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Per comprendere la norma dell'art 2332 è utile ricordare la disciplina della nullità e delle invalidità del diritto privato.
Allora, noi sappiamo che l'invalidità nel diritto privato si distingue in
Nullità, riguardano i vizi più gravi di un contratto, la nullità stravolge il contratto, nel senso che un contratto nullo è privo di effetti dall'origine, cioè radicalmente improduttivo di effetti;
Annullabilità, riguardano vizi meno gravi, è dato da vizi della volontà, incapacità.
La caratteristica della nullità del contratto in generale è quella di travolgere il contratto, i latini dicevano che quello che è nullo non può produrre nessun effetto giuridico.
PROBLEMA: la nullità della società, nel caso di una S.p.A., di un organismo produttivo che nasce, che può nascere da un contratto, ma la cui vita, attuazione del contratto di società presuppone ulteriore attività e che quindi con questo si differenzia con gli altri contratti, è assoggettato alle stesse regole? Un contratto di compravendita che è contrario alle norme imperative determina la nullità, si eliminano gli effetti del contratto, quindi chi avesse eseguito le prestazioni ha il diritto di avere indietro le prestazioni eseguite, si deve tornare alla situazione precedente al perfezionamento del contratto. Nel caso della società la situazione è la stessa? ASSOLUTAMENTE No. Perché la società è un contratto, nasce per lo più attraverso un contratto però la società non si esaurisce nel perfezionamento e nella creazione della società, la società è destinata a svolgere attività imprenditoriale, porre in essere una serie di attività giuridicamente rilevanti che sono espressione della vita societaria, mentre il contratto di compravendita una volta che lo perfezioniamo quello è. La società si caratterizza per il fatto che, appunto, è un programma, è un vincolo per un periodo dell'attività. La nascita di una società non è nient'altro che il primo presupposto per fare delle altre cose, compiere delle altre attività.
La situazione, allora, è profondamente diversa, c'è un problema di terzi.
La nullità della società coinvolge i terzi, che sorte hanno i contratti, gli atti compiuti della società successivamente alla sua costituzione se per ipotesi conurassimo una nullità? Quale sarebbe la posizione dei terzi creditori, cioè quei terzi che hanno avuto delle azioni contrattuali, negoziali con la società successivamente alla sua costituzione? La situazioni è profondamente diversa rispetto di un contratto, in cui si tratta di un contratto bilaterale in cui le parti stipulano un contratto sono entrambi parti di questo contratto lo conoscono, lo vagliano. Qui abbiamo una società che svolge delle attività negoziali ulteriori, l'attività contrattuale si traduce in attività esecutiva del programma sociale.
La disciplina della nullità della S.p.A. (art 2332) si distacca dalla disciplina della nullità dei contratti, innanzi tutto perché è circoscritta a delle ipotesi delimitate in modo specifico, quindi i presupposti perché si possa avere nullità non sono quelli, diciamo genericamente, quelli della contrarietà alle norme imperative, assolutamente no, il legislatore vuole circoscrivere, delimitare per bene i casi di nullità della società. Ma, in verità anche se il legislatore la chiama nullità vedremmo poi che concretamente non è una nullità vera e propria, è qualcosa di diverso, è una conseguenza giuridica che non è quella della nullità, cioè l'eliminazione radicale, definitiva degli effetti della società, proprio perché la società è un istituto, un organismo economico per il quale non è pensabile la conseguenza della nullità, cioè la privazione degli effetti, proprio perché una società dal momento in cui nasce, iscritta nel registro delle imprese, compie attività giuridica, quindi tutto questo non può essere cancellato con un colpo di spugna della nullità.
Allora, vediamo quali sono i casi di nullità, art 2332, quando la nullità può essere dichiarata e quali conseguenze comporta.
I casi di nullità sono:
Mancata stipulazione dell'atto costitutivo nella forma dell'atto pubblico. Ricordate che abbiamo detto, parlando della costituzione, che bisogna recarsi dal notaio che nella forma dell'atto pubblico stipula, redige l'atto costitutivo. È una clausola di forma, l'atto pubblico è necessaria come forma per la validità del contratto. Se manca è un'ipotesi di nullità della società;
Illiceità dell'oggetto sociale. L'oggetto sociale è contrario a norme imperative, per esempio società che si propone come oggetto sociale lo svolgimento di un attività di contrabbando;
Mancanza nell'atto costitutivo di ogni indicazione riguardante la denominazione della società, o i conferimenti, o l'ammontare del capitale sociale o l'oggetto sociale. Quindi mancano gli elementi identificativi base: denominazione, conferimenti, capitale sociale, oggetto sociale, gli elementi identificativi, cuore della società. Se manca il cuore della società non si sa neanche in presenza di che cosa siamo, quindi nullità.
