Sunto - CARATTERI FONDAMENTALI DEL FENOMENO GIURIDICO - I CARATTERI FONDAMENTALI DEL FENOMENO GIURIDICO
Sunto
CAPITOLO 1 :
CARATTERI FONDAMENTALI DEL FENOMENO GIURIDICO.
Il giudice è fonte del diritto.
1)FONTI ATTO: leggi del
PARLAMENTO, REGOLAMENTI DEL GOVERNO O DI UN ENTE LOCALE
2)FONTI FATTO: CONSUETUDINI CHE DIVENTANO OBBLIGHI
Entrambe le sub 1 e 2 hanno la capacità di incidere modificando
l'ordinamento giuridico.
A)ORDINE GERARCHICO: i rapporti tra le diverse fonti sono regolati dal
PRINCIPIO DELLA COMPETENZA: non si fa riferimento alla forza normativa bensì
all'organo che è titolare del potere di emanare le regole stesse e all'oggetto
che possono investire(vedi leggi statali e leggi regionali : sono sullo stesso
gradino delle fonti e i loro rapporti reciproci sono regolati dalla diversa
sfera di competenza che la costituzione attribuisce alle leggi statali e alle
leggi regionali).
VALORE DELLA NORME NEL TEMPO E NELLO SPAZIO:
1)Tra norme di pari grado (ex. L'INTERPRETAZIONE DEL DIRITTO COME METODO
E COME FONTE.
Oltre alle fonti atto e alle fonti fatto produce norme giuridiche anche
il DIRITTO GIUDIZIARIO, grazie all'interpretazione da parte dei giudici.
2)INTERPRETAZIONE LETTERALE: sulla base del significato letterale delle
parole.
3)INTERPRETAZIONE LOGICA: è diretta ad individuare la carenza interna
della legge . 4)INTERPRETAZIONE ANALOGICA: ricerca della norma da applicare
relativamente a dei casi analoghi
LO STUDIO DEL DIRITTO E IN PARTICOLARE DEL DIRITTO PUBBLICO
Per comprendere il diritto pubblicoè importante fare riferimento ai profili storici di ciascuno istituto
esaminato.
continua modulo
1:I CARATTERI FONDAMENTALI DEL FENOMENO
GIURIDICO.
4)L'ESTERIORITA': cioè l'oggetto della norma èesterioredel soggetto che si intende disciplinare(al contrario delle norme
morali).
L'APPLICAZIONE E L'INTERPRETAZIONE DEL DIRITTO: DALLA DISPOSIZIONE ALLA
NORMA GIURIDICA.
Dalla disposizione , dal frammento di testo si passa alla norma.
L'EFFICACIA DELLE LEGGI NEL TEMPO E NELLO SPAZIO.
RISPETTO A QUALI SITUAZIONI LA LEGGE PRODUCE I SUOI EFFETTI:
L'articolo 11 delle disposizioni preliminari del C.C afferma il principio
dell' IRRETROATTIVITA' della legge ,stabilendo la regola generale che la legge non dispone che per
l'avvenire.
L'AMBITO SPAZIALE IN CUI LA LEGGE PRODUCE I SUOI EFFETTI:
Le leggi dell'ordinamento giuridico italiano si estendono a tutto il territorio
della Repubblica.
Preminenza del criterio di collegamento della residenza piuttosto che
della nazionalità .
Prevalenza della volontà delle parti sul principio dell'inderogabilità
della giurisdizione italiana.
CAPITOLO 1 B: LE
FONTI DEL DIRITTO.
L'articolo 1 delle preleggi del C.Cstabilisce che sono fontidell'ordinam. L'ordinamento italiano ritrova nella costituzione e nelle
norme contenute nelle leggi ordinarie(come le disposizioni sulla legge in
generale) le linee essenziali per tracciare il profilo del suo sistema delle
fonti.
Equiparate alla costituzione sono le leggi costituzionali e le leggi di
revisione costituzionale.
Al rango inferiorea quello
occupato dalla costituzione si trovano le leggi formali(leggi del parlamento) e
gli atti aventi forza di legge(i decreti legge e i decreti legislativi del
governo).
E altri atti che hanno un rango primario (regolamenti interni degli
organi costituzionali, leggi regionali, statuti regionali, leggi delle
provincie di Trento e bolzano).
1)COSTITUZIONE MATERIALE: se si fa riferimento all'insieme dei fini e dei
valori espressi dall'insieme dei gruppi politici e sociali.
FONTI COSTITUZIONALI:
LA COSTITUZIONE: vedi modulo 3.
LE LEGGI DI REVISIONE DELLA COSTITUZIONE E LE LEGGI COSTITUZIONALI: vedi
modulo 5.
Sia le leggi di revisione costituzionale e che quelle costituzionali
formano entrambe norme di grado costituzionale.
Le altre leggi semplicemente costituzionalisvolgono invece una semplice funzione di
integrazione della stessa costituzione.
LE FONTI PRIMARIE:
LE LEGGI ORDINARIE DEL PARLAMENTO:
Al gradino sottordinato alla costituzionetroviamo le fonti primarie tra le quali le leggi formali del parlamento.
Le leggi ordinarie sono atti tipici del parlamentodotate di valore e di forza di legge.
Per valore di legge s'intende in genere il particolare trattamento che
l'ordinamento prevede nei confronti delle leggi del parlamento.
Essa consiste nel riservare alla legge determinate materie o determinati
oggetti.
SEMPLICE: se il rinvio alla legge ordinaria non contiene indicazioni
circa il contenuto che la legge deve assumere.
Rinvia alla legge ordinaria la regolamentazione di una materia indicando
anche le caratteristiche del contenuto della disposizione.
GLI ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE: I DECRETI LEGISLATIVI EI DECRETI LEGGE DEL GOVERNO.
I decreti legge e i decreti legislativi sono deliberati dal consiglio dei
ministri ed emanati dal PdR e sono pubblicati , come le leggi, sulla gazzetta
ufficialedella repubblica.
L'indicazione dei criteri e dei principi direttivi ai quali il governo
deve attenersi.
Nel caso in cui l'organo delegante non abbia rispettato la previsioni
costituzionaliriguardanti la
delegazione l'invalidità della legge di delegazione renderà invalido anche il
decreto legislativo del governo; viceversa la regolarità della legge di
delegazione rende il decreto dell'esecutivo perfettamente valido.
Il decreto legislativo quindi si pone come un atto equivalente alla legge
nel sistema delle fonti dell'ordinamento , ma resta soggetto alle prescrizioni
della leggedi delegazione che ne
definisce gli ambiti e i limiti.
Il decreto legge a norma dell'articolo 77 deve necessariamente essere
convertito in legge da parte del parlamento entro 60 giorni.
I decreti legge sono atti che hanno forza di legge ordinaria.
I limiti sostanziali dei decreti legge possono distinguersi in tre
categorie:
1)i presupposti della necessità e dell'urgenza , quelli disposti dalla
stessa costituzione.
2)i limiti derivanti dalla soggezione del governo al controllo politico
del parlamento.
3)i limiti che derivano dalla forza di legge dei decreti in questione ,
poiché in tal senso essi sono sottopostiagli stessi limiti sostanziali delle leggi ordinarie.
GLI ALTRI ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE.
Lo statuto regolal'esercizio del
diritto d'iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi
della regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.
Lo statuto è deliberato dal consiglio regionale a maggioranza assoluta
dei suoi componenti ed è approvato con legge della repubblica.
la pubblicazionedelle leggi e dei
regolamenti regionali. Questo caso incontra dei limiti: a)un limite alla stessa
competenza della fonte statutaria; b)un limite al contenuto della disciplina
adottata.
4)POTESTA' LEGISLATIVA DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI DELLO STATO: è prevista
per le regioni di diritto comune.
Le leggi regionali di differenziano da quelle del parlamento per alcuni
motivi ben precisi: innanzitutto perché la competenza del parlamento è generale
mentre quelle delle regioniè limitata
alle materieespressamente indicate
dalla costituzione .
In secondo luogole leggi
regionali sono sottoposte al controllo preventivoda parte dello statomentre le leggi statalisubiscono un controllo successivo edeventualead opera della corte costituzionale.
Le leggi regionali sono anche subordinate al loro statuto.
Tra le leggi ordinarie dello stato e le leggi regionali sia instaura
quindi un criterio di competena.
2)le leggi tributarie, le leggi di bilancio, le leggi di autorizzazione
alla ratifica dei trattati internazionali, le leggi di amnistia e di indulto.:
3)le leggi per la modifica dei patti lateranensi.
I REGOLAMENTI INTERNI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI:
Questi regolano l'organizzazione interna e l'esercizio delle funzioni.
64 della costituzione che stabilisce cheessi siano approvati da ciascuna camera a maggioranza assoluta dei
propri membri.
Parlamentari possono disciplinare i procedimenti abbreviati per i disegni
di legge dichiarati urgenti, i casi e le forme di approvazione in commissione
dei disegni di legge, le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni
parlamentari.
Tra la legge ordinaria e regolamento parlamentare si instaura un rapporto
di competenza.
I REGOLAMENTI DELLA CORTE COSTITUZIONALE:
Essi non sono previsti dalla costituzione.
Spetta alla legge ordinaria dettare le norme necessarieper la costituzione e il funzionamento della
corte.
I REGOLAMENTI DEL GOVERNO:
Un'apposita legge sull'ordinamento della presidenza del consiglio ha
espressamente previsto regolamenti interni del governo che disciplinano:
gli ordinamenti necessari per l'iscrizione delle prposte d'iniziativa
legislativa e di quelle relative all'attività normativa del governo all'ordine
del giorno del consiglio dei ministri.
I modi comunicazione dell'ordine del giornoe della relativa documentazione ai
partecipanti alle riunioni del consiglio.
Le modalità di informazione sui lavori del consiglio.
I REGOLAMENTI DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA:
Essa è dotata di un'autonoma e primaria potestà organizzativa.
Il carattereprimario dei suoi
regolamenti si basa sull'autonomia costituzionale del presidente della
repubblica limitatamente alla disciplinadelle funzioni svolte nell'ambito dell'attività politica e legislativa.
I regolamenti della presidenza della repubblica sono approvati dal capo
dello Stato su proposta del rispettivo segretario generale della presidenza.
Vedi articolo 11 della costituzione.
Le leggi comunitarie non sono sotto il controllo della corte
costituzionale.
L'ADATTAMENTO AL DIRITTO INTERNAZIONALE:
nell'ordinamento italiano l'adeguamento al diritto internazionale può
avvenire in 3 modi:
1)mediante una legge ordinaria di esecuzione(procedimento ordinario di
adattamento).
Le norme di adattamento al diritto internazionali occupano un posto
superiore alle leggi ordinarie nella gerarchia delle fonti.
I REGOLAMENTI DEL POTERE ESECUTIVO:
Rappresentano delle fonti secondarie.
Dei regolamenti non si occupa la costituzione.
I regolamenti indicati dalla legge 400/1988 indica 17 tipi di
regolamenti:
1)regolamenti esecutivi: sono quelli emanati per disciplinare delle leggi
e dei decreti legislativi.
4)regolamenti di organizzazione: disciplinano l'organizzazione e il
funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge.
6)regolamenti di attuazione della legge comunitaria: accanto ai
regolamenti governativi ci sono anche quelli emanati dai ministri se sono
abilitati a farlo da una legge e quelli dei ministri e del presidente del
consiglio solo nelle materie di loro competenza.
Nei confronti dei regolam. Nasce dalla
rivoluzione di ottobre che portò alla caduto del regime zarista in Russia.
Superamento della concezione privatistica del potere. Il potere assoluto
spetta ancora al Sovrano. Nasce dalla fine del 19°sec. E l'inizio del
20°(superamento dei primi stati di diritto).
È caratterizzato dall'estensione deldiritto al voto ai cittadini maggiorenni(escluse le donne).
a)distinzione del diritto del lavora dal diritto comune ai rapporti privati:
l'obiettivo era di tutelare i lavoratori nei confronti dei datori di lavoro.
LA MONARCHIA COSTITUZIONALE
Nasce dalla rivoluzione francese che pone fine alle forme di stato
assoluto e alla monarchia assoluta. La monarchia costituzionale rappresenta la
prima applicazione del principio della divisione dei poteri e anche la prima
fse di avvio dello Stato Liberale.
L'equilibrio errà meno a partire dal1850 c.a. a vantaggio del
Parlamento(esce il Governo dai poteri del Re :il cosiddetto gabinetto del
Re).Il Governo è un organo autonomo di decisione politica nei confronti del
Parlamento.
Tutto questo fino alla 1° guerra mondiale.
A)FORMA PRESIDENZIALE: il presidente è al centro del sistema
costituzionale da cui riceve le funzioni proprie del capo dello Stato e cioè
capo del governo e rappresentanza internazionale.
Spetta al capo dello Stato la nomina o la revoca dei Ministri e degli
altri vertici del Governo.
Non esiste una forma di fiducia tra Parlamento e Governo(vedi governo
parlamentare).
Trova il suo bilanciamento con il principio democratico e cioè elezione
diretta da parte del popolo del presidente e poteri di controllo e di freno del
parlamento
B)FORMA SEMIPRESIDENZIALE:
Caratteristiche simili a quelle presidenziali:
1)elezione diretta del presidente della repubblica
2)rapporto fiduciario tra governo e parlamento(vedi forma di governo
parlamentare).
Capo del Governo: è il centro motore del sistema costituzionale= regime a
partito unico
In esso si convogliano tutti i poteri .
Forma di Governo Fascista = forma di governo monista.
Il soviet supremo = parlamento della tradizione occidentale.
1c)ruolo del partito: ad esso spetta una funzione di guida della
collettività nella costruzione della società socialista.
b)camera del senato: sanzione
2)IL GOVERNO: potere esecutivo a carico del RE . Il potere secutivo era
nelle mani del ree nella repubblica
italiana è nelle mani della politica.
N.B.: trasformazioni del Senato: i senatori non sono nominati dal re ma
in seguito ad una proposta del Governo; inoltre la posizione del Governo
rispetto a quella del Parlamento diminuisce(oggi il governo ha bisogno della
fiducia del Parlamento).
c: I ministri erano nominati o revocati dal RE ma su proposta del capo
della Stato.
A, b, c, : legge del 24 dicembre 1925 che modifica radicalmente
l'organizzazione dei pubblici poteri: esclude la responsabilità del governo
verso il parlamento; il popolo non conta più perché era rappresentato dal
parlamento.
1926: Testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza: = unico partito
cioè quello fascista
1)il segretario del partito diventava ministro.
2)il capo del partito fascista diventava capo del governo.
3)il gran consiglio del fascismo diventava un organo costituzionale dello
Stato.
1939: abolizione di ogni forma di consultazione elettorale e la camera
dei deputati diviene camera dei fasci e delle corporazioni.
LA CADUTA DEL FASCISMO:
24-25 luglio 1943 il gran consiglio votò la sfiducia del capo del
governo. 2 agosto 1943: soppressione del partito fascista = scioglimento della
camera dei fasci e delle corporazioni.
Le funzioni del capo dello stato furono date al capo del consiglio Alcide
de Gaspari (umberto 2 lasciò l'Italia).
22 dicembre 1947: approvazione della costituzione
27 dicembre 1947: promulgazione della costituzione.
1 gennaio 1948: entrata in vigore della costituzione.
I poteri di gestione della magistratura sono affidati al CSM presieduto
dal capo della repubblica e formato anche da deputati.
Corte costituzionale : poteri di giudicare sulla legittimità
costituzionale delle leggi dello Stato e delle regioni e di giudicare su
eventuali responsabilità penali del presidente della repubblica.
La razionalizzazione dei poteri passa dalla fiducia tra parlamento e
governo.
IL PERIODO DEL CONGELAMENTO DELLA COSTITUZIONE.
1948: il primo parlamento della repubblica PCI, PSI.
Fino al 1956 (corte costituzionale) nulla si mosse da parte del
Parlamento.
L'AVVIO DEL PROCESSO ATTUATIVO: LE STRUTTURE DELLO STATO.
1955: istituzione della corte costituzionale
1957:consiglio nazionale dell'economia e del lavoro(CNEL).
1988: direzione e coordinamento dell'esecutivo in capo al presidente del
consiglio dei ministri.
VERSO IL COMPLETAMENTO DELL'ATTUAZIONE DEL DISEGNO COSTITUZIONALE: LA
NUOVA DISCIPLINA DEI DIRITTI DI LIBERTA'.
E' rappresentato dal consigli dei ministri (composti dai membri dei
governi nazionali) e dalla commissione della comunità.
2)UNIVERSALITA': estensione del voto alle donne dopo la seconda guerra
mondiale.
2)ASSOLUTA: 50% + 1 degli aventi diritto al voto.
LA LEGGE ELETTORALE PER IL SENATO DELLA REPUBBLICA:
Questa è la legge del 4/8/93 n°276
Numero seggi elettivi: 315 SENATARI + un certo n° di senatori a vita
nominati dal Presidente della Repubblica.
LA LEGGE ELETTORALE PER LA CAMERA DEI DEPUTATI(LEGGE DEL 4/8/1993 N°277)
Questa legge prevede un n° elevatissimo di DEPUTATI cioè 630, il
territorio italiano è suddiviso in 26 circoscrizioni.
L'INIZIATIVA POPOL ARE:
Vedi articolo 71 della Costituzione: l'iniziativa delle leggi appartiene
al governo, a ciascun membro delle camere ed agli organi ed enti ai quali sia
conferita da legge costituzionale. Il presidente della camera che riceve la
proposta non può archiviarla senza presentarla alla Camera.
Le iniziative popolari sono quelle previste dall'articolo 75 della
Costituzione(esclude la richiesta dei referendum).
La Costituzione italiana prevede tre tipi di referendum:
1)COSTITUZIONALE: che si attua per le leggi di revisione della
Costituzione e per le altre leggi costituzionali.
3)ABROGATIVO: per le leggi ordinarie.
Possono partecipare al ref. La legge determina le modalità di attuazione
dei referendum.
La proposta di soggetta a referendum è approvata se abbia partecipato
alla votazione la maggioranza degli aventi diritto al voto.
Se ammissibile il Presidente della Repubblicasu deliberazione del consiglio dei ministri
indice il referendum fissando la data della consultazione in una delle
domeniche tra il 15 aprile e il 15 giugno.
Se il risultato è favorevole all'abrogazione il Presidente della
Repubblica con proprio decreto dichiara l'avvenuta abrogazione della legge.
Abbrogativo fu quello del 1970 contro la legge introduttiva del divorzio.
IL REFEREENDUM COSTITUZIONALE:
In base all'articolo 138 della Costituzione le leggi di revisione della
Costituzione possono essere oggetto di referendum prima della loro
promulgazione ed entrata in vigore.
Le modalità sono simili a quelle per i referendum abrogativi con alcune
eccezioni che sono la completa assenza di termini di presentazione della
richiesta se non quello dei 3 mesi dalla pubblicazione-notizia della legge
costituzionale sulla gazzetta ufficiale e l'esclusione del controllo di
legittimità della corte costituzionale.
CAPITOLO 6: IL
PARLAMENTO.
Ci si rifece alle esperienze precedenti al fascismo che erano di tipo
parlamentare.
Il Parlamento nasce in Inghilterra prima della democrazia intorno al
14°secolo nella forma Bicamerale.
Le due camere erano quelle dei Lords(nobili e clero)e quella dei Comuni.
Le cause di incapacità che impediscono al cittadino di diventare membro
del p. sono quelle stesse cause che escludono nel soggetto la titolarità del
diritto di voto(esempio la mancanza della maggiore età).
Sono cause di incompatibilità:
1)il fatto di essere senatori e deputati contemporaneamente;
2)il fatto di essere parlamentari e membri del CSM,
3)parlamentari e giudici della Corte Costituzionale;
4)parlamentari e Presidenti della Repubblica;
5)parlamentari titolari o consulenti di imprese pubbliche o private.
Le guarantige tendono ad assicurare la più assoluta indipendenza dei
singoli e del collegio.
67 della Costituzione stabilisce che ogni membro del parlamento
rappresenta la nazione e esercita la sua funzione senza vincoli di mandato.
Il Parlamento è un organo rappresentativo della nazione nella sua interezza.
I parlamentari sono i portavoce delle aspettative e delle volontà degli
elettori, dei loro interessi generali.
Prima della revisione dell'articolo 68 dell'ottobre 1993 non era
possibile sottoporre un membro del Parlamento ad indagini dell'autorità
giudiziaria senza la preventiva autorizzazione a procedere da parte delle
stesse Camere.
Con la nuova legge non è più necessaria l'autorizzazione delle Camere per
sottoporre a procedimento penale il membro del Parlamento.
Tra le prerogative di maggiore importanza vi sono:
1)VERIFICA DEI POTERI: attribuisce al parlamento la facoltà di valutare
la validità delle elezioni dei membri che di esso fanno parte(ciascuna camera
giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte
di ineleggibilitàe di incompatibilità).
4)AUTONOMIA AMMINISTRATIVA: possibilità accordata alle camere di
provvedere autonomamente all'organizzazione dei propri uffici amministrativi
interni e all'assunzione dei propri dipendenti mediante una diretta
stipulazione del contratto di lavoro.
ORGANIZZAZIONE DELLE CAMERE:
L'attività delle camere inizia 20 gg. Le convocazioni straordinarie
possono essere indette per iniziativa del Presidente della Repubblica del
Presidente della Camera oppure di un terzo dei suoi membri.
La legislatura dura 5 anni sia per la camera dei deputati sia per il
senato(ciò a partire dal 1963)
La legislatura dura dall'entrata in funzione delle camere fino al loro
esaurirsi salvo il caso di scioglimento anticipato previsto dall'articolo 88
della Costituzione.
In realtà le camere in qualità di organi permanenti potrebbero riunirsi
in ogni momento indipendentemente dalle vicende dei singoli membri(articolo 61
proroga dei poteri delle camere precedenti).
2)un apposita legge di proroga.
Lo scioglimento delle camere ha un effetto differito al momento in cui
entrano in funzione le nuove Camere.
ORGANI STRUMENTALI:
L'ufficio di presidenza è uno degli organi strumentali del parlamento.
Un altro organo operativo all'interno del parlamento è il gruppo parlamentare:
gli atti dei gruppi parlamentari sono compiuti per se stessi; i gruppi cioè
agiscono nel loro interesse.
L'appartenenza ad un gruppo parlamentare è giustificata dal fatto che
tutti i membri del parlamento devono avere la possibilità di partecipare
paritariamente alla vita delle camere.
Parlamento in seduta comune = camera deputati e senato della repubblica
riuniti in un unico "organo".
Il parlamento si riunisce in seduta comune nei seguenti casi:
1)Elezione del Presidente della Repubblica;
2)La messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica;
3)L'elezione di 1/3 dei membri del CSM;
4)L'elezione dei 16 membri contenuti in un elenco che devono intervenire
nei giudizi di accusa del Presidente della Repubblica
LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI DURANTE LE SEDUTE PARLAMENTARI:
Il funzionamento delle camere non è disciplinato solo dai regolamenti
interni di ognuna di esse ma anche dalla Costituzione.
5)il calendario dei lavori:
viene predisposto dal Presidente della Camera tenendo conto delle
indicazioni del Governoe inserendo nel
calendario stesso sia le proposto prevalenti sia quelle delle minoranze per
evitare che solo i gruppi parlamentari più influenti possano decidere la sua
composizione.
Alla formazione dell'ordine del giorno e del calendario dei lavori non
partecipano i rappresentanti del governo che sono invece autorizzati a
partecipare alle sedute del Parlamento.
3)la censura che prevede l'interdizione alla partecipazione ai lavori da
2 a 15 giorni nel caso in cui il parlamentare sia ricorso anche alla violenza.
Stiamo parlando della:
1)FUNZIONE LEGISLATIVA
2)FUNZIONE DI CONTROLLO POLITICO.
L'atto legislativo è il risultato di un complesso procedimento che si
articola in una serie di fasi successive:
1)INIZIATIVA LEGISLATIVA
2)ESAME DEI PROGETTI
3)DELIBERAZIONE DELL'ATTO
4)PROMULGAZIONE O EVENTUALE RINVIO ALLE CAMERE DA PARTE DEL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
5)PUBBLICAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE
1.1:INIZIATIVA LEGISLATIVA:
Ai sensi della Costituzione l'iniziativa spetta:
1)AL GOVERNO:
il governo presenta dei disegni di legge in 4 fasi distinte:
a)presentazione di uno schema di disegno di legge da perte di uno o più
ministri.
b)delibera sul disegno da parte del Consiglio dei Ministri
c)autorizzazione del Presidente della Repubblica a presentare tale
disegno.
d)presentazione alle camere del disegno in questione accomnato dal
decreto Presidenziale di autorizzazione.
Il presidente della camera dopo aver ricevuto il progetto o il disegno di
legge lo affida in base alla materia ad una commissione permanente per un esame
preliminare. I regolamenti delle camere in armonia con la carta costituzionale
dispongono riduzioni dei termini normali.
b)secondo limite: risiede nella
tassativa esclusione dell'uso del procedimento semplificato:
*in materia costituzionale
*in materia elettorale
*in occasione di deleghe al governo
*per gli atti che autorizzano i trattati internazionali
*per atti che approvano bilanci e consuntivi
Alle limitazioni stabilite dalla costituzione si aggiungono quelle
derivanti dai regolamenti parlamentari:
a1)regolamento del Senato: la procedura normale deve essere riservata
anche ai disegni di legge che vengono rinviati dal Presidente della Repubblica
alle camere.
In questo caso la formulazione degli articoli del disegno di legge viene
affidata alla Commissione competente e si affida all'assemblea plenaria
l'approvazione ultima del progetto.
La promulgazione deve essere controfirmata dal presidente del consiglio.
Il Presidente della repubblica se lo ritiene opportuno può astenersi dal
procedere alla promulgazione e rinviare la legge alle camere con messaggio
motivato e richiedere una nuova deliberazione.
Se la legge viene riapprovata il presidente della Repubblica ha l'obbligo
di promulgarla.
Dal momento della sua promulgazione inizia il periodo della vacatio legis
che è normalmente di 15 giorni al termine del quale la legge entra in vigore.
La durata della vacatio può essere modificata dalla legge stessa.
Insieme alla pubblicazione la legge è soggetta all'inserzione nella
raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica.
Non si fa luogo a referendum se la
legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle camere a
maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti.
Passiamo ore al procedimento vero e proprio che porta alla formazioni di
nuove leggi costituzionalio alla
modificao all'integrazione della
costituzione o di altre leggi costituzionali.
Di queste leggi fa parte la legge del bilancio, che ha lo scopo di
garantire ai cittadini che l'operato del governo sia sottoposto al controllo da
parte del parlamento che l'espressione della volontà dei cittadini.
Analisi ed approvazione delle legge di bilancio:
1)il governo presenta al parlamento il documento di programmazioneeconomico finanziario entro il 15 maggio di
ogni anno
2)il governo presenta al parlamento ed invia poi alle regioni il disegno
di legge di approvazione del bilancio annuale e pluriennale entro il 31 luglio.
4)il governo presenta al parlamento la legge finanziaria in relazione
relazionale e programmatica il bilancio pluriennale programmatico e i disegni
di legge collegati alla manovra finanziaria pubblica entro il 30 settembre.
9)il ministero del tesoro deve presentare al parlamento il rendiconto
consuntivo entro il 30 giugno.
Molto spesso il trattato per divenire operante all'interno dello Stato
necessità della modificazione del diritto dello Stato in questione. In tali
casi insieme alla legge di autorizzazione alla ratifica il parlamento emana
anche uno speciale ordine di esecuzione che non è nient'altro che una legge
interna allo Stato che ha come testo normativo il testo del trattato appena
perfezionatosi.
In materia di trattati internazionali vedi articolo 11 della
Costituzione.
2)INTERPELLANZA: consiste nella domanda che per iscritto viene rivolta da
un parlamentare ad un ministro circa i motivi o gli intendimenti della condotta
del governo in questione attinenti determinati aspetti della sua politica.
L'ADATTAMENTO AUTOMATICO: L'ARTICOLO 10 DELLA COSTITUZIONE.
Esso introduce ilprincipio
dell'adattamento automatico del diritto internazionale generale.
Non sono al di sopra della costituzione
L'ARTICOLO 11 DELLA COSTITUZIONE: DICHIARAZIONE PROGRAMMATICA:
Consiste nel determinare la posizione di uno Stato nell'ambito
dell'ordinamento internazionale.
LE FUNZIONI INTERNAZIONALI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA :
La rappresentanza dello Stato italiano nei suoi rapporti internazionali
appartiene al presidente della repubblica al quale spetta la ratifica dei
trattati salvo per alcuni per i quali è necessaria l'autorizzazione delle
camere .
Sorse all'indomani della 1° guerra mondiale in base al 14° punto del
Pres. In seguito ad una convenzione promulgata dallo stesso consiglio d'Europa
sono stati creati due organi internazionali: la Commissione europea dei diritti
dell'uomo e la Corte europea dei diritti dell'uomo.
.IL CONSIGLIO EUROPEO:
Il consiglio europeo è formato dalla riunione dei capi di Stato e di
Governo dei paesi membri ed è stato istituito in occasione del vertice del 9-
10 divembre 1974 a Parigi.
.IL CONSIGLIO DEI MINISTRI:
Esso è l'organo decisionale della Comunità è composto dai rappresentanti
dei Governi dei paesi membri.
Le sedute del consiglio non sono pubbliche.
. LA COMMISSIONE:
Essa è l'organo esecutivo della comunità.
Essa è responsabile dell'unitarietà dell'interpretazione e
dell'applicazione del diritto comunitario, controlla la legittimità
dell'operato del consiglio e decide sulle questioni attinenti al diritto
comunitario.
8 della costituzione stabilisce 3 principi generali:
LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI FRA LO STATO E LE CHIESE DELLA TAVOLA VALDESE:
Si è raggiunta un intesa con la legge 449 del 11 agosto del 1984 che
stabilisce:
autonomia e indipendenza dell'ordinamento valdese.
Il contenuto delle intese è simile alle altre già esaminate.
Al governo è dedicato infatti solo il titolo 3 della costituzione e gli
articoli dal 92 al 96.
Lo statuto albertino ignorava il termine governo perché l'indirizzo
politico e il potere esecutivo erano affidati interamente al sovrano e i
ministri svolgevano semplicemente la funzione di consiglieri regi.
Quanto alle funzioni. Quelle di maggiore importanza sono:
1)Funzione di indirizzo politico:
che il governo esercita partecipando alla direzione politica del paese
nell'ambito della maggioranza parlamentare.
PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEL GOVERNO:
L'articolo 92 stabilisce che il Presidente della Repubblica nomina il
Presidente del Consiglio dei Ministri e su proposta di questo i ministri.
L'aspetto di sostanziale importanza è che sia rispettato il principio
della fiducia del Parlamento nei suoi confronti del governo per evitare che
siano formate comini politiche governative che rispondano soltanto alle
visioni politiche presidenziali ma siano in completa antitesi con il
legislativo.
Il Presidente del Consiglio deve:
a)scegliere i ministri
b)formulare un programma comune di governo
Fina al 1958 l'incarico veniva conferito oralmente e poi perfezionato
mediante un decreto presidenziale controfirmato dal presidente del consiglio.
Della notizia poi veniva data comunicazione alla stampa, alla televisione
e alla radio.
Il passo successivo al conferimento dell'incarico da parte del capo dello
Stato è quello dello scioglimento della riserva, cioè si scioglie quella
riserva con la quale la persona incaricata non poteva ancora considerarsi il
Presidente del consiglio.
Al decreto di nomina del Presidente del Consiglio dei ministri fanno
seguito altri due decreti presidenziali che sono quello di nomina dei singoli
ministri e quello di accettazione delle dimissioni del governo uscente.
Il Presidente del Consiglio prima della sua nomina deve avere già
compilato una lista di ministri di godimento dalla maggioranza del parlamento.
4)FASE INTEGRATIVA DELL'EFFICACIA:
E' detta anche fase del giuramento.
Il passaggio dei poteri si perfeziona con il giuramento come stabilisce
l'articolo 93 della costituzione che deve essere fatto sia dal Presidente del
Consiglio che dai singoli ministrinell'assumere le loro funzioni.
Della fiducia parlamentare si occupa l'articolo94 della costituzione.
Entro 10 gg dalla sua formazione il governo si rivolge alle camere per
ottenere la fiducia.
Il Presidente della Repubblica può invece che accettare un voto di
sfiducia al governo sciogliere anticipatamente le camere(semprechè non si sia
già formata una nuova maggioranza di governo).
Il governo deve presentarsi alle camere entro 10 giorni dalla sua nomina.
LA COMPOSIZIONE DEL GOVERNO:
I9l governo è un organo complesso formato da più organi semplici che sono
il presidente del consiglio dei ministri, i singoli ministri e il consiglio dei
ministri.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.
Per divenire presidente del consiglio non servono requisiti particolari
basta essere cittadino italiano e godere dei diritti civili e politici.
1)RAPPORTI TRA GOVERNO ED ALTRI ORGANI COSTITUZIONALI:
Il presidente del consiglio ha la rappresentanza generale dell'organo.
Questa posizione del capo del governo risulta evidente nei rapporti tra
governo e parlamento poiché è il presidente del consiglio che presenta alle
camere il programma di governo prima che inizi il dibattito sulla fiducia.
E' il presidente del consiglio che presenta alle camere determinate
proposte di legge.
A lui spetta l'instaurazione davanti alla corte costituzionaledei giudizi principali sulla legittimità
delle leggi regionali e costituzionali.
2)I RAPPORTI TRA IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E IL CONSIGLIO DEI MINISTRI.
Durante la fase che precede la convocazione del collegio il presidente
del consiglio gode di poteri specifici:
1)fissa i ritmi delle sedute
2)redige l'ordine del giorno
3)egli ha una competenza generale per quanto riguarda l'attività
legislativa del governo.
I poteri del presidente del consiglio sono quindi:
1)essere il simbolo dell'unità del governo.
2)decide le dimissioni anche senza il parere del consiglio dei ministri.
5)stabilisce l'ordine del giorno
6)dirige i lavori.
7)convoca il presidente del consiglio di gabinetto.
9)dirige l'ufficio della presidenza del consiglio
10)chiede la fiducia alle camere
11)presenta alle camere le iniziative di legge
3)RAPPORTI TRA IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E I SINGOLI MINISTRI.
Le responsabilità del presidente del consiglio sono:
1)di tipo politico o generale : è responsabile x gli atti compiuti da
ogni singolo ministro difronte al parlamento.
Per i reati nell'esercizio delle sue funzioni il presidente del consiglio
e i singoli ministri sono sottoposti alla giurisdizione ordinaria previa
autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati.
L'ufficio che svolge i compiti affidati al presidente del consiglio è la
presidenza del consiglio dei ministri che è così strutturata:
1)un segretario generale della presidenza del consiglio dei ministri.
2)dipartimenti ed uffici che permettono lo svolgimento delle funzioni
attribuite al segretario e ai ministri senza portafoglio.
b)l'istituto centrale di statistica
c)il consiglio nazionale delle ricerche
IL VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Il vicepresidente del consiglio dei ministri è un ministro al quale viene
affidato l'esercizio temporaneo delle funzioni ordinarie compito del presidente
del consiglio.
I ministri sono nominati dal presidente della repubblicasu proposta del presidente del consiglio .
Tra i referendum del 1993 hanno abrogatole leggi istitutive del ministero dell'agricolture, e di quello del
turismo e dello spettacolo.
4)ministero della difesa: è il risultato dell'unificazione dei ministeri
della marina militare, dell'aeronautica e della guerra che organizza le forze
armate, coordina i problemi militari e si occupa della difesa del territorio
dello Stato e dei servizi di leva.
5)ministero delle finanze: gestiscei beni immobili demaniali e patrimoniali e si occupa della riscossione
delle entrate dello Stato.
7)ministero del bilancio e della programmazione economica: coordina
l'operato dei due precedenti ministeri e ha l'importante incarico di formare il
bilancio dello Stato.
12)ministero dei lavori pubblici: si occupa della realizzazione di tutte
le opere pubbliche dello Stato .
22)ministero della funzione pubblica e affari sociali.
La legge bassanini dimostra la volontà di riduzione e semplificazione
delle attività degli organi dello Stato centrale.
2)responsabilità civile: incorre quando i ministri compiono atti in
violazioni dei diritti soggettivi in base alle norme del codice civile.
IL CONSIGLIO DEI MINISTRI:
E' composto da tutti i ministri, compresi quelli senza portafoglio, più
il presidente del consiglio, il o i vicepresidenti, il sottosegretario alla
presidenza del consiglio.
Le competenze del consiglio dei ministri sono:
1)l'approvazione delle iniziative legislative del governo, nel senso che
i singoli ministri hanno il dovere di sottoporre al consiglio un progetto di
legge, sia individualmente sia in gruppi, che però diventa iniziativa
legislativa del governo solo se fatto proprio dal consiglio dei ministri in
modo tale che sia il governo stesso ad assumersene la responsabilità politica.
2)l'approvazione dei decreti legge, dei decreti legislativi e dei
regolamenti governativi.
Pur non avendo origine da un atto legislativo possono costituirsi in
virtù di un decreto del presidente del consiglio dei ministri, atto che ha un
valore puramente interno, o in virtù della legge, atti che invece hanno valore
esterno.
Grazie alla legge 400/1988 il consiglio di gabinetto non ha funzioni
deliberative ma soltanto istruttorie.
Il compito più importante che gli viene affidato è quello della
discussione preventiva degli schemi dei disegni di legge che poi saranno esaminati
dal consiglio dei ministri per poi essere presentati alla camere.
Sono una componente non necessaria del governo.
I sottosegretari sono nominati dal presidente della repubblica su
proposta del presidente del consiglio insieme al ministro che il
sottosegretario sarà poi chiamato a coadiuvare.
Solo il parlamento può chiedere al governo di dimettersi.
Quelle determinate dal raggiungimento della scadenza del termine per i
governi a termine.
Da alterazioni della maggioranza di governo.
Esistono due cause di scioglimento o dimissione del governo che non sono
menzionate dalla costituzione e cioè: la morte o l'impedimento grave del
presidente del consiglio e il termine di durata dei 5 anni per le camere o lo
scioglimento anticipato ad opera del presidente della repubblica.
Le crisi di governo possono essere volontarie cioè determinate dalla
volontà del presidente del consiglio di dimettersi e cioè mediante una
decisione unilaterale.
CAPITOLO10:LE
FUNZIONI DEL GOVERNO.
Le funzioni del governo possono essere classificate in base agli organi
con i quali esso prende contatti e quindi possiamo distinguere:
1)funzioni attinenti ai rapporti Governo-Parlamento: approvazioni delle
dichiarazioni del presidente del consiglio, approvazione della richiesta di
fiducia da parte del presidente del consiglio, delibere sui disegni di legge
governativi, approvazione delle linee di indirizzo politico internazionale e
comunitario, approvazione dei progetti di trattati internazionali, atti
riguardanti i rapporti tra stato e chiesa cattolica e i rapporti tra stato e le
altre confessioni religiose.
3)rapporti governo-regioni: rinvii e impugnazioni delle leggi regionali
di fronte alla corte costituzionale o alle camere, le deliberazioni intese a
sollevare conflitti di attribuzioni, l'approvazione degli atti governativi di
indirizzo e di coordinamento dell'attività amministrativa regionale, direttive
per l'esercizio delle funzioni delegate alle regioni.
4)rapporti governo-altre autorità dell'esecutivo: dirimere i conflitti di
attribuzione tra i ministri, le delibere sulle questioni rimesse all'intero
consiglio, approvazione dei provvedimenti da emanare con decreto del presidente
della repubblica , richieste di registrazione con riserva degli atti
amministrativi ritenuti illegittimi alla corte dei cinti, la nomina dei
sottosegretari, dei commissari straordinari e degli altri funzionari del
governo.
LA POTESTA' LEGISLATIVA DEL GOVERNO.
I limiti sono contenuti negli articoli 76 e 77 della costituzione.
Articolo 77: il governo non può senza delegazione delle camere emanare
decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
Le camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti
sulla base dei decreti non convertiti.
Grazie all'articolo 76 il governo può emanare delle leggi delegate
attraverso appunto la delega da parte del parlamento .
Queste leggi sono dette decreti legislativi o atti governativi aventi
forza di legge.
L'iter di formazione dei decreti legislativi e simile a quello delle
leggi ordinarie.
2)fase costitutiva: il consiglio dei ministri adotta l'atto.
La costituzione pone molti limiti alla funzione legislativa delegata del
governo cioè alla possibilità per lo stesso di emanare atti governativi aventi
forza di legge che prendono il nome di decreti legislativi.
La delega può sia essere concessa dal parlamento al governo sia essere
revocata.
Un altro limite è dato dal potere del parlamento di affiancare per
controllare il governo delegato delle commissioni parlamentari.
La particolare situazione non permette al governo di attendere la legge
di delegazione del parlamento.
Il decreto legge deve essere convertito in legge entro 60 giorni.
L'iter di formazione dei decreti legge è simile a quella di formazione
dei decreti legislativi che a sua volta è simile a quella di formazione delle
leggi ordinarie.
I limiti che incontra il decreto legge sono:
1)necessità ed urgenza del decreto.
2)le materie nelle quali è previsto il controllo politico delle camere
sul governo.
POTESTA' REGOLAMENTARE DEL GOVERNO.
I regolamenti possono essere :
1)regolamenti per l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, che
provvedono fondamentalmente alla concreta esecuzione delle norme primarie.
2)regolamenti per l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti
legislativi.
3)regolamenti per le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi e di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie
comunque riservate alla legge. L'articolo 17 della legge n° 400 nel suo secondo
comma prevede un particolare tipo di regolamento : il regolamento delegato.
La legge oltre a autorizzare l'esercizio della potestà regolamentare del
governodeve stabilire le norme generali
regolatrici della materia.
L'iter formativo dei regolamenti è più complesso di quello dei decreti
legislativi e dei decreti legge.
4)fase di emanazione: ad opera del presidente della repubblica.
5)fase di controllo preventivo: ad opera della corte dei conti.
6)fase della pubblicazione: sulla gazzetta ufficiale.
LA FUNZIONE DI INDIRIZZO POLITICO DEL GOVERNO.
Assume dunque importanza notevole il ministero dei rapporti tra
parlamento e governo.
La funzione di indirizzo politico viene esercitata dall'esecutivo
innanzitutto dalla fissazione del suo indirizzo politico contenuto nelle
dichiarazioni programmatiche lette dal presidente del consiglio davanti alle
camere.
LE RESPONSABILITA' DEL GOVERNO.
Il governo è titolare di questa responsabilità perché è l'organo che
risponde permanentemente davanti al parlamento del suo operato politico.
2)è una responsabilità Politica solidale o collegiale: il governo è un
corpo unitario e il presidente del consiglio è responsabile della politica
generale del governo, mentre i singoli ministri sono responsabili
collegialmente degli atti del consiglio e individualmente degli atti dei loro
dicasteri.
Il presidente del consiglio dei ministri e i ministri, anche se cessati
dalla carica, sono sottoposti per i reati commessi nell'esercizio delle loro
funzioni alla giurisdizione ordinaria previa autorizzazione del senato della
repubblica o della camera dei deputati.
Inoltre a differenza dei parlamentari gli ex ministri vengono tutelati
anche quando non siano membri delle camere.
CAPITOLO 11:IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.
L'ELEZIONE E LE CARATTERISTICHE DELLA URA DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA.
L'articolo 83 della costituzione regola l'elezione del capo dello stato
stabilendo quanto segue: il presidente della repubblica è eletto dal parlamento
in seduta comune dei suoi membri.
L'elezione del presidente della repubblica ha luogo per scrutinio segreto
a maggioranza di due terzi dell'assemblea. 2)la durata settennale del suo
mandato: è la più lunga prevista dalla costituzione dopo il novennato dei
giudici della corte costituzionale . L'assegno e la dotazione del presidente
della repubblica sono determinati per legge.
L'articolo 85 della costituzione detta la durata settennale del suo
mandato e inoltre indica in trenta giorni il termine entro il quale il
presidente della camera dei deputati deve riunire il parlamento in seduta
comune e chiamare i delegati rappresentanti delle regioni per l'elezione di un
nuovo presidente della repubblica.
Nel frattempo sono prorogati i poteri del presidente della repubblica.
Si applica in tali casi o l'istituto della prorogatio o si affidano i
compiti al sostituto del presidente della repuibblica e cioè il presidente del
senato.
L'articolo 91 dice che il presidente della repubblica prima di assumere
le sue funzioni presta giuramento di fedeltà alla repubblicae di osservanza delle costituzione dinnanzi
al parlamento in seduta comune.
Il presidente della repubblica è irresponsabile giuridicamente degli atti
compiuti nell'esercizio delle sue funzioni.
Un'altra ipotesi è quella dettata dall'articolo 86 della costituzione e
cioè quella degli impedimenti temporanei e permanenti del capo dello stato: le
funzioni del presidente della repubblica, in ogni caso che egli non possa
adempiere , sono esercitate dal presidente del senato.
Nel caso di impossibilità temporanea o permanente il presidente della
camera dei deputati indice l'elezione del nuovo presidente della repubblica
entro quindici giorni salvo il maggior termine previsto se le camere sono
sciolte o se manca meno di tre mesi alla loro cessazione.
Altre ipotesi di impedimento sono quella del riposo per ferie o del
viaggio all'estero o del grave scandalo.
Infine vediamo che il parlamento con legge attribuisce al capo dello
stato una certa indipendenza economica.
L'assegno viene dato alla persona e diviene di sua proprietà mentre la
dotazione viene solo gestita dal presidente della repubblica tramite il
segretario generale della presidenza della repubblica che è nominato
direttamente dal presidente sentito il consiglio dei ministri.
