CICERONE :
L'ACCUSA CONTRO VERRE
Ea causa
tripertita, iudices, erit in accusatione: primum enim de decumano, deinde de
empto dicemus frumento, postremo de aestimato. Inter Siciliam
ceterasque prouincias, iudices, in agrorum uectigaliùm ratione hoc
interest, quod ceteris aut impositum uectigal est certum, quod
stipendiarium dicitur, ut Hispanis et plerisque Poenorum quasi uictoriae
praemium ac poena belli, aut censoria locatio constituta est, ut Asiae lege
Sempronia; Siciliae ciuitates sic in amicitiam fìdemque accepimus ut
eodem iure essent quo fuissent, eadem condicione populo Romano parerent qua
suis antea paruissent. Perpaucae Siciliae ciuitates sunt
bello a maioribus nostris subactae; quarum ager cum esset publicus populi
Romani factus, tamen illis est redditus; is ager a censoribus locari solet.
Foederatae ciuitates duae sunt, quarum decumae uenire non
soleant, Mamertina et Tauromenitana, quinque praeterea sine foedere immunes
ciuitates ac liberae, Centuripina, Haiaesina, Sagestana, Halicyensis,
panhormitana; praeterea omnis ager Siciliae ciuitatum decumanus est, itemque
ante imperium populi Romani ipsorum Siculorum uoluntate et institutis
fuit. Videte nunc maiorum sapientiam,
qui, cum Siciliam tam opportunum subsidium belli atque
pacis ad rem publicam adiunxissent, tanta cura Siculos tueri ac retinere
uoluerunt ut non modo eorum agris uectigal nouum nullum imponerent, sed ne
legem quidem uenditionis decumarum neue uendundi aut tempus aut locum
commutarent, ut certo tempore anni, ut ibidem in Sicilia, denique ut lege
Hieronica uenderent. Voluerunt eos in suis rebus ipsos interesse, eorumque
animos non modo lege noua sed ne nomine quidem legis
nouo commoueri. Itaque decumas lege Hieronica semper uendundas censuerunt, ut
iis iucundior esset muneris illius functio, si eius
regis qui Siculis carissimus fuit non solum instituta, commutato imperio, uerum etiam nomen maneret. Hoc iure ante Verrem praetorem
Siculi semper usi sunt; hic primus instituta omnium, consuetudinem a maioribus
traditam, condicionem amicitiae, ius societatis conuellere et commutare ausus
est. Hanc tu licentiam diripiendorum aratorum cum decumanis, hoc est cum
Apronio permisisses, ut quantum uellet posceret, quantum poposcisset auferret,
hoc tibi defensionis ad iudicium tuum abas, habuisse te edictum
reciperatores daturum in octuplum? Si me hercule ex
omni copia conuentus Syracusani, splendidissimorum honestissimorumque hominum,
faceres potestatem aratori non modo reiciendi, sed etiam sumendi reciperatores,
tamen hoc nouum genus iniuriae ferre nemo posset, te, cum tuos omnes fructus
publicano tradidisses et rem de manibus amisisses, tum bona tua repetere ac
persequi lite atque iudicio. Cum uero
uerbo iudicium sit in edicto, re quidem uera tuorum comitum, hominum
nequissimorum, collusio cum decumanis, sociis tuis atque adeo procuratoribus,
tamen audes ullius mentionem iudici facere? praesertim
cum id non modo oratione mea sed etiam re ipsa refellatur, quod in tantis in
commodis aratorum iniuriisque decumanorum nullum ex isto praeclaro edicto non
modo factum sed ne postulatum quidem iudicium inuenitur.Erit tamen in aratores
lenior quam uidetur. Nam qui in decumanos octupli iudicium se
daturum edixit idem habuit in edicto se in aratorem in quadruplum daturum.
Quis hunc audet dicere aratoribus infestum aut inimicum fuisse? quanto lenior est quam in publicanum! Edixit
ut, quod decumanus edidisset sibi dari oportere, id ab aratore magistratus
Siculus exigeret. Quid est reliqui iudici quod in aratorem dari possit?
