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De Officiis, Libro 1 di Cicerone
Libro 1 Paragrafo 34
Sunt autem quaedam officia etiam adversus eos servanda a quibus iniuriam acceperis. Est enim ulciscendi et puniendi modus; atque haud scio an satis sit eum qui lacessierit iniuriae suae paenitere ut et ipse ne quid tale posthac et ceteri sint ad iniuriam tardiores. Atque in re publica maxime conservanda sunt iura belli. Nam cum sint duo genera decertandi unum per disceptationem alterum per vim cumque illud proprium sit hominis hoc beluarum confugiendum est ad posterius si uti non licet superiore.
TRADUZIONE
Vi sono poi certi doveri che bisogna osservare anche nei confronti di coloro che ci hanno offeso. C'è una misura anche nella vendetta e nel castigo; anzi io non so se non basti che il provocatore si penta della sua offesa perché egli non ricada mai più in simile colpa e gli altri siano meno pronti all'offesa. Ma soprattutto nei rapporti fra Stato e Stato si debbono osservare le leggi di guerra. In verità ci sono due maniere di contendere: con la ragione e con la forza; e poiché la ragione è propria dell'uomo e la forza è propria delle bestie bisogna ricorrere alla seconda solo quando non ci si può avvalere della prima.
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