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Segue. La finanziarizzazione dell'attività creditizia.
Sono società finanziarie assoggettate alla normativa tributaria le società, di regola di capitali ma al limite anche di persone, le quali non abbiamo per oggetto attività diverse:
a) dall'assunzione di partecipazioni in altre società od enti;
b) dal finanziamento o dal coordinamento tecnico o finanziario delle società o enti nelle quali partecipano;
c) dalla compravendita, possesso, gestione o collocamento di titoli pubblici o privati.
Sono società ed enti sottoposti alle prescrizioni e controlli della CONSOB che esercitano statutariamente (di diritto) le attività di cui ai punti precedenti a)b)c), nonché, avendo un ammontare complessivo del capitale versato e delle riserve risultanti da bilancio superiore a 20 miliardi, svolgano di fatto quali attività esclusive o principali, l'assunzione di partecipazioni in altre società, la compravendita, il possesso, la gestione e il collocamento di titoli pubblici e privati.
Sono società tenute a redigere il conto dei profitti e delle perdite secondo determinati criteri prestabiliti dalla legge, quelle i cui titoli siano quotati in borsa ed abbiano per oggetto statutario esclusivo o principale o che abbiano svolto quali attività esclusive o principali l'assunzione di partecipazioni in altre società, la compravendita, il possesso, la gestione o il collocamento di titoli pubblici o privati.
Alla luce di queste norme va considerata società finanziaria la holding, ossia la società creata per (de)tenere titoli od evolutasi in tal senso el corso della sua esistenza.
Sono altresì da annoverarsi tra le società finanziarie, o svolgenti attività finanziaria:
a) le società di gestione di fondi di investimento mobiliare;
b) le società aventi ad oggetto o comunque esercitanti l'attività di erogazione di finanziamenti o di servizi finanziari a terzi.
Assai più problematica appare la qualificazione delle società fiduciarie.
Sono infatti tali le società che, comunque denominate, si propongono, sotto forma di impresa, di assumere l'amministrazione dei beni per conto terzi, l'organizzazione e la revisione contabile di aziende e la rappresentanza dei portatori di azioni e obbligazioni.
La detenzione, il possesso e l'amministrazione dei valori mobiliari per conto terzi né costituiscono un dato qualificante(ma vi sono le SIM).
Il destino delle società fiduciarie sembra segnato.
Esse potranno infatti continuare ad operare anche sul terreno della gestione soltanto fino alla riforma della 1. 23 novembre 1939 n. 1966.
Vi è in ogni caso da chiedersi se , alla luce della nuove norme, potrebbe ancora qualificarsi come non finanziaria l'attività di gestione attiva di un patrimonio solo perché svolta da una superstite società fiduciaria.
La Banca d'Italia ha un potere di controllo al fine di evitare che le attività di semplice raccolta, anche capillare, di denaro mediante il collocamento di valori mobiliari tra il pubblico sia canalizzato verso il credito a terzi.
Si considerano finanziarie ai fini dell'applicazione della disciplina in esame le seguenti attività:
a) l'assunzione di partecipazioni;
b) l'erogazione di prestiti in qualunque forma con o senza garanzia;
c) la concessione di crediti al consumo;
d) l'acquisizione e la gestione di crediti in valuta nazionale e estera con o senza garanzia della solvenza del debitore;
e) la stipulazione di contratti di locazione finanziaria;
f) il rilascio di avalli, fidejussioni ed altre garanzie sia reali che personali;
g) l'offerta e la gestione di mezzi di amento;
h) la partecipazione di servizi di incasso, amento, compensazione e trasferimento di fondi;
i) la custodia, la gestione, l'intermediazione, il collocamento di valori mobiliari per conto proprio o terzi;
j) la negoziazione in cambi o le operazioni in valuta per conto proprio o terzi;
k) l'attività di consulenza e di informazione finanziaria;
l) ogni altra attività individuata nell'elenco allegato alla seconda direttiva in materia creditizia.
Una società finanziaria può essere il cervello di un gruppo creditizio.
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