Tra le altre prerogative del presidente della repubblica vediamo:
1)l'insindacabilità dei suoi pareri e opinioni espresse nell'esercizio
delle sue funzioni.
2)la tutela penale prevista dal codice penale che stabilisce la
punibilità: per chiunque attenti alla vita, alla libertà o all'incolumità del
presidente; per chi offenda l'onore o il prestigio del presidente; per chiunque
faccia risalire al presidente stesso biasimo o la responsabilità degli atti del
governo.
RESPONSABILITA' DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.
Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge
sono controfirmati anche dal presidente del consiglio dei ministri.
Tra questi atti si distinguono:
1)la nomina dei 5 giudici della corte costituzionale.
2)la nomina dei 5 senatori a vita(articolo 59 della costituzione).
3)il rinvio delle leggi alle camere prima della promulgazione.
4)l'invio di messaggi alle camere.
5)poteri di nomina del governo , o meglio, del presidente del consiglio
dei ministri.
6)potere di scioglimento delle camere.
I POTERI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.
Al contrario del parlamento e del governo il presidente della repubblica
ha tanti poteri quanti gliene conferisce la costituzione(più un certo numero
che gli derivano dalle leggi approvate negli ultimi anni).
Esistono vari criteri di classificazione dei poteri del capo dello stato
i quali sono contenuti nell'articolo 87 della costituzione.
1)in base al rapporto tra presidente e governo: riguardano l'istituto
della controfirma.
c)atti discrezionali solo nel contenuto: la nomina dei 5 giudici della
corte costituzionale.
3)in base al fine tipico dell'atto:
a)atti organizzatori rispetto alle persone: nomine.
c)atti di iniziativa: messaggi alle camere.
d)atti di controllo: rinvio delle leggi alle camere.
Un'importante classificazione che bisogna sapere a partire dall'esame
dell'articolo 87 della costituzione
quella fatta in base all'incidenza degli atti rispetto alle varie
funzioni dello stato:
1)Rispetto al potere legislativo il presidente della repubblica:
a)convoca le camere in seduta straordinaria: potere di controllo efreno.
2)Rispetto al potere esecutivo il presidente della repubblica:
a)ha il comando delle forze armate, presiede il consiglio supremo di
difesa, dichiara la guerra deliberata dalle camere.
b)nomina il presidente del consiglio dei ministri e su proposta di questo
i ministri(articolo 92): vedinomina del
primo ministro nel modulo sul governo. Questo rappresenta il potere più
importante del capo dello stao nei confronti del governo.
d)autorizza il governo a presentare i disegni di legge al
parlamento(articolo 87): si tratta di un controllo preventivo.
3)Rispetto al potere della pubblica amministrazione il presidente della
repubblica:
a)nomina nei casi indicati dalla legge i funzionari dello stato: nomina
formale in quanto è il governo che delibera.
Le nomina sono ad esempio:
il presidente ed i consiglieri della corte dei conti.
Il presidente del consiglio di stato.
b)concede le onoreficenze della repubblica.
d)scioglie nei casi previsti dalla legge i consigli regionali(articolo
126): in questo modo il presidente della repubblica tiene il controllo
dell'attività della pubblica amministrazione decentrata delle regioni.
e)nomina gli esperti del consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.
Infine per quanto riguarda l'amnistia e l'indulto questi prima del 1992
erano nelle mani del presidente della repubblica mentre oggi sono deliberati
con legge a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna camera.
CAPITOLO 12: LA
CORTE COSTITUZIONALE.
La corte costituzionale garantisce
il principio di rigidità della nostra costituzione ed assicura l'immunitabilità
della nostra costituzione stessa da parte li leggi ordinarie.
Gli articoli relativi alla corte costituzionale si trovano nel VI titolo
della costituzione e precisamente gli articoli dal 134 al 137.
Le regole che disciplinano la corte costituzionale non sono solo quelle
racchiuse nella costituzione infatti si possono ricordare varie leggi tra le
quali:
1)la legge costituzionale n° 2 del 1967 con la quale è stata modificata
la sua composizione e la durata in carica dei suoi membri.
3)la legge ordinaria n° 400 del 1988 che ha modificato le competenze del
consiglio dei ministri riguardo al sollevamento di conflitti nei confronti di
altri poteri dello stato.
4)l'importantissima legge costituzionale n° 1 del 1989 che ha trasferito
all'autorità giudiziaria ordinaria la competenza in materia di accusa del
presidente del consiglio dei ministri.
LA COMPOSIZIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE.
L'articolo 135 della costituzione stabilisce la composizione
ordinariadella corte costituzionale ,
essa è composta di 15 giudici nominati per 1/3 dal presidente della repubblica,
per 1/3 dal parlamento in seduta comune e per 1/3 dalle supreme magistrature
ordinaria e amministrative.
I membri della corte non sono immediatamente rieleggibili.
Sempre l'articolo 135 prevede una composizione diversa della corte
costituzionale in circostanze particolari e precisamente quando deve sostenere
dei giudizi di accusa contro il presidente della repubblica.
Questa composizione che potremmo definire straordinariadella corte, con la presenza di 16 giudici
aggregati eletti dalle camere anche con i voti delle minoranze , tendead assicurare una composizione del collegio
che garantisca la rappresentatività e la neutralità dei giudici rispetto alle
forze politichedi maggioranza presenti
in parlamento.
Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e
dall'esercizio delle funzioni.
1)INCOMPATIBILITA':
L'articolo 135 stabilisce che l'ufficio di giudice della corte è
incompatibilecon quello di membro del
parlamento o di un consiglio regionale, con l'esercizio della professione di
avvocato, e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.
c)verifica dei poteri.
LE PREROGATIVE E LE ATTRIBUZIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE.
L'articolo 134 determina le attribuzioni della corte che sono date dai
giudizi che la stesa emette:
1)sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi
e degli atti aventi forza di legge dello stato e delle regioni.
Le sentenze della corte sono inappellabili e non sono soggette al
controllo di qualunquealtra
magistratura.
Passiamo ora all'esame delle competenze specifiche della corte.
IL GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLE LEGGI.
2)individuazione del parametro del controllo effettuato dalla corte.
3)le diverse modalità di instaurazione del giudizio.
4)procedimento seguito dalla corte per arrivare al giudizio finale.
1)L'OGGETTO DEL GIUDIZIO:
E' lo stesso articolo 134che dice
quali siano gli oggetti sottoposti al giudizio della corte: le leggi ordinarie
e gli atti aventi forza di legge dello statoedelle regioni.
Gli atti aventi forza di legge sono:
i decreti legislativi e i decreti legge del governo.
I decreti legislativi previsti dagli statuti regionali speciali ai fini
della loro attuazione.
Gli atti non aventi forza di legge sono:
i provvedimenti adottati dal governo nell'esercizio dei poteri necessari
conferiti dalle camere in seguito alla loro deliberazione dello stato di
guerra.
2)IL PARAMETRO DEL GIUDIZIO:
Per parametro s'intendequel
complesso di regole alle quali gli atti legislativi vengono raffrontati dalla
corte per decidere della loro legittimità costituzionale.
Le leggi costituzionali che possono anche diventare oggetto del giudizio.
Gli statuti regionali delle regioni di diritto comunenei confronti delle leggi regionali.
L'articolo 28: il controllo di legittimità della corte costituzionale su
una legge o su un atto avente forza di legge esclude ogni valutazione di natura
politica e ogni sindacato sull'uso del potere discrezionale del parlamento.
Quindi l'unica competenza della corte in fatto di controllo di costituzionalità
riguarda i soli vizi di legittimità sia inerenti al procedimento di
formazione(vizio formale dell'atto) al suo contenuto (vizio sostanziale).
I soggetti che possono adire alla corte sono:
lo Stato che impugni leggi delle regioni e delle provincie autonome di
trento e bolzano.
Le regioni che impugnino leggi dello stato o di altre regioni.
Abilitati a fare ricorso alla corte rispettivamente sono il consiglio dei
ministri e la giunta rispettivamente.
L'impugnazione delle leggi regionali da parte dello stato è regolata
dall'articolo 127 della costituzione: il governo deve ricevere dal commissario
del governo presso la regione , la comunicazione di ogni legge approvata dal
consiglio regionale.
Nel caso che il governo ritenga la legge eccedente rispetto alle
competenze della regione o contrastante con gli interessi nazionali, la rinvia
al consiglio regionale .
Nel caso cui questo l'approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi
componenti, il governo può promuovere la questione di legittimitàdavanti alla corte.
I ricorsi delle regioni contro leggi dello stato sono invece in via
successiva cioè intervengono dopo che la legge è entrata in vigore e devono
essere notificati al presidente del consiglio dei ministri entro 30 giorni
dalla pubblicazione della legge.
Sarà poi compito della corte stessa accertare la fondatezza.
L'ordinanza deve essere notificata alle parti in causa, al presidente del
consiglio dei ministri o al presidente della giunta regionale, ai presidenti
delle due camere o al presidente del consiglio della regione interessata.
Infine l'ordinanza viene rimessa alla corte costituzionale e pubblicata
sulla gazzetta ufficiale e sul bollettino ufficiale della regione interessata
se si tratta di una legge regionale.
Legittimati a costituirsi in giudizio dinanzi alla corte sono le parti
del giudizio a quo, il presidente del consiglio dei ministri o il presidente
della giunta regionale.
4)IL PROCEDIMENTO DINANZI ALLA CORTE E LA DECISIONE.
A)In generale:
L'ultima fase è quelladello
svolgimento del giudizio e della decisione.
Il presidente della corte ritiene che possa sussistere un caso di
manifesta infondatezza della questione sollevata.
Il presidente della corte ritiene che possa sussistere un caso di
manifesta inammissibilità della questione sollevata.
La decisione della corte viene presa o nella forma della sentenza o in
quella dell'ordinanza.
C)decisione di accoglimento:
Gli effetti diquesta decisione
sono regolati dall'articolo 136 della costituzione in base al quale se una
norma di legge o un atto avente forza di legge, sono dichiarati
incostituzionali dalla corte, cessano di avere efficacia dal giorno successivo
alla pubblicazione della decisione.
Noi esamineremo:
- la nozione di invasione di competenza
- l'individuazione degli atti idonei a concretizzarla
- il parametro del giudizio
- l'oggetto del giudizio e della decisione
- il procedimento dinanzi alla corte
- il problema del coordinamento con i procedimenti giurisdizionali
comuni.
.
B)L'INDIVIDUAZIONE DEGLI ATTI IDONEI A SUSCITARE IL CONFLITTO:
Bisogna distinguere innanzitutto in base alla natura e al contenuto degli
stessi atti.
Gli organi che possono essere ritenuti parti del conflitto sono:
il consiglio dei ministri
il presidente del consiglio dei ministri
la corte dei conti
i singoli giudici
l'ufficio centrale del referendum
le singole camere
entrambe le camere
le commissioni parlamentari d'inchiesta
per quanto riguarda i giudizi possiamo avere:
un oggetto del giudizio: è un determinato atto o un determinato
comportamento della controparte(non è necessario che un atto sia stato emesso).
IL GIUDIZIO DI ACCUSA CONTRO IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.
Prima dell'entrata in vigoredella
legge costituzionale n° 1 del 16/01/1939 il giudizio di accusa della corteriguardava non solo il presidente della
repubblica per i reati di alto tradimento e di attentato alla costituzione , ilpresidente del consiglio dei ministri e i
ministri per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni.
Con la legge Cost. 1/1989 i reati commessi dal presidente del consiglio
dei ministri e dei ministri nell'esercizio delle loro funzioni, sono di
competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria previa autorizzazione della
camera cui appartengono.
Non è consentito l'intervento di altri soggetti comunque interessati alla
decisione della corte.
La decisione deve essere pubblicata entro il 10 febbraio e poi viene
comunicata al presidente della repubblica, ai presidenti delle due camere, al
presidente del consiglio dei ministri, all'ufficio centrale per il referendum
ed ai promotori.
L'oggetto della decisione della corte è quindi l'ammissibilità della
richiesta di referendum in base all'articolo 75 .
Gli organi aventi rilievo costituzionale sono:
il consiglio superiore della magistratura(CSM).
Il consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.
La corte dei conti.
IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA(CSM).
Il primo presidente e il procuratore generale della corte di cassazione.
D)incompatibilità:
La carica di membro del CSM non è compatibile con quella di:
l'iscrizione negli albi professionali
la carica di membro del parlamento
la carica di membro del consiglio regionale provinciale e comunale
la carica di membro della corte costituzionale
la carica di membro del governo
con l'esercizio di attività proprie degli iscritti ad un partito
politico.
4)FUNZIONAMENTO:
il presidente del CSM è il PsR.
Il vice presidente , il primo presidente della corte di cassazione e il
procuratoregenerale presso la stessa
corte costituisconoil comitato di
presidenzache ha il compito di
promuoverel'attività e
l'attuazionedelle deliberazioni del
consiglio e di provvedere alla gestione dei fondi.
Nell'ambito del CSM si costituiscono delle commissioni che hanno il
compito di riferire al consiglio su argomenti particolari.
In caso di parità prevale il voto del presidente.
Contro tali provvedimenti la legge ammette il ricorso al giudice
amministrativo.
Il CNEL è un organo di consulenza delle camere e del governo per le
materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.
Esso ha l'iniziativa legislativa insieme con il Parlamento e può
contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo
principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.
Le sue deliberazioni sono valide se al momento della votazione è presente
la maggioranza dei suoi membri in carica.
Nei casi di decisioni dei ricorsi straordinari al capo dello stato.
LA CORTE DEI CONTI:
1)IL CORPO NORMATIVO:
L'articolo 100 della costituzione annovera la corte dei conti tra gli
organi ausiliari, ma questa ha della funzioni di grande importanza.
Articolo 100: la corte dei conti esercita il controllo di legittimità
sugli atti del governo, e anche quello successivosulla gestione del bilancio dello Stato.
Partecipa , nei casi e nelle forme stabilite dalla legge, al controllo
sulla gestione finanziaria degli entia
cui lo stato contribuisce in via ordinaria.
Riferisce direttamente alle camere sul risultato del riscontro eseguito.
4)dalla legge n° 20 del 14 gennaio 1994 la quale ha dettato nuove
disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della corte.
b)l'autorizzazione alla presentazione di disegni di legge alle camere.
i decreti del presidente della repubblica adottati ai sensi degli
articolo 76 e 77(decreti legge e decreti legislativi).
Gli atti del presidente del consiglio e atti dei ministri aventi ad
oggetto: la definizione delle piante organiche , il conferimento di incarichi
di funzioni dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per lo
svolgimento dell'azione amministrativa.
Provvedimenti di disposizione del demanio e del patrimonio immobiliare.
Decreti di variazione del bilancio dello Stato.
Atti per cui il corso sia stato impartito l'ordinescritto del ministro.
Gli atti emanati dal governo devono quindi passare al vaglio della corte
dei conti che li registra dichiarandoli conformi alla legge.
Nel caso in cui ciò non avvenga , perché un determinato atto del governo
non risulta conforme ad una norma di grado superiore, la corte lo rinvia al
governo che deve provvedere.
Qualora sia espressa la volontà del governo , di emanare ugualmente
l'atto, allora la corte provvederà alla sua registrazione con riserva, cioè
alla registrazione sotto la responsabilità politica del governo stesso.
L'elenco di questi atti registrati con riserva viene consegnato ogni 15
giorni dalla corte al parlamento.
Al controllo degli atti di ogni singolo ministero è delegato un
consigliere della sezione dicontrollo.
Se il consigliere ritiene che l'atto sottoposto al suo controllo sia
viziato da illegittimità lo trasmette al presidente della corte che promuove
una pronuncia motivata dell'intera sezione di controllo.
Se si decide per l'illegittimità si trasmette la questione al consiglio
dei ministri.
Alla fine dell'anno, la corte dei conti si occupa della revisione del
consuntivo, cioè della rispondenza o meno tra previsioni e risultati.
La deliberazione della corte e la relativa relazione vengono trasmesse
alle camere a cura del ministro del tesoro.
Soggetti attivi della pubblica amministrazione sono:
1)gli organi amministrativi dello Stato
2)gli enti pubblici diversi dallo Stato detti anche enti autarchici.
Di un organi in relazione allo spazio. 5 della costituz.: Il presidente
del consiglio dei ministri
Il consiglio dei ministri
I ministri
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA COME ORGANO AMMINISTRATIVO.
Tutti i più importanti atti amministrativi sono emanati nella forma del
decreto del presidente della repubblica con la controfirma del ministro
proponente.
Se l'atto è deliberato dal consiglio dei ministri tutti i membri del
consiglio ne sono collegialmente responsabili.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E IL CONSIGLIO DEI MINISTRI.
Al pres. Con decreto del pres. Importanti attribuzioni nel campo
amministrativo spettano anche al CONSIGLIO DEI MINISTRI il quale delibera sulle
nomine, promozioni, trasferimenti, destituzioni dei più alti funzionari dello
Stato, sulle più importanti questioni di alta amministrazione, di ordine pubblico,
ecc.
Tutti gli atti amministrativi deliberati dal consiglio dei ministri
assumono la forma del decreto del presidente della repubblica.
Il n° e le attribuzioni dei ministeri sono fissati dalla Corte
costituzionale.
La costituzione però stabilisce che la creazione dei ministeri ela determinazione delle loro attribuzioni e
della loro organizzazione avvengano mediante legge ordinaria.
Essi sono raggruppabili in alcune categorie:
1)riguardano l'attività giuridica dello Stato cioè tendono ai fini di
ordine e sicurezza:
ministero dell'interno
ministero di grazia e giustizia
ministero della difesa
2)riguardano l'attività sociale promuovendo il progresso culturale,
morale e fisico del popolo:
min. della pubblica istruzione
il min. dei beni culturali
il min. del turismo e dello spettacolo
il ministero della sanità
il ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
3)riguardano pure l'attività sociale tendendo al progresso economico
della collettività:
il min. dell'industria e del commercio e dell'artigianato
il min. Del commercio con l'estero
il min. del lavoro e della previdenza sociale
4)riguardano pure l'attività sociale in quanto mirano ad assicurarealla collettività le strutture civili
essenziali:
il min. delle poste e telecomunicazioni
il min. dei trasporti
5)riguardano l'attività finanziaria:
il min. delle finanze
il min. del tesoro che provvede alle spese dei servizi statali,
all'amministrazione delle somme già riscosse dallo Stato, alla gestione del
debito pubblico. Ecc.
il min. del bilancio e della programmazione economica che coordina e
dirige l'attività economico finanziaria dello Stato e collabora con il min. del
tesoro all'impostazione generale del bilancio di previsione in vista delle
finalità generali della programmazione economica.
ORDINAMENTO DEI MINISTERI.
Alle dirette dipendenze del ministero si trovano inoltre un gabinetto e
una segreteria particolare.
L'amministrazione delle ferrovie dello Stato.
E' previsto dall'articolo 87 della costituzione.
Del consiglio dei ministri, vicepresidente, e dai ministri degli affari
esteri, dell'interno, del tesoro, della difesa, dell'industria e del commercio
e dal capo di stato maggiore della difesa.
La funzione consultivaha
carattere preventivo rispetto alla funzione attiva.
E' l'organo di consulenza giuridico amministrativa ausiliario del
governo(articolo 100 costituzione), oltre a costituire una delle supreme
magistrature amministrative.
E' composto da un presidente , da presidenti di sezioni e da consiglieri,
nominati con decreto del presidente della repubblica su proposta del presidente
del consiglio dei ministri, previa deliberazione del consiglio dei ministri.
Il consiglio di presidenza è costituito presso il consiglio di stato con
decreto del PdR su proposta del pres. Del cons. dei ministri.
ESERCIZIO DELLE FUNZIONI:
Le funz. Del consiglio di Stato.
IL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO.
Il CNEL è previsto dall'articolo 99 della costituzione.
Può anche contribuire alla elaborazione della legislazione sulle materie
dell'economia e del lavoro, facendo pervenire alle camere e al governo le
osservazioni e le proposte che ritiene opportune.
I suoi membri sono in numero di 112(originariamente 80) ossia un
presidente e 111 consiglieri, nominati con decreto del presidente della repubblicasu proposta del presidente del consiglio
previa deliberazione del consiglio dei ministri.
Agli organi di controllo spettadi
esaminare se gli atti degli organi attivi siano conformi alla legge e in certi
casi se siano anche rispondenti di una buona amministrazione.
Il controllo è di LEGITTIMITA' se si limita all'esame della conformità
dell'atto alla legge.
LA CORTE DEI CONTI
Essa è posta dalla costituzione tra gli organi ausiliari del governo
insieme con il CNEL e conil Consiglio
di Stato.
Essa esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del
governo e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato.
Partecipa , nei casi e nelle forme stabilite dalla legge, al controllo
sulla gestione degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.
Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro
eseguito(art. 100 Cost.).
Tutti i suddetti sono nominati con decreto delPresidente della repubblica su proposta del
presidente del consiglio previa autorizzazione del consiglio deiministri.
I presidenti e i consiglieri godono dell'inamovibilità la quale può
essere fatta decadere solo dalConsiglio
di Presidenzache è costituito presso la
corte dei conti con decreto del presidente della repubblicasu proposta del presidente del consiglio dei
ministri.
E' composto dal presidente della corte dei conti , che lo presiede, dal
procuratore generale, dal presidente di sezione più anziano e da 13 membri, da
cui 9 eletti dai magistrati della corte dei conti fra di loro e 4scelti al di fuori di essa dai presidenti
delle due Camere.
IL CONTROLLO PREVENTIVO:
La corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli
atti del governo, attraverso la registrazione dei decreti conformi alla legge e
il rifiuto di registrazione di quelli illegittimi.
Sono sottoposti al controllo preventivo:
gli atti che assumono la forma del Dpr qualunque ne sia l'oggetto, fatta
eccezioneper alcuni atti di
carattereprevalentemente politico e dei
decreti aventi forza di legge.
I singoli atti vengono esaminati da un consigliere delegato dalla corte
dei conti.
In caso di nuovo rifiuto il ministro potrà ancora sottoporre la
questioneal consiglio dei ministri e
questo qualora deliberi che l'atto debba avere corso né ordinerà la
registrazione alla corte dei conti.
La corte dei conti trasmetta la parlamento l'elenco degli atti registrati
con riserva per fare in modo che il parlamento prenda atto del comportamento
del governo.
Il controllo generale si esercita sul rendiconto generale dello Stato che
il ministro del tesoro deve trasmettere alla corte dei conti entro il 31 maggio
di ogni anno.
Il commissario di governo è nominato con DPr su proposta del presidente
del consiglio , di concerto con i ministri dell'interno, previa deliberazione
del consiglio dei ministri .
Del consiglio di concerto con il ministro dell'interno.
Di godere di garanzia costituzionale: i poteri dati alla regione sono
conferiti direttamente dalla costituzione e non da una legge ordinaria e quindi
subordinata nelle fonti alla costituzione e dunque una modifica dei poteri
della regione non pùò che passare attraverso una legge di revisione
costituzionale.
ORGANIZZAZIONE DELLE REGIONI.
Le norme sull'organizzazione internadelle regioni sono contenute nei rispettivi statuti, i quali, per le
regioni ad autonomia ordinaria , sono deliberati dal consiglio regionale, e
approvati con legge della repubblica , mentre per quelle ad autonomia speciale
sono adottati con legge costituzionale.
In particolare , la costituzione stabilisce che sono organi della regione
IL CONSIGLIO REGIONALE, LA GIUNTA REGIONALE, IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE.
Le ATTRIBUZIONIsono: il consiglio
delibera sui provvedimenti legislativi della regione, nonché su quelli
regolamentari; approva il bilanciopreventivo e il conto consuntivo; formula proposte di legge al
Parlamento e richiede referendum abrogativo delle leggi delle Stato .
2)LA GIUNTA REGIONALE: è l'organo esecutivo delle regioni. E' eletta dal
consiglio regionalee si compone del
presidentee diun n° di assessorida 6 a 12 a secondadella popolazione della regione. Essa
provvede all'esecuzione delle leggi e delle deliberazioni del consiglio,
predispone il bilancio preventivo e compila il conto consuntivo, amministra il
patrimonio della regione. DELLA GIUNTA REGIONALE: è anch'esso eletto dal
consiglio e rappresentala regione,
promulga le leggi e i regolamenti , firma gli atti della regione, convoca e
presiede le riunioni della giunta (la sua ura è simile a quella del
presidente del consiglio dei ministri che è a capo dell'organo esecutivo dello
Stato).
LA FUNZIONE LEGISLATIVA DELLE REGIONI.
Alle regioni è poi attribuita una potestà legislativa integrativa delle
leggi statali.
Limite rispetto agli obblighi internazionali e delle disposizioni della
Comunità.
'''''''''delle altre regioni.
EMANAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI:
l'iniziativa delle leggi regionali
spetta alla giunta, a ciascun membro del consiglio regionale, ai consiglieri
provinciali, ai consigli comunali e al popolo, secondo le norme contenute nei
rispettivi statuti.
Dopo essere stata discussa e approvata dal consiglio regionale, la legge
viene comunicata al commissario del governo che ha sede nel capoluogo della
regione e da lui trasmessa al governo.
REGOLAMENTI REGIONALI:
Le regioni , oltre al potere di emanare leggi, hanno anche quello di
emanare regolamenti.
I regolamenti regionali non devono essere in contrasto né con le leggi
della Repubblica e della regione, né coi regolamenti governativi.
FUNZIONE AMMINISTRATIVA DELLE REGIONI:
Art. 118:
le regioni esercitano funzioni amministrativeproprie nelle stesse materie nelle quali
hanno potestà legislativa, salvo quelle di interesse puramentelocale che possono essere attribuite dalle
leggi della Repubblica alle province, ai comunio ad altri enti locali;
le regioni possono inoltre esercitare funzioni amministrative delegate
dallo Stato mediante legge;
le regioni esercitano normalmente le loro funzioni amministrative
delegandole alle province, ai comuni o ad altri enti locali
Le competenze delle regioni si possono dividere in :
1)proprie della regione
2)delegate dallo Stato:
il settore dell'ordinamento e organizzazione amministrativa comprende
l'ordinamento degli enti pubblici locali e le circoscrizioni comunali.
CONTROLLO SULLE REGIONI.
Già abbiamo parlato del controllo statale sull'attività legislativa delle
regioni , esercitato dal governo, che si avvale, a questo scopo, del
commissario del governo residente nel capoluogo della regione, e abbiamo visto
che il governo può fare opposizione alla promulgazione della legge,
provocandone il riesame da partedel
consiglio regionale, e , da ultimo, sollevare la questione di legittimità o di
merito, rispettivamente, alla corte costituzionale o al parlamento..Il
controllo di legittimità mira a esaminare la conformità degli atti
amministrativi regionali alle norme di legge.
SCIOGLIMENTO DEI CONSIGLI REGIONALI.
La costituzione prevede oltre alle forme di controllo delle quali abbiamo
parlato la possibilità che il governo proceda allo scioglimento del consiglio
regionale in alcuni casi tassativamente stabiliti.
riassunto di
istituzioni di diritto pubblico e comunitario.
CAPITOLO 1 :
CARATTERI FONDAMENTALI DEL FENOMENO GIURIDICO.
IL DIRITTO E LA SOCIETA':
DIRITTO: complesso di regole di condotta che disciplinano i rapporti tra
i membri di una certa collettività, in un dato momento storico.
FENOMENO GIURIDICO: esso nasce là dove vi è qualche forma di aggregazione
umana.
FENOMENO SOCIALE: la società si sviluppa grazie alle regole che
disciplinano il rapporto tra i consociati.
Vi è dunque un nesso stretto tra fenomeno giuridico e fenomeno sociale: è
un legame stretto che segna un unico processo di evoluzione della storia umana
e che viene in evidenza dalla nascita delle prime città Stato(dove vi erano i
primi aggregati sociali) e dalle quali oggi ha preso origine quello che noi
intendiamo come Stato.
ORDINAMENTO GIURIDICO: nascita di un complesso di regole che si applicano
all'interno di un aggregato sociale entro una determinata sfera territoriale,
attraverso un'organizzazione dotata di un minimo di stabilità(i presupposti
sono una pluralità di individuicon
finalità comuni).
DIRITTO=REGOLE: le quali possono essere regole di diritto statale:
disciplinano i rapporti dei singoli e perseguono finalità particolari; o regole
di comportamento: disciplinano i rapporti tra gli individui perseguendo le
finalità comuni(o interesse generale). Queste sono legate indissolubilmente
agli eventi storicie possono essere
ricavate sia dal diritto scritto che da quello consuetudinario(n.b.:
progressivo affermarsi del diritto scritto su quello consuetudinario).
LO STATO: entità che si pone in una posizione di supremazia rispetto a
tutti i soggetti(popolo) che vivono in un determinato ambito
spaziale(territorio dello Stato) rivendicando l'originarietà del proprio potere
(la sovranità) e che dispone di forza legittima, necessaria x assiccurare la
sopravvivenza e lo sviluppo del gruppo sociale che ne ha determinato la
nascita.
Lo Stato intrattiene anche rapporti con gli altri Stati e si parlerà di
diritto internazionale o rapporti internazionali.
LE CARATTERISTICHE DEL FENOMENO GIURIDICO:
Le caratteristiche del diritto Statale mettono ulteriormente in evidenza
il nesso stretto tra fenomeno giuridico e fenomeno sociale e sono:
1)EFFETTIVITA': la regola di diritto può considerarsi esistente se i
membri della società la riconoscono e ne riconoscano il suo valore obbligatorio
collegandola a un meccanismo sanzionatorio in caso di violazione.
2)CERTEZZA: si cerca di dare certezza della regola attraverso particolari
strutture (l'ordinamento giudiziario) e le istituzioni(le sanzioni).
3)RELATIVITA': le regole possono mutare e anche ciò che è ritenuto
particolarmente rilevante può mutare.
IL CONTENUTO DELLE NORME GIURIDICHE:
Bisogna determinare :
1)LA FATTISPECIE ASTRATTA: ciò che la norma intende disciplinare e cioè:
1a)ATTI GIURIDICI: attività o espressione della volontà dell'uomo.
1b)FATTI GIURIDICI: fatto preso in considerazione dì per se, non xchè
determinata da una manifestazione della volontà dell'uomo.
2)SCELTA DEGLI EFFETTI GIURIDICI CHE CONSEGUONO OBBLIGATORIAMENTE AL
VERIFICARSI IN CONCRETO DELLA FATTISPECIE ASTRATTAMENTE IPOTIZZATA:
2a)posizioni soggettive di svantaggio: obbligo di fare o di astenersi dal
fare:
*Doveri di carattere generale: servizio militare
*Obblighi di carattere particolare: vedi contratto
*Onere: per l'interesse proprio: onere della prova
2b)posizioni soggettive di vantaggio:: di esigere un comportamento cioè
quello imposto dalla norma.
*Diritto soggettivo: a)Diritti assoluti
b)Diritti relativi
*Interesse legittimo
*Interesse semplice o di fatto
I SOGGETTI GIURIDICI:
La regola giuridica si traduce inDIRITTI
DOVERI
OBBLIGHI
INTERESSI
I destinatari di queste regole giuridiche sono:
1)PERSONE FISICHE: articolo 1 C.C.=Capacità giuridica: è titolare fin dalla nascita dei suddetti, ma non li
può esercitare direttamente attraverso proprie manifestazioni di volontà.
Bisogna ricordare che le persone fisiche sono lo strumento delle persone
Giuridiche.
Diritti, Doveri, Obblighi, Interessi, possono essere utilizzati
direttamente attraverso manifestazioni della volontà una volta raggiunta la
CAPACITA' DI AGIRE,che è fissata con il
compimento della maggiore età tranne delle limitazioni come le incapacità
civili(interdetto, inabilitato, minore emancipato, minore).
2)PERSONE GIURIDICHE: pluralità di persone con un fine
comune(associazioni, società, fondazioni).
Possono essere PUBBLICHE O PRIVATE:
A)PRIVATE: aggregazioni sociali
B)PUBBLICHE: è soggetto giuridico sia nei confronti degli altri Stati sul
piano internazionale sia nei confronti del popolo sul piano interno.
Lo Stato è formato da un rapporto organico in quanto sono vari ORGANIche agiscono in nome e x conto dello Stato.
Il rapporto organico differisce dal rapporto di rappresentanza(vedi
diritto privato), in quanto vi è un'immedesimazione dello Stato in ogni atto
compiuto da un singolo organo e quindi vi è una responsabilità diretta dello
stesso Stato.
3)ASSOCIAZIONI DI FATTO:cioè non
riconosciute, ma titolari di diritti, obblighi, interessi, doveri: sindacati e
partiti politici.
IL CONCETTO DI ORDINAMENTO GIURIDICO E LA PLURALITA' DEGLI ORDINAMENTI
GIURIDICI.
REGOLE: si presentano complessee
stabili come le società da cui derivano.
ORDINAMENTO GIURIDICO: insieme di regole giuridiche: necessità di un
apparato organizzativo, di soggetti istituzionali che ne assicurino:
1)LA PRODUZIONE: organi che pongono le regole
2)L'APPLICAZIONE:
3)L'OSSERVANZA:organi
chiamati ad assicurare l'esercizio e il rispetto verso lageneralità degli
associati.
PLURALITA' DI ORDINAMENTI GIURIDICI: nel senso che se ne possono avere
tanti quanti sono i fini comuni degli associati.
Essi sono illimitati e dipendono non dalla natura bensì dal rapporto tra
l'ordinamento e il gruppo sociale.
In base alla natura si possono distinguere ORDINAMENTI:
A)PARTICOLARI: si propongono il soddisfacimento di fini particolari di un
determinato settore.
B)GENERALI: si propongono di soddisfare tutti i fini sociali e a loro
volta si distinguono in:
a)ORIGINARI:STATO E COMUNITA' INTERNAZIONALI
b)DERIVATI: enti autonomi territoriali che ripetono i loro poteri da un
altro potere ad essi sovraordinatoe
sono: REGIONI, PROVINCIE, COMUNI.
Tra gli ordinamenti originari e derivati vi sono RECIPROCHE RELAZIONI,
sia interne che internazionali
ORDINAMENTI GIURIDICI DI COMMON LAW E DI CIVIL LAW.
Significato della nozione di Stato = Ordinamento giuridico
CIVIL LAWDIRITTO
SOCIALISTA
COMMON LAWDi impronta marxista
Tutti gli altri
compreso quello
Italiano.Ordinamento
inglese
DIFFERENZE DI FONDO: PRODUZIONE DELLE NORME E SOGGETTI COINVOLTI IN
QUESTO PROCESSO:
1)COMMON LAW: Quello inglese e statunitense in cui le norme, nache quelle
costituzionali, non si trovano scritte in un testo, in una carta, bensì si
rifanno a decisioni giurispludenziali, all'interpretazioni dei giudici(che
hanno un importanza maggiore); è il diritto consuetudinario che la fa da
padrone. Il giudice è fonte del diritto. Vale il principio dello STARE DECISIS:
un giudice obbligatoriamente non può discostarsi daun giudizio dato in un caso analogo a quello
che si sta giudicando. In questo tipo di ordinamento i rapporti tra i poteri
dello Statosono più articolati perché
oltre al PARLAMENTO e al GOVERNO vi è anche il GIUDICEche può attribuire un valore giuridico
vincolante per tutti.
2)CIVIL LAW: è un tipo di ordinamento legato alla tradizione romanistica.
Le regole ai vari livelli sono scritte e le consuetudini trovano applicazione
solo se espressamente richiamate dalle stesse. In esso il giudice deve
interpretare e adattare la norma al caso specifico, concreto, Il giudice non ha
nessun compito creativo di diritto, non è fonte di diritto. Il potere
giudiziario è escluso dal circuito decisionale che porta alla produzione di
norme giuridiche. Il potere giudiziario opera indipendentemente dagli altri
poteri dello Stato quali il PARLAMENTO E IL GOVERNO.
Oggi sta accadendo una progressiva attenuazione delle differenze tra i
due modelli.
LE FONTI DEL DIRITTO E I PRINCIPI CHE NE REGOLANO I RAPPORTI
Le norme si creano attraverso due distinti meccanismi:
1)Attribuzione a certi organi del potere di creare, integrare, modificare
il diritto.
2)Riconoscimento di valore giuridico a regole che nascono da certi fatti
o comportamenti umani.
1)FONTI ATTO: leggi del PARLAMENTO, REGOLAMENTI DEL GOVERNO O DI UN ENTE
LOCALE
2)FONTI FATTO: CONSUETUDINI CHE DIVENTANO OBBLIGHI
Entrambe le sub 1 e 2 hanno la capacità di incidere modificando
l'ordinamento giuridico.
NORME GIURIDICHE: sono in ordine GERARCHICO in base alla loro FORZA
NORMATIVA.
A)ORDINE GERARCHICO: i rapporti tra le diverse fonti sono regolati dal
PRINCIPIO DELLA COMPETENZA: non si fa riferimento alla forza normativa bensì
all'organo che è titolare del potere di emanare le regole stesse e all'oggetto
che possono investire(vedi leggi statali e leggi regionali : sono sullo stesso
gradino delle fonti e i loro rapporti reciproci sono regolati dalla diversa
sfera di competenza che la costituzione attribuisce alle leggi statali e alle
leggi regionali).
N:B.: I PRINCIPI CHE REGOLANO LE FONTI SONO QUELLO GERARCHICO E QUELLO DI
COMPETENZA.
B)FORZA NORMATIVA: al primo posto troviamo la COSTITUZIONE, la quale può
essere scritto o non scritto e che presenta i caratteri seguenti:
B1)RIGIDA: non può essere modificata da norme di grado inferiore.
B2)EFFETTIVITA.'
B3)MATERIALE.
VALORE DELLA NORME NEL TEMPO E NELLO SPAZIO:
1)Tra norme di pari grado (ex. Due leggi parlamentari) quella da
applicare è l'ultima entrata in vigore in ordine di tempo. LA NORMA SUCESSIVA
PREVALE SEMPRE SULLA NORMA PRECEDENTE, DI PARI GRADO GERARCHICO.
2)VALORE DELLE NORME NELLO SPAZIO:
Vale la TERRITORIALITA' DEL DIRITTO: la legge statale varrà per la
popolazione della nazione quella regionale per la popolazione della regione e
così via, tranne delle eccezioni:
a)Regole del diritto internazionale
b)Principio dell'extraterritorialità: per le navi e gli aerei che si
trovano nel territorio di un altro stato si applicano le norme dello stato di
appartenenza
c)Immunità territoriale: alcune zone del territorio di uno stato come le
ambasciate e le sedi diplomatiche sono sottratte al di ritto di quest'ultimo.
FONTI INTERNE: sono quelle che operano e assicurano la continuità
all'interno di un determinato ambito giuridico(sistema giuridico)
FONTI ESTERNE: sono quelle appartenenti a sistemi giuridici differenti da
quello considerato con la stessa capacità di spiegare gli effetti normativi
nell'ambito di quest'ultimo(TRATTATI INTERNAZIONALI E ATTI NORMATIVI DELLA
CEE); la loro capacità è disciplinata da ciascun sistema giuridico.
N.B.: le fonti interne e quelle esterne non si sviluppano separatamente
le une dalle altre.
L'INTERPRETAZIONE DEL DIRITTO COME METODO E COME FONTE.
Oltre alle fonti atto e alle fonti fatto produce norme giuridiche anche
il DIRITTO GIUDIZIARIO, grazie all'interpretazione da parte dei giudici.
Vi sono vari tipi di interpretazione:
1)INTERPRETAZIONE SISTEMATICA: ricerca della norma da applicare al caso
concreto desumendola dal sistema giuridico in generale.
2)INTERPRETAZIONE LETTERALE: sulla base del significato letterale delle
parole.
3)INTERPRETAZIONE LOGICA: è diretta ad individuare la carenza interna
della legge . Si fa ricorso al lavori preparatori e serve per colmare le
lacune, quindi integra il diritto.
4)INTERPRETAZIONE ANALOGICA: ricerca della norma da applicare
relativamente a dei casi analoghi
LO STUDIO DEL DIRITTO E IN PARTICOLARE DEL DIRITTO PUBBLICO
Per comprendere il diritto pubblicoè importante fare riferimento ai profili storici di ciascuno istituto
esaminato.
Al centro del sistema di norme che costituiscono il diritto pubblico vi è
dunque il nucleo essenziale dei principi attorno al quale ruota il rapporto
Stato Individuo, non inteso in termini statici, ma in continua evoluzione.
Bisogna dunque sapere le vicende storiche, sociali, culturali, della
storia per comprendere ciò che è cambiato e che si sta discutendo .
Notevole importanza hanno anche i profili atistici con gli altri
ordinamenti giuridici.
...continua
modulo 1:I CARATTERI FONDAMENTALI DEL
FENOMENO
GIURIDICO.
LA NORMA GIURIDICA : DEFINIZIONE E CARATTERI:
I caratteri fondamentali delle norme giuridiche sono:
1)LA GENERALITA': intesa sia come il fatto che essa è riferita alla
totalità dei soggetti nei confronti della quale può essere applicata e inoltre
nel senso di estensione temporale della stessa norma cioè riferita a tutti i
soggetti che si trovano nella situazione che la norma intende regolare anche
con il passare del tempo.
2)L'ASTRATTEZZA: cioè che non è riferita a eventi già certi e sicuri ma
eventuali, cioè che potranno astrattamente verificarsi.
3)LA NOVITA': cioè la capacità di innovare l'ordinamento.
4)L'ESTERIORITA': cioè l'oggetto della norma èesterioredel soggetto che si intende disciplinare(al contrario delle norme
morali).
5)L'INTERSUBIETTIVITA': la norma crea sempre un interdipendenza e
contemporaneamente una presenza di situazioni di vantaggio e di svantaggio(es.
diritto- obbligo, potere- soggezione .).
L'IMPERATIVITA' O COERCIBILITA': cioè la capacità della norma di essere
osservata attraverso il meccanismo sanzionatorio.
L'APPLICAZIONE E L'INTERPRETAZIONE DEL DIRITTO: DALLA DISPOSIZIONE ALLA
NORMA GIURIDICA.
E' necessaria un'opera di interpretazioneper prendere dalla disposizione scritta , il suo significato giuridico.
Dalla disposizione , dal frammento di testo si passa alla norma.
Ci sono diversi tipi di interpretazione:
1)INTERPRETAZIONE GIUDIZIALE: è quella formulata dai magistrati e in
particolare modo dalla corte di cassazione al fine di garantire un esatta
interpretazione della legge.
2)INTERPRETAZIONE DOTTRINALE: è realizzata dai giuristi e dai cultori
delle materie giuridiche.
3)INTERPRETAZIONE AUTENTICA: è quella fornita dal medesimo organo, cioè
dal Parlamento, che le ha emanate, al fine di chiarireo fissare il vero, autentico significato
della norma.
LE LACUNE DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO.
All'interno dell'ordinamento giuridico esistono delle situazione che non
sono state previste e che quando vengono sottoposte al giudizio di un giudice
sono da interpretare in quanto non esiste una norma da applicare, cioè esiste
uno spazio vuoto, che il giudice , non potendosi rifiutare di decidere in
merito alla questione prospettatagli, deve colmare.
Esistono delletecniche per
ovviare a queste lacune dell'ordinamento, tra le quali il PROCEDIMENTO
ANALOGICO che si divide in:
1)ANALOGIA LEGIS: il giudice applica alla questione che deve risolvere
una disciplina posta in essere per regolare situazioni simili in relazione a
materie analoghe.
2)ANALOGIA IURIS: il giudice fa riferimento ai principi generali
dell'ordinamento giuridico deducendo da essi gli elementi utili per decidere.
L'EFFICACIA DELLE LEGGI NEL TEMPO E NELLO SPAZIO.
-IL MOMENTO IN CUI
LA LEGGE INIZIA A PRODURRE EFFETTI:
Per produrre effetti una legge deve entrare in vigore.
Per entrare in vigore un atto deve essere pubblicato.
La pubblicazione avviene sulla GAZZETTA UFFICIALE per le leggi e per gli
ordinamenti, o sulla GAZZETTA DELLE COMUNITA' EUROPEEse si tratta di una direttiva o di un
regolamento comunitario, o infine sul BOLLETTINO REGIONALE se si tratta di una
legge regionale.
Tra la pubblicazione e l'entrata in vigore trascorre un arco di tempo che
prende il nome di VACATIO LEGIS, il quale è un istituto che è finalizzato a
permettere ai destinatari dell'atto di
Venirne a conoscenza.
-RISPETTO A QUALI
SITUAZIONI LA LEGGE PRODUCE I SUOI EFFETTI:
L'articolo 11 delle disposizioni preliminari del C.C afferma il principio
dell' IRRETROATTIVITA' della legge ,stabilendo la regola generale che la legge non dispone che per
l'avvenire.
Il parlamento comunque può stabilire eccezioni a tale regola generale.
Norme con effetti retroattivi sono previste in materia penale quando sono
più vantaggiose di quelle per il reo.
Le classiche norme retroattive sono le norme interpretative che
chiaramente risalgono i propri effetti all'entrata in vigoredella norma che intendono interpretare.
-L'AMBITO SPAZIALE
IN CUI LA LEGGE PRODUCE I SUOI EFFETTI:
Le leggi dell'ordinamento giuridico italiano si estendono a tutto il
territorio della Repubblica.
Anche in questo caso però si possono ricordare eccezioni alla suddetta
regolagenerale:
1)alcune leggi dell'ordinamento giuridico italiano producono effetti
anche oltre i confini estendendosi ai cittadini italiani che risiedono
all'estero.
2)a volte i giudici italiani sono chiamati ad applicare il diritto
straniero in base ad alcune norme di diritto internazionale privato.
E' da ricordare la legge del 31 maggio 1995 n° 218: esprime un vero e
proprio codice di diritto internazionale privato formato da 74 articoli di cui
i più importanti sono i seguenti:
-applicazione del
principio del collegamento più stretto per quanto riguarda la leggeapplicabileal cittadino con più nazionalità.