"Non malumest" inquit "esse istam formidinem, ut, cum exactum sit ab aratore,
tamen ne se commoueat reliquus metus iudici sit." Si
iudicio uis a me exigere, remoue Siculum magistratum; si
hanc uim adhibes, quid opus est iudicio? Quis porro erit quin malit decumanis
tuis dare quod poposcerint, quam ab adseculis tuis quadruplo condemnari? illa
uero praeclara est clausula edicti, quod omnium controuersiarum quae essent
inter aratorem et decumanum, si uter uelit, edicit se
reciperatores daturum. Primum quae potest esse controuersia, cum is qui petere
debet aufert, et cum is non quantum debetur sed quantum commodum est aufert,
ille autem unde ablatum est iudicio suum reciperare nullo modo potest? Deinde
in hoc homo luteus etiam callidus ac ueterator esse uult, quod ita scribil: si uter volet reciperatores dabo.Quam lepide se furari
putat! Vtrique facit potestatem, sed utrum ita scripserit, "si
uter uolet" an "si decumanus uolet", nihil interest; arator enim tuos istos
reciperatores numquam uolet. Quid? illa cuius modi
sunt quae ex tempore ab Apronio admonitus edixit? Quinto Septicio, honestissimo
equite Romano, resistente Apronio et adfirmante se plus decuma non daturum,
exoritur peculiare edictum repentinum, ne quis
frumentum de area tolleret ante quam, cum decumano pactus esset. Ferebat hanc quoque iniquitatem Septicius et imbri frumentum
corrumpi in area patiebatur, cum illud edictum repente uberrimum et quaestuosissimum
nascitur, ut ante Kalendas Sextiles omnes decumas ad aquam deportatas
haberent. Quis arator te
praetore decumam dedit? Quis duas? quis non maximo se
adfectum beneficio putauit, cum tribus decumis pro una defungeretur, praeter
paucos qui propter societatem furtorum tuorum nihil omnino dederunt? Vide inter
importunitatem tuam senatusque bonitatem quid intersit. Senatus cum temporibus
reipublicae cogitur ut decernat ut alterae decumae exigantur, ita decernit ut
pro his decumis pecunia soluatur aratoribus, ut, quod plus sumitur quam
debetur, id emi non auferri putetur; tu cum tot decumas non senatus consulto,
sed nouis edictis tuis nefariisque institutis exigeres et eriperes, magnum te fecisse arbitrare si pluris uendideris quam Lucius
Hortensius, pater istius Quinti Hortensi, quam Gnaeus Pompeius, quam Gaius
Marcellus, qui ab aequitate, ab lege, ab institutis non recesserunt? Nam cum quadriennio post in Siciliam uenissem, sic mihi adfecta
uisa est ut eae terrae solent in quibus bellum acerbum diuturnumque uersatum
est. Quos ego campos antea collesque nitidissimos
uiridissimosque uidissem, hos ita uastatos nunc ac desertos uidebam ut ager
ipse cultorem desiderare ac lugere dominum uideretur. Herbitensis
ager et Hennensis, Murgentinus, Assorinus, Imacharensis, Agyrinensis ita
relictus erat ex maxima parte ut non solum iugorum sed etiam dominorum
multitudinem quaereremus; Aetnensis uero ager, qui solebat esse cultissimus,
et, quod caput est rei frumentariae, campus Leontinus, cuius antea species haec
erat ut, cum obsitum uidisses, annonae caritatem non uererere, sic erat
deformis atque horridus ut in uberrima Siciliae parte Siciliam quaereremus;
labefactarat enim uehementer aratores iam superior annus, proximus uero
funditus euerterat. Tu mihi etiam
audes mentionem facere decumarum? tu in tanta
improbitate, in tanta acerbitate, in tot ac tantis iniuriis, cum in arationibus
et in earum rerum iure prouincia Sicilia consistat, euersis funditus
aratoribus, relictis agris, cum in prouincia tam locuplete ac referta non modo
rem, sed ne spem quidam ullam reliquam cuiquam feceris, aliquid te populare
putabis habere cum dices te pluris quam ceteros decumas uendidisse? Quasi uero
aut populus Romanus hoc uoluerit aut senatus hoc libi mandauerit, ut cum omnes
aratorum fortunas decumarum nomine eriperes, in posterum fructu illo commodoque
rei frumentariae populum Romanum priuares, deinde, si
quam partem tuae praedae ad summam decumarum addidisses, bene de re publica,
bene de populo Romano meritus uiderere. Atque perinde loquor
