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IV CATILINARIA, L'argumentatio

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IV CATILINARIA,  L'argumentatio


modulo 4

Vedo che fino a questo momento sono due le proposte, l'una di Decimo Silano, che è del parere che coloro i quali hanno tentato di distruggere questo nostro stato debbano essere puniti con la morte, l'altra quella di Cesare il quale respinge la pena di morte, accetta tutte le durezze delle altre pene. Entrambi propendono per una pena di estrema severità, sia in relazione al proprio prestigio sia in relazione alla gravità del crimine commesso. L'uno ritiene che non si debba permettere che godano della vita e di quest'aria che noi tutti respiriamo, per un solo istante, coloro i quali tentarono di privare della vita noi tutti , che tentarono di privare della vita il popolo romano, che tentarono di distruggere l'impero, che tentarono di estinguere il nome del popolo romano e ricorda che si è fatto ricorso a questo genere di pena nei confronti dei cittadini non buoni in questo stato. L'altro intende che la morte non è stata fissata dagli dei immortali per punire una colpa, ma, o come legge di natura o come liberazione dalle fatiche e dai dolori. Pertanto mai i saggi l'affrontarono malvolentieri, gli uomini coraggiosi spesso anche volentieri. Il carcere invece, ed in particolare quello a vita, certamente fu escogitato come pena esemplare di un crimine terribile. Prescrive che essi vengano divisi tra i municipi. Codesta proposta sembra comportare elementi di ingiustizia se tu voglia prescriverlo d'autorità, se tu voglia chiederlo sembra comportare difficoltà. Tuttavia venga deliberata se il senato accetta la proposta.



Io infatti me ne farò carico e come spero, troverò persone tali da non ritenere adeguato al prestigio che rivestono esimersi dall'attuare ciò che avrete stabilito per la comune salvezza (comune interesse). Aggiunge una grave punizione per i municipi se qualcuno di loro spezzerà i vincoli (dovesse sfuggire dal carcere); prescrive che siano circondati da guardie terribili ed adeguate al crimine commesso da  questi uomini sciagurati, sancisce che nessuno possa alleggerire la pena di coloro che condanna né attraverso l'intervento di un senatore, né attraverso l'intervento popolare; strappa perfino la speranza la quale sola è solita consolare gli uomini in miseria. Ordina inoltre che i beni vengano confiscati, lascia solo la vita a questi uomini criminali; e se l'avesse strappata avrebbe, tutto in una volta, tolto molti dolori dell'animo e del corpo (spirituali e fisici) e ogni pena dei delitti. pertanto affinché fosse posta dinanzi agli occhi dei malvagi una qualche ragione di timore in vita, quei famosi nostri antenati vollero che taluni supplizi di tal fatta fossero fissati agli inferi per i criminali, poiché evidentemente comprendevano che, rimossi questi supplizi, la morte di per se stessa non si doveva temere di per se stessa.





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