-Preminenza del
criterio di collegamento della residenza piuttosto che della nazionalità .
-Efficacia diretta
delle sentenze straniere in Italia.
-Prevalenza della
volontà delle parti sul principio dell'inderogabilità della giurisdizione
italiana.
-Esclusione del
cosidetto doppio rinvio ammesso esclusivamente in due casi: a)che lo stato
straniero accetti il rinvio; b)che si tratti di un rinvio indietro cioè alla
stessa legge italiana.
- IL MOMENTO IN CUI LA LEGGE CESSA DI PRODURRE EFFETTI:
In base all'articolo 15 delle disposizioni preliminari del C.C una legge
finisce di produrre effetti attraverso il meccanismo dell'abrogazione che si
verifica:
1)ABROGAZIONE ESPRESSA: quando in un atto si indica espressamente la
parte di un atto precedente che deve perdere efficacia per il futuro.
2)ABROGAZIONE TACITA: quando un organo produce una norma che risulta
incompatibile con un'altra che lo stesso organo aveva prodotto precedentemente
, esprimendo tacitamente la volontà di togliere l'efficacia a quella prodotta
per prima.
CAPITOLO 1 B: LE
FONTI DEL DIRITTO.
PRINCIPI INTRODUTTIVI:
L'ordinamento giuridico determina le proprie fonti.
Dunque per fonti dell'ordinamento giurid. Si intendono tutti quesgli atti
o fatti che sono abilitati a produrre norme giuridiche: gli atti normativi sono
manifestazioni di volontà posti in essere volontariamente allo scopo di
produrre norme(es. le leggi).
I fatti normativi sono quei comportamenti sociali da cui l'ordinamento
giuridico ricava delle norme, ma senza che questo effetto sia consapevolmente
voluto da qualcuno(es. la consuetudine).
L'ordinamento italiano non contiene un elenco tassativo ed esauriente
delle sue forme normative.
L'articolo 1 delle preleggi del C.Cstabilisce che sono fontidell'ordinam. Italiano:
-le leggi
-i regolamenti
-le norme
corporative(che oggi non esistono più essendo state caratteristiche del periodo
fascista).
-Gli usi o
consuetudini
Neanchè la costituzione, che a sua volta è la fonte suprema per
eccellenza , elenca tutte le fonti dell'ordinamento giuridico italiano.
Le FONTI DI COGNIZIONE sono atti rivolti a fornire notizia legale o a
facilitarecomunque la conoscibilità
delle norme , cioè sono i documenti e gli atti da cui si deduce il testo delle
norme giuridiche medesime. Di esse tratta l'articolo 1 delle leggi preliminari
del C.C.
Di importanza ben maggiore delle fonti di cognizione sono LE FONTI DI
PRODUZIONE cioè quelle che pongono in essere le vere e proprie norme
giuridichee che sono quegli atti e
fatti giuridici che prima abbiamodefinito capaci di porre l'ordinamento giuridico.
I rapporti tra le fonti normative possono essere :
1)DI EQUIVALENZA.
2)DI GERARCHIA.
3)DI COMPETENZA.
Nel primo caso tra le norme giuridiche emanate da una stessa fonte, si instaura
un rapporto di parità e questo consente di attribuire loro la medesima forza.
Nel secondo caso le norme giuridiche che derivano dalle fonti hanno una
struttura piramidale.
Ovviamente norme di grado inferiore non possono modificare ne derogare
norme di grado superiore; le norme di pari grado possono modificarsi o
derogarsi o vivendo sempre rispettando il criterio della temporalità (vedi
abrogazione espressa).
Nel terzo casi invece si stabilisce una sorta di area protetta per una
determinata materia o per un determinato oggetto in cui la fonte in questione
ha l'esclusiva competenza e pone norme giuridiche.
Se nella stessa materia intervenissero altre fonti, le norme
eventualmente prodotte non potrebbero essere applicate.
Le principali fonti dell'ordinam. Italiano e la gerarchia che tra di loro
esiste avvertendo che le fonti stesse si dividonoin PRIMARIE E SECONDARIE.
L'ordinamento italiano ritrova nella costituzione e nelle norme contenute
nelle leggi ordinarie(come le disposizioni sulla legge in generale) le linee
essenziali per tracciare il profilo del suo sistema delle fonti.
Al primo posto di questa ipotetica scala gerarchica possiamo collocare la
costituzione che non è soltanto una fonte di produzionedi norme giuridiche , ma anche una fonte
sulla produzione , prevedendo e disciplinando , a sua volta, altre fonti.
Equiparate alla costituzione sono le leggi costituzionali e le leggi di
revisione costituzionale.
Al rango inferiorea quello
occupato dalla costituzione si trovano le leggi formali(leggi del parlamento) e
gli atti aventi forza di legge(i decreti legge e i decreti legislativi del
governo).
E altri atti che hanno un rango primario (regolamenti interni degli
organi costituzionali, leggi regionali, statuti regionali, leggi delle
provincie di Trento e bolzano).
Al livello sottostante da quello occupato dagli atti primari si trovano
le fonti secondarie (i regolamenti dell'esecutivo).
Infine verso la base di questa ipotetica piramide troviamo i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, infine gli atti amministrativi.
Ancora al di sotto si trovano le fonti fatto cioè quei comportamenti ai
quali l'ordinamento attribuisce un significato giuridico: la consuetudine.
Particolare collocazione hanno poi le fonti dell'ordinamento
internazionalee dell'ordinamento
comunitario che sarà oggetto della nostra attenzione nei paragrafi successivi.
LA COSTITUZIONE.
1)COSTITUZIONE MATERIALE: se si fa riferimento all'insieme dei fini e dei
valori espressi dall'insieme dei gruppi politici e sociali.
Tali valori e principi che effettivamente regolano la vita di uno Stato
corrispondono a posizioni ideologiche che si affermano nella dialettica
politica.
2)COSTITUZIONE FORMALE: se invece si fa riferimento al documento che
contiene gli articoli e le disposizioni.
3)COSTITUZIONE SOSTANZIALE: se si intende l'insieme delle regole scritte
o non scritte su cui si fonda un certo ordinamento giuridico.
FONTI COSTITUZIONALI:
LA COSTITUZIONE: vedi modulo 3.
LE LEGGI DI REVISIONE DELLA COSTITUZIONE E LE LEGGI COSTITUZIONALI: vedi
modulo 5.
Sia le leggi di revisione costituzionale e che quelle costituzionali
formano entrambe norme di grado costituzionale.
Le leggi di revisione si chiamano così perché modificano la costituzione.
Le altre leggi semplicemente costituzionalisvolgono invece una semplice funzione di
integrazione della stessa costituzione.
GLISTATUTI DELLE REGIONI
SPECIALI:
Sono quelli che la costituzione riservanell'articolo 116 a 5 regioni particolari: la Sicilia, la Sardegna, il
Friuli Venezia Giulia, il Trentino Alto Adige, la Valle d'Aosta.
Gli statuti di queste regioni sono approvati direttamente dallo Stato
mediante leggi costituzionali.
LE FONTI PRIMARIE:
LE LEGGI ORDINARIE DEL PARLAMENTO:
Al gradino sottordinato alla costituzionetroviamo le fonti primarie tra le quali le leggi formali del parlamento.
Le leggi ordinarie sono atti tipici del parlamentodotate di valore e di forza di legge.
Per valore di legge s'intende in genere il particolare trattamento che
l'ordinamento prevede nei confronti delle leggi del parlamento.
Il concetto di forza di legge indica la capacità che ha la legge di
resistere all'abrogazioneo alla deroga
da parte di un atto subordinato ad essa e la capacità di innovare l'ordinamento
giuridico preesistente, derogando o abrogando leggi o fonti pari ordinate alla
legge.
Un'altra di grande importanza è quella della RISERVA DI LEGGE che
ritroviamo in molte disposizionicostituzionali.
Essa consiste nel riservare alla legge determinate materie o determinati
oggetti.
La riserva di legge può essere:
-RELATIVA: se la
norma costituz. Dispone che è sufficienteche il legislatore tracci solo i capisaldi generali della materia
lasciando i dettagli nelle mani dell'amministrazione.
-ASSOLUTA: se la
norma costituz. Impone al legislatore di regolare tutta la materia residua
rispetto a quanto dispone la norma costituzionale.
-SEMPLICE: se il
rinvio alla legge ordinaria non contiene indicazioni circa il contenuto che la
legge deve assumere.
-RINFORZATA: se la
norma costituz. Rinvia alla legge ordinaria la regolamentazione di una materia
indicando anche le caratteristiche del contenuto della disposizione.
GLI ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE: I DECRETI LEGISLATIVI EI DECRETI LEGGE DEL GOVERNO.
IN GENERALE:
Gli atti con forza di legge sono atti normativi che pur non essendo
formalmente leggi hanno la loro stessa capacità di resistere agli atti
secondari e la medesima capacità di abrogare atti primari..
I decreti legge e i decreti legislativi sono deliberati dal consiglio dei
ministri ed emanati dal PdR e sono pubblicati , come le leggi, sulla gazzetta
ufficialedella repubblica.
Il decreto legislativo entra in vigore il 15° giorno dalla sua
pubblicazione mentre il decreto legge entra in vigore direttamente dal giorno
della sua pubblicazione.
I DECRETI LEGISLATIVI E I DECRETI LEGGE:
L'articolo 76 e 77 disciplinano la delegazione legislativa.
Si vede da una parte la legge di delegazione e dall'altra un decreto
legislativo.
La legge deve prevedere nella delega:
-il riferimento a
oggetti definiti
-il limite di tempo
entro il quale il governo può esercitarli.
-L'indicazione dei
criteri e dei principi direttivi ai quali il governo deve attenersi.
-Nel caso in cui
l'organo delegante non abbia rispettato la previsioni costituzionaliriguardanti la delegazione l'invalidità della
legge di delegazione renderà invalido anche il decreto legislativo del governo;
viceversa la regolarità della legge di delegazione rende il decreto
dell'esecutivo perfettamente valido.
Il loro rapporto rientra in quello più generico che collega i due atti in
modo che, se il decreto legislativo è valido in tutti i suoi elementi, allora
potrà modificare tutte le precedenti leggi ordinarie e potrà anche modificare o
abrogare norme contenute nella legge di delegazionediverse da quelle che conferiscono il potere
delegato e ne definiscono i limiti.
Il decreto legislativo quindi si pone come un atto equivalente alla legge
nel sistema delle fonti dell'ordinamento , ma resta soggetto alle prescrizioni
della leggedi delegazione che ne
definisce gli ambiti e i limiti.
Il decreto legge a norma dell'articolo 77 deve necessariamente essere
convertito in legge da parte del parlamento entro 60 giorni.
Se il parlamento non riesceo non
vuole convertire in legge un decreto questo decade.
I decreti legge sono atti che hanno forza di legge ordinaria.
La loro principale caratteristica risiede nel fatto che il loro
fondamento non sta nel conferimento del potere legislativo dalle camere al
governo ma nell'assunzione di una precisa responsabilità da parte dell'esecutivo
stesso, di legiferare al posto delle camere avendo valutato la necessità e
l'urgenza di una determinata situazione.
I limiti sostanziali dei decreti legge possono distinguersi in tre
categorie:
1)i presupposti della necessità e dell'urgenza , quelli disposti dalla
stessa costituzione.
2)i limiti derivanti dalla soggezione del governo al controllo politico
del parlamento.
3)i limiti che derivano dalla forza di legge dei decreti in questione ,
poiché in tal senso essi sono sottopostiagli stessi limiti sostanziali delle leggi ordinarie.
GLI ALTRI ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE.
GLI STATUTI REGIONALI ORDINARI:
La prima delle fonti regionali sono gli statuti ordinari previsti x le
regioni di diritto comune(articolo 123).
Lo statuto regolal'esercizio del
diritto d'iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi
della regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.
Lo statuto è deliberato dal consiglio regionale a maggioranza assoluta
dei suoi componenti ed è approvato con legge della repubblica.
Gli statuti regionali ordinari sono in rapporto di competenza e non di
gerarchiacon le leggi ordinariee gli altri atti aventi forza di legge.
Questi sono chiamati a disciplinare :
-l'organizzazione
interna
-il diritto
d'iniziativa
-il referendum su
leggi e provvedimenti amministrativi della regione.
-la
pubblicazionedelle leggi e dei
regolamenti regionali. Questo caso incontra dei limiti: a)un limite alla stessa
competenza della fonte statutaria; b)un limite al contenuto della disciplina
adottata.
Quanto al procedimento di formazione degli statuti regionali molto
brevemente si può dire che essi risultano da unadelibera del consiglio regionale adottata a
maggioranza assoluta e da una legge statale di approvazione.
In effettiil rapporto che lega i
due atti, cioè la delibera del consiglio regionale e la legge statale di
approvazione è un rapporto che mette quest'ultimain una posizione prevalente rispettoal primo visto che essa finisce col
condizionareampiamente molti dei contenuti
degli statuti ordinari.
Il contenuto dello statuto è interamentedeterminato dal consiglio regionale mentre le camere devono approvare o
respingere senza poter modificare il testo ad esse presentato.
LE LEGGI REGIONALI:
La potestànormativa delle regioni
può essere distinta nel seguente modo:
1)POTESTA' LEGISLATIVA ESCLUSIVA O PIENA: nelle materie indicate dai loro
statuti che spetta soltanto alle regioni a statuto speciale.
2)POTESTA' LEGISLATIVA CONCORRENTE O RIPARTITA:articolo 117: è riferita alle regioni a
statuto speciale.
Tali leggi vengono sottoposte sia ai limiti della potestà normativa
esclusiva sia al rispetto dei principi fondamentali relativi alle singole
materie stabiliti dalle leggi dello stato.
3)POTESTA LEGISLATIVA D'INTEGRAZIONE E DI ATTUAZIONE: che spetta alle
regioni a statuto speciale .
4)POTESTA' LEGISLATIVA DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI DELLO STATO: è prevista
per le regioni di diritto comune.
Questa competenza ha una forma analoga a quella vista in precedenza di
integrazione e di attuazione.
Le leggi regionali di differenziano da quelle del parlamento per alcuni
motivi ben precisi: innanzitutto perché la competenza del parlamento è generale
mentre quelle delle regioniè limitata
alle materieespressamente indicate
dalla costituzione .
In secondo luogole leggi
regionali sono sottoposte al controllo preventivoda parte dello statomentre le leggi statalisubiscono un controllo successivo edeventualead opera della corte costituzionale.
Quanto ai limiti generaliche incontra
la legislazione regionale vediamo qualisonoquelli posti dalla
costituzionee dallo stato.:
-il 1° limite
essenziale è posto dalla costituzione nel senso che le leggi regionali sono
sottoposte ad essa comeogni altro atto
dell'ordinamento italiano.
-Le leggi regionali
sono anche subordinate al loro statuto.
-Le leggi regionali
devono anche rispettarei principi
generalidell'ordinamento
-Altro limite alla
legislazione regionale è quello dei trattati internazionali che diventano
automaticamentediritto interno dello
Stato e vincolano in questo modo anche le regioni.
-Le regioni secondo
un opinione comune non possono contraddire con la loro legislazione le
caratteristicheessenziali delle
riformeeconomico sociali generali e
valide per l'intero stato.
-Le leggi
regionaliincontrano anche un limite
territoriale in base al quale non solo la legge non può dettare norme relative
a fattispecie localizzate fuori del suo territorio ma neanchè norme che possono
produrre effetti nel territorio di altre regioni.
-Inoltre è anche
previsto un limite di merito cioè un limite di opportunità politica che
riguarda l'interesse nazionale e quello di altre regioni.
-C'è anche un
limite relativo ai rapporti privati per le leggi regionali nel senso che queste
non possono disciplinare rapporti di tipo privato o incidere in qualche modo
nella disciplina del C.C.
-Un ultimo limite
che si incontra per le leggi regionali è il limite del diritto penale inteso
come divieto per le leggi delle regioni di prevedere fattispecie di reato per
le violazioni di un reato per le violazioni dei propri precetti sostanziali.
Tra le leggi ordinarie dello stato e le leggi regionali sia instaura
quindi un criterio di competena.
Le provincie di Trento e Bolzano: le leggi di tali provincie non sono
gerarchicamente subordinate alle leggi della regione Trentino Alto Adige ma
sono equiparate alle leggi statali
LE FONTI ATIPICHE:
Sono quelle che non seguono i normali procedimenti delle altre fonti e
sono:
1)leggi che disciplinano il passaggio di provincie e di comuni ad una
diversa regione: è richiesto il parere del consiglio regionale e un referendum
indetto dai residenti.
2)le leggi tributarie, le leggi di bilancio, le leggi di autorizzazione
alla ratifica dei trattati internazionali, le leggi di amnistia e di indulto.:
non sono abrogabili in base all'articolo 75; sono più resistenti di quelle
ordinarie.
3)le leggi per la modifica dei patti lateranensi.
La legge di concessione dell'indulto e di amnistia risulta una fonte
rinforzataperché possiede forza maggiore
rispetto ad una legge ordinaria perché può resistere a tentativi di abrogazione
o di deroga.
GLI ALTRI ATTI DI RANGO PRIMARIO:
IL REFERENDUM ABROGATIVO COME FONTE DEL DIRITTO:
Il referendum può essere considerato come una fonte dell'ordinamento
giuridico in quanto è in grado di innovare il vigente sistema delle leggi.
Il referendum popolare produce, anche se una tantum e in modo particolare
degli effetti concreti e diretti nell'ambito del sistema delle fonti incidendo
a livello primario.
I REGOLAMENTI INTERNI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI:
Questi regolano l'organizzazione interna e l'esercizio delle funzioni.
I REGOLAMENTI INTERNI DELLE CAMERE:
Essi trovano un esplicita regolamentazione nell'art. 64 della
costituzione che stabilisce cheessi
siano approvati da ciascuna camera a maggioranza assoluta dei propri membri.
Tali atti sono finalizzati a disciplinare:
-l'organizzazione
interna di ciascuna ciascun ramo del parlamento.
-Le procedure che
seguono nello svolgere le loro funzioni
-Ogni altro oggetto
che concerne il loro modo di funzionare.
I regolam. Parlamentari possono disciplinare i procedimenti abbreviati
per i disegni di legge dichiarati urgenti, i casi e le forme di approvazione in
commissione dei disegni di legge, le forme di pubblicità dei lavori delle
commissioni parlamentari.
Tra la legge ordinaria e regolamento parlamentare si instaura un rapporto
di competenza.
Ad essi come anche gli statuti regionali e ai regolamenti della comunità
europea non si applica quindi il criterio della gerarchia delle fonti bensì
quello di competenza.
I REGOLAMENTI DELLA CORTE COSTITUZIONALE:
Essi non sono previsti dalla costituzione.
Spetta alla legge ordinaria dettare le norme necessarieper la costituzione e il funzionamento della
corte.
La corte costituzionale stessa si può autodisciplinarecon regolamento approvato a maggioranza dei
suoi componenti stabilendo che spetta mpre alla corte emanare norme integrative
per regolare lo svolgimento dei giudizi di sua competenza.
Anche la corte che è l'organo che controlla la conformità delle leggi e
degli atti aventi forza di legge ha un potere normativo autonomo.
I REGOLAMENTI DEL GOVERNO:
Un'apposita legge sull'ordinamento della presidenza del consiglio ha
espressamente previsto regolamenti interni del governo che disciplinano:
-gli ordinamenti
necessari per l'iscrizione delle prposte d'iniziativa legislativa e di quelle
relative all'attività normativa del governo all'ordine del giorno del consiglio
dei ministri.
-I modi
comunicazione dell'ordine del giornoe
della relativa documentazione ai partecipanti alle riunioni del consiglio.
-I modi di
verbalizzazione, conservazione e conoscenza degli atti formalmente deliberati.
-Le modalità di
informazione sui lavori del consiglio.
I REGOLAMENTI DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA:
Essa è dotata di un'autonoma e primaria potestà organizzativa.
Il carattereprimario dei suoi
regolamenti si basa sull'autonomia costituzionale del presidente della
repubblica limitatamente alla disciplinadelle funzioni svolte nell'ambito dell'attività politica e legislativa.
I regolamenti della presidenza della repubblica sono approvati dal capo
dello Stato su proposta del rispettivo segretario generale della presidenza.
LE FONTI COMUNITARIE:
Sono i regolamenti e le direttive.
Le direttive obbligano lo Stato al raggiungimento di fini indicati nella
stessa direttiva lasciandogli la scelta dei mezzi e delle modalità per
raggiungerli.
I regolamneti comunitari, invece, sono obbligatori per ciascuno degli
Stati membri e sono direttamente applicabili negli ordinamenti interni degli
Stati.
Essi partecipano quindi a formare le fonti interne occupando un rango
primario alla pari delle leggi formali.
Le leggi comunitarie prevalgono su quelle ordinarie perché non sono
suscettibili ad abrogazione o deroga.
Vedi articolo 11 della costituzione.
Le leggi comunitarie non sono sotto il controllo della corte
costituzionale.
LE FONTI DELL'ORDINAMENTO ITALIANO CONNESSE CON ALTRI ORDINAMENTI:
1)fonti che producono l'adattamento al diritto internazionale:
adattamenti automatici alle norme internazionali generalmente riconosciute e
quelle di diritto internazionale.
2)fonti che rinviano ad ordinamenti stranieri: ordine di esecuzione dei
trattati internazionali.
L'ADATTAMENTO AL DIRITTO INTERNAZIONALE:
nell'ordinamento italiano l'adeguamento al diritto internazionale può
avvenire in 3 modi:
1)mediante una legge ordinaria di esecuzione(procedimento ordinario di
adattamento).
2)mediante l'adozione, con atto legislativo, di una clausola chiamata
ordine di esecuzione con la quale si dispone che al trattato sia data la piena
ed intera esecuzione (procedimento per ordine di esecuzione).
3)mediante una disposizione generale che collega alla nascita di norme
internazionalila creazione
nell'ordinamento interno delle dorrispondenti norme di adattamento(adattamento
automatico).
Le norme di adattamento al diritto internazionali occupano un posto
superiore alle leggi ordinarie nella gerarchia delle fonti.
IL DIRITTO STRANIERO RICHIAMATO DALLE NORME DI DIRITTO INTERNAZIONALE
PRIVATO:
Il diritto internazionale privato è quell'insieme di regole con cui
l'ordinamento interno richiama un ordinamento straniero per disciplinare fatti
che presentano elementi di estranietà.
.
I REGOLAMENTI DEL POTERE ESECUTIVO:
Rappresentano delle fonti secondarie.
I regolamenti delle camere e delle comunità europee non hanno nulla a che
vedere con i regolamenti dell'esecutivo in quanto questi sono subordinati alle
leggi ordinarie e quindi sono fonti secondarie.
Dei regolamenti non si occupa la costituzione.
I regolamenti indicati dalla legge 400/1988 indica 17 tipi di
regolamenti:
1)regolamenti esecutivi: sono quelli emanati per disciplinare delle leggi
e dei decreti legislativi.
Il rapporto che lega la norma e il suo regolamento governativo di
esecuzione è un rapporto di subordinazione di questo a quella perché le norme
regolamentari non possono mai contrastare quele della legge; le norme intese in
questo senso non sono autonome nel senso che si possono applicare solo unite
adaltre norme a cui si riferisce il regolamento.
2)regolamenti di attuazione: emanati per integrare ed attuare le leggi e
i decreti legislativi che presentano norme di principio escluse le materie di
competenza delle regioni..
i reg. di attuazione saranno ammissibili solo se riguardano materie non
coperte da riserva di assoluta legge.
3)regolamenti indipendenti: che disciplinano in modo autonomo, senza
essere collegati a nessuna legge preventiva, una certa materia se questa non è
già disciplinata da una legge o da un atto avente forza di legge e sempre che
comunque non sia una materia riservata.
4)regolamenti di organizzazione: disciplinano l'organizzazione e il
funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge.
5)regolamentidelegati:
disciplinano materie non coperteda
riserva assoluta di legge determinando le norme generali e disponendol'abrogazione delle norme vigenti a partire
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
6)regolamenti di attuazione della legge comunitaria: accanto ai
regolamenti governativi ci sono anche quelli emanati dai ministri se sono
abilitati a farlo da una legge e quelli dei ministri e del presidente del
consiglio solo nelle materie di loro competenza.
Per concludere sul potere esecutivo accenniamo alle ordinanze, un
particolare tipo di atto amministrativo atipico emanato dalle autorità
amministrative compreso il governo per motivi di urgenza e necessità.
Sono soggette agli stessi limiti e allo stesso regime dei regolamenti ma
a differenza di questi che hanno durata indeterminata, le ordinanze hanno
valore per un tempo determinato: perdono valore col cessare della situazione di
necessità o urgenza che l'avevano determinata.
I REGOLAMENTI DEGLI ENTI LOCALI:
Oltre ai regolamenti statali esistono anche quelli emanati da organi
diversi dal potere esecutivo e sono quelli emanati dagli enti locali in
particolare stiamo parlando di quelli territoriali e cioè di regioni, provincie
e comuni.
La potestà regolamentare delle regioni riguarda tutte le materie in cui
l'ente ha potestà legislativa ed è sottoposta agli stessi limiti.
Nei confronti dei regolam. Statali quelli delle regioni si trovano in
posizione di separazione di competenza e non di subordinazione gerarchica.
Quanto a provincie e comuni la loro autonomia è definita da leggi
generali della repubblica quindi esiste un rapporto diretto tra questeleggi e i regolamenti locali.
Anche qui il rapporto è quello di competenza tra regolam. Governativi e
locali.
LA CONSUETUDINE:
E' la principale se non unica fonte fatto del nostro ordinamento.
E' caratterizzata da due elementi:
1)uno materiale: che consiste appunto nel comportamento medio e generale
entro la collettività costantemente seguito per un certo tempo e conforme alla
regola che da esso si trae.
2)uno soggettivo o psicologico che consiste nella convinzione diffusa
entro la collettività che tale regola sia obbligatoria.
Quindi non si può parlare di abrogazione della consuetudine bensì di
desuetudine, cioè della cessazione per mancata ripetizionenel tempo del comportamento materiale e
quindi della norma consuetudinaria.
L'ordinamento interno si conforma alla consuetudine internazionale(es. i
patti vanno rispettati).
CAPITOLO 1 C:LO
STATO: DEFINIZIONE, PERSONALITA' GIURIDICA ED ELEMENTI COSTITUTIVI.
...........
CAPITOLO 2:LE
FORME DI STATO E LE FORME DI GOVERNO NELLA LORO EVOLUZIONE STORICA.
IL CONCETTO DI FORMA DI STATO E DI FORMA DI GOVERNO:
Le regole giuridiche investono 3 settori:
1)ORGANIZZAZIONE DELL'APPARATO STATUALE
2)RAPPORTO TRA L'APARATO STATUALE E LA SOCIETA' CIVILE
3)RAPPORTI INTERSOGGETTIVI
Questo è l'oggetto del DIRITTO PUBBLICO, e questi tre settori hanno
subito un'evoluzione che ha portato all'affermarsi oggi dello STAT MODERNO.
A)FORMA DI STATO: s'intende l'insieme delle finalità che lo Stato si
propone di raggiungere ed i valori a cui ispira la propria azione.
B)FORMA DI GOVERNO: insieme degli strumentie dei mezzi mediante i quali una determinata
organizzazione statuale persegue le sue finalità.
Forme di Stato e forme di Governo sono trattate separatamente ma in
realtà sono 2 aspetti del medesimo processo.
CHIARIMENTI SU FORME DI STATO E FORME DI GOVERNO:
Definizione di forma di governo: modo in cui le varie funzioni dello
stato sono distribuite e organizzate fra i diversi organi costituzionali.
La forma di governo e la forma di stato rappresentano 2 modi differenti
di leggere il rapporto STATO-COMUNITA'.
Se si considera la forma di Stato si fa attenzione all'aspetto
finalistico di tale relazione, se invece, si presta attenzione alla forma di
Governo si coglie il rapporto nel suo significato strumentale.
N.B.: AD OGNI FORMA DI STATO STORICAMENTE AFFRMATASI CORRISPONDONO UNA O
PIU' FORME DI GOVERNO CON ESSA COMPATIBILI.
ESEMPIO: forma di stato patrimoniale-privatistioforma di governo monarchia assoluta.
LE FORME DI STATO : STATO PATRIMONIALE.
E' la prima forma di Stato sviluppatasi dopo il disfacimento dell'impero
romano. E' sorta nell'alto medioevo. Mancava ancora un'organizzazione
amministrativa che fissasse i fini di carattere generale da perseguire. La
Sovranità dello Stato patrimoniale non è sicura rispetto alle autorità
sovranazionali(Impero e Chiesa). Il
fondamento dello Stato Patrimoniali è un accordo quasi privatistico tra i vari
feudatari al fine di difendere il diritto di proprietà dalle minacce interne ed
esterne. Non vi è una pluralità di fini , bensì uno solo. Il diritto di
proprietà è la struttura portante dell'ordinamento giuridico e legittima i
poteri dei titolari di un fondo. I non proprietari appaiono come l'oggetto dei
diritti altrui e non come soggetti di diritto.
LO STATO DI POLIZIA.
agli stati membri riducendo in tal modo lo stato federale in una
confederazione.
Gli stati federali prevedono l'esistenza di un Parlamento Bicamerale: una
rappresenta proporzionalmente la popolazione, l'altra gli stati federati.
La federazione generalmente ha origine da una confederazione di stati che
inizialmente sono soltanto alleati tra loro, ma conservano la loro
sovranità(esempi sono: USA, JUGOSLAVIA, AUSTRIA, GERMANIA,..)
LO STATO REGIONALE.
Rappresenta una posizione intermedia tra Stati unitari e Stati federali.
Attraverso lo stato regionale vi è un ampliamento delle autonomie
locali(esempio Italia).
Gli stati regionali nascono da uno stato unitario.
LO STATO TOTALITARIO.
E' detto anche direttoriale. Nega ogni proposito di uno stato democratico
e in primo luogo il ricorso al corpo elettorale. I poteri del dittatore sono
illimitati e indivisibili. Il dittatore non ammette l'esistenza di partiti
politici avversari. Il principio è: tutto nello Stato , nulla al dì fuori dello
Stato, nulla contro lo Stato.
Non esistono diritti di libertà.
LO STATO SOCIALISTA.
Nasce dalla rivoluzione di ottobre che portò alla caduto del regime
zarista in Russia.
Si espanse in molti Paesi dell'est europeo dopo la seconda guerra
mondiale
Le caratteristiche sono date dalle forti critiche allo Stato
Liberale(vedi produzione capitalistica).
S'intende come tutela dell'ordine pubblicoe le sue caratteristiche sono: a)
universalità di mezzi; b)completezza del suo ordinamento. L'attività statale di
polizia s'intromette in settori che prima non erano tutelati come la religione,
i costumi, la sanità, la sicurezza pubblica, l'alimentazione, la famiglia, la
moralità dei comportamenti. Lo stato patrimoniale ora si può considerare come
il prototipo dello stato totalitario, perché mira ad organizzare l'intera vita
di coloro che vivono sul territorio. Nello stato di polizia subentrano
controlli economici come ad esempio l'innalzamento delle barriere doganali. I
compiti statali si dilatano e questo coincide con un aumento della burocrazia.
Lo stato di polizia tende a personalizzarsi e a divenire uno stato soggetto.
LO STATO ASSOLUTO.
Superamento della concezione privatistica del potere. Si pensa allo stato
in senso sempre più pubblicistico(si evidenzia il passaggio dall'assolutismo
puro all'assolutismo illuministico). Il potere assoluto spetta ancora al
Sovrano. Le finalità sono diverse da quelle dello stato patrimoniale in quanto
si vuole il benessere dei sudditi, ma solo nella forma e non nella sostanza.
LO STATO SOCIALE.
Nasce dalla fine del 19°sec. E l'inizio del 20°(superamento dei primi
stati di diritto).
È caratterizzato dall'estensione deldiritto al voto ai cittadini maggiorenni(escluse le donne). Mira a
realizzare un'uguaglianza sociale tra tutti i cittadini attraverso vari modi.
a)distinzione del diritto del lavora dal diritto comune ai rapporti
privati: l'obiettivo era di tutelare i lavoratori nei confronti dei datori di
lavoro.
b)istituzione di forme generalizzate di previdenza e assistenza sociale
per i più bisognosi.
c)individuazione, nell'ambito del diritto amministrativo, di un diritto
dell'economia pubblico che ha per oggetto gli interventi diretti delle
pubbliche amministrazioni nel campo economico dov'è più carente l'iniziativa
privata.
LO STATO LIBERALE.
La base economica di questo tipo di stato è il modo di produzione
capitalistica
Produzione capitalistica significa da un lato separazione dei singoli
produttori l'uno dall'altro e dall'altro separazione dei mezzi di produzione
dai lavoratori. I datori hanno i mezzi e chiedono forza lavoro x arricchirsi. I
lavoratori apportano forza lavoro per poter sopravvivere.
Gli uomini sono realmente sciolti da ogni legame sociale organizzato e
consapevole.
In un certo senso questa mancanza di rapporti è una specie di liberazione
Stato liberale = Stato borghese puro, il quale ha il dominio sia sul modo
di produzione che sulla politica.
Stato liberale: vi è dunque una netta separazione tra l'economia e la
politica.
STATO UNITARIO
Sono gli stati che mantengono una centrale gestione dello Stato che si
evidenzia nella centralità e unità degli organi governanti. La centralità
dell'amministrazione della cosa pubblica a volte è ordinata e armonizzata per
quanto risulta possibile con il riconoscimento e il rispetto delle autonomie
locali.
LO STATO FEDERALE.
Sono composti dalla riunione di più stati che conservano la loro
sovranità affidando alla politica estera e la difesa ad un governo federale
distinto dai governi particolari di ogni singolo stato.
Lo stato federale è diverso dalla confederazione.
Vi sono tre modi di concepire lo stato federale:
1)sia gli stati membri che quello centrale sono ordinamenti e apparati
statali veri e propri sebbene si limitino reciprocamente nei loro poteri
sovrani.
2)sovranità che spetta allo stato centrale e gli stati federati sono tali
di nome e non di fatto.
3)sovranità che spetta
LE FORME DI GOVERNO:
LA MONARCHIA ASSOLUTA
E' la prima forma di governo legata ad a uno Stato Assoluto(cioè dopo il
superamento delle Stato Patrimoniale e Federale)- Con la monarchia assoluta si
estendono i fini statuali e si moltiplicano i settori di intervento dei poteri
pubblici; si inizia a creare una prima amministrazione statuale unitaria e
stabile. Al vertice di questa strutturasi pone il Sovrano che ha il potere e il controllo di tutte le funzioni
statuali: legislativa, esecutiva, amministrativa, giurisdizionale.
La monarchia assoluta ha una forma piramidale con un organo di vertice
che è il monarca assoluto.
Si moltiplicano gli apparati organizzativi dello Stato e quindi vi è la
necessità per il sovrano di avere altri organi ausiliari.
LA MONARCHIA COSTITUZIONALE
Nasce dalla rivoluzione francese che pone fine alle forme di stato
assoluto e alla monarchia assoluta. Sia nella monarchi costituzionale che negli
stati liberali vi è una divisione dei potere (il primo a teorizzarla fu
l'inglese lock il quale voleva due organi costituzionali: a)Sovrano : titolare
della funzione esecutiva e federativa; b) Parlamento: titolare della funzione legislativa
e giurisdizionale)
Principio della divisione dei poteri in Francia: formulata da Monteschieu
e Rousseau voleva una pluralità di soggetti costituzionali(Parlamento, Governo,
Giudici)autonomi tra loro.
Sul principio di divisione dei poteri si basano tutte le forme di governo
ottocentescee anche dei giorni nostri.
La monarchia costituzionale rappresenta la prima applicazione del
principio della divisione dei poteri e anche la prima fse di avvio dello Stato
Liberale.
Monarchia Costituzionale:
1)Sovrano:
2)Parlamento: le funzioni sono il potere legislativo che in ogni caso è
diviso con il sovrano.
Più si afferma lo stato liberale più diminuiscono i poteri del sovrano e
più acquisteranno potere quelli del parlamento che rappresenta la volontà
popolare, e crescerà un terzo organo, o polo, il Governo che affiancherà il
Parlamento e il Re.
LA FORMA DI GOVERNO PARLAMENTARE:
Nella monarchia costituzionale vi è un sostanziale equilibrio tra il
Parlamento e il Sovrano. L'equilibrio errà meno a partire dal1850 c.a. a
vantaggio del Parlamento(esce il Governo dai poteri del Re :il cosiddetto
gabinetto del Re).Il Governo è un organo autonomo di decisione politica nei
confronti del Parlamento.
ISTITUTO DI FIDUCIA: il Governo una volta formato si presenta davanti al
Parlamento per ottenere la fiducia. Il Parlamento può revocare la
fiducia(MOZIONE DI FIDUCIA) e obbliga il Governo a dimettersi.
Poteri di nomina dell'esecutivo sono affidati al Capo dello Stato
(fiducia o mozione)attraverso il Parlamento: quindi si passa da una fase
dualista(re e parlamento) a una fase monista(PARLAMENTO GOVERNO).Ad esempio il
passaggio tra governo costituzionale e governo parlamentare avviene prima in
Inghilterra poi nell'Europa continentale.
Esempio Italia: monarchia costituzionale = Statuto Albertino (1848)si
trasformò in monarchia parlamentare L'istituto di fiducia è l'elemento che
contraddistingue la forma di governo parlamentare( il ruolo del capo dello
Stato è neutro verso il governo e verso il Parlamento; egli è garante delle regole
costituzionali).
Tutto questo fino alla 1° guerra mondiale.
FORMA DI GOVERNO PRESIDENZIALE,SEMIPRESIDENZIALE,E DIRETTORIALE
Sono intese come forme di governo alternative a quella Parlamentare, e
sono chiamate così per le funzioni che sono date al Presidente della
Repubblica.
A)FORMA PRESIDENZIALE: il presidente è al centro del sistema
costituzionale da cui riceve le funzioni proprie del capo dello Stato e cioè
capo del governo e rappresentanza internazionale.
Spetta al capo dello Stato la nomina o la revoca dei Ministri e degli
altri vertici del Governo.
Non esiste una forma di fiducia tra Parlamento e Governo(vedi governo
parlamentare).
Trova il suo bilanciamento con il principio democratico e cioè elezione
diretta da parte del popolo del presidente e poteri di controllo e di freno del
parlamento
B)FORMA SEMIPRESIDENZIALE:
Caratteristiche simili a quelle presidenziali:
1)elezione diretta del presidente della repubblica
2)rapporto fiduciario tra governo e parlamento(vedi forma di governo
parlamentare).
Inoltre vi è l'istituto di fiducia all'esecutivo: opera secondo un
principio di doppia fiducia: a)è nominato dal presidente, b)è espressione della
maggioranza parlamentare.
C) GOVERNO DIRETTORIALE:
l'obiettivo principale è garantire
la stabilità dell'esecutivo prefissandone a priori la durata(spesso facendola
coincidere con quella del legislativo)= regime di governo a termine.
Si forma il governo, ottiene la fiducia ed è al riparo dai rischi degli
altri organi costituzionali.
FORMA DI GOVERNO DIRETTORIALE
Lo stato totalitario ha oppresso quello liberale(guerre mondiali vedi
nazisti e fascisti).
A)FORMA DI GOVERNO FASCISTA:
Voleva richiamare i caratteri dell'unitarietà e dell'accentramento tipici
dello Stato Assoluto.
Capo del Governo: è il centro motore del sistema costituzionale= regime a
partito unico
In esso si convogliano tutti i poteri .
Forma di Governo Fascista = forma di governo monista.
FORME DI GOVERNO NEGLI STATI SOCIALISTI:
Tratti fondamentali:
1)La costituzione sovietica del 1936
1a)struttura statuale fondata sul fatto del riconoscimento di ampie
autonomie locali.
1b)fissa rete di assemblee elettive(i Soviet). Il soviet supremo =
parlamento della tradizione occidentale.
1c)ruolo del partito: ad esso spetta una funzione di guida della
collettività nella costruzione della società socialista.
CAPITOLO 3: LA
COSTITUZIONE E LA STORIA COSTITUZIONALE ITALIANA.
DEFINIZIONI:
Costituzione: complesso di norme fondamentali di uno stato. E' essenziale
prima uno Stato qualunque ne sia la forma. Influiscono sulle altre norme di
scala gerarchica inferiore.
Queste norme fondamentali si ispirano a principi etico, politici e sono
poste in atto dagli organi obbligatori
Possono essere sia scritte che consuetudinarie.
CLASSIFICAZIONE DELLE COSTITUZIONI:
1)COSTITUZIONE FLESSIBILE:
Le norme costituzionali possono , politicamente e storicamente di livello
superiore ad altre ma fondamentalmente possono essere abrogate, modificate,. da
leggi ordinarie (ex: costituzione inglese e statuto albertino del 1848).
Formalmente le norme costituzionali sono parificate a quelle di livello
inferiore.
COSTITUZIONI RIGIDE:
E' il contrario delle costituzioni flessibili e un esempio è quella
italiana vigente.
COSTITUZIONI CONCESSE:
Erano quelle che il sovrano concedevasenza il consenso popolare, limitando il proprio potere assoluto.
Avviene in forme di stato assoluto e in una forma di governo monarchica
assolutista.
COSTITUZIONI VOTATE:
Cioè espresse attraverso il consenso del popoloche poi attraverso l'assemblea ha formato la
costituzione, il documento o la carta stessa.
STORIA COSTITUZIONALE ITALIANA: LO STATUTO ALBERTINO.
L costituzione vigente oggi in Italia è il risultato di altre precedenti.
L'origine è lo statuto Albertino promulgato dal monarca Carlo Alberto di
Savoia nel 1848.
Lo statuto albertino era una costituzione CONCESSA , VOTATA, FLESSIBILE.
La differenza tra la costituzione vigente oggi in Itali e lo statuto
albertino è che la prima è VOTATA e la seconda CONCESSA.
Le caratteristiche dello statuto albertino erano che:
1)IL PARLAMENTO: a)camera dei deputati : elettiva : espressione del
popolo in carica 5 anni, aveva il potere legislativo con a capo il re che
operava attraverso 1)iniziativa; 2)sanzione.
b)camera del senato: sanzione
2)IL GOVERNO: potere esecutivo a carico del RE . Il governo non è
direttamente responsabile verso il Parlamento, ma lo è nei confronti del RE.
3)ORDINE GIUDIZIARIO: giudici nominati dal RE: innammovibilità dopo 3
anni di esercizio
4)NORME STATO-CITTADINO:le conteneva
per il volere dei liberali che si ispirano dei principi di libertà.
N.B.: nato come statuto per il regno di Sardegna e quello piemontese
diviene con la proclamazione di vittorio Emanuele 2 a RE d'Italia lo statuto
vigente su tutto il territorio italiano nel 1861.
L'EVOLUZIONE DELLO STATUTO:
Le norme dello statuto erano elastiche visto la costituzione flessibile e
quindi si prestavano a varie interpretazioni e applicazioni cioè erano
adattabili ai cambiamenti.
Il risultato fu il passaggio da una forma di governo costituzionale puro
a quello parlamentare.
Questo passaggio non fù così rapido perché nello statuto alb. Il potere
secutivo era nelle mani del ree nella
repubblica italiana è nelle mani della politica.
N.B.: il re aveva il potere legislativo che non esercitò mai nelle due
camere(neanche una sanzione).
N.B.: trasformazioni del Senato: i senatori non sono nominati dal re ma
in seguito ad una proposta del Governo; inoltre la posizione del Governo
rispetto a quella del Parlamento diminuisce(oggi il governo ha bisogno della
fiducia del Parlamento).
N.B.: trasformazione della camera dei Deputati: allargamento del
suffragio elettorale(1882: eliminazione in base al censo; 1912: ammissione
analfabeti ma con almeno 30 anni; 1919: tutti i cittadini di sesso maschile con
almeno 21 anni; nello stesso anno si sostituisce al collegio uninominale quello
proporzionale.
IL REGIME FASCISTA:
a: Il Governo è istituito dal capo dello Stato e agisce per mezzo del re.
b: Il capo del governo era nominato dal re ed era responsabile solo verso
il capo del legislativoo il re.
c: I ministri erano nominati o revocati dal RE ma su proposta del capo
della Stato.
A, b, c, : legge del 24 dicembre 1925 che modifica radicalmente
l'organizzazione dei pubblici poteri: esclude la responsabilità del governo
verso il parlamento; il popolo non conta più perché era rappresentato dal
parlamento.
1926: Testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza: = unico partito
cioè quello fascista
1)il segretario del partito diventava ministro.
2)il capo del partito fascista diventava capo del governo.
3)il gran consiglio del fascismo diventava un organo costituzionale dello
Stato.
Non ha più senso parlare di corpo elettorale.
1928: esistenza di una sola lista di candidati predisposta dal gran
consiglio.
1939: abolizione di ogni forma di consultazione elettorale e la camera
dei deputati diviene camera dei fasci e delle corporazioni.
N.B.: il fascismo abolì i diritti e le libertà fondamentali e i principi
di eguaglianza(abolizione di fatto nel 1938 con l'introduzione delle leggi
razziali).
LA CADUTA DEL FASCISMO:
24-25 luglio 1943 il gran consiglio votò la sfiducia del capo del
governo. Vittorio Emanuele 3 incarica il generale Badoglio di formare un nuovo
governo.
2 agosto 1943: soppressione del partito fascista = scioglimento della
camera dei fasci e delle corporazioni.
8 settembre 1943: l'Italia conclude l'armistizio con le forze alleate.
