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SERVIZI BACARI. PARABANCARIO.

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SERVIZI BACARI. PARABANCARIO.


29. I crediti documentari.

Credito documentario è qualsiasi stipulazione, comunque denominata e descritta, in base alla quale una banca(banca emittente), operando su richiesta e conformemente alle istruzioni di un cliente(ordinante),

a)è tenuta ad effettuare un amento ad un terzo(beneficiario)o a suo ordine, oppure a are o accettare tratte emesse dal beneficiario o,



b)autorizza altra banca ad effettuare tale amento oppure a are, accettare o negoziare tali tratte

contro consegna dei documenti prescritti ed a condizioni che siano osservati i termini e le condizioni del credito.

La banca assume nell'operazione compiti di mandataria, ma anche, normalmente, di finanziatrice.

Il senso del suo intervento sta anche in questo, e nel fatto che i meccanismi del credito, dal mutuo all'anticipazione , all'apertura di credito, si inseriscano positivamente nell'intermediazione delle materie prime e delle merci.

I protagonisti dell'affare sono normalmente tre, una banca, un venditore e un compratore che sono poi nell'ordine l'emittente, il beneficiario e l'ordinante.

Il credito può essere revocabile o irrevocabile.

Nel primo caso corrisponde alla semplice delegazione di amento, la banca può revocare o modificare il credito in qualsiasi momento.

Nel secondo essa assume un impegno inderogabile nei confronti del beneficiario.

Il credito irrevocabile può essere a sua volta confermato o no.

Le regole ed usi uniformi non contengono un'elencazione dei documenti che il venditore è tenuto a consegnare alla banca.

La banca dunque a il venditore beneficiario o ne a o ne accetta o negozia le tratte contro la presentazione dei documenti rappresentativi, normalmente cioè contro duplicato della lettera di vettura e della polizza di assicurazione.

La banca non può ne are ne accettare tratte se queste sono incomplete o irregolari, altrimenti risponde verso il compratore ordinante.

Questi deve ritirare i documenti e rimborsare la banca allorché l'operazione è avvenuta contro documenti che appaiono conformi alle condizoni del credito.


30. I depositi a custodia e in amministrazione.

Tra i servizi che la banca rende normalmente al cliente particolare rilievo assumono i depositi a custodia  e la locazione delle cassette di sicurezza.

Il deposito di titoli e valori a semplice custodia è la forma elementare del deposito, che non contempla di regola da parte della banca il compimento di alcuna attività di amministrazione.

Oggetto della prestazione è la custodia dei titoli.

Il deposito di titoli e valori a semplice custodia è di regola un deposito regolare.

I titoli debbono essere identificati e come tali custoditi dalla banca.

La banca percepisce per il deposito i diritti di custodia e di commissione stabiliti nelle condizioni generali di contratto.

Normalmente il deposito di titoli è regolare ed in amministrazione.

La banca assume cioè un duplice obbligo, diversamente regolato anche se ricondotto all'unica matrice contrattuale, di custodire i titoli e di curarne l'amministrazione, cioè di seguirne la vita e le vicende esigendo dividendi ed interessi, incassando titoli estratti o premi, provvedendo all'esercizio o alla vendita dei diritti d'opzione.

Alla banca spetta un compenso nella misura stabilita dalle convenzioni o dagli usi che il rimborso delle spese necessarie da essa fatte.

Per quanto riguarda i depositi chiusi: una visita ai caveaux delle banche principali rivelerebbe, sotto la discreta protezioni di pacchi, imballi e bauli, la presenza di veri tesori: tappeti, arazzi, argenteria e quadri di autore.


31. Le cassette di sicurezza.

Esse sono dei contratti nominati e tipici.

Con la stipulazione, consensuale, del contratto, la banca mette a disposizione del cliente una cassetta, munita di doppia serratura, e la cui caratteristica sta appunto nel fatto che non la si possa aprire senza l'uso di due chiavi, una , di serie, in possesso della banca, l'altra, in un unico esemplare, in possesso dell'utente. Eccezionalmente al cliente possono essere consegnate due chiavi.

La legittimazione all'uso della cassetta è rigorosamente nominale.

All'utente viene rilasciato un documento recante il numero della cassetta.

Questo è unico come, di regola, la chiave.

La cassetta di sicurezza non è utilizzabile allorché si siano perduti il documento e/o la chiave.


32. Le sectiune di credito.

A cavallo tra i servizi bancari e l'attività parabancaria si collocano le c.d. sectiune di credito dirette a consentire al loro possessore l'effettuazione di compere di merce e l'acquisizione di servizi senza contestuale versamento di denaro, mediante appunto l'uso della carta e del credito concesso con essa all'emittente.

La carta di credito presenta il vantaggio di far ottenere prestazioni anche se si è sprovvisti dei normali mezzi di amento.

L'operazione che va sotto il nome di carta di credito ha struttura complessa: trilaterale o, se si preferisce, triangolare.

Presuppone un rapporto contrattuale tra l'ente che l'emette ed il fruitore, alla cui base stanno l'obbligo dell'emittente di are ai fornitori convenzionati il prezzo dei beni o servizi ottenuti; e collegata con esso, strumentale alla sua attuazione, una convenzione stipulata tra l'emittente ed i fornitori, in virtù della quale i secondi si obbligano a prestare i servizi o i beni richiesti dai fruitori ed il primo a arne il prezzo: ed in cui, a fronte di quest'ultimo impegno, sta quello del fornitore di corrispondere la provvigione sugli affari conclusi.


