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PERSONA FISICA

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PERSONA FISICA


È il destinatario delle regole che il diritto pone e quindi il centro di imputazione d'interesse.

CAPACITA' GIURIDICA è l'idoneità del soggetto ad essere destinatario di norme giuridiche. La si acquista con la nascita (criterio principale - art. 1); il momento della nascita è individuabile con il primo atto respiratorio del soggetto. Eccezione all'art. 12 :"i diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all'evento della nascita", quindi chi è concepito e non è ancora nato può essere capace giuridicamente (art. 462: il concepito può essere nominato erede in caso di successioni).

CAPACITA' D'AGIRE è l'idoneità del soggetto a compiere attività giuridiche, cioè ad esercitare i propri diritti e ad adempiere ai propri obblighi. La si acquista quando il soggetto sia in grado di curare i propri interessi e che a tal fine abbia raggiunto la necessaria maturità psico-fisica. La legge fissa un criterio uguale per tutti per stabilire l'età di raggiungimento della capacità d'agire: la maggiore età è stata fissata al compimento del 18° anno.




INCAPACITA' LEGALE


Incapacità dovuta alla minore età il soggetto che non abbia raggiunto la maggiore età non ha la capacità d'agire e quindi non ha la capacità psico-fisica per curare i propri interessi. È un incapacità assoluta.

Eccezioni: EMANCIPAZIONE (incapacità limitata): il minore che abbia compiuto minimo 16 anni previa autorizzazione del tribunale può contrarre matrimonio e compiere atti di ordinaria amministrazione;

per gli atti di straordinaria amministrazione che possono comportare grave pregiudizio per il soggetto, il soggetto è assistito da un curatore;

Il minore viene autorizzato dal tribunale ad avviare un'attività d'impresa. Il tribunale deve valutarne l'effettiva capacità psico-fisica, per poter compiere attività giuridiche, può compiere anche gli atti di straordinaria amministrazione (capacità d'agire piena).


Incapacità dovuta alla salute


INTERDIZIONE GIUDIZIALE: è l'ipotesi dell'infermità mentale, della cecità e del mutismo dalla nascita che privano il soggetto di agire nei propri interessi. Questo incide oltre sulla sfera patrimoniale, anche su quella personale (non può contrarre matrimonio, non può far testamento, ecc.). Il soggetto completamente incapace sarà assistito da un tutore nominato dalla sentenza del giudice.

INABILITAZIONE: è ipotesi meno grave, anche qui c'è la sentenza del giudice previo accertamento della condizione psico-fisica. Il soggetto si trova nelle stesse condizioni del minore emancipato. Quindi anch'egli visto le sue condizioni di incapace limitato avrà bisogno dell'assistenza di un curatore, così come avranno bisogno i soggetti che abitualmente fanno uso di alcool e sostanze stupefacenti.


Incapacità dovuta alla condotta consegue nei confronti di chi pur essendo maggiorenni e sani di mente, ha però una condotta disdicevole che lo hanno condotto ad ottenere una condanna all'ergastolo o ad una pena reclusoria superiore a 5 anni con annesso una sentenza del giudice di INTERDIZIONE LEGALE, per cui lo Stato impedisce al soggetto di compiere atti giuridici di qualunque grado senza l'assistenza di un tutore perché completamente incapace.

INCAPACITA' NATURALE il soggetto pur essendo dotato di capacità d'agire si trova in una situazione d'incapacità che non è stata ancora presentata al giudice ovvero si trova momentaneamente in una situazione d'incapacità d'intendere e di volere. Quindi sebbene il soggetto è legalmente capace, però sia in una situazione transitoria di incapacità di agire.


Il luogo in cui la persona vive e svolge la propria attività ha importanza per l'ordinamento giuridico. In relazione alle persone fisiche l'ordinamento giuridico prende in considerazione (art. 43) il domicilio cioè il luogo dove abitualmente il soggetto svolge la sua attività; per la persona giuridica si tratta della sede operativa; la residenza cioè il luogo dove anagraficamente vive la persona fisica o dove è stabilita la sede principale di una persona giuridica; la dimora il luogo dove la persona fisica attualmente si trova (riguarda soltanto la persona fisica).


La personalità giuridica dell'individuo si estingue con la morte. La determinazione del momento esatto in cui la morte può considerarsi verificata suscita numerose incertezze. Non sempre la morte di una persona può essere constatata, come, nei casi normali, avviene. L'ordinamento si preoccupa, anzitutto, della conservazione del patrimonio della persona ssa:


SCOMPARSA: quando del soggetto mancano notizie da un certo periodo di tempo (art.48). L'ordinamento giuridico si preoccupa della conservazione del patrimonio della persona ssa per cui il tribunale accertato il requisito di SCOMPARSA del soggetto nomina un curatore del patrimonio (rappresentante legale) per la cura degli atti di ordinaria amministrazione cioè quelli tendenti alla conservazione del patrimonio.


ASSENZA: è una situazione che si verifica quando la ssa del soggetto si protrae per più di 2 anni. Trascorsi 2 anni dall'ultima notizia, il tribunale dichiara con sentenza l'ASSENZA. Quindi i presunti eredi vengono immessi nel possesso temporaneamente dei beni dell'assente; questo dà luogo però soltanto al godimento provvisorio dei beni, per un fatto di evitare il deperimento dei beni del patrimonio.


DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA: avviene con dichiarazione del giudice del tribunale dopo che sono trascorsi almeno 10 anni dall'ultima notizia del soggetto; produce effetti analoghi alla morte: gli aventi diritto possono oltre che godere, anche disporre liberamente dei beni, il coniuge può anche contrarre nuovo matrimonio.

Se la persona dovesse ritornare o se ne prova l'esistenza, cadono tutti gli effetti della dichiarazione di morte presunta. La riacquisizione di tutti i suoi beni, oppure se alienati, egli ha diritto a conseguire il prezzo di alienazione; il nuovo matrimonio contratto dal coniuge è invalido.





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