4 giugno 1944: duro contrasto tra il re e i partiti del comitato di
liberazione: il re vuole un'assemblea costituente a guerra finita e il comitato
di liberazione voleva la fine della monarchia e l'elezione di una costituente x
decidere sulle nuove istituzioni.
Vittorio e. 3 lascia tutti i suoi incarichi al lio Umberto che emanò
il 25 giugno 1944 un decreto legge con il quale stabilì che dopo la liberazione
nazionale le forme istituzionali sarebbero state scelte dal popolo italiano.
16 marzo 1946: si stabilisce che la scelta tra monarchia e repubblica
sarebbe avvenuta tramite un referendum e l'assemblea costituente avrebbeelaborato la costituzione ma entro i limiti
imposti dal popolo.
2 giugno 1946: referendum: x la repubblica 12717923 voti e per la
monarchia 10719284 voti. Le funzioni del capo dello stato furono date al capo
del consiglio Alcide de Gaspari (umberto 2 lasciò l'Italia).
25 giugno 1945: prima riunione dell'assemblea costituente: elesse Enrico
de Nicola come capo provvisorio dello Stato che avrebbe esercitato fino
all'elezione del presidente della repubblica.
L'assemblea costituente fu formata da 75 membri interni che formarono la
costituzione.
22 dicembre 1947: approvazione della costituzione
27 dicembre 1947: promulgazione della costituzione.
1 gennaio 1948: entrata in vigore della costituzione.
LA COSTITUZIONE REPUBBLICANA. UN NUOVO TENTATIVO DI RIFORMA NEL 1977: LA
COMMISSIONE BICAMERALE.
Costituzione= 139 articoli + 18
disposizioni finali e transitorie.
Essa si divide in:
1)INTRODUZIONE: principi fondamentali della repubblica italiana (primi 12
articoli).
2)PARTE PRIMA: diritti e doveri dei cittadini: articoli 13-54 si divide a
sua volta in 4 TITOLI: a)rapporti civili; b) rapporti etico-sociali; c)rapporti
economici; d) rapporti politici.
3)PARTE SECONDA: l'ordinamento della repubblica : articoli 55-l39 si
divide in 6 TITOLI: a)parlamento, b)il presidente della repubblica, c) il
governo, d)la magistratura; e)le regioni, le provincie e i comuni; f)le
garanzie costituzionali.
4)DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI: sono norme destinate a completare il
testo costituzionale avendo, a volte, un efficacia limitata nel tempo.
Importanti sono la 8 e la 9 sull'ordinamento regionale, la 10 e la 11 che vieta
la ricostruzione del partito fascista.
Grazie all'articolo 138 il 24 luglio 1997 è stata istituita una
commissione bicamerale per le riforme istituzionali. Questa legge ha concluso
il suo iter in parlamento ed è stata approvata da ciascuna camera con i 2/3 dei
voti.
COMMISSIONE BICAMERALE:
E' composta da 35 deputati e 35 senatori e ha il compito di ridisegnare
la seconda parte della costituzione (tranne articolo 139 che è immodificabile).
Si discute su un governo presidenziale o semipresidenziale alla francese.
Si discute nelle aule del parlamento dove la commissione è rappresentata
da un comitato formato da relatori, deputati e senatori.
Con la pubblicazione della legge di riforma costituzionale la commissione
bicamerale cessa dalle sue funzioni.
CAPITOLO 4: LE
CARATTERISTICHE FONDAMENTALI E IL PROCESSO DI ATTUAZIONE DELLA COSTITUZIONE.
LE CARATTERISTICHE FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE REPUBBLICANA
·La sovranità appartiene
al popolo che la esercita dando potere a vari organi
·Razionalizzazione
del potere = costituzione lunga e rigida cioè fortemente garantista
·Lo Stato ha una
funzione strumentale di garanzia e di pieno sviluppo dei valori personalistici
·Articolo 3 :
uguaglianza di tutti i cittadini..
·Elenco delle
libertà garantite
·Articolo 1 :
l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro
·Rapporti tra Stato
e economia non obbligatori ma facoltativi ove necessari
·Complesso modello
organizzativo: stato centrale, autonomie regionali e locali
·Ruolo autonomo dei
poteri giudiziari
·Italia come
sistema rappresentativo fondato sulla selezione politica da parte del corpo
elettorale: democrazia diretta.
·Partiti politici
come strumento di permanente partecipazione dei cittadini all'elaborazionee all'attuazione della politica nazionale.
·Provincie,
regioni, comuni, : sedi di mediazioni degli interessi più ravvicinate ai
cittadini.
·La concentrazione
dei poteri trova un bilanciamento nei partiti politici e nel ruolo autonomo dei
ruoli giudiziari.
·I poteri di
gestione della magistratura sono affidati al CSM presieduto dal capo della
repubblica e formato anche da deputati.
·Divieto di
istituzione di giudici speciali così daridurre il rischio di disfunzioni.
·Tutto il sistema
costituzionale trovanell'istituzione e
nei poteri della corte costituzionale una posizione di grande autonomia o
indipendenza dagli altri poteri dello Stato.
·Corte
costituzionale : poteri di giudicare sulla legittimità costituzionale delle
leggi dello Stato e delle regioni e di giudicare su eventuali responsabilità
penali del presidente della repubblica.
·La
razionalizzazione dei poteri passa dalla fiducia tra parlamento e governo.
IL PERIODO DEL CONGELAMENTO DELLA COSTITUZIONE.
La prima fase di avvio dell'esperienza repubblicana è caratterizzata da
una forte caduta della tensione rinnovatrice che aveva animato sia pure in
misura diversa tutte le forze politiche fino al varo della costituzione.
1948: il primo parlamento della repubblica PCI, PSI.
Fino al 1956 (corte costituzionale) nulla si mosse da parte del
Parlamento.
Solo dopo i primi anni '60 si assiste ad una ripresa dell'impegno per una
piena attuazione del dettato costituzionale.
L'AVVIO DEL PROCESSO ATTUATIVO: LE STRUTTURE DELLO STATO.
1955: istituzione della corte costituzionale
1957:consiglio nazionale dell'economia e del lavoro(CNEL).
1958: istituzione CSM.
1971: APPROVAZIONE DI NUOVI REGOLAMENTI DI Camera e Senato.
1988: direzione e coordinamento dell'esecutivo in capo al presidente del
consiglio dei ministri.
11° LEGISLATURA: il Parlamento istituisce la Commissione Bicamerale per
le riforme istituzionali
12° LEGISLATURA: IDEM ma mediante una legge costituzionale al fine di
provvedere ad una revisione organica della 2° parte della costituzione.
VERSO IL COMPLETAMENTO DELL'ATTUAZIONE DEL DISEGNO COSTITUZIONALE: LA
NUOVA DISCIPLINA DEI DIRITTI DI LIBERTA'.
LE RIFORME DEGLI ANNI '70:
1)Statuto dei lavoratori
2)Istituto dei referendum
3)Diritto di famiglia(1971)
4)Del monopolio pubblico dei diritti radiotelevisivi
In tutto questo ha un ruolo fondamentale di depurazione del tessuto
normativo la Corte Costituzionale che ha stimolato il legislatore facendo
cadere ad esempio il divieto di accesso ai pubblici uffici a carico delle donne
o estensione del principio di eguaglianza.
Grazie alla Corte Costituzionale si è avuta la revisione dei patti
Lateranensi del 1929 cioè di quelli che regolavano il rapporto tra lo
Statoe la Chiesa(1984-'85).
LO STATOITALIANO E LE NUOVE
FORME DI ORGANIZZAZIONE ISTITUZIONALE E SOVRANAZIONALE.
1)ammissione dell'Italia all'ONU (costituita nel 1945, prese il posto
della Società delle Nazioni ed il fine è la pacifica cooperazione tra i popoli.
All'ONU aderiscono molte nazioni ma permanente nel consiglio di sicurezza vi
sono 15 membri di cui 5 permanenti: USA, URSS, CINA, FRANCIA, INGHILTERRA, cioè
i vincitori della seconda guerra mondiale i quali possono deliberare
utilizzando il loro diritto di Veto).
L'ONU si avvale anche del SEGRETARIO GENERALE: è un organo esecutivo di
rappresentanza esterna., e della CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA DELL'AIA.
2)Adesione alla COMUNITA' EUROPEA: che venne istituita con il trattato di
Mastricht, è un organo sovranazionale e normativo al quale aderiscono
attualmente 12 paesi e 4 stanno x entrarvi.
L'Itali vi aderì grazie all'art. 11 della Costituzione(vedi principio di
sussidiarietà per contenere la tendenza espansiva della comunità)
La COMUNITA' EUROPEA si è formata dall'unione di .
a)CECA(1951)
b)CEE E EURATOM(1957)
IL PARTLAMENTO EUROPEO:
E' un organo ad elezione diretta ed ha un ruolo intergovernativo.
E' rappresentato dal consigli dei ministri (composti dai membri dei
governi nazionali) e dalla commissione della comunità.
Nel parlamento europeo possiamo distinguere:
1)IL CONSIGLIO: organo deliberante.
2)LA COMMISSIONE: soggetto istituzionale.
3)IL PARLAMENTO: ruolo assolutamente consultivo.
Il parl. Europeo gode dell'accettazione dei governi nazionali ed a questo
contribuisce anche l'organo stabile del CONSIGLIO EUROPEO cioè quello formato
dai CAPI DI STATO E DI GOVERNO NAZIONALI.
LA NOZIONE DI ORGANO COSTITUZIONALE
ORGANO COSTITUZIONALE:
1)è il complesso apparato organizzativo per l'esercizio delle funzioni di
uno Stato.
2)è formato da organi che agiscono in nome e per conto dello Stato.
3)è lo strumento operativo dello Stato.
Esistono varie classificazioni di organo costituzionale:
A)per tipo di funzione: distinguiamo:
legislativi, esecutivi, giurisdizionali.
B)per tipo di competenza:
istruttori, consultivi, decisionali, di controllo.
C)per livello territoriale:
centrali, periferici o decentrati.
D)per tipo di competenze diverse e dirette verso i cittadini:
2)INDIPENDENTI: no hanno limitazioni da parte di altri organi.
3)INDEFETTBILI: insostituibili( solo eccezionalmente)
4)SOVRANITA'
5)RAPPRESENTATIVITA'
Ecco questi organi sono:
1)IL CORPO ELETTORALE.
2)IL PARLAMENTO.
3)IL GOVERNO.
4)IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.
5)LA CORTE COSTITUZIONALE.
CAPITOLO 5: IL
CORPO ELETTORALE.
IL DIRITTO DI VOTO:
Il corpo elettorale è l'organo istituzionale originario al quale
appartiene la sovranità(art. 1 costituzione).
E' un organo stabile nella sua parte attiva: è chiamato saltuariamente a
manifestare la sua volontà o scegliendo i rappresentanti delle due camere del
parlamento o attraverso degli atti di democrazia quali i referendum.
Il corpo elettorale si esercita attraverso il diritto di voto(art. 48
costituzione): sono elettori tutti i cittadini uomini e donne che hanno
raggiunto la maggiore età.
Il diritto di voto può essere limitato per incapacità civile o per
effetto di condanna penale irrevocabile o nei casi di indignità morale indicati
dalla legge.
Le caratteristiche del diritto di voto sono:
1)PERSONALITA': è escluso il voto per procuro o la delega.
2)UNIVERSALITA': estensione del voto alle donne dopo la seconda guerra
mondiale.
3)UGUAGLIANZA.: il voto plurimo non è ammesso.
4)LIBERO
5)SEGRETO.
6)DOVERE CIVICO.
LA CAPACITA' ELETTORALE PASSIVA E ATTIVA:
Diritto al voto = capacità elettorale, la quale può essere :
1)ATTIVA: CAPACITA' DI VOTARE.
2)PASSIVA : CAPACITA' DI ESSERE VOTATI.
La Costituzione prevede due comuni requisiti che sono.
A)REQUISITI POSITIVI:
1)CITTADINANZA
2)ETA': 18 per votare i deputati e 25 per i senatori.
B)REQUISITI NEGATIVI:
1)MANCANZA DI INCAPACITA' CIVILE
2)MANCANZA DI SENTENZE PENALI IRREVOCABILI.
MANCANZA DI CAUSE DI INDIGNITA' MORALE.
I nomi di tutti coloro che hanno il diritto al voto sono contenuti in
liste chiamate liste elettorali che sono depositate presso ogni Comune dello
Stato.
Da queste liste vengono infatti tratti tutti i nomi di coloro ai quali
sarà inviato a domicilio il cosidetto certificato elettorale a cura del sindaco
del comune di appartenenza.
I SISTEMI ELETTORALI:
I sistemi elettorali più diffusi sono:
1)SISTEMA MAGGIORITARIO: in esso si ripartisce il territorio in Collegi o
Circoscrizioni corrispondenti al numero di rappresentanti da eleggere;
maggioritario significa cheil candidato
che avrà ottenuto la maggioranza dei voti sarà eletto. Se ciò non avviene si ha
il Ballottaggio nel quale vince chi ottiene più voti tra i primi due candidati.
2)SISTEMA PROPORZIONALE.
Il sistema MAGGIORITARIO si pone come fine quello di raggiungere la
maggioranza dei voti la quale può essere:
1)SEMPLICE: 50% + 1 dei votanti.
2)ASSOLUTA: 50% + 1 degli aventi diritto al voto.
Il sistema maggioritari è di 2 tipi:
1)SISTEMA MAGGIORITARI A UN TURNO: come in Inghilterra che prevede la
vittoria nei singoli collegi uninominali del candidato che abbia ottenuto più
voti a prescindere dalla percentuale.
2)SISTEMA MAGGIORITARIO A DOPPIO TURNO: come in Francia dove vince il
candidato che al primo turno abbia ottenuto il 50% + 1 dei voti; se non si
arriva a tale percentuale si vota di nuovo e vince chi ottiene più voti. Nel
secondo turno i partiti politici che si erano presenteti da soli si uniscono in
coalizioni o alleanze per ottenere il n° max. di voti e quindi il seggio.
1)SISTEMA PROPORZIONALE CON CLAUSOLA DI SBARRAMENTO: come in Germania .
Per i partiti politici che superano lo sbarramento il sistema è proporzionale e
per quelli che non lo superano è maggioritario con la conseguente eliminazione
dei partiti più piccoli.
Il sistema maggioritario non tutela le minoranze politiche e favorisce
comini politiche più solide, distinguendosi da quei sistemi che garantiscono
una certa rappresentatività delle minoranze politiche la quale rappresentanza
può essere:
1)GENERICA: cioè stabilita dal legislatore. In essa il voto può essere
LIMITATO(si da all'elettore un numero di suffragi inferiori a quello dei seggi
da coprire per evitare che la maggioranza conquisti tutti i seggi in palio) o
CONSULTIVO( concede all'elettore tanti suffragi quanti sono i seggi inpalio ma li concede su un numero inferiore di
candidati).
2)SPECIFICA: cioè proporzionale di tutte le minoranze politiche. E'
utilizzata nei due sistemi:HARE E HANDL(si concede il numero di seggi in modo
proporzionale al numero di voti che un partito ha ricevuto).
Il sistema proporzionale attribuisce ad ogni collegio elettorale , di un
n° di seggi che è appunto proporzionale al n° degli abitanti di quella
circoscrizione; in tal modo anche le zone non densamente popolate avranno la
certezza di essere rappresentate nel quadro politico che uscirà dalle elezioni.
Nel periodo precedente alle elezioni ci si dedica alla camna
elettorale cioè 30-40 giorni duranti i quali i gruppi politici e i candidati
fanno pubblicità a se stessi e ai loro programmi e che si interrompe due giorni
prima delle elezioni.
L'ultima fase dell'iter elettorale è quella dello scrutinio, cioè dello
sfoglio dei voti elettoraliche si conclude con l'assegnazione a ciascun
vincitore dei seggi conquistati nel proprio collegio.
LA LEGGE ELETTORALE PER IL SENATO DELLA REPUBBLICA:
Questa è la legge del 4/8/93 n°276
Numero seggi elettivi: 315 SENATARI + un certo n° di senatori a vita
nominati dal Presidente della Repubblica.
Il tipo di elezione è sempre su base regionale cioè 7 senatori per ogni
regione tranne cheper la valle da
osta(1 senatore) e il molise(2 senatori).
Per il senato non vi sono 2 schede come per la Camera bensì 1, ripartita
per regioni: ¾ del totale assegnati con criterio maggioritario nei collegi
elettorali e il restante ¼ con criterio proporzionale.
La legge 276 si articola in 10 punti di cui i più importanti sono:
1)La presentazione delle candidature spetta ad un n° di elettori tra un
minimo e un massimo secondo le disposizioni di legge e la scheda comprende il
nome e il cognome del candidato accomnato da un simbolo.
2)Le candidature possono essere presentate da un singolo o in gruppo . Se
come gruppo si riferiscono a collegi diversi( no stesso gruppo di candidati
nello stesso collegio). Se candidatura singola egli viene collegato ad un
collegio, ma libero da legami con gli altri candidati.
3)Il gruppo di candidati concorre alla ripartizione dei seggi
proporzionali, il candidato singolo invece no.
4)Il gruppo di candidati che può essere presentato nei diversi
collegi(min 3 max 0 num seggi), può avere o meno lo stesso simbolo dei collegi.
In quest'ultimo caso il gruppo può coincidere col primo,se tutti i candidati del gruppo hanno in
tutti i collegi lo stesso simbolo(alla ripartizione proporzionale dei seggi
partecipano i gruppi che hanno lo stesso simbolo9.
5)Il candidato che nell'ambito del collegio uninominale ottiene il
maggior numero di voti ottiene anche l'elezione a prescindere dalla% di voto(
tale sistema vale x l'assazine dei 4/4 dei seggi).
La scheda presentata agli elettori il 27/28 marzo 1994 per le elezioni
politiche del senato prevedeva:
a)232 dei 315 seggi del senato, assegnati in collegi uninominali col
sistema maggioritario; si assegnava cioè la vittoria a quel candidato che aveva
ottenuto più voti in quel collegio.
b)83 dei 315 senatori si assegnavano col sistema proporzionale
utilizzando per ogni regione il metodo d'Hondt(metodo proporzionale con
scorporo dei voti).
LA LEGGE ELETTORALE PER LA CAMERA DEI DEPUTATI(LEGGE DEL 4/8/1993 N°277)
Questa legge prevede un n° elevatissimo di DEPUTATI cioè 630, il
territorio italiano è suddiviso in 26 circoscrizioni.
Il criterio adottato per la ripartizione è quello REGIONALE, nel senso
che regioni meno popolate sono state divise in un'unica circoscrizione.
Per le regioni maggiormente popolate è stato adottato il criterio della
ripartizione per PROVINCIE(quelle troppo grandi sono state riunite in un'unica
circoscrizione).
Il totale è di 629 seggi, quello mancante è assegnato alla valle d'Aosta.
La Costituzione prevede che ciascuna circoscrizione elegga un numero di
deputati in proporzione alla sua popolazione(ex: 2% popolazione italiana = 2%
dei 630 deputati).
Il 75% dei seggi è attribuito con sistema maggioritario a un turno basato
sul collegio uninominale dove il candidato ha ottenuto piùvoti, e il 25% in base al sistema
proporzionale a liste concorrenti di candidati.
474 deputati eletti con il sistema maggioritario e 155 con il sistema
proporzionale.
I collegi hanno un bacino elettorale vicino alle 100000 unità.
Ogni collegio elegge un solo deputato quindi oqni elettore può votare un
solo candidato.
A prescindere dal voto vince il seggio quel candidato che nel collegio
uninominale ha ottenuto la maggioranza dei voti.
L'elezione avviene in due schede.
Ogni candidatura deve essere presentata accomnando al nome del
deputato che si presenta il simbolo o i simboli dei partiti che lo appoggiano.
E' vietata la candidatura in + seggi.
E' vietata la candidatura contemporanea per la camera e per il senato.
La seconda scheda vale per le candidature secondo il principio
proporzionale(vedi calcolo della proporzionale per l'assegnazione dei seggi).
Il sistema maggioritario favorisce i partiti più grandi sostenendo e
facilitando la stabilità dei governi(il trionfo più probabile è quello di un
unico partito).
I vantaggi del collegio uninominale sono: il candidato eletto deve essere
di buon livello e piuttosto conosciuto; l'eletto avrà legami più stretti con i
suoi elettori(il collegio è più piccolo); inoltre il candidato sarà ha
conoscenza dei problemi dei propri elettori e quindi più rappresentativo.
Gli svantaggi sono: il candidato eletto può essere il portatore di
interessi locali e specifici di una sua parte di elettorato senza preoccuparsi
degli interessi nazionali e collettivi; non favorisce i piccoli candidati in
senso economico cioè quelli che il sistema proporzionale non favorisce(perché
favorisce i grandi e potenti dunque partiti politici).
GLI ISTITUTI DI DEMOCRAZIA DIRETTA:
Il corpo elettorale è titolare dei cosidetti istituti di democrazia
diretta che si affiancano a quelli di democrazia indiretta e che sono tipici
degli Stati democratici moderni dove vige la democrazia rappresentativa.
Si ha dem. Diretta quando le decisioni politiche vengono adottate
direttamente dal popolo senza intermediari; si dem. Indiretta quando le
decisioni politiche vengono adottate da rappresentanti del popolo da esso
stesso eletti.
Un esempio di istituto di democrazia diretta è dato dai REFERENDUM
POPOLARE, altri sono:
L'INIZIATIVA LEGISLATIVA POPOLARE E IL DIRITTO DI PETIZIONE.
L'INIZIATIVA POPOL ARE:
Vedi articolo 71 della Costituzione: l'iniziativa delle leggi appartiene
al governo, a ciascun membro delle camere ed agli organi ed enti ai quali sia
conferita da legge costituzionale. Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi
mediante la proposta da parte di almeno 50000 elettori di un progetto redatto
in articoli.
Il parlamento non è obbligato a tradurre in legge la proposta del popolo
ma è tenuto a deliberare su di essa.
Il presidente della camera che riceve la proposta non può archiviarla
senza presentarla alla Camera.
Le iniziative popolari sono quelle previste dall'articolo 75 della
Costituzione(esclude la richiesta dei referendum).
Per la legge tributaria la richiesta di referendum abrogativo non è
concepibile ma lo è l'iniziativa popolare.
Questo istituto non è molto conosciuto e quindi è poco usato(perché non
vi era una legge di attuazione che oggi esiste e che è la stessa che per i
referendum cioè la n°352).
LA PETIZIONE POPOLARE:
Tutti i cittadini possono rivolgere petizione alle Camere per chiedere
provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.
La differenza tra iniziativa e petizione e che la prima propone al
parlamento l'esame di una legge mentre la seconda di una situazione o di
determinare certi fatti da cui derivino comuni necessità.
Il parlamento non ha l'obbligo di esaminarla.
L'unica condizione che la petizione richiedeè che l'argomento rappresenti un interesse
pubblico e non un diritto soggettivo o legittimo.
Per la petizione non è richiesta la formulazione in articoli, può essere
presentata anche da una singola persona e anche da cittadini che non sono
elettori(vedi le caratteristiche del diritto di voto), e infine non richiede
particolari formalità tranne che la firma autentica di chi la presenta.
IL REFERENDUM:
Il referendum è il più importante tra gli istituti di democrazia
direttadi cui gli elettori possono
servirsi per intervenire direttamente nella vita politica del Paese.
Si distingue dal Plebiscito per una caratteristica essenziale: il
referendum serve a giudicare l'opportunità di una legge, mentre il plebiscito a
dare approvazione ad un fatto normativo.
Nel 1946 si parlò erroneamente di referendum istituzionale mentre quello
era un plebiscito.
Il referendum è un istituto a carattere complementare degli altri
istituti di democrazia rappresentativa sia perché non è possibile consultare,
con questo sistema ogni giorno il corpo elettorale, sia perché la politica di
governo non potrebbe certamente essere basata su una serie di abrogazioni che ,
peraltro, non creano nuovo diritto.
La Costituzione italiana prevede tre tipi di referendum:
1)COSTITUZIONALE: che si attua per le leggi di revisione della
Costituzione e per le altre leggi costituzionali.
2)TERRITORIALE: che si inserisce nei procedimenti regionali.
3)ABROGATIVO: per le leggi ordinarie.
IL REFERENDUM ABROGATIVO: ARTICOLO 75 COSTITUZIONE:
E' il più importante dei referendum.
E' indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o
parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo
richiedono 500000 elettori o 5 consigli regionali.
Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di
amnistia e indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
Possono partecipare al ref. Tutti i cittadini che hanno il diritto di
votare la camera dei deputati.
La legge determina le modalità di attuazione dei referendum.
Il referendum ha potere di abrogare solo leggi ordinarie o ad esse
equiparate.
La proposta di soggetta a referendum è approvata se abbia partecipato
alla votazione la maggioranza degli aventi diritto al voto.
LA PROCEDURA REFERENDARIA:
L'iniziativa x i referendum può provenire:
1)500000 elettori
2)5 consigli regionali
Nel primo caso (1) il primo atto del cosìdetto procedimento referendario
è la raccolta delle firme e il loro deposito entro il 30 settembre all'ufficio
centrale per il referendum costituito presso la Corte di Cassazione composto da
tutti i presidenti di sezione della Corte stessa.
Entro il 31 ottobre l'ufficio centrale se rileva qualche irregolarità
rimette nelle mani dei promotori la richiesta di referendum al fine di
provvedere a sanarla.
Non oltre il 15 dicembre l'ufficio decide sulla legittimità delle
proposte.
Successivamente la Corte Costituzionale decide con sentenza che viene
pubblicata entro il 10 febbraio se la richiesta di referendum sia ammissibile o
meno.
Se ammissibile il Presidente della Repubblicasu deliberazione del consiglio dei ministri
indice il referendum fissando la data della consultazione in una delle
domeniche tra il 15 aprile e il 15 giugno.
In caso di scioglimento anticipato delle Camere il referendum si ritiene
sospeso e il procedimento riprende esattamente un anno dopo la data delle
elezioni.
Dopo le votazioni l'ufficio centrale dei referendum proclama
ufficialmente i risultati.
Se l'esito è negativo viene riportato sulla Gazzetta Ufficiale e lo
stesso referendum non può essere presentato se non dopo 5 anni.
Se il risultato è favorevole all'abrogazione il Presidente della
Repubblica con proprio decreto dichiara l'avvenuta abrogazione della legge.
L'abrogazione ha effetto dal giorno dopo la pubblicazione del decreto
sulla gazzetta ufficiale.
In Italia il primo ref. Abbrogativo fu quello del 1970 contro la legge
introduttiva del divorzio.
1978 referendum sul finanziamento ai partiti politici.
1981 " """ sull'aborto.
Il referendum abrogativo può in alcuni casi trasformarsi in un referendum
approvativo di una nuova legge(il quale è però vietato dalla nostra
Costituzione).
IL GIUDIZIO DI AMMISSIBILITA' DELLA RICHIESTA DI REFERENDUM DELLA CORTE
COSTITUZIONALE:
La Corte Costituzionale richiede:
1)Che il quesito sia formulato chiaramente in modo semplice e che sia
coerente;
2)Non possono essere presentate in un unico quesito diverse questioni per
lasciare la libertà all'individuo di decidere separatamente su ciascuna di
esse;
3)Non possono essere sottoposte a referendum le leggi che si occupano di
disciplinare il funzionamento degli organi costituzionali.
IL REFEREENDUM COSTITUZIONALE:
In base all'articolo 138 della Costituzione le leggi di revisione della
Costituzione possono essere oggetto di referendum prima della loro
promulgazione ed entrata in vigore.
Le modalità sono simili a quelle per i referendum abrogativi con alcune
eccezioni che sono la completa assenza di termini di presentazione della
richiesta se non quello dei 3 mesi dalla pubblicazione-notizia della legge
costituzionale sulla gazzetta ufficiale e l'esclusione del controllo di
legittimità della corte costituzionale.
CAPITOLO 6: IL
PARLAMENTO.
CENNI STORICI:
Dopo aver scelto come forma di governo la Repubblica in Italia vi era il
dubbio se scegliere una Rep. Parlamentare o Presidenziale, quest'ultima venne
scartata perché solitamente si trasforma in una dittatura.
Ci si rifece alle esperienze precedenti al fascismo che erano di tipo
parlamentare.
Il regime presidenziale non siaddiceva a quei Stati dove il corpo elettorale era eterogeneo.
Infine non si potevano trascurare le esperienze positive della forma
parlamentare in Inghilterra e in Francia.
Il Parlamento nasce in Inghilterra prima della democrazia intorno al
14°secolo nella forma Bicamerale.
Le due camere erano quelle dei Lords(nobili e clero)e quella dei Comuni.
Il Bicameralismo è presente anche negli USA in cui il n° dei
rappresentanti è in proporzione alla popolazione di ogni singolo Stato dell'unione.
Il Bicameralismo italiano è passato attraverso alterne vicende.
Lo statuto albertino del 1848 prevedeva due camere, il senato del regno e
la Camera dei deputati: questo schema rimase inalterato fino al 1939 quando la
camera dei deputati fu sostituita con quella dei fasci e delle corporazioni
soppressa poi nel 1943.
Il primo Parlamento della neonata Repubblica italiana fu eletto il 18
aprile 1948.
Inizialmente le differenze tra le due camere erano solo la durata in
carica che è di 5 anni per la camera e 6 per il senato.
Nel 1963 la Costituzione è stata riveduta esi è stabilito per entrambe le camere la
durata in carica di 5 anni.
Il bicameralismo italiano è di tipo perfetto nel senso che le Camere
hanno una posizione di assoluta parità per funzioni e prerogative .
Esiste anche il bicameralismo imperfetto com'è quello anglosassone dove
una delle due camere finisce con l'avere il sopravvento sull'altra in caso di
dissenso.
STATUS DI MEMBRO DEL PARLAMENTO:
Per ottenere lo status di membro del parlamento occorre che non
sussistano cause di incapacità, di ineleggibilità o di incapacità originaria;
per conservarlo non devono sopravvenire cause di incompatibilità sopravvenuta.
Le cause di incapacità che impediscono al cittadino di diventare membro
del p. sono quelle stesse cause che escludono nel soggetto la titolarità del
diritto di voto(esempio la mancanza della maggiore età).
Le cause di ineleggibilità sono quegli impedimenti che non consentono al
cittadino che abbia diritto di voto di essere eleggibile.
Sono ineleggibili:
1)chi non ha compiuto l'età prevista dalla legge per l'elettorato
passivo(25 anni per la camera e 40 per il senato);
2)i titolari di uffici che abbiano dei privilegi rispetto agli altri
candidati;
3)i magistrati;
4)i diplomatici e coloro che svolgono mansioni nei consolati;
5)gli italiani impiegati presso governi esteri;
6)coloro che svolgono attività imprenditoriali finanziarie dello Stato;
7)i membri della casa Savoia;
8)gli ecclesiastici cattolici.
L'incompatibilità può essere originaria e in questo caso impedisce
assolutamente l'elezione o sopravvenuta (fa perdere al parlamentare il suo
status).
Sono cause di incompatibilità:
1)il fatto di essere senatori e deputati contemporaneamente;
2)il fatto di essere parlamentari e membri del CSM,
3)parlamentari e giudici della Corte Costituzionale;
4)parlamentari e Presidenti della Repubblica;
5)parlamentari titolari o consulenti di imprese pubbliche o private.
La carica di membro del parlamento si può perdere sia per volontà del
singolo(dimissioni) sia per volontà del collegio se si accerta la perdità di un
requisito per l'elettorato passivo o il sopravvenire di cause di
incompatibilità.
Dal momento dell'elezione fino alla fine del suo mandato il parlamentare
gode di un particolare status e cioè di una situazione soggettiva tipica di chi
ricopre la carica di membro del parlamento in base alla quele egli è soggetto
ad alcune limitazioni e gode di una serie di prerogative(guarantige) e di
alcune indennità.
Le limitazioni sono indicate nell'articolo 98 della Costituzione : i
parlamentari non possonno ottenere promozioni se non per anzianità.
Le guarantige tendono ad assicurare la più assoluta indipendenza dei
singoli e del collegio.
Esse si dividono in:
1)insindacabilità delle opinioni e dei voti,
2)in una serie importantissima di immunità: si parla di immunità e non di
privilegi perché non garantiscono il singolo bensì la funzione che esso
ricopre. Le immunità sono irrinunciabili mentre ai privilegi si può rinunciare.
INSINDACABILITA' E DIVIETO DI MANDATO IMPERATIVO:
L'art. 68 della Costituzione stabilisce che i parlamentari non possono
esere perseguiti per le opinioni espresse e i voti nell'esercizio delle loro
funzioni.
Essi non sono soggetti a nessun tipo di sanzione.
Lart. 67 della Costituzione stabilisce che ogni membro del parlamento
rappresenta la nazione e esercita la sua funzione senza vincoli di mandato.
Si afferma il principio della rappresentanza nazionale che svincola i
parlamentari dal legame con i collegi elettorali che li hanno eletti e
soprattutto dai partiti politici ai quali fanno capo.
Il Parlamento è un organo rappresentativo della nazione nella sua
interezza.
I parlamentari sono i portavoce delle aspettative e delle volontà degli
elettori, dei loro interessi generali.
Sempre dall'art. 67 si desume il principio di divieto di mandato
imperativo che consiste nel tentativo di qualche partito di farsi rilasciare
dimissioni in bianco dai parlamentari lo stesso giorno dell'elezione come
garanzia nell'ipotesi che essi si dimettano dal partito durante la legislatura.
LE IMMUNITA':
L'articolo 68 della Costituzione stabilisce che senza autorizzazione
delle Camere alla quale appartiene nessun membro del Parlamento può essere
sottoposto a perquisizione personale o domiciliare né può essere arrestato o
altrimenti privato delle libertà personali o mantenuto in detenzione salvo che
in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna ovvero se sia colto
nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto
obbligatorio in flagranza.
Prima della revisione dell'articolo 68 dell'ottobre 1993 non era
possibile sottoporre un membro del Parlamento ad indagini dell'autorità
giudiziaria senza la preventiva autorizzazione a procedere da parte delle
stesse Camere.
Con la nuova legge non è più necessaria l'autorizzazione delle Camere per
sottoporre a procedimento penale il membro del Parlamento.
Queste autorizzazioni venivano eventualmente concesse su proposta della
giunta per le autorizzazioni e costituivano un presupposto fondamentale senza
il quale il procedimento penale non poteva essere instaurato.
L'immunità si estende anche al di fuori di un processo penale cioè ad
alcuni diritti di libertà per cui un parlamentare non può essere arrestato o
privato della sua libertà personale o sottoposto a perquisizione personale o
domiciliare.
Fa eccezione il caso in cui il parlamentare sia colto in flagranza di
reatoetale reato implichi il mandato o l'ordine obbligatorio di cattura.
In tal caso il parlamentare verrà tratto in arresto ma dovrà essere
immediatamente chiesta alle Camere a cui appartiene l'autorizzazione a
mantenerlo in arresto e in caso l'autorizzazione venisse negata il membro del
parlamento dovrà essere scarcerato.
LE INDENNITA':
I membri del parlamento ricevono un indennità stabilita dalla legge che
prende il nome di diaria ed è una specie di assegno vitalizio che matura a 60
anni e dopo un certo n° di legislature.
PREROGATIVE DELLE CAMERE:
Le camere devono necessariamente godere di una serie di attribuzioni e di
autonomie per poter svolgere utilmente e efficacementele loro funzioni.
Tra le prerogative di maggiore importanza vi sono:
1)VERIFICA DEI POTERI: attribuisce al parlamento la facoltà di valutare
la validità delle elezioni dei membri che di esso fanno parte(ciascuna camera
giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte
di ineleggibilitàe di incompatibilità).
2)AUTONOMIA REGOLAMENTARE:ciascuna camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei
suoi componenti(si disciplina l'organizzazione interna di ciascuna camera per
il funzionamento interno della stessa e i regolamenti riguardano: a) il
comportamento dei membri delle camere; b)il comportamento degli estranei che
vengono in contato con esse; c)l'elezione del presidente e dell'ufficio della
presidenza.).
3)AUTONOMIA FINANZIARIA: ciascuna camera delibera il proprio bilancio e
il proprio consuntivo determinando il proprio fabbisogno mediante un fondo
speciale che le viene somministrato dal ministro del tesoro e che è amministrato
dalla presidenza.
4)AUTONOMIA AMMINISTRATIVA: possibilità accordata alle camere di
provvedere autonomamente all'organizzazione dei propri uffici amministrativi
interni e all'assunzione dei propri dipendenti mediante una diretta
stipulazione del contratto di lavoro.
5)INVIOLABILITA' DELLE SEDI DELLE CAMERE: le forze di polizia non hanno
il libero accesso negli edifici parlamentari a meno che non siano chiamate dal
presidente.
ORGANIZZAZIONE DELLE CAMERE:
L'attività delle camere inizia 20 gg. Dopo le elezioni.
Le convocazioni ordinarie sono fissate al primo giorno non festivo di
febbraio e al primo giorno non festivo di ottobre.
Le convocazioni straordinarie possono essere indette per iniziativa del
Presidente della Repubblica del Presidente della Camera oppure di un terzo dei
suoi membri.
La legislaturaè il periodo di
vita di ciascuna camera mentre si definiscono sessioni i periodi di lavoro
continuato.
La legislatura dura 5 anni sia per la camera dei deputati sia per il
senato(ciò a partire dal 1963)
La legislatura dura dall'entrata in funzione delle camere fino al loro
esaurirsi salvo il caso di scioglimento anticipato previsto dall'articolo 88
della Costituzione.
In realtà le camere in qualità di organi permanenti potrebbero riunirsi
in ogni momento indipendentemente dalle vicende dei singoli membri(articolo 61
proroga dei poteri delle camere precedenti).
La proroga è vietata dalla costituzione se concorrono:
1)lo stato di guerra.
2)un apposita legge di proroga.
La proroga assicura che non vi sia un periodo senza potere o
un'interruzione dell'attività legislativa.
Lo scioglimento delle camere ha un effetto differito al momento in cui
entrano in funzione le nuove Camere.
ORGANI INTERNI DELLE CAMERE:
La Camera dei deputati è formata da 630 membri, il senato della
Repubblica da 315 membri elettivi più un certo n° di senatori nominati a vita o
presidenziali o di diritto.
Quelli presidenziali sono nominati dal Presidente della Repubblica fra
coloro che hanno illustrato altissimi meriti nel campo sociale scientifico
artistico e letterario; i secondi sono gli ex presidenti della repubblica.
La camera elegge il proprio presidente fra i suoi componenti e l'ufficio
di presidenza e i suoi poteri sono assai estesi:
1)nella dichiarazione di volontà del collegio già espressa mediante
votazione
2)nell'interpretazione del regolamento stesso
3)nella direzione dell'andamento delle sedute
4)stabilire la programmazione dei lavori e del relativo calendario
5)assicurare il buon funzionamento degli uffici e il rispetto delle
regole.
L'ufficio di presidenza è solo il primo di quelli che possiamo definire
organi interni delle camere i quali possono distinguersi in organi strumentali
e organi operativi.
ORGANI STRUMENTALI:
L'ufficio di presidenza è uno degli organi strumentali del parlamento.
Esso è composto dal Presidente, dai vice presidenti, dai segretari, dai
questori e dal consiglio di presidenza.
Un altro organo strumentale è la conferenza dei presidenti: il suo fine è
di approvare l'ordine del giorno ed è composto dal presidente dell'assemblea e
dai presidenti dei vari gruppi parlamentari.
Un altro organo strumentale sono le giunte: esercitano poteri di garanzia
dell'indipendenza di ciascuna camera rispetto alle possibili intromissioni di
ogni altro soggetto. ½ sono varie forme di giunte: a)giunte permanenti;
b)giunte per le elezioni; c)giunta per il mezzogiorno; d)giunta per la comunità
europea che fornisce indicazioni sull'applicazione dei trattati CEE. I membri
delle giunte sono nominati dal Presidente dell'assemblea che tiene in debita
considerazione i suggerimenti dei vari gruppi in proporzione alla loro forza e
influenza.
ORGANI OPERATIVI:
Ricordiamo le Commissioni parlamentari che sono composte in proporzione
ai gruppi di maggiore importanza.
Le commissioni sono 13 sia per la Camera che per il Senato hanno le
competenze per materia che coincidono con quelle dei ministeri.
La loro attività non è più limitata alla funzione legislativa, hanno
anche funzioni di indirizzo di controllo e di iniziativa.
Secondo le loro caratteristiche si possono dividere in:
1)commissioni in sede referente: esaminano un progetto di legge,
elaborano il testo e riferiscono all'assemblea i risultati dei loro esami.
2)comm. I sede deliberante: hanno il potere di deliberare il testo di
legge al posto dell'assemblea.
3)comm. In sede redigente: redige definitivamente il testo di legge dopo
che questo è stato approvato dall'assemblea alla quale resta comunque l'ultima
parola.
Le sub 3 sono commissioni permanenti.
Vi sono delle altre commissioni che sono:
1)speciali: nominate x incarichi speciali sono ad esempio le commissioni
d'inchiesta che procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le
stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
Un altro organo operativo all'interno del parlamento è il gruppo
parlamentare: gli atti dei gruppi parlamentari sono compiuti per se stessi; i
gruppi cioè agiscono nel loro interesse.
I gruppi parlamentari sono autonomi e sono formati dai membri delle
camere che appartengono ad un medesimo partito .
L'appartenenza ad un gruppo parlamentare è giustificata dal fatto che
tutti i membri del parlamento devono avere la possibilità di partecipare
paritariamente alla vita delle camere.
Ogno deputo o senatore deve dichiarare entro 2 giorni dalla prima seduta
successiva alla sua elezione a quale gruppo intende iscriversi e ogni gruppo
non può essere composto da meno di 20 deputati e 10 senatori.
IL PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE:
Consiste nella riunione di tutti i parlamentari sia deputati che senatori
per determinati casi speciali previsti tassativamente dalla legge.
Parlamento in seduta comune = camera deputati e senato della repubblica
riuniti in un unico "organo".
Il parlamento si riunisce in seduta comune nei seguenti casi:
1)Elezione del Presidente della Repubblica;
2)La messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica;
3)L'elezione di 1/3 dei membri del CSM;
4)L'elezione dei 16 membri contenuti in un elenco che devono intervenire
nei giudizi di accusa del Presidente della Repubblica
LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI DURANTE LE SEDUTE PARLAMENTARI:
Il funzionamento delle camere non è disciplinato solo dai regolamenti
interni di ognuna di esse ma anche dalla Costituzione.
1)pubblicità delle sedute parlamentari:
è il primo principio che attiene allo svolgimento dell'organo
rappresentativo popolare e permette l'assoluta trasparenza nel senso che
l'opinione pubblica è tempestivamente informata su ciò che avviene in
parlamento.
Essa si concretizza con l'accesso alle camere durante le sedute e
mediante le pubblicazioni.
2)deliberazioni:
le deliberazioni di ciascuna camera e del parlamento non sono valide se
non è presente la maggioranza dei loro membri e se non sono adottate a
maggioranza dei presenti salvo che la commissione prescriva una maggioranza
speciale.
Occorre un quorum cioè un n° minimo di presenze che è costituito dalla
metà + 1 dei parlamentari.
Diverso è il quorum deliberante che consiste nel n° minimo per deliberare
e che è dato dalla metà + 1 dei presenti.
Per evitare il quorum è stata introdotta la regola della presunzione del
numero legale cioè la presunzione che in aula ci sia sempre un numero di
deputati o di senatori sufficienti per prendere una decisione e deliberare.
Questo procedimento resta valido fino a quando il Presidente chieda la
verifica del numero legale.
3)il sistema di votazione:
i modi di votazione che si svolgono in entrambe le camere si dividono in
due categorie:
a)lo scrutinio palese.
b)lo scrutinio segreto.
La regola generale è quella dello scrutini palese alla quale non si può
derogare se si tratta di leggi finanziarie, leggi di bilancio.
Lo scrutinio segreto è sempre prescritto per votazioni che riguardano
persone e comunque prevale su quello palese qualora ne facciano richiesta un
prescritto numero di parlamentari.
Prevale dunque il voto palese perché il paese deve conoscere il
comportamento concreto che assumono i suoi rappresentanti.
4)l'ordine del giorno:
contiene l'elenco delle questioni da esaminare in una data seduta
nell'ordine in cui si vuole che vengano trattate e l'ora e il giorno in cui
tali materie verranno trattate.
5)il calendario dei lavori:
viene predisposto dal Presidente della Camera tenendo conto delle
indicazioni del Governoe inserendo nel
calendario stesso sia le proposto prevalenti sia quelle delle minoranze per
evitare che solo i gruppi parlamentari più influenti possano decidere la sua
composizione.
Una volta redatto diviene definitivo dopo la sua comunicazione in
Assemblea.
Alla formazione dell'ordine del giorno e del calendario dei lavori non
partecipano i rappresentanti del governo che sono invece autorizzati a
partecipare alle sedute del Parlamento.
6)l'ostruzionismo:
è un atto emulativo, cioè un abuso di diritto al quale le minoranze
ricorrono quando vogliono evitare che venga votata una delibera o approvata una
legge.
In concreto l'ostruzionismo prevede che tutti i rappresentanti delle
minoranze si iscrivano a parlare e pronuncino discorsi interminabili con lo
scopo evidente di ritardare il più possibile il momento della votazione.
Il Presidente dell'assemblea ha il potere di togliere la parola ai
parlamentari che non rispettino i limiti di tempo previsti per l'intervento. In
caso di non solo ostruzionismo tecnico ma anche fisico il Presidente
dell'assemblea può:
1)semplice richiamo del parlamentare che stia turbando il libero
svolgersi della seduta.
2)esclusione dall'aula per ilresto della seduta in corso se il parlamentare in questione non dà segni
di voler ripristinare la disciplina.
