberativo delle sole associazioni formato dall'intera collettività degli associati.

Le associazioni si formano attraverso un atto costitutivo che è il negozio che costituisce l'associazione e lo statuto che in forma di atto pubblico detta le norme che regolano la vita dell'ente.

Le fondazioni invece ha bisogno, oltre che dello statuto, dal negozio di donazione in cui si vede la volontà del fondatore(atto pubblico o testamento) e dall'atto di dotazioni che dono i beni al futuro ente da costruire.

Le vicende fondamentali delle persone giuridiche devono essere iscritte in un registro tenuto dalla Cancelleria del Tribunale del luogo. L'omissione di tale pubblicità comporta multe agli amministratori, inopponibilità ai terzi dell'atto che avrebbe dovuto essere registrato tranne che il terzo non ne fosse a conoscenza. Le persone giuridiche possono venire estinte per la volontà del fondatore(scadenza della durata), venir meno dello scopo, scioglimento disposto dall'autorità governativa. Cause di estinzione delle associazioni sono il venir meno di tutti gli associati, lo scioglimento disposto dall'assemblea o dal Governo. Perché abbia luogo l'estinzione è necessaria una dichiarazione dell'autorità governativa.

Fatta la liquidazione i beni residuali della persona giuridica vengono devoluti secondo quanto scritto dallo statuto o assegnati tramite l'Autorità governativa ad altro ente che abbia fine analogo. La qualità associato può essere acquistata come indicato dallo statuto, ogni associato può lasciare tale carica, ma in questo caso non ha diritto sul patrimonio della società, l'assemblea può escludere un associato solo per gravi motivi.

Esistono delle associazioni che seppur avendo uno scopo in comune, un patrimonio e persone non hanno chiesto il riconoscimento alle autorità. Hanno anch'esse uno statuto e un atto costitutivo, le decisioni interne sono regolate dagli accordi degli associati. Essi versano i contributi in un fondo comune che servirà per soddisfare i terzi creditori. Non possono ricevere per donazioni o mortis causa se entro un anno non vengono riconosciute. Hanno però piena capacità immobiliare. L'autonomia patrimoniale è imperfetta infatti pur esistendo un fondo comune sono responsabili solidamente coloro che hanno agito in nome dell'associazione.


Diritto di famiglia


Esso rappresenta l'insieme delle norme che hanno per oggetto gli status familiari e i rapporti che si riferiscono alle persone che sostituiscono la famiglia. La famiglia è una formazione sociale fondata sul matrimonio. A questa famiglia si contrappone quella naturale, costituita da persone di sesso diverso che convivono. Essi hanno scarsa rilevanza giuridica, i li sono considerati come i li legittimi, ha il diritto, il familiare di fatto, al risarcimento dei danni causati ad un terzo che abbia causato la morte del convivente. Il coniuge divorziato perde il diritto agli alimenti se riceve aiuto dal familiare di fatto.

Rapporto di parentela: legame di sangue tra persone che discendono dallo stesso capostipite(genitori li)

Rapporto di affinità: rapporto che lega coniuge e parenti dell'altro coniuge suocero e genero)

Matrimonio può essere inteso come un atto costitutivo della famiglia o come rapporto giuridico. Esistono due tipi di matrimonio: quello civile fatto davanti all'ufficiale di stato civile e quello concordatario celebrato davanti al Ministro del culto cattolico e trascritto nei registri dello stato civile. Il nostro ordinamento tutela la libertà di matrimonio, mentre la promessa di prendersi reciprocamente come marito e moglie non obbliga a contrarre matrimonio. Tuttavia la legge vuole tutelare chi per la promessa abbia sostenuto spese o assunto obblighi, infatti se la promessa risulta da atto scritto il promittente che si rifiuta senza valido motivo è obbligato a risarcire i danni all'altro, il promittente può richiedere la restituzione dei beni fatti a causa della promessa di matrimonio.