Attenzione Quando può essere dichiarata la nullità?soltanto dopo che la società è iscritta nel registro delle imprese, perché l'iscrizione nel registro delle imprese è con valenza costitutiva, cioè l'impresa nasce solo e soltanto con l'iscrizione nel registro delle imprese.
Attenzione! Non ci dice la società della quale venga dichiarata la nullità non produce effetto, tutta l'attività compiuta dalla società è priva di efficacia. Se dovessimo seguire i canoni classici delle conseguenze di diritto privato con la nullità dei contratti, dovremmo sostenere che se fosse una vera nullità, ci dovrebbe la nullità di tutti gli atti che la società ha compiuto. Questa è una conseguenza inaccettabile, perché siamo davanti ad un'attività economica, ci sono gli interessi dei terzi. Allora, il legislatore cosa dice: la sentenza che dichiara la nullità nomina i liquidatori, cosa significa? Che la sentenza che accerta la nullità pone la società in stato di liquidazione. La nullità non è una propria vera nullità, ma è infondo un ipotesi di scioglimento, detto meglio, le ipotesi in relazione alle quali, che abbiamo indicato in tre casi, in relazione le quali il legislatore prevede la nullità della società, sono ipotesi che non fanno scattare la nullità in senso tecnico come nel diritto privato, ma che fanno scattare lo scioglimento della società.
Che cosa succede a riguardo la posizione dei soci e alla posizione dei terzi che hanno stipulato contratti, assunto vincoli con la società, rapporti giuridici con la società
Poniamo il caso che i soci si sono impegnati a conferire e poniamo ancora il caso in cui i soci abbiamo assunto l'obbligo di conferire in denaro e di fatto abbiano versato 25% del capitale sociale. Se fosse una nullità, diciamo, civilistica dovremmo dire che travolta la società, i soci siccome i vincoli non hanno più effetto, i soci dovrebbero essere liberati dall'obbligo di conferire ulteriori conferimenti perché è venuto meno il contratto, ma non è una nullità abbiamo detto, l'esigenza è soprattutto quella di calibrare le conseguenze della nullità con il fatto che è un organismo produttivo. Allora, qual è il tema? Che ci potrebbero essere dei terzi da tutelare, se i soci fossero svicolai dalle loro obbligazioni, se potessero addirittura riprendersi immediatamente i loro conferimenti eseguiti e allo stesso tempo fossero liberati di effettuare il versamento del 75% dei conferimenti in denaro residui, la conseguenza sarebbe che i terzi, che hanno dei crediti nei confronti della società, di non essere soddisfati.
Perché parliamo solo di conferimenti in denaro
Perché i conferimenti in natura devono essere immediatamente eseguiti all'atto della sottoscrizione, quindi non si pone il problema dell'obbligo di effettuare conferimenti perché il conferimento in natura deve essere immediatamente eseguito al momento della sottoscrizione del capitale sociale.
Altro punto, i contratti che la società avesse stipulato con i terzi che fine fanno, sono travolti a questa nullità, oppure rimangono in piedi? Secondo il diritto privato dovrebbero essere travolti se fosse una nullità, ma non è una nullità del diritto privato.
Un contratto stipulato prima della dichiarazione della nullità, è un contratto valido, efficace, vincolante per la società, perché, il terzo fa affidamento sul contratto stipulato con la società, confida sulla validità ed efficacia del contratto. Se la norma avesse previsto che per effetto della nullità della società fosse travolti i contratti stipulati con i terzi la conseguenza sarebbe devastante per i rapporti con i terzi, perché i terzi all'esterno saprebbero che l'ordinamento italiano in un ipotesi di nullità della società (che non possono controllare, perché non possono fare la verifica se c'è nullità della società) se fosse così, contrattare con una società italiana sarebbe pericolosissimo.
Questa norma che invece, salvaguarda l'efficacia del contratto fa in modo che il terzo sappia che quando viene dichiarata la nullità della società egli è tutelato. È una norma di tutela dei terzi, che incentiva la contrattazione con la S.p.A., vuole eliminare qualunque resistenza alla contrattazione con le S.p.A., quindi elimina il rischio, il timore, la ritrosia che i terzi avrebbero che vi fosse il rischio di vedere cancellato il loro contratto. Il legislatore tutela i terzi ma in via indiretta non vuole fare altro che tutelare l'interesse indiretto delle S.p.A. italiane, perché incentivando o comunque eliminando le regole dei terzi per contrattare con le società in fondo incentiva la contrattazione tranquillizzando i terzi. Tranquillizzare i terzi in fondo ne beneficia la società perché favorisce una libera contrattazione con le nostre società.