3)la censura che prevede l'interdizione alla partecipazione ai lavori da
2 a 15 giorni nel caso in cui il parlamentare sia ricorso anche alla violenza.
LE FUNZIONI DEL PARLAMENTO IN GENERALE:
Esse sono principalmente 2 che le camere svolgono collettivamente e che
si può considerare la sua funzione principale; la seconda che è in genere
esercitata dalle camere singolarmente considerate.
Stiamo parlando della:
1)FUNZIONE LEGISLATIVA
2)FUNZIONE DI CONTROLLO POLITICO.
Entrambe possono farsi rientrare nella più generica FUNZIONE DI INDIRIZZO
POLITICO che è sostanzialmente una funzione esecutiva delle Costituzione e ha
un valore normativo e di guida dello Stato nel senso che indica allo Stato
stesso le strade lungo le quali procedere.
La funzione di indirizzo politico si concretizza in una prioritaria
determinazione dei fini di interesse generale, determinazione che è compito
fondamentale della funzione legislativa e del suo titolare naturale(il
parlamento9. Una volta determinati i fini generali la funzione legislativa
cerca di perseguirli attraverso gli strumenti adatti ma sempre in stretto
collegamento con le norme costituzionali. Ma la funzione di indirizzo politico
persegue anche fini contingenti che la vita di un popolo pone continuamente.
FUNZIONE LEGISLATIVA:
La funzione legislativa come stabilisce la costituzioneè esercitata dalle due Camere
collettivamente: la legge è tale solo se è approvata nello stesso testo dai due
rami del parlamento.
L'atto legislativo è il risultato di un complesso procedimento che si
articola in una serie di fasi successive:
1)INIZIATIVA LEGISLATIVA
2)ESAME DEI PROGETTI
3)DELIBERAZIONE DELL'ATTO
4)PROMULGAZIONE O EVENTUALE RINVIO ALLE CAMERE DA PARTE DEL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
5)PUBBLICAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE
1.1:INIZIATIVA LEGISLATIVA:
Ai sensi della Costituzione l'iniziativa spetta:
1)AL GOVERNO:
il governo presenta dei disegni di legge in 4 fasi distinte:
a)presentazione di uno schema di disegno di legge da perte di uno o più
ministri.
b)delibera sul disegno da parte del Consiglio dei Ministri
c)autorizzazione del Presidente della Repubblica a presentare tale
disegno.
d)presentazione alle camere del disegno in questione accomnato dal
decreto Presidenziale di autorizzazione.
2)A CIASCUN MEMBRO DELLE CAMERE:
ogni deputato e ogni senatore può presentare proposte di legge le quali
possono essere sottoposte a procedure più rapide.
3)AL POPOLO:
iniziativa popolare: la proposta di legge deve essere redatta in articoli
e sottoscritta da almeno 50000 degli aventi diritto al voto
4)AL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO
5)AD OGNI CONSIGLIO REGIONALE:
6)AI COMUNI:
l'iniziativa che spetta ai consigli comunale ha senza dubbio un contenuto
estremamente circoscritto poiché è prevista solo nel caso che si preveda un
mutamento di circoscrizioni provinciali o l'istituzione di nuove provincie
nell'ambito della regione come è previsto dall'articolo 133 della Costituzione.
2.2 L'ESAME DEI PROGETTI:
Esame per una eventuale approvazione.
Si possono seguire due tipi di procedimenti
1)PROCEDIMENTO NORMALE:
le commissioni permanenti
esaminano e preparano e l'assemblea plenaria discute modifica e approva.
Il presidente della camera dopo aver ricevuto il progetto o il disegno di
legge lo affida in base alla materia ad una commissione permanente per un esame
preliminare. La commissione(commissione in sede referente) esamina il progetto,
se lo ritiene opportuno vi apporta delle modifiche e rimette tutto alla camera
con una relazione di maggioranza ed eventuali relazioni di minoranza,
concludendo la prima fase detta fase preparatoria. Si apre il dibattito
nell'ambito dell'intero collegio che investe prima il progetto intero di legge
nella sua generalità e poi i suoi articoli. Si presentano emandamenti e anche
su di essi si sviluppa il dibattito. Quando si conclude la discussione si passa
alla votazione che avviene prima per articoli e poi sul testo complessivo. In
tal modo si conclude la seconda fase , fase costitutiva. Le due fasi appena
descritte devono essere completate entro termini fissati dagli stessi
regolamentiparlamentari . La
costituzione comunque ha previsto che siano adottati procedimenti abbreviati e
più agili per la discussione e l'approvazione di progetti dichiarati urgenti. I
regolamenti delle camere in armonia con la carta costituzionale dispongono
riduzioni dei termini normali.
2)PROCEDIMENTI SEMPLIFICATI:
nel procedimento semplificato sia la fase preparatoria che la fase
costitutiva sono svolte nell'ambito delle commissioni permanenti in sede
deliberante. Le commissioni esaminano il progetto e procedono alla votazione
che si svolgono prima per articolo e poi sull'intero testo. La costituzione nel
momento in cui prevede tale formula abbreviata e dopo aver rinviato ai
regolamenti parlamentari la sua concreta realizzazione fissa due rigidi limiti
all'uso di tale procedura:
a)primo limite: è costituito dal
fatto che ad ogni momento il Governo o 1/5 dei componenti della commissione o
1/10 dei componenti della camera possono chiedere il passaggio ad un esame
fatto dall'assemblea nella sua completezza. C'è la possibilità in sostanza se
lo ritiene opportuno di richiedere ed ottenere il passaggio dal procedimento
semplificato al procedimento normale.
b)secondo limite: risiede nella
tassativa esclusione dell'uso del procedimento semplificato:
*in materia costituzionale
*in materia elettorale
*in occasione di deleghe al governo
*per gli atti che autorizzano i trattati internazionali
*per atti che approvano bilanci e consuntivi
Alle limitazioni stabilite dalla costituzione si aggiungono quelle
derivanti dai regolamenti parlamentari:
a1)regolamento del Senato: la procedura normale deve essere riservata
anche ai disegni di legge che vengono rinviati dal Presidente della Repubblica
alle camere.
A2)regolamento della Cameraprecisa che le assegnazioni dei disegni di legge alle commissioni in
sede deliberante possono avvenire solo se si tratta di questioni che non hanno
speciale rilevanza di ordine generale o se rivestono particolare urgenza.
COMMISSIONI IN SEDE REDIGENTE:
I regolamenti delle camere prevedono un secondo tipo di procedura
semplificata.
In questo caso la formulazione degli articoli del disegno di legge viene
affidata alla Commissione competente e si affida all'assemblea plenaria
l'approvazione ultima del progetto.
Anche per tale procedura è prevista la possibilità di sollevare dal
compito la commissione competente per riportare il lavoro al livello di
assemblea plenaria.
2.3 LA DELIBERAZIONE DELL'ATTO:
Per ottenere una legge perfetta ogni progetto o disegno di legge deve
essere approvato nell'identico testo da entrambe la Camere.
Non sempre un progetto approvato da una camera viene sempre approvato
dall'altra:
1)la prima camera potrebbe non passare il progetto all'altra camera
2)la seconda camera potrebbe bocciare il progetto di legge
3)la seconda camera potrebbe prevedere modifiche al testo approvato dalla
prima camera.
In quest'ultimo caso il progetto di legge emendato viene rimandato per
l'esame e l'approvazione all'altra camera che a sua volta potrebbe apportare
modifiche nuove per le quali è necessario un nuovo riesame e una nuova
approvazione da parte dell'altra camera: Questa serie di passaggi viene detta
navetta e si conclude o con l'accordo su di un testo o con il suo rigetto.
2.4: LA PROMULGAZIONE O L'EVENTUALE RINVIO PRESIDENZIALE:
Approvata da entrambe le camere nello stesso testo la legge è perfetta ma
non può ancora produrre i suoi effetti: essa deve essere promulgata.
Per promulgazione s'intende l'atto con il quale il Presidente della
Repubblica attesta che la legge è stata prodotta e ne ordina la pubblicazione e
l'osservanza.
La promulgazione deve essere controfirmata dal presidente del consiglio.
Il presidente deve provvedere a promulgare una legge non oltre un mese
dal giorno dell'approvazione da parte delle camere.
Se le camere a maggioranza assoluta ne dichiarano l'urgenza la legge
dovrà essere promulgata nel termine da essa stessa stabilito.
Il Presidente della repubblica se lo ritiene opportuno può astenersi dal
procedere alla promulgazione e rinviare la legge alle camere con messaggio
motivato e richiedere una nuova deliberazione.
Se la legge viene riapprovata il presidente della Repubblica ha l'obbligo
di promulgarla.
2.5:INSERZIONE NELLA RACCOLTA UFFICIALE, PUBBLICAZIONE ED ENTRATA IN
VIGORE DELLA LEGGE:
Dopo la sua promulgazione la legge non può ancora entrare in vigore.
Per produrre degli effetti si deve procedere alla pubblicazione che è
l'atto attraverso il quale la legge viene portata a conoscenza di tutti i
soggetti giuridici dell'ordinamento.
La pubblicazione di una legge deve avvenire entro e non oltre il termine
dei 30 giorni dalla sua promulgazione.
Dal momento della sua promulgazione inizia il periodo della vacatio legis
che è normalmente di 15 giorni al termine del quale la legge entra in vigore.
La durata della vacatio può essere modificata dalla legge stessa.
Insieme alla pubblicazione la legge è soggetta all'inserzione nella
raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica.
LA FORMAZIONE DELLE LEGGI COSTITUZIONALI: LA FUNZIONE DI REVISIONE
COSTITUZIONALE DEL PARLAMENTO:
Per modificare la Costituzione il Parlamento deve adottare una procedura
aggravata che è quella prevista dall'articolo 138 della costituzione il quale
così statuisce:
le leggi di revisione della costituzione e le altre leggi costituzionali
sono adottate da ciascuna camera con due successive deliberazioni ad intervallo
non minore di tre mesi e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti
di ciascuna camera nella seconda votazione.
Le leggi stesse sottoposte a referendum popolare quando entro 3 mesi
dalla loro pubblicazione ne facciano domanda un quinto dei membri di una camera
o cinquecentomila elettori o cinque consigli regionali.
La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata
dalla maggioranza dei voti validi.
Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda
votazione da ciascuna delle camere a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti.
Il procedimento di revisione che vige in Italia è un procedimento misto.
In altri Paesi a costituzione rigida esistono altri procedimenti che sono
3:
1)il procedimento spetta ad un organo legislativo appositamente
costituito come avviene negli USA.
2)quello in cui il corpo elettorale viene coinvolto fin dall'inizio del
procedimento mediante referendum formativo di nuove leggi costituzionali come
avviene in Svizzera.
3)procedimento parlamentare più complesso attraverso l'approvazione della
legge costituzionale perima da parte delle Camere uscenti poi da parte di
quelle subentranti sia imponendo maggioranze qualificate o doppie votazioni
come accadeva nella ex repubblica federale tedesca
L'Italia adotta un procedimento mista del2° e 3° tipo(articolo 138)che prevede sia due successive deliberazioni
delle camere con un intervallo di almeno tre mesi sia il raggiungimento della
maggioranza assoluta nella seconda votazione.
Passiamo ore al procedimento vero e proprio che porta alla formazioni di
nuove leggi costituzionalio alla
modificao all'integrazione della
costituzione o di altre leggi costituzionali.
Il procedimento si divide in tre fasi:
1)FASE DELL'INIZIATIVA
2)FASE DELL'APPROVAZIONE
3)FASE DELL'INTEGRAZIONE E DELL'EFFICACIA DELLA LEGGE
FASE DELL'INIZIATIVA
La costituzione non stabilisce come invece aveva fatto per il
procedimento ordinario di formazione delle leggi a chi spetti l'iniziativa
delle leggi costituzionali o di quelle di revisione costituzionale quindi non
si ritiene errato considerare la validità anche in questo caso dell'art. 71
Cost. che attribuisce l'iniziativa legislativa ed estendere la titolarità di
questo diritto agli stessi soggetti esaminati dall'articolo ecluso il CNEL la
cui iniziativa legislativa per leggi costituzionali non è prevista.
FASE DELL'APPROVAZIONE
In base all'articolo 138 della Costituzione che stabilisce le due
successive deliberazioni delle camerealla distanza minima di 3 mesi l'una dall'altra c'era da un lato che
sosteneva la tesi della consecutività che prevedeva la conclusione del processo
prima da parte di una delle due camere e poi ricominciato e concluso dall'altra
dopo aver fatto tascorrere il tempo previsto dalla legge.
Questa teoria rispetta in pieno l'articolo 138 ma c'era anche chi era a
favore della tesi dell'alternatività dell'approvazione cioè prima decideva una
camera poi rispettando i termini minimo di 3 mesi decideva l'altra; dopo di che
il procedimento tornava nelle mani della prima camera e poi della seconda con
il risultato di avere due intervalli di 3 mesi tra le deliberazioni e ciò va
contro l'articolo 138.
La soluzione deve essere ricercata dai regolamenti interni dell'organo
preposto a svolgere questa fiunzione e cioè il Parlamento.
La discussione del teso di legge è esclusa che avvenga in commissione
perché avviene in assemblea.
Durante la seconda votazione non è ammessa l'introduzione di emendamenti
perché in questa fase non si vuole rimettere in discussione il testo ma solo la
convenienza della legge nel suo insieme.
In un primo tempo le camere dovranno raggiungere lo stesso consenso su un
unico testo in un secondo tempo queste dovranno rimetterlo alla votazione
finale per dare la loro seconda manifestazione di volontà.
Nel caso in cui vengano introdotti emendamenti tra la prima e la seconda
votazione il procedimento deve ricominciare da capo.
FASE DELL'INTEGRAZIONE DELL'EFFICACIA DELLA LEGGE
A seconda di come si conclude la fase dell'approvazione il procedimento
può continuare o interrompersi.
Si interrompe se nella seconda votazione le camere hanno raggiunto una
maggioranza dei 2/3 dei loro membri.
Continua se non è stata raggiunta la suddetta maggioranza e si indice un
referendum popolareentro 3 mesi dalla
pubblicazione delle leggi di revisioneo
delle leggi costituzionali.
Il referendum abrogativo si ritiene valido solose si è raggiunti una maggioranza dei voti
validi.
La funzione legislativa incontra sulla sua strada dei limiti:
Principio di regime : cioè il nucleo fondamentale contenuto nella
costituzioneformale, è il primo limite
con cui si scontra il procedimento di revisione costituzionale . Ciò che in
sostanza non può essere toccato sono i cosidetti principi supremi della costituzione
materiale. Tali principi sono stati individuati dalla Corte Costituzionale in
una sentenza del 1973:
a)principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale: articolo
139
b)i diritti inalienabili della persona umana: articolo 2
LA FUNZIONE DI CONTROLLO POLITICO AFFIDATA AL PARLAMENTO:
Nella generica funzione di indirizzo politico non rientra solo la
funzione legislativa ma anche quella di controllo politico, chel'organo parlamentare svolge in relazione a
determinati atti del Governo.
Questa funzione di controllo si concretizza con un riesame dell'attività
posta in essere da altri soggetti costituzionali
A)leggi di approvazione e di autorizzazione:
sono leggi in senso formale e non sono fonti del diritto in senso
stretto.
Le leggi di approvazione si limitano ad attribuire efficacia ad altri
atti già compiuti da altri organi competenti..
Di queste leggi fa parte la legge del bilancio, che ha lo scopo di
garantire ai cittadini che l'operato del governo sia sottoposto al controllo da
parte del parlamento che l'espressione della volontà dei cittadini.
Esistono diversi tipi di bilancio:
1)Bilancio preventivo è il più importante dal punto di vista politico e
si forma prima dell'inizio dell'anno finanziario.
2)Bilancio consuntivo: è approvato dopo la fine dell'anno finanziario.
La mancata approvazione del bilancio statale implica il rigetto
dell'indirizzo politico del governo il che provoca una crisi rilevante, cioè la
paralisi del funzionamento statale in quanto fa mancare il titolo che legittima
le spese dello Stato.
Se il parlamento non dovesse fare in tempoa discutere ed approvare il bilancio entro il
termine previsto dalla legge( 31 dicembre) allora potrà concedere al governo il
cosi detto esercizio provvisorio del bilancio stesso. L'iniziativa legislativa
è dunque affidata al governo mentre la cimpetenza di approvare la legge di
bilancio è conferita all'assemblea.
Quanto alla struttura della legge di bilancio essa è diversa dalle altre:
il testo è diviso in due parti:
a)la previsione delle entrate: si divide in titoli e moduli
b)la previsione delle spese: si suddivide in titoli, sezioni, rubriche,
categorie e moduli.
L'elemento più importante che è quello che il parlamento deve approvare è
il modulo.
Analisi ed approvazione delle legge di bilancio:
1)il governo presenta al parlamento il documento di programmazioneeconomico finanziario entro il 15 maggio di
ogni anno
2)il governo presenta al parlamento ed invia poi alle regioni il disegno
di legge di approvazione del bilancio annuale e pluriennale entro il 31 luglio.
3)sui documenti presentati al parlamento quello di programmazione
economico finanziaria e il disegno di legge di approvazione del bilancio
annuale e pluriennale esprime il suo parere la commissione interregionale
dandone comunicazione a governo e parlamento.
4)il governo presenta al parlamento la legge finanziaria in relazione
relazionale e programmatica il bilancio pluriennale programmatico e i disegni
di legge collegati alla manovra finanziaria pubblica entro il 30 settembre.
5)la relazione previsionale e programmatica ha il compito di esporre il
quadro economico generalee di indicare
gli indirizzi della politica economica nazionale e gli obiettivi programmatici.
6)esistono una seri di cosi dette leggi di settore cioè quelle leggi
collegate alla manovra finanziaria pubblica le quali permettono di rivedere i
settori che maggiormente incidono sulla spesa pubblica.
7)il parlamento esamina il disegno di legge di approvazione del bilancio
il disegno di legge finanziaria e idisegni di legge collegati alla manovra finanziaria pubblica durante lo
svolgimento di un'apposita sessioni chiamata sessione di bilancio durante la
quale non possono essere approvate leggi che importino nuove spese o minori
entrate.
8)i controlli sulla gestione del bilancio nazionale vengono effettuati
tramite la verifica di conti di cassa che è solitamente accomnata dalla
relazione sulla stima del fabbisogno del settore pubblico statale ed allargato.
9)il ministero del tesoro deve presentare al parlamento il rendiconto
consuntivo entro il 30 giugno.
B)LEGGI DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA DEI TRATTATI INTERNAZIONALI:
I trattati internazionali sono accordi fra Stati che impegnano
reciprocamente i contraenti ma che rispondono alle regole dell'ordinamento
internazionale; per questo motivo non diventano automaticamente vincolanti
nell'ordinamento di ciascuno Stato.
Secondo le norme di diritto internazionale un trattato diviene vincolante
fra gli stati contraenti solo dopo che sia intervenuta la ratifica dello stesso
o lo scambio di ratifiche.
Il soggetto competente a ratificare i trattati internazionali è il
Presidente della Repubblica.
Molto spesso il trattato per divenire operante all'interno dello Stato
necessità della modificazione del diritto dello Stato in questione. In tali
casi insieme alla legge di autorizzazione alla ratifica il parlamento emana
anche uno speciale ordine di esecuzione che non è nient'altro che una legge
interna allo Stato che ha come testo normativo il testo del trattato appena
perfezionatosi.
I trattati internazionali esclusi dalla legge di autorizzazione sono:
a)quelli di natura politica
b)accordi commerciali o culturali in forma semplificata.
In materia di trattati internazionali vedi articolo 11 della
Costituzione.
LA FUNZIONE ISPETTIVA:
1)INTERROGAZIONI: consistono nella semplice domanda che un parlamentare
rivolge ad un ministro per iscritto tendente a saper se un determinato fatto
sia vero o meno; ha scopo informativo e spetta al singolo parlamentare e non
prevede alcuna sanzione da parte dell'interrogante.
2)INTERPELLANZA: consiste nella domanda che per iscritto viene rivolta da
un parlamentare ad un ministro circa i motivi o gli intendimenti della condotta
del governo in questione attinenti determinati aspetti della sua politica.
Le differenze tra interrogazioni ed interpellanze sono:
a)l'interpellanza in genere riguarda la condotta generale del governo su
aspetti della sua politica senza tendere a raccogliere informazioni come invece
fa l'interrogazione.
b)l'interpellante ha diritto di illustrare l'interpellanza in assemblea
prima della risposta del governo mentre l'interrogazione si esaurisce con una
semplice presentazione della domanda scritta da parte del parlamentare
c)l'interpellanza viene discussa in aula mentre l'interrogazione può
anche essere discussa in commissione.
d)se il parlamentare che ha rivolto un interpellanza algoverno non è soddisfatto della risposta di
quest'ultimo può trasformare l'interpellanza in una mozione e chiedere in tal
modo che si pronunci tutta l'assemblea. La stessa cosa non è possibile fare con
l'interrogazione che non si puòtrasformare in una mozione.
3)LA MOZIONE: è la richiesta che fa un presidente di gruppo o dieci
deputati o otto senatori rivolgendosi all'assemblea affinchè si voti su un
determinato argomento che si deve concludere con un voto. Tra le mozione di
maggiore importanza vi è la mozione fiducia e quella di sfiducia che il
parlamento rivolge al governo.
La mozione di fiducia viene presentata dalle camere al governo entro 10
giorni dalla sua nominae subito dopo le
sue dichiarazioni programmatiche.
Nel caso in cui il governo non ottenga la fiducia è tenuto a dimettersi
tranne nel caso in cui il capo dello Stato decida di rifiutare le sue
dimissioni e di procedere invece allo scioglimento anticipato delle camere.
Quanto alle caratteristiche della mozione occorre dire che la mozione di
fiducia iniziale è un atto dovuto ed è obbligatoria ogni volta che viene
formato un nuovo governo.
4)RISOLUZIONE: simile alla mozione ha lo scopo di manifestare
orientamenti o definire indirizzi su argomenti specifici e viene approvata in
commissione ma non in assemblea; vincola il governo a riferire in merito
all'attuazione della risoluzione stessa. Essa non può sostituirsi alla mozione
di sfiducia ma le considerazioni svolte per quest'ultima valgono anche per le
risoluzioni.
Gli atti bicamerali sono atti congiunti delle due camere e le attività di
ispezione parlamentare ordinaria permanente e organica per mezzo della
commissione di vigilanza. Tra le più importanti:
a)vigilanza sulla RAI
b)vigilanza sull'ENEL
c)vigilanza sul problema MAFIA
5)INCHIESTE PARLAMENTARI: è la più importante tra le forme di indagine
preposte dalle camere(vedi articolo 82 della costituzione).
Quanto ai poteri attribuiti alle commissioni d'inchiesta si deve notare
in primo luogo che essa può indagare anche su questioni che non riguardano
direttamente l'attività di governo ma che siano attività di pubblico interesse.
In secondo luogo queste commissioni hanno un carattere puramente conoscitivo
non avendo il potere di imporre sanzioni. In terzo luogo spesso il parlamento
si serve dei poteri d'inchiesta delle commissioni per ottenere notizie utili
sulla sua attività principale che è quella legislativa; usa cioè i poteri di
indagine ed esame delle commissioni per legiferare nel migliore dei modi
Quanto ai limiti dei poteri d'inchiesta affidato alle commissioni si
afferma che essendo previsti poteri simili a quelli dell'autorità giudiziaria
cioè quelli del giudice istruttore penale anche le limitazioni siano quelle che
incontra l'autorità giudiziaria.
6)INDAGINI CONOSCITIVE: sono inchieste parlamentari svolte dalle
commissioni e disposte dalle commissioni stesse. Queste sono previste dal
regolamento della camera che attribuisce loro il potere di acquisire notizie
informazioni e documenti utili alle attività delle camere dopo avere concordato
una linea di azione con il presidente della camera stessa.
CAPITOLO 7: LO
STATO E LA COMUNITA' INTERNAZIONALE.
PRINCIPI INTRODUTTIVI
Lo Stato italiano va inquadrato nella Comunità di tutti gli Stati del
mondo cioè la Comunità internazionale , la quale non nasce come un
organizzazione libera e volontaria bensì naturale o necessaria ai singoli Stati
.
La nascita di nuovi stati e la ssa di altri sono tutti fenomeni che
avvengono all'interno della più vasta comunità che è quella internazionale.
Vi è dunque all'interno della Comunità internazionale la coesistenza di
ordinamenti giuridici differenti.
Il complesso di regole della collettività internazionale crea il cosi
detto diritto internazionale .
L'Italia come ogni altro Stato intrattiene rapporti di diritto
internazionale non solo con gli Stati che essa ha riconosciuto e con i quali
intrattiene relazioni diplomatiche ma anche con gli stati non riconosciuti
affidando la rappresentanza e la cura dei propri interessi ad uno stato terzo.
A differenza di altri paesi l'Italia non possiede speciali qualifiche
come ad esempio quella di stato neutrale né è soggetta a limitazioni di
sovranità.
L'ADATTAMENTO AUTOMATICO: L'ARTICOLO 10 DELLA COSTITUZIONE.
Esso introduce ilprincipio
dell'adattamento automatico del diritto internazionale generale.
Secondo tale articolo l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle
norme di diritto internazionale generalmente riconosciute.
Tale articolo ha posto due tipi di problemi:
1)il primo legato al tentativo di individuare tali norme di diritto
internazionale generalmente riconosciute.
Si è pensato ai cosi dettiprincipi supremi assolutamente primari essenziali per una pacifica
convivenza civile che accomunano tutte le esperienze statali e che dovrebbero
regolare i rapporti tra gli stati stessi.
2)la seconda questione riguarda la posizione che tali norme del diritto
internazionale generalmente riconosciute possono occupare nel nostro
ordinamento.
Tali norme , una volta individuate , sembrano avere una maggiore durezza
o resistenza di quelle di rango primario( leggi ordinarie).
La ragione di questo grado costituzionale alla norme di diritto
internazionale generalmente riconosciute poggia sul fatto che la fonte sulla è
produzione che la prevede possiede un rango costituzionale(articolo 10 della
costituzione).
Non sono al di sopra della costituzione
L'ARTICOLO 11 DELLA COSTITUZIONE: DICHIARAZIONE PROGRAMMATICA:
Consiste nel determinare la posizione di uno Stato nell'ambito
dell'ordinamento internazionale.
Si prevedono:
1)iniziative di pace che sembrano andare oltre la semplice dichiarazione
del ripudio alla guerra di aggressione come strumento di risoluzione delle
controversie internazionali.
2)collaborazioni internazionali per realizzare le quali, la Costituzione
autorizza eventuali limitazioni della sovranità ovviamente in condizioni di
parità con gli altri stati.
3)attività per promuovere e favorire le organizzazioni internazionali
rivolte ad assicurare la pace e la giustizia tra le nbazioni.
LE FUNZIONI INTERNAZIONALI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA :
La rappresentanza dello Stato italiano nei suoi rapporti internazionali
appartiene al presidente della repubblica al quale spetta la ratifica dei
trattati salvo per alcuni per i quali è necessaria l'autorizzazione delle
camere .
Fra le attività di rilievo del Presidente della repubblica vi sono quelle
di ricevere i diplomatici e i rappresentanti nonché in caso di guerra o di
operazioni militari all'estero il comando della forze armate.
Il Presidente ha il compito di dichiarare lo stato di guerra.
LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI GENERALI E REGIONALI:
Le organizzazioni internazionali riuniscono un numero più o meno grande
di stati della comunità per il raggiungimento di fini politici, militari,
economici, sociali, umanitari, culturali, ecc.
Le organizzazioni possono essere sia a livello REGIONALE , raggruppare
cioè stati che fanno parte di una determinata zona della terra e che si
uniscono per motivi legati anche alle affinità geografiche.
Oppure possono avere carattere più vasto potremmo dire UNIVERSALE e avere
come motivo di unione la pace e la giustizia internazionali, cioè motivi che
interessano tutti o quasi gli Stati a prescindere dalla loro posizione
geografica o ancora avere carattere SOVRANAZIONALE dove l'unione è
caratterizzata non solo dalla coordinazione intergovernativa per il
raggiungimento dei fini dell'ente ma dalla diretta subordinazione alla volontà
superiore dell'ente da partedegli Stati
membri anche se solo per determinate materie.
LE ORGANIZZAZIONI DI STATI DI MAGGIORE IMPORTANZA:
1) LA SOCIETA' DELLE NAZIONI:
E' stata illustre precedente storica dell'attuale ONU.
Sorse all'indomani della 1° guerra mondiale in base al 14° punto del
Pres. Americano Woodrow Wilson in un discorso al Congresso americano l'8
gennaio 1918.
Gli scopi erano umanitari e pacifici.
Funzionò fino a pochi anni prima della seconda guerra mondiale.
2)L'ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE:
L'ONU si costituì a San Francisco nel 1945 con un adesione di 50 Stati ,
oggi quasi triplicata.
Gli obiettivi non sono molto diversi da quelli della Società delle
nazioni ma si basano tutti su un presupposto essenziale che è quello della
cooperazione delle nazioni aderenti all'ONU stessa.
Gli organi dell'ONU sono:
*Assemblea Generale
*il Consiglio di Sicurezza
*il Segretario Generale
*un Consiglio Economico e Sociale
*la Corte internazionale di Giustizia
3)IL CONSIGLIO D'EUROPA:
Accanto all'ONU che è l'unica organizzazione a livello generale ve ne
sono altre a livello regionale o territoriale.
A partire dal 5/5/1949 funziona il Consiglio d'Europa al quale hanno
aderito quasi tutti gli Stati dell'europa occidentale compresa l'Italia.
Suo scopo è quello di studiaree
promuovere fra gli Stati aderenti una unità politica.
In seguito ad una convenzione promulgata dallo stesso consiglio d'Europa
sono stati creati due organi internazionali: la Commissione europea dei diritti
dell'uomo e la Corte europea dei diritti dell'uomo.
4)L'ORGANIZZAZIONE DEL TRATTATO DEL NORD ATLANTICO E L'UNIONE EUROPEA
OCCIDENTALE:
Altre organizzazioni a livello regionale che però perseguono scopi di
tipo difensivo e militare, è la NATO costituitasi nel 1949 e la UEO,
costituitasi tra Italia, Francia, Germania federale, Belgio, Olanda,
Lussemburgo e Inghilterra nel 1954.
5)L'UNIONE EUROPEA: ORIGINI E PAESI MEMBRI:
Nel corso degli anni cinquanta in Europa Occidentale si istituirono tre
organizzazioni sovranazionali(CECA, CEE, EURATOM) che iniziarono un processo di
integrazione tra gli Stati membri.
Alla firma dei trattati istitutivi gli Stati erano soltanto 6(Belgio,
Paesi Bassi, Lussemburgo, Francia, Germania ed Italia)ai quali si aggiunsero
nel 1973 l'Olanda, la Gran Bretagna e la Danimarca, nel 1981 la Grecia e nel
1986 la Sna e il Portogallo.
Dal 1° gennaio 1995 a seguito della firma dei trattati di adesione anche
la Sa, la Finlandia e l'Austria sono entrate a far parte della Comunità
Europea.
..IL PARLAMENTO EUROPEO:
Esso si compone di 626 membri che vengono eletti direttamente (dal 20
settembre 1976)e restano in carica per 5 anni.
Le elezioni dei deputati sono disciplinate dalla legge n° 18 del 24
gennaio 1979.
Le prime elezioni dirette hanno avuto luogo tra il 7 e il 10 giugno 1979.
Le ultime si sono svolte nel giugno del 1994.
Il parlamento europeo ha diritti di codecisione in particolare quando si
tratta di questioni di bilancio e riguardanti il mercato unico, l'accettazione
di nuovi Stati membri e la conclusione dei trattati di associazione, nonché
poteri consultivi e di controllo.
Esso può dare un voto di sfiducia alla Commissione.
La segreteriadel parlamento
europeo ha la propria sede a Lussemburgo mentre le sedute plenarie in genere si
tengono a Strasburgo e quelle delle Commissioni a Bruxelles.
.IL CONSIGLIO EUROPEO:
Il consiglio europeo è formato dalla riunione dei capi di Stato e di
Governo dei paesi membri ed è stato istituito in occasione del vertice del 9-
10 divembre 1974 a Parigi.
Esso tratta questioni particolari della comunità e i problemi di politica
estera.
.IL CONSIGLIO DEI MINISTRI:
Esso è l'organo decisionale della Comunità è composto dai rappresentanti
dei Governi dei paesi membri.
La sua composizione varia a seconda delle questioni all'ordine del
giorno: politica estera, economia, finanze, politica agraria.
La sua presidenza spetta ai vari Stati membri che vi succedono a turni
semestrali.
Le sedute del consiglio non sono pubbliche.
Il consiglio decide a maggioranza semplice salvo nei casi in cui siano
richieste maggioranza qualificate o l'unanimità.
Le proposte della Commissione possono essere modificate dal consiglio
solo all'unanimità.
In alcuni casi specifici vi una cooperazione tra consiglio e parlamento.
. LA COMMISSIONE:
Essa è l'organo esecutivo della comunità.
Attualmente la commissione è formata da 20 membri nominati di comune
accordo dai Governi degli stati membri per la durata di 4 anni.
Il presidente e i vicepresidenti sono eletti tra i suoi membri per la
durata di 2 anni.
Ogni membro si assume determinate competenze.
Le delibere della commissione vengono prese collegialmente a maggioranza
semplice.
.LA CORTE DI GIUSTIZIA:
Essa esercita il potere giurisdizionale.
E' formata da 15 giudici nominati di comune accordo dai governi degli
stati membri per la durata di 6 anni ed è assistita da 8 avvocati generali.
Essa è responsabile dell'unitarietà dell'interpretazione e
dell'applicazione del diritto comunitario, controlla la legittimità
dell'operato del consiglio e decide sulle questioni attinenti al diritto
comunitario.
La corte di giustizia giudica anche cause promosse da persone fisiche e
giuridiche che intendono ricorrere contro decisioni della comunità prese nei
loro confronti.
.LA CORTE DEI CONTI:
E' composta da 15 membri ed ha il compito di controllare tutte le entrate
e le spese della comunità.
Essa effettua i propri controlli in base alla documentazione contabile e
in caso di necessità presso gli organi comunitari e negli Stati membri,
pubblicando poi i relativi risultati in rapporti annuali e specifici.
.IL COMITATO ECONOMICO SOCIALE:
Il n° dei suoi rappresentanti è fissato in base al trattato di Corfù del
24 giugno 1994.
L'Italia ha 24 rappresentanti.
Il comitato economico sociale è un organo consultivo.
Per la commissione il suo parere è obbligatorio ma non vincolante su
differenti questioni come ad esempio l'agricoltura, la libera circolazione dei
lavoratori, i trasporti e così via.
.GLI ATTI COMUNITARI:
Il consiglio e la commissione emanano regolamenti, direttive e decisioni,
esprimono raccomandazioni e pareri.
I regolamenti comunitari hanno efficacia immediata in tutti gli Stati
membri e sono paragonabili come grado di incisività nell'ordinamento alle leggi
primarie.
Le direttive sono desinate ali stati membri e sono vincolanti riguardo
all'obiettivo da perseguire ma lasciano agli organismi nazionali la scelta
delle modalità e dei mezzi di attuazione nel diritto interno.
Le decisioni sono vincolanti per coloro che sono i destinatari(un impresa
o un governo).
Le raccomandazione ed i pareri non sono vincolanti.
Gli atti giuridici della Comunità europea sono pubblicati nella gazzetta
ufficiale della comunità europea mentre sull'evoluzione riferisce mensilmente
il bollettino delle comunità europee e la commissione pubblica annualmente la
relazione generale sull'attività delle comunità europee.
.SOVRANAZIONALITA':
Tale concetto si scompone in una serie di elementi:
a)elezione diretta del Parlamento Europeo:
esso rappresenta un organo generale di indirizzo politico che è eletto
direttamente dai popoli degli Stati membri dell'organizzazione collegando in
questo modo gli indirizzi nazionali a quelli generali cioè comunitari.
b)atti comunitari direttamente applicabili:
alcune norme comunitarie, regolamenti e decisioni, hanno un'efficacia
immediata negli ordinamenti interni, non necessitano nessun tipo di adattamento
normativo.
c)utilizzazione del principio di maggioranza:
non si segue la regola dell'unanimità, ma a volte quello della
maggioranza semplice o ponderata; in tal modo vi è una collaborazione
associativa fra gli Stati membri , una collaborazione strutturale.
.IL TRATTATO DI MAASTRICHT:
Esso entrò in vigore il 1° novembre 1993 e determinò la nascita
dell'Unione Europea(12 Paesi ai quali nel 1995 si sono aggiunti l'Austria, la
Finlandia, la Sa).
Attraverso l'istituzione di tale unione europea si è voluto completare il
mercato unico europeo prevedendo la realizzazione di una reale moneta unica e
di una banca europea di emissione.
Inoltre il trattato prevede altre forme di cooperazione come ad esempio
quelle di cooperazione in politica estera, la sicurezza comune e la giustizia.
L'unione si prege i seguenti obiettivi:
a)promuovere un progresso economico e sociale equilibrato creando uno
spazio senza frontiere interne.
b)moneta unica.
c)politica estera e di sicurezza comune.
d)rafforzare la tutela degli interessi e dei diritti dei cittadini
comunitari attraverso una cittadinanza europea.
e)sviluppare una stretta cooperazione nel settore della giustizia e degli
affari interni.
Gli obiettivi sono perseguiti nel rispetto del principio di sussidiarietà
definito dall'articolo 3b del trattato che istituisce la comunità europea.
CAPITOLO 8: I
RAPPORTI DELLO STATO CON LE CONFESSIONI RELIGIOSE
RAPPORTI TRA LO STATO ITALIANO E LA CHIESA CATTOLICA:
L'art. 7della costituzione: lo
Stato e la Chiesa cattolica sono nel proprio ordine indipendenti e sovrani. I
loro rapporti sono regolati dai patti Lateranensi. Le modificazioni dei patti
accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione
costituzionale.
Essi sono stati modificati nel 1984 e la più importante modifica fu la
negazione della chiesa cattolica di essere la Chiesa di Stato.
I RAPPORTI TRA LO STATO E LE ALTRE CONFESSIONI RELIGIOSE:
PRINCIPI GENERALI:
L'art. 8 della costituzione stabilisce 3 principi generali:
2)possibilità di organizzarsi secondo i propri statuti semprechè non in
contrasto con l'ordinamento giuridico italiano.
3)le intese con lo Stato si hanno con le rappresentanze di queste
confessioni.
LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI FRA LO STATO E LE CHIESE DELLA TAVOLA VALDESE:
Si è raggiunta un intesa con la legge 449 del 11 agosto del 1984 che
stabilisce:
-autonomia e
indipendenza dell'ordinamento valdese.
-Libertà di culto e
di assistenza religiosa
-Riconoscimento
degli effetti civili del matrimonio secondo le norme valdesi a condizione che
l'atto sia registrato presso i registri dello stato civile previe
pubblicazioni.
-Riconoscimento
della personalità giuridica degli entiecclesiastici valdesi aventi fini di culto e beneficenza.
-Riconoscimento dei
diplomi e lauree di teologia rilasciati dalle facoltà valdesi.
L'intesa sarà sottoposta ad un riesame nel decimo anno dalla sua entrata
in vigore.
I RAPPORTI TRA LO STATO E L'UNIONE ITALIANA DELLE CHIESE CRISTIANE
AVVENTISTE DEL 7° GIORNO:
L'intesa è stata raggiunta il 29 dicembre 1986 tra il presidente del
consiglio e il rappresentane dell'unione italiana delle chiese cristiane
avventiste del 7° giorno e le stesse intese sono uguali a quelle per le chiese
della tavola valdese.
I RAPPORTI FRA LO STATO ITALIANO E LE ASSEMBLEE DI DIO IN ITALIA.
L'intesa si è raggiunta il 22 novembre del 1988 e i contenuti delle
intese sono simili a quelli già esaminati.
I RAPPORTI TRA LO STATO E L'UNIONE DELLE COMUNITA' EBRAICHE ITALIANE:
L'intesa si è raggiunta con la leggen° 101 del 8 marzo 1989 e in base a questa le comunità
istraeliticheitaliane assumono la
denominazione di comunità ebraiche italiane.
La legge riconosce libertà di culto anche con norme speciali
corrispondenti alle esigenzereligiose e
di culto della religione ebraica come il riposo sabatico con conseguenza anche
sugli orari di lavoro e per le attività scolastiche .
Il contenuto delle intese è simile alle altre già esaminate.
I RAPPORTI TRA LO STATO ITALIANO E L'UNIONE CRISTIANA EVANGELICA BATTISTA
D'ITALIA.
L'intesa si è raggiunta con la leggen° 116 del 12 aprile 1995 che riconosce come enti ecclesiastici le
chiese costituite in ente nell'ordinamento battista.
L'unione cristiana evangelica battista d'Italia (UCEBI)ha sancito in modo
eslicito il diritto per gli alunni delle scuole pubbliche non universitarie il
diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi.
Con l'entrata in vigore di tale legge anche il matrimonio celebrato
davanti ad un ministro di una chiesa facente parte dell'UCEBI ha effetti
civili.
Tali matrimoni hanno effetti civili a condizione che la celebrazione sia
preceduta dalle pubblicazioni nella casa comunale e che l'atto di matrimonio
sia trascritto nei registri dello stato civile.
La repubblica italiana riconosce gli effetti civili del matrimonio
celebratodavanti ad un ministro,
cittadino italiano, a ciò designato da una chiesa avente parte nell'UCEBI , a
condizione che le celebrazione sia preceduta dalle pubblicazioni nella casa
comunale e che l'atto di matrimonio sia trascritto nei registri dello stato
civile.
CAPITOLO9: IL GOVERNO:
CARATTERI GENERALI:
L'organo esecutivo dello Stato è ancora privo di un suo regolamento
paragonabile a quello del Parlamento.
Al governo è dedicato infatti solo il titolo 3 della costituzione e gli
articoli dal 92 al 96.
Lo statuto albertino ignorava il termine governo perché l'indirizzo
politico e il potere esecutivo erano affidati interamente al sovrano e i ministri
svolgevano semplicemente la funzione di consiglieri regi.
In Itali attualmente vige un sistema costituzionale a regime parlamentare
; ciò significa che il governo deve avere la fiducia delle due camere, cioè
risponde dei suoi atti sia globalmente in quanto organo complesso sia
singolarmente nelle persone dei singoli ministri.
In base a questa responsabilità il Parlamento può in ogni momento
togliergli la fiducia.
Per quanto riguarda le sue caratteristiche generali il governo è un
organo:
1)Costituzionale:
perché rientra nell'organizzazione costituzionale dello Stato e svolge
insieme agli altri organi la funzione di indirizzo politico;
2)Complesso:
in quanto è costituito al suo interno da più organi semplici che hanno
competenze autonome e che sono il Presidente del consiglio e i Ministri.
3)di parte:
nel senso che esprime la volontà delle forze politiche di maggioranza
presenti nel Parlamento e che esprimono la fiducia nel suo operato.
Nell'esecutivo quindi non ci sono minoranze.
Quanto alle funzioni. Quelle di maggiore importanza sono:
1)Funzione di indirizzo politico:
che il governo esercita partecipando alla direzione politica del paese
nell'ambito della maggioranza parlamentare.
2)Funzione legislativa:
attraverso l'emanazione di decreti legge e di decreti legislativi.
3)Funzione esecutiva o amministrativa:
che il governo svolge in quanto al vertice dell'esecutivo e che viene
svolta anche dai singoli ministri.
4)Funzione di controllo:
che il governo esercita su tutti gli altri organi amministrativi.
PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEL GOVERNO:
L'articolo 92 stabilisce che il Presidente della Repubblica nomina il
Presidente del Consiglio dei Ministri e su proposta di questo i ministri.
Il procedimento si può articolare in 4 fasi:
1)FASE PREPARATORIA:
consiste nella consultazione che il Presidente della Repubblica ha con
diverse personalità le quli possono esprimere direttamentela volontà dei partitidi cui esse stesse sono
espressione(presidenti dei gruppi parlamentari di camera e senato e segretari)
o personalità che godonodi una
particolareautorità per avere ricoperto
precedentemente incarichi pubblici( presidenti di camera e senato, ex
presidenti della Repubblica e del Consiglio).
2)FASE COSTITUTIVA:
Il Pres. Della Repubblica procede all'assegnazione dell'incarico che non
è ancora la nomina, nel senso che la persona incaricata non è ancora il
Presidente del Consiglio.
Può anche accadere che il Pres. Della R. decida di affidare ad una
personalità politica quello che si chiama il mandato esplorativo con il quale
il pdr dichiara implicitamente che per il momento è sprovvisto di tutti gli
elementinecessari per poter utilmente
prendere una decisione e perciò affida il compito di portare avanti ulteriori
indagini ad una persona di sua fiducia che dovrà riferire direttamente a lui i
risultati delle sue indagini.
L'aspetto di sostanziale importanza è che sia rispettato il principio
della fiducia del Parlamento nei suoi confronti del governo per evitare che
siano formate comini politiche governative che rispondano soltanto alle
visioni politiche presidenziali ma siano in completa antitesi con il
legislativo.
Il Presidente del Consiglio deve:
a)scegliere i ministri
b)formulare un programma comune di governo
Fina al 1958 l'incarico veniva conferito oralmente e poi perfezionato
mediante un decreto presidenziale controfirmato dal presidente del consiglio.
A partire dal 1958 sono state eliminate molte parti inutili della
procedura di conferimento dell'incarico, lasciando soltanto la parte in cui
questo veniva comunicato a voce.
Della notizia poi veniva data comunicazione alla stampa, alla televisione
e alla radio.
Il passo successivo al conferimento dell'incarico da parte del capo dello
Stato è quello dello scioglimento della riserva, cioè si scioglie quella
riserva con la quale la persona incaricata non poteva ancora considerarsi il
Presidente del consiglio.