33. Convenzioni di corrispondenza. Stanze di compensazione.

Strumentali alle prestazioni di servizi, in particolare al servizio incasso per conto dei clienti ed ai regolamenti delle reciproche partite di dare e di avere sono, a livello di rapporti tra banche, le c.d. convenzioni di corrispondenza e l'organizzazione delle stanze di compensazione.

L'istituto della compensazione è alla base anche della stanza e del suo funzionamento.

A essa affluiscono giornalmente le operazioni di entrata e uscita in effetti ed in contanti che vengono azzerate sino a concorrenza ed eseguite per la sola differenza in più o in meno che ne risulta.

Essa opera sul solo piano contabile.

Importa tuttavia su tale piano un'estrema semplificazione dei movimenti di denaro e di titoli tra un azienda di credito e un'altra.

La stanza di compnsazione non è un istituto di diritto pubblico, anche se creato per legge e affidato alla gestione della banca d'Italia.


34. Conclusioni sull'attività parabancaria. In particolare dei fondi comuni di investimento e delle sollecitazioni del pubblico risparmio. Le SICAV.

Col factoring si accrescono, più di quanto non consenta il tradizionale contratto di sconto, le liquidità imprenditoriali, con il leasing, operativo e finanziario, si realizza, o almeno tende a realizzarsi, un positivo punto di incontro tra i produttori ed istituti di credito e di assicurazione; con i fondi comuni, siano essi aperti o chiusi, mobiliari o immobiliari, si coordinano, nella raccolta, rastrellamento e razionale allocazione dei risparmi l'attivà, e i benefici, delle società di gestione e delle banche depositarie dei valori.



i fondi comuni di investimento possono essere chiusi: caratterizzati cioè da un importo fisso di sottoscrizioni e destinati a finanziarie e ben definiti investimenti di cui è dichiarata la dimensione e la qualità.

I punti chiave della disciplina sono:

a)  la gestione è riservata a una società per azioni il cui capitale sociale versato non sia inferiore a due miliardi e che sia autorizzata;

b) il fondo può essere istituito con semplice deliberazione dell'assemblea ordinaria della società di gestione;

c) il regolamento deve prevedere l'indicazione della banca cui è affidata la custodia del patrimonio del fondo e da scegliersi tra le aziende e gli istituti che posseggono determinati requisiti;

d) la banca esercita funzioni sia di depositaria dei titoli e dei valori sia di esecutrice delle operazioni decise dalla società di gestione sia di accertamento della loro regolarità e legittimità;

e) il fondo è composto, di regola, di valori mobiliari: costituisce patrimonio autonomo a tutti gli effetti dal patrimonio della società di gestione e da quello dei partecipanti; su di esso non sono ammesse azioni dei creditori della società gerente;

f)  i diritti dei sottoscrittori sono rappresentati da certificati di partecipazione, nominativi o al portatore;

g) i partecipanti hanno diritto di chiedere in qualsiasi tempo, il rimborso delle quote; sono legittimati a proporre l'azione di responsabilità nei limiti del proprio interesse;

le funzioni di vigilanza sulle società di gestione autorizzate spettano alla banca d'Italia talore di conserva con la CONSOB.



Il fondo in quanto tale non ha in se nessuna soggettività.

Non è una persona giuridica.

Non è né una società né un'associazione.

Il fondo è elemento puramente passivo della fattispecie, di cui sono soggetti attivi la società di gestione e la banca depositaria.

Il fondo è un patrimonio autonomo distinto a tutti gli effetti da quelli della società di gestione e dei partecipanti.

Costituisce in altre parole un patrimonio separato.

Patrimonio separato e perciò insensibile a vicende patrimoniali diverse da quelle degli elementi che lo compongono: la cui titolarità non  può che ricondursi alla società di gestione.

Quanto al ruolo della banca essa è certamente sotto il riflesso della custodia una depositaria, e direi, sotto quello dell'esecuzione delle operazioni decise dalla società di gestione una sua mandataria.





Per quanto riguarda le SICAV esse sono società per azioni aventi ad oggetto esclusivo l'investimento collettivo in valori mobiliari del patrimonio raccolto mediante l'offerta al pubblico in via continuativa di proprie azioni e costituibili previa autorizzazione del Ministro per il tesoro.

Le loro caratteristiche essenziali sono le seguenti:

a)  il capitale(stabilito nel minimo di 10 miliardi o nell'ammontare più elevato fissato dal Min x Tes) dovrà essere interamente versato entro 30 gioni dal rilascio dell'autorizzazione;

b) la società sarà a capitale variabile sicché le azioni potranno essere emesse e rimborsate con periodicità almeno settimenale;

c) le azioni potranno essere nominative o al portatore secondo la scelta fatta dai sottoscrittori;

d) la gestione potrà essere delegata alla società di gestione di un fondo di investimento;

e) le società dovranno tenere le scritture contabili supplementari richieste per i fondi comuni;

f)  essa sarà soggetta alla vigilanza della banca d'Italia;

g) sarà assoggettata in caso di insolvenza, ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa;

La SICAV soggiacerà a buona parte delle norme relative ai fondi comuni .





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