quasi in eo sit iniquitas eius deprehendenda, quod propter gloriae cupiditatem,
ut aliquos summa frumenti decumani uinceret, acerbiorem legem, duriora
edicta interposuerit, omnium superiorum auctoritatem repudiarit. Magno tu decumas uendidisti. Quid? si doceo te non minus domum tuam auertisse quam Romam
misisse decumarum nomine, quid habet populare oratio tua, cum ex prouincia
populi Romani aequam partem tu tibi sumpseris ac populo Romano miseris? Quid? si duabus partibus doceo te amplius frumenti abstulisse quam
populo Romano misisse, tamenne putamus patronum tuum in hoc crimine ceruiculam
iactaturum et populo se ac coronae daturum? Haec uos antea,
iudices, audistis, uerum fortasse ita audistis ut auctorem rumorem haberetis
sermonemque omnium. Cognoscite nunc innumerabilem pecuniam frumentario
nomine ereptam ut simul illam quoque eius uocem improbam agnoscatis, qui se uno quaestu decumarum omnia sua pericula redempturum esse
dicebat Audiuimus
hoc iam diu, iudices; nego quemquam esse uestrum quin saepe audierit socios
istius fuisse decumanos. Nihil aliud arbitror falso in istum esse dictum ab iis
qui male de isto existimarint, nisi hoc. Nam socii putandi sunt quos inter res
communicata est; ego rem totam fortunasque aratorum omnes istius fuisse dico, Apronium Veneriosque seruos, quod isto praetore fuit
nouum genus publicanorum, ceterosque decumanos procuratores istius quaestus et
administros rapinarum fuisse dico. "Quo
modo hoc doces?" Quo modo ex illa locatione columnarum docui istum esse
praedatum; opinor, ex eo maxime quod iniquam legem
nouamque dixisset. Quis enim umquam conatus est iura omnia et consuetudinem
omnium commutare cum uituperatione sine quaestu? Pergam atque insequar longius.
Iniqua lege uendebas, quod pluris uenderes. Cur addictis iam et uenditis
decumis, cum iam ad summam decumarum nihil, ad tuum
quaestum multum posset accedere, subito atque ex tempore noua nascebantur
edicta? Nam ut uadimonium decumano, quocumque is uellet, promitteretur, ut ex
area, nisi pactus esset, arator ne tolleret, ut ante
Kalendas Sextiles decumas deportatas haberet, haec omnia iam uenditis decumis
anno tertio te edixisse dico; quae si rei publicae causa faceres, in uendundo
essent pronuntiata; quia tua causa
faciebas, quod erat imprudentia praetermissum, id quaestu ac tempore admonitus
reprehendisti.
Questo argomento, giudici, sarà suddiviso in tré parti
nella mia accusa: dapprima parlerò del frumento delle decime, poi di
quello acquistato, infine di quello sottoposto a stima.Nel sistema di imposta sui terreni, giudici, tra la Sicilia e le altre
province c'è questa differenza: altrove o è stato imposto il
amento di una determinata tassa, chiamata tributo in denaro, come a esempio
agli Snoli e alla maggior parte dei Cartaginesi (quasi un premio per la
nostra vittoria e di punizione per chi ci ha fatto guerra), o è stata
fissata una tassa la cui riscossione è data in appalto dai censori, come
avviene per l'Asia in base alla legge Sempronia; le città della Sicilia
invece le abbiamo accolte nella nostra amicizia e prese sotto la nostra
protezione, e si è stabilito che continuassero ad avere le leggi di
prima e che obbedissero al popolo romano come prima obbedivano ai loro
governanti. Pochissime città della Sicilia sono state
sottomesse con la guerra dai nostri antenati; il loro territorio, benché
divenuto in dominio del popolo romano, fu tuttavia restituito a loro; al solito
la riscossione dell'imposta su questo terreno è data in appalto dai
censori. Ci sono due città federate, non sottoposte di norma al
sistema di aggiudicazione delle decime, Messina e
Taormina, e inoltre cinque città che, seppur non essendo federate, sono
anch'esse esenti da gravami e libere da imposte, Centuripe, Alesa, Segesta,
Alicie, Palermo; tutto il resto del territorio delle città siciliane
è sottoposto al versamento della decima, come era prima del dominio del
popolo romano, per volontà dei Siciliani stessi e secondo le norme da
loro stabilite. Osservate ora la
saggezza dei nostri antenati, i quali, avendo fornito con l'annessione della