Se l'incaricato entro il termine imposto dallo scegliere scioglie la
riserva rifiutando l'incarico la procedura si azzera e si riavvia da capo.
Se l'incaricato scioglie la riserva in senso positivo cioè decida di
accettare l'incarico di governo lo scegliere lo nomina Presidente del Consiglio
con decreto presidenziale controfirmato dallo stesso nuovo presidente del
consiglio.
3)FASE PERFETTIVA DELLA NOMINA:
Non sono richiesti particolari requisiti per essere nominati presidenti
del consiglio e ministri, occorre solamente avere la cittadinanza italiana, il
godimento dei diritti civili e politici, e la maggiore età.
Questo in teoria ma in pratica si verifica che sia la scelta del
Presidente del Consiglio sia quella dei ministri ricade sempre tra i componenti
delle camere, o meglio tra i membri di quei partiti che formano lacoalizione di maggioranza o di governo.
Al decreto di nomina del Presidente del Consiglio dei ministri fanno
seguito altri due decreti presidenziali che sono quello di nomina dei singoli
ministri e quello di accettazione delle dimissioni del governo uscente.
Il Presidente del Consiglio prima della sua nomina deve avere già
compilato una lista di ministri di godimento dalla maggioranza del parlamento.
Se essa non esiste ancora deve essere in grado di poter formare un
governo che goda dell'appoggio da parte del parlamento.
4)FASE INTEGRATIVA DELL'EFFICACIA:
E' detta anche fase del giuramento.
In realtà le nomine non bastano a determinare in pieno il passaggio dei
poteri dal vecchio al nuovo governo, occorre infatti rispettare il principio di
continuità che, insieme ai principi di unità e di fiducia delle camere,
completa le caratteristiche dell'organo esecutivo dello Stato.
Il passaggio dei poteri si perfeziona con il giuramento come stabilisce
l'articolo 93 della costituzione che deve essere fatto sia dal Presidente del
Consiglio che dai singoli ministrinell'assumere le loro funzioni.
LA FIDUCIA:
Nell'iter formativo del governo l'ultima e la più importante fase è
quella della presentazione dello stesso all'organo di rappresentanza popolare e
cioè il Parlamento.
Della fiducia parlamentare si occupa l'articolo94 della costituzione.
Entro 10 gg dalla sua formazione il governo si rivolge alle camere per
ottenere la fiducia.
La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno 1/10 dei componenti
della camera e non può essere messa in discussione prima di 3 giorni dalla sua
presentazione.
Il governo entra in carica subito dopo aver prestato giuramento e prima
di aver chiesto la fiducia alle camere.
Per quanto riguarda il vuoto di potere tra il giuramento e l'ottenimento
della fiducia vi sono due correnti di pensiero differenti.
Se il governo riceve una mozione di sfiducia nasce l'obbligo per lo
stesso di dimettersi anche se tale fatto è considerato come un gesto autonomo
dello stesso governo.
Il Presidente della Repubblica può invece che accettare un voto di
sfiducia al governo sciogliere anticipatamente le camere(semprechè non si sia
già formata una nuova maggioranza di governo).
La sfiducia colpisce il governo e salva le camere mentre lo scioglimento
anticipato delle camere salva il governoe colpisce le stesse camere.
Il governo deve presentarsi alle camere entro 10 giorni dalla sua nomina.
Il governo inizia la sua piena attività di potere dopo che sia stata
dichiarata la mozione di fiducia.
Il voto contrario di una o di entrambe le cameresu una proposta del governo non importa
obbligo di dimissioni.
LA COMPOSIZIONE DEL GOVERNO:
I9l governo è un organo complesso formato da più organi semplici che sono
il presidente del consiglio dei ministri, i singoli ministri e il consiglio dei
ministri.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.
Detto anche capo di governo o primo ministro non è solo il capo di uno
specifico ministero, ma di tutto il governo unitariamente considerato.
La sua durata in carica si protrae per tutto il tempoin cui esso gode della fiducia delle camere.
Per divenire presidente del consiglio non servono requisiti particolari
basta essere cittadino italiano e godere dei diritti civili e politici.
1)RAPPORTI TRA GOVERNO ED ALTRI ORGANI COSTITUZIONALI:
Il presidente del consiglio ha la rappresentanza generale dell'organo.
Questa posizione del capo del governo risulta evidente nei rapporti tra
governo e parlamento poiché è il presidente del consiglio che presenta alle
camere il programma di governo prima che inizi il dibattito sulla fiducia.
E' il presidente del consiglio che presenta alle camere determinate
proposte di legge.
A lui spetta l'instaurazione davanti alla corte costituzionaledei giudizi principali sulla legittimità
delle leggi regionali e costituzionali.
Il presidente del consiglio ha la facoltà di intervenire mediante
l'avvocatura di stato riguardo i conflitti di attribuzione che possono
eventualmente sorgere tra due o più ministri.
2)I RAPPORTI TRA IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E IL CONSIGLIO DEI MINISTRI.
Durante la fase che precede la convocazione del collegio il presidente
del consiglio gode di poteri specifici:
1)fissa i ritmi delle sedute
2)redige l'ordine del giorno
3)egli ha una competenza generale per quanto riguarda l'attività
legislativa del governo.
La recente legge del 1997 BASSANINI vuole dare maggiori poteri al presidente
del consiglio, potenziando le sue funzioni di impulso, indirizzo e
coordinamento della politica generale del governo secondo l'articolo
espressamente richiamato e cioè il n° 95.
Sulla scorta di tale premessa , il governo è stato incaricato: da un
lato, di trasferire a ministeri o enti autonomi compiti attualmente svolti
dalla presidenza ma che non siano riconducibili direttamentealle funzioni di indirizzo e coordinamento
della politica governativa; dall'altro di trasferire alla presidenza quelle funzioni,
magari finora attribuite dalla legge ai ministri senza portafoglio che possano
viceversa rientrare tra quelle di indirizzoe che , pertanto, si ritengono esercitabili esclusivamente e
direttamente dal presidente del consiglio.
I poteri del presidente del consiglio sono quindi:
1)essere il simbolo dell'unità del governo.
2)decide le dimissioni anche senza il parere del consiglio dei ministri.
3)la sua decisione impegna tutto il governo.
4)convoca il consiglio dei ministri che senza di lui non può riunirsi.
5)stabilisce l'ordine del giorno
6)dirige i lavori.
7)convoca il presidente del consiglio di gabinetto.
8)presiede quasi tutti i comitati interministeriali.
9)dirige l'ufficio della presidenza del consiglio
10)chiede la fiducia alle camere
11)presenta alle camere le iniziative di legge
3)RAPPORTI TRA IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E I SINGOLI MINISTRI.
Le responsabilità del presidente del consiglio sono:
1)di tipo politico o generale : è responsabile x gli atti compiuti da
ogni singolo ministro difronte al parlamento.
2)di tipo amministrativo
3)di tipo civile: è comune a tutti i dipendenti dello Stato o di un ente
pubblico: violazione dei diritti soggettivi: deve un risarcimento dei danni ad
ogni cittadino.
4)di tipo penale: si distinguono in reati legati all'esercizio delle sue
funzioni o reati comuni.
Per i reati nell'esercizio delle sue funzioni il presidente del consiglio
e i singoli ministri sono sottoposti alla giurisdizione ordinaria previa
autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati.
L'ufficio che svolge i compiti affidati al presidente del consiglio è la
presidenza del consiglio dei ministri che è così strutturata:
1)un segretario generale della presidenza del consiglio dei ministri.
2)dipartimenti ed uffici che permettono lo svolgimento delle funzioni
attribuite al segretario e ai ministri senza portafoglio.
3)organismi facenti capo alla presidenza del consiglio che sono:
a)la conferenza permanente per i rapporti tra lo stato , le regioni, e le
provincie di trento e bolzano.
b)l'istituto centrale di statistica
c)il consiglio nazionale delle ricerche
IL VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Il vicepresidente del consiglio dei ministri è un ministro al quale viene
affidato l'esercizio temporaneo delle funzioni ordinarie compito del presidente
del consiglio.
Se vi sono più vice le competenze saranno del più anziano per età.
Se manca un vice le competenze saranno del ministro più anziano per età.
In genere il vice è un ministro senza portafoglio.
I MINISTRI:
I ministeri sono organizzati ingrandi branche settoriali di attività, ciascuna con un suo proprio
apparato specifico con competenzeamministrative che si chiama ministero o dicastero.
A capo di ciascun ministero è posto un ministro che è un organo
individuale e quindi i ministri dovranno essere almeno tanti quanti sono i
ministeri affidati a ciascuno di essi.
Non necessariamente il loro numero deve coincidere con quello dei
ministeri esistenti; infatti accanto ai ministri che sono titolari di una
poltrona quasi sempre vengono nominati ministri che non hanno una
responsabilitàdi un ministero
proprioche per questo vengono chiamati
senza portafoglio ai quali il presidente del consiglio delega alcune
funzionidopo che sulla questione si sia
pronunciato il consiglio dei ministri.
Essi partecipano al consiglio dei ministri allo stesso modo degli altri
ministriche sono titolari di un
dicasteroavendo sia lo stesso stipendio
che lo stesso rango dei ministri cioè avendo lo stesso status di ministri.
I ministri sono nominati dal presidente della repubblicasu proposta del presidente del consiglio .
Le scelte delle persone che dovranno ricopriregli incarichi ministeriali non deve
necessariamente avvenire tra gli appartenenti alle camere.
Tra i referendum del 1993 hanno abrogatole leggi istitutive del ministero dell'agricolture, e di quello del
turismo e dello spettacolo.
Attualmente i ministeri sono 22:
1)ministero degli affari esteri: si occupa delle relazioni con gli Stati
stranieri, con le organizzazioni internazionali e svolge attività diplomatiche
e consolari.
2)ministero dell'interno: si preoccupa dell'ordine pubblico, della
sicurezza interna e dei rapporti con gli altri culti religiosi.
3)ministero di grazia e giustizia: curai servizi della giustizia, degli istituti di pena e le attività
necessarie per l'esercizio del potere di graziada parte dello Stato.
4)ministero della difesa: è il risultato dell'unificazione dei ministeri
della marina militare, dell'aeronautica e della guerra che organizza le forze
armate, coordina i problemi militari e si occupa della difesa del territorio
dello Stato e dei servizi di leva.
5)ministero delle finanze: gestiscei beni immobili demaniali e patrimoniali e si occupa della riscossione
delle entrate dello Stato.
6)ministero del tesoro: provvede alle spese per le amministrazioni
statalie le controlla tramite la
ragioneria generale.
7)ministero del bilancio e della programmazione economica: coordina
l'operato dei due precedenti ministeri e ha l'importante incarico di formare il
bilancio dello Stato.
8)ministero della sanità: tutela la sanità e l'igiene pubblica e vigila
sull'organizzazione delle unità sanitarie locali.
9)ministero della pubblica istruzione: si occupa dell'educazionea tutti i livelli dalle elementari
all'università.
10)ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: raggruppa
tutti i servizi inerenti a queste attività.
11)ministero del lavoro e della previdenza sociale: coordina i delicati
rapporti tra le varie classi di lavoratori e i sindacati, la loro assistenza e
la previdenza sociale.
12)ministero dei lavori pubblici: si occupa della realizzazione di tutte
le opere pubbliche dello Stato .
13)ministero dei trasporti e dell'aviazione civile: organizza le
comunicazioni ferroviarie e automobilistiche su scala nazionale.
14)ministero delle postee delle
telecomunicazioni: preposto ai servizi telefonici, telegrafici e postali.
15)ministero per il commercio con l'estero: disciplina gli affari
inerenti alle relazioni commerciali con l'estero.
16)ministero per i beni culturali.
17)ministero dell'ambiente.
18)ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.
19)ministero per la famiglia e la solidarietà sociale.
20)ministero dell'università e la ricerca scientifica.
21)ministero delle riforme istituzionali: svolge un ruolo importante che
potremmo definire di adattamento delle istituzioni italiane ai progressi
strutturali che avvengono all'interno e all'estero.
22)ministero della funzione pubblica e affari sociali.
La legge bassanini dimostra la volontà di riduzione e semplificazione
delle attività degli organi dello Stato centrale.
Per quanto riguarda le responsabilità nelle quali possono incorrere i
ministri possiamo indicarne tre principali:
1)responsabilità politica: sia collegialmente che individualmente. Essa
insorge non tanto in seguito della violazione di una norma giuridica ma tra la
mancata corrispondenza tra quanto vuole il parlamento e l'operato del governo.
2)responsabilità civile: incorre quando i ministri compiono atti in
violazioni dei diritti soggettivi in base alle norme del codice civile.
3)responsabilità penale: sussiste in conseguenza a un reato commesso da
un ministro e che può essere o un reato che possiamo definire proprio o
ministeriale, che è quel tipo di reato che il ministro ha commesso
nell'esercizio delle sue funzioni e che ad esse è strettamente legato perché se
l'individuo che ha commesso il reato non fosse stato un ministro non avrebbe
potuto commetterlo.
IL CONSIGLIO DEI MINISTRI:
E' composto da tutti i ministri, compresi quelli senza portafoglio, più
il presidente del consiglio, il o i vicepresidenti, il sottosegretario alla
presidenza del consiglio.
Le competenze del consiglio dei ministri sono:
1)l'approvazione delle iniziative legislative del governo, nel senso che
i singoli ministri hanno il dovere di sottoporre al consiglio un progetto di
legge, sia individualmente sia in gruppi, che però diventa iniziativa
legislativa del governo solo se fatto proprio dal consiglio dei ministri in
modo tale che sia il governo stesso ad assumersene la responsabilità politica.
Dopo questo iter preventivo e necessario, il progetto di legge può anche
essere presentato alle camere.
2)l'approvazione dei decreti legge, dei decreti legislativi e dei
regolamenti governativi.
3)la nomina dei più alti funzionari dell'apparato civile e militare come
ad esempio i prefetti, gli ambasciatori, i capi di stato maggiore.
4)la risoluzione dei conflitti eventualmente sorti tra i singoli
ministri.
I COMITATI INTERMINISTERIALI:
Possono essere puramente consultivi oppure avere la facoltà di
deliberare, cioè possono preparare il terreno alle deliberazioni del consiglio
dei ministri e addirittura possono sostituirsi ad esso rispetto a questioni
specifiche.
Pur non essendo previsti dalla costituzione sono dei veri e propri organi
governativi collegiali composti di più ministri le cui competenze sono di
grande importanza perché in generale il loro compito è quello di creare un
collegamento permanente tra i vari rami dell'amministrazione che fanno capo ai
singoli ministeri e al consiglio dei ministri nel suo complesso.
Pur non avendo origine da un atto legislativo possono costituirsi in
virtù di un decreto del presidente del consiglio dei ministri, atto che ha un
valore puramente interno, o in virtù della legge, atti che invece hanno valore
esterno.
Tra quelli di maggiori importanza vi sono:
1)comitato interministeriale per il credito e il risparmio(CICR)
2)comitato interministeriale prezzi(CIP)
3)comitato interministeriale per la ricostruzione(CIR)
4)comitato dei ministri per il mezzogiorno
5)comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza
6)comitato interministeriale per la programmazione economica(CIPE)
IL CONSIGLIO DI GABINETTO:
Il presidente del consiglio sentito il consiglio dei ministri può
nominare un consiglio di gabinetto composto dai ministri da lui designati.
Questo è un organo più ristretto del consiglio dei ministri.
I suoi compiti sono quelli di esaminare politicamente le questioni più
generalie più importanti senza
interferire però con la decisione che spetta al consiglio dei ministri.
Grazie alla legge 400/1988 il consiglio di gabinetto non ha funzioni
deliberative ma soltanto istruttorie.
Il compito più importante che gli viene affidato è quello della
discussione preventiva degli schemi dei disegni di legge che poi saranno
esaminati dal consiglio dei ministri per poi essere presentati alla camere.
I SOTTOSEGRETARI DI STATO.
Sono una componente non necessaria del governo.
La costituzione non li prevede.
La normativa che li prevede è contenuta nella legge 400/88
Essi devono essere chiamati sottosegretari perché i segretari sono i
ministri ed essi sono subordinati ai ministri.
I sottosegretari sono nominati dal presidente della repubblica su
proposta del presidente del consiglio insieme al ministro che il
sottosegretario sarà poi chiamato a coadiuvare.
Essi sono assolutamente privi di qualsiasi competenza propria.
E' solo il ministro che decide quali compiti affidare al suo
sottosegretario.
GLI ALTI COMMISSARI.
Anch'essi sono organi non
necessari.
E' difficile stabilire la natura di questi organi soprattutto se
paragonati ai ministri senza portafoglio : infatti rispetto ad essi gli alti
commissari hanno spesso svolto funzioni di ben più grande importanza , ma non
hanno mai ricoperto, e tuttora non ricoprono un posto simile a quello dei
ministri senza portafoglio nell'ambito del governo.
Ormai quindi si può dire che la ura degli alti commissari è storica.
LA CRISI DI GOVERNO.
E' proprio in seguito al sorgere di una crisi di governo che inizia tutto
il procedimento di formazione di un nuovo esecutivo seguendo l'iter procedurale
che abbiamo esaminato in precedenza.
Le crisi di governo sono direttamente collegate all'istituto della
fiducia(art. 94 Cost.).
L'istituto di fiducia vuole che il nuovo esecutivo si presenti entro 10
giorni dalla sua formazione prima davanti al senato se l'esecutivo precedente
si era presentato prima davanti alla camera dei deputati e viceversa.
La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno 1/10 dei parlamentari
e non può essere mesa in discussione prima di tre giorni dalla sua
presentazione.
Le crisi di governo possono avere diversa forma e diversa origine.
Possiamo distinguere le crisi politiche da quelle non politiche: le prime
sono quelle più importanti e sono caratterizzate da motivi politici le seconde
da fattori naturali.
Tra le crisi politiche distinguiamo le crisi parlamentari e crisi
extraparlamentari: le prime sono determinate dal parlamento attraverso la
mozione di sfiducia, le seconde sono più frequenti e sono quelle che si
determinanonell'ambito dell'esecutivo o
per cause interne al parlamento (voto contrario ad una proposta di legge) o
esterne ad esso(decisione di un partito di abbandonare la maggioranza).
Il Presidente della repubblica non può determinare una crisi di governo e
neanche la corte costituzionale la può determinare.
Solo il parlamento può chiedere al governo di dimettersi.
Anche i partiti ed i sindacati possono in misura differente chiedere le
dimissioni del governo.
In Italia la sfiducia non è quasi mai stata data, hanno agito quindi le
crisi extraparlamentari che sono:
-crisi determinate
da cattiva interpretazione dei voti espressi dalle camere (si considera come
sfiducia qualcosa che non lo è).
-Gravi dissensi
sorti tra i ministri che il presidente del consiglio non riesca a far
rientrare.
-Quelle determinate
dal raggiungimento della scadenza del termine per i governi a termine.
-Da alterazioni
della maggioranza di governo.
Esistono due cause di scioglimento o dimissione del governo che non sono
menzionate dalla costituzione e cioè: la morte o l'impedimento grave del
presidente del consiglio e il termine di durata dei 5 anni per le camere o lo
scioglimento anticipato ad opera del presidente della repubblica.
Le crisi di governo possono essere volontarie cioè determinate dalla
volontà del presidente del consiglio di dimettersi e cioè mediante una
decisione unilaterale. Il capo dello Stato in questo caso può chiedere o il
ritiro delle dimissioni o che il governo si presenti alle camere per verificare
la maggioranza cioè per stabilire se l'appoggio iniziale sia venuto meno.
Nel momento in cui il governo diviene dimissionario il presidente del
consiglio può svolgere solo i compiti di ordinaria amministrazione perché ha
perso i compiti di direzione e di indirizzo politico.
CAPITOLO10:LE
FUNZIONI DEL GOVERNO.
ASPETTI GENERALI.
Come per il Parlamento anche per il governo si può parlare di competenze
generali.
L'esecutivo è il centro propulsore della vita politica di tutto il paese.
Sia per il parlamento che per il governo non si può parlare di limiti
positivi ma solo di limiti negativi.
Le funzioni del governo possono essere classificate in base agli organi
con i quali esso prende contatti e quindi possiamo distinguere:
1)funzioni attinenti ai rapporti Governo-Parlamento: approvazioni delle
dichiarazioni del presidente del consiglio, approvazione della richiesta di
fiducia da parte del presidente del consiglio, delibere sui disegni di legge
governativi, approvazione delle linee di indirizzo politico internazionale e
comunitario, approvazione dei progetti di trattati internazionali, atti
riguardanti i rapporti tra stato e chiesa cattolica e i rapporti tra stato e le
altre confessioni religiose.
2)funzione normativa: riguardante i decreti aventi forza di legge, i
decreti legislativi e i regolamenti governativi.
3)rapporti governo-regioni: rinvii e impugnazioni delle leggi regionali
di fronte alla corte costituzionale o alle camere, le deliberazioni intese a
sollevare conflitti di attribuzioni, l'approvazione degli atti governativi di
indirizzo e di coordinamento dell'attività amministrativa regionale, direttive
per l'esercizio delle funzioni delegate alle regioni.
4)rapporti governo-altre autorità dell'esecutivo: dirimere i conflitti di
attribuzione tra i ministri, le delibere sulle questioni rimesse all'intero
consiglio, approvazione dei provvedimenti da emanare con decreto del presidente
della repubblica , richieste di registrazione con riserva degli atti
amministrativi ritenuti illegittimi alla corte dei cinti, la nomina dei
sottosegretari, dei commissari straordinari e degli altri funzionari del
governo.
LA POTESTA' LEGISLATIVA DEL GOVERNO.
La funzione legislativa spetta al governo solo in via eccezionale
essendone il vero titolare il parlamento e solo nei modi, nei casi e nei limiti
stabiliti dalla costituzione.
I limiti sono contenuti negli articoli 76 e 77 della costituzione.
Articolo 76: l'esercizio della funzione legislativa non può essere
delegato al governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e
soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
Articolo 77: il governo non può senza delegazione delle camere emanare
decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
Quando in casi straordinari di necessità e d'urgenza il governo adotta
sotto la sua responsabilità provvedimenti provvisori con forza di legge deve il
giorno stesso presentarli per la conversione alle camere che anche se sciolte
sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.
I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in
legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione.
Le camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti
sulla base dei decreti non convertiti.
Grazie all'articolo 76 il governo può emanare delle leggi delegate
attraverso appunto la delega da parte del parlamento .
Queste leggi sono dette decreti legislativi o atti governativi aventi
forza di legge.
L'iter di formazione dei decreti legislativi e simile a quello delle
leggi ordinarie.
L'iter è:
1)fase preparatoria: i ministri competenti stendono uno schema di legge.
2)fase costitutiva: il consiglio dei ministri adotta l'atto.
3)fase perfettiva ed integrativa: il presidente della repubblica emana
l'atto e poi avviene la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale.
La costituzione pone molti limiti alla funzione legislativa delegata del
governo cioè alla possibilità per lo stesso di emanare atti governativi aventi
forza di legge che prendono il nome di decreti legislativi.
I limiti sono:
1)un limite di competenza: la delega è data all'organo collegiale cioè al
consiglio dei ministri e non ai singoli ministri o ad altri organi.
2)un limite temporale: il decreto deve indicare la data entro cui dovrà
avvenire l'emanazione. Se il termine trascorrerà senza che il decreto sia stato
emanato il governo perde la delega relativa alla specifica materia.
3)un limite contenuto: cioè l'oggetto definito come detto dall'articolo
76.
4)un limite discrezionale: il governo deve rispettare come da articolo 76
i principi e i criteri dettati dal parlamento.
5)un limite di forma: tutte le leggi delegate devono rispettare la forma
di decretolegislativo cioè decreto
emanato dal presidente della repubblica e avente forza di legge.
La delega conferisce al decreto la stessa forma di una legge ordinaria
con gli stessi limiti come da articolo 74 4° comma.
La delega può sia essere concessa dal parlamento al governo sia essere
revocata.
La delega può anche essere implicita in una legge successiva a quella di
delega che sia con essa in contrasto o incompatibile.
Un altro limite è dato dal potere del parlamento di affiancare per
controllare il governo delegato delle commissioni parlamentari.
Il parere di queste commissioni è obbligatorio ma non vincolante.
Spesso la delega al governo viene data per materie complesse e più di
frequente viene affidato al governo il compito diredigere i cosi detti testi unici cioè quelli
che hanno lo scopo di riunire in un unico testo una serie di disposizioni che
vigono in maniera disordinata e che magari sono stati emanati in tempi diversi.
Vi sono anche materie che non possono essere delegate:
1)i disegni di legge in materia costituzionale, elettorale, di
delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare i trattati
internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi come da articolo 74.
2)tutte le materie oggetto delle leggi di indirizzo politico come da
articolo 80-81
3)tutte le materiedi cui il
parlamento non è titolare per il semplice motivo che un organo non può delegare
poteri di cui non sia titolare.
4)non può essere delegate neanchè la revisione delle norme costituzionali
o le materie che sono oggetto di leggi costituzionali.
Fino ad ora abbiamo parlato di decreti legislativi che sono differenti
dai cosi detti decreti legge.
I decreti legislativi sono anche detti atti governativi emanati dal
presidente della repubblica ed aventi forza di legge(non necessita uno stato di
necessità o di urgenza e sono regolati dagli articoli 74-75-76).
I decreti legge sono quelli previsti dall'articolo 77 e sono adottati dal
governo in casi di particolare necessità e urgenza.
La particolare situazione non permette al governo di attendere la legge
di delegazione del parlamento.
Per i decreti legislativi la delega conferisce lo stesso valore di una
legge ordinaria mentre per il decreto legge(non essendo possibile attendere la
delegazione)bisogna che gli stessi devono essere convertiti in legge attraverso
una ratifica successiva da parte delle camere.
Come per il decreto legislativo
anche il decreto legge ha un limite di competenza(non i singoli ministr ma il
consiglio).
Il decreto legge deve essere convertito in legge entro 60 giorni.
Se non viene convertito in legge per tempo è considerato come non mai
esistito.
Il decreto legge deve contenere le cause di particolare necessità e
urgenza.
E' negata la reiterazione di quei decreti per i quali almeno una delle
due camere abbia votato negativamente alla conversione.
L'iter di formazione dei decreti legge è simile a quella di formazione
dei decreti legislativi che a sua volta è simile a quella di formazione delle
leggi ordinarie.
Bisogna precisare che per i decreti leggi non è consentita la discussione
in commissione ma esso deve essere discusso dalle camere complessivamente
considerate.
Il decreto legge viene deliberato dal consiglio dei ministri ed emanato
con decreto dal presidente della repubblica; viene pubblicato sulla gazzetta
ufficiale immediatamente dopo la sua emanazione ed entra in vigore il giorno
stesso della pubblicazione.
La legge di conversione ha dunque un importanza che va valutata da un
doppio punto di vista: quello politico perché esonera il governo dalla
responsabilità del decreto; quello legislativo perché opera sul decreto una
trasformazione cioè da legge materiale a legge formale.
I limiti che incontra il decreto legge sono:
1)necessità ed urgenza del decreto.
2)le materie nelle quali è previsto il controllo politico delle camere
sul governo.
3)l'impossibilità per il governo di conferire mediante decreto legge
deleghe legislative.
4)l'impossibilità di agire nei confronti di quelle materie che la
costituzione stessa ritiene di tale importanza e gravità da escludere il
ricorso alle procedure abbreviate.
POTESTA' REGOLAMENTARE DEL GOVERNO.
I regolamenti possono essere :
1)regolamenti per l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, che
provvedono fondamentalmente alla concreta esecuzione delle norme primarie.
2)regolamenti per l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti
legislativi.
3)regolamenti per le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi e di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie
comunque riservate alla legge. Questi sono i cosi detti regolamenti
indipendenti che dovrebbero avere la funzione principaledi disciplinare gli spazi dell'ordinamento
trascurati dal legislatore.
4)regolamenti per l'organizzazione e il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche che concettualmente sono considerati gli strumenti
adatti a completare la riserva di legge relativa contenuta nell'articolo 97.
Per l'organizzazione dei ministeri(ruolo dei sottosegretari; ruolo e funzioni
dei dirigenti; verifica dei risultati dell'attività; controllo periodico delle
piante organiche).
L'articolo 17 della legge n° 400 nel suo secondo comma prevede un
particolare tipo di regolamento : il regolamento delegato.
La legge oltre a autorizzare l'esercizio della potestà regolamentare del
governodeve stabilire le norme generali
regolatrici della materia.
La particolarità di tali regolamenti, denominati comunemente regolamenti
delegati, risiede nel fattoche sembrano
abilitati a derogare o abrogare le leggi vigenti.
Il motivo che giustifica il potere dei regolamenti delegati(che possono
abrogare una legge ordinaria cioè di rango superiore) risiede nell'articolo 17
e precisamente nella condizione sospensiva : è la legge che prima autorizza i
regolamenti ad intervenire e che poi dispone l'abrogazionedelle norme primarie.
Non sono i regolamenti dell'esecutivo ad acquistare forza di legge.
La legge che autorizza l'esecutivoa disciplinare una materia gli fa spazio abrogando le norme di legge già
esistenti con le quali il regolamento potrebbe contrastare.
L'entrata in vigore di detti regolamenti che sono e rimangono atti
secondari realizzerebbe concretamente l'effetto abrogativo.
Ci sitrova di fronte ad una
abrogazione sottoposta a condizione sospensiva: l'entrata in vigore del
regolamento.
L'iter formativo dei regolamenti è più complesso di quello dei decreti
legislativi e dei decreti legge.
Si possono individuare 6 fasi:
1)fase preparatoria.
2)fase di consultazione del consiglio di stato: deve pronunciarsi entro
45 giorni dalla richiesta trascorsi i quali si può prescindere dal suo parere
che resta obbligatorio ma non vincolante.
3)fase costitutiva: durante la quale delibera il consiglio dei ministri.
4)fase di emanazione: ad opera del presidente della repubblica.
5)fase di controllo preventivo: ad opera della corte dei conti.
6)fase della pubblicazione: sulla gazzetta ufficiale.
LA FUNZIONE DI INDIRIZZO POLITICO DEL GOVERNO.
La funzione di indirizzo politico viene svolta dal governo in stretta
connessione con il parlamento e si arriva anche a parlare di un unico organo.
Assume dunque importanza notevole il ministero dei rapporti tra
parlamento e governo.
La funzione di indirizzo politico viene esercitata dall'esecutivo
innanzitutto dalla fissazione del suo indirizzo politico contenuto nelle
dichiarazioni programmatiche lette dal presidente del consiglio davanti alle
camere.
LE RESPONSABILITA' DEL GOVERNO.
Il governo ha una responsabilità politica che assume due caratteristiche
fondamentali:
1)è una responsabilità politica diffusa: cioè verso tutti in generale ma
non verso qualcuno in particolare. Il governo è titolare di questa
responsabilità perché è l'organo che risponde permanentemente davanti al
parlamento del suo operato politico.
2)è una responsabilità Politica solidale o collegiale: il governo è un
corpo unitario e il presidente del consiglio è responsabile della politica
generale del governo, mentre i singoli ministri sono responsabili
collegialmente degli atti del consiglio e individualmente degli atti dei loro
dicasteri.
Oltre alla responsabilità politica il governo incorre anche in una
responsabilità penale.
Essa riguarda ogni singolo ministro sia nell'atto di contribuire a
formare delibere costituenti reato sia come soggetto preposto alle attività di
un certo dicastero.
Il presidente del consiglio dei ministri e i ministri, anche se cessati
dalla carica, sono sottoposti per i reati commessi nell'esercizio delle loro
funzioni alla giurisdizione ordinaria previa autorizzazione del senato della
repubblica o della camera dei deputati.
Sull'autorizzazione a procedere è prevista che vada concessa dalla camera
di appartenenza mentre se l'accusato non è anche un parlamentareallora va concessa dal senato.
Tale autorizzazione differisce molto da quella prevista dall'articolo 68
per i parlamentari poiché l'assemblea costituente non può rifiutare
l'autorizzazione se non che a maggioranza assoluta.
Inoltre a differenza dei parlamentari gli ex ministri vengono tutelati
anche quando non siano membri delle camere.
Infine il governo ha anche una responsabilità civile cheriguarda i membri dell'esecutivo così come
riguarda tutti i funzionari dello stato ex articolo 28 della costituzione.
CAPITOLO 11:IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.
L'ELEZIONE E LE CARATTERISTICHE DELLA URA DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA.
L'assemblea costituente ha scelto, per l'elezione del presidente della
repubblica, un sistema che può dirsi intermedio tra la scelte fatta
direttamente dal popolo e quella fatta solo dalle camere che testimoniano la
volontà di attribuire all'organo presidenziale, un carattere neutro ed
intermedio con funzioni di garanzia e di controllo.
L'articolo 83 della costituzione regola l'elezione del capo dello stato
stabilendo quanto segue: il presidente della repubblica è eletto dal parlamento
in seduta comune dei suoi membri.
All'elezione partecipano tredelegati per ogni regione eletti dal consiglio regionale in modo che sia
assicurata la rappresentanza delle minoranze. La valle d'Aosta ha solo un
delegato.
L'elezione del presidente della repubblica ha luogo per scrutinio segreto
a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è
sufficiente la maggioranza assoluta.
La prsenza dei delegati rappresentanti delle regioni è solo simbolica in
quanto l'assemblea in comune raggiunge i 950 membri mentre i delegati sono solo
58.
L'articolo 85 della costituzione dice che la durata in carica del
presidente della repubblica è di sette anni.
Egli svolge un ruolo di arbitro imparziale tra i partiti politici , il
ruolo di organo super partes che agisce in nome della costituzione , il ruolo
di colui che indirizza la politica dl governo e delle camere senza però imporre
la propria.
Il presidente della repubblica è:
1)organo monocratico: cioè composto da una sola persona. Egli ha il
compito di impersonare l'unità del paese.
2)la durata settennale del suo mandato: è la più lunga prevista dalla
costituzione dopo il novennato dei giudici della corte costituzionale . il
motivo è che sia il presidente della repubblica che i giudici della corte
costituzionale hanno tra i loro compiti quello di garanzia e di stabilità.
La durata così lunga vuole dare una stabilità anche agli organi che
rappresentano lo stato.
3)l'alta maggioranza richiesta per la sua elezione al fine di sottrarre
dal rischio che esso possa essere controllato da un partito politico.
Le caratteristiche di eleggibilità a presidente della repubblica sono
dettate dall'articolo 84 che stabilisce: può essere eletto presidente della
repubblica ogni cittadino che abbia compiuto 50 anni di età e che goda dei
diritti civili e politici.
L'ufficio di presidente della repubblica è incompatibile con qualsiasi
altra carica.
L'assegno e la dotazione del presidente della repubblica sono determinati
per legge.
L'elezione avviene in parlamento riunito in seduta comune senza la
presentazione di una lista di candidati cosi che gli elettori cioè i
parlamentari possano avere una più ampia libertà di scelta.
L'articolo 85 della costituzione detta la durata settennale del suo
mandato e inoltre indica in trenta giorni il termine entro il quale il
presidente della camera dei deputati deve riunire il parlamento in seduta
comune e chiamare i delegati rappresentanti delle regioni per l'elezione di un
nuovo presidente della repubblica.
Se le camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione
l'elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle camere nuove.
Nel frattempo sono prorogati i poteri del presidente della repubblica.
Negli ultimi sei mesi in cui è in carica il presidente della repubblica(
i sei mesi bianchi) egli non può sciogliere anticipatamente le camere.
Si applica in tali casi o l'istituto della prorogatio o si affidano i
compiti al sostituto del presidente della repuibblica e cioè il presidente del
senato.
L'articolo 91 dice che il presidente della repubblica prima di assumere
le sue funzioni presta giuramento di fedeltà alla repubblicae di osservanza delle costituzione dinnanzi
al parlamento in seduta comune.
Il settennato inizia a decorrere non dal giorno dell'elezione bensì da
quello del giuramento.
L'articolo 90 prevede i due casi in cui il presidente della repubblica
venga meno al giuramento e cioè il caso di alto tradimento e quello di
attentato alla costituzione per i quali il capo dello stato si rende penalmente
responsabili;in questo caso è messo
sotto accusa dal parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta dei suoi
membri.
Per i reati commessi al di fuori dell'esercizio delle sue funzioni il
presidente della repubblica risponde come qualsiasi altro cittadino ma per
evitare che l'incriminazione venga strumentalizzata politicamente si ritiene il
capo di stato dotato del cosidetto diritto di imprecedibilità dell'azione
penale: cioè non può essere incriminato o arrestato durante il suo mandato
costituzionale.
Non può essere processato e non può essere considerato illecito anche
dopo la fine del suo mandato.
Il presidente della repubblica è irresponsabile giuridicamente degli atti
compiuti nell'esercizio delle sue funzioni.
Per mettere in stato di accusa il presidente della repubblica è
necessario che si formi un comitato formato dai componenti delle due giunte per
le autorizzazioni a procedere.
La corte costituzionale se viene deliberata la messa in stato di accusa
del presidente può disporre la sospensione della carica.
Un'altra ipotesi è quella dettata dall'articolo 86 della costituzione e
cioè quella degli impedimenti temporanei e permanenti del capo dello stato: le
funzioni del presidente della repubblica, in ogni caso che egli non possa
adempiere , sono esercitate dal presidente del senato.
Nel caso di impossibilità temporanea o permanente il presidente della
camera dei deputati indice l'elezione del nuovo presidente della repubblica
entro quindici giorni salvo il maggior termine previsto se le camere sono
sciolte o se manca meno di tre mesi alla loro cessazione.
La supplenza del presidente della repubblica prevede un ipotesi di
impedimento temporaneo o permanente che deve essere dichiarato dal presidente
stesso nel caso in cui sia in grado di farlo.
Si possono avere varie ipotesi in tema di impedimento e di supplenza e
cioè:
1)in caso di grave malattia il posto del presidente della repubblica
viene ricoperto come da costituzione dal presidente del senato.
Altre ipotesi di impedimento sono quella del riposo per ferie o del
viaggio all'estero o del grave scandalo.
2)per quanto riguarda la durata massima dell'impedimento temporaneo
spetta agli organi costituzionali la decisione discrezionale sulla base della
gravità dell'impedimento stesso.
3)per quanto riguarda l'organo che può rilevare l'impedimento questo sarà
o lo stesso presidente della repubblica o il governo(dietro approvazione del
presidente del senato) o il parlamento(che dovrà indurre
nuove elezioni).
4)per quanto riguarda i poteri che vengono conferiti al supplente la
costituzione tace.
In questa materia vi sono diverse correnti le quali vogliono alcune
conferire al supplente solo i compiti di ordinaria amministrazione altri
vogliono tutti i poteri al supplente.
Infine vediamo che il parlamento con legge attribuisce al capo dello
stato una certa indipendenza economica.
Il presidente gode di un assegno e di una dotazione.
L'assegno viene dato alla persona e diviene di sua proprietà mentre la
dotazione viene solo gestita dal presidente della repubblica tramite il
segretario generale della presidenza della repubblica che è nominato
direttamente dal presidente sentito il consiglio dei ministri.
Tra le altre prerogative del presidente della repubblica vediamo:
1)l'insindacabilità dei suoi pareri e opinioni espresse nell'esercizio
delle sue funzioni.
2)la tutela penale prevista dal codice penale che stabilisce la
punibilità: per chiunque attenti alla vita, alla libertà o all'incolumità del
presidente; per chi offenda l'onore o il prestigio del presidente; per chiunque
faccia risalire al presidente stesso biasimo o la responsabilità degli atti del
governo.
RESPONSABILITA' DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.
Il presidente della repubblica non è responsabile né in via istituzionale
né in via politica diffusa.
Per responsabilità politica istituzionale s'intende un rapporto
istituzzionalizzato stabile e costante nei suoi elementi costitutivi e nel suo
svolgimento.
Per responsabilità politica diffusa invece, s'intende un rapporto che è
verso tutti contemporaneamente e quindi, allo stesso tempo, non è verso nessuno
in particolare.
L'irresponsabilità istituzionale si giustifica col fatto che nessuno può
rimuovere il capo dello stato dalla sua carica per ragioni politiche e non è
neanche obbligato a rendere conto a nessuno del suo operato.
Per quanto riguarda la responsabilità giuridica questa è presa in
considerazione dall'articolo 90 della costituzione: il presidente della
repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue
funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla costituzione..
Per completare il quadro interviene l'articolo 89: nessun atto del
presidente della repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri
proponenti, che se ne assumono la responsabilità.
Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge
sono controfirmati anche dal presidente del consiglio dei ministri.
Quello di cui parla l'articolo 89 è l'importante istituto della
controfirma ministeriale che ha origine dal periodo monarchico e che oggi è
totalmente differente(il contrario).
Nella società contemporanea, l'istituto della controfirma viene quindi ad
assume un significato che è esattamente il contrario di quello che appariva dal
testo costituzionale.
In apparenza sembra che l'0atto venga deciso dal capo dello stato e che
il ministro si trovi in una posizione di second'ordine; in realtà il ministro
nella quasi totalità dei casi prende l'iniziativa dell'atto lo propone e questa
diventa la decisione definitiva alla quale il presidente si associa mettendo
anche la sua firma.
Il valore della controfirma è dunque costante nel senso che gli atti
presidenziali non potrebbero esistere senza, prima, una proposta da parte di un
ministro competente.
Possiamo distinguere atti ministeriali e atti presidenziali.
Gli atti ministeriali sono quegli atti che derivano dalla volontà
innanzitutto dei ministri(cioè del governo) e in merito a questi il presidente
della repubblica può esprimere la propria opinione, può chiedere che vengano
modificati, può chiedere che vengano riesaminati o può addirittura non
controfirmarli cosi da non fargli produrre alcun effetto.
Per gli atti presidenziali il capo dello stato è l'unico protagonista nel
senso che è lui a prendere l'iniziativa, ad avanzare la proposta e a prendere
la decisione finale.
Tra questi atti si distinguono:
1)la nomina dei 5 giudici della corte costituzionale.
2)la nomina dei 5 senatori a vita(articolo 59 della costituzione).
3)il rinvio delle leggi alle camere prima della promulgazione.
4)l'invio di messaggi alle camere.
5)poteri di nomina del governo , o meglio, del presidente del consiglio
dei ministri.
6)potere di scioglimento delle camere.
I POTERI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.
Al contrario del parlamento e del governo il presidente della repubblica
ha tanti poteri quanti gliene conferisce la costituzione(più un certo numero
che gli derivano dalle leggi approvate negli ultimi anni).
Esistono vari criteri di classificazione dei poteri del capo dello stato
i quali sono contenuti nell'articolo 87 della costituzione.
1)in base al rapporto tra presidente e governo: riguardano l'istituto
della controfirma.
a)atti ministeriali.
b)atti presidenziali.
2)a)atti dovuti: quelli cioè che il presidente è tenuto ad emettere in
determinate circostanze e per i quali è esclusa la controfirma ministeriale(es.
la promulgazione di una legge una volta conclusosi correttamente l'iter
procedurale, lo scioglimento ordinario delle camere, l'indizione del
referendum).
b)atti discrezionali nell'esecuzione e nel contenuto: la nomina dei 5
senatori.
c)atti discrezionali solo nel contenuto: la nomina dei 5 giudici della
corte costituzionale.
3)in base al fine tipico dell'atto:
a)atti organizzatori rispetto alle persone: nomine.
b)''''''collegi: convocazioni,
scioglimento.
c)atti di iniziativa: messaggi alle camere.
d)atti di controllo: rinvio delle leggi alle camere.
Un'importante classificazione che bisogna sapere a partire dall'esame
dell'articolo 87 della costituzione
quella fatta in base all'incidenza degli atti rispetto alle varie
funzioni dello stato:
1)Rispetto al potere legislativo il presidente della repubblica:
a)convoca le camere in seduta straordinaria: potere di controllo efreno.
b)indice l'elezione delle camere e ne fissa la prima riunione: potere di
controllo e freno.
c)nomina 5 senatori a vita(articolo 59).
d)scioglie anticipatamente le camere o anche una sola di esse(articolo
88): è un potere che spetta esclusivamente al presidente della repubblica;
occorre la controfirma ; non può essere esercitato nel cosidetto semestre
bianco.
e)promulga le leggi(articoli 73 e 87).
f)rinvio motivato delle leggi alle camere(articolo 74): detto potere di
veto sospensivo al fine di eliminare gli eventuali vizi nell'atto.
g)invia messaggi alle camere: potere di stimolo e di impulso all'attività
legislativa. I messaggi non possono invadere la sfera dell'indirizzo politico.
I messaggi si distinguono in motivati(che accomnano una legge e necessitano
della controfirma) e in presidenziali(non necessitano della controfirma).
h)indice referendum popolari(articolo 87).
2)Rispetto al potere esecutivo il presidente della repubblica:
a)ha il comando delle forze armate, presiede il consiglio supremo di
difesa, dichiara la guerra deliberata dalle camere.
b)nomina il presidente del consiglio dei ministri e su proposta di questo
i ministri(articolo 92): vedinomina del
primo ministro nel modulo sul governo. Questo rappresenta il potere più
importante del capo dello stao nei confronti del governo.
c)emana i decreti legge, i decreti legislativi e i regolamenti(articolo
77): controllo soprattutto di legittimità e non di merito.
d)autorizza il governo a presentare i disegni di legge al
parlamento(articolo 87): si tratta di un controllo preventivo.
e)accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati
internazionali, previa autorizzazione delle camere quando occorre(articolo 87).
3)Rispetto al potere della pubblica amministrazione il presidente della
repubblica:
a)nomina nei casi indicati dalla legge i funzionari dello stato: nomina
formale in quanto è il governo che delibera.