Per celebrare il matrimonio bisogna avere un'età minima di 18 anni(16 per gravi motivi), essere sani di mente, non avere altro vincolo matrimoniale, mancanza di parentela o affinità, mancanza dell'impedimento criminale, senza essere trascorsi 300 giorni dalla morte del marito, per non aver pubblicato la loro intenzione di matrimonio. La pubblicazione deve essere esposta per almeno 8 giorni(2 domeniche) sul portale del comune di residenza degli sposi, dopo la pubblicazione segue la celebrazione che avviene davanti all'ufficiale dello stato civile o in caso di guerra in procura. La prova del matrimonio può essere fatta solo con l'atto di celebrazione.


Invalidità del matrimonio

Irregolarità si ha per l'inosservanza del lutto vedovile e sulla pubblicazione. Inesistente quando manca la celebrazione, il consenso degli sposi oppure le persone erano dello stesso sesso. I casi di nullità di matrimonio vera e propria si hanno quando:

T  Vincolo di precedente matrimonio

T  Interdizione o incapacità di intendere e volere

T  Impedimento criminale

Il matrimonio può essere impugnato dal coniuge il cui consenso sia stato estorto con la violenza o per ragioni di eccezionale gravità(sfuggire a persecuzioni razziali), sia stato dato scambiando l'identità del coniuge oppure quando uno dei coniugi non avrebbe dato il suo consenso per la celebrazione del matrimonio se avesse saputo delle qualità dell'altro coniuge: esistenza di una deviazione sessuale, malattia fisica o psichica tali da impedire la normale vita coniugale, esistenza di una condanna non inferiore ai 5 anni per delitti non colposi, dichiarazione di delinquenza abituale, condanna non inferiore ai 2 anni per prostituzione, gravidanza non cagionata dal coniuge. Entro un anno dal matrimonio si può chiedere la simulazione quando gli sposi abbiano convenuto di non adempire agli obblighi della vita coniugale. Es. due giovani si sposano per fare contento il padre moribondo.

Di regola l'annullamento ha effetto retroattivo. Non si può però chiudere un occhio su quello che il matrimonio ha creato. Allora la legge chiama matrimonio putativo il matrimonio che i coniugi  reputavano valido. Se hanno contratto il matrimonio in buona fede sono fatti salvi tutti gli effetti nel frattempo prodottisi, se si opera in malafede il matrimonio è valido solo nei confronti dei li.

Nel matrimonio canonico il matrimonio viene celebrato davanti al ministro del culto religioso, in questo caso la pubblicazione deve essere fatta, oltre che sulla porta parrocchiale, anche nella casa comunale, se l'ufficiale di stato non gli viene notificata nessuna  opposizioni rilascia un certificato in cui dichiara quando detto prima, la celebrazione avviene secondo la disciplina canonica alla presenza del sacerdote, questo deve compilare l'atto di matrimonio e inviarlo entro 5 giorni, questo lo trascrive nel registro dei stati civili entro un giorno dal ricevimento dell'atto. Il matrimonio celebrato secondo le regole di un altro culto rappresenta una forma di particolare di matrimonio civile.

I coniugi hanno degli importanti diritti e doveri:

T  Coabitazione: consiste nella normale convivenza di marito e moglie, nella comunione di casa e vita sessuale.

T  Fedeltà: essa è l'obbligo di astenersi da ogni attività sessuale con altra persona.

T  Assistenza: è l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale dell'altro coniuge

T  Collaborazione: i coniugi collaborano nell'interesse della famiglia: decido l'educazione dei li etc

T  La contribuzione ai bisogni della famiglia: ciascun coniuge è tenuto secondo ai propri mezzi e capacità a contribuire ai bisogni familiari.