Sicilia al nostro stato una fonte di rifornimenti così utile sia in
guerra sia in pace, vollero proteggere e mantenersi
fedeli i siciliani con tanta cura che non mutarono neppure la legge per
l'aggiudicazione delle decime, né l'epoca o il luogo dell'aggiudicazione:
questa avveniva in un determinato periodo dell'anno, avveniva sempre nel
medesimo luogo in Sicilia, avveniva infine secondo la legge di Ierone. I nostri
antenati vollero che fossero i Siciliani stessi a regolare una questione che li riguardava, e che
fossero danneggiati non solo da una
legge nuova, ma neppure da un nuovo nome imposto alla legge. Decisero dunque che le decime venissero sempre aggiudicate secondo la legge di Ierone, perché adempissero
più volentieri a quell'obbligo, se di quel re che fu assai caro ai
Siciliani si fossero conservati, pur nel mutamento di dominio, non solo le
disposizioni ma persino il nome. I Siciliani si valsero sempre di questa legge prima del governo di
Verre; questi fu il primo che osò sconvolgere e trasformare le
disposizioni cui tutti si erano
attenuti, la consuetudine trasmessaci dagli antenati, il patto d'amicizia e il
diritto garantito dall'alleanza. E tu, Verre, dopo aver dato agli esattori
delle decime, cioè ad Apronio, questa assoluta
libertà di derubare i coltivatori, di pretendere quanto volevano e di
portarsi via quanto avevano preteso, credevi di esserti preparato per il tuo processo un valido mezzo
di difesa con l'editto in cui garantivi dei periti per il risarcimento
dell'ottuplo? Per Ercole! quand'anche tu accordassi al
coltivatore la possibilità non solo di ricusare, ma persino di scegliere
i periti fra tutti quelli presneti nella circoscrizione di Siracusa, una
quantità di persone illustrissime e degnissime, nessuno tuttavia
potrebbe tollerare questo sopruso di nuovo genere: una volta che hai dato
all'appaltatore delle imposte tutto il tuo raccolto e hai perduto, restando a
mani vuote, la tua sostanza, solo allora puoi reclamare i tuoi beni, e
intentare un'azione legale in tribunale. Nell'editto si parla di procedimento
legale (si trattava invece in realtà di un'intesa dei membri del tuo seguito, gentaglia
della peggior specie, con gli esattori delle decime, tuoi complici e anzi tuoi
agenti): ma hai tu il coraggio di citare anche di uno solo di procedimenti legali? Tanto più che, se lo facessi, non sarebbe solo il mio
discorso ma la realtà stessa a
smentirti, dal momento che pur essendo stati così gravi i danni subiti dai coltivatori e cosi grandi
i soprusi commessi dagli esattori, non risulta che, in conformità a codesto splendido
editto, alcun procedimento legale sia stato non solo portato a termine ma
tantomeno richiesto . E tuttavia, nei confronti dei coltivatori, Verre risulterà più mite di quanto non sembri. Infatti egli che nell'editto ha dichiarato che avrebbe dato corso al procedimento legale
per il risarcimento dell'ottuplo contro gli esattori delle decime, ha anche dichiarato nell'editto che contro il
coltivatore avrebbe dato corso ad azione legale soltanto per il quadruplo. Chi
osa ancora sostenere che sia stato mal disposto verso i coltivatori, o loro
nemico? quanto è più mite con il
coltivatore che con l'appaltatore delle imposte! Ha stabilito nel suo editto
che fosse un funzionario siciliano a esigere dal coltivatore ciò che
l'esattore delle decime avesse dichiarato essergli dovuto. E
allora, a quale procedimento legale contro il coltivatore si può ancora
dar corso? «Non è male» dice «che questo timore sussista:
una volta che il coltivatore sia stato costretto a are, rimane tuttavia
ancora la paura del procedimento legale a tenerlo buono.» Se
vuoi pretendere da me il amento con un'azione legale, togli il funzionario
siciliano; se invece ti vali della sua autorità, che bisogno c'è
di un'azione legale? Infine, chi non vi sarà che non preferisca dare ai
tuoi esattori quanto chiederanno, piuttosto che farsi condannare dai tuoi galoppini
a are il quadruplo? Ma ecco la parte finale dell'editto, quella in cui