Le nomina sono ad esempio:
-il presidente ed i
consiglieri della corte dei conti.
-Il presidente del
consiglio di stato.
-I presidenti o i
direttori generali di istituti di credito di diritto pubblico.
b)concede le onoreficenze della repubblica.
c)concede la cittadinanza.
4)Rispetto al potere giudiziario il presidente della repubblica:
a)presiede il CSM(articoli 104 e 87): può convocarlo, può indire le
elezioni dei componenti magistrati, fissa l'ordine del giorno e dirige la
discussione.
b)può concedere la grazia e commutare le pene.
c)nomina 5 giudici della corte costituzionale(articolo 135): la nomina è
libera anche se sottoposta ad un controllo formale da parte dell'esecutivo.
d)scioglie nei casi previsti dalla legge i consigli regionali(articolo
126): in questo modo il presidente della repubblica tiene il controllo
dell'attività della pubblica amministrazione decentrata delle regioni.
e)nomina gli esperti del consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.
Infine per quanto riguarda l'amnistia e l'indulto questi prima del 1992
erano nelle mani del presidente della repubblica mentre oggi sono deliberati
con legge a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna camera.
CAPITOLO 12: LA
CORTE COSTITUZIONALE.
I CARATTERI GENERALI.
La corte costituzionale garantisce
il principio di rigidità della nostra costituzione ed assicura l'immunitabilità
della nostra costituzione stessa da parte li leggi ordinarie.
Gli articoli relativi alla corte costituzionale si trovano nel VI titolo
della costituzione e precisamente gli articoli dal 134 al 137.
Le regole che disciplinano la corte costituzionale non sono solo quelle
racchiuse nella costituzione infatti si possono ricordare varie leggi tra le
quali:
1)la legge costituzionale n° 2 del 1967 con la quale è stata modificata
la sua composizione e la durata in carica dei suoi membri.
2)la legge ordinaria n° 352 del 1970 che ha dettato nuove norme in
materia di referendum e di iniziativa legislativa popolare.
3)la legge ordinaria n° 400 del 1988 che ha modificato le competenze del
consiglio dei ministri riguardo al sollevamento di conflitti nei confronti di
altri poteri dello stato.
4)l'importantissima legge costituzionale n° 1 del 1989 che ha trasferito
all'autorità giudiziaria ordinaria la competenza in materia di accusa del
presidente del consiglio dei ministri.
Per quanto riguarda la posizione che la corte ha rispetto agli altri
organi costituzionali, diciamo subito che essa ha pochi contatti col governo
perché' quest'ultimo non ha alcun potere di nomina nei confronti dei giudici
che di essa fanno parte.
Maggiori contatti ha la corte invece con quegli organi che influiscono su
di essa mediante le nomine dei suoi componenti: il parlamento, il presidente
della repubblica e la magistratura.
Per quanto riguarda le caratteristiche generali dell'organo possiamo
definirlo come un organo:
-costituzionale
-collegiale
-imparziale
-superiorem non
recognoscens
-che esercita
funzioni giurisdizionali
-che non fa parte
della magistratura ordinaria
-che non è soggetta
alle norme dell'ordinamento giudiziario.
LA COMPOSIZIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE.
L'articolo 135 della costituzione stabilisce la composizione
ordinariadella corte costituzionale ,
essa è composta di 15 giudici nominati per 1/3 dal presidente della repubblica,
per 1/3 dal parlamento in seduta comune e per 1/3 dalle supreme magistrature
ordinaria e amministrative.
Le supreme magistrature dello stato sono: quella ordinaria, la corte di
cassazione e quelle amministrative , il consiglio di stato e la corte dei
conti.
Esse nominano rispettivamente 3 giudici costituzionali, un giudice
costituzionale e un giudice costituzionale.
I giudici della corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a
riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria e amministrative,i professori ordinari di università in
materie giuridiche e gli avvocati dopo 20 anni di esercizio.
Fino al 1967 il loro mandato era di 12 anni, con la legge costituzionale
questa durata è stata abbreviata a nove anni decorrenti dal giorno del
giuramento.
I membri della corte non sono immediatamente rieleggibili.
E' da ritenere esplicitamente escluso per i giudici costituzionali,
l'istituto della prorogatio che consente ai titolari di uffici pubblici di
continuare, anche dopo la scadenza dei termini di nomina le loro funzioni fino
alla sostituzione.
Si tenga presente chetale
negoziazione rischia di paralizzare il funzionamento dell'organo perché la
corte, per legge, deve deliberare con la presenza di almeno 11 giudici, tale da
assicurare la presenza di almeno un rappresentante per ciascuna delle
categoriedi provenienza.
La corte elegge il presidente tra i suoi componenti; questi resta in
carica tre anni ed è rieleggibile.
Sempre l'articolo 135 prevede una composizione diversa della corte
costituzionale in circostanze particolari e precisamente quando deve sostenere
dei giudizi di accusa contro il presidente della repubblica.
In questi casi la corte costituzionale non giudica nella sua classica
composizione di 15 giudici nominati dalla magistratura, dal PdR e dal
parlamento in seduta comune, ma a questi membri ordinari, vengono aggiunti
sedici membri aggregati.
Questi vengono estratti a sorteper l'occasione traendolida una
lista di 45 cittadiniprecostituita e a
sua voltacomposta da persone aventi i
requisiti della eleggibilità a senatore eed elette dal parlamento in seduta comuneogni nove anni con le stesse modalità con le
quali elegge i giudici ordinari.
Questa composizione che potremmo definire straordinariadella corte, con la presenza di 16 giudici
aggregati eletti dalle camere anche con i voti delle minoranze , tendead assicurare una composizione del collegio
che garantisca la rappresentatività e la neutralità dei giudici rispetto alle
forze politichedi maggioranza presenti
in parlamento.
Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e
dall'esercizio delle funzioni.
LO STATUS DI GIUDICE COSTITUZIONALE: INCOMPATIBILITA' E PREROGATIVE.
1)INCOMPATIBILITA':
L'articolo 135 stabilisce che l'ufficio di giudice della corte è
incompatibilecon quello di membro del
parlamento o di un consiglio regionale, con l'esercizio della professione di
avvocato, e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.
Inoltre si possono aggiungere le incompatibilità:
a)i giudici non possono assumere o conservare altri uffici o impieghi
pubblici o privati, né esercitare attività professionali, commerciali o
industriali, funzioni di amministratore o sindaco in società che abbiano fine
di lucro.
b)durante i loro 9 anni i giudici vengono collocati fuori ruolo se
magistrati in servizio o professori universitari.
c)non possono far parte di commissioni giudicatrici di concorsi né
ricoprire cariche universitarie, non possono essere candidati in elezioni
amministrative o politiche non possono svolgere attività inerenti ad un
associazione o ad un partito.
2)GARANZIE:
Le garanzie sono rivolte a proteggere l'indipendenza dei giudici e
dell'organo nella sua unità.
a)l'esercizio delle loro funzioni è insindacabile: i giudici non possono
essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle
loro funzioni.
b)i giudici della corte costituzionale non possono essere rimossi né
sospesi dal loro ufficio se non con decisione della corte per sopravvenuta
incapacità fisica o giuridica, o per gravi mancanze nell'esercizio delle loro
funzioni o inattività semestrale.
In questo caso la corte decide a maggioranza dei due terzi.
c)verifica dei poteri. La corte ha il potere di accertare l'esistenza dei
requisiti soggettivi dei propri componenti sia ordinari che aggregati,
deliberando a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
LE PREROGATIVE E LE ATTRIBUZIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE.
L'articolo 134 determina le attribuzioni della corte che sono date dai
giudizi che la stesa emette:
1)sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi
e degli atti aventi forza di legge dello stato e delle regioni.
2)sui conflitti di attribuzioni tra i poteri dello stato e su quelli tra
lo stato e le regioni e tra le regioni.
3)sulle accuse promosse contro il PdR.
4)sulle richieste di ammissibilità delle proposte di referendum abrogativo(articolo
75 ).
Le sentenze della corte sono inappellabili e non sono soggette al
controllo di qualunquealtra
magistratura.
La corte non ha iniziativa rispetto alle sue competenze nel senso che
deve atendere di essere chiamata in causa da altri soggetti.
Passiamo ora all'esame delle competenze specifiche della corte.
IL GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLE LEGGI.
IN GENERALE:
E' la competenza principale e la più conosciuta della corte e mira a
mantenere la rigidità della nostra costituzione.
Questa competenza si articola in quattro fasi che sono:
1)individuazione dell'oggetto del giudizio.
2)individuazione del parametro del controllo effettuato dalla corte.
3)le diverse modalità di instaurazione del giudizio.
4)procedimento seguito dalla corte per arrivare al giudizio finale.
1)L'OGGETTO DEL GIUDIZIO:
E' lo stesso articolo 134che dice
quali siano gli oggetti sottoposti al giudizio della corte: le leggi ordinarie
e gli atti aventi forza di legge dello statoedelle regioni.
E' stato stabilito che tutte le leggi sono sottoposte al sindacato della
corte, mentre per gli atti aventi forza di legge bisogna distinguere quelli che
possono essere sottoposti al sindacato della corte e quelli che non sono
sottoponibili a tale sindacato in quanto non sono ritenuti avere la cosidetta
forza di legge.
Gli atti aventi forza di legge sono:
-i decreti
legislativi e i decreti legge del governo.
-I decreti
legislativi previsti dagli statuti regionali speciali ai fini della loro
attuazione.
Gli atti non aventi forza di legge sono:
-i provvedimenti
adottati dal governo nell'esercizio dei poteri necessari conferiti dalle camere
in seguito alla loro deliberazione dello stato di guerra.
-Gli statutiregionali ordinari.
-Il referendum
abrogativo.
2)IL PARAMETRO DEL GIUDIZIO:
Per parametro s'intendequel
complesso di regole alle quali gli atti legislativi vengono raffrontati dalla
corte per decidere della loro legittimità costituzionale.
I parametri di maggiore importanza sono:
-la costituzione ,
sia le sue norme esplicite, sia i principi che da esse possono essere ricavati,
i cosidetti principi costituzionali.
-Le leggi
costituzionali che possono anche diventare oggetto del giudizio.
-Le cosidette fonti
interposte cioè quelle disposizioni contenute in altre fontialle quali la costituzione fa espresso rinvio
non limitando direttamente la legislazione ordinaria. Il più tipico esempio di
fonte interposta è quello della delegazione legislativa in base alla quale il
governo emana un decreto legislativo che è limitato dalla legge di delegazione
la quale definiamo interposta perché è a questa che la costituzione rinvia per
determinarei principi e i criteri
direttivi e i limiti di tempo e di oggetto del decreto stesso.
Altri esempi di leggi interposte sono:
-le intese tra lo
stato e le rappresentanze delle varie confessioni religiose diversa da quella
cattolica.
-Le norme e i
trattati internazionali in base ai quali la costituzione nell'articolo 10
rinvia alla legge ordinaria il compito di regolare la condizione giuridica
dello straniero.
-I patti
lateranensi i quali in base all'articolo 7 non possono essere modificati in
alcune loro disposizioni se non previa accettazione delle modifiche da parte
della chiesa cattolica.
-Le norme di
esecuzione dei trattati istitutivi delle comunità europee e tutte le norme
poste da fonti comunitarie la cui violazione da parte di leggi ordinarie
costituirebbe una violazione dell'articolo 11 .
-Gli statuti
regionali delle regioni di diritto comunenei confronti delle leggi regionali.
I parametri possono contenere dei vizi di legittimità cioè quelli che
riguardano la non conformità dell'atto al suo parametro normativo.
L'articolo 28: il controllo di legittimità della corte costituzionale su
una legge o su un atto avente forza di legge esclude ogni valutazione di natura
politica e ogni sindacato sull'uso del potere discrezionale del parlamento.
Quindi l'unica competenza della corte in fatto di controllo di costituzionalità
riguarda i soli vizi di legittimità sia inerenti al procedimento di
formazione(vizio formale dell'atto) al suo contenuto (vizio sostanziale).
3)LE MODALITA' DI INSTAURAZIONE DEL GIUDIZIO:
I metodi per stabilire la costituzionalità di una legge o di un atto
avente forza di legge davanti alla corte costituzionale sono due:
A)giudizio in via principale o d'azione:
Esso si instaura davanti alla corte su ricorso diretto di chi dubiti
della legittimità costituzionale di un atto legislativo.
I soggetti che possono adire alla corte sono:
-lo Stato che
impugni leggi delle regioni e delle provincie autonome di trento e bolzano.
-Le regioni che
impugnino leggi dello stato o di altre regioni.
-Le provincie
autonome di trento e bolzano che impugnino leggi dello stato, della regione di
cui fanno parte o dell'altra provincia.
-La maggioranza di
un gruppo linguistico nel consiglio regionale o in quello provinciale di
bolzano.
Abilitati a fare ricorso alla corte rispettivamente sono il consiglio dei
ministri e la giunta rispettivamente.
Tra lo stato e le regioni ci sono due importanti differenze:
a)lo stato interviene contro la legge regionale preventivamente, cioè
prima della sua entrata in vigore, mentre le regioni devono ricorrere alla
corte entro i termini tassativi e comunque dopo che la legge sia già entrata in
vigore.
b)lo stato può impugnare davanti alla corte una legge regionale per
qualsiasi vizio di legittimità costituzionale , la regione invece può impugnare
la legge statale o quella di un'altra regione, solo per denunciare il vizio di
invasione della sfera di competenza da parte della legge impugnata.
L'impugnazione delle leggi regionali da parte dello stato è regolata
dall'articolo 127 della costituzione: il governo deve ricevere dal commissario
del governo presso la regione , la comunicazione di ogni legge approvata dal
consiglio regionale.
Nel caso che il governo ritenga la legge eccedente rispetto alle
competenze della regione o contrastante con gli interessi nazionali, la rinvia
al consiglio regionale .
Nel caso cui questo l'approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi
componenti, il governo può promuovere la questione di legittimitàdavanti alla corte.
Il ricorso del governo impedisce che la legge venga promulgata, infatti è
un intervento in via preventivache , se
accolto dalla corte a seguito di una sentenza di incostituzionalità , impedisce
alla legge di essere promulgata e di entrare in vigore.
I ricorsi delle regioni contro leggi dello stato sono invece in via
successiva cioè intervengono dopo che la legge è entrata in vigore e devono
essere notificati al presidente del consiglio dei ministri entro 30 giorni
dalla pubblicazione della legge.
L'eventuale sentenza di incostituzionalità in questo caso provoca il vero
e proprio annullamento della legge.
B)il giudizio in via incidentale:
il giudizio in via incidentale è la via di accesso più diffusa alla corte
costituzionale e di portata più generale.
I soggetti che siano parti in giudizio dinnanzi all'autoritàgiurisdizionale e l'autorità giurisdizionale
stessa, possono sollevare la questione di legittimità costituzionale di una
norma che debba in quella sede applicarsi.
Il controllo di conformità di una legge o di un atto avente forza di
legge si avrà in questo caso solo dopo che la norma in questione è già entrata
in vigore e quando si presenta l'occasione di metterla in pratica : è quindi un
tipo di controllo successivo e concreto.
Il processo dal quale nasce la questione di costituzionalità si definisce
principale oppure a quo, mentre quello dinnanzi alla corte è quello
incidentale.
Per far insorgere il giudizio incidentale è necessario che ci sia un
giudizio principale .
Legittimato a rimettere la questione alla corte in via incidentale è il
giudice a quo o l'autorità giurisdizionale o comunque ogni organo che
svolgaoggettivamente giurisdizioni nel
corso del giudizio.
Per giudizio invece si intende una qualsiasi attività in seguito alla
quale il giudice debba emettere una decisione giurisdizionale.
Legittimata a sollevare questioni di costituzionalità è la corte stessa
in riferimento ad un distinto giudizio pendente di fronte ad essa.
I requisiti a cui deve rispondere la questione sollevata dinanzi alla
corte sono:
-la rilevanza
-la non manifesta
infondatezza.
1)la rilevanza:
Si ritiene sufficiente , per giudicarerilevante una determinata questione, che il giudice a quo, visto lo
stato degli atti, ritengaanche solo
ragionevolmente fondata la possibilitàdi dover applicare quella norma della cui costituzionalità egli dubita;
non crea problemi a questoprimo
requisito, il fatto che successivamente, per gli sviluppi futuri del giudizio,
la norma sottoposta alla corte non debba più essere applicata.
2)la non manifesta infondatezza:
Ciò che compete al giudice a quo , in questo caso. È un semplice sommario
esame della questione al fine di evitare che pervenga davanti alla corte una
questione priva anche dei requisiti minimi si serietà e ponderazione.
Sarà poi compito della corte stessa accertare la fondatezza.
Vediamo oracosa accade se il
giudice a quo ha stabilito chela
questioneè rilevante ai fini del
giudizio e che non è manifestamente infondata.
Il giudice a quo emana un'ordinanza che deve essere:
1)motivata riguardo ai due requisiti prima esaminati;
2)deve indicare le disposizioni di legge che si ritengono viziate di
incostituzionalità e le disposizioni della costituzione che si ritengono da
essa violate.
3)deve essere data argomentazioneai motivi che abbiano spinto il giudice a rimettere la questione alla
corte.
L'ordinanza deve essere notificata alle parti in causa, al presidente del
consiglio dei ministri o al presidente della giunta regionale, ai presidenti
delle due camere o al presidente del consiglio della regione interessata.
Infine l'ordinanza viene rimessa alla corte costituzionale e pubblicata
sulla gazzetta ufficiale e sul bollettino ufficiale della regione interessata
se si tratta di una legge regionale.
Legittimati a costituirsi in giudizio dinanzi alla corte sono le parti
del giudizio a quo, il presidente del consiglio dei ministri o il presidente
della giunta regionale.
Non può presentarsi davanti alla corte il giudice che ha rimesso la
questione.
Le parti legittimate a partecipare al giudizio dinanzi alla corte, non
possono comunque influenzare in alcun modo la decisione della corte nel senso
che il giudizio in via incidentale è un giudizio senza parti necessarie.
4)IL PROCEDIMENTO DINANZI ALLA CORTE E LA DECISIONE.
A)In generale:
L'ultima fase è quelladello
svolgimento del giudizio e della decisione.
Quest'ultima può essere presa dalla corte o nel corso di una pubblica
udienza o in camera di consiglio, cioè senza intervento del pubblico.
Il procedimento in camera di consiglio è possibile quando:
-nessuna delle
parti che avevano diritto si è costituita in giudizio.
-Il presidente
della corte ritiene che possa sussistere un caso di manifesta infondatezza
della questione sollevata.
-Il presidente
della corte ritiene che possa sussistere un caso di manifesta inammissibilità
della questione sollevata.
La decisione della corte viene presa o nella forma della sentenza o in
quella dell'ordinanza.
In generale si fa ricorso alla sentenza per decisioni che richiedono
delle motivazioni moltoelaborate e alle
ordinanze per le decisioni in via definitiva che dichiara
l'inammissibilitàdella questione o la
sua manifesta infondatezza.
Le decisioni della corte a loro volta, possono essere di rito con le
quali la corte giudica sul piano procedurale e alle quali può dare un contenuto
decisorio o non decisorio; oppure possono essere di merito con le quali la
corte definisce la questione da punto di vista sostanziale.
Queste ultime, cioè le decisioni che definiscono nel merito il giudizio,
possono essere di accoglimento o di rigetto.
B)pronuncia di rigetto:
tale pronunciasi limita a
respingerela particolare questione nei
termini in cui è stata sollevata, ma non esclude che in futuro possano essere
nuovamente sollevati dubbi sulla sua costituzionalità anche negli stessi
termini già proposti.
Il rigetto non ha effetti generali che vincolano la successiva
interpretazione ed applicazione della norma impugnata, ma solo effetti limitati
al caso deciso e al giudice che aveva sollevato la questione il quale nel corso
dello stesso giudizio non potrà denunciare di nuovo l'incostituzionalità della
stessa disposizione.
Questi casi come quello di manifesta infondatezza si possono avere
quando:
-il caso è identico
ad un altro già rigettato precedentemente;
-il caso è analogo
ad un altro già esaminato e le stesse disposizioni si possono applicare anche
alla decisione in esame;
-la corte ritenga
che il giudice a quo non abbia bene usato il suo potere di rimessione perché
avrebbe dovuto dichiarare manifestamente infondata la questione.
C)decisione di accoglimento:
Gli effetti diquesta decisione
sono regolati dall'articolo 136 della costituzione in base al quale se una
norma di legge o un atto avente forza di legge, sono dichiarati
incostituzionali dalla corte, cessano di avere efficacia dal giorno successivo
alla pubblicazione della decisione.
In generale possiamo dire che gli effetti di una dichiarazionedi incostituzionalità si estendono a tutti
quei rapporti per la cui definizione sia ancora possibile rivolgersi ad un
giudice e quindi la loro retroattività si scontra con il limite dei rapporti
esauriti.
Possiamo distinguere due casi speciali che sono:
1)le decisioni interpretative di accoglimento: sono quelle decisioni che
, pur accogliendo la questione sottoposta, precisano quale delle diverse
interpretazioni che si possono dare alla norma ordinaria esse hanno scelto.
2)le decisioni interpretative di rigetto: sono invece decisioni che
respingonol'eccezione di
incostituzionalità sulla base di una determinata interpretazione della norma
ordinaria. La sentenza colpirà dunque la disposizione impugnata non totalmente
ma solo nella parte in cui possa essere interpretata dando luogo a disposizioni
incostituzionali, restando possibile interpretarla in qualsiasi altra maniera.
Alla corte si è riconosciuta sempre più la possibilità di intervenire non
solo negativamente ma anche positivamente sia imponendo agli operatori delle
determinate interpretazioni delle disposizioni impugnate come le uniche
consentite(sentenze manipolatrici) sia aggiungendo norme non solo non
ricavabili ma persino escluse dalle disposizioni impugnate attraverso
dichiarazioni di incostituzionalità di esse nella parte in cui prevedono o escludono
certe situazioni(sentenze additive) sia infine sostituendo normea norme con la dichiarazione di
incostituzionalità di disposizioni per la parte in cui stabiliscono certe
regole anziché altre(sentenze sostitutive).
Tutte le decisioni vanno pubblicate nella gazzetta ufficiale per
assicurarne la conoscenza legale ;
le decisioni di accoglimento devono anche essere trasmesse alle camere
affinchè adottino i provvedimenti di loro competenza.
I CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE TRA LO STATO E LE REGIONI E TRA LE REGIONI.
IN GENERALE:
Questi tipi di conflitto sono simili sotto alcuni aspetti ai conflitti di
legittimità costituzionale in via principale.
Le parti legittimate a ricorrere in giudizio sono:
-lo stato
-eregioni
-e provincie
autonome di trento e bolzano
Oggetto del giudizio è la tutela delle competenze garantite a questi
soggetti dalla costituzione.
Gli atti che possono essere impugnati possono essere di qualsiasi natura
tranne quelli legislativi per i quali il giudizio sarà quello di legittimità
costituzionale.
Noi esamineremo:
- la nozione di invasione di competenza
- l'individuazione degli atti idonei a concretizzarla
- il parametro del giudizio
- l'oggetto del giudizio e della decisione
- il procedimento dinanzi alla corte
- il problema del coordinamento con i procedimenti giurisdizionali
comuni.
.
A)LA NOZIONE DI INVASIONE DI COMPETENZA:
La concezione di invasione di competenza in passato era più restrittiva,
ora è più aperta e considera qualunque ipotesi di turbativa delle prerogative
spettanti allo statoo alle regioni.
In questo senso sono stati ammessi ricorsi regionali contro lo stato
davanti alla corteritenuti
semplicementesuscettibili di ledere le
prerogative dei membri del consiglio regionale.
B)L'INDIVIDUAZIONE DEGLI ATTI IDONEI A SUSCITARE IL CONFLITTO:
Bisogna distinguere innanzitutto in base alla natura e al contenuto degli
stessi atti.
Qualunque tipo di atto , per quanto riguarda la natura dello stesso, è
idoneo a suscitare un conflitto , quindi atti amministrativi(e regolamenti),
atti giurisdizionali, sempre esclusi gli atti legislativi.
Per quanto riguarda il contenuto bisogna considerare l'interesse a
ricorrere e l'attualità della lesione.
Infine bisogna tenere presente che per essere idoneo a suscitare un
conflitto gli atti devono presentarsi come autonomamente lesivi e devono
essereconcretamente emanati.
C)IL PARAMETRO DEL GIUDIZIO:
I parametri che la corte costituzionale prende in considerazione per
decidere su un conflitto di attribuzioni sono:
-la costituzione
-le leggi
costituzionali
-le leggi
ordinarie: le quali specificano norme costituzionali attributive di competenze.
D)L'OGGETTO DEL GIUDIZIO E LA DECISIONE DELLA CORTE:
L'oggetto del giudizio non è tanto l'accertamento in astratto del
soggetto(stato o regioni) che ha diritto ad essere titolare di un certo potere
, quanto l'accertamento concreto di come il potere in questione è stato
esercitato mediante l'atto particolare che ha dato luogo al conflitto.
E)IL PROCEDIMENTO DINANZI ALLA CORTE:
Il procedimento è di tipo contenzioso, è un giudizio di parti che si
instaura si ricorso del soggetto che assume di essere stato lesonella propria sfera di competenza.
Legittimati a proporre il ricorso sono, entro 60 giorni dall'avvenuta
conoscenza dell'atto da proporsi:
1)il presidente del consiglio dei ministri o un ministro appositamente
delegato da parte dello stato;
2)il presidente della giunta regionale in seguito ad una deliberazione
della stessa giunta per la regione.
Per il resto il procedimento per questo tipo di giudizi non differisce in
modo sostanziale rispetto a quello che si svolge durante i giudizi di
legittimità costituzionale.
Ciò che distingue i due procedimenti semmai è l'esistenza in quello per
l'attribuzione delle competenze dell'istituto della sospensione cautelare dell'atto
impugnato che la corte può decidere di applicare su richiesta della parte
ricorrente ove ritenga che sussistano gravi ragioni che rendano opportuno
privare di efficacia l'atto in pendenza del giudizio e in attesa che si arrivi
ad una decisione definitiva.
F)IL PROBLEMA DEL COORDINAMENTO CON I PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
COMUNI:
Riguardai giudizi sugli att5i
amministrativi.
Può accadere per es. che una regione abbia impugnato un atto e abbia
sollevato un conflitto dinanzi alla corte , possa decidere di impugnare lo
stesso atto contestato, anche per gli stessi motivi denunciati nella via del
conflitto.
Per evitare che si verifichi una situazione del genere , lo stesso
giudice amministrativo ha deciso di escludere la propria giurisdizione con
riferimento a quei motivi di impugnazionededotti dalla regione ricorrente che, in quanto si riferiscono alla
ripartizione delle competenze costituzionali, devono essere denunciati dalla
regione alla corte costituzionale.
I CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE TRA I POTERI DELLO STATO.
E' un tipo di giudizio piuttosto raro nella pratica poiché quando si
verificano gli estremi per un conflitto di attribuzione tra diversi poteri
dello stato , in genere questi tendonoa
risolvere la questione in via politica evitando il ricorso alla corte.
Il conflitto di attribuzione tra i poteri dello stato può essere risolto
dalla corte solo se insorge tra organi competenti a dichiarare la volontà del
potere cui appartengono e per la delimitazione della sfera di attribuzioni
determinata per i vari poteri da norme costituzionali.
Per potere dello stato quando si intende uno o più organi dello stato
titolari di attribuzioni costituzionali che hanno al vertice un organo
competente a dichiararne in modo definitivo la volontà.
Il potere giurisdizionale è un potere diffuso dove ciascuno degli organi
è abilitato a dichiarare la volontà del complesso; per cui anche il singolo
organo giurisdizionale è abilitato ad essere parte di un conflitto fra poteri.
Vi sono anche poteri esterni che sono quelli attribuiti dalla
costituzionela quale attribuisce loro
la titolarità e l'esercizio di funzioni pubbliche costituzionalmente rilevanti
e garantite.
Gli organi che possono essere ritenuti parti del conflitto sono:
-il consiglio dei
ministri
-il presidente del
consiglio dei ministri
-la corte dei conti
-i singoli giudici
-l'ufficio centrale
del referendum
-le singole camere
-entrambe le camere
-le commissioni
parlamentari d'inchiesta
per quanto riguarda i giudizi possiamo avere:
-un oggetto del
giudizio: è un determinato atto o un determinato comportamento della
controparte(non è necessario che un atto sia stato emesso).
-un parametro del
giudizio: è rinvenibile dalla costituzione e dalle fonti di rango
primario(leggi ordinarie)
-un procedimento:
simile a quello per la legittimità costituzionale(la differenza è che non
esiste l'istituto della sospensione cautelare).
IL GIUDIZIO DI ACCUSA CONTRO IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.
Si evidenzia un aspetto politico in questo tipo di giudizio che è dato
sia dalla messa in stato di accusa da parte del parlamento in seduta comune sia
dalla speciale composizione integrata in cui opera la corte in questi casi.
Prima dell'entrata in vigoredella
legge costituzionale n° 1 del 16/01/1939 il giudizio di accusa della corteriguardava non solo il presidente della
repubblica per i reati di alto tradimento e di attentato alla costituzione ,
ilpresidente del consiglio dei ministri
e i ministri per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni.
Con la legge Cost. 1/1989 i reati commessi dal presidente del consiglio
dei ministri e dei ministri nell'esercizio delle loro funzioni, sono di
competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria previa autorizzazione della
camera cui appartengono.
La fase istruttoria è di competenza di magistrati ordinari.
I reati di alto tradimento e di attentato alla costituzione sono detti
reati propri perché possono essere commessi esclusivamentedai titolari di particolari cariche o da
coloro che godano di particolari qualifiche o qualità.
Per quanto riguarda il procedimento di messa in stato di accusa dopo la
ssa della commissione inquirente, competente ad effettuare la fase
preliminare, cioè le indagini sulla notizia del reato e la relazione al
parlamento in seduta comune , è ora un comitato formato dai componenti delle
giunte per le autorizzazioni a procedere delle due camere.
Anche la fase svolta davanti alle camere in seduta comune è disciplinata
ora dal nuovo regolamento parlamentare.
Dopo la relazione del comitato e dopo la discussione delle due camere si
passa alla votazione sull'eventuale proposta di dichiarare l'incompetenza del
parlamento per il fatto in esame.
Quindi sono sottoposte a votazione le seguenti proposte:
-un supplemento
d'indagine per decidere sulla messa in stato d'accusa.
-La messa in stato
d'accusa.
Queste votazioni hanno luogo a scrutinio segreto e per la messa in stato
d'accusa è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti del parlamento.
L'atto d'accusa che contiene l'indicazione degli addebiti e delle prove
su cui si fonda viene trasmesso alla corte costituzionale.
La corte durante il procedimento contro il PdR è integrata da 16 giudici
che possiamo definire politici oltre ai 15 giudici ordinari quindi la sua
composizione risulta di 31 membri e la maggioranza sono di estrazione politica.
Il procedimento si svolge come il processo penale ordinario e secondo la
stessa disciplina e si articola in una fase istruttoria condotta dal presidente
della corte e in una fase dibattimentale dinanzi all'intera corte che si
conclude con la decisione.
La corte può anche ordinare la sospensione cautelare del PdR dalla sua
carica e gode, ai fini della decisione finale, di un grandissimo potere
discrezionale: essa infatti può determinare le sanzioni penali e le sanzioni
amministrative e civili adeguate al fatto.
IL GIUDIZIO DI AMMISSIBILITA' DELLE RICHIESTE DI REFERENDUM ABROGATIVO.
Il presidente della corte , una volta ricevuta la comunicazione entro il
15 dicembre di ogni anno dell'ufficio centrale per il referendum presso la
corte di cassazione , delle richieste di referendum dichiarate legittime, fissa
la camera di consiglio e nomina il giudice relatore.
Non è consentito l'intervento di altri soggetti comunque interessati alla
decisione della corte.
La corte decide con sentenza se la proposta o le proposte presentate
siano ammissibili.
La decisione deve essere pubblicata entro il 10 febbraio e poi viene
comunicata al presidente della repubblica, ai presidenti delle due camere, al
presidente del consiglio dei ministri, all'ufficio centrale per il referendum
ed ai promotori.
L'oggetto della decisione della corte è quindi l'ammissibilità della
richiesta di referendum in base all'articolo 75 .
Sono inammissibili le richieste di referendum che sono formulate con una
pluralità di domande eterogenee; quelle che mirino ad abrogare norme di rango
costituzionale o insuscettibili di essere abrogate da leggi ordinarie; quelle
che investono disposizioni legislative a contenuto costituzionalmente
vincolato; quelle che mirano ad abrogare delle leggi indicate dall'articolo 75
della costituzione.
La corte ha anche più volte escluso la sua competenza a riesaminare gli
aspetti dell'inammissibilità della richiesta referendaria che la legge ha
affidato al controllo dell'ufficio centrale per il referendum .
Infine la corte non ha ritenuto che rientri nel giudizio in esame il
controllo dell'assetto normativo conseguente ad un eventuale esito favorevole
del referendum abrogativo; per tale controllo è previsto l'ordinario giudizio
di legittimità costituzionale delle leggi da effettuarsi in via successiva.
CAPITOLO 13: GLI
ORGANI AVENTI RILIEVO COSTITUZIONALE.
ASPETTI GENERALI.
Questi organi godono di particolari prerogative in virtù delle funzioni
che esercitano e della posizione che occupano i loro membri.
Gli organi aventi rilievo costituzionale sono:
-il consiglio
superiore della magistratura(CSM).
-Il consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro.
-Il consiglio di
Stato.
-La corte dei
conti.
-Il consiglio
supremo di difesa.
IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA(CSM).
1)LE FUNZIONI:
Esso fu istituito nel 1907 e le sue funzioni sono variate con il tempo.
La funzione principale è quella di garantire l'autonomia e l'indipendenza
dei giudici, sia personalmente che come gruppo, allo scopo di sottrarre gli uni
e l'altro alle influenze che gli organi dello stato e i gruppi politici e di
pressione sono portati ad esercitare su di loro.
E' un organo dotato della massima autonomia, anche per quanto riguarda le
opinioni espresse dai suoi membri che non sono assolutamente sindacabili.
2)LA COMPOSIZIONE:
A)in generale:
Il CSM rappresenta il collegamento tra il potere giudiziario e gli altri
poteri dello stato.
L'articolo 104 prevede che il consiglio superiore della magistratura sia
composto da:
a)membri di diritto:
-il PdR a cui
spetta di presiedere il CSM.
-Il primo
presidente e il procuratore generale della corte di cassazione.
b)membri eletti:
-per 2/3 da tutti i
magistrati ordinari fra gli appartenenti alle varie categorie.
-Per 1/3 del
parlamento in seduta comune fra i professori universitari ordinari in materie
giuridiche ed avvocati dopo 15 anni di esercizio.
I membri elettivi durano in carica quattro anni e non sono immediatamente
rieleggibili.
Essi sono eletti nel numero di 20 dai magistrati ordinari e nel numero di
10 dal parlamento.
In totale il CSM è composto da 33 membri considerando anche i 3 di
diritto.
B)componenti eletti dai magistrati:
possono partecipare alle elezioni dei 20 componenti del consiglio tutti i
magistrati senza distinzione di categoria , con voto personale , segreto e
diretto con la sola eccezione dei magistrati sospesi dalle funzioni.
Sono eleggibili tutti i magistrati con esclusione:
1)di coloro che sono stati sospesi dal giudizio
2)di quelli che non esercitano al momento delle elezioni, funzioni
giudiziarie
3)di quelli che prestano o hanno prestato servizio come segretari del
consiglio per il quale rinnovamento si sono convocate le elezioni
4)coloro che in seguito a provvedimento disciplinare hanno subito una
sanzione più grave del semplice ammonimento.
Il metodo elettorale è il seguente:
1)un collegio nazionale per l'elezione dei 2 magistrati della corte di
cassazione.
2)quattro collegi territoriali costituiti mediante estrazione a sorte tra
tutti i distretti di corte d'appello, con l'assegnazione ai primi due collegi
di quattro seggi ciascuno e agli altri due rimanenti di cinque seggi ciascuno.
Le elezioni si effettuano mediante liste concorrenti presentate sia a
livello nazionale che a livello dei collegi.
In sede nazionale è previsto il voto ad un solo candidato, nei collegi
territoriali invece è previsto sia il voto alla lista che il voto di
preferenza(limitato ad un nominativo).
Nel collegio nazionale e in sede di collegi territoriali i seggi sono
assegnati con il sistema proporzionale con la soglia di sbarramento del 9%
determinato sul totale dei votanti a livello nazionale.
C) componenti eletti dal parlamento:
I 10 membri di nomina parlamentare sono eletti dal parlamento in seduta
comune a scrutinio segreto con la maggioranza dei 3/5dell'assemblea.
Saranno proclamati eletti coloro che otterranno al primo scrutinio tale
maggioranza.
Se non si raggiunge il numero di 10 eletti si può procedere a scrutini
successivicon l'elezione a maggioranza
dei 3/5 dei votanti.
D)incompatibilità:
La carica di membro del CSM non è compatibile con quella di:
-l'iscrizione negli
albi professionali
-la carica di
membro del parlamento
-la carica di
membro del consiglio regionale provinciale e comunale
-la carica di
membro della corte costituzionale
-la carica di
membro del governo
-con l'esercizio di
attività proprie degli iscritti ad un partito politico.
E)insindacabilità:
I membri del CSM non sono punibili per le opinioni espresse
nell'esercizio delle loro funzioni e concernenti l'oggetto della discussione.
3)ATTRIBUZIONI:
l'articolo 105 indica tra le attribuzioni: spetta al CSM le assunzioni, i
trasferimenti, le promozioni, i provvedimenti disciplinari nei confronti dei
magistrati.
L'articolo 106 indica: potere di designare i professori ordinari di
università in materie giuridiche e gli avvocati con almeno 15 anni di esercizio
e con l'iscrizione negli albi speciali per le giurisdizioni superiori, i quali
possono essere chiamati all'ufficio di consigliere di cassazione.
Il CSM è abilitato inoltre ad esprimere parere al ministro sui disegni di
legge riguardanti l'ordinamento giudiziario e l'amministrazione della giustizia
e la competenza su tutte le materie concernenti lo stato giuridico dei giudici
e per tale motivo è stato definito come l'organo di autogoveno della
magistratura capace di esprimere e realizzare l'indipendenza organizzativa.
4)FUNZIONAMENTO:
il presidente del CSM è il PsR.
Il consiglio elegge un vice presidentetra i 10 membri eletti dal parlamento in seduta comune.
Il vice presidente , il primo presidente della corte di cassazione e il
procuratoregenerale presso la stessa
corte costituisconoil comitato di
presidenzache ha il compito di
promuoverel'attività e
l'attuazionedelle deliberazioni del
consiglio e di provvedere alla gestione dei fondi.
Nell'ambito del CSM si costituiscono delle commissioni che hanno il
compito di riferire al consiglio su argomenti particolari.
Per la validità delle sedute del CSM è necessaria la presenza di almeno
14 magistrati(contando anche il presidente della cassazione e il procuratore
generale) e di almeno 7 componenti eletti dal parlamento.
Il PdR non viene considerato per il computo dei quorum necessari.
Le deliberazioni sono adottate dal consiglio a maggioranza di voti.
In caso di parità prevale il voto del presidente.
5)DECISIONI:
le deliberazioni sullo stato giuridico dei magistrati non sono
immediatamente operative ma hanno bisogno di essere tradotte in decreti del
presidente della repubblica debitamente controfirmati dal ministro.
Contro tali provvedimenti la legge ammette il ricorso al giudice
amministrativo.
IL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO:
L'articolo 99 : il CNEL è composto da esperti e rappresentanti delle
categorie produttive, in misura della loro importanza numerica e qualitativa.
Il CNEL è un organo di consulenza delle camere e del governo per le
materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.
Esso ha l'iniziativa legislativa insieme con il Parlamento e può
contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo
principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.
Venne istituito nel 1957 e nel 1986 la sua composizione interna variò e
passo da 80 membri a 111.
111 membri tra cui 12 esperti , 4 di nomina governativa e 8 di nomina
presidenziale, e 99 rappresentanti delle categorie produttive, tra cui 44
lavoratori dipendenti, 18 lavoratori autonomie 37 imprenditori, designati dalle organizzazioni sindacali a carattere
nazionale.
Le sue deliberazioni sono valide se al momento della votazione è presente
la maggioranza dei suoi membri in carica.
IL CONSIGLIO DI STATO.
Articolo 100: il consiglio di stato è un organo di consulenza giuridico
amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione.
Esso secondo quanto disposto dall'articolo 103 è una suprema magistratura
amministrativa.
Il consiglio di stato è diviso in 6 sezioni, tre delle quali hanno
compiti di tipo consultivo, le altre tr di tipo giurisdizionale.
I pareri emessi dal consiglio di stato devono essere richiesti dal
ministro il quale deve richiederne l'emanazione al presidente.
Il parere viene emesso e dato al ministro che ne abbia fatto richiesta,
per iscritto e comprende sia un giudizio di legittimità, sia un giudizio di
merito sull'atto amministrativo.
Può anche suggerire soluzioni diverse da quelle prospettate
dall'amministrazione stessa in relazione a quella particolare fattispecie
concreta sulla quale è stato chiamato ad esprimersi.
I pareri emessi dal consiglio di stato possono essere diretti a qualsiasi
amministrazione centrale che ne faccia richiesta, ma in alcuni casi tali pareri
sono obbligatori.
Il consiglio di stato fornisce pareri obbligatori nei seguenti casi:
-per l'emanazione
degli atti normativi del governo, vale a dire regolamenti governativi e
ministeriali, e sulla relazione di testi unici.
-Nei casi di
decisioni dei ricorsi straordinari al capo dello stato.
-Sugli schemi
generali di contratti- tipo , accordi o convenzioni predisposti da uno o più
ministeri.
Il parere , come si diceva, è obbligatorio, nel senso che dev'essere per
forza richiesto; esso dev'essere fornito entro 45 giorni dalla richiesta ,
salvo che una legge preveda un termine più breve, dopodichè, in mancanza di
pronunciamento del consiglio, l'amministrazione può comunque procedere
nell'adozione dell'atto; ed anchea
parere emesso, l'amministrazione può agire diversamente dalle indicazioni
espresse.
Da ciò dunque si evince che il parere non è mai vincolante la decisione.
LA CORTE DEI CONTI:
1)IL CORPO NORMATIVO:
L'articolo 100 della costituzione annovera la corte dei conti tra gli
organi ausiliari, ma questa ha della funzioni di grande importanza.
Articolo 100: la corte dei conti esercita il controllo di legittimità
sugli atti del governo, e anche quello successivosulla gestione del bilancio dello Stato.
Partecipa , nei casi e nelle forme stabilite dalla legge, al controllo
sulla gestione finanziaria degli entia
cui lo stato contribuisce in via ordinaria.
Riferisce direttamente alle camere sul risultato del riscontro eseguito.
La corte dei conti è disciplinata:
1)dal testo unico approvato con regio decreto nel 1934.
2)dalla legge n° 117 del 13 aprile 1988 che ha istituitoun consiglio di presidenza competente in
materia di procedimenti disciplinari, assunzioni, assegnazioni di sede e di
funzioni per assicurare l'indipendenza della corte.
3)dalla legge n° 19 del 14 gennaio 1994 che converte il D.L 15 novembre
1993 n° 453 la quale ha disciplinatola
composizione e l'organizzazione della corte dei conti e che ne ha predisposto
un'articolazione regionale.
4)dalla legge n° 20 del 14 gennaio 1994 la quale ha dettato nuove
disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della corte.
LE ATTRIBUZIONI:
La corte dei conti svolge una serie di compiti e funzioni riassumibili in
tre gruppi fondamentali:
1)I COMPITI E LE FUNZIONI RELATIVE AD UN'ATTIVITA' DI CONTROLLO:
CONTROLLO DI LEGITTIMITA':
Il controllo di legittimità si esercita prima che l'atto sottoposto a
controllo, anche se perfetto, diventi efficace e il risultato favorevole del
controllo è la condizione sospensiva alla quale è infatti subordinata
l'efficacia dell'atto.
Il controllo non può essere di merito.
Tale controllo è esercitato secondo il testo unico del 1934 nei confronti
di tutti i decreti del capo dello stato qualunque sia il ministro proponente o
l'oggetto.
Sono esclusi da tale controllo:
-i decreti con un
contenuto prevalentemente politico quali:
a)la nomina di senatori.
b)l'autorizzazione alla presentazione di disegni di legge alle camere.
c)il conferimento di onorificenze.
-i decreti del
presidente della repubblica adottati ai sensi degli articolo 76 e 77(decreti
legge e decreti legislativi).
Sono invece inclusi gli atti del governo adottati con provvedimento
ministeriale che impegnano il bilancio statale altre i limiti fissati per
legge.
Vi sono poi degli atti privi di forza di legge , ma che sono sottoposti a
tale controllo e questi sono:
-i provvedimenti
emanati a seguito di deliberazioni del consiglio dei ministri.
-Gli atti del
presidente del consiglio e atti dei ministri aventi ad oggetto: la definizione
delle piante organiche , il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali
e le direttive generali per l'indirizzo e per lo svolgimento dell'azione
amministrativa.
-Atti normativi a
rilevanza esterna, atti di programmazione comportanti spese ed atti generali
attuativi di norme comunitarie.
-Provvedimenti dei
comitati interministeriali di riparto o di assegnazione di fondi.
-Provvedimenti di
disposizione del demanio e del patrimonio immobiliare.
-Decreti che
approvano contratti delle amministrazioni dello Stato, escluse le aziende
autonome.
-Decreti di
variazione del bilancio dello Stato.
-Atti per cui il
corso sia stato impartito l'ordinescritto del ministro.