Regime patrimoniale della famiglia


Dopo la riforma del diritto di famiglia che ha equiparatola posizione dei due coniugi anche in regime patrimoniale che salvo diversa indicazione è costituito dalla comunione dei beni in cui i beni acquistati anche separatamente in costanza di matrimonio. Tuttavia esiste anche la separazione dei beni ovvero la costituzione di un fondo patrimoniale. L'autonomia incontra i seguenti limiti, il divieto di derogare ai diritti e ai doveri previsti dalla legge per effetto del matrimonio, divieto che si riferisce ai doveri patrimoniale previsti dalla legge, divieto di costituzione in dote(beni che la moglie attribuiva il godimento al marito pur restandone la proprietaria) che in questo caso è nulla. Le parti possono cambiare il regime legale della comunione mediante un negozio stipulato con atto pubblico, questo è in ogni momento modificabile.

Nella comunione legale entrano tutti i beni acquistati dopo il matrimonio, i frutti dei beni di ciascun coniuge, proventi dell'attività separate dei coniugi se non ancora consumati, aziende gestite da entrambi e costituite dopo il matrimonio, solo gli utili e dividendi se costituite prima del matrimonio ma gestite da entrambi, non cadono in comunione solo i beni personale di ciascun coniuge acquistati prima del matrimonio, i beni acquistati dopo la matrimonio per mezzo di donazione o testamento quando non sia indicato che andavano alla comunione, beni personali(abiti, orologio, etc.) beni ottenuti a titolo di risarcimento danni, beni per lo svolgimento dell'attività lavorativa del coniuge(possono essere beni immobili: studio professionale, beni mobili registrati: automobile).

L'amministrazione del patrimonio comune spetta ad entrambi i coniugi, gli atti di ordinaria amministrazione possono esse svolti da entrambi disgiuntamente, la rappresentanza in giudizio per atti ordinari è riconosciuta disgiuntamente a entrambi, per atti di straordinaria amministrazione la rappresentanza in giudizio è riconosciuta congiuntamente ai coniugi. I creditori personali dei coniugi possono soddisfarsi sui beni della comunione solo dopo aver escusso i beni personali, i creditori della comunione invece possono soddisfare nella misura della metà del credito sui beni personali se i beni della comunione sono insufficienti. La comunione si scioglie se muore un coniuge o viene dichiarato morto presunto, divorzio, annullamento del matrimonio, separazione personale, separazione dei beni, pronuncia di fallimento, mediante convenzione si attua un regime patrimoniale di verso dalla comunione. L'azienda coniugale si scioglie per accordo dei coniugi da stipulare con atto pubblico. Se accade una di queste cause cessa la comunione e sia attua la divisione del patrimonio comune.

Con una convenzione i coniugi possono escludere o ammettere alcuni beni nella comunione legale che altrimenti non sarebbero ammessi, la comunione prende il nome di convenzione legale. La separazione dei beni attribuisce a ciascun coniuge la proprietà dei beni acquistati durante il matrimonio, anche questa è una convenzione e deve avere la forma richiesta per le convenzioni.

I coniugi possono conferire dei beni in un fondo destinato a far fronte ai bisogni familiare.

Il fondo patrimoniale può essere costituito da beni di entrambi, di uno solo o di un terzo. I frutti del fondo devono essere impiegati per i bisogni della famiglia e la loro amministrazione spetta ad entrambi i coniugi. I debiti contratti per cose non inerenti al bisogno familiare non possono farsi valere sul fondo. Il fondo termina di esistere son l'annullamento del matrimonio o scioglimento di esso.

L'impresa familiare è quella in cui si presta attività di lavoro il coniuge, i parenti entro il 3 grado e affini entro il secondo. Il familiare ha il diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e il diritto a partecipare agli utili o agli incrementi dell'azienda. Il lavoro della donna è considerato peri al maschio. I familiari hanno il diritto di partecipare alla gestione dell'impresa, sono loro che a maggioranza decidono sul da farsi. Il diritto di partecipazione è intrasferibile se non ad altro familiare con il consenso di tutti i partecipanti. Ciascun partecipe ha un diritto di prelazione sull'impresa in caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell'azienda.

Scioglimento del matrimonio: esso può avvenire o per la morte di uno dei coniugi o per il divorzio.