dichiara che per tutte le cause che sorgano fra coltivatore ed esattore egli
designerà, a richiesta di una delle due parti, dei periti. In
pruno luogo, che contesa mai può sorgere quando chi dovrebbe reclamare
in giudizio porta via, e porta via non quanto gli è
dovuto, ma quanto gli aggrada, e quello a cui è stato portato via
non può in giudizio in nessun modo recuperare ciò che è
suo? Poi il nostro uomo di melma si vanta di essere
astuto, una vecchia volpe, scrivendo: se una delle parti lo vorrà
chiamerò dei periti. Che elegante maniera di
rubare pensa sia questa! All'una e all'altra parte egli accorda questa
facoltà, ma non c'è differenza tra lo scrivere «se una delle due
parti lo vorrà» e «se l'esattore delle decune lo vorrà»; codesti
tuoi periti infatti il coltivatore non li'
vorrà mai. Che dire poi degli editti di circostanza, emanati per
suggerimento di Apronio? Quinto Setticio, cavaliere
romano assai onorato, opponeva
resistenza ad Apronio e dichiarava che non gli avrebbe dato più della
decima: ecco allora saltar fuori a un tratto un editto
su misura, che vieta di togliere il frumento dall'aia fino a che il coltivatore
non abbia concluso la transazione con l'esattore. Setticio tollerava anche questa iniquità, lasciando che la pioggia rovinasse
il frumento sull'aia, quand'ecco all'improvviso spunta quell'altro editto,
fonte di guadagni assai abbondanti e cospicui, che ordina ai coltivatori di far
trasportare tutte le decime sulla costà entro il primo agosto. Quale coltivatore, durante il tuo governo, ha versato una
decima? Quale due? quale non ha ritenuto di aver
ricevuto un enorme privilegio ando tré decime invece di una, salvo alcuni
che, complici dei tuoi furti, non hanno dato niente? Guarda le
differenza fra la tua sfrontatezza e la rettitudine del senato! Il
senato, quando le necessità dello stato gli impongono di decidere la
requisizione di una seconda decima, stabilisce che queste seconde decime siano ate in contanti ai coltivatori, sicché si ritiene
comprato, non confiscato, tutto ciò che si prende in più del
dovuto; tu, che requisivi e rapinavi tante decime non in ossequio a una
decisione del senato, ma in forza dei tuoi editti senza precedenti e delle tue
disposizioni scellerate, credi d'aver fatto gran cosa avendole appaltate a una
cifra superiore a quella ottenuta da Lucio Ortensie, padre del qui presente
Quinto Ortensie, da Gneo Pompeo, da Gaio Marcelle, che non si discostarono dal
diritto, dalla legge, dalle disposizioni vigenti? Giunsi in Sicilia solo
quattro anni dopo, ma mi si
presentò nello stato in cui di solito sono
ridotte le terre dove si è combattuta una guerra aspra e lunga. Quei
colli e quei campi che in precedenza avevo veduto
rigogliosissimi e verdissimi, ora mi si presentavano così devastati e
desolati che la camna stessa sembrava soffrire per la mancanza di chi la
coltivasse e piangere la perdita del suo padrone. La camna di Érbita, e quella di Enna,
Murganzia, Assoro, Imàcara, Agìra, era per la maggior parte in tale stato di
abbandono che invano cercavo con lo sguardo il gran numero non solo degli
animali al lavoro ma anche dei proprietari di un tempo; la camna attorno
all'Etna, che era di solito intensamente coltivata, e la piana di Lentini, la
capitale della produzione di frumento,
che un tempo aveva un aspetto tale che al vederla coperta di spighe si cessava
di temere la carestia, erano così squallide e brutte che cercavo invano la Sicilia nella parte
più ferace della Sicilia; il penultimo anno infatti aveva già
inferto ai coltivatori un duro colpo, ma l'ultimo li aveva completamente
distrutti. E tu ancora osi parlare di decime? Tu, colpevole di tanta
scelleratezza, di tanta crudeltà, di tanti e cosi gravi soprusi! La
provincia della Sicilia si regge sulla coltivazione e sulle norme che la
regolano: e tu, dopo aver completamente rovinato i coltivatori, dopo averli
costretti ad abbandonare i campi, senza aver lasciato in una provincia
così ricca e produttiva non dico un possesso ma neppure un po' di speranza