Prima di analizzare le azioni parliamo della morosità art 2344. Abbiamo detto, il socio che deve conferire beni in denaro è tenuto a versare il 25% immediatamente, salvo poi gli amministratori dovranno e potranno chiedere i versamenti residui quando lo riterranno, in base alla necessità della società. Allora, gli amministratori procederanno al richiamo dei versamenti ancora dovuti quel 75% che soci sono obbligati a conferire in denaro non ancora eseguito, chiederanno a i soci di effettuare i versamenti ancora dovuti.
Che cosa succede se il socio non effettua i versamenti ancora dovuti
banca o di un intermediario autorizzato alla negoziazione nei mercati regolamentati.." v:shapes="_x0000_s1031">
Perché per un corrispettivo non inferiore ai conferimenti ancora dovuti
Perché il socio ha promesso un conferimento quindi si annacquerebbe il capitale sociale.
In mancanza di offerte possono far vendere le azioni a rischio e per conto del socio, a mezzo di una banca o di un intermediario autorizzato alla negoziazione nei mercati regolamentati. Quindi far vedere le azioni in modo da recuperare le somme. Però, se la vendita comunque non può aver luogo:
Le azioni devono essere annullate (estrema ratio) perché vi è il rischio di annacquamento del capitale sociale, il capitale deve essere sempre reale e non apparente.
Se con l'annullamento delle azioni e quindi della diminuzione del capitale sociale, se quest'ultimo scende al di sotto del minimo legale, si verifica una causa di scioglimento? Il capitale deve essere ridotto in misura pari alle azioni. Se il capitale sociale scende al di sotto del minimo legale per perdite inferiori al terzo non è una causa di scioglimento, perché viene considerata ipotesi non grave, però quindi è un ipotesi diversa, cioè è come se il capitale in qualche modo mancasse dall'origine, a mio avviso la soluzione sarebbe di fare comunque un aumento del capitale quanto meno il minimo legale per evitare qualunque problema, escluderei che la società possa rimanere indefinitivamente con il capitale al di sotto del minimo legale, però bisogna riconoscere che non esiste una causa di scioglimento specifica che ricollega al semplice venir meno del minimo legale ipotesi di scioglimento, quindi diciamo che formalmente non abbiamo nessuna norma che ci dice che quando si scioglie sotto il minimo legale bisogna ricapitalizzare, la norma non prevede quest'ipotesi.
Le azioni sono una frazione del capitale sociale. Il capitale sociale si divide in parti, le azioni rappresentano la partecipazione sociale, partecipazione sociale minima, sono l'unità di misura della partecipazione sociale, unità di misura minima.
Capitale sociale di 200.000 euro, 200.000 azioni da un euro le azioni devono avere tutte identico v.n. non ci può essere un azione da v.n. di 1 euro e un'altra dal v.n. di 2 euro. Si diventa soci quanto meno con un azione, ma il socio può possedere anche più azioni, può essere proprietario di più azioni, di un pacchetto di azioni, di un gruppo di azioni. Ogni azione è attributiva di diritti sia amministrativi, sia patrimoniali. È l'unità minima di partecipazione indivisibile. La singola azione è indivisibile.
Che cosa vuol dire unità minima della partecipazione
Vuol dire che il capitale si fraziona in tante parti quanto sono le azioni, e la parte minima base è l'azione che ha un v.n., il v.n. è uguale per tutte le azioni. Quindi quando parliamo di capitale sociale di 200.000 euro e parliamo di numero di azioni di 200.000 noi sappiamo che il v.n. dell'azione è di un euro. Viceversa, se diciamo che la società è una società con 200.000 azioni emesse ciascuna del v.n. di un euro non c'è bisogno che indichiamo nell'atto costitutivo che il capitale sottoscritto è di 200.000 euro (200.000 azioni X 1 euro = 200.000 euro di capitale). Quindi, anche nel linguaggio, quando diciamo che il socio è titolare di una frazione del capitale di 50.000 euro, possiede 50.000 euro di capitale stiamo dicendo in sostanza, che possiede 50.000 azioni da un euro.
Le azioni sono dei titoli nominativi per lo più, quindi sono dei titoli di credito, sono dei pezzi di carta, dei documenti, tranne nel caso delle società quotate in borsa dove abbiamo la c.d. dematerializzazione. Le S.p.A. ordinarie sono società in cui l'azione è rappresentata da un documento, da un titolo di credito, da un pezzo di carta, in cui sostanzialmente c'è scritto: ci sono gli elementi identificativi dell'azione e il soggetto titolare di quell'azione. Quell'azione circolerà come tutti titoli nominativi: doppia annotazione; sul titolo e sul registro (in questo caso il libro dei soci). Qui la partecipazione sciale è incorporata in un documento, che identifica gli elementi essenziali identificativi dell'azione.