La morte non fa cessare alcuni effetti del matrimonio, es. il coniuge ha diritti di successori sul patrimonio dell'altro, la vedova non può contrarre matrimonio durante il lutto vedovile, la vedova conserva il conserva il cognome del marito, i rapporti di affinità non cessano.

Il divorzio è ammissibile solo quando il giudice, dopo aver fallito il tentativo di conciliazione, accerta che la comunione materiale e spirituale dei coniugi non può essere mantenuta. Le singole cause tassative previste dalla legge sono quando uno dei due coniugi sia stato condannato all'ergastolo per reati particolarmente gravi(incesti, stupro, prostituzione), quando un cittadino abbia ottenuto all'estero l'annullamento del matrimonio, quando il matrimonio non sia stato consumato.

Il divorzio scioglie il matrimonio con possibilità di contrarre nuovo matrimonio, la moglie perde il cognome del marito, uno dei due coniugi deve corrispondere all'altro un assegno periodico in proporzione al proprio reddito, assegna i li a uno di loro con obbligo dell'altro di contribuire al mantenimento, vengono persi i diritti successori.

La separazione personale è la situazione di legale sospensione dei doveri reciproci dei coniugi, salvo quelli di assistenza e reciproco rispetto. Il matrimonio non cessa, quindi non si può contrarre nuovo matrimonio, può finire in qualsiasi momento con la riconciliazione dei coniugi. Esistono tre tipi di separazione:

T  Separazione di fatto: è l'interruzione della convivenza dei coniugi, non ha rilevanza giuridica anche se può essere usata per il divorzio

T  Separazione consensuale: avviene con accordo delle parti che deve essere omologato dal tribunale, esso darà il consenso solo se non sarà in contrasto con l'interesse della prole. A tale scopo può dettare delle condizioni da adottare nell'interesse dei li

T  Separazione giudiziale: è pronunciata dal giudice si istanza di uno o entrambi i coniugi per cui la convivenza sia diventata intollerabile o l'educazione dei li sia in pericolo. E' indifferente di chi sia colpa, però il giudice può stabilirlo e fare in modo che il colpevole dia quanto necessario per il mantenimento, ha rilevanza per i fini successori in quanto solo il coniuge senza addebito ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato. Resta fermo l'obbligo degli alimenti. I li sono affidati a uno di essi. La riconciliazione può avvenire in qualsiasi momento e può essere tacita se riprende con il ritorno a casa di uno dei coniugi o espressa se sancita da un accordo formale. Non richiedono un provvedimento giudiziale per far cessare gli effetti della separazione ma producono effetti da per se.

La filiazione è il rapporto che intercorre tra genitore e lio. A seconda che il lio sia nato durante il matrimonio o fuori di esso prende il nome di legittimo o naturale. Per vedere se il lio è stato concepito dal legittimo marito e in stato di matrimonio la legge dice che il marito è il padre del lio anche se questo può disconoscerlo, si ritiene concepito nel matrimonio il lio nato non prima di 180 giorni dalla sua celebrazione e non dopo 300 giorni dal suo scioglimento. Un lio nato fuori da questo range può lo stesso essere considerato legittimo. La maternità si prova con l'atto di nascita, il matrimonio con il certificato di matrimonio. Con lo status di legittimo il lio al il diritto di essere educato, mantenuto, diritto agli alimenti, diritto successori, dovere di obbedienza ai genitori, instaurazione del rapporto di parentela con i parenti dei genitori.

Il disconoscimento del lio è consentito solo se i genitori non hanno coabitato nel periodo tra il 300 e il 180 giorno prima della nascita, se durante il tempo predetto il marito era affetto da impotenza, se la moglie ha commesso adulterio. Se il disconoscimento è accettato il lio risulta naturale riconosciuto dalla madre.

Azione impugnativa della paternità è diretta a disconoscere il lio nato prima di 180 giorni prima della celebrazione del matrimoni; azione di contestazione della legittimità  mira a negare l'appartenenza del lio alla famiglia, si può impugnare il parto, l'identità del lio, l'annualità del matrimonio; azione di reclamo della legittimità il lio reclama lo status di lio legittimo, non può essere fatta se il lio è già legittimo di qualcun altro, tranne nel caso di supposizione di sostituzione di neonato.