a nessuno, riterrai di guadagnarti qualche popolarità dicendo di aver
appaltato le decime a una cifra superiore che gli
altri? Come se questa sia stata la volontà del popolo romano, questo il compito affidatoti dal senato: privare per il
futuro il popolo romano di quel provento e della fornitura di frumento, facendo
man bassa di tutti i beni dei coltivatori con il pretesto delle decime, e poi,
con l'aggiunta al totale delle decime di una parte del tuo bottino, darti
l'aria del benefattore dello stato e del popolo romano. E io parlo come se la
colpa da lui commessa non consistesse che in questo: l'aver fatto uso, per
desiderio di gloria, nell'intento di superare alcuni nella quantità
totale di frumento ricavato dalla decima, di una legge più severa, di editti più inflessibili, respingendo l'autorevole
esempio dei predecessori. Hai appaltato
le decime a un prezzo alto. E se io dimostro che con
la scusa delle decime hai stornato, portandotelo a
casa, non meno di quanto hai inviato a Roma, che popolarità può ancora
darti il tuo discorso, dal momento che da una provincia del popolo romano ti
sei preso tanto quanto hai inviato al popolo romano? E se dimostro che ti sei
portato via una quantità di frumento doppia di quella inviata
al popolo romano? Dobbiamo credere che anche udendo questa imputazione
il tuo difensore scuoterà graziosamente la testa, volgendosi al pubblico
che ci circonda? Di queste cose, o giudici, voi avete sentito già
parlare prima d'ora, ma nell'udirle avete forse pensato non meritassero
più credito di quello che si accorda alle dicerie che corrono sulla
bocca di tutti. Sappiate ora per certo dell'incalcolabile quantità di
denaro che è stata sottratta prendendo a pretesto l'approvvigionamento
di frumento: vi renderete contemporaneamente conto che corrisponde a
verità anche quella infame dichiarazione di
Verre, che sosteneva che con il solo guadagno ricavato dalle decime si sarebbe
assicurato l'impunità in qualsiasi processo. L'abbiamo udito, o giudici, già da
tempo; io sostengo che non c'è uno di voi che non abbia sentito
dire che in questa impresa costui ebbe come suoi soci gli esattori delle
decime. Ebbene, credo che nessuna delle affermazioni fatte contro Verre da coloro che avevano cattiva opinione di lui sia falsa, salvo
proprio questa. Vanno considerati soci infatti coloro
che all'impresa partecipano su un piano di parità; io affermo che invece
tutta la sostanza, tutti i beni dei coltivatori erano in mano a costui, e che
Apronio e gli schiavi di Venere (che
costituirono durante il governo di Verre una nuova categoria di appaltatori
delle imposte) e gli altri esattori
delle decime non erano che agenti e mezzi dei suoi guadagni e delle sue rapine. "Come
lo dimostri?" Come ho dimostrato che si approfittò da quell'appalto per
le colonne; e precisamente, se non
sbaglio, imponendo un contratto iniquo e
senza precedenti. Chi mai si è accinto a trasformare tutte le
norme, e la consuetudine seguita da tutti, per ricavarne solo biasimo senza un
tornaconto? Voglio proseguire e spingermi oltre. Facevi un appalto iniquo
già con la pretesa di una cifra più alta. Perché, dopo che era
stata aggiudicata e assegnata ormai l'esazione delle decime, quando più
nulla poteva aggiungersi al totale delle
decime, molto invece al tuo profitto, venivano fuori d'un tratto e a seconda delle circostanze dei nuovi editti? Che si desse
garanzia all'esattore di ire in giudizio dovunque egli volesse, che il
coltivatore non togliesse il frumento dall'aia se non dopo aver concluso la transazione con l'esattore, che facesse portare
le decime entro il primo agosto: tutti io sostengo che tu hai emanato questi
editti nel terzo anno del tuo governo,
dopo che era avvenuta l'aggiudicazione delle decime; se si trattasse di
disposizioni prese nell'interesse dello stato, tu le avresti rese note all'atto
dell'aggiudicazione; poiché le prendevi nell'interesse tuo, hai recuperato,
stimolato dall'occasione di guadagno, ciò che inavvertitamente ti eri
lasciato sfuggire