-Atti che il
presidente del consiglio dei ministri richiede di sottoporretemporaneamente a controllo preventivo o
chela corte dei conti deliberi di
assoggettare, per un periodo determinato, a controllo preventivo in relazione a
situazioni di diffusa e ripetuta irregolarità rilevate in sede di controllo
successivo.
Gli atti emanati dal governo devono quindi passare al vaglio della corte
dei conti che li registra dichiarandoli conformi alla legge.
Nel caso in cui ciò non avvenga , perché un determinato atto del governo
non risulta conforme ad una norma di grado superiore, la corte lo rinvia al
governo che deve provvedere.
Qualora sia espressa la volontà del governo , di emanare ugualmente
l'atto, allora la corte provvederà alla sua registrazione con riserva, cioè
alla registrazione sotto la responsabilità politica del governo stesso.
L'elenco di questi atti registrati con riserva viene consegnato ogni 15
giorni dalla corte al parlamento.
Al controllo degli atti di ogni singolo ministero è delegato un
consigliere della sezione dicontrollo.
Se il consigliere ritiene che l'atto sottoposto al suo controllo sia
viziato da illegittimità lo trasmette al presidente della corte che promuove
una pronuncia motivata dell'intera sezione di controllo.
Se si decide per l'illegittimità si trasmette la questione al consiglio
dei ministri.
Se quest'ultimo decide che l'atto debba avere comunquecorso la corteè chiamata a deliberare a sezioni riunite e
se le illegittimità accusate persistono, ordina la registrazione dell'atto in
questione e ne dispone l'apposizione del visto con riserva.
I provvedimenti sottoposti a controllo preventivo acquistano efficacia se
il competente ufficio di controllo non ne rimetta l'esame alla sezione del
controllo nel termine di 30 giorni dal ricevimento.
Decorsi 30 giorni dal ricevimento delle controdeduzioni
dell'amministrazione, il provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne
rimetta l'esame alla sezione di controllo.
Il rifiuto di registrazione può essere assoluto ed annullare il
provvedimento quando si tratti di :
-impegno o ordine
di amento relativo a spese eccedenti la somma prevista nel relativo modulo
del bilancio.
-Decreti per nomine
e promozioni di personale di qualsiasi ordine e grado.
-Ordini di
accreditamento a favore di funzionari delegati al amento di spese, emessi
per un importo superiore alle somme previste dal bilancio.
CONTROLLO FINANZIARIO:
La corte dei contiesercita il
controllo sul rendiconto generale dello Statos sugli altri rendiconti annessi, verificandone la regolarità e
procedendo ad cosidetto giudizio di parificazione.
La legge di bilancio impone la compilazione di un bilancio preventivo,
cioè la previsione delle entrate per il futuro anno finanziario e l'erogazione
delle spese.
Alla fine dell'anno, la corte dei conti si occupa della revisione del
consuntivo, cioè della rispondenza o meno tra previsioni e risultati.
Controlli simili, vengono effettuati dalla corte anche su quei funzionari
ministeriali che esercitano funzioni di tesoreria e che devono presentare il
bilancio alla fine di ogni anno.
Il fine di questo controllo è tutelare lo Stato stesso che in caso di
perdite , deve contribuire alla loro copertura in tutto o in parte.
La deliberazione relativa ai risultati di tale controllo è presa a
sezioni unite e con formalità della giurisdizione contenziosa.
La deliberazione della corte e la relativa relazione vengono trasmesse
alle camere a cura del ministro del tesoro.
2)COMPITI E FUNZIONI RELATIVE AD UN'ATTIVITA' GIURISDIZIONALE..
CAPITOLO 14: LA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
PREMESSA:
Diritto Amministrativo: quella parte del diritto che riguarda l'organizzazione
e i mezzi dell'attività della pubblica amministrazione e i rapporti giuridici
conseguenti.
La pubblica amministrazioneopera
in molti settori.
I principi di base per garantire l'organizzazione e il buon funzionamento
della pubblica amministrazione si trovano nell'articolo 97 e 98 della
costituzione.
LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN SENSO OGGETTIVO:
Obiettivi fondamentali dello Stato sono 3:
1)la difesa dall'esterno
2)la tutela dell'ordine pubblico
3)il progresso civile, intellettuale, fisico ed economico della
collettività.
La Pubblica Amministrazione si prege il raggiungimento dei suddetti
obiettivi.
In quest'ottica si chiama pubblica amministrazione in senso oggettivo.
Se la pubblica amministrazione vuole garantire la difesa dall'esterno e
l'ordine interno(tutela dell'ordine pubblico), cioè i suddetti punti 1 e 2 si
parla di attività giuridica.
Se invece vuole promuovere il progresso civile, intellettuale, fisico ed
economico , cioè il suddetto punto 3 si parla di attività sociale.
Un'altra distinzione che si può dare alla pubblica amministrazione in
senso oggettivo è quella tra
1)ATTIVITA' POLITICA O DI GOVERNO: si riferisce ai supremi interessi
della collettività. Essa è normalmente esercitatadai massimi organi dello Stato
-il PdR
-il consiglio dei
ministri
-a volte da un
ministro
-prefetti
2)PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN SENSO STRETTO: riguarda tutti altri
interessi collettivi, non di ordine superiore, e si manifesta nello svolgimento
degli ordinari servizi pubblici.
I SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE(IN SENSO SOGGETTIVO):
In senso soggettivi la pubblica amministrazione è il complesso degli
organi dello Stato e di enti pubblici che svolgono un'attività concreta per il
conseguimento dei fini collettivi.
Soggetti attivi della pubblica amministrazione sono:
1)gli organi amministrativi dello Stato
2)gli enti pubblici diversi dallo Stato detti anche enti autarchici.
A)LO STATO: è il più importante sogg. di P.A.
Lo Stato è la persona giuridica per eccellenza, che agisce per mezzo di
persone fisichele quali costituiscono i
suoi Organi che possiamo distinguere in:
1)LEGISLATIVI
2)GIURISDIZIONALI
3)AMMINISTRATIVI.
Il complesso degli organi delloStato cui spetta lo svolgimento dell'attività amministrativa costituisce
la PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DIRETTA (in senso soggettivo).
B)ENTI PUBBLICI MINORI: a cui sono affidati altri compiti e svolgono
attività ausiliaria dello Stato: essi sono LA PUBBLICA AMMIN. INDIRETTA(sempre
in senso soggettivo).
Essi sono gli enti territoriali o ENTI AUTONOMI LOCALI:
-REGIONI
-PROVINCE
-COMUNI
-USL
RIASSUMENDO:
1)PUBBLICA AMMINISTRAZ. DIRETTA IN SENSO SOGGETTIVO, IL COMPLESSO DIGLI
ORGANI DELLO STATO CHE SVOLGONO ATTIVITA' AMMINISTRATIVA.
2)PUBBLICA AMMINISTRAZ. INDIRETTA IN SENSO SOGGETTIVO, IL COMPLESSO DI
TUTTI GLI ENTI PUBBLICI DIVERSI DALLO STATO.
-PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE DIRETTA: è l'attività amministrativa esercitata dagli organi
dello Stato, mentre PUBBLICA AMMINISTRAZIONE INDIRETTA èl'attività amministrativa esercitata dagli
Enti pubblici.
Il nostro ordinamento amministrativo è ispirato al cosidetto principio
del PLURALISMO AMMINISTRATIVO, percui
il potere di amministrare non è esclusivamente nelle mani dello Stato , ma è
attribuito a una pluralità di soggetti: attraverso detto principio viene
attuato quel sistema di organizzazione che abbiamo chiamato DECENTRAMENTO
AMMINISTRATIVO.
L'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA:
Organizzazione amministrativa :ci riferiamo al modo con cui lo Stato
ordina i propri organi amministrativi.
Classificazione degli organi amministrativi:
-INDIVIDUALI O
COLLEGIALI
-SEMPLICI E
COMPLESSI
-CENTRALI E LOCALI
O PERIFERICI
-ESTERNI E INTERNI
-ATTIVI, CONSULTIVI
E DI CONTROLLO
I principi base su cui poggiano questi organi sono 2:
1)PRINCIPIO DI COMPETENZA: quella parte di attività, nel nostro caso
amministrativa , che ciascun organo è chiamato a esplicare, costituisce la sua
competenza.
La differenziazione delle competenze avviene , nel nostro ordinamento,
secondo tre criteri:
1)per materia: determinazione dell'attività amministr. Di un organo in
relazione all'oggetto. A questo criterio si riconduce la distinzione degli
organi amministrativi in attivi, consultivi e di controllo, ciascuna delle
quali tre categorie è, a sua volta, ordinata secondo ulteriori determinazioni
di competenza.
2)per territorio: determinazione dell'attività ammin. Di un organi in
relazione allo spazio. Da qui la distinzione in organi centrali e organi
locali.
3)per grado: determinaz. Dell'attività ammin. Di un organo nei confronti
di altro organo avente pari competenza per materia e per territorio.
2)PRINCIPIO DI GERARCHIA:
Esso è proprio degli ORGANI AMMIN. NON COSTITUZIONALI (gli organi
costituzionali non presentano rapporti di reciproca dipendenza).
Gerarchia: significa , nell'organizzazione amministrativa, , che ogni
organo individuale(inferiore) è subordinato a un altro organo
individuale(superiore), avente medesima competenza per materia e per
territorio.
L'organo superiore esercita nei confronti di quello inferiore una serie
di POTERI.:
-POTERE DI DARE
ORDINI
-POTERE DI
CONTROLLO: può portare all'annullamento o alla riforma degli atti
dell'inferiore , nel caso in cui risultino illegittimi o inopportuni.
-POTERE DI
SOSTITUIRSI ALL'INFERIORE: nell'emanazione di uno o più atti.
-POTERE DI DELEGARE
ALL'INFERIORE: l'emanazione di uno o più atti che rientrerebbero nella
competenza dell'organo superiore.
-POTERE DI
RISOLVERE I CONFLITTI DI COMPETENZA: che sorgono fra gli organi dipendenti e
cosi via.
DECENTRAMENTO:
DECENTRAMENTO: trasferimento di alcuni poteri e funzioni dagli organi
centrali agli organi periferici.
Il decentram. È attuato in applicazione dell'art. 5 della costituz.: la
Repubblica , una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali ;
attua nei servi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento
amministrativo; adegua i principi e i metodi della sua legislazione
all'esigenza dell'autonomia e del decentramento.
CAPITOLO
15:AMMINISTRAZIONE DIRETTA CENTRALE:
PREMESSA
Gli organi centrali dell'amministrazione risiedono nella capitale è
rappresentano l'amministrazione centrale diretta.
Vi sono degli organi periferici che costituiscono l'amministrazione
periferica diretta.
Gli organi centrali si dividono in:
-ORGANI ATTIVI: ai
quali è affidato il soddisfacimentodi
un fine proprio dello Stato e che possono prendere una decisione e darle
esecuzione.
-ORGANI CONSULTIVI:
chiamatia dare pareri agli organi
attivi sugli atti da emanare.
-ORGANI DI
CONTROLLO: chiamati a svolgere un'attività di controllo sugli atti degli organi
attivi.
GLI ORGANI ATTIVI IN GENERALE.
Si dicono attivi gli organi ai quali spetta il compito di emanare i
provvedimenti necessari al conseguimento dei fini dello Stato.
I principali organi attivi dell'amministraqzione centrale sono:
-il PdR e gli
organi costituzionali del potere esecutivo.
-Il presidente del
consiglio dei ministri
-Il consiglio dei
ministri
-I ministri
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA COME ORGANO AMMINISTRATIVO.
Tutti i più importanti atti amministrativi sono emanati nella forma del
decreto del presidente della repubblica con la controfirma del ministro
proponente.
La responsabilità di tali atti risale esclusivamente al ministro o ai
ministri che hanno controfirmato.
Se l'atto è deliberato dal consiglio dei ministri tutti i membri del
consiglio ne sono collegialmente responsabili.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E IL CONSIGLIO DEI MINISTRI.
Al pres. Del cons. spetta il compito di mantenere l'unità di indirizzo
politico ed amministrativo, che riguarda il coordinamento di tutta l'attività
amministrativa.
Con decreto del pres. Della repubblica si nomina un segretario generale
fra i magistrati delle giurisdizioni superiore ordinaria(CORTE DI CASSAZIONE) e
amministrative(CONSIGLIO DI STATO E CORTE DEI CONTI) , gli avvocati di Stato ,
i dirigenti dello Stato.
Importanti attribuzioni nel campo amministrativo spettano anche al
CONSIGLIO DEI MINISTRI il quale delibera sulle nomine, promozioni,
trasferimenti, destituzioni dei più alti funzionari dello Stato, sulle più
importanti questioni di alta amministrazione, di ordine pubblico, ecc.
Tutti gli atti amministrativi deliberati dal consiglio dei ministri
assumono la forma del decreto del presidente della repubblica.
COMITATI INTERMINISTERIALI.
Sono organi collegialiformati da
ministri e funzionari presieduti dal pres. Del consiglio o da un ministro , con
compiti di coordinamento , per favorirela cooperazione tra i diversi settori amministrativi.
La loro istituzione si è resa necessariaper il massiccio intervento dello Stato nella vita economica e sociale.
Essi garantiscono un carattere di continuità al collegamento tra i vari
rami , continuità che non sarebbegarantita dalle semplici riunioni del consiglio dei ministri.
Tra i principali ricordiamo:
-comitato
interministeriale prezzi(CIP)
-''''' per la programmazione
economica(CIPE)
-'''''il credito e per il risparmi(CICR)
-''''''per la politica economica(CIPI).
I MINISTRI.
Ci occupiamo dei ministri con portafoglio cioè di quelli che sono
preposti a un ministero.
Un ministero è un ufficio complesso, organizzato gerarchicamente, che
provvede alla direzione di un determinato ramo dell'attività amministrativa
dello Stato.
In particolare deve:
-emanare i più
importanti provvedimenti riguardanti il ramo di competenza affidatogli
-impartire agli
uffici dipendenti le istruzioni necessarie per il buon andamento della loro
azione.
-Provvedere alla
nomina e agli atti di carriera relativi al personale
-Preparare i
regolamenti e i disegni di legge che riguardano la sua amministrazione
-Preparare il
progetto dello stato di previsione per la spesa del suo ministero e dopo
l'approvazione del bilancio preventivo, ordinare le spese in esso previste,
relative, sempre, al suo ministero.
I SINGOLI MINISTRI.
Il n° e le attribuzioni dei ministeri sono fissati dalla Corte
costituzionale.
La costituzione però stabilisce che la creazione dei ministeri ela determinazione delle loro attribuzioni e
della loro organizzazione avvengano mediante legge ordinaria.
Essi sono raggruppabili in alcune categorie:
1)riguardano l'attività giuridica dello Stato cioè tendono ai fini di
ordine e sicurezza:
-ministero
dell'interno
-ministero di
grazia e giustizia
-ministero della
difesa
2)riguardano l'attività sociale promuovendo il progresso culturale,
morale e fisico del popolo:
-min. della
pubblica istruzione
-il min. dei beni
culturali
-il min. del
turismo e dello spettacolo
-il ministero della
sanità
-il ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
3)riguardano pure l'attività sociale tendendo al progresso economico
della collettività:
-il min.
dell'industria e del commercio e dell'artigianato
-il min. Del
commercio con l'estero
-il min. del lavoro
e della previdenza sociale
4)riguardano pure l'attività sociale in quanto mirano ad assicurarealla collettività le strutture civili
essenziali:
-il min. delle
poste e telecomunicazioni
-il min. dei
trasporti
5)riguardano l'attività finanziaria:
-il min. delle
finanze
-il min. del tesoro
che provvede alle spese dei servizi statali, all'amministrazione delle somme
già riscosse dallo Stato, alla gestione del debito pubblico. Ecc.
-il min. del
bilancio e della programmazione economica che coordina e dirige l'attività
economico finanziaria dello Stato e collabora con il min. del tesoro
all'impostazione generale del bilancio di previsione in vista delle finalità
generali della programmazione economica.
ORDINAMENTO DEI MINISTERI.
Il ministero è un ufficio organizzato gerarchicamente a capo del quale
sta il ministro coadiuvato da uno o più sottosegretari che esercitano le
attribuzioni che il ministero ha loro delegate.
E' diviso in direzioni generali, ciascuna delle quali tratta un
determinato gruppo di affari amministrativi: a capo di esse vi è un direttore
generale che è il più elevato funzionario di carriera del ministero.
Ogni direzione generale comprende a sua volta più divisioni cui è
preposto un capo divisione e ogni divisione più sezioni cui è preposto un capo
sezione.
Alle dirette dipendenze del ministero si trovano inoltre un gabinetto e
una segreteria particolare.
Presso ogni ministero sono istituiti organi consultivi(consiglio di
amministrazione, commissione di disciplina, corpi tecnici) e di
controllo(ragionerie centrali).
LE AMMINISTRAZIONI AUTONOME.
Sono:
-amministrazione
delle poste e dei telegrafi e l'azienda di Stato per i servizi telefonici
-l'azienda
nazionale autonoma delle strade(ANAS)
-amministrazione
autonoma dei monopoli dello stato presso il min. delle finanze.
-L'amministrazione
delle ferrovie dello Stato.
IL CONSIGLIO SUPREMO DI DIFESA.
E' previsto dall'articolo 87 della costituzione.
Esso ha il compito di esaminare i problemi generali, politici e tecnici,
attinenti alla difesa nazionale e fissare i criteri e direttive per tutte le
attività comunque connesse con questa.
Il consiglio supremo di difesa è presieduto dal PdR e composto dal pres.
Del consiglio dei ministri, vicepresidente, e dai ministri degli affari esteri,
dell'interno, del tesoro, della difesa, dell'industria e del commercio e dal
capo di stato maggiore della difesa.
Si riunisce in sessione ordinaria due volte l'anno.
Può essere convocato in via straordinaria ogni volta che sia necessario.
GLI ORGANI CONSULTIVI IN GENERALE.
Si dicono consultivi gli organi che sono chiamati a dare pareri agli
organi attivi sulla legittimità e sull'opportunità degli atti da emanare.
Si distinguono in generali e speciali.
Generali sono quelli che hanno competenza a dare pareri su ogni materia e
a qualsiasi ministero: tali il CONSIGLIO DI STATO E L'AVVOCATURA DI STATO.
Specialisono quelli chiamati a
esprimere pareri sopradeterminatematerie, che rientrano nella competenza dei
singoli ministeri.
I PARERIdegli organi consultivi
possono essere:
-FACOLTATIVI: se
l'organo attivo ha facoltà di chiederli nel suo libero apprezzamento.
-OBBLIGATORI: se
l'organo attivo è obbligato per legge a chiederli, ma è libero diseguirli o no.
-VINCOLANTI: nei
casi eccezionali in cui l'organo attivo è obbligato non solo a chiederli ma
anche a seguirli.
La funzione consultivaha
carattere preventivo rispetto alla funzione attiva.
IL CONSIGLIO DI STATO.
E' l'organo di consulenza giuridico amministrativa ausiliario del
governo(articolo 100 costituzione), oltre a costituire una delle supreme
magistrature amministrative.
COMPOSIZIONE:
Il consiglio di stato è diviso in sei sezioni di cui tre consultive e tre
giurisdizionali.
E' composto da un presidente , da presidenti di sezioni e da consiglieri,
nominati con decreto del presidente della repubblica su proposta del presidente
del consiglio dei ministri, previa deliberazione del consiglio dei ministri.
Ai componenti del consiglio di Stato la legge accorda una parzialeinamovibilità che ne assicura l'indipendenza
nell'esercizio delle loro funzioni : essi non possono essere dispensati o
sospesi dal servizioné destinati ad
altra sedeo funzione se non in seguito
a deliberazionedi un apposito organo di
autogoverno denominato consiglio di presidenza, adottata con il loro consenso o
per i motivi stabiliti dalla legge.
Il consiglio di presidenza è costituito presso il consiglio di stato con
decreto del PdR su proposta del pres. Del cons. dei ministri.
E' composto dal pres. Del cons. di Stato, che lo presiede, dai due pres.
Di sezione più anziani nella qualifica, da quattro consiglierei di stato e da
sei magistrati in servizio presso i tribunali amministrativi regionali.
ATTRIBUZIONI CONSULTIVE:
Nell'esercizio delle sue attribuzioni consultive il consiglio di Stato
può dare pareri facoltativi su qualsiasi questione che i vari ministri
ritengano opportuno sottoporre al suo esame, e può essere anche incaricato di
formulare progetti di legge e di regolamenti.
Il consiglio di stato dà inoltre pareri obbligatori nei casi stabiliti
dalla legge, i più importanti dei quali riguardano:
-i progetti di
regolamenti
-le decisioni sui
ricorsi in via straordinaria al capo dello Stato
-i contratti più
importanti dello Stato
-i decreti di
concessione della cittadinanza per naturalizzazione
-i decreti di
riconoscimento delle persone giuridiche.
In tutti i casi in cui il parere è obbligatorio, il provvedimento
adottato dall'amministrazione attiva deve, per essere legittimo, portare la
menzione espressa dell'udito parere del consiglio di stato.
Il consiglio di Stato può anche essere chiamato a dare pareri vincolanti
: si tratta però di casi rarissimi(es. sui decreti di riacquisto della
cittadinanza).
ESERCIZIO DELLE FUNZIONI:
Le funz. Consultivedel consiglio
si Stato sono esercitate disolito dalle
singole sezioni ciascuna delle quali è composta da due presidenti e da almeno nove
consiglieri.
Il presidente del consiglio di Statoall'inizio di ogni anno stabilisce la composizione delle sezioni secondo
criteri di rotazione.
In taluni casi più importanti i pareri sono dati dall'adunanzacioè da tutti i componenti del consiglio di
Stato, riuniti collegialmente sotto la presidenza del pres. Del consiglio di
Stato.
Il parere è dato per iscritto e riguarda sia la legittimità sia il merito
, è motivato e può contenere suggerimenti per possibili soluzioni diverse da
quelle presentate all'esame.
L'AVVOCATURA DI STATO.
L'avvocatura di Stato ha come suo compito specifico quello di
rappresentare e difendere lo Stato nelle controversie davanti agli organi
giudiziari.
I pareri dell'avvocatura hanno carattere giuridico amministrativo come
quelli del consiglio di Stato, ma se ne differenziano perché riguardano più che
la legitimità o l'opportunità degli atti da emanare , le conseguenze
giudiziarie che questi possono comportare.
L'avvocatura generale con sede a Roma è organo centrale ed esplica la sua
attività nei confronti degli organi attivi centrali.
Le avvocature distrettuali sono organi locali esistenti nelle città sedi
di corte d'appello, con la medesima circoscrizione di queste.
IL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO.
Il CNEL è previsto dall'articolo 99 della costituzione.
Esso è l'organo di consulenza non solo del governo ma anche delle camere
, in materia economica e sociale, e ha , nella stessa materia , il potere di
iniziativa di legge.
Può anche contribuire alla elaborazione della legislazione sulle materie
dell'economia e del lavoro, facendo pervenire alle camere e al governo le
osservazioni e le proposte che ritiene opportune.
Esso esercita delle attribuzioni che si avvicinano a quelle legislative:
al consiglio è data infatti la possibilità di influire sul contenuto della
legislazione economica e sociale, portando, nella elaborazione di questa, il
peso di un organismo qualificato, capace di assicurare a ogni provvedimento
un'alta efficienza tecnica.
A tale funzione lo rende idoneo la sua particolare composizione, in
quanto esso è formato interamente da rappresentanti delle categorie produttive
e da esperti in materia economica.
I suoi membri sono in numero di 112(originariamente 80) ossia un
presidente e 111 consiglieri, nominati con decreto del presidente della
repubblicasu proposta del presidente
del consiglio previa deliberazione del consiglio dei ministri.
Il presidente e i consiglieri durano in carica 5 anni e possono essere
riconfermati.
Il loro ufficio è incompatibile con la qualità di membro del parlamento.
Il ricorso al CNEL è di regola facoltativo.
In un solo caso esso è obbligatorio(non vincolante), : è il caso della
relazione previsionale e programmatica che il governo deve presentare alle
camere entro il 30 settembre di ogni anno.
GLI ORGANI DI CONTROLLO IN GENERALE.
Agli organi di controllo spettadi
esaminare se gli atti degli organi attivi siano conformi alla legge e in certi
casi se siano anche rispondenti di una buona amministrazione.
Il controllo è di LEGITTIMITA' se si limita all'esame della conformità
dell'atto alla legge.
E' di MERITO se si spinge ad esaminare anche l'opportunità o convenienza
.
Si distingue inoltre tra controllo preventivo e controllo successivo a
seconda che esso intervenga prima o dopo l'emanazione dell'atto in esame.
In certi casi il controllo comporta senz'altro l'annullamento dell'atto
illegittimo: dicesi allora repressivo.
Gli organi di controllo sono in genere collegiali.
Si distinguono in centrali quale è la corte dei conti e particolari quali
sono gli uffici delle ragionerie centrali istituite presso ogni singolo
ministero.
LA CORTE DEI CONTI
Essa è posta dalla costituzione tra gli organi ausiliari del governo
insieme con il CNEL e conil Consiglio
di Stato.
Essa esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del
governo e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato.
Partecipa , nei casi e nelle forme stabilite dalla legge, al controllo
sulla gestione degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.
Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro
eseguito(art. 100 Cost.).
Oltre a queste funzioni che ne fanno il massimo organo di controllo
dell'amministrazione statale, essa esplica importanti funzioni giurisdizionali
in materia di contabilità pubblica.
COMPOSIZIONE:
La corte dei conti comprende 11 sezioni:
-una sezione di
controllo sugli atti del governo
-una sezione di
controllo sulla gestione degli enti sovvenzionati dallo Stato.
-Quattro sezioni
giurisdizionali ordinarie, oltre a cinque sezioni speciali, di carattere
transitorio, pure giurisdizionali.
La corte è composta da un presidente, da presidenti di sezioni, da
consiglieri e da primi referendari, oltre che da un procuratore generale e da
viceprocuratori generali, che costituiscono la procura generale.
Tutti i suddetti sono nominati con decreto delPresidente della repubblica su proposta del
presidente del consiglio previa autorizzazione del consiglio deiministri.
I presidenti e i consiglieri godono dell'inamovibilità la quale può
essere fatta decadere solo dalConsiglio
di Presidenzache è costituito presso la
corte dei conti con decreto del presidente della repubblicasu proposta del presidente del consiglio dei
ministri.
E' composto dal presidente della corte dei conti , che lo presiede, dal
procuratore generale, dal presidente di sezione più anziano e da 13 membri, da
cui 9 eletti dai magistrati della corte dei conti fra di loro e 4scelti al di fuori di essa dai presidenti
delle due Camere.
Esso assegna le pratiche, decide le carriere,, applica le sanzioni
disciplinari, è organo di autogoverno dei giudici contabili, costituendo un po'
il parallelo del CSM ordinaria.
IL CONTROLLO PREVENTIVO:
La corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli
atti del governo, attraverso la registrazione dei decreti conformi alla legge e
il rifiuto di registrazione di quelli illegittimi.
Sono sottoposti al controllo preventivo:
-gli atti che
assumono la forma del Dpr qualunque ne sia l'oggetto, fatta eccezione per alcuni atti di carattereprevalentemente politico e dei decreti aventi
forza di legge.
-I decreti
ministeriali che dispongonouna
spesaa carico del bilancio dello Stato.
I singoli atti vengono esaminati da un consigliere delegato dalla corte
dei conti.
Se il consigliere riconosce l'atto legittimo, vi appone il visto e ne
ordinala registrazione : l'atto diventa
in tal modo esecutivo.
In caso contrariolo restituisce
al ministro competente con nota motivata.
Se il ministro insiste e il consigliere non ritiene di poter modificare
la propria decisione l'atto viene sottoposto all'esame dell'intera sezione di
controllo, che potrà a sua voltaaccordare o rifiutare il visto e la registrazione.
In caso di nuovo rifiuto il ministro potrà ancora sottoporre la
questioneal consiglio dei ministri e
questo qualora deliberi che l'atto debba avere corso né ordinerà la
registrazione alla corte dei conti.
La corte delibererà sull'atto, questa volta, a sezioni unite e qualora
nuovamente lo riconosca illegittimo , procederà alla registrazione con riserva
, sotto la responsabilità del governo.
E' infatti prescritto che ogni 15 gg. La corte dei conti trasmetta la
parlamento l'elenco degli atti registrati con riserva per fare in modo che il
parlamento prenda atto del comportamento del governo.
Vi sono dei casi in cui la registrazione con riserva non è ammessa quindi
il provvedimento è senz'altro annullato: controllo repressivo e i casi sono i
seguenti:
-provvedimenti che
violano la legge di bilancio
-o che dispongono
nomine o promozioni di impiegati statali oltre i limiti fissati dalla legge.
-O che mettono a
disposizione di funzionari delegati al amento di spese somme che eccedono i
limiti di legge.
IL CONTROLLO SUCCESSIVO:
Il controllo successivo è pure un controllo di legittimità e si distingue
in particolare e generale.
Il controllo particolare si esplica sui rendiconti dei funzionari che
maneggiano pubblico denaro.
Il controllo generale si esercita sul rendiconto generale dello Stato che
il ministro del tesoro deve trasmettere alla corte dei conti entro il 31 maggio
di ogni anno.
LA RAGIONARIA GENERALE DELLO STATO E LE RAGIONERIE CENTRALI.
Esse hanno il compito fondamentale di tenere in evidenza le operazioni
contabili dello Stato e sono incardinate presso il ministero del tesoro.
Le ragionerie centrali sono costituite presso ogni ministero, ma
dipendono gerarchicamente dalla ragioneria centrale.
CAPITOLO 16:
L'AMMINISTRAZIONE DIRETTA LOCALE O PERIFERICA.
I CRITERI INFORMATIVI:
Per l'esercizio dell'attività amministrativa , lo Stato suddivide le
competenze tra organi centralie organi
locali o periferici.
Tale suddivisione può avvenire secondo due principi:
1)dell'accentramento
2)del decentramento(art. 5 cost.).
la nostra costituzione prescrive che nell'ordinamento amministrativo si
seguail secondo criterio : gli organi
locali acquistano perciò competenza nell'ambito di un determinato territorio.
Il territorio su cui sono competenti prende il nome di circoscrizione.
La costituzione (art. 114) prevede la suddivisione del territorio in 3
circoscrizioni: regioni, provincie e comuni.
Le circoscrizioni territoriali sono suddivisioni del territorio
delloStato, mentre gli enti pubblici
territorialisono enti con personalità
giuridica.
Sullo stesso territorio si trovano ad operare sia organi dello Stato,
come il prefetto e il questore , sia organi dell'ente pubblico, come la giunta
provinciale, con competenze diverse a livelli diversi.
ORGANI CON CIRCOSCRIZIONE REGIONALE:
Art. 124: in ogni capoluogo di regione è istituito un organo
dell'amministrazione diretta dello Stato denominato commissario del governo.
Esso è l'organo attivo e di controllo : ha il compito di sovraintendere
alle funzioni amministrative esercitate dallo _Stato e di coordinare con quelle
esercitatedalla regione nonché svolgere
un controllo sulle leggi emanate dalla regione.
Il controllo di legittimità e di merito mira a verificare che la legge
approvata dal consiglio regionale non contrasti con gli interessi dello Stato e
non ecceda la competenza regionale.
Se non si verificano queste circostanze il commissario appone il visto.
Un altro organo che è stato denominato commissione di controllo esercita
in forma decentrata un controllo sugli atti amministrativi della regione.
Il commissario di governo è nominato con DPr su proposta del presidente
del consiglio , di concerto con i ministri dell'interno, previa deliberazione
del consiglio dei ministri .
La commissione di controllo è pure nominata con DPR su proposta del pres.
Del consiglio di concerto con il ministro dell'interno.
Si compone di 7 membri effettivi che sono: il commissario di governo, che
la presiede, un magistrato della corte dei conti, tre funzionarti
dell'amministrazione dello Stato, due esperti della disciplina amministrativa.
Questi due organi hanno competenza generale.
Sono anche stati istituiti i tribunaliamministrativi regionali organi della giurisdizione amministrativa di
primo grado.
In tutti i capoluoghi di regione esistono degli organi particolari
dell'amministrazione attiva statale: le sovraintendenze per le opere d'arte, le
direzioni timentali dell'amministrazione ferroviaria, ecc.
CAPITOLO 17:
L'AMMINISTRAZIONE INDIRETTA.
IL DECENTRAMENTO AUTARCHICO. NOZIONE E CARATTERISTICHE DEGLI ENTI
AUTARCHICI.
Lo Stato si vale innanzitutto della propria organizzazione sia centrale
che periferica e , inoltre, dell'opera di altri enti, cioè di persone
giuridiche , separate e distinte da esso, che prendono il nome di enti pubblici
o enti ausiliari dello Stato.
Questi enti non sonoorgani dello
Stato perché soggetti di diritto a sé stanti: tuttavai per il fatto di svolgere
compiti che interessano lo Stato, vengono definiti organi indiretti
dell'amministrazione statale.
Essi costituiscono la pubblica amministrazione indiretta in senso
soggettivo.
Essi si trovano comunque in una posizione di dipendenza dinanzi allo
Stato.
La capacità, attribuita a questi enti pubblici, di amministrare da sé
prende il nome di autarchia: per questo gli enti medesimi vengono anche
denominati enti autarchici ossiaenti
che hanno una propria amministrazione .
Il principio secondo il quale spetta allo stesso ente pubblico di
designare le persone che dovranno agire come suoi organi viene espresso con il
termine di autogoverno.
Un'altra caratteristica degli enti in parola è quella di avere la
capacità di stabilire essi stessi le norme giuridiche allo scopo di
disciplinare la propria attività: detta capacità prende il nome di autonomia e
trova la sua espressionenell'emanazione
di regolamenti.
Di una più accentuata autonomia gode l'enteregione il quale oltre ai regolamenti può
anche emanare leggi.
CLASSIFICAZIONE DEGLI ENTI AUTARCHICI.
1)a seconda dell'ampiezza del territorio su cui svolgono l'attività si
distinguono gli enti nazionali dagli enti locali.
2)a seconda della posizione che assume rispetto all'ente, il territorio
sul quale esso agisce, si hanno enti territoriali ed enti non territoriali.
Nel nostro ordinamento sono enti territoriali la regione, la provincia e
il comune i quali debbono necessariamente sussistere per norma
costituzionale(art. 114).
GLI ENTI NAZIONALI.
Sono gli enti che svolgono la loro attività su tutto il territorio dello
Stato.
Questi hanno generalmente natura di ISTITUZIONI e sono assai numerosi.
Citiamo:
-INA
-INAIL
-INPS
-IRI
-IMI
-ENI
-ENEL
-BI
GLI ENTI LOCALI.
Si distinguono in territoriali e non territoriali i quali più importanti,
non territoriali, sono:
-le camere di
commercio, industria e artigianato e agricoltura: sono enti pubblici con
circoscrizione provinciale a cui spetta il compito di coordinare e
rappresentare gli interessi economici delle rispettive province.
-I consorzi
amministrativi: sono associazioni di più soggetti per il compimento di opere o
di servizi di comune interesse che rientrano altresì tra le finalità dello
Stato.
L'ENTEREGIONE.
L'art. 114 dichiara che la Repubblica si riparte in regioni, province e
comuni.
La regione si può definire un ente pubblico territoriale , che ha proprie
funzioni legislative e amministrative, gode di garanzia costituzionale e si
inserisce nel funzionamento dello Stato sul piano costituzionale.
Le principali caratteristiche della regione , oltre a quella di essere un
ente pubblico territoriale ,sono:
-diavere proprie funzioni legislative e
amministrative: può emanare leggi formali, e nel campo amministrativola sua posizione non è di rigorosa dipendenza
dallo Stato.
-Di godere di
garanzia costituzionale: i poteri dati alla regione sono conferiti direttamente
dalla costituzione e non da una legge ordinaria e quindi subordinata nelle
fonti alla costituzione e dunque una modifica dei poteri della regione non pùò
che passare attraverso una legge di revisione costituzionale.
-Di inserirsi nel
funzionamento dello Stato sul piano costituzionale: le regioni partecipano
all'elezione del PdR, costituiscono la base per l'elezione del senato, hanno il
potere d'iniziativa di legge, hanno il potere di chiedere referendum.
Occorre tuttaviamettere in
evidenza che le regioni , pur essendo fornite di poteri assai vasti, sono del
tutto prive di sovranità: la Repubblica italiana è Stato unitario ad autonomie
regionali, non Stato federale.
AUTONOMIA ORDINARIA E AUTONOMIA SPECIALE.
Art. 131: le regioni sono 22.
Art. 116: Sicilia, Sardegna, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e
Valle d'Aosta debbano godere, perle
loro particolarità geografiche, economiche o etniche, di più ampi poteri , sia
nel campo legislativo che in quello amministrativo, secondo statuti speciali da
adottarsi con leggi costituzionali.
L'ordinamento regionale risulta così non uniforme, dovendosi distinguere
in regioni a statuto ordinario e regioni a statuto speciale.
ORGANIZZAZIONE DELLE REGIONI.
Elementi costitutivi della regione sono la popolazione, formata dalle
persone residenti nel territorio regionale, il territorio e il potere
d'imperio, che deriva direttamente dalla costituzione.
Le norme sull'organizzazione internadelle regioni sono contenute nei rispettivi statuti, i quali, per le
regioni ad autonomia ordinaria , sono deliberati dal consiglio regionale, e
approvati con legge della repubblica , mentre per quelle ad autonomia speciale
sono adottati con legge costituzionale.
In particolare , la costituzione stabilisce che sono organi della regione
IL CONSIGLIO REGIONALE, LA GIUNTA REGIONALE, IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE.
1)IL CONSIGLIO REGIONALE: è l'organo deliberativo, con funzioni
legislative . E' eletto ogni 5 anni a suffragio universale e diretto , dai
cittadini iscrittinelle liste
elettorali dei comuni della regione, e si compone di un n° di consiglieri
variabile , a seconda dell'entità della popolazione, da un minimo di 30 ad un
massimo di 80 .Il sistema elettorale è
quello dello scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale.
Le ATTRIBUZIONIsono: il consiglio
delibera sui provvedimenti legislativi della regione, nonché su quelli
regolamentari; approva il bilanciopreventivo e il conto consuntivo; formula proposte di legge al
Parlamento e richiede referendum abrogativo delle leggi delle Stato .
Inoltreelegge i rappresentantiche partecipano all'elezione del PdR, nonché
la giuntaregionale e il presidente di
questa. I consiglieri regionali godono dell'insindacabilità delle proprie
opinioni , ma non godono, come invece i parlamentari, dell'immunità penale. Ai
consiglieri è affidata un'indennitàdi
presenza per ogni riunione, nella misura fissata con legge regionale.
2)LA GIUNTA REGIONALE: è l'organo esecutivo delle regioni. E' eletta dal
consiglio regionalee si compone del
presidentee diun n° di assessorida 6 a 12 a secondadella popolazione della regione. Essa
provvede all'esecuzione delle leggi e delle deliberazioni del consiglio,
predispone il bilancio preventivo e compila il conto consuntivo, amministra il
patrimonio della regione. Tra la giuntae il consiglio esiste lo stesso rapporto che esiste tra esecutivo e
organo legislativo: l'esecutivo rimane in caricafinchè ottiene la fiducia del consiglio.
3)IL PRES. DELLA GIUNTA REGIONALE: è anch'esso eletto dal consiglio e
rappresentala regione, promulga le
leggi e i regolamenti , firma gli atti della regione, convoca e presiede le
riunioni della giunta (la sua ura è simile a quella del presidente del
consiglio dei ministri che è a capo dell'organo esecutivo dello Stato).
LA FUNZIONE LEGISLATIVA DELLE REGIONI.
Art. 115: l'autonomia legislativa si manifesta nell'emanazione di leggi
formali, aventi la stessa efficaciadi
quelle approvate dal Parlamento.
La potestà legislativa regionale, tuttavia, oltre a essere limitata
territorialmente , incontra due ordini di limiti:
1)LIMITI DI LEGITTIMITA': possono essere di varie specie:
-la competenza
regionale non può estendersi oltre le materie tassativamente elencate dalla
costituzione(art. 117). Su queste materie la competenza regionale non è però
esclusiva, bensì ripartita tra Stato e Regione, cioè complementare di quella
dello Stato.
-Alle regioni è poi
attribuita una potestà legislativa integrativa delle leggi statali.
-Limite rispetto
agli obblighi internazionali e delle disposizioni della Comunità.
2)LIMITI DI MERITO O DI OPPORTUNITA':
-non possono
contenere norme che siano in contrasto con l'interesse nazionale.
-'''''''''delle altre regioni.
EMANAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI:
l'iniziativa delle leggi regionali
spetta alla giunta, a ciascun membro del consiglio regionale, ai consiglieri
provinciali, ai consigli comunali e al popolo, secondo le norme contenute nei
rispettivi statuti.
Dopo essere stata discussa e approvata dal consiglio regionale, la legge
viene comunicata al commissario del governo che ha sede nel capoluogo della
regione e da lui trasmessa al governo.
Se entro 30 gg. Il comm. Del governo appone il visto o se comunque entro
lo stesso termine non viene fatta nessuna opposizione, la legge entro 10 gg.
Viene promulgata dal pres. Della giunta regionale ed entra in vigore dopo
almeno 15 gg. Dalla sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della regione.
Il commissario nega il visto se ritiene che vi siano dei vizi di
legittimità o dei vizi di merito.
REGOLAMENTI REGIONALI:
Le regioni , oltre al potere di emanare leggi, hanno anche quello di
emanare regolamenti.
I regolamenti regionali non devono essere in contrasto né con le leggi
della Repubblica e della regione, né coi regolamenti governativi.
FUNZIONE AMMINISTRATIVA DELLE REGIONI:
Art. 118:
-le regioni
esercitano funzioni amministrativeproprie nelle stesse materie nelle quali hanno potestà legislativa,
salvo quelle di interesse puramentelocale che possono essere attribuite dalle leggi della Repubblica alle
province, ai comunio ad altri enti
locali;
-le regioni possono
inoltre esercitare funzioni amministrative delegate dallo Stato mediante legge;
-le regioni
esercitano normalmente le loro funzioni amministrative delegandole alle
province, ai comuni o ad altri enti locali
Le competenze delle regioni si possono dividere in :
1)proprie della regione
2)delegate dallo Stato:
-il settore
dell'ordinamento e organizzazione amministrativa comprende l'ordinamento degli
enti pubblici locali e le circoscrizioni comunali.
-Il settore dei
servizi sociali comprende la polizia locale urbana e rurale, la beneficenza
pubblica, l'assistenza sanitaria ospedaliera, l'istruzione scolastica.
-Il settore dello
sviluppo economico comprende fiere e mercati, turismo eindustria alberghiera, acque minerali e
termali, cave e torbiere, artigianato, consorzi industriali,..
-Il settoredell'assetto e utilizzazione del territorio
comprende l'urbanistica, la viabilità, caccia, la pesca,..
CONTROLLO SULLE REGIONI.
E' attuato dallo Stato.
CONTROLLO SULL'ATTIVITA' LEGISLATIVA.
Già abbiamo parlato del controllo statale sull'attività legislativa delle
regioni , esercitato dal governo, che si avvale, a questo scopo, del
commissario del governo residente nel capoluogo della regione, e abbiamo visto
che il governo può fare opposizione alla promulgazione della legge,
provocandone il riesame da partedel
consiglio regionale, e , da ultimo, sollevare la questione di legittimità o di
merito, rispettivamente, alla corte costituzionale o al parlamento..
CONTROLLO SULL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA.
Il controllo sull'attività amministrativa regionaleè esercitato dalla commissione di controllo
presieduta dallo stesso commissario del governo, e può essere anche questo di
legittimità e di merito.
Il controllo di legittimità mira a esaminare la conformità degli atti
amministrativi regionali alle norme di legge.
Esso ha carattere generale.
Il controllo di merito si spinge ad esaminare l'opportunità o convenienza
degli atti amministrativi , ossia la loro rispondenza alle regole di unabuona amministrazione.
SCIOGLIMENTO DEI CONSIGLI REGIONALI.
La costituzione prevede oltre alle forme di controllo delle quali abbiamo
parlato la possibilità che il governo proceda allo scioglimento del consiglio
regionale in alcuni casi tassativamente stabiliti.
Questo gravissimo provvedimento viene adottato:
-qualora il cons.
reg. compia atti contrari alla costituzione
-qualora il cons.
reg. compia gravi violazioni di legge
-qualora il cons.
reg. non corrisponda all'invito del governo di sostituire la giunta o il
presidente , che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni
-qualora , per
dimissioni o per impossibilità di formare una maggioranza, il cons. reg. non
sia in grado di funzionare
-per ragioni di
sicurezza nazionale.
Lo scioglimento è disposto con DPrsentita una commissione parlamentare composta da 20 deputati e 20
senatori, designati dalle rispettive assemblee con criteri di proporzionalità
rispetto alla composizione delle medesime.
Col decreto di scioglimento è nominata una commissione di 3 cittadini
eleggibili al consiglio regionale, che indice le elezioni entro 3 mesi e
provvede all'ordinaria amministrazione.
LE REGIONI A STATUTO SPECIALE.
Per le 5 regioni a statuto speciale le norme sono contenutenei rispettivi statuti, i quali sono
adottati, per legge costituzionale, e si discostano, più o meno sensibilmente
dallo schema costituzionale accordando forme più ampie di autonomia.
L'elenco delle materie che rientra nelle competenze di queste regioni è
più ampio di quello contenuto nell'articolo 117; inoltre in alcune materie
specifiche esse hanno potestà legislativa esclusiva, cioè non hanno i limiti
dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato.
CAPITOLO 18: I
MEZZI DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA.(vedi schema).