Nelle S.p.A. quotate in borsa queste azioni non sono rappresentate da documenti cartacei perché le azioni quotate in borsa sono destinate a circolare in una rapidità, in una quantità assolutamente spropositata. Se le azioni delle S.p.A. quotate in borsa fosse dei documenti cartacei la circolazione sarebbe impossibile, il mercato azionario sarebbe impossibile, allora come avviene la circolazione? Avviene sul presupposto della c.d. dematerializzazione, cioè le azioni non sono più materializzate in un documento esistono ma soltanto come, diciamo, registrazione contabile, cioè ogni società ha una registrazione nei suoi atti interni della contabilità dei numero delle azioni emesse, quando voi acquistate delle azioni attraverso un mediatore autorizzato (la banca) da una società vi è tutto un circuito virtuale elettronico in cui la titolarità vostra dell'azione risulta dalle annotazioni contabili. La circolazione avviene attraverso annotazioni contabili elettroniche.
Quindi la differenza tra S.p.A. ordinarie e S.p.A. quotate in borsa è che nelle S.p.A. quotate in borsa manca l'azione come documento cartaceo, però le regole di circolazione sono ,in via generale, sempre quelle riconducibili a titoli di credito.
Le azioni abbiamo detto sono una parte del capitale, qual è il principio fondamentale in materia di azioni? L'art 2346 è una norma fondamentale nella conoscenza del diritto delle S.p.A. che dobbiamo assolutamente conoscere.
Cioè per essere soci bisogna essere titolare di almeno un azione.
Cioè le azioni hanno uguale valore nominale. Può capitare che la società emetta azioni senza valore nominale espresso nelle azioni, un motivo di comodità,c'è un v.n. dell'azione ma non è espresso, in questo caso quando si parla delle azioni non si dirà che il socio è proprietario di 100.000 azioni da un euro in una società di 200.000 euro si dirà che il socio X è proprietario del 50% del capitale sociale. È un meccanismo di semplice comodità operativa il fatto di avere azioni senza v.n. espresso. Il codice dice azioni senza valore nominale, in realtà non sono azioni senza v.n. in assoluto, sono azioni il cui v.n. non viene espresso. Non esistono, diciamo, fisicamente le azioni, il legislatore vuole semplificare il meccanismo di funzionamento della società e quindi evita di avere dell'azioni con v.n. espresso.
Molto importante:
Che cosa vuol dire? Sempre la stessa storia, il capitale non può essere fittizio o apparente. Il principio è: IL CAPITALE NON DEVE ESSERE APPARENTE.
Con questa norma s'introduce una norma che prima della riforma non esisteva:
Che cosa vuol dire questa norma?
Capitale sociale 500.000 euro sottoscrivo 200.000 euro le azioni non possono superare quel valore, supponiamo che le azioni abbiano un v.n. di un euro potrà avere solo 200.000 azioni. Nella chiusura del comma cosa dice? L'atto costitutivo può prevedere una diversa assegnazione delle azioni. Cosa vuol dire? Se ho un capitale di 500.000 euro, 500.000 euro devono entrare, nei rapporti interni il legislatore è come se dicesse fatte come vi pare. Si emettono certe azioni sotto la pari del 10% e certe azioni sopra la pari del 10%. Sopra la pari vuol dire che l'azione viene emessa a un prezzo superiore al v.n., se qualcuno ha un'emissione sotto la pari, a un conferimento inferiore rispetto al valore nominale ci deve essere qualcun altro sopra la pari. Cosa vuol dire questo? Siccome il valore totale complessivo dei conferimenti deve essere pari al capitale sociale il discorso è; ci può essere uno che a l'azione (da 1 euro) 0,80 per quello che a 0,80 ci deve essere un altro che a 1,20 (sopra la pari), perché altrimenti il capitale sociale rimane scoperto. Il capitale sociale non può essere apparente
Principio generale
Si tratta dei rapporti interni fra i soci l'importante che il capitale sia di 500.000. lo statuto può prevedere un'assegnazione delle azioni non proporzionale all'ammontare dei conferimenti eseguiti. Il socio che ha sottoscritto 300.000 euro per accordi interni tra le parti, si prevede che anziché effettuare un conferimento di 300.000 euro effettui un conferimento di 250.000 euro, gli verranno assegnate più azioni del conferimento effettivamente eseguito. Ha un'assegnazione più che proporzionale. Corrispondentemente, per forza perché il capitale deve essere coperto, l'altro socio avrà un'assegnazione di azioni in misura meno che proporzionale, cioè avrà azioni per 200.000 euro ma dovrà effettuare un conferimento per 250.000 euro.
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