Riconoscimento consiste nella dichiarazione fatta da uno o entrambi genitori che una data persona è lio. lio naturale è quello nato da una coppia non sposato, può essere riconoscibile se le persone non sono sposate o lo sono con matrimonio diversi, irriconoscibile se nato da due parenti che non sapevano di essere tali, se la buonafede è da parte di uno solo dei genitori questo può riconoscere il lio. Il riconoscimento è un atto formale in quanto può essere fatto solo nelle forme prestabilite e irrevocabile, puro visto che non ammette né condizioni né termini, impugnabile solo per effetto di impugnabilità, personale visto che può essere fatto solo dal genitore. Se il riconoscimento avviene nei confronti un ultrasedicenne deve il lio ne deve dare l'assenso.

La legge ha equiparato lo status di lio legittimo con quello naturale il quale ha praticamente gli stessi diritti del legittimo, ha gli stessi diritto mortis causa anche se il lio legittimo può commutare in denaro la parte spettante al naturale, il lio naturale non acquista vincoli di parentela con i parenti dei genitori tranne nei casi previsti dalla legge. Il lio naturale può ricevere lo status di legittimo se i due genitori si sposano tra di loro o su provvedimento del giudice se vi sia, per casi gravi, l'impossibilità per i genitori di sposarsi.

Per l'adozione la legge richiede alcuni requisiti e cioè che i futuri genitori siano sposati da almeno tre anni e la loro età deve superare non meno di diciotto e non più di quaranta quella dell'adottato, devono essere idonei a mantenere e a educare i li, l'adozione è consentita per tutti i minori, se l'adottato ha tra i 12 e 14 anni deve essere sentito, se ne ha più di 14 deve dare il suo assenso. Lo stato di adozione si concretizza con la mancata assistenza morale e materiale non temporanea da parte dei genitori. Prima dell'adozione vera e propria è previsto un periodo di affidamento preadottivo della durata di un anno. L'adottato acquista lo status di lio legittimo e assume il cognome dai nuovi genitori, cessano i rapporti giuridici con i veri genitori tranne quelli di non matrimonio. L'adozione di maggiorenni è consentita a coloro che non hanno li legittimi o legittimati, che abbiano compiuto 35 e che superino i 18 anni di differenza di età con l'adottato. Per esserci adozione serve il consenso delle due parti(adottante e adottato), il consenso dei genitori dell'adottato. Il Tribunale svolge tutte le indagini per vedere se esiste un vantaggio per l'adottato, poi questo prende il nuovo cognome e lo antepone al primo. Non nascono rapporti di parentale tra l'adottato e i parenti dell'adottante. L'adottato acquista i diritti successori. L'affidamento si ha quando il minore sia privo di un ambiente familiare idoneo, la situazione deve essere temporanea, possono diventare affidatari del minore una famiglia, una persona singola o una comunità di tipo famigliare. Gli affidatari sostituiscono i genitori e devono svolgere tutte quelle cose proprie dei genitori, devono anche favorire il reinserimento del minore nella famiglia di origine.

Alimenti è il diritto all'assistenza materiale della persona priva di mezzi che prima veniva mantenuta dalla famiglia. Questo diritto è personalissimo. Perché nasca questo diritto bisogna che ci sia un rapporto di parentela, affinità, adozione, tra alimentante e alimentando, lo stato di bisogno che si trova l'avente diritto accomnato dall'impossibilità di provvedere al proprio mantenimento, le situazioni economiche dell'obbligato. La misura deve essere misurata in proporzione alle situazioni economiche dell'obbligato e del bisogno della domanda. Il modo di somministrazione è indicato dall'autorità giudiziaria. Oltre alle persone legate da vincolo di parentela, affinità, adozione chiunque tramite un contratto può assumersi l'obbligo verso altre persone di mantenerle. Questo obbligo può derivare anche da testamento, ricorre allora il legato alimentare.





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