economia |
Segue . La privatizzazione e il tramonto dell'intervento pubblico.
Sino ad anni recenti non si è seriamente dubitato dalla maggioranza degli autori che le forme dell'art. 1 della legge bancaria' la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito sono funzioni di interesse pubblico' e dell'art. 47, primo comma, della costituzione 'la Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito', aprissero la porta ad interventi di controllo e di direzione del sistema creditizio volti al perseguimento di fini di politica economica generale.
Dagli anni ottanta novanta vi fu il ripudio sul piano ideologico dell'interventismo anni sessanta settanta e della possibile finalizzazione dell'impresa pubblica al perseguimento di interessi altri da quello al buono e corretto funzionamento del mercato e ulteriori rispetto ad essi: ma anche ad una progressiva demolizione, e demonizzazione, dell'idea stessa di impresa pubblica, della sua utilità, del suo ruolo, di sue funzioni distinte da quelle dell'impresa privata.
La banca è un impresa , pubblica o privata, e come tale soggetta allo statuto dell'imprenditore ma non per questo sottratta , ieri come oggi, ad eventuali interferenze e vincoli di fine generale e programmatorio.
Ora , secondo la tesi cui la legge bancaria può dare risposte positive ad obiettivi di programmazione e di governo del credito non è di marca corporativa né un'eredità del passato regime.
È stata il frutto della cultura programmatoria degli anni sessanta.
Fu elaborata sulla base della costituzione, da un raggurdevole gruppo di giuristi ed economisti.
Se è stata progressivamente abbandonata nell'ultimo decennio. Puntando sulla libertà anziché sui vincoli e sul rispetto delle regole del gioco sul piano della trasparenza, della correttezza e della concorrenzialità anziché su quello della subordinazione, sia pure indiretta, delle imprese maggiori o operanti in settori strategici, a obiettivi di politica economica, finalizzando il controllo al perseguimento del primo ordine di scopi.
La legislazione varata nel 1990 sembra voltare definitivamente le spalle a qualsiasi ipotesi di governo del credito.
È senza dubbio che un più ampio ricorso alla formula agile ed elastica della società per azioni può essere utile sul piano strumentale e dell'efficacia operativa.
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