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Tra i fatti giuridici naturali ha particolare importanza il tempo. Il tempo, che è un fattore così importante nelle vicende umane, è preso in considerazione dall'ordinamento giuridico sotto vari aspetti. Assai spesso le attività giuridiche si devono compiere entro periodi di tempo determinati. Da ciò la necessità di regole che stabiliscano come i termini devono essere calcolati. Il decorso di un determinato periodo di tempo insieme con altri elementi può dar luogo all'acquisto o all'estinzione di un diritto soggettivo: e ciò in quanto, se una situazione di fatto si protrae a lungo nel tempo, l'ordinamento tende ad equiparare la situazione di diritto a quella di fatto.
PRESCRIZIONE ESTINTIVA: produce l'estinzione del diritto soggettivo per effetto dell'inerzia del titolare del diritto stesso che non lo esercita (art. 2934) o non ne usa (art. 954) per il tempo determinato dalla legge. Per il fatto che un diritto soggettivo non viene esercitato, si forma nella generalità delle persone la convinzione che esso non esista o sia stato abbandonato. D'altro canto, sorgendo contestazioni, riesce difficile, quando sia decorso notevole periodo di tempo, la dimostrazione della nascita e correlativamente dell'estinzione di un rapporto giuridico.
Stabilita per una ragione d'interesse generale, la prescrizione estintiva è un istituto di ordine pubblico e, quindi, le norme che stabiliscono l'estinzione del diritto e il tempo necessario perché ciò si verifichi sono inderogabili. Perciò le parti non possono rinunciare preventivamente alla prescrizione (art. 2937) né prolungare né abbreviare i termini stabiliti dalla legge (art. 2936). Si rifletta, del resto, che, se fosse consentito alle parti di rinunziare preventivamente alla prescrizione, la rinunzia alla prescrizione, diverrebbe una clausola di stile, che verrebbe, cioè, apposta in tutti i contratti, e le disposizioni sulla prescrizione rimarrebbero lettera morta.
La regola è che tutti i diritti sono soggetti a prescrizione estintiva; ne sono esclusi i diritti indisponibili come gli stati, la potestà dei genitori sui li minori (diritti imprescrittibili) (art. 2934). La ragione dell'esclusione è che questi diritti sono attribuiti al titolare nell'interesse generale e costituiscono, spesso, oltre che un potere, anche un dovere: perciò l'ordinamento giuridico, come non dà rilevanza alla volontà di rinunzia, così non attribuisce nemmeno effetto all'inerzia del titolare. Anche il diritto di proprietà non è soggetto a prescrizione estintiva (art. 948), perché anche il non uso è un'espressione della libertà riconosciuta al proprietario: inoltre la prescrizione ha sempre come finalità il soddisfacimento di un interesse, laddove l'estinzione del diritto di proprietà per non uso avvantaggerebbe nessuno. Anche il proprietario, peraltro, può perdere il suo diritto qualora un terzo usucapisca il bene (art. 948).
Sono inoltre imprescrittibili sia l'azione di petizione di eredità (art. 533), sia l'azione per far dichiarare la nullità di un negozio giuridico (art. 1422). Non sono nemmeno prescrittibili le singole facoltà che formano il contenuto di un diritto soggettivo: esse si estinguono se e in quanto si estingua il diritto soggettivo o il potere, di cui costituiscono le manifestazioni. Infine l'art. 2934 cita testualmente che ogni diritto si estingue per prescrizione, per la questione se la prescrizione estingua il diritto o l'azione.
Presupposto della prescrizione estintiva è l'inerzia del titolare del diritto soggettivo. Poiché non si può parlare d'inerzia quando il diritto non può essere fatto valere, la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto avrebbe potuto essere esercitato: quindi se il diritto deriva da un negozio sottoposto a condizione o a termine, la prescrizione decorre dal giorno in cui la condizione si è verificata o il termine è scaduto.
La prescrizione non opera, allorché sopraggiunga una causa che giustifichi l'inerzia stessa, oppure nel caso in cui l'inerzia stessa venga meno:
La sospensione è determinata o d particolari rapporti fra le parti (art. 2941), o dalla condizione del titolare (art. 2942). Le cause indicate sono tassative, cosicché i semplici impedimenti di fatto non valgono ad impedire il decorso della prescrizione;
L'interruzione ha luogo o perché il titolare compie un atto (art. 2943) con il quale esercita il diritto o perché il diritto viene riconosciuto dal soggetto passivo del rapporto (art. 2944).
La differenza tra la sospensione e l'interruzione è la seguente. La sospensione spiega i suoi effetti per tutto il periodo per il quale gioca la causa giustificativa dell'inerzia, ma toglie valore al periodo eventualmente trascorso in precedenza. Perciò può paragonarsi ad una parentesi. Nella sospensione il tempo anteriore al verificarsi della causa si sospensione non perde la sua efficacia e si somma con il periodo successivo alla cessazione dell'operatività della causa di sospensione. Invece, l'interruzione, facendo venir meno l'inerzia, toglie ogni valore al tempo anteriormente trascorso: dal verificarsi del fatto interruttivo, però, cominci a decorrere un nuovo periodo di prescrizione (art. 2945).
PRESCRIZIONE PRESUNTIVA: hanno fondamento, natura e disciplina differenti dalla prescrizione estintiva. Esse si basano sulla considerazione che vi sono rapporti della vita quotidiana, nei quali l'estinzione del debito può avvenire senza che il debitore abbia cura di richiedere e conservare una quietanza, che gli garantisca la possibilità di provare, anche a distanza di tempo, di avere già provveduto ad estinguere il debito. Si noti bene: non è che il debito si estingua, ma si presume che si sia estinto, ossia il debitore è esonerato dall'onere di fornire in giudizio la prova dell'estinzione, come altrimenti dovrebbe in base alla regola generale (art. 2697).
DECADENZA: alla base della decadenza sta il decorso di un termine perentorio, senza riguardo alle circostanze subiettive che abbiano determinato l'inutile decorso del termine. Perciò la decadenza produce l'estinzione del diritto in virtù del fatto oggettivo del decorso del tempo, esclusa, in genere, ogni considerazione relativa alla situazione soggettiva del titolare. La decadenza implica, quindi, l'onere di esercitare il diritto esclusivamente entro il tempo prescritto dalla legge. Ad essa non si applicano le norme relative all'interruzione e alla sospensione, salvo che sia disposto altrimenti (art. 2964). La decadenza può, quindi, essere impedita solo dall'esercizio del diritto mediante il compimento dell'atto previsto (art